Common use of Tutela della salute Clause in Contracts

Tutela della salute. Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali tendenti alla tutela delle condizioni ambientali di lavoro e dell'integrità psicofisica dei lavoratori le Rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di esercitare le seguenti attività: - controllare l'applicazione delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia; - presentare alla Direzione proposte per i miglioramenti della predetta situazione applicativa; - partecipare, controllare, promuovere ricerche sui vari aspetti della condizione di lavoro che influenzano la salute e l'integrità dei lavoratori; - controllare l'applicazione concreta delle misure che l'azienda introduce sulla base di accordi precedentemente intercorsi, laddove esistenti; - presentare proposte ai fini dell'informazione e della sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e comunque legate all'ambiente di lavoro. Sono strumenti idonei ad una politica di controllo della condizione ambientale: 1) il registro dei dati ambientali tenuto aggiornato a cura delle imprese, che deve contenere l'indicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate; 2) il registro dei dati biostatistici che deve contenere l'indicazione delle malattie e degli infortuni. Viene inoltre istituito il libretto sanitario individuale. Detto libretto deve contenere: a) i risultati delle visite periodiche e degli eventuali esami clinici disposti le une e gli altri a seguito di accertata presenza di elementi di nocività e di rischio risultanti dalle rilevazioni dei dati ambientali; b) i dati relativi agli infortuni ed alle malattie. Il libretto è tenuto da ogni singolo lavoratore, le annotazioni vanno effettuate dal personale medico. I registri di cui ai punti 1) e 2) verranno tenuti a disposizione delle strutture sindacali aziendali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tutela della salute. Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali tendenti alla tutela delle condizioni ambientali di lavoro e dell'integrità psicofisica dei lavoratori le Rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di esercitare le seguenti attività: - controllare l'applicazione delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia; - presentare alla Direzione proposte per i miglioramenti della predetta situazione applicativa; - partecipare, controllare, promuovere ricerche sui vari aspetti della condizione di lavoro che influenzano la salute e l'integrità dei lavoratori; - controllare l'applicazione concreta delle misure che l'azienda introduce sulla base di accordi precedentemente intercorsi, laddove esistenti; - presentare proposte ai fini dell'informazione e della sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e comunque legate all'ambiente di lavoro. Sono strumenti idonei ad una politica di controllo della condizione ambientale: 1) il registro dei dati ambientali tenuto aggiornato a cura delle imprese, che deve contenere l'indicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate; 2) il registro dei dati biostatistici che deve contenere l'indicazione delle malattie e degli infortuni. Viene inoltre istituito il libretto sanitario individuale. Detto libretto deve contenere: a) i risultati delle visite periodiche e degli eventuali esami clinici disposti le une e gli altri a seguito di accertata presenza di elementi di nocività e di rischio risultanti dalle rilevazioni dei dati ambientali; b) i dati relativi agli infortuni ed alle malattie. Il libretto è tenuto da ogni singolo lavoratore, le annotazioni vanno effettuate dal personale medico. I registri di cui ai punti 1) e 2) verranno tenuti a disposizione delle strutture sindacali aziendali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tutela della salute. Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali tendenti alla tutela delle condizioni ambientali di lavoro e dell'integrità psicofisica dei lavoratori le Rappresentanze rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di esercitare le seguenti attività: - controllare l'applicazione delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia; - presentare alla Direzione proposte per i miglioramenti della predetta situazione applicativa; - partecipare, controllare, promuovere ricerche sui vari aspetti della condizione di lavoro che influenzano la salute e l'integrità dei lavoratori; - controllare l'applicazione l’applicazione concreta delle misure che l'azienda l’azienda introduce sulla base di accordi precedentemente intercorsi, laddove esistenti; - presentare proposte ai fini dell'informazione e della sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e comunque legate all'ambiente di lavoro. Sono strumenti idonei ad una politica di controllo della condizione ambientale: 1) il registro dei dati ambientali tenuto aggiornato a cura delle imprese, che deve contenere l'indicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate; 2) il registro dei dati biostatistici che deve contenere l'indicazione delle malattie e degli infortuni. Viene inoltre istituito il libretto sanitario individuale. Detto libretto deve contenere: a) i risultati delle visite periodiche e degli eventuali esami clinici chimici disposti le une e gli altri a seguito di accertata presenza di elementi di nocività e di rischio risultanti dalle rilevazioni dei dati ambientali; b) i dati relativi agli infortuni ed alle malattie. Il libretto è e tenuto da ogni singolo lavoratore, le annotazioni vanno effettuate dal personale medico. I registri di cui ai punti 1) e 2) verranno tenuti a disposizione delle strutture sindacali aziendali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tutela della salute. Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali tendenti alla tutela delle condizioni ambientali di lavoro e dell'integrità psicofisica dei lavoratori le Rappresentanze rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, 20.5.70 n. 300, hanno diritto di esercitare le seguenti attività: - controllare l'applicazione delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia; - presentare alla Direzione proposte per i miglioramenti della predetta situazione applicativa; - partecipare, controllare, promuovere ricerche sui vari aspetti della condizione di lavoro che influenzano la salute e l'integrità dei lavoratori; - controllare l'applicazione concreta delle misure che l'azienda introduce sulla base di accordi precedentemente intercorsi, laddove esistenti; - presentare proposte ai fini dell'informazione e della sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e comunque legate all'ambiente di lavoro. Sono strumenti idonei ad a una politica di controllo della condizione ambientale: 1) il registro dei dati ambientali tenuto aggiornato a cura delle imprese, che deve contenere l'indicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate; 2) il registro dei dati biostatistici che deve contenere l'indicazione delle malattie e degli infortuni. Viene inoltre istituito il libretto sanitario individuale. Detto libretto deve contenere: a) i risultati delle visite periodiche e degli eventuali esami clinici disposti le une e gli altri a seguito di accertata presenza di elementi di nocività e di rischio risultanti dalle rilevazioni dei dati ambientali; b) i dati relativi agli infortuni ed e alle malattie. Il libretto è tenuto da ogni singolo lavoratore, le annotazioni vanno effettuate dal personale medico. I registri di cui ai punti 1) e 2) verranno tenuti a disposizione delle strutture sindacali aziendali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro