Common use of VARIANTI IN CORSO D’OPERA Clause in Contracts

VARIANTI IN CORSO D’OPERA. 25.1 Le varianti in corso d’opera potranno essere richieste dal Concedente ovvero proposte dalla Concessionaria e autorizzate dal Concedente. Restano a carico del Concedente le eventuali varianti in corso d’opera ovvero le varianti progettuali introdotte: (i) in conseguenza di cause di Forza Maggiore e/o Fatto del Terzo; (ii) in conseguenza di sopravvenuti mutamenti normativi; (iii) in conseguenza di un Fatto del Concedente; (iv) a fronte di richieste del Concedente medesimo. 25.2 Le varianti in corso d’opera non dovute ad errori od omissioni di progettazione, che dovessero comportare un aumento dei tempi e/o dei costi previsti tale da alterare l’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione, solo ove previamente approvate dal Concedente, daranno diritto alla Concessionaria, su cui grava l’onere della prova, di richiedere il Riequilibrio ai sensi del successivo Art. 47. In tal caso, compatibilmente con le disponibilità del Concedente, il Riequilibrio potrà essere effettuato mediante il pagamento di uno specifico corrispettivo da concordare ai sensi dell’articolo 161, commi 6 e 12 del Regolamento, da corrispondere sulla base dello stato avanzamento lavori relativo alle singole varianti. 25.3 Le Parti convengono che la Concessionaria sarà obbligata ad eseguire le varianti discrezionali richieste dal Concedente di cui ai paragrafi (iii) e (iv) dell’Art. 25.1 che precede solo a condizione che il Riequilibrio sia effettuato esclusivamente mediante corresponsione di una somma di denaro da versarsi sulla base dello stato avanzamento lavori relativo alla variante considerata. 25.4 I maggiori tempi e costi derivanti da varianti determinate da errori od omissioni di progettazione resteranno ad intero carico della Concessionaria, compreso l’onere della nuova progettazione, i maggiori costi di realizzazione e il pagamento delle penali eventualmente maturate per il ritardo.

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Samples: Convenzione Di Concessione

VARIANTI IN CORSO D’OPERA. 25.1 Varianti in corso d’opera‌ Premesso che la valutazione delle Varianti in corso d’opera si baserà, quale documentazione tecnica di riferimento, sugli elaborati grafici e descrittivi del Progetto Esecutivo (sviluppo di quello offerto in gara) approvato dalla Direzione Lavori del Committente LFI S.p.A, si definisce quanto segue: 18.1‌ Le varianti in corso d’opera potranno essere richieste dal Concedente ovvero proposte dalla Concessionaria ammesse esclusivamente in conformità alla procedura stabilita dagli articoli 36, 37 e autorizzate dal Concedente. Restano a carico del Concedente le eventuali varianti in corso d’opera ovvero le varianti progettuali introdotte: (i) in conseguenza di cause di Forza Maggiore e/o Fatto del Terzo; (ii) in conseguenza di sopravvenuti mutamenti normativi; (iii) in conseguenza di un Fatto del Concedente; (iv) a fronte di richieste del Concedente medesimo. 25.2 Le varianti in corso d’opera non dovute ad errori od omissioni di progettazione, che dovessero comportare un aumento dei tempi e/o dei costi previsti tale da alterare l’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione, solo ove previamente approvate dal Concedente, daranno diritto alla Concessionaria, su cui grava l’onere della prova, di richiedere il Riequilibrio ai sensi del successivo Art. 47. In tal caso, compatibilmente con le disponibilità del Concedente, il Riequilibrio potrà essere effettuato mediante il pagamento di uno specifico corrispettivo da concordare ai sensi dell’articolo 161, commi 6 38 delle Condizioni Generali e 12 del Regolamento, da corrispondere sulla base dello stato avanzamento lavori relativo alle singole varianti. 25.3 Le Parti convengono che la Concessionaria sarà obbligata ad eseguire le varianti discrezionali richieste dal Concedente fermi restando i limiti di cui al d.lgs. 50/2016. Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale limitata ai paragrafi (iii) soli lavori effettivamente interessati dalla variante stessa. Errori ed omissioni nei Computi Metrici del “progetto offerto in gara” non concorreranno alla determinazione della maggiore o minore spesa per le varianti. 18.4‌ Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati le Tariffe e (iv) dell’Arti prezzi dell’“Elenco prezzi” Allegato A.10.3 offerti dall’Appaltatore, ovvero, in mancanza di un’idonea voce di tariffa, i prezzi ricavati da nuove analisi, sempre con applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore. 25.1 che precede solo a condizione che il Riequilibrio sia effettuato esclusivamente mediante corresponsione Dopo l'approvazione da parte di LFI S.p.A di ciascuna variante si darà atto, con verbale tra le Parti, dell'adozione della variante stessa, delle modificazioni apportate ai progetti ed al “Programma Operativo”. Alla redazione del verbale stesso resterà subordinato l'inizio dei lavori in Variante. 18.6‌ Se l’ammontare delle varianti, valutate come sopra, sommate algebricamente, determina una somma di denaro da versarsi sulla base dello stato avanzamento lavori relativo alla riduzione o aumento dell’importo contrattuale risultante dall’approvazione del Progetto esecutivo PE, detta riduzione o aumento sarà applicata all’importo corrisposto all’Appaltatore. 18.7‌ Qualora la variante considerata. 25.4 I maggiori tempi e costi derivanti da varianti determinate derivi da errori od omissioni di progettazione resteranno ad intero carico della Concessionariaprogettuali imputabili all'Appaltatore, compreso l’onere sono a suo totale carico, oltre all'onere della nuova progettazione, i le maggiori costi di realizzazione e il pagamento delle spese, le penali eventualmente maturate per il ritardoritardo nell'ultimazione dei lavori e gli ulteriori danni subiti dal “Committente”. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, il compenso per la progettazione (comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento) delle varianti approvate da LFI S.p.A sarà calcolato applicando al valore delle nuove opere oggetto della variante il coefficiente che deriva dal rapporto tra l’importo della Voce a corpo 1 “Progetto Definitivo offerto in gara ed Esecutivo” indicato nell’allegato A.10.2 e l’importo presunto dell’appalto, al netto della Voce a corpo 1 medesima.

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Samples: Contract

VARIANTI IN CORSO D’OPERA. 25.1 Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti, secondo la disciplina dell’art. 106 del Codice. Le varianti eventuali variazioni derivanti da necessità non previste sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari dell’Elenco Prezzi di gara. Qualora nell’Elenco Xxxxxx non siano previsti alcuni prezzi per i lavori in corso d’opera potranno essere richieste variante, si procede secondo i criteri indicati dall'articolo 8 comma 5 del D.M. n. 49/2018, ovvero si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal Concedente ovvero proposte dalla Concessionaria e autorizzate dal Concedente. Restano a carico del Concedente le eventuali varianti RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in corso d’opera ovvero le varianti progettuali introdotteordine di priorità: (ia) in conseguenza dai prezziari utilizzati per la stesura dell’Elenco Prezzi Unitari, oppure, se non reperibili, ragguagliandoli a quelli di cause di Forza Maggiore e/o Fatto del Terzolavorazioni consimili compresi nel contratto; (iib) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in conseguenza ordine di sopravvenuti mutamenti normativipriorità: 1) prezziario OO.PP. Xxxxxx Xxxxxxx 2018; (iii2) in conseguenza di un Fatto del Concedenteprezziario Provv. OOPP Xxxxxx Xxxxxxx e Marche 2014; (iv3) a fronte di richieste del Concedente medesimo. 25.2 Le varianti in corso d’opera non dovute ad errori od omissioni di progettazione, che dovessero comportare un aumento dei tempi e/o dei costi previsti tale da alterare l’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione, solo ove previamente approvate dal Concedente, daranno diritto alla Concessionaria, su cui grava l’onere della prova, di richiedere il Riequilibrio ai sensi del successivo Artprezziario Regione Lombardia 2019. 47. In tal caso, compatibilmente con le disponibilità del Concedente, il Riequilibrio potrà essere effettuato mediante il pagamento di uno specifico corrispettivo da concordare ai sensi dell’articolo 161, commi 6 e 12 del Regolamento, da corrispondere sulla base dello stato avanzamento lavori relativo Ove comportino maggiori spese rispetto alle singole varianti. 25.3 Le Parti convengono che la Concessionaria sarà obbligata ad eseguire le varianti discrezionali richieste dal Concedente di cui ai paragrafi (iii) e (iv) dell’Art. 25.1 che precede solo a condizione che il Riequilibrio sia effettuato esclusivamente mediante corresponsione di una somma di denaro da versarsi sulla base dello stato avanzamento lavori relativo alla variante considerata. 25.4 I maggiori tempi e costi derivanti da varianti determinate da errori od omissioni di progettazione resteranno ad intero carico della Concessionaria, compreso l’onere della nuova progettazionesomme previste nel quadro economico, i maggiori costi nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di realizzazione e il pagamento delle penali eventualmente maturate per il ritardoessere ammessi nella contabilità dei lavori.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

VARIANTI IN CORSO D’OPERA. 25.1 Le 1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento dei lavori eseguiti in corso d’opera potranno essere richieste più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 132 dal Concedente ovvero proposte dalla Concessionaria D.Lgs. n. 163 del 12/4/06 e autorizzate dal Concedentes.m.i. Restano a carico e dall’art. 161 del Concedente le eventuali varianti Regolamento e in corso d’opera ovvero le varianti progettuali introdotteparticolare: (ia) in conseguenza Non sono riconosciute varianti al Progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di cause di Forza Maggiore e/o Fatto del Terzo; (ii) in conseguenza di sopravvenuti mutamenti normativi; (iii) in conseguenza di un Fatto del Concedente; (iv) a fronte di richieste del Concedente medesimoqualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 25.2 Le varianti b) Nessuna variazione o addizione può essere apportata al Progetto in corso d’opera non dovute ad errori od omissioni fase di progettazione, che dovessero comportare un aumento dei tempi e/o dei costi previsti tale esecuzione da alterare l’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione, solo ove previamente approvate dal Concedente, daranno diritto alla Concessionaria, su cui grava l’onere della prova, di richiedere il Riequilibrio ai sensi del successivo Art. 47. In tal caso, compatibilmente con le disponibilità del Concedente, il Riequilibrio potrà essere effettuato mediante il pagamento di uno specifico corrispettivo da concordare ai sensi dell’articolo 161, commi 6 e 12 del Regolamento, da corrispondere sulla base dello stato avanzamento lavori relativo alle singole variantiparte dell’Appaltatore a sua esclusiva iniziativa. 25.3 Le Parti convengono che la Concessionaria sarà obbligata c) Per le ipotesi previste dall’art. 132 dal D.Lgs. n. 163 del 12/4/06 e s.m.i., l’Appaltatore durante l’esecuzione dell’appalto è tenuto ad eseguire le varianti discrezionali variazioni richieste dal Concedente dalla Amministrazione pari alla concorrenza di cui un quinto dell’importo dell’appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai paragrafi (iii) e (iv) dell’Art. 25.1 che precede solo a condizione che il Riequilibrio sia effettuato esclusivamente mediante corresponsione di una somma di denaro da versarsi sulla base dello stato avanzamento lavori relativo alla variante consideratalavori. 25.4 I maggiori tempi d) Ai fini della determinazione del quinto d’obbligo, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione per varianti già eseguite, nonché dell’importo eventualmente riconosciuto all’Appaltatore per accordi bonari, già definiti ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. n.163 del 12/4/06 e costi derivanti s.m.i.. e) Nel calcolo sopra indicato non si tiene conto degli aumenti di costo, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative alle fondazioni. Qualora tali opere superino il quinto d’obbligo, si applicano le disposizioni dell’art. 161, comma 15, del Regolamento. i) L'Amministrazione può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell’importo contrattuale, come determinato ai sensi dell’art. 162 del Regolamento senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. j) La volontà di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente, all’Appaltatore comunicato da varianti determinate da errori od omissioni di progettazione resteranno ad intero carico della Concessionaria, compreso l’onere della nuova progettazione, i maggiori costi di realizzazione parte del responsabile del procedimento e il pagamento delle penali eventualmente maturate per il ritardoin ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale.

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Samples: Contract for Public Works

VARIANTI IN CORSO D’OPERA. 25.1 Le 1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che per ciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in corso d’opera potranno essere richieste dal Concedente ovvero proposte dalla Concessionaria e autorizzate dal Concedentepiù o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di cui all’art. Restano a carico 132 del Concedente le eventuali varianti in corso d’opera ovvero le varianti progettuali introdotte: (i) in conseguenza di cause di Forza Maggiore e/o Fatto del Terzo; (ii) in conseguenza di sopravvenuti mutamenti normativi; (iii) in conseguenza di un Fatto del Concedente; (iv) a fronte di richieste del Concedente medesimocodice dei contratti. 25.2 Le 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. 3. Qalunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in corso d’opera diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi di quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non dovute ad errori od omissioni vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di progettazione, che dovessero comportare un aumento dei tempi e/o dei costi previsti tale da alterare l’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione, solo ove previamente approvate dal Concedente, daranno diritto alla Concessionaria, su cui grava l’onere della prova, di richiedere il Riequilibrio tali richieste. 4. Non sono considerati varianti ai sensi del successivo Art. 47. In tal casocomma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, compatibilmente con le disponibilità che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (diecipercento) per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% (cinquepercento) per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del Concedente, il Riequilibrio potrà essere effettuato mediante il pagamento di uno specifico corrispettivo da concordare ai sensi dell’articolo 161, commi 6 e 12 del Regolamento, da corrispondere sulla base dello stato avanzamento lavori relativo alle singole varianticontratto stipulato. 25.3 Le Parti convengono 5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che la Concessionaria sarà obbligata ad eseguire le varianti discrezionali richieste dal Concedente di cui ai paragrafi (iii) non comportino modifiche sostanziali e (iv) dell’Art. 25.1 che precede solo a condizione che il Riequilibrio sia effettuato esclusivamente mediante corresponsione di una somma di denaro siano motivate da versarsi sulla base dello stato avanzamento lavori relativo alla variante considerata. 25.4 I maggiori tempi e costi obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti determinate da errori od omissioni di progettazione resteranno ad intero carico della Concessionaria, compreso l’onere della nuova progettazione, i maggiori costi di realizzazione non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e il pagamento delle penali eventualmente maturate deve trovare copertura nella somma stanziata per il ritardol’esecuzione dell’opera.

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Samples: Perizia Di Spesa

VARIANTI IN CORSO D’OPERA. 25.1 L’opera indicata nel contratto dovrebbe essere invariabile sia come opera, sia come modalità costruttive. 6 Cfr. Cass. Civ. , S.U., 12 marzo 1999, n. 127. Tuttavia, il principio dell’invariabilità dell’opera, inteso in senso assoluto, contrasterebbe con le esigenze della pratica e con la stessa funzione del negozio. L’appalto, diversamente dalla compravendita, trova la sua ragion d’essere nella circostanza che il contratto possa essere modificato in corso d’opera affinché il bene realizzato meglio risponda alle esigenze del committente. Le esigenze del committente, invero, possono variare durante l’esecuzione dell’opera per motivi vari o circostanze sopravvenute, ovvero per risultanze imprevedibili in sede esecutiva. Se non fosse, quindi, consentito di poter in qualche modo intervenire sul contratto stipulato apportando delle modifiche, si correrebbe il serio rischio che l’opera non veda mai il suo epilogo finale ossia la sua conclusione. Per tale motivo, nella legislazione delle opere pubbliche è stato da sempre riconosciuto in capo ala stazione appaltante lo ius variandi. Nella legislazione vigente, il diritto della stazione appaltante di poter intervenire durante l’esecuzione dei lavori ordinando la variazione dell’opera è disciplinata innanzitutto dall’art. 132, d.lgs. n. 163/2006. Tale disposizione prevede che le varianti in corso d’opera potranno possono essere richieste ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Concedente ovvero proposte dalla Concessionaria regolamento, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e autorizzate dal Concedente. Restano a carico del Concedente le eventuali varianti tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera ovvero le varianti progettuali introdotte: (i) in conseguenza d’opera, o di cause di Forza Maggiore e/rinvenimenti imprevisti o Fatto del Terzonon prevedibili nella fase progettuale; (iid) in conseguenza di sopravvenuti mutamenti normativinei casi previsti dall’articolo 1664, comma 2, del codice civile; (iiie) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in conseguenza di un Fatto tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del Concedente; (iv) a fronte di richieste del Concedente medesimo. 25.2 Le varianti procedimento ne dà immediatamente comunicazione all’Osservatorio e al progettista. Sono, inoltre, ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in corso d’opera aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempreché non dovute ad errori od omissioni di progettazione, che dovessero comportare un aumento dei tempi e/o dei costi previsti tale comportino modifiche sostanziali e siano motivate da alterare l’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione, solo ove previamente approvate dal Concedente, daranno diritto alla Concessionaria, su cui grava l’onere della prova, di richiedere il Riequilibrio ai sensi del successivo Art. 47. In tal caso, compatibilmente con le disponibilità del Concedente, il Riequilibrio potrà essere effettuato mediante il pagamento di uno specifico corrispettivo da concordare ai sensi dell’articolo 161, commi 6 e 12 del Regolamento, da corrispondere sulla base dello stato avanzamento lavori relativo alle singole varianti. 25.3 Le Parti convengono che la Concessionaria sarà obbligata ad eseguire le varianti discrezionali richieste dal Concedente di cui ai paragrafi (iii) e (iv) dell’Art. 25.1 che precede solo a condizione che il Riequilibrio sia effettuato esclusivamente mediante corresponsione di una somma di denaro da versarsi sulla base dello stato avanzamento lavori relativo alla variante considerata. 25.4 I maggiori tempi e costi obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e l’importo in aumento relativo a tali varianti determinate da errori od omissioni di progettazione resteranno ad intero carico della Concessionaria, compreso l’onere della nuova progettazione, i maggiori costi di realizzazione non superi il 5 per cento dell’importo originario del contratto e il pagamento delle penali eventualmente maturate trovi copertura nella somma stanziata per il ritardol’esecuzione dell’opera.

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Samples: Contract for Public Works

VARIANTI IN CORSO D’OPERA. 25.1 Le 9.1 Fermo quanto previsto al successivo articolo 21, sono ammesse varianti in corso d’opera potranno essere richieste nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Concedente ovvero proposte dalla Concessionaria Codice. 9.2 Non sono considerate varianti ai sensi del presente articolo gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell’Appalto, come individuate dal Capitolato Speciale di Appalto, e autorizzate dal Concedenteche non comportino un aumento dell’importo del Contratto. 9.3 Sono ammesse nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento della funzionalità dell’Opera, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del presente Contratto. Restano L'importo in aumento relativo a carico tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del Concedente contratto. 9.4 Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali, di qualsiasi genere, eseguite senza il preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalle disposizioni normative vigenti. 9.5 In caso di varianti introdotte ai sensi del presente articolo, il Costruttore non potrà pretendere compensi ulteriori all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in aumento o riduzione. Il corrispettivo per l’esecuzione delle eventuali varianti sarà determinato mediante l’applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi unitario. Qualora tra le eventuali voci di cui all’elenco prezzi non siano previsti i prezzi per le lavorazioni in variante, le Parti procederanno alla formazione di nuovi prezzi mediante apposto verbale di concorda mento. 9.6 Il Costruttore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera ovvero le varianti progettuali introdotte: (i) in conseguenza a causa di cause di Forza Maggiore e/o Fatto carenze del Terzo; (ii) in conseguenza di sopravvenuti mutamenti normativi; (iii) in conseguenza di un Fatto del Concedente; (iv) a fronte di richieste del Concedente medesimo. 25.2 Le varianti in corso d’opera non dovute ad errori od omissioni di progettazione, che dovessero comportare un aumento dei tempi e/o dei costi previsti tale da alterare l’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione, solo ove previamente approvate dal Concedente, daranno diritto alla Concessionaria, su cui grava l’onere della prova, di richiedere il Riequilibrio ai sensi del successivo Art. 47. In tal caso, compatibilmente con le disponibilità del Concedente, il Riequilibrio progetto esecutivo e nessun onere aggiuntivo potrà essere effettuato mediante il pagamento di uno specifico corrispettivo da concordare ai sensi dell’articolo 161, commi 6 e 12 del Regolamento, da corrispondere sulla base dello stato avanzamento lavori relativo alle singole variantiimputato alla Stazione Appaltante. 25.3 Le Parti convengono che la Concessionaria sarà obbligata ad eseguire le varianti discrezionali richieste dal Concedente di cui ai paragrafi (iii) e (iv) dell’Art. 25.1 che precede solo a condizione che il Riequilibrio sia effettuato esclusivamente mediante corresponsione di una somma di denaro da versarsi sulla base dello stato avanzamento lavori relativo alla variante considerata. 25.4 I maggiori tempi e costi derivanti da varianti determinate da errori od omissioni di progettazione resteranno ad intero carico della Concessionaria, compreso l’onere della nuova progettazione, i maggiori costi di realizzazione e il pagamento delle penali eventualmente maturate per il ritardo.

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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria Immobiliare