Common use of TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA Clause in Contracts

TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA. L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. L’Appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavori, prima della data del verbale di consegna dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L’Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denuncie e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica. Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento lavori, compreso quello conseguente al conto finale, il Direttore Lavori e la Stazione appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa attraverso l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con le modalità di cui al precedente art. 20, comma 3 del presente Capitolato. A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.P.R. 207/2010, il Direttore dei Lavori opera una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo dei lavori. Inoltre, il mancato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l’Amministrazione Comunale, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all’art.113 D.lgs.n.163/2006 ss. mm. per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole, ai sensi dell’art.121 dello stesso decreto, anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell’Appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dal l’art. 123, comma 4 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. Qualora l’Amministrazione appaltante constati la violazione degli obblighi retributivi, previdenziali o assicurativi, il Responsabile del Procedimento comunicherà all’Impresa, e se del caso, anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Le somme così ricavate saranno accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme medesime non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stata accertata la piena soddisfazione degli obblighi predetti. Il comma precedente si applica anche nel caso di rinvenimento nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati; in tal caso si applica una penale di euro 2.500,00 per ciascun lavoratore irregolare ed il Direttore dei Lavori procede ad immediata denuncia dell’illecito all’Ispettorato del Lavoro. I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. Ai fini della tutela contributiva dei lavoratori si applica, inoltre, quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. Fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. 207/2010 in caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento ordina all’Appaltatore l’immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell’Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 37 del presente Capitolato. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all’Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

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TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA. L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. L’Appaltatore L’appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavori, prima della data del verbale di consegna dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L’Appaltatore L’appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denuncie e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica. Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento lavori, compreso quello conseguente al conto finale, il Direttore Lavori e la Stazione appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa attraverso l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con le modalità di cui al precedente art. 20, comma 3 del presente Capitolato. A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 4 dall’art.4 del D.P.R. 207/2010DPR n. 207/2010 xx.xx., il Direttore dei Lavori opera Lavori, opererà una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo dei lavori. Inoltre, il mancato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l’Amministrazione Comunale, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all’art.113 D.lgs.n.163/2006 ss. mm. per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole, ai sensi dell’art.121 dello stesso decreto, anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell’Appaltatore dell’appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dal l’art. 123, comma 4 123 del D.P.R. 207/2010 D.P.R.n.207/2010 ss. mm. Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. Qualora l’Amministrazione appaltante constati la violazione degli obblighi retributivi, previdenziali o assicurativi, il Responsabile del Procedimento procedimento comunicherà all’Impresa, e se del caso, anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Le somme così ricavate saranno accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme medesime non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stata accertata la piena soddisfazione degli obblighi predetti. Il comma precedente si applica anche nel caso di rinvenimento nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati; in tal caso si applica una penale di euro 2.500,00 2.500= per ciascun lavoratore irregolare ed il Direttore dei Lavori procede ad immediata denuncia dell’illecito all’Ispettorato del Lavoro. I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. Ai fini della tutela contributiva dei lavoratori si applica, inoltre, quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. Fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. 207/2010 in caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento ordina RUP ordinerà all’Appaltatore l’immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell’Appaltatore dell’appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 37 del presente Capitolato. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all’Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

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TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA. L'Appaltatore dovrà dov rà altresì osservare osserv are le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti v igenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratorilav oratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavoridi inizio della prestazione, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali prev idenziali ed assicurativi. assicurativ i. L’Appaltatore deve dev e esibire al Direttore dei LavoriLav ori, prima della data del verbale di consegna dei lavoriav v io della ‘Accordo, ogni prescritta denuncia del lavoro lav oro iniziato agli enti previdenziali prev idenziali e assicurativiassicurativ i, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L’Appaltatore deve dev e parimenti esibire le modifiche alle denuncie e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi successiv i alla modifica. Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento lavori, compreso quello conseguente al conto finale, il Direttore Lavori dell’Esecuzione del Contratto e la Stazione appaltante procedono alla verifica v erifica della permanenza della regolarità contributiva contributiv a ed assicurativa assicurativ a dell’Impresa attraverso attrav erso l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva contributiv a (D.U.R.C.) con le modalità di cui al precedente art. 20, comma 3 del presente Capitolato. A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.P.R. 207/2010dalla v igente normativ a in materia, il Direttore dei Lavori Lav ori opera una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo progressiv o dei lavorilav ori. Inoltre, il mancato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso v erso l’Amministrazione Comunale, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all’art.113 D.lgs.n.163/2006 ss. mm. all’art.103 D.lgs.n.50/2016 per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole, ai sensi dell’art.121 dello stesso decreto, v alev ole anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell’Appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dal l’art. 123, comma 4 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’osservanza dell’osserv anza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. Ai fini della tutela contributiv a dei lav oratori si applica quanto prev isto dalla v igente normativ a in materia. Qualora l’Amministrazione appaltante constati la violazione degli obblighi retributivi, previdenziali o assicurativi, il Responsabile del Procedimento comunicherà all’Impresa, e se del caso, anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Le somme così ricavate saranno accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme medesime non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stata accertata la piena soddisfazione degli obblighi predetti. Il comma precedente si applica anche nel caso di rinvenimento presenza nel luogo di lavoro lav oro di lavoratore lav oratore non iscritto nel libro unico del lavorolav oro, ovvero ov v ero in denuncia nominativa nominativ a dei lavoratori lav oratori occupati ovvero ov v ero in documenti informatizzati equiparati; in tal caso si applica , il Responsabile del Procedimento comunica all’Impresa l’inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore irregolare ed lav oratore irregolare; il Direttore dei Lavori Lav ori procede ad immediata denuncia dell’illecito all’Ispettorato del LavoroLav oro. I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell’osservanza dell’osserv anza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. Ai fini della tutela contributiva dei lavoratori si applica, inoltre, quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. Fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. 207/2010 in caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento ordina all’Appaltatore l’immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell’Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 37 del presente Capitolato. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all’Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

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Samples: Accordo Quadro Decreto Legislativo 81/08 Interventi Di Attuazione Del Piano Di Progressivo Miglioramento Delle Condizioni Di Salute E Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro Codice Opera 160132

TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA. L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. L’Appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavori, prima della data del verbale di consegna dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L’Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denuncie e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica. Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento lavori, compreso quello conseguente al conto finale, il Direttore Lavori e la Stazione appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa attraverso l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con le modalità di cui al precedente art. 20, comma 3 del presente Capitolato). A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 4 dall’art.4 del D.P.R. 207/2010, il Direttore dei Lavori opera una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo dei lavori. Inoltre, il mancato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l’Amministrazione Comunale, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all’art.113 D.lgs.n.163/2006 ss. mm. per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole, ai sensi dell’art.121 dello stesso decreto, anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell’Appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dal l’artdall’art. 123, comma 4 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. Ai fini della tutela contributiva dei lavoratori si applica quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. Qualora l’Amministrazione appaltante constati la violazione degli obblighi retributivi, previdenziali o assicurativi, il Responsabile del Procedimento comunicherà all’Impresa, e se del caso, anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Le somme così ricavate saranno accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme medesime non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stata accertata la piena soddisfazione degli obblighi predetti. Il comma precedente si applica anche nel caso di rinvenimento presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati; in tal caso si applica , il Responsabile del Procedimento comunica all’Impresa l’inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 per ciascun lavoratore irregolare ed irregolare; il Direttore dei Lavori procede ad immediata denuncia dell’illecito all’Ispettorato del Lavoro. I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. Ai fini della tutela contributiva dei lavoratori si applica, inoltre, quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. Fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. 207/2010 in caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento ordina all’Appaltatore l’immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell’Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 37 del presente Capitolato. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all’Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

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