Maternità e paternità. 1. Per il congedo di maternità, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, il datore di lavoro è tenuto alla conservazione del posto di lavoro e alla corresponsione della retribuzione mensile di fatto.
Maternità e paternità. Art. 178
Maternità e paternità. Per il congedo di maternità, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, il datore di lavoro è tenuto alla conservazione del posto di lavoro e alla corresponsione della retribuzione mensile di fatto. Per effetto della legge 24 febbraio 2006, n. 104, il trattamento retributivo previsto al comma precedente è costituito da una indennità pari all’80% della retribuzione - posta a carico dell’INPS e anticipata dal datore di lavoro - e da una integrazione della suddetta indennità a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere il 100% della retribuzione mensile di fatto cui la lavoratrice madre o, nelle situazioni previste dall’art. 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il lavoratore padre, avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alla lavoratrice madre e al lavoratore padre, fino al terzo anno di vita del bambino, per i periodi di congedo parentale è dovuta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione suddetta, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Il datore di lavoro, al fine di garantire l’effettiva corresponsione del 30% della retribuzione di fatto che la lavoratrice o il lavoratore padre avrebbero percepito in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro, è tenuto ad integrare l’indennità calcolata dall’INPS sulla base delle disposizioni normative vigenti al riguardo, facendosi carico delle eventuali differenze. Nel caso in cui la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, si avvalgano dei permessi di cui all’art. 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare l’indennità dovuta dall’INPS, corrispondente all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. Per quanto non regolamentato dal presente articolo si rinvia alle norme di legge vigenti in materia. Fermo restando quanto disposto dall’art. 2112 cod. civ., in caso di trasferimento di proprietà dell’azienda, ivi compresi i casi di concentrazioni, fusioni, scorpori, non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti, a qualsiasi titolo, acquisiti dal dirigente. Nel caso in cui l’evento di cui al comma 1 risulti sostanzialmente incidente sulla posizione del dirigente determinando nei suoi confronti una effettiva situazione di detrimento professionale, quest’ultimo può, fino a 6 mesi dall’avvenuta comunicazione formale del trasferimento di propriet...
Maternità e paternità. Le disposizioni più favorevoli precedentemente previste del CCNL Regioni-Autonomie locali, continuano a trovare applicazione per le nascite, le adozioni e gli affidamenti preadottivi che avranno luogo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di prima applicazione del presente Contratto.
Maternità e paternità. Art. 177 – Congedo di maternità e di paternità
Maternità e paternità. (art. 63)
Maternità e paternità. 1. Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio, alla lavoratrice/lavoratore compete il trattamento economico in misura pari alla retribu- zione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi.
Maternità e paternità. Gestione della maternità secondo la vigente normativa con i relativi controlli sui congedi parentali dei genitori e sulla malattia per ciascun anno del bambino. Il sistema integrato deve essere in grado in automatico di: - calcolare il periodo di congedo di maternità con il solo inserimento della data presunta parto; - calcolare il congedo parentale per periodo continuativo o frazionato, anche ad ore, ed eventuale residuo; - calcolare automaticamente i relativi periodi di assenza per congedo nei casi di adozione nazionale ed internazionale; - gestire il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore.
Maternità e paternità. Xxxxxxx concordato che venga data possibilità, su richiesta, alle lavoratrici madri a turno giornaliero in allattamento di anticipare l’uscita di 1 ora non utilizzando la pausa pranzo. Con riferimento ai congedi parentali, abbiamo concordato la possibilità di fruire del congedo parentale a ore (minimo 1 h, massimo 4 h al giorno). Con riferimento ai congedi obbligatori per paternità, abbiamo stabilito che vengano messi a disposizione: • 10 giorni obbligatori a carico INPS da fruire entro 5 mesi dalla nascita • 3 giorni a carico azienda da fruire entro 15 giorni dalla nascita • altri 4 giorni a carico azienda da fruire entro un anno dalla nascita Permesso per visita medica Abbiamo stabilito che le ore di permesso per visita medica restino illimitate e vengano fruite per una durata massima di 3 ore giornaliere. Per accedere a questo specifico permesso bisognerà presentare l’impegnativa del medico curante del SSN che richiede la prestazione specialistica.
Maternità e paternità. Art. 197 - Congedo di maternità e di paternità Chiarimento a verbale all’art. 197