VARIANTI IN CORSO D’OPERA. 1. Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile25; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dal Committente in conseguenza a errori o omissioni in fase di progettazione26. 2. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ripristino, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera27. 3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera28. Qualora tali varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, è facoltà del Committente procedere alla risoluzione del contratto, la quale dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto29. 4. Nel caso di opere private le variazioni dei lavori saranno disciplinate da quanto previsto dagli artt. 1659, 1660 e 1661 del codice civile. 5. Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d'appalto. 6. Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. 25 “Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”. 26 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 132 - Varianti in corso d’opera. In particolare l’articolo di legge, al comma 6, individua, quali errori o omissioni di progettazione “l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”. 27 Idem. 28 Idem. 29 Idem.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. 1. Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti. Le varianti in corso d'opera d’opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il Direttore dei Lavori, Lavori ed il Responsabile Unico di Procedimento esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivicasi di cui all’articolo 132, primo comma, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e ed imprevedibili o per l'intervenuta possibilità accertate nei modi stabiliti dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, intervenuta impossibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera delle Opere o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione l’impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla la natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'operad’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo dall’articolo 1664, comma 2secondo comma, del codice civile25Codice Civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo Progetto Esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o delle Opere ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il Responsabile Unico di Procedimento ne dà immediatamente comunicazione all’Osservatorio e al Progettista. I titolari Nelle ipotesi di incarichi cui ai punti a), b), c) e d), le varianti in corso d’opera potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. In tali ipotesi, entro 30 (trenta) giorni o altro termine concordato tra le Parti, il Concessionario provvederà a comunicare gli interventi ritenuti necessari con l’indicazione delle relative quantità e materiali, degli elaborati progettuali da predisporre in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e del Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 207/2010, dei tempi di progettazione e di realizzazione connessi agli interventi e la valutazione dell’importo di ciascuna variante, effettuata sulla base dell’elenco dei prezzi unitari contenuto nel Progetto Esecutivo. Nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte del Concessionario, il Concedente comunicherà al Concessionario le determinazioni in merito alla autorizzazione della variante. Ricevuta tale autorizzazione il Concessionario provvederà a predisporre la progettazione della variante in corso d’opera nei tempi indicati da consegnare al Concedente che avrà 30 (trenta) giorni di tempo per la sua formale approvazione. Il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo ad eccezione dell’importo relativo ai maggiori costi da sostenere per la progettazione, l’esecuzione dei nuovi lavori e per l’ottenimento delle relative autorizzazioni. Al fine di garantire il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, le Parti potranno procedere all’adeguamento del Corrispettivo, del Canone al Concessionario ovvero all’estensione della durata del presente Contratto, con effetto dalla data di Collaudo delle Opere in cui sono responsabili per ricomprese le varianti autorizzate. Nell’ipotesi di cui al punto e) il Concessionario è tenuto a sopportare i danni subiti dal Committente costi della nuova progettazione nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno o pregiudizio da questi subito in conseguenza a relazione agli errori o omissioni in fase di progettazione26.
2progettuali, come definiti al comma 2 dell’articolo 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Non sono considerati considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore direttore dei Lavori lavori per risolvere aspetti di dettaglio, dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ripristino, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo dell’importo dei lavori. Sono, infine, ammesse, nel limite del contratto stipulato 5% dell’importo indicato per la realizzazione dell'opera27.
3. Sono inoltre ammessedelle Opere, nell'esclusivo nell’esclusivo interesse del CommittenteConcedente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera delle Opere e alla sua funzionalità, purché a condizione che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e ed imprevedibili al momento della stipula del contrattopresente Contratto. L'importo A tal fine il Concedente dovrà dare tempestiva comunicazione al Concessionario, indicando le varianti richieste con l’adeguata motivazione ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In tal caso il Concessionario dovrà adeguare le Opere, ivi compresi gli impianti, concordando con il Concedente, prima di realizzare tali lavori il relativo importo, calcolato sulla base dell’elenco dei prezzi unitari contenuti nel Progetto Esecutivo. Resta inteso che, qualora l’approvazione delle varianti subisse un ritardo a seguito del necessario previo ottenimento di eventuali autorizzazioni ad essa prodromiche, il Concessionario avrà diritto, ove ne ricorrano i presupposti ad invocare la procedura di riequilibrio Economico-Finanziario di cui all’articolo 21.5, nonché la contestuale proroga dei termini di ultimazione delle Opere in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera28. Qualora tali varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, è facoltà del Committente procedere alla risoluzione del contratto, la quale dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto29.
4. Nel caso di opere private le variazioni dei lavori saranno disciplinate da quanto previsto dagli artt. 1659, 1660 e 1661 del codice civile.
5. Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto concessione indicate nel Capitolato generale d'appalto.
6Cronoprogramma. Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato sono ammesse varianti in corso d’opera che non rientrino nei casi sopra specificati cosicché l’eventuale esecuzione delle stesse da parte dell'Appaltatore. Lavori eseguiti del Concessionario comporterà, oltre al risarcimento del danno, l’obbligo, su richiesta del Concedente o del Collaudatore di eliminare le stesse a cura e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni spese del Direttore dei Lavori. 25 “Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologicheConcessionario, idriche e simili, non previste dalle parti, senza che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”. 26 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 132 - Varianti in corso d’opera. In particolare l’articolo di legge, al comma 6, individua, quali errori o omissioni di progettazione “l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”. 27 Idem. 28 Idem. 29 Idemlo stesso possa pretendere alcun rimborso.
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Samples: Concessione Per La Progettazione E Costruzione Di Un Impianto Crematorio
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. 1. Il Varianti in corso d’opera Premesso che la valutazione delle Varianti in corso d’opera si baserà, quale documentazione tecnica di riferimento, sugli elaborati grafici e descrittivi del Progetto Esecutivo (sviluppo di quello offerto in gara) approvato dalla Direzione Lavori del Committente LFI S.p.A, si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di definisce quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti. segue: 18.1 Le varianti in corso d'opera possono d’opera potranno essere ammesseammesse esclusivamente in conformità alla procedura stabilita dagli articoli 36, sentito il progettista 37 e il Direttore 38 delle Condizioni Generali e fermi restando i limiti di cui al D.Lgs. 50/2016; Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale limitata ai soli lavori effettivamente interessati dalla variante stessa; 18.3 Errori ed omissioni nei Computi Metrici del “progetto offerto in gara” non concorreranno alla determinazione della maggiore o minore spesa per le varianti; 18.4 Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati le Tariffe e i prezzi dell’“Elenco prezzi” Allegato A.10.3 offerti dall’Appaltatore, ovvero, in mancanza di un’idonea voce di tariffa, i prezzi ricavati da nuove analisi, sempre con applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore; 18.5 Dopo l'approvazione da parte di LFI S.p.A di ciascuna variante si darà atto, con verbale tra le Parti, dell'adozione della variante stessa, delle modificazioni apportate ai progetti ed al “Programma Operativo”. Alla redazione del verbale stesso resterà subordinato l'inizio dei Lavorilavori in Variante; 18.6 Se l’ammontare delle varianti, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti valutate come sopra, sommate algebricamente, determina una riduzione o aumento dell’importo contrattuale risultante dall’approvazione del Progetto esecutivo PE, detta riduzione o aumento sarà applicata all’importo corrisposto all’Appaltatore; 18.7 Qualora la variante derivi da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materialierrori od omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore, componenti e tecnologie non esistenti al momento sono a suo totale carico, oltre all'onere della progettazione che possono determinarenuova progettazione, senza aumento di costole maggiori spese, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile25;
e) le penali per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i ritardo nell'ultimazione dei lavori e gli ulteriori danni subiti dal Committente in conseguenza a errori o omissioni in fase di progettazione26.
2. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio“Committente”; Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ripristino, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato il compenso per la realizzazione dell'opera27progettazione (comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento) delle varianti approvate da LFI S.p.
3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Committente, le varianti, A sarà calcolato applicando al valore delle nuove opere oggetto della variante il coefficiente che deriva dal rapporto tra l’importo della Voce a corpo 1 “Progetto Definitivo offerto in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera gara ed Esecutivo” indicato nell’allegato A.10.2 e alla sua funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera28. Qualora tali varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, è facoltà del Committente procedere alla risoluzione del contratto, la quale dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto29.
4. Nel caso di opere private le variazioni dei lavori saranno disciplinate da quanto previsto dagli artt. 1659, 1660 e 1661 del codice civile.
5. Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d'appalto.
6. Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. 25 “Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”. 26 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 132 - Varianti in corso d’opera. In particolare l’articolo di leggel’importo presunto dell’appalto, al comma 6, individua, quali errori o omissioni di progettazione “l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione netto della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”. 27 Idem. 28 Idem. 29 IdemVoce a corpo 1 medesima.
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Samples: Contract
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. (artt. 19, comma 1. Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto-ter, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubblichee 25, le opportune variantilegge n. 109/1994)
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il Direttore direttore dei Lavorilavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile25civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dal Committente dalle stazioni appaltanti in conseguenza a di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in fase corso d'opera a causa di progettazione26carenze del progetto esecutivo.
23. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore direttore dei Lavori lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% 10 per cento per i lavori di recupero, ripristinoristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera27.
3dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Committentedell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera28dell'opera.
4. Qualora tali Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, è facoltà il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del Committente procedere contratto e indice una nuova gara alla quale é invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, la quale ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto29.
4. Nel caso di opere private le variazioni dei lavori saranno disciplinate da quanto previsto dagli artt. 1659, 1660 e 1661 del codice civile.
5. Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d'appalto.
6. Non può essere introdotta alcuna variazione Ai fini del presente articolo si considerano errore o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. 25 “Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”. 26 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 132 - Varianti in corso d’opera. In particolare l’articolo di legge, al comma 6, individua, quali errori o omissioni omissione di progettazione “l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”. 27 Idem. 28 Idem. 29 Idemprogettuali .
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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. 1. Il Committente Allorché, durante l’esecuzione delle opere, si riserva verifichi uno dei motivi di cui all’Art.132 del Codice la Stazione Appaltante ha la facoltà di introdurre nelle opere oggetto ordinare per iscritto, tramite apposita Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori in conformità alle disposizioni vigenti, variazioni ai lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto (il cosiddetto “quinto d’obbligo”) alle stesse condizioni e prezzi del Contratto originario, senza che perciò spetti indennità alcuna all’Appaltatore. Oltre tale limite, l’Appaltatore ha facoltà di recedere dal Contratto col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali. In caso di aumento si stabilisce, ove necessario, un nuovo termine per l’ultimazione dei lavori; in caso di riduzione, sempre nell’ambito del 20% delle quantità di Contratto, la Ditta non potrà avanzare richieste di alcun compenso per mancato utile. Per eventuali lavori del tutto nuovi per i quali non sono elencati i prezzi nei documenti estimativi del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubblichee dei quali risulti l’opportunità in seguito a verifiche, le opportune varianti. Le varianti controlli e/o accertamenti eseguiti in corso d'opera possono essere ammessed’opera sempre nell’esclusiva convenienza dell’Istituto e a suo insindacabile giudizio, sentito si procederà alla formazione di Nuovi Prezzi desumendoli dai Prezzari DEI – Edizioni del Genio Civile ovvero, ove carenti, dal Prezziario Regione Xxxxxx Xxxxxxx o tramite analisi dei prezzi, riferiti al periodo di aggiudicazione dei lavori, con l’avvertenza che il progettista e il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile25;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili compenso riconosciuto per i danni subiti dal Committente in conseguenza a errori o omissioni in fase di progettazione26.
2. nuovi lavori sarà comunque assoggettato al ribasso d’asta dell’offerta Non sono considerati considerate varianti gli quegli interventi disposti dal Direttore dei Lavori i quali, senza modificare la sostanza delle opere oggetto dell’appalto, siano ritenuti opportuni o convenienti per la migliore riuscita dei lavori o per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro in un importo non superiore al 10% di quello appaltato per i la corrispondente categoria di lavori di recupero, ripristino, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del della spesa prevista in contratto stipulato per la realizzazione dell'opera27.
3dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Committente, le ammesse varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e dell’opera ed alla sua funzionalità, purché sempreché non comportino modifiche sostanziali e sostanziali, che siano motivate motivati da obiettive esigenze oggettive derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili sopravvenute, non prevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti , ed il cui importo, comunque non può superare il superiore al 5% dell'importo dell’importo originario del contratto e deve trovare di contratto, trovi adeguata copertura nella somma già stanziata per l'esecuzione dell'opera28l’esecuzione dell’opera. Qualora tali le varianti eccedano il quinto dell'importo dell’importo originario di contratto per i motivi indicati dall’Art.132 co.4 del contrattoCodice, è facoltà del Committente procedere la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto stesso e indirà una nuova gara, applicando altresì l’Art.132 co.5. In ogni caso, nessuna opera che comporti maggior spesa oltre quanto previsto in contratto, potrà essere eseguita senza la preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante la quale dà luogo al pagamento dei lavori eseguitisi riserva, dei materiali utili e del 10% dei lavori infine, la facoltà di far eseguire in economia eventuali opere non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto29.
4. Nel caso di opere private le variazioni dei lavori saranno disciplinate da quanto previsto dagli artt. 1659, 1660 e 1661 del codice civile.
5. Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del previste in contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d'appalto.
6per le quali l’Appaltatore fornirà la manodopera ed i mezzi necessari. Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. 25 “Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”. 26 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 132 - Varianti in corso d’opera. In particolare l’articolo di legge, al comma 6, individua, quali errori o omissioni Gli oneri di progettazione “l'inadeguata valutazione dello stato esecutiva e di fattoadeguamento del Piano di Sicurezza e Xxxxxxxxxxxxx conseguenti ad uno dei casi previsti dal presente articolo sono inclusi in quelli già indicati all’Art.6, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”. 27 Idem. 28 Idem. 29 Idempertanto nulla sarà dovuto in aggiunta a quanto pattuito nel contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. 1. Il Committente si riserva Varianti Facoltative
7.6.1 Fino alla data di ricezione da parte di RFI della comunicazione di Completamento di cui al successivo Paragrafo 7.8.5, la facoltà medesima RFI potrà sottoporre per iscritto a ABZ variazioni agli Interventi di introdurre nelle Realizzazione comportanti l’esecuzione di opere oggetto del contrattoaggiuntive, nei limiti di quanto previsto dalla scorpori e/o di opere diverse purché tali variazioni siano conformi alla normativa vigente e agli applicabili provvedimenti amministrativi (le “Varianti Facoltative”).
7.6.2 Alla Variante Facoltativa, sarà allegato (1) il progetto della Variante Facoltativa, corredato delle versioni aggiornate del Progetto Definitivo e/o del Progetto Esecutivo; e (2) l’illustrazione in dettaglio (i) dell’eventuale differimento del Termine per il Completamento, misurato sulla base del metodo del percorso critico e assumendo l’adozione di tutte le opere pubblichemisure che possano essere adottate per evitare o minimizzare l’eventuale ritardo, (ii) e/o dell’eventuale variazione stimata (riduzione o incremento) dei costi di progettazione ed esecuzione degli Interventi di Realizzazione, assumendo l’adozione di tutte le opportune varianti. Le varianti misure che possano essere adottate per evitare o minimizzare l’eventuale incremento di costi.
7.6.3 Resta in corso d'opera possono essere ammesseogni caso inteso che, sentito il progettista e il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:ABZ non potrà rifiutarsi di porre in esecuzione la Variante Facoltativa; inoltre,
(a) il Termine per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative il Completamento – e, corrispondentemente, il Cronoprogramma – si intenderà modificato come ivi stabilito, e regolamentari;
(b) per cause impreviste e imprevedibili nel caso di incremento dei costi di esecuzione degli Interventi di Realizzazione, RFI dovrà sostenere direttamente tutti i costi, sia di progettazione, che di realizzazione degli Interventi di Realizzazione collegati, conseguenti o per l'intervenuta possibilità comunque connessi alla richiesta di utilizzare materialie/o esecuzione della Variante Facoltativa, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;mentre
(c) per la presenza in caso di eventi inerenti alla natura e alla specificità diminuzione dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'operacosti di esecuzione degli Interventi di Realizzazione, o ABZ sarà tenuta a sostenere direttamente tutti i costi, sia di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile25;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dal Committente in conseguenza a errori o omissioni in fase di progettazione26.
2. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglioprogettazione, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recuperorealizzazione degli Interventi di Realizzazione collegati, ripristino, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie conseguenti o comunque connessi alla richiesta di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera27e/o esecuzione della Variante Facoltativa.
3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera28. Qualora tali varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, è facoltà del Committente procedere alla risoluzione del contratto, la quale dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto29.
4. Nel caso di opere private le variazioni dei lavori saranno disciplinate da quanto previsto dagli artt. 1659, 1660 e 1661 del codice civile.
5. Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d'appalto.
6. Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. 25 “Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”. 26 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 132 - Varianti in corso d’opera. In particolare l’articolo di legge, al comma 6, individua, quali errori o omissioni di progettazione “l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”. 27 Idem. 28 Idem. 29 Idem.
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Samples: Contract of Exchange of Existing Goods for Future Goods
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. 1. Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti. Le varianti in corso d'opera possono essere ammessesono ammesse solo nei casi indicati all’art. 132, sentito il progettista e il Direttore dei Lavoric. 1, esclusivamente qualora ricorra ovvero per uno dei seguenti motivimotivi di seguito elencati:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, o per l'intervenuta intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla la natura e alla la specificità dei beni beni, sui quali si interviene interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei verificarsi di uno dei casi previsti dall'articolo dall'art. 1664, comma c. 2, del codice civile25;Codice civile, e cioè nel caso in cui si presentino difficoltà derivanti da cause geologiche, idriche, ecc.
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicanopregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o ovvero la sua utilizzazione. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dal Committente ; in conseguenza a errori o omissioni in fase di progettazione26.
2. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettagliotal caso, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ripristino, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo il Responsabile del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera27.
3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera28. Qualora tali varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, è facoltà del Committente procedere alla risoluzione del contratto, la quale procedimento ne dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto29.
4. Nel caso di opere private le variazioni dei lavori saranno disciplinate da quanto previsto dagli artt. 1659, 1660 e 1661 del codice civile.
5. Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d'appalto.
6. Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. 25 “Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”. 26 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice immediatamente comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi (art.7 del Codice) e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 132 - Varianti in corso d’operaal progettista. In particolare l’articolo particolare, si considerano errore o omissione di legge, al comma 6, individua, quali errori o omissioni di progettazione “progettazione: l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”. 27 IdemInoltre, nel caso in cui le varianti di cui alla lett. 28 Ideme) eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. 29 IdemLa risoluzione del contratto dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 % dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. Oltre alle varianti indicate in precedenza, vi sono poi quelle finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, tali da non comportare modifiche sostanziali, motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. Per tali tipologie di varianti, l'importo in aumento non può superare il 5 % dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, al netto del 50 % dei ribassi d'asta conseguiti. Non sono, invece, da considerarsi varianti quegli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 % per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
3.5.1 Le varianti migliorative in diminuzione proposte dall’esecutore dei lavori
3.5.2 Le varianti in diminuzione ordinate dalla stazione appaltante
3.5.3 L’approvazione delle varianti
3.5.4 Sintesi esplicativa della documentazione necessaria per la richiesta e l’attuazione delle varianti
1. Richiesta approvazione della perizia tecnica
2. Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi
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Samples: Contract for Public Works
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. 1. Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile25civile27;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dal Committente in conseguenza a errori o omissioni in fase di progettazione26.
2progettazione28. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ripristinoristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera27.
3dell'opera29. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera28dell'opera30. Qualora tali varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, è facoltà del Committente procedere alla risoluzione del contratto, la quale dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto29.
4contratto31. Nel caso di opere private le variazioni dei lavori saranno disciplinate da quanto previsto dagli artt. 1659, 1660 e 1661 del codice civile.
5. Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d'appalto.
6. Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. 25 27 “Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”. 26 28 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 132 - Varianti in corso d’opera. In particolare l’articolo di legge, al comma 6, individua, quali errori o omissioni di progettazione “l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”. 27 29 Idem. 28 30 Idem. 29 31 Idem. Nel caso di opere private le variazioni dei lavori saranno disciplinate da quanto previsto dagli artt. 1659, 1660 e 1661 del codice civile. Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d'appalto. Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.
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Samples: Contract for Works
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. (artt. 19, co. 1. Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto-ter, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubblichee 25, le opportune variantiL. n. 109/1994) (1)
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il Direttore direttore dei Lavorilavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile25civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dal Committente dalle stazioni appaltanti in conseguenza a di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in fase corso d'opera a causa di progettazione26carenze del progetto esecutivo.
23. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore direttore dei Lavori lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% 10 per cento per i lavori di recupero, ripristinoristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera27.
3dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Committentedell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera28dell'opera.
4. Qualora tali Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è facoltà del Committente procedere alla invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, la quale ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto29.
4. Nel caso di opere private le variazioni dei lavori saranno disciplinate da quanto previsto dagli artt. 1659, 1660 e 1661 del codice civile.
5. Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d'appalto.
6. Non può essere introdotta alcuna variazione Ai fini del presente articolo si considerano errore o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. 25 “Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”. 26 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 132 - Varianti in corso d’opera. In particolare l’articolo di legge, al comma 6, individua, quali errori o omissioni omissione di progettazione “l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”.
(1) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, promossa, in riferimento all’art. 27 Idem. 28 Idem. 29 Idem117 della Costituzione, dalla Regione Veneto.
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Samples: Codice Degli Appalti
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. 1. Il Committente Xxxxx restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivipertanto:
a) per esigenze derivanti non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrat- tuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentariparte del RUP;
b) qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per cause impreviste e imprevedibili iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettualeprestazione oggetto della contestazione;
c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
3. Ferma restando la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, preventiva autorizzazione del codice civile25;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicanoRUP, in tutto o in parteapplicazione dell’articolo 106 del Codice dei contratti:
a) ai sensi del comma 1, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dal Committente in conseguenza a errori o omissioni in fase di progettazione26.
2. Non lettera e), della norma citata, non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per i lavori di recupero, ripristino, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo cento) dell’importo del contratto stipulato stipulato, purché non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;
b) ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per la realizzazione dell'opera27cento) dell’importo del contratto stipulato.
34. Sono inoltre Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo nell’esclusivo interesse del Committentedella Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera dell’opera e alla sua funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) sono determinate da circostanze sopravvenute impreviste e imprevedibili al momento della stipula imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) non è alterata la natura generale del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti ;
c) non può superare il 5comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% dell'importo originario (cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera28. Qualora tali varianti eccedano il quinto dell'importo originario non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, è facoltà del Committente procedere alla risoluzione del contratto, la quale dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori ;
f) non eseguiti, fino siano imputabili a quattro quinti dell'importo del contratto29errori od omissioni progettuali.
45. Nel caso di opere private cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le variazioni dei lavori saranno disciplinate da quanto previsto dagli artt. 1659, 1660 modalità di contrattualizzazione e 1661 del codice civile.
5. Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d'appaltocontabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
6. Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'AppaltatoreLa variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l’adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei POS.
7. Lavori eseguiti In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori 4, trova applicazione l’articolo 108, comma 1 del Codice.
8. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei Lavori. 25 “Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”. 26 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice termini per l’ultimazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 132 - Varianti in corso d’opera. In particolare l’articolo di legge, al comma 6, individua, quali errori o omissioni di progettazione “l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”. 27 Idem. 28 Idem. 29 Idemmisura strettamente indispensabile.
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Samples: Contract for Public Works
VARIANTI IN CORSO D’OPERA. L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto (art. 1659, c. 1, e 2725 C.C.). Il Committente si riserva E in facoltà dell'Amministrazione di chiedere l'eliminazione delle varianti non indispensabili ovvero non autorizzate preventivamente dalla D.L. ovvero introdotte arbitrariamente dall'Appaltatore anche se queste non importano una diminuzione di valore dell'opera e anche se ne comportano un aumento. Resta salva la facoltà del Collaudatore di introdurre nelle riconoscere indispensabili le variazioni introdotte dall'Appaltatore. Anche se le variazioni sono state autorizzate, l'Appaltatore, se l'importo contrattuale è stato determinato a corpo o forfait, non ha diritto a compenso (art. 1659, c. 2 C.C.. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, entro il quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere oggetto del contratto, nei limiti comprese nell'appalto. La semplice precisazione esecutiva di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista particolari costruttivi e il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi decorativi in corso d'opera, o a completamento di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664quanto contenuto negli elaborati di progetto, comma 2sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, del codice civile25;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dal Committente in conseguenza a errori o omissioni in fase di progettazione26.
2. Non sono considerati varianti gli interventi disposti sia disposta dal Direttore dei Lavori lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti e purché sia contenuta entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ripristino, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto dell'appalto, non potrà considerarsi variante (art. 25, L. 109/1994), e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera27.
3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Committente, le varianti, potrà in aumento alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera28. Qualora tali varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, è facoltà del Committente procedere alla risoluzione del contratto, la quale dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto29.
4. Nel caso di opere private le variazioni dei lavori saranno disciplinate da quanto previsto dagli artt. 1659, 1660 e 1661 del codice civile.
5. Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d'appalto.
6. Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato indennizzi da parte dell'Appaltatore. Lavori eseguiti L'Appaltatore è tenuto a denunciare la erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto iniziale: in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e non autorizzati non verranno pagati e riconosciute idonee dall'Appaltatore che pertanto ne sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. 25 “Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”. 26 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 132 - Varianti in corso d’opera. In particolare l’articolo di legge, al comma 6, individua, quali errori o omissioni di progettazione “l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”. 27 Idem. 28 Idem. 29 Idemsolo responsabile.
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VARIANTI IN CORSO D’OPERA. 1. Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile25civile23;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dal Committente in conseguenza a errori o omissioni in fase di progettazione26.
2progettazione24. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ripristinoristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera27.
3dell'opera25. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera28. Qualora tali varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, è facoltà del Committente procedere alla risoluzione del contratto, la quale dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto29.
4. Nel caso di opere private le variazioni dei lavori saranno disciplinate da quanto previsto dagli artt. 1659, 1660 e 1661 del codice civile.
5. Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d'appalto.
6. Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. 25 23 “Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”. 26 24 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 132 - – Varianti in corso d’opera. In particolare l’articolo di legge, al comma 6, individua, quali errori o omissioni di progettazione “l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”. 27 25 Idem. 28 Idemsostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. 29 IdemL'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera26. Qualora tali varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, è facoltà del Committente procedere alla risoluzione del contratto, la quale dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto27. Nel caso di opere private le variazioni dei lavori saranno disciplinate da quanto previsto dagli artt. 1659, 1660 e 1661 del codice civile. Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d'appalto. Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.
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