Tutela della maternità e paternità Clausole campione

Tutela della maternità e paternità. 1. In caso di gravidanza e puerperio a tutela della maternità e della paternità, si applicano disposizioni di cui al D,Lgs n. 151 del 2001 come modificato dal D.Lgs n. 80 del 2015.
Tutela della maternità e paternità. Dopo il primo comma vengono aggiunti i seguenti commi: “La misura dell’indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all’art. 22, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, è pari al 100% della retribuzione. I periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all’allegato F) del presente CCNL .”
Tutela della maternità e paternità. 1. Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti dalle vigenti di- sposizioni legislative, lazienda anticipa la prestazione economica dovuta dall’Istituto Pre- videnziale e provvede all’integrazione della stessa in modo da corrispondere l’intera re- tribuzione mensile netta.
Tutela della maternità e paternità. 1. In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge, ivi comprese le modalità sperimentali per il triennio 2013-2015 definite dall‟art. 4, comma 24 lett. a) Legge 92/2012 relative al sostegno alla genitorialità, conformemente alle disposizioni del Decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell‟Economia e delle Finanze 22 dicembre 2012 che definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle suddette misure.
Tutela della maternità e paternità. 1. Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro:
Tutela della maternità e paternità. 1. Ai dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità previste dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e succ. mod. ed integr..
Tutela della maternità e paternità. E' inserito l'art. 17-bis dal seguente contenuto in sostituzione dei commi 6 e 7 dell'art. 17:
Tutela della maternità e paternità. 1) Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal la- voro:
Tutela della maternità e paternità. Art. 11-bis Attraverso tale nuova disposizione contrattuale, viene previsto che durante i congedi di maternità e paternità previsti ex lege, l’azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall’INPS, provvedendo altresì alla sua integrazione al fine di corrispondere ai dirigenti l’intera retribuzione mensile netta. E’ previsto inoltre che l’azienda anticipi anche le prestazioni economiche dovute dall’INPS per congedi, riposi e permessi a sostegno della maternità e paternità previsti dai capi V, VI e VII del D.Lgs n. 151/2001.