Tutela della salute. Con riferimento all’art. 52 del CCNL vigente, ed a quanto disposto dal decreto legislativo 81/08 (e dalle successive eventuali modifiche) si precisa che le visite facoltative ed obbligatorie previste saranno effettuate presso strutture sanitarie pubbliche specializzate che verranno scelte in accordo con le R.S.A. Dell’esito complessivo di tali visite verrà data semestralmente informazione scritta alle R.S.A. Le risultanze diagnostiche verranno consegnate, da parte dell’Ente, agli interessati e, al datore di lavoro, verrà fornito esclusivamente un giudizio di idoneità o inidoneità. Nel quadro del comune interesse per la salute dei dipendenti, le Società si impegnano ad adibire ad equivalenti mansioni, compatibilmente con le oggettive possibilità organizzative aziendali, verificate con la collaborazione delle R.S.A., i dipendenti per i quali, a seguito della visita suddetta, risultasse diagnosticata l’inidoneità a proseguire nella mansione svolta. In relazione all’adibizione dei dipendenti ai video terminali, l’Azienda ritiene che la normativa vigente, concernente prescrizioni in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte con videoterminali, debba assumere una precisa connotazione di riferimento ai fini della propria organizzazione. Le Parti concordano di limitare la permanenza operativa in modo continuativo ed esclusivo ai terminalisti video a 6 ore giornaliere. Si premette che non è solo dovere ma interesse precipuo delle Società adottare, nell’ambiente di lavoro, ogni misura necessaria, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per la tutela della salute, dell’integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti. Al fine della tutela della salute, della sicurezza dei dipendenti e del superamento delle barriere architettoniche, le Società affideranno agli istituti specializzati ed a medici competenti (così come definiti dal decreto legislativo 81/08) un’analisi degli ambienti di lavoro iniziando dai progetti di ristrutturazione in atto per poi passare a quelli che interverranno successivamente. Di tale analisi sarà data ampia informazione alle R.S.A. Nel quadro di un fattivo rapporto di reciproca collaborazione, che le Parti hanno dichiarato e ribadito di voler sviluppare, le stesse si incontreranno su richiesta delle R.S.A. e le Società forniranno completa ed ampia informazione in merito.
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Samples: Contratto Collettivo Aziendale Dei Dipendenti, www.fisac-cgil.it
Tutela della salute. Con riferimento all’art. 52 a) Ferma l'importanza primaria della tutela della salute psico-fisica del CCNL vigentepersonale e confermato l'impegno dell’Azienda ad intervenire, ed a quanto disposto dal decreto legislativo 81/08 (e dalle successive eventuali modifiche) si precisa che ove necessario, per migliorare le visite facoltative ed obbligatorie previste saranno effettuate presso strutture sanitarie pubbliche specializzate che verranno scelte in accordo con le R.S.A. Dell’esito complessivo di tali visite verrà data semestralmente informazione scritta alle R.S.A. Le risultanze diagnostiche verranno consegnate, da parte dell’Ente, agli interessati e, al datore condizioni di lavoro, verrà fornito esclusivamente un giudizio le Parti concordano sul fatto che le tematiche connesse alle condizioni ed ambienti di idoneità o inidoneità. Nel quadro lavoro, pur senza le specificità di altri settori merceologici, richiedono sempre maggiore attenzione, in relazione all'attuale rapido evolversi delle strutture e del comune interesse per la salute dei dipendenti, le Società si impegnano ad adibire ad equivalenti mansioni, compatibilmente con le oggettive possibilità organizzative aziendali, verificate con la collaborazione delle R.S.A., i dipendenti per i quali, a seguito della visita suddetta, risultasse diagnosticata l’inidoneità a proseguire nella mansione svolta. In relazione all’adibizione dei dipendenti ai video terminali, l’Azienda ritiene che la modo di lavorare ed in conformità alla normativa vigente, concernente prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di salute per lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine, le attività lavorative svolte con videoterminali, debba assumere una precisa connotazione di riferimento ai fini della propria organizzazione. Le Parti concordano sull'importanza di limitare un proficuo rapporto operativo tra la permanenza operativa in modo continuativo Funzione Prevenzione Rischi di Gruppo ed esclusivo ai terminalisti video a 6 ore giornaliere. Si premette che non è solo dovere ma interesse precipuo delle Società adottare, nell’ambiente di lavoro, ogni misura necessaria, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, i Rappresentanti dei Lavoratori per la tutela della salute, dell’integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti. Al fine della tutela della salute, della sicurezza dei dipendenti e del superamento delle barriere architettoniche, le Società affideranno agli istituti specializzati ed a medici competenti (così come definiti dal decreto legislativo 81/08) un’analisi degli ambienti di lavoro iniziando dai progetti di ristrutturazione in atto per poi passare a quelli che interverranno successivamente. Di tale analisi sarà data ampia informazione alle R.S.A. Nel quadro di un fattivo rapporto di reciproca collaborazioneSicurezza, che opereranno negli ambiti e con i compiti previsti dal richiamato D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e dall'Accordo ANIA/XX.XX. 18.4.1995 (All. n. 14 del CCNL 17.9.2007). In questo quadro, oltre che per la riunione annuale prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, potranno essere effettuate, d’intesa con il Responsabile della Funzione Prevenzione Rischi di Gruppo e a fronte di obiettive necessità, missioni da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. In tali ipotesi agli stessi sarà riconosciuto il trattamento di trasferta a pie’ di lista previsto dall'art. 2 del presente contratto. In tale ottica e con riferimento alle modalità ed ai criteri riguardanti la costituzione delle citate Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza, le Parti hanno dichiarato altresì concordato, con Xxxxxxx sottoscritto in data 6.11.2007 dalle Imprese cui si applicava il CIA di Assicurazioni Generali 3.3.2006, il numero dei componenti delle stesse, avuto riguardo anche al numero complessivo dei dipendenti su piazza ed alle esigenze operative e ribadito funzionali in materia. In proposito, a detto Xxxxxxx e con le eventuali integrazioni che si renderanno necessarie, potranno fare riferimento anche le altre Società comprese nell’ambito di voler sviluppareapplicazione del presente CIA, le stesse si incontreranno su richiesta delle R.S.A. e le Società forniranno completa ed ampia informazione con l’applicazione della regolamentazione in meritoatto.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Tutela della salute. Con riferimento all’artI genitori dei/delle bambini/e frequentanti sono tenuti ad informare il Personale del Servizio nel caso di malattia esantematica o altra malattia infettiva contagiosa (es. 52 del CCNL vigentecongiuntivite, ed a quanto disposto dal decreto legislativo 81/08 (etc.). A tutela della salute collettiva: bambine frequentanti ; presentare –anche se l’assenza è di un solo giorno- certificato medico per il rientro. Le Imprese titolari e dalle successive eventuali modifiche) si precisa che le visite facoltative ed obbligatorie previste saranno effettuate presso strutture sanitarie pubbliche specializzate che verranno scelte in accordo con le R.S.A. Dell’esito complessivo di tali visite verrà data semestralmente informazione scritta alle R.S.A. Le risultanze diagnostiche verranno consegnate, da parte dell’Ente, agli interessati e, al datore di lavoro, verrà fornito esclusivamente un giudizio di idoneità o inidoneità. Nel quadro del comune interesse gestori dei Servizi educativi per la salute prima infanzia compresi nel presente Regolamento si riservano altresì la possibilità di richiedere, in caso di bisogno, interventi di urgenza tra cui, in base alla valutazione della gravità il 118, avvertendone immediatamente i genitori. Il/la bambino/a può essere riammesso solo con presentazione di certificato del medico pediatra curante: ⮚ dopo una assenza per malattia di n.6 giorni comprensivi del sabato e della domenica; ⮚ dopo una malattia infettiva o contagiosa previa decorrenza dei dipendentiperiodi contumaciali; ⮚ dopo tutti i casi di allontanamento. A salvaguardia dell’igiene ambientale, è vietato entrare nel Servizio con i passeggini. A salvaguardia della sicurezza (garanzia di non ostruzione delle vie d’esodo) è vietato lo stazionamento durante le ore di funzionamento di passeggini e quant’altro fuori dalla porta d’ingresso del Servizio. A salvaguardia dell’igiene alimentare, per le feste di compleanno od altro dei bambini, le Società si impegnano ad adibire ad equivalenti mansionifamiglie possono chiedere al Servizio di somministrare solo ed esclusivamente dolci confezionati da Esercizi (pasticcerie e simili) regolarmente autorizzati, compatibilmente con le oggettive possibilità organizzative aziendali, verificate con la collaborazione delle R.S.A., i dipendenti per i quali, a seguito consegnando -a dimostrazione della visita suddetta, risultasse diagnosticata l’inidoneità a proseguire nella mansione svolta. In relazione all’adibizione dei dipendenti ai video terminali, l’Azienda ritiene che la normativa vigente, concernente prescrizioni in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte con videoterminali, debba assumere una precisa connotazione di riferimento ai fini della propria organizzazione. Le Parti concordano di limitare la permanenza operativa in modo continuativo ed esclusivo ai terminalisti video a 6 ore giornaliere. Si premette che non provenienza del prodotto- lo scontrino fiscale da cui risulti l’Esercizio dove è solo dovere ma interesse precipuo delle Società adottare, nell’ambiente di lavoro, ogni misura necessaria, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per la tutela della salute, dell’integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti. Al fine della tutela della salute, della sicurezza dei dipendenti e del superamento delle barriere architettoniche, le Società affideranno agli istituti specializzati ed a medici competenti (così come definiti dal decreto legislativo 81/08) un’analisi degli ambienti di lavoro iniziando dai progetti di ristrutturazione in atto per poi passare a quelli che interverranno successivamente. Di tale analisi sarà data ampia informazione alle R.S.A. Nel quadro di un fattivo rapporto di reciproca collaborazione, che le Parti hanno dichiarato e ribadito di voler sviluppare, le stesse si incontreranno su richiesta delle R.S.A. e le Società forniranno completa ed ampia informazione in meritostato acquistato.
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Samples: www.consorziosed.it