ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIA. Ai fini della stipulazione del contratto di concessione, su richiesta dell’Amministrazione (A.S.I.S.), l’Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta, la seguente documentazione: a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell’Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. b) le ulteriori DICHIARAZIONI che potranno essere richieste dal servizio di merito ai fini della stipulazione del contratto; c) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa PROCURA, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.3 del presente bando di gara; d) le coperture assicurative previste dall’art. 14 dello schema di contratto; e) la GARANZIA DEFINITIVA avente le caratteristiche di seguito indicate. L’Aggiudicataria dovrà trasmettere all'Amministrazione committente (A.S.I.S.), entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, la GARANZIA DEFINITIVA di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e xx.xx., in materia di riduzione dell’importo della garanzia, dall’art. 93, comma 7 d. lgs. 50/2016. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, l’eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs n. 50 del 2016 e xx.xx. redatte in conformità agli schemi tipo 1.2 e/o 1.2.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31, come meglio indicato all’art. 13 dello schema di contratto. La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con le formalità di seguito descritte: - obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria; D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore; Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia D.Lgs. 159/2011 e xx.xx. e dall’art. 29 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014.
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Samples: Bando Di Gara
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIA. Ai fini della stipulazione del contratto di concessioneappalto, su richiesta dell’Amministrazione (A.S.I.S.)dell’Amministrazione, l’Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta, la seguente documentazione:
a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell’Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell’art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, “Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall’art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso”. Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
b) le ulteriori DICHIARAZIONI che potranno essere richieste dal servizio di merito ai fini della stipulazione del contratto;
c) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento Raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa PROCURA, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.3 del 4.2 della presente bando di garalettera invito;
c) ai fini dell’eventuale subappalto, la documentazione richiesta dall’art. 26, comma 3 della L.P. 2/2016;
d) le coperture assicurative previste dall’art. 14 dello schema di contratto;
e) la GARANZIA DEFINITIVA FIDEIUSSORIA per l’esecuzione del contratto avente le caratteristiche di seguito indicate. L’Aggiudicataria dovrà trasmettere all'Amministrazione all’Amministrazione committente (A.S.I.S.), entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, la GARANZIA DEFINITIVA di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e xx.xx., in materia di riduzione dell’importo della garanzia, dall’art. 93, comma 7 d. lgs. 50/2016. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civileImprese, l’eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. dell’X.X.XX.. La costituzione della garanzia definitiva potrà del deposito cauzionale dovrà avvenire sotto forma di cauzione tramite fideiussione bancaria o fidejussione con polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D. Lgs. 17/3/1995, n. 175: in tal caso le modalità di cui all’articolo 93stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell’Amministrazione appaltante e, commi 2 e 3in particolare, del d.lgs n. 50 del 2016 e xx.xx. redatte in conformità agli schemi tipo 1.2 e/o 1.2.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31, come meglio indicato all’art. 13 dello schema di contratto. La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con rispettare le formalità di seguito descritteseguenti prescrizioni: - • obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria; • presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore; Le fidejussioni bancarie • espressa indicazione delle seguenti clausole:
1. l’eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all’Amministrazione; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'Amministrazione;
2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fideiussore il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 D.lgs. 50/2016 approvato dal quale risulti la data di ultimazione del servizio, salvo dichiarazione dell’Amministrazione appaltante al soggetto fideiussore che la mancata approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
3. il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall’Amministrazione a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
4. il foro competente a dirimere le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto eventuali controversie nei confronti dell’Amministrazione è quello in cui ha sede la medesima;
5. solo nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulatenella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, si riterrà che alla mancata stipulazione così come previsto dall’art. 1953 del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa. La Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: “la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata del suddetto pegno non potrà comunque in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia D.Lgs. 159/2011 e xx.xx. e dall’art. 29 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014nessun caso essere opposta alla Amministrazione”.
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Samples: Invito a Trattativa Privata
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIA. Ai fini della stipulazione del contratto di concessioneappalto, su richiesta dell’Amministrazione (A.S.I.S.)dell’Amministrazione, l’Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta, la seguente documentazione:di
a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell’Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.legale
b) le ulteriori DICHIARAZIONI che potranno essere richieste dal servizio di merito ai fini della stipulazione del contratto.Tra queste, una DICHIARAZIONE dalla quale risultino:
c) ai fini dell'eventuale subappalto, la documentazione richiesta dall'art. 26, comma 3, della L.p. 2/2016;
cd) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA di cui all’art. 40 bis comma 8 della L.p. 26/93, nonchè le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e PROGRAMMA DEI LAVORI, redatto in conformità all’eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.
e) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa PROCURA, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.3 4.4 del presente bando di gara;
d) le coperture assicurative previste dall’art. 14 dello schema di contratto;
ef) la GARANZIA Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 10 NOVEMBRE 2016, N. 248 (Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
g) la CAUZIONE DEFINITIVA avente e le COPERTURE ASSICURATIVE aventi le caratteristiche di seguito indicate. La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla pubblicato normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.) e dall’art. 29 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014. L’Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione committente (A.S.I.S.), entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, la GARANZIA DEFINITIVA LA FIDEJUSSIONE di cui all’art. 103 del d.lgsdella D.Lgs. 50/2016 e xx.xx.50/2016, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto in materia di riduzione dell’importo della garanzia, dall’artfidejussione all’art. 93, 93 comma 7 d. lgsD.Lgs. 50/2016. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, l’eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. La costituzione della garanzia definitiva potrà del deposito cauzionale dovrà avvenire sotto forma di cauzione tramite fidejussione bancaria o fidejussione con polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D.Lgs. 17/3/1995, n. 175: in tal caso le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell’Amministrazione appaltante e 3, del d.lgs n. 50 del 2016 e xx.xx. redatte in conformità agli schemi tipo 1.2 e/o 1.2.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31, come meglio indicato all’art. 13 dello schema di contratto. La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con particolare rispettare le formalità di seguito descritteseguenti prescrizioni: - obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria; presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore; espressa indicazione delle seguenti clausole:
1. l’eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all’Amministrazione; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'Amministrazione;
2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del d.lgs. 50/2016 approvato dal quale risulti la data di ultimazione del servizio, salvo dichiarazione dell’Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di verifica di conformità è dipesa da fatto imputabile al debitore principale
3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall’Amministrazione a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell’Amministrazione è quello in cui ha sede la medesima;
5. solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione”. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall’Amministrazione. La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi che verranno inviati dall’Amministrazione successivamente all’aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima. Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa l’Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa all’Impresa stessa. La mancata costituzione L’Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione committente Almeno 10 giorni prima della garanzia definitiva determina consegna dei lavori, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione POLIZZA ASSICURATIVA di cui all’art. 23 bis della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’AmministrazioneL.p. 26/93, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoriacopra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori. La stipulazione somma assicurata è pari a:
Sezione A Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione. Partita I Opere e impianti permanenti e temporanei: importo di aggiudicazione Partita 2 Opere ed impianti preesistenti Euro 150.000,00.- (centocinquantamila/00) massimo indennizzo; Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a Euro 100.000,00.- (centomila/00)
Sezione B Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere. Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00.- ed un massimo di Euro 5.000.000,00.-. La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione dei lavori deve comprendere:
a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro 800.000,00.-;
b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del contrattoterreno, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'artdi basi di appoggio o di sostegni in genere importo Euro 800.000.-;
c) danni a cavi o condutture sotterranee. 32Importo Euro 400.000,00.-. La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attivita Produttive 12.03.2004 n. 123 e dovrà riportare le integrazioni e i contenuti di cui all’art. 25 del Capitolato speciale di appalto. Si fa presente che non sarà accettato il sistema delle applicazioni, in quanto non ritenuto conforme alla disciplina recata dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Per le attivita imprenditoriali di cui all’articolo 1, comma 1353, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l’Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia D.Lgs. 159/2011 2011 e xx.xx. e dall’art. 29 attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014governo.
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Samples: Bando Di Gara
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIA. Ai fini della stipulazione del contratto di concessionecontratto, su richiesta dell’Amministrazione (A.S.I.S.)dell’Ente delegante ITEA SPA, l’Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, entro il termine stabilito nella medesima nota di richiestaperentorio compreso tra dieci e venti giorni indicato dall’Ente medesimo, la seguente documentazione:
a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell’Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell’art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, “Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall’art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso”. Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
b) le ulteriori DICHIARAZIONI che potranno essere richieste dal servizio di merito da ITEA SPA ai fini della stipulazione del contratto;
c) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all’Impresa all’operatore economico capogruppo dalle Imprese dagli operatori economici mandanti e la relativa PROCURA, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.3 4.4 del presente bando lettera di garainvito;
d) le coperture assicurative garanzie e assicurazioni previste nella sezione 8 dello “SCHEMA DI CONTRATTO”. La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011 e xx.xx.) e dall’art. 14 dello schema di contratto;
e) la GARANZIA DEFINITIVA avente le caratteristiche di seguito indicate29 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014. L’Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione committente (A.S.I.S.), entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, la GARANZIA DEFINITIVA LA FIDEJUSSIONE di cui all’art. 103 del d.lgsD.Lgs. 50/2016 e xx.xx.n. 50/2016, in materia a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, secondo quanto indicato all’art. 37 dello “SCHEMA DI CONTRATTO”. Alla garanzia fideiussoria di riduzione dell’importo della garanzia, cui sopra si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, 93 comma 7 d. lgsdel D.Lgs. n. 50/2016. In caso di Associazione Temporanea Raggruppamento Temporaneo di Imprese concorrenti o Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, l’eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. La costituzione della garanzia definitiva potrà del deposito cauzionale dovrà avvenire sotto forma di cauzione tramite fidejussione bancaria o fidejussione con polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D.Lgs. 17/3/1995, n. 175: in tal caso le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell’Amministrazione appaltante e 3, del d.lgs n. 50 del 2016 e xx.xx. redatte in conformità agli schemi tipo 1.2 e/o 1.2.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31, come meglio indicato all’art. 13 dello schema di contratto. La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con particolare rispettare le formalità di seguito descritteseguenti prescrizioni: - ▪ obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria; oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro), ▪ presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore; ▪ espressa indicazione delle seguenti clausole:
1. l’eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all’Amministrazione; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell’Amministrazione;
2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del d.lgs. 50/2016 approvato dal quale risulti la data di ultimazione del servizio, salvo dichiarazione dell’Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di verifica di conformità è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall’Amministrazione a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell’Amministrazione è quello in cui ha sede la medesima;
5. solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione”. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall’Amministrazione. La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi che verranno inviati dall’Amministrazione successivamente all’aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima. Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa l’Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa all’Impresa stessa. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede Alle garanzie di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto cui al concorrente che segue in graduatoriapresente paragrafo di applicano le disposizioni dell’art. La stipulazione 103 comma 10 del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'artD.Lgs. 32, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi in materia di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia D.Lgs. 159/2011 e xx.xx. e dall’art. 29 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014garanzie di concorrenti riuniti.
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ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIA. Ai fini della stipulazione del contratto di concessioneappalto, su richiesta dell’Amministrazione (A.S.I.S.Patrimonio del Trentino), l’Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta, la seguente documentazione:
a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell’Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea Temporanea, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell’art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonchè l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
b) le ulteriori DICHIARAZIONI che potranno essere richieste dal servizio dalla Struttura di merito ai fini della stipulazione del contratto. Tra queste, una DICHIARAZIONE dalla quale risultino: - l’elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che “l’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta”); - l’indicazione del soggetto dell’Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;
c) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa PROCURA, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.3 del presente bando di gara;
d) le coperture assicurative previste dall’art. 14 dello schema di contratto;
e) la GARANZIA DEFINITIVA avente le caratteristiche di seguito indicate. L’Aggiudicataria dovrà trasmettere all'Amministrazione committente (A.S.I.S.), entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafoai fini dell'eventuale subappalto, la GARANZIA DEFINITIVA di cui documentazione richiesta dall'art. 26 della L.P. 2/2016, meglio specificata all’art. 103 33 del d.lgs. 50/2016 e xx.xx., in materia di riduzione dell’importo della garanzia, dall’art. 93, comma 7 d. lgs. 50/2016. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, l’eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs n. 50 del 2016 e xx.xx. redatte in conformità agli schemi tipo 1.2 e/o 1.2.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31, come meglio indicato all’art. 13 dello schema di contratto. La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con le formalità di seguito descritte: - obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria; D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore; Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia D.Lgs. 159/2011 e xx.xx. e dall’art. 29 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014.capitolato speciale d’appalto;
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ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIA. Ai fini della stipulazione del contratto di concessioneappalto, su richiesta dell’Amministrazione (A.S.I.S.)dell’Amministrazione, l’Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta, la seguente documentazione:
a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell’Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell’art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, “Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall’art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso”. Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
b) le ulteriori DICHIARAZIONI che potranno essere richieste dal servizio di merito ai fini della stipulazione del contratto;. Tra queste, una DICHIARAZIONE dalla quale risultino:
c) (qualora ai fini dell'eventuale subappalto, la documentazione richiesta dall'art. 26, comma 3, della L.p. 2/2016; Ai sensi dell’art. 26 co. 3 della L.P. n. 2/2016, l’affidatario/aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all’amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già presentato il mandato dichiarato in sede di gara) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti , nonché il nome, il recapito e la relativa PROCURAi rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, risultanti da scrittura privata autenticatan. 136 (Piano straordinario contro le mafie, con i contenuti indicati nel punto 4.3 del presente bando di gara;
d) le coperture assicurative previste dall’art. 14 dello schema di contratto;
e) la GARANZIA DEFINITIVA avente le caratteristiche di seguito indicate. L’Aggiudicataria dovrà trasmettere all'Amministrazione committente (A.S.I.S.), entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui nonché delega al presente paragrafo, la GARANZIA DEFINITIVA di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e xx.xx., Governo in materia di riduzione dell’importo normativa antimafia), se questi sono noti al momento della garanzia, dall’art. 93, comma 7 d. lgs. 50/2016. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 stipula del codice civile, l’eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs n. 50 del 2016 e xx.xx. redatte in conformità agli schemi tipo 1.2 e/o 1.2.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31, come meglio indicato all’art. 13 dello schema di contratto. La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con le formalità Nella fase di seguito descritte: - obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive esecuzione del potere di impegnare contratto il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria; D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore; Le fidejussioni bancarie contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e le polizze fidejussorie non conformi subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa. La mancata costituzione comunicato ai fini della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La stipulazione stipula del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'artnonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. 32L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario/aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, comma 13per le finalità della legge n. 136 del 2010, del D. Lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia D.Lgs. 159/2011 e xx.xx. e dall’art. 29 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
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