Validità territoriale e temporale Clausole campione

Validità territoriale e temporale. 1. L’assicurazione è valevole in Svizzera e nei paesi limitrofi. Essa copre le associazioni svizzere, i tiratori delegati come pure gli accompagnatori ufficiali a delle competizioni ufficiali durante il tiro in tutto il mondo (ad eccezione di USA e Canada).
Validità territoriale e temporale. La validità territoriale é limitata al luogo del rischio assicurato da questo contratto e la validità temporale é limitata alle ore di visita del cantiere di costruzione / montaggio.
Validità territoriale e temporale. L’assicurazione è valida: ● per la durata indicata sul Certificato di Assicurazione e comunque non oltre i 365 gg; ● per la destinazione prescelta ed indicata sul Certificato Assicurativo; ● in caso di destinazioni plurime, secondo il seguente schema per Macro-Area di destinazione (per le definizioni, si veda il paragrafo “Definizioni - Glossario”)
Validità territoriale e temporale. L’assicurazione è valida: • per qualsiasi Area Geografica, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo “Esclusioni Comuni”; • in caso di acquisto della copertura Interruzione, fino ad un massimo di 60 giorni per viaggio.
Validità territoriale e temporale. Nella misura in cui le presenti Condizioni generali d’assi- curazione (CGA) non prevedano diversamente, l’assicura- zione è valevole in tutto il mondo per i danni causati nel corso della durata contrattuale. La copertura assicurativa termina alla fine dell’anno d’assicurazione nel quale avvie- ne il trasferimento del domicilio all’estero o su richiesta del contraente, per la data di partenza.
Validità territoriale e temporale. L’assicurazione è valida: ● per la durata indicata sul Certificato di Assicurazione e comunque non oltre i 90 gg; ● nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l’evento, sempre che questo sia compreso nella macro-area di destinazione (Mondo escluso USA/Canada)per cui è stata emessa la polizza, indipendentemente dal premio corrisposto.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).