Ufficio internazionale Clausole campione

Ufficio internazionale. 1) I compiti relativi alla registrazione internazionale in conformità di questo Proto- collo come pure gli altri compiti amministrativi concernenti questo Protocollo sono svolti dall’Ufficio internazionale. 2) a) L’Ufficio internazionale, conformemente alle direttive dell’Assemblea, prepara le conferenze di revisione del presente Protocollo.
Ufficio internazionale. RU 1997 2350; FF 1996 II 1273 1 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DAF del 1° ott. 1996 (RU 1997 2283).
Ufficio internazionale. 1) a) I compiti relativi alla registrazione internazionale e gli altri compiti ammini- xxxxxxxx spettanti all’Unione particolare sono svolti dall’Ufficio internaziona- le.
Ufficio internazionale. 1) a) I compiti amministrativi spettanti all’Unione particolare sono svolti dall’Uf- ficio internazionale.
Ufficio internazionale. 1) [Compiti amministrativi] a) L’Ufficio internazionale assicura la registrazione internazionale e i relativi compiti nonché gli altri compiti amministrativi dell’Unione. b) In particolare l’Ufficio internazionale prepara le riunioni e assicura la segre- teria dell’Assemblea e dei comitati peritali e gruppi di lavoro che essa può istituire. 2) [Direttore generale] Il Direttore generale è il più alto funzionario dell’Unione e la rappresenta. 3) [Riunioni diverse dalle sessioni dell’Assemblea] Il Direttore generale convoca i comitati o gruppi di lavoro istituiti dall’Assemblea nonché ogni altra riunione chiamata a trattare questioni che interessano l’Unione. 4) [Funzione dell’Ufficio internazionale nell’Assemblea e nelle altre riunioni] a) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall’Assemblea nonché a ogni altra riunione convocata dal Direttore genera- le sotto l’egida dell’Unione. b) Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato è d’ufficio segretario dell’Assemblea e dei comitati, gruppi di lavoro e altre riunioni di cui alla lettera a). 5) [Conferenze] a) L’Ufficio internazionale prepara le conferenze di revisione conformemente alle direttive dell’Assemblea. b) L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative internazionali e nazionali in merito alla pre- parazione di tali conferenze. c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle deliberazioni delle conferenze di revisione. 6) [Altri compiti] L’Ufficio internazionale assolve tutti gli altri compiti che gli sono assegnati in relazione al presente Xxxx.
Ufficio internazionale a) L’Ufficio internazionale assicura la registrazione internazionale e i relativi compiti nonché gli altri compiti amministrativi relativi all’Unione particolare. b) In particolare, l’Ufficio internazionale prepara le riunioni e svolge le funzioni di segretariato dell’Assemblea nonché degli eventuali comitati e gruppi di lavoro da essa istituiti. c) Il Direttore generale è il più alto dirigente dell’Unione particolare e la rappresenta.
Ufficio internazionale. Comitato di cooperazione tecnica Articolo 57 Finanze
Ufficio internazionale. (1) I compiti amministrativi spettanti all’Unione sono svolti dall’Ufficio internazionale. (2) L’Ufficio internazionale funge da segreteria dei diversi organi dell’Unione. (3) Il Direttore generale è il funzionario di grado più elevato dell’Unione e la rappresenta. (4) L’Ufficio internazionale pubblica una gazzetta e altre pubblicazioni previste dal Regolamento d’esecuzione o dall’Assemblea. (5) Il Regolamento d’esecuzione precisa i servizi che gli Uffici nazionali devono prestare per sostenere l’Ufficio internazionale, le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e le amministrazioni incaricate dell’esame preliminare internazionale nello svolgimento dei compiti previsti dal presente Trattato. (6) Il Direttore generale e i membri dei personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, del Comitato esecutivo e di qualsiasi altro comitato o gruppo di lavoro istituito conformemente al presente Trattato o al Regolamento d’esecuzione. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di questi organi. (7)(a) L’Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell’Assemblea e in collaborazione con il Comitato esecutivo, le conferenze di revisione.

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  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

  • Livello nazionale (1) Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro. (2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali. (3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della legge quadro. (4) In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione. (5) Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale. (6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente Contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.

  • SANZIONI INTERNAZIONALI Le “Sanzioni Internazionali” indicano l’insieme delle disposizioni nazionali e internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: i) Nazioni Unite; (ii) Unione Europea; (iii) Stati Uniti d'America, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione. Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione. Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli puoi di visitare: La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Xxxxx del Nord, Iran, Venezuela, Bielorussia e in Crimea Attenzione!

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:

  • Esecuzione d’ufficio Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o interrompesse la prestazione, ed in generale, in tutti i casi previsti dall’art.108 D.lgs. n.50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n.145/2000 ss. mm., l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Opzioni Opzioni: no

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: