Utilizzo di strutture sanitarie e medici non convenzionati – Fuori Network – (Regime di assistenza rimborsuale) Clausole campione

Utilizzo di strutture sanitarie e medici non convenzionati – Fuori Network – (Regime di assistenza rimborsuale). Se l’Assicurato ritenga di avvalersi di strutture sanitarie e medici non convenzionati, Aviva rimborsa all’Assicurato le spese rimborsabili a termini di contratto. Si precisa inoltre che: • se l’Assicurato intenda utilizzare una struttura convenzionata e/o un medico convenzionato ha sempre l’obbligo di accedervi in regime di assistenza diretta; • le prestazioni erogate in Intramoenia sono considerate prestazioni private, ancorché eseguite in strutture pubbliche; • tutte le prestazioni sanitarie o cicli di cura/terapie iniziate in un determinato esercizio saranno imputate, fino a concorrenza, al Massimale previsto per ciascuna garanzia in tale periodo di copertura, dal momento che la patologia oggetto di copertura ed il conseguente trattamento (i.e. Sinistro) si sono verificati in tale esercizio. L’eventuale quota di spesa non assorbibile all’interno del Massimale annuo rimarrà a carico dell’Assicurato; • gli eventuali limiti di spesa derivanti da franchigie o scoperti applicati alle spese pre e post di un Ricovero/Day Hospital sono quelli previsti dalla garanzia Ricovero, diversificati a seconda del regime di accesso alla prestazione prescelto (In Network o Fuori Network). Si terrà in ogni caso conto del calcolo di eventuali scoperti o franchigie già applicati sulle spese sostenute durante il Ricovero /Day Hospital; • se l’Assicurato ritenga di avvalersi di strutture sanitarie convenzionati e di medici NON convenzionati, Aviva non provvede al pagamento in Forma Diretta ma rimborsa all’Assicurato le spese rimborsabili a termini di contratto; • se l’Assicurato ritenga di avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale, Aviva rimborsa all’Assicurato le spese rimborsabili secondo quanto previsto nelle Modalità d’Indennizzo Fuori Network; • se l'Assicurato acceda a strutture sanitarie convenzionate senza ottemperare agli obblighi di attivazione preventiva della Centrale Operativa, la prestazione non potrà essere liquidata in regime di assistenza diretta né presentata a rimborso.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).