Maternità e paternità. 1. Per il congedo di maternità, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, il datore di lavoro è tenuto alla conservazione del posto di lavoro e alla corresponsione della retribuzione mensile di fatto.
2. Per effetto del Legge 24/2/2006 n. 104, il trattamento retributivo previsto al comma precedente è costituito da una indennità pari all'80% della retribuzione - posta a carico dell'INPS e anticipata dal datore di lavoro - e da una integrazione della suddetta indennità a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere il 100% della retribuzione mensile di fatto cui la lavoratrice madre o, nelle situazioni previste dall’art. 28 del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151, il lavoratore padre, avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
3. Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151, alla lavoratrice madre e al lavoratore padre, fino al terzo anno di vita del bambino, per i periodi di congedo parentale è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione suddetta, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Il datore di lavoro, al fine di garantire l’effettiva corresponsione del 30% della retribuzione di fatto che la lavoratrice o il lavoratore padre avrebbero percepito in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro, è tenuto ad integrare l’indennità calcolata dall’INPS sulla base delle disposizioni normative vigenti al riguardo, facendosi carico delle eventuali differenze.
4. Nel caso in cui la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, si avvalgano dei permessi di cui all’art. 39 del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare l’indennità dovuta dall'INPS, corrispondente all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
5. Per quanto non regolamentato dal presente articolo si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.
Maternità e paternità. (Tutela della maternità) ART. 179 (Integrazione)
Maternità e paternità. (Tutela della maternità)
Maternità e paternità. Le disposizioni più favorevoli precedentemente previste del CCNL Regioni- Autonomie locali, continuano a trovare applicazione per le nascite, le adozioni e gli affidamenti preadottivi che avranno luogo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di prima applicazione del presente Contratto.
Maternità e paternità. Ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 151/2001 le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 6, comma 3, 16, 17, 22, commi 3 e 6, del D.Lgs. n. 151/2001 (si veda al riguardo quanto esposto nella nota illustrativa sulla Maternità e paternità). Per il personale addetto ai servizi domestici e familiari, l'indennità di cui all'art. 22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le disposizioni stabilite dal D.P.R. n. 1403/1971. In particolare le lavoratrici e i lavoratori domestici e familiari hanno titolo, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro in atto, all'indennità di maternità corrisposta dall'INPS, con gli stessi criteri previsti per le lavoratrici del settore commercio, qualora nei 24 mesi precedenti la data di inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro, risultino dovuti o versati, anche in settori diversi da quello domestico, 52 contributi settimanali ovvero 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell'astensione stessa (art. 4, comma 1, D.P.R. n. 1403/1971). La retribuzione giornaliera su cui si commisura l'indennità è pari alla sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali, relative alle settimane di contribuzione comprese nei 24 mesi antecedenti l'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.
Maternità e paternità. 151/2001
Maternità e paternità. 1. Per il congedo di maternità, nel rispetto del e vigenti disposizioni legislative in materia, il datore di lavoro è tenuto al a conservazione del posto di lavoro e al a corresponsione del a retribuzione mensile di fatto.
Maternità e paternità. Xxxxxxx concordato che venga data possibilità, su richiesta, alle lavoratrici madri a turno giornaliero in allattamento di anticipare l’uscita di 1 ora non utilizzando la pausa pranzo. Con riferimento ai congedi parentali, abbiamo concordato la possibilità di fruire del congedo parentale a ore (minimo 1 h, massimo 4 h al giorno). Con riferimento ai congedi obbligatori per paternità, abbiamo stabilito che vengano messi a disposizione: • 10 giorni obbligatori a carico INPS da fruire entro 5 mesi dalla nascita • 3 giorni a carico azienda da fruire entro 15 giorni dalla nascita • altri 4 giorni a carico azienda da fruire entro un anno dalla nascita Permesso per visita medica Abbiamo stabilito che le ore di permesso per visita medica restino illimitate e vengano fruite per una durata massima di 3 ore giornaliere. Per accedere a questo specifico permesso bisognerà presentare l’impegnativa del medico curante del SSN che richiede la prestazione specialistica.
Maternità e paternità. 1. Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio, alla lavoratrice/lavoratore compete il trattamento economico in misura pari alla retribu- zione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi.
2. Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l’erogazione di tratta- menti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma precedente, le presta- zioni in parola vengono integrate dalle imprese per la relativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi.
3. Ove, durante il periodo di astensione obbligatoria, interviene una malattia, si applica l’articolo che precede, a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
4. Le lavoratrici/lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significa- tivi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che – nell’ambito delle previsioni contrattuali in essere – facilitino il reinserimento nell’attività lavorativa.
5. In occasione della paternità, ai lavoratori spettano 7 giorni di permesso retri- buito fruibili fino al 5° mese dalla nascita, dall’adozione o dall’affidamento del figlio. Tale dotazione è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali quantitativi di permessi analoghi previsti da specifiche norme di legge.
6. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l’impresa può accordare durante il primo anno di vita del bambino alle lavoratrici/lavoratori che ne facciano richiesta, una riduzione della durata dell’intervallo di cui all’art. 108, fermo quanto previsto dalla legge in materia di pause.
Maternità e paternità. In caso di gravidanza e puerperio, prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro, la Lavoratrice dipendente ha l'obbligo di esibire all'Azienda, all'INPS e al gestore dell'Assistenza Sanitaria Integrativa, il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico del S.S.N. indicante la data presunta del parto, fermo restando che per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio, la Lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare all'INPS, entro 30 (trenta) giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la Dichiarazione sostitutiva prevista dalla Legge. Durante i periodi di gravidanza e puerperio, la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro secondo i modi stabiliti dalle norme di Legge vigenti, e di ricevere da parte dell'INPS di un'indennità giornaliera per tutto il periodo del congedo di maternità obbligatoria, pari all'80% (ottanta %) dell'imponibile contributivo del mese immediatamente precedente a quello d'inizio del congedo e, durante l'astensione facoltativa, di un'indennità giornaliera del 30% (trenta %), a seconda dei casi indicati nelle successive Tabelle. L'Azienda è esonerata da qualsiasi integrazione dell'indennità a carico dell'INPS, ad eccezione dell'indennità del 20% (venti %) per garantire la tredicesima mensilità. L'indennità è anticipata dal Datore di lavoro e il relativo importo sarà posto a conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'INPS secondo la prassi in uso. Per le lavoratrici dipendenti assunte con contratto a termine, l'INPS, a domanda, provvederà direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità. I periodi di congedo di maternità obbligatoria devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti glieffetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie. La Lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gravidanza, nonchéfino al compimento di un anno di età del bambino. In tale periodo opera il divieto di licenziamento, salvoin caso di: