UNA TANTUM. Le parti convengono di definire un importo una tantum a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del CCNL avvenuta il 31 marzo 2018 e la sottoscrizione del presente rinnovo. La somma pari a 400 euro per ogni livello di inquadramento spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL e verrà erogata nelle seguenti tranches: • 200 euro 1° maggio 2024 • 200 euro 1° maggio 2025 L’importo sopra indicato può essere erogato attraverso gli strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente. Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR. Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1° aprile 2018 – 1° marzo 2024 seguendo le previsioni dell’art. 130 del presente CCNL (considerando come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni) nonché, – per i lavoratori a tempo parziale – sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro. I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
UNA TANTUM. Le parti convengono di definire un importo una tantum a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del CCNL avvenuta il 31 marzo 2018 e la sottoscrizione del presente rinnovo. La somma pari a 400 euro per ogni livello di inquadramento spetta ai Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL e verrà erogata nelle seguenti tranches: • 200 euro 1° maggio 2024 • 200 euro luglio 2013, non in prova, sarà erogato, con le competenze del mese di agosto 2013, un “importo forfettario”, già comprensivo di qualsiasi incremento retributivo comunque riferibile al periodo che va dal 1° maggio 2025 L’importo sopra indicato può essere erogato attraverso gli strumenti gennaio 2013 al 30 settembre 2013, di welfare previsti dalla normativa vigente€ 125,00 (centoventicinque/00) lordi a titolo di copertura economica. Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive Tale importo sarà corrisposto in misura indifferenziata per livello di tutti gli istituti diretti inquadramento ed indiretti e non saranno pertanto utili in proporzione ai fini del computo del TFR. Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità interi di servizio lavorati prestato nel periodo 1° aprile 2018 – 1° marzo 2024 seguendo le previsioni dell’artsuddetto (valore complessivo rapportato a 9). 130 del presente CCNL (considerando La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero le frazioni intero. Nel caso di mese superiori o uguali a 15 giorni) nonché, – per i lavoratori prestazione a tempo parziale – sulla svolta nel corso del periodo sopra considerato l‟importo forfettario su indicato sarà corrisposto in misura proporzionale all‟entità della prestazione svolta. Tale importo è escluso dalla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro. I periodi calcolo del trattamento di assenza dovuti a congedo fine rapporto ed è stato quantificato considerato in esso anche i riflessi sugli istituti di maternità/paternitàretribuzione diretta e indiretta, congedo parentaledi origine legale o contrattuale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzioneed è quindi comprensivo degli stessi.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
UNA TANTUM. Le parti convengono di definire un importo una tantum a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del CCNL avvenuta il 31 marzo 2018 e la sottoscrizione del presente rinnovo. La somma pari a 400 euro per ogni livello di inquadramento spetta ai Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL accordo, verrà corrisposto un importo forfettario di Euro 320, a titolo di arretrati retributivi per l’anno 2005, erogabile in due tranche di pari importo, la prima nel mese di febbraio e verrà erogata nelle seguenti tranches: • 200 euro 1° maggio 2024 • 200 euro 1° maggio 2025 la seconda nel mese di luglio 2006. L’importo sopra indicato può essere erogato attraverso gli strumenti forfettario lordo è suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di welfare previsti dalla normativa vigente. Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR. Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati lavoro nel periodo 1° aprile 2018 gennaio – 31 dicembre 2005. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. L’importo dell’importo forfetario è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 Codice civile, l’importo forfettario è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2005, con pagamento di indennità a carico dell’istituto competente ed integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra. Ai lavoratori che nel periodo 1° marzo 2024 seguendo le previsioni dell’art. 130 del presente CCNL (considerando come mese intero le frazioni gennaio – 31 dicembre 2005, fruiscano di mese superiori o uguali a 15 giorni) nonchétrattamenti di Cassa integrazione guadagni, – per i lavoratori a tempo parziale – sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro. I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo forfettario sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in cui non sia stata erogata normale retribuzionemateria.
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UNA TANTUM. Le parti convengono Per il periodo dal 1° agosto ‘99 al 31 maggio 2000, anche ai fini di definire un importo una tantum tutti gli istituti contrattuali verrà erogato a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del CCNL avvenuta tutto il 31 marzo 2018 e la sottoscrizione del presente rinnovo. La somma pari a 400 euro per ogni livello di inquadramento spetta ai lavoratori personale in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL e verrà erogata nelle seguenti tranches: • 200 euro 1° maggio 2024 • 200 euro giugno 2000 un importo "una-tantum" di lire 80.000 lorde da corrispondersi unitamente alla retribuzione del mese di giugno 2000. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale nonché agli apprendisti, l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Per il personale assunto successivamente al 1° agosto 1999 e fino al 31 maggio 2025 L’importo 2000, l’importo una tantum di cui sopra indicato può essere verrà erogato attraverso gli strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente. Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR. Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1° aprile 2018 – 1° marzo 2024 seguendo le previsioni dell’art. 130 del presente CCNL (considerando come pro quota mensile, intendendosi per mese intero le frazioni la frazione di mese superiori o uguali superiore a 15 giorni) nonché, – . Analogamente si procederà per i lavoratori a tempo parziale – sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro. I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi casi in cui non sia stata erogata normale retribuzionedato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto, ad eccezione dell’assenza obbligatoria per maternità. Per il personale assunto successivamente al 31 maggio 2000, non si darà luogo alla corresponsione dell’una tantum. L’una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
UNA TANTUM. Le parti convengono di definire un importo una tantum a A copertura del periodo intercorso tra la scadenza del CCNL avvenuta il 31 marzo 2018 e la sottoscrizione del presente rinnovo. La somma pari a 400 euro per ogni livello di inquadramento spetta carenza contrattuale 01/01/2016-28/02/2017 ai soli lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2017 (data di sottoscrizione dell’accordo) verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” pari a 150€ da corrispondere in due tranches, la prima pari a € 75,00 con la retribuzione di maggio 2017, la seconda pari € 75,00 con la retribuzione di maggio 2018. La una tantum così stabilità compete sia i rapporti di lavoro regolati dalla Parte I sia dalla Parte II del presente CCNL e verrà erogata nelle seguenti tranches: • 200 euro 1° maggio 2024 • 200 euro 1° maggio 2025 CCNL. Xxxx apprendisti sarà erogato il 70% dell’importo di cui sopra. L’importo sopra indicato può deve essere erogato attraverso gli strumenti suddiviso in quote mensili, o frazioni di welfare previsti dalla normativa vigentequeste, a seconda della effettiva durata del rapporto nel periodo interessato. Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR. Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità L’importo una tantum va inoltre ridotto proporzionalmente in caso di servizio lavorati nel periodo 1° aprile 2018 – 1° marzo 2024 seguendo le previsioni dell’art. 130 del presente CCNL (considerando come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni) nonchémilitare, – assenza facoltativa post partum, part-time, sospensioni per i lavoratori a tempo parziale – sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale mancanza di lavoro. I periodi L’una tantum è esclusa dalla base di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia calcolo del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzioneTFR.
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