RUP
NUOVA COPERTURA DEL TEATRO COMUNALE XXXXXXX
PROGETTO ESECUTIVO
art. 33 D.P.R. 207/2010
Città di ACIREALE (CT)
Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto (parte I + parte II)
RUP
// DIRETTORE AREA SERVIZI TECNICI
COMUNE DI ACIREALE
INCARICATO PROGETTAZIONE ESECUTIVA
VERBALE DI GARA DEL
17 nov 2015
xxx. XXXXXXXX XXXXXXX
ORDINE ING. CATANIA N.A3868
SPAZIO RISERVATO AD EVENTUALI NOTE
gen/2016_rev1
INDICE PARTE I
CAPITOLO 1 ‐ NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO pag 5 CAPITOLO 2 ‐ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA pag 13 CAPITOLO 3 ‐ DISCIPLINA CONTRATTUALE pag 16
CAPITOLO 4 ‐ TERMINI PER L’ESECUZIONE pag 17
CAPITOLO 5 ‐ DISCIPLINA ECONOMICA pag 23 CAPITOLO 6 ‐ DISPOSIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI pag 27 CAPITOLO 7 ‐ DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI pag 27 CAPITOLO 8 ‐ CAUZIONI E GARANZIE pag 30
CAPITOLO 9 ‐ DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE pag 33
CAPITOLO 10 ‐ DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO pag 35
CAPITOLO 11 ‐ DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE pag 38
CAPITOLO 12 ‐ NORME FINALI pag 40
ALLEGATI
Tab. “A” ‐ Individuazione delle Categorie dei lavori pag 59
Tab. “B” ‐ Quadro Economico pag 61
Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA COMUNE DI ACIREALE
N. ................. Repertorio X. Xxxxxxxx
CONTRATTO DI APPALTO
LAVORI:
LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLA TROMBA D’ARIA DEL 05/11/2014 ALLA COPERTURA DEL TEATRO COMUNALE XXXXXXX”
L’anno ................. il giorno .................... del mese di ..................... in .................. (Prov. ) presso
la sede del .............................. innanzi a me nella qualità di senza l’assistenza di
testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d’accordo tra loro e con il mio consenso,
– Da una parte: il Sig.
SONO PRESENTI
, nato a
(Prov. …) il giorno
residente a (Prov. …) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale
rappresentanza del
con sede in
(Prov. ), Cod. Fisc./Part. IVA
, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione.
– Dall’altra: il Sig. , nato a (Prov. …) il giorno residente a
(Prov. ) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza
dell’Impresa
con sede in
(Prov. ), Cod. Fisc./Part. IVA
, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Appaltatore.
Detti comparenti, della cui identità io nella qualità di ufficiale rogante
sono certo,
PREMESSO
– Che con atto deliberativo n. ............... del è stato approvato il progetto esecutivo
di cui al titolo, dell’importo complessivo di € 1.061.000,00 (iva inclusa) di cui:
Euro € 720.165,33 per lavori a base d’asta, Euro € 81.247,33 per costi della sicurezza e Euro € 281.725,95 per incidenza della manodopera ed, infine, Euro € 340.834,67 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
– Che con atto deliberativo n. .......................... del è stato approvato il bando di gara (e/o
lo schema della lettera di xxxxxx).
– Che a seguito di (indicare la procedura di affidamento), il cui verbale è stato
approvato con atto n. ........................ del , i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa
(singola, associata o consorziata) per il prezzo complessivo netto di Euro , tale prezzo
scaturendo dalla somma dell’importo in Euro relativo alla parte depurata
del ribasso di gara del e dell’importo di Euro relativo agli oneri per l’attuazione
del Piano di sicurezza e coordinamento (non soggetto a ribasso).
– Che un estratto dell’atto di approvazione del verbale di aggiudicazione è stato pubblicato sui seguenti organi di stampa: ....................................... alle rispettive date del ..................................
– Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed è stata comprovata l’idoneità dell’Appaltatore a contrarre, sotto l’aspetto giuridico, tecnico‐economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi.
– Che
..................................................................................................................................................................
TUTTO CIÒ PREMESSO
Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:
CAPITOLO 1 ‐ NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 1.1 ‐ DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia, nonché al Capitolato Generale d’Appalto, approvato con Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000, con il recepimento e le abrogazioni di cui al D.P.R. 207/2010.
Si riporta, a titolo non esaustivo, l’elenco delle principali disposizioni cui la clausola fa rinvio:
1. X.Xxx. n. 163 del 12/4/06 e successive modifiche ed integrazioni; di cui il D.Lgs. n. 6 del 26/1/07, il D.Lgs. n.113 del 31/7/07 e il D.Lgs. n. 152 del 11/9/08;
2. D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
3. legge 31/5/65, n. 575 "Disposizioni contro la mafia";
4. legge n. 47/94 e X.Xxx.08/08/94 n. 490 – “Disposizioni attuativi in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalle normative antimafia” e successive modifiche ed integrazioni;
5. D.P.R. 03/06/98 n. 252 "Regolamento recante norma per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
6. X.Xxx. n. 81 del 09/04/2008 “attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni, di cui il D.Lgs. n. 106 del03/08/2009e la legge n. 136 del
13/08/2010;
7. Legge n. 123 del 03/08/2007 “misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, ad eccezione degli articoli 2, 3,
5, 6 e 7 abrogati con l’art. 304 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i; 8. D.Lgs. n. 528 del 19/11/1999;
9. Il Prezzario Regionale per le Opere Pubbliche anno 2009;
10. Legge n. 136 del 13/08/2010 piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
11. Circolare n. 617 del 02.02.09 ‐ Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. del
12.01.08;
13. D.P.R. n 459 del 24.07.96 “Direttiva Macchine”;
14. Legge n. 646/82 ‐ art. 22 ‐ riguardante la sorveglianza del cantiere;
15. D.M. n° 37 del 22.01.2008 – Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici e s.m.i.;
16. Legge 9 gennaio 1991 n. 10 ‐ Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
17. D.P.R. 26 agosto 93 n. 412 ‐ Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 comma 4 della legge
09/01/91 n. 10;
18. Codice dell’Ambiente, approvato con X.Xxx n. 152 del 03/04/2006;
19. Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ‐ Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
20. D. Lgs. n. 311 del 29.12.06;
21. X.Xxx. n. 201 del 6/11/2007 "Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia”;
22. D.M. del 14.01.08 ‐ G.U. n. 29 del 04.02.08 ‐ “Approvazione nuove norme tecniche di costruzione”;
23. Normativa CEI 648 ‐ 11/17 ‐ Norme per impianti elettrici;
24. Normativa UNI 8725 ‐ Norme ascensore per edilizia residenziale;
25. Normativa ISO 9001 ‐ Norme certificazione sistemi di qualità;
26. Normativa UNI – CIG – CEI Norme tecniche su impianti meccanici e su reti antincendio;
27. Normativa UNI – CEI – Norme tecniche su impianti elettrici e impianti speciali.
ART. 1.2 – DEFINIZIONI
Amministrazione COMUNE DI ACIREALE – Stazione Appaltante;
Appaltatore DA INDIVIDUARE A SEGUITO DI APPOSITA PROCEDURA DI GARA (Impresa
Esecutrice dei lavori);
Capitolato Generale il Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, emanato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, con il recepimento e le abrogazioni di cui al Regolamento, approvato con D.P.R. n. 207/2010;
Capitolato Speciale (il presente documento);
Contratto il contratto che verrà stipulato tra l’Amministrazione e l’Appaltatore (a seguito di procedura di gara);
Progetto Def. il Progetto definitivo di cui alla “determinazione sindacale N.203 del 16.02.2014”;
Progetto il Progetto esecutivo allegato al presente Capitolato;
Elenco prezzi documento riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate per il Progetto, desunte dal prezziario regionale, più i prezzi derivanti da indagini di mercato e analisi prezzi; Programma esecutivo dei lavori documento che predisporrà l’Appaltatore e diverrà parte integrante del contratto;
Contratto D’Appalto
Listino Prezzi Sicilia il Prezzario Regionale per le Opere Pubbliche vigente;
Offerta l’Offerta di Ribasso che è sarà presentata dall’Appaltatore in sede di Gara;
D.Lgs. il Decreto Legislativo n°163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni; Regolamento il Regolamento di attuazione del D. Lgs. 163/2006 di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, e successive modifiche ed integrazioni;
Legge regionale la legge 12 luglio 2012 n. 12 “Disciplina dei contratti”;
Regolamento regionale il Regolamento di attuazione della L.R. n. 12/2011 di cui al D.P. n. 13 del31 gennaio 2012;
PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 528/99 e s.m.i.;
PSS Piano Sostitutivo di Sicurezza previsto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i;
POS Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 528/99 e s.m.i..
ART. 1.3 ‐ OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’appalto ha per oggetto la realizzazione dei “Lavori di riparazione dei danni causati dalla tromba d’aria del 05/11/2014 alla copertura del Teatro Comunale Xxxxxxx”.
IMPORTO TOTALE E FINANZIAMENTO DELL’OPERA
come da indicazioni del Quadro Economico:
€ 1.061.000,00 (iva inclusa),
di cui:
Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, ha emesso il D.D.G. n. 422 in data 11/08/2015, con il quale approva il progetto definitivo per la riparazione della copertura del Teatro Comunale Xxxxxxx ed impegna la somma pari a € 691.000,00 a parziale copertura della spesa, lasciando a carico del Comune di Acireale la spesa di € 370.000,00;
2. Il Progetto allegato al presente Capitolato è Esecutivo
3. Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte, secondo quando sarà previsto o maggiormente definito nel progetto esecutivo e con la massima diligenza da parte dell’Appaltatore.
ART. 1.4 ‐ DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE OPERE
1.4.1 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA PROGETTAZIONE
E’ onere del progettista individuato a seguito dell’atto del verbale di gara del 17.11.2015 (RUP Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx), redigere il progetto esecutivo in osservanza all’articolo 2 del
“disciplinare” d’incarico sottoscritto in data 11.01.2016, tra il Comune di Acireale e l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx (Ordine Ing. Catania n.A3868).
Il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e definisce compiutamente ed in ogni particolare l’intervento da realizzare, nel “rispetto” delle indicazioni del progetto definitivo (approvato con determina area tecnica n.106 del 22.06.2015)
La progettazione esecutiva, da eseguirsi ai sensi degli articoli 33 (lettere da a) ad l), compreso il quadro di incidenza della manodopera), 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del Regolamento (d.P.R. n. 207/2010), sarà sviluppata nei minimi dettagli e comprenderà, quanto contenuto nell’Elenco Elaborati (prog. Esecutivo) allegato al presente Capitolato.
Il livello di approfondimento degli elaborati, nonché gli elaborati da produrre, sarà fissato in contraddittorio tra il RUP e l’incaricato della progettazione esecutiva.
1.4.2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
I lavori oggetto dell’incarico, consistono sommariamente nei seguenti interventi:
(LA SOTTOSTANTE DESCRIZIONE NON PUO’ INTENDERSI ESAUSTIVA AI FINI DELL’ESATTA DEFINIZIONE DELL’INTERVENTO. SI RIMANDA ALLA VISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER OGNI ULTERIORE APPROFONDIMENTO)
Lo stato dell’attuale copertura presenta una condizione d’equilibrio “temporaneo”, che sostiene il peso “proprio” grazie ad una ridistribuzione delle resistenze tipica delle strutture in acciaio.
In considerazione di tali premesse, è stato elaborato un nuovo sistema di copertura che sostituisce (integralmente) l’attuale sia nei componenti sia nella concezione tecnica/strutturale. La struttura in progetto, prevede l’utilizzo di 5 travi portanti di tipo alveolari curve, con un’orditura secondaria sempre in acciaio, atta a sostenere il nuovo manto di copertura in lamiera grecata curva “isolata”. Questo, è stato possibile grazie all’impiego di nuove soluzioni costruttive, che consentono di superare grandi luci con singoli elementi resistenti garantendo, al contempo, adeguata rigidezza e leggerezza all’intero sistema.
Le nuove travi (alveolari) che compongono l’orditura principale, avranno una curvatura imposta verso l’alto, tale da limitare gli abbassamenti in presenza di azioni verticali, e saranno concepite con dei fori (alveoli) di alleggerimento. Le stesse (travi alveolari) ‐ sviluppo costante
di 25,16m, oltre “mensola” d’appoggio (di collegamento) di lunghezza variabile ‐ saranno collocate sui lati lunghi della struttura teatrale (Nord / Sud), con max interasse di posizionamento in pianta pari a 6,65m, ricreando una geometria spaziale tipica della “volta a botte a sesto ribassato”. Superiormente, con interasse di posizionamento pari a 1,8m, verrà collocata l’orditura secondaria (costituita da profili in acciaio), utile a collegare (trasversalmente) le 5 travi alveolari sottostanti, e a sorreggere il manto di copertura finale in lamiera grecata curva isolata. Inoltre, affinché sia garantito all’intero sistema adeguata rigidezza nel piano orizzontale, saranno inseriti dei controventi concentrici a diagonale attiva, costituiti da barre in acciaio disposte tra le maglie dell’orditura secondaria.
La struttura, così composta, sarà opportunamente vincolata al solido murario sottostante grazie alla presenza di “n.10 sistemi d’appoggio”, del tipo/similari, “isolatori elastomerici ‐ FIP SI‐S 300/76" scorrevoli”, collocati sui lati lunghi del manufatto (Nord e Sud) e, resi solidali allo stesso, tramite blocchi puntuali in cls armato.
Nel rispetto delle indicazioni di cui al punto 8.4.2 (intervento di miglioramento) delle NTC 08, viste le risultanze delle indagini diagnostiche sulle strutture è stata, altresì, prevista la calastrellatura degli elementi resistenti verticali (pilastri) degli attuali telai in c.a. (Nord / Sud) mediante “incamiciatura” in acciaio da realizzarsi con l’ausilio di profili angolari (L) e piatti di collegamento. Inoltre, per aumentare la resistenza a flessione della trave “lato Sud”, verrà eseguita la posa di “piatti” (inferiori e superiori) su tutto lo sviluppo longitudinale della trave collegati da barre “passanti” poste a “quinconce”. Infine, verrà attuato un rinforzo del nodo “trave / pilastro” a quota dell’ultimo livello con inserimento di mensole triangolari di sostegno.
In conclusione, l’intervento in progetto ‐ nuova copertura + opere non strutturali ‐ può essere descritto sulla base di 8 precisi step realizzativi:
_Realizzazione nuova copertura
1. Rimozione e dismissione della copertura esistente;
2. Preparazione della muratura e rinforzo strutturale degli elementi verticali (calastrellatura pilastri) in c.a. dei telai lati “Nord / Sud”, ai fini della posa del nuovo sistema d’appoggio (isolatori + mensola di dimensione variabile), utile ad alloggiare le n.5 travi alveolari principali;
3. Sollevamento in quota e montaggio delle n.5 travi alveolari;
4. Sollevamento in quota e posa dell’orditura secondaria;
5. Montaggio delle barre di controvento;
6. Sistemazione e collegamento dei nuovi pannelli di copertura (lamiera curva “isolata” a raggio variabile) su orditura metallica sottostante e chiusure verticali dei lati Nord / Sud.
_Ripristino e riparazioni delle parti danneggiate del manufatto
7. Sistemazione del controsoffitto decorativo (lato “sala spettatori”);
8. Ripristino dei canali di gronda in muratura e realizzazione di grondaia in lamiera preverniciata a quota del nuovo sistema di copertura.
Quanto descritto risulta meglio esplicitato all’interno degli elaborati grafici e relazioni di calcolo “specialistiche”
ART. 1.5 ‐ IMPORTO DELL'APPALTO
Si richiama, nel seguito, quanto riportato all’interno del QUADRO ECONOMICO del presente progetto esecutivo:
1.5.0 Quantitativo o entità dell’appalto:
‐ Il corrispettivo complessivo è di € 720.165,33 per “l’esecuzione delle lavorazioni” (inclusi oneri sic. e monodopera) di cui:
a) € 81.247,33 per “sicurezza”
b) € 281.725,95 per “manodopera”
‐ Il corrispettivo complessivo è di € 340.834,67 per “somme a disposizione dell’amministrazione”
‐ L’importo totale del corrispettivo d’appalto (lavorazioni+somme a disposizione), è dato da quanto contenuto nel “Quadro Economico”:
€ 1.061.000,00
La suddivisione delle lavorazioni appartenenti alle rispettive “CATEGORIE” (prevalenti, scorporabili e sub‐appaltabili) è riportata all’interno della “Tab. A ‐ Individuazione delle Categorie dei lavori”, allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale
1.5.1 PRESCRIZIONI GENERALI A CARICO DEL SOGGETTO ESECUTORE (APPALTATORE)
1. L’appalto è aggiudicato "a misura" ai sensi degli articoli degli artt. 81 e 82 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/06 e s.m.i.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 c.2 del Regolamento, l’Appaltatore dovrà in sede di offerta, presentare una dichiarazione con la quale attesta di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di aver preso visione delle località presso cui gli verrà ordinato di eseguire i lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d’accesso, dei sottoservizi presenti e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
3. La stessa dichiarazione dovrà, altresì, contenere l’attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
4. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti per le varianti di cui al relativo articolo (vedi: capitolo 9 del presente capitolato).
5. In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall’Amministrazione per le quali il lavoro è stato progettato, a giudizio insindacabile della D.L. e de RUP.
NB
I paragrafi che seguono, fanno riferimento all’appaltatore che verrà individuato a seguito di procedura di gara, ai fini dell’esecuzione delle opere di cui al progetto esecutivo
ART. 1.6 ‐CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza
dell’opera così come già dichiarata in sede di partecipazione alla gara d’appalto e di incondizionata sua accettazione del Progetto, in particolare ai fini della sua esecuzione “a perfetta regola d’arte” e alla sua funzionalità.
2. L’Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell’art. 1341 – 2° comma e dell’art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato, nonché da quanto riportato nel testo Capitolato stesso.
In particolare l’Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Capitolato Speciale: articolo 12.3.11 e articolo 12.5.2 lettera k).
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del Progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a1369 del codice civile.
4. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di Xxxxxxxx, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna all’emissione del collaudo provvisorio.
5. Il progetto esecutivo (ed i suoi elaborati) è parte integrante del presente contratto.
Il Direttore dei Lavori (non ancora individuato alla data di consegna del presente progetto), valuterà (in sintonia con il RUP) la necessità di integrare (ove si rendesse strettamene necessario) quanto già contenuto nel progetto esecutivo da porre a base di gara.
CAPITOLO 2 ‐ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 2.1 ‐ PIANO DI SICUREZZA
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/06 e s.m.i., entro trenta giorni dall'aggiudicazione (esecuzione delle opere) e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al “Coordinatore” (non ancora individuato alla data di consegna del presente progetto) in fase “d’esecuzione” la seguente documentazione:
a) il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 528/99 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 528/99 e s.m.i.; redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3.2.1 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08e s.m.i.;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza;
c) PI.M.U.S., redatto ai sensi dell’articolo 136 comma 1 ) del D.Lgs. n° 81/2008 conformemente ai contenuti minimi previsti dall’allegato XXII del citato decreto, in riferimento ai lavori di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio al fine di individuare le corrette indicazioni tecniche ed operative. Nei lavori in quota – di chiara rilevanza nel presente progetto esecutivo ‐ il datore di lavoro (Appaltatore) provvede a redigerlo a tale scopo a mezzo di persona competente, in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.
2. L’Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, può proporre modificazioni e/o integrazioni al Piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a ) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b ) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza;
c ) I predetti documenti, presentati dall’appaltatore e dal subappaltatore, saranno oggetto di valutazione, entro 10 giorni dalla loro consegna, da parte del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza nominato in sede di Esecuzione e dal Responsabile del Procedimento con apposito Verbale sottoscritto anche dall’appaltatore e debitamente menzionato ed allegato al giornale dei lavori.
Il Responsabile del Procedimento (RUP) darà comunicazione formale della programmata esecuzione e ultimazione dei lavori parziale o totale all’Amministrazione Comunale per le successive attività di monitoraggio.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri, debitamente comprovati e documentati dal Coordinatore in Esecuzione, la relativa spesa verrà assunta dall’Amministrazione Comunale.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 131 comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/06 e s.m.i., la mancata consegna del PSC e del POS comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto eventualmente stipulato senza gli stessi è nullo.
7. Il piano di sicurezza e di coordinamento previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e del D.Lgs. n.528/99 e s.m.i. nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del Contratto d’Appalto.
8. Il piano di sicurezza sarà aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere.
9. L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.
ART. 2.2 ‐COSTI PER LA SICUREZZA
1. I costi relativi agli oneri della sicurezza, previsti in conformità alle linee guida (e alla “specificità” delle lavorazioni utili all’esecuzione delle opere), sono stati valutati (analiticamente) mediante una stima basata sul Computo Metrico Estimativo (CME) e PSC, e qui richiamati nel seguito:
‐ € 81.247,33 (vedi elaborato: E5 – Calcolo oneri della sicurezza e Quadro incidenza manodopera)
2. I costi relativi agli oneri della sicurezza di cui sopra dovranno, altresì, considerare:
“costi interni (o aziendali) e costi esterni (oneri da interferenze)”.
In fase di esecuzione dei lavori, i “costi interni” (o aziendali) saranno contabilizzati in occasione di ogni SAL come quota da non ribassare dei lavori eseguiti alla data, e quindi sulla base di una contabilità specifica che deve essere redatta affiancando alle quantità effettive delle varie voci di opere contabilizzate il rispettivo valore unitario di stima degli oneri per la sicurezza. Si ricorda che gli articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 e 86, comma 3‐bis del Codice Appalti (d.lgs. 163/2006), recano nel primo periodo il seguente (identico) testo:
“Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico (costi “interni” indicati dal Concorrente), sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”.
La summenzionata norma impone (al Concorrente) di indicare già nell’offerta (in sede di partecipazione alla gara) l’incidenza degli oneri di sicurezza “aziendali”.
Il Direttore dei Lavori può, a sua discrezione e onde evitare un aggravio delle operazioni di contabilizzazione, quantificare i “costi interni” nei SAL intermedi in misura proporzionale al SAL, sulla base dell’incidenza media dei Costi Interni (rapporto Costi Interni/Importo Contratto), salvo poi provvedere alla contabilizzazione puntuale e completa in occasione dell’ultima rata di acconto (corrispondente al finale).
In fase di esecuzione dei lavori, i “costi esterni” (oneri da interferenze), attualmente non previsti all’interno del progetto esecutivo, verranno (eventualmente) contabilizzati “a corpo o a misura”, ma sempre in conseguenza della loro effettiva realizzazione, e quindi sulla base di una contabilità specifica, che deve essere redatta e/o approvata dal Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione. La loro quantificazione (costi “esterni”), ove venissero previsti, dovrà essere supportata da un computo metrico (da integrare al PSC) e riferito, nell’ordine:
• al Listino Prezzi Regionale di cui all’art. 1.2 del presente Capitolato o, in mancanza, per assimilazione rispetto a lavorazioni simili o, in ultimo, mediante nuove analisi.
3. I costi complessivi degli oneri della sicurezza – comprensivi sia di quelli interni ed esterni‐ non potranno variare da quelli già individuati nel progetto esecutivo da porre a base di gara (ovvero:
€ 81.247,33), ad eccezione di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 169 del Regolamento.
4. L’Appaltatore dichiara altresì di accettare la quantificazione dei Costi per la Sicurezza. In fase di contabilizzazione dei lavori, al fine di tener conto dei costi della sicurezza, si procederà in base alle disposizioni di cui al Capitolo 6.
5. Per la redazione di varianti suppletive di lavori si procederà in base alle indicazioni di cui all’art. 4.1.5 dell’Allegato XV del D.Lgs 81/08 e s.m.i..
CAPITOLO 3 ‐ DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 3.1 ‐ DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
L’intero progetto esecutivo posto a base di gara, allegato al presente capitolato. ART. 3.2 ‐ FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
1. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del Contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, facendo salva – qu a l o r a ve ne f o ssero le con d izioni ‐ la speciale disciplina prevista dall’ art. 37 commi 18 e 19 del D.Lgs. 163 del 12/4/06 e s.m.i.
CAPITOLO 4 ‐ TERMINI PER L’ESECUZIONE
Il CRONOPROGRAMMA redatto dal professionista nell’ambito della progettazione esecutiva, non potrà in alcun modo modificare i tempi di realizzazione dell’opera da porre a base di gara, fissati in:
“…150 (CentoCinquanta) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di effettiva consegna dei lavori…”.
ART. 4.1 ‐ CONSEGNA DEI LAVORI
1. La consegna dei lavori avverrà nel rispetto della lex specialis di gara a seguito di indizione di pubblico incanto, ai fini dell’individuazione del soggetto esecutore delle opere (Appaltatore), sulla base del progetto esecutivo (cfr. art. 4.1).
Dalla data del verbale di consegna decorrerà il termine utile per il compimento dei lavori (cfr. cronoprogramma del progetto esecutivo).
ART. 4.2 ‐TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile per considerare ultimati tutti i lavori oggetto dell’appalto sarà fissato, all’interno
del “Contratto d’Appalto” in:
“…150 (CentoCinquanta) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di effettiva consegna dei lavori…”, nel pieno rispetto dei tempi indicati nel diagramma di pianificazione dei lavori (cfr. cronoprogramma del progetto esecutivo).
2. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del diagramma di pianificazione delle lavorazioni e del cronoprogramma lavori di cui all'art. 4.6.
L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza delle disposizioni fornite con ciascun ordine di lavoro dato dal Direttore dei Lavori.
3. Le parti convengono che l'Appaltatore eseguirà i lavori secondo le modalità costruttive di cui al Progetto, nei tempi e secondo l'ordine di esecuzione di cui al cronoprogramma, che costituisce parte integrante del contratto.
Richiamato quanto stabilito all’art. 4.6, l’Appaltatore ha l’obbligo di predisporre un proprio Programma Esecutivo dei Lavori, il cui rispetto sarà monitorato e verificato a cura dell'ufficio Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento nei tempi (e modi) che gli stessi stabiliranno. Eventuali perizie di variante, perizie integrative e di concordamento nuovi prezzi, relative a lavorazioni che non alterino la tempistica generale prevista nel Programma Esecutivo dei Lavori, non determinano alcuna dilazione dei tempi previsti per l’ultimazione dei lavori stessi.
4. Sulla base dell’importo dei lavori da eseguire e della durata degli stessi, al fine di garantire una uniforme ed organica distribuzione delle attività di cantiere lungo tutto l’arco della durata dei lavori, l’Appaltatore dovrà garantire un’idonea presenza media giornaliera di maestranze presenti nel cantiere, in un numero congruo, stabilito dalla D.L. e Amministrazione (RUP); in particolare l’Appaltatore, nel rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma e secondo le disposizioni del Piano di Sicurezza, è obbligato ad indicare nel Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 2.1 comma 1.a), il numero e la qualifica delle maestranze da impiegare nelle lavorazioni previste nelle singole fasi di lavoro.
5. Nella pianificazione dei lavori e dell’organizzazione delle risorse umane, l’Appaltatore dovrà garantire il rispetto del Diagramma di pianificazione dei lavori, quale documento parte integrante dei documenti d’Appalto.
ART. 4.3 ‐SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
1. La sospensione dei lavori è disciplinata dagli articoli 158, 159 e 160 del Regolamento.
2. I termini prescritti nel cronoprogramma possono essere sospesi dalla Direzione Lavori nei casi
previsti ed esclusivamente per il tempo ritenuto dalla stessa strettamente necessario; si riportano (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) alcuni dei casi nei quali la Direzione dei Lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori:
a) nei casi di avverse condizioni climatiche;
b) per cause di forza maggiore;
c) per altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea la realizzazione e l’esecuzione dei lavori a regola d’arte;
Il verificarsi delle predette ipotesi viene accertato dal Direttore dei Lavori o dai suoi Assistenti.
3. All’Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.
4. Nel caso di sospensione, o di sospensioni se più d’una, che superino i limiti di tempo previsti dall'art.159, comma 4, del Regolamento, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza riconoscimento di alcuna indennità.
Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini di cui al suddetto art. 159, comma 4, del Regolamento.
Tale maggiore onere verrà riconosciuto con i criteri esposti all'art. 160 del Regolamento.
5. Nel caso le sospensioni disposte siano ordinate in carenza dei presupposti sopra richiamati, si applicherà quanto previsto all'art. 160 del Regolamento.
ART. 4.4 ‐ PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE
1. Proroga:
a) In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall’Appaltatore, per cause ad esso non imputabili, il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, e previa richiesta dell’Appaltatore stesso, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto, con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori, senza che ciò costituisca titolo per l’Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.
b) In ogni caso, la richiesta di xxxxxxx deve essere formulata dall’Appaltatore con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato e comunque in tempo
utile affinché il Responsabile del Procedimento esprima risposta entro i successivi 30 giorni.
c) La risposta del Responsabile del Procedimento verrà comunque emessa prima della data di ultimazione dei lavori.
2. Novazione:
a) Nel caso in cui l'Amministrazione in conseguenza di una variante, riconosce all'Appaltatore un maggiore tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori.
b) In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori e stante la consensualità di tale prolungamento, né l'Appaltatore può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né l'amministrazione può applicare le penalità per il ritardo, indipendentemente dalla ragione effettiva del prolungamento (colpa dell'Appaltatore, colpa dell'amministrazione o fatti estranei alla volontà di entrambi).
ART. 4.5 ‐CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
1. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del “Diagramma di pianificazione delle fasi di lavoro” allegato al Progetto Esecutivo (cronoprogramma).
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 43 comma 10 del Regolamento, l’Appaltatore ha l’obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori, un Programma Esecutivo dei Lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Tale Programma non può in alcun modo modificare i termini di durata complessiva dei lavori.
3. Le parti convengono che nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei Lavori provvedere all'integrazione e/o all’aggiornamento del suddetto Programma, che verrà poi sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione.
4. Con cadenza “concordata tra le parti”, a partire dalla data inizio dei lavori l'Appaltatore deve predisporre, concordare e consegnare alla Direzione Lavori l’aggiornamento del Programma con il resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire.
5. Il Programma Esecutivo dei Lavori può essere modificato o integrato dalla Direzione Lavori,
mediante semplice ordine di servizio, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell’Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, e senza che lo stesso possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi, quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
a ) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b ) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine sono considerati soggetti diversi anche le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi quindi, anche in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell’Appaltatore;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 528/99 e s.m.i.;
f) sarà cura dell’Appaltatore concordare con l’Amministrazione, prima dell’apertura dei cantieri la tempistica dei lavori da effettuarsi al fine di non causare interruzioni all’erogazione dei servizi.
ART. 4.6 ‐ PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA
1. L’Appaltatore è obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni e le scadenze differenziate, nonché il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’art. 4.6 comma 2 da lui stesso predisposto.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera, nel rispetto delle indicazioni di cui al co.3 dell’art. 145 del “regolamento”, ovvero:
in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
3. La penale sull'ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto o prima se l’importo presunto di tale ultima rata sia inferiore all’importo della penale.
4. L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali, verrà tempestivamente notiziato dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento.
5. Ogni penale irrogata dal Responsabile del Procedimento sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità.
6. Ai sensi dell’art. 145 commi 7 e 8 del Regolamento, sulla disapplicazione delle penali di cui al comma 5 deciderà la stazione appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l’Organo di Collaudo, ove costituito.
7. Nel caso indicato nel comma 3 (art. 145 del regolamento) qualora i ritardi siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 136 del codice (D.lgs 163‐2006).
8. L’applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.
9. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.
10. Per la mancata consegna degli elaborati di cui agli artt. 12.3, comma 12, e 12.5, commi 2a non verrà contabilizzato il corrispondente corrispettivo.
11. Per la mancata consegna della documentazione di cui all’12.5, comma 2b, verrà applicata una penale tassativa giornaliera pari all’ 1°/oo dell’importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo della documentazione in argomento cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze.
12. In mancanza dei collaudi di cui all’art. 12.3, comma 2 si provvederà direttamente con la ripetizione degli oneri a carico dell’appaltatore.
13. La mancata consegna delle ricevute delle discariche di cui all’art. 12.3 comma 14 comporterà, previa diffida della direzione lavori, il blocco del pagamento del saldo lavori e del rimborso per oneri di conferimento.
14. Il mancato sgombero dell’area di cantiere e della consegna dei documenti, nei tempi e nei modi previsti dall’art. 11.1 comma 4 comporterà l’applicazione di una penale tassativa giornaliera pari all’1°/oo dell’importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nello sgombero e nella consegna della documentazione in argomento cumulabile con le
penali relative alle precedenti scadenze.
15. L’applicazione complessiva delle penali, che non potrà essere superiore rispettivamente al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo risultante dalla somma dei prezzi stabiliti per la progettazione esecutiva ed al 10% (dieci per cento) dell’importo dei lavori ai sensi degli artt. 257 e 145 del Regolamento, che qui s’intendono integralmente ed esplicitamente richiamati, non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi.
ART. 4.7 – PREMIO D’INCENTIVAZIONE
1. L’anticipata ultimazione dei lavori, rispetto al termine assegnato, non consente attribuzione di alcun premio di accelerazione.
CAPITOLO 5 ‐ DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 5.1 – ANTICIPAZIONE
1. L’anticipazione verrà corrisposta (a favore dell’Appaltatore) nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Tale percentuale potrà, eventualmente, variare in relazione a nuove (ed eventuali) disposizioni normative, vigenti all’atto della stipula del contratto d’appalto.
ART. 5.2 ‐PAGAMENTI IN ACCONTO
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (S.A.L.) redatti dalla Direzione dei Lavori al raggiungimento della somma di € 100.000,00 (Euro CentoMila/00), ogni volta che le opere eseguite e contabilizzate al netto del ribasso d’asta, comprensivi degli oneri della sicurezza (indicati nel CME e QE) unitamente ai costi “interni” per la sicurezza, ma al netto della eventuale quota dei costi esterni per la sicurezza.
A tale importo verrà quindi aggiunta la quota parte degli (eventuali) costi esterni della sicurezza (senza applicazione del ribasso d’asta), così come evidenziato all'art. 6.1.
I costi complessivi degli oneri della sicurezza – comprensivi sia di quelli interni ed esterni‐ non potranno variare da quelli già individuati nel progetto esecutivo da porre a base di gara (ovvero:
€ 81.247,33), ad eccezione di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 169 del Regolamento.
Tutto il suddetto credito maturato dall’Appaltatore ha natura di corrispettivo e quindi soggetto all’applicazione della ritenuta di legge dello 0,50% prevista dall’art. 4 del Regolamento.
2. Il Certificato di Pagamento ed il relativo mandato di pagamento verranno emessi nei tempi disciplinati dall'art. 143 del Regolamento.
3. I pagamenti verranno effettuati ai sensi della Legge 136/2010.
4. Ai sensi dell’art. 141 del Regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a
45 giorni, per cause non imputabili all’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
5. Dopo la constatazione della ultimazione delle opere verrà pagata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'importo, anche se inferiore all'importo minimo di cui al comma 1, con l’applicazione delle ritenute di garanzia.
6. Quest’ultima rata d’acconto ha termini di franchigia di emissione del Certificato di Pagamento e di esigibilità del mandato di liquidazione identici alle precedenti rate di acconto lavori.
7. Ogni Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento è annotato nel registro di contabilità.
8. L'importo liquidato in sede di SAL è imputato al capitale ed è, quindi, soggetto ad IVA.
9. Il pagamento è subordinato alla verifica del DURC ed alla verifica ANTIMAFIA, tramite comunicazione presso la Prefettura competente.
ART. 5.4 ‐CONTO FINALE E SALDO
1. Il direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento lavori, entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento.
Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione.
2. Il Responsabile del Procedimento, esaminati i documenti acquisiti, invita con formale comunicazione l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'invito.
3. Il Responsabile del Procedimento, firmato il conto finale dall’Appaltatore, x xxxxxxx il termine di cui al comma precedente, redige una propria relazione finale riservata cui allega tutti i documenti previsti da Regolamento.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria di corrispondente importo, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo
0,5% di cui al precedente articolo.
5. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010.
6. La garanzia fideiussoria di cui al punto 4) deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
7. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall’art. 124 del Regolamento. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
8. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza di cui all'art. 8.3.
9. Decorsi i termini di cui all'articolo 199 secondo comma del Regolamento, i termini di emissione e liquidazione dell'ultima rata di acconto, art. 5.3 comma 6 del presente Capitolato, di emissione del conto finale e del collaudo provvisorio, decorreranno dalla data di accertamento ed avvenuto completamento delle lavorazioni di piccola entità previste dal Direttore dei Lavori all'atto del Certificato di ultimazione lavori.
ART. 5.5 ‐REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUZIONE, DEI PREZZI DEI SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE
1. Ai sensi dell’articolo 133, comma 2 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. è esclusa qualsiasi revisione dei
xxxxxx e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Per la compensazione, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, si applica quanto previsto dall’art. 133 commi 5, 6, 6‐bis, 7, 8 del D.Lgs. n. 163/06 e
s.m.i. .
ART. 5.6 ‐CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. E’ vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
ART. 5.7 ‐ RITARDI NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO
1. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti non può superare i 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Decorsi inutilmente i termini di cui sopra, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato.
Qualora il ritardo nella emissione superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi di mora.
ART. 5.8 ‐ RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
1. Il termine di pagamento relativo alla rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Nel caso l’esecutore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione della stessa.
Decorsi inutilmente i termini di cui sopra, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano
all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi di mora qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso
CAPITOLO 6 ‐ DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
ART. 6.1 ‐VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA
1. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi riportati dal Progettista nell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto al netto del ribasso, che costituiscono i prezzi contrattuali.
2. Agli importi degli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi sarà aggiunto il relativo importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
I costi “interni” (ricompresi negli oneri complessivi), saranno inseriti sulla base di una contabilità specifica redatta affiancando alle quantità effettive delle varie opere contabilizzate il rispettivo valore unitario di stima degli oneri interni per la sicurezza da non assoggettare a ribasso
3. In occasione del SAL corrispondente al finale verrà sommato l'importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e dei costi interni (ricompresi negli oneri complessivi).
CAPITOLO 7 ‐ DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI
ART. 7.1 ‐ MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO
1. Per le modalità di esecuzione dei lavori si farà riferimento alle norme tecniche vigenti e specifiche per le singole lavorazioni.
Il progettista esecutivo predisporrà un apposito elaborato (integrazione del presente CSA e del disciplinare descrittivo e prestazionale), di cui all’art. 1.4.1 lettera k) del presente capitolato, riportante tutte le modalità esecutive delle opere ed impianti, previsti in progetto, che sarà oggetto di verifica e approvazione da parte del RUP.
2. Per la progettazione esecutiva le modalità di esecuzione si riferiscono a quanto dettato dal regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.
ART. 7.2 ‐ RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
2. L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il direttore dei lavori accerta non eseguite a regola d’arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Nelle more che l’Appaltatore ponga rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei
Lavori, lo stesso non procederà all’inserimento in contabilità del relativo corrispettivo.
3. Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione ed il collaudo provvisorio e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 C.C., l’Appaltatore è garante delle opere eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti ei degradi.
5. In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed, in ogni caso, sotto pena d’esecuzione d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
6. Potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio – fatte salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d’arte – per avverse condizioni meteorologiche o altre cause di forza maggiore.
ART. 7.3 ‐ NORME GENERALI SULL’ESECUZIONE
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici di Progetto e nella descrizione delle singole voci, allegata al capitolato su indicato.
2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Amministrazione e l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del Capitolato Generale.
3. Durante lo svolgimento dei lavori l’Appaltatore è obbligato ad effettuare le lavorazioni che prevedono la sospensione totale dell’energia elettrica dopo averne concordato la durata e il momento di inizio con la D.L. per evitare sospensioni dell’attività didattica o delle attività collaterali allo svolgimento delle lezioni. In ogni caso tali lavorazioni dovranno essere effettuate solo in seguito a comunicazione scritta da parte dell’Impresa alla D.L.
ART. 7.4 ‐ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI
1. Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere incorporati permanentemente in opere da costruzione, si deve applicare la direttiva CEE 89/106 “Regolamento di attuazione relativo ai prodotti da costruzione” recepita con D.P.R. n. 246 del 21/4/93, la quale stabilisce, tra l’altro, che “tutti i prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato soltanto se idonei all’uso previsto (prodotti che recano il marchio CE)”.
2. Prima della posa in opera, i materiali devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione
Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio e/o di certificazioni fornite dal produttore.
3. Dopo la posa in opera, la direzione dei lavori potrà disporre l’esecuzione delle verifiche tecniche e degli accertamenti di laboratorio previsti dalle norme vigenti per l’accettazione delle lavorazioni eseguite.
4. L’accettazione dei materiali e dei componenti da parte della D.L. è disciplinata da quanto previsto all’art. 167 del Regolamento.
5. Nel caso di impiego di materiali o componenti di caratteristiche diverse rispetto a quelle prescritte nei documenti contrattuali, si applicheranno i criteri previsti dall’art. 167 commi 5 e 6 del Regolamento
6. In mancanza di precise disposizioni circa i requisiti qualitativi dei materiali, la Direzione Lavori ha facoltà di applicare norme speciali, ove esistano, nazionali o estere.
7. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l’Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
8. Per i requisiti prestazionali e/o di accettazione dei materiali si farà riferimento al documento integrativo del presente capitolato, di cui all’art. 1.4.1 lettera k).
ART. 7.5 ‐ NORME DI MISURAZIONE
1. Si farà riferimento ai criteri di misurazione e valutazione riportate nel Prezziario Regionale e nel documento di cui all’art. 1.4.1 lettera k) del presente Capitolato.
CAPITOLO 8 ‐ CAUZIONI E GARANZIE
ART. 8.1 ‐ GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE
8.1.1 ‐ GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA PER I LAVORI
1. All’Appaltatore è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10%(dieci per cento) dell’importo complessivo risultante dalla somma dell’importo dei lavori, al netto del ribasso d’asta, oltre agli oneri della sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione lavori; essa deve essere presentata in originale all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera a) della L.R. n. 12/2012, la quota in aumento di cui all’art. 113, comma 1, del Codice dei Contratti deve essere costituita, per almeno la metà del suo ammontare,
con le modalità previste dall’art. 75, comma 2, del medesimo Codice o con la fidejussione bancaria.
3. La cauzione definitiva di cui al comma 1 sarà svincolata automaticamente in misura progressiva con l’avanzamento lavori e all’emissione del certificato di collaudo, sulla base dei criteri previsti dal citato art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 del 12.04.2006 e s.m.i. e dall’art. 123 del Regolamento.
4. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al primo comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
5. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione; la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali.
7. L’Amministrazione ha diritto di avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
8. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, l’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti, come risulta all’art. 12.11 comma 6 del presente Capitolato.
9. In caso d’inadempienze dell’Appaltatore per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere, l’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore.
ART. 8.2 ‐ POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
1. Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 125 co.2 del Regolamento l’Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a
causa di danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
2. Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per un massimale di:
a) Euro € 1.061.000,00 (totale appalto, ovvero: lavorazioni + somme a disposizione) per i rischi d’esecuzione, pari all’importo di cui all’art. 1.5.
b) Euro 500.000,00 per la responsabilità civile per danni causati a terzi: persone, animali e cose nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Con riferimento al punto a) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere.
Con riferimento al punto b) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d’opera.
La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.
3. L’Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. La polizza assicurativa prestata dall’Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub‐fornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, l'impresa mandataria o capogruppo, presenterà su mandato irrevocabile delle mandanti, una polizza con caratteristiche di responsabilità di cui all'articolo 128 del Regolamento.
ART. 8.3 ‐ POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE
1. Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa di cui all’art. 8.2 dovrà contenere la garanzia di manutenzione di cui all’art. 125, comma 3 del DPR 207/2010 che tenga
indenne l’Amministrazione da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di qualità dei materiali, che copra quindi l’onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l’eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi di cui alla sezione B del relativo schema tipo
2.3 di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123, dovuti a cause risalenti al periodo di esecuzione oppure a fatti riguardanti lo svolgimento delle operazioni previste negli obblighi del contratto di appalto sottoscritto dall’appaltatore.
2. La durata del periodo di garanzia sarà di 24 mesi dalla data di emissione del collaudo provvisorio.
3. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore dell’Amministrazione non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.
CAPITOLO 9 ‐ DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
ART. 9.1 ‐ VARIANTI IN CORSO D’OPERA
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 132 dal D.Lgs. n. 163 del 12/4/06 e s.m.i. e dall’art. 161 del Regolamento e in particolare:
a) Non sono riconosciute varianti al Progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
b) Nessuna variazione o addizione può essere apportata al Progetto in fase di esecuzione da parte dell’Appaltatore a sua esclusiva iniziativa.
c) Per le ipotesi previste dall’art. 132 dal D.Lgs. n. 163 del 12/4/06 e s.m.i., l’Appaltatore durante l’esecuzione dell’appalto è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.
d) Ai fini della determinazione del quinto d’obbligo, l’importo dell’appalto è formato dalla somma
risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione per varianti già eseguite, nonché dell’importo eventualmente riconosciuto all’Appaltatore per accordi bonari, già definiti ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. n.163 del 12/4/06 e s.m.i..
e) Nel calcolo sopra indicato non si tiene conto degli aumenti di costo, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative alle fondazioni. Qualora tali opere superino il quinto d’obbligo, si applicano le disposizioni dell’art. 161, comma 15, del Regolamento.
i) L'Amministrazione può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell’importo contrattuale, come determinato ai sensi dell’art. 162 del Regolamento senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
j) La volontà di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente, all’Appaltatore comunicato da parte del responsabile del procedimento e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale.
ART. 9.2 ‐ PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
1. Le eventuali variazioni derivanti da necessità non previste sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi dell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto al netto del ribasso d'asta.
2. Qualora nell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto, non siano previsti alcuni prezzi per i lavori in variante, si procede secondo i criteri indicati dall'articolo 163 del Regolamento:
3. Le disposizioni di cui sopra si applicheranno anche nel caso di determinazione di Nuovi Prezzi necessari al coordinatore in fase di esecuzione, qualora debba provvedere ad una variazione dei costi esterni per la sicurezza.
4. I nuovi prezzi di cui al comma 2) sono determinati in contraddittorio tra il Direttore Lavori e l’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.
5. Tutti i nuovi prezzi di cui al comma 2 sono soggetti al ribasso d’asta (con esclusione della quota parte relativa ai costi interni), ad eccezione di quelli relativi ai costi esterni per la sicurezza di cui al comma 3.
CAPITOLO 10 ‐ DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART. 10.1 – SUBAPPALTO
1. Le lavorazioni sono subappaltabili a imprese qualificate in base Regolamento, in forza delle disposizioni e con le limitazioni e gli obblighi di cui:
• all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
• agli artt. 107, 108, 109 e 170 del Regolamento;
• art. 20 e seguenti della D.Lgs. n. 276/2003
• a quelle previste dalla legge regionale 12/2011 e suo Regolamento di attuazione.
• a quelle previste nel Bando di Gara.
• agli art. 3 e 6 alla Legge n. 136/2010.
2. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione, alle condizioni di cui all’art.14 del “Contratto D’Appalto”, richiamate nel seguito:
a ) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, facendo riferimento alle categorie in appalto, in particolare:
‐ quota parte subappaltabile della categoria prevalente pari al 30%;
‐ categorie scorporabili;
‐ qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino le opere previste dall’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
L'omissione delle predette indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato.
b ) che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l’Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’Appaltatore alla quale è affidato il subappalto;
c ) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
d ) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il subappaltatore è certificato ed in possesso dei requisiti richiesti per le categorie
e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto;
e ) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo l’Appaltatore deve produrre all’Amministrazione la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’Impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato
D.P.R. n. 252 del 1998;
3. L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
a) l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) l’Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; l’Amministrazione, sentito il D. L., il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica della presente disposizione;
c) l’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza;
d) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
e) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
f) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
g ) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori il Responsabile del Procedimento provvederà all’acquisizione del documento Unico di regolarità contributiva D.U.R.C. dei subappaltatori, comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato, così come previsto dall’art. 118 comma 6‐ bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
4. L'istanza di subappalto deve essere presentata all'Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla data di effettivo inizio dei lavori (e comunque non inferiore a 30 giorni). L'istanza deve essere correlata, oltre che dalle documentazioni previste dalle leggi vigenti, di copia della proposta di contratto di subappalto corredata dall'elenco dei lavori oggetto di subappalto, completo di descrizione, quantità, prezzo unitario (non ribassato in misura superiore al 20% rispetto al corrispondente prezzo del contratto di appalto).
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili;
6. Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori fatto salvo quanto previsto dall'articolo 170 comma 2 del Regolamento;
7. È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare all’Amministrazione, per tutti i sub‐contratti intesi diversi dal subappalto, il nome del sub‐contraente, l'importo del sub‐contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all’Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub‐contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
8. Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all’art. 12.2 comma 1. Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.
Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.
ART. 10.2 ‐ RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dal decreto‐ legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno), salvo quanto previsto nel successivo articolo 12.11, comma 2 lettera a).
ART. 10.3 ‐ PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; l’Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell’ Appaltatore.
CAPITOLO 11 ‐ DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
ART. 11.1 ‐ ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto l’ultimazione dei lavori al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 12.5 – comma 1 lettere c), d), e), trova diretta applicazione quanto sancito all’articolo 199 del Regolamento: nel caso in cui il direttore dei lavori accerti la mancata esecuzione di lavorazioni di piccola entità marginali e non incidenti sull’uso e funzionalità dell’opera, può assegnare, nel certificato di ultimazione, un termine non superiore a sessanta giorni per il loro completamento.
3. Qualora i suddetti lavori non vengano eseguiti nel termine assegnato il certificato di
ultimazione perde qualsiasi efficacia ed il direttore dei lavori redige un nuovo certificato attestante l’avvenuta ultimazione.
4. L’ultimazione dei lavori deve essere emessa qualora l’appaltatore abbia sgomberato l’area di cantiere rimuovendo, macchinari, attrezzature, masserizie e ogni altro materiale inutilizzato giacente che impedisca o renda difficoltosa o pericolosa la fruibilità dell’opera realizzata. L’appaltatore è obbligato a consegnare all’Amministrazione anche i relativi as‐built, le certificazioni dei materiali ed esecuzione a regola d’arte, dare assistenza alle operazioni di emissione del certificato di collaudo statico e del certificato di collaudo tecnico‐amministrativo anche parziale e, se previsto, certificazioni di utilizzo dell’opera (acquisite dall’ASP, etc.) almeno un mese prima dell’ultimazione delle opere. La mancata attuazione o il ritardo nell’effettuazione di quanto predetto comporterà l’applicazione delle penali di cui all’art. 4.7 comma 18.
ART. 11.2 ‐ CERTIFICATO DI COLLAUDO E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DEGLI IMMOBILI
1. Dopo l’ultimazione dei lavori sarà redatto il certificato di collaudo, che verrà emesso dal Collaudatore e confermato dal Responsabile del Procedimento entro 90 giorni dalla data di ultimazione, con le modalità e i contenuti indicate agli art. 225 e 229 del Regolamento.
2. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e, fermo restando le responsabilità eventualmente accertate dall’esito del collaudo stesso, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 235 del Regolamento, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
3. Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
4. Durante l’esecuzione dei lavori l’Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo, volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.
5. Dalla data del verbale di ultimazione lavori, indipendentemente dall’esecuzione e
dall’ultimazione delle operazioni di collaudo, decorrerà il termine decennale di cui all’art. 1669 del Codice Civile, purché sia fatta denunzia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell’Appaltatore se l’opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti che ne compromettano la funzionalità, l’integrità o la sicurezza degli occupanti o utenti.
ART. 11.3 ‐ PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
1. L’Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, alle condizioni previste dall’art. 230 del Regolamento.
CAPITOLO 12 ‐ NORME FINALI
ART. 12.1 ‐ OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a ) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
b ) I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
c ) L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
d ) L’Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
e ) L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l’obbligo di comunicare alla Amministrazione prima dell’inizio dei lavori, o dell’impiego dei lavoratori nel cantiere, l’elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni contributive, assicurative,previdenziali ecc.
2. L’Appaltatore si obbliga altresì all’osservanza delle Leggi e Regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.
3. L’Amministrazione dispone il pagamento agli enti competenti di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti stessi, a scomputo delle ritenute suddette, qualora tali enti ne facciano esplicita richiesta nelle forme di legge.
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti, non abbiano comunicato all’Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.
5. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali ‐ inclusa la Cassa Edile – assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all’assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall’Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
6. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall’art. 5 del Regolamento.
ART. 12.2 ‐ DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE
1. L’Appaltatore assume l’obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di apposito documento di identificazione munito di fotografia con l’indicazione dei seguenti dati:
• nome e cognome del lavoratore
• data di nascita
• nazionalità
• impresa di appartenenza
• indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori
L’appaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.
2. L’Appaltatore si assume l’obbligo dell’iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di lavoro alla Cassa Xxxxx, al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti paritetici (C.E., C.P.T.) nell’effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarità delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo provinciale nonché di tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli operai e dei preposti.
3. Qualora l’Appaltatore subappaltasse parte dell’opera è tenuto a far assumere al subappaltatore gli obblighi descritti ai commi precedenti. L’apposito documento di identificazione dovrà essere assunto nei modi come sopra descritti e dovrà attestare che il lavoratore è alle dipendenze del subappaltatore e contenere il riferimento alla relativa autorizzazione del subappalto come previsto dalla Legge136/2010.
4. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell’Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.
5. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione(CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità valido (corredato di fotografia). Comunque ed in ogni caso l’assenza dei documenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 verrà notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all’Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo.
6. Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applicherà una penale giornaliera di Euro 100,00 per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione. Essa verrà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell’effettuazione del controllo e per ogni altro giorno successivo, fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all’addetto trovati sprovvisti di documentazione.
7. Le attività del presente articolo 12.2 sono applicate anche nel caso in cui gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore.
ART. 12.3 ‐ ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
1. Ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento, fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:
a. le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c. le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d. le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;
e. le spese per l’allestimento e la cura delle vie di accesso al cantiere;
f. le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di Direzione Lavori;
g. le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni da abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
x. le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;
i. le spese di adeguamento del cantiere, in osservanza del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
j. le spese per l’attuazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e della Legge n. 123/07 nelle parti non abrogate dall’art. 304 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
2. La D.L. o l'organo di collaudo dispongono, con i criteri e le modalità prescritte dall'articolo 167 del Regolamento, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, necessari ai fini dell'accettazione dei materiali e/o componenti e ai fini dell'esecuzione dei lavori e dei relativi collaudi (statico, impiantistico ed altre specialità), riservandosi, altresì, la facoltà di disporre ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e componenti e la collaudabilità dell'opera.
3. L'Appaltatore si impegna, su richiesta della D.L., a concedere ad altra Impresa, affidataria di
lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei rispettivi lavori. In tal caso l'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle ordinarie misure di sicurezza, non ha diritto di pretendere alcun compenso.
4. Sono altresì a carico dell'Appaltatore:
a. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici nei modi previsti all’art. 11.1 comma 4.
b. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione senza pretendere compensi di sorta dall’Amministrazione stessa, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
5. Ogni materiale utilizzato nell’esecuzione dei lavori d’appalto deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione Lavori, con congruo anticipo (entro 30gg) rispetto alla data di effettivo utilizzo risultante dal Programma Esecutivo dei Lavori.
6. L’Appaltatore è obbligato ad eseguire un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Progetto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
7. Rimane altresì a carico dell'Appaltatore:
a. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
b. l’allestimento e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadi chiusi a chiave, tavoli, sedie, telefoni, fax, computer, stampanti e materiale di cancelleria;
c. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere e per ogni opera eseguita, di un certo quantitativo di materiale identico a quello utilizzato, per consentire gli eventuali successivi ricambi omogenei; i quantitativi verranno precisati dalla Direzione Lavori con ordine di servizio ed il loro importo verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
d. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione
Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o di insufficiente rispetto della presente norma.
8. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima dell’inizio dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: occupazione di suolo pubblico, richiesta passi carrai, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, TELECOM, ASL, VV.F e altri eventuali), tutti i permessi necessari e, a seguire tutte le disposizioni emanate (dai suddetti), per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
9. L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il Direttore di cantiere e l’Assistente del Direttore di cantiere: a. il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell’Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni e comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate dal Coordinatore per la sicurezza, in esecuzione e quando richiesto dalla Direzione dei lavori.
b. l’Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere durante tutto lo svolgersi dei lavori. Eventuali sue assenze dovranno essere concordate con il Direttore dei lavori e per lo stesso periodo dovrà essere nominato un sostituto.
10. Il Direttore di cantiere è l’unico responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.
11. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell’Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
Per le società di capitali di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n°187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M.n°187/91.
12. L’elaborazione e stesura dei disegni costruttivi di cantiere relativi alle diverse categorie di opere da eseguire, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori prima dell’inizio delle rispettive lavorazioni.
In caso di mancata consegna di tali disegni costruttivi di cantiere, la responsabilità dell’esecuzione dei relativi lavori sarà a totale carico dell’Appaltatore, e conseguentemente i lavori non verranno contabilizzati fino alla formale approvazione dei disegni costruttivi.
13. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore da produrre in tempi entro 20gg dalle comunque dalla data di ultimazione lavori programmata:
a. le documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali utilizzati.
Dei singoli elementi installati per la protezione antincendio dovrà essere fornita la scheda tecnica e di corretta posa in opera. Dovrà essere predisposto un abaco degli elementi installati, con i codici riconoscibili in pianta e sezione. Tutta la documentazione farà riferimento a tale abaco in modo che vi sia perfetta corrispondenza tra il disegno e gli elementi posati in opera.
All’atto della consegna delle predette documentazioni l’appaltatore e/o i subappaltatori esecutori delle opere, dovranno fornire assistenza alla Direzione Lavori per l’accertamento tecnico finalizzato alla consegna delle opere. Ciò nell’ambito delle riunioni che la Direzione Lavori provvederà ad indire con il Settore Manutenzione entro la data dell’ultimazione dei lavori.
b. la consegna di copia riproducibile dei disegni e files su CD‐R redatti in formato “PDF / DWG” e conforme alla normativa UNI, aggiornati secondo quanto effettivamente realizzato ("as ‐ built"). La loro mancata o ritardata consegna comporterà l’applicazione della penale prevista dall’art. 4.7 comma 15.
14. In base a quanto previsto dalla normativa vigente sui rifiuti cd. Codice dell’Ambiente (D.Lgs n.
152/2006), i trasporti e/o lo smaltimento e/o l’effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame, imballi ecc), suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica.
Il rimborso del costo di conferimento sarà effettuato in base al rilascio delle fatture quietanzate, rilasciate dal gestore della discarica ed accompagnate dalla copia del FIR. L’individuazione della discarica/e sarà prevista nel progetto esecutivo e, comunque, potrà subire variazioni ai fini del risparmio economico previa autorizzazione del RUP.
15. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
16. L’Appaltatore dovrà inoltre fare in modo che non vengano eseguite lavorazioni inquinanti (ad esempio con emissione di polveri , rumore, etc.) senza avere preventivamente adottato tutte le misure di sicurezza rivolte non solo ai lavoratori ma a tutti soggetti coinvolti nelle attività di cantiere e nell’uso della struttura teatrale, e dovrà altresì tenere conto delle necessità, segnalate di volta in volta dalla Direzione Lavori, di anticipare o differire una o più categorie di lavorazioni, rispetto al programma dei lavori, qualora ciò risulti necessario, senza che ciò possa essere oggetto di richiesta di maggiori o diversi compensi o proroghe di termini.
17. L’Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico informatico.
Deve, inoltre, rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione
Lavori.
18. L’Appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni. La documentazione dovrà essere consegnata periodicamente su supporto cartaceo, ordinata e catalogata entro appositi contenitori, e su supporto magnetico e rimarrà di proprietà dell’Amministrazione.
19. L’Appaltatore ha l’onere e l’obbligo di fornire ed installare tutti gli strumenti necessari per la verifica delle lavorazioni eseguite.
20. L’Appaltatore ed i subappaltatori hanno l’onere e l’obbligo, di produrre, aggiornare e rendere disponibili in cantiere, a cura del Direttore Tecnico dell’Appaltatore, durante tutto l’arco temporale di esecuzione dei lavori, le seguenti documentazioni:
a. due copie, opportunamente compilate dalle imprese esecutrici (appaltatore e subappaltatori) e vidimate dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, delle schede di rilevazione del personale operante già dall’inizio dei lavori. Le schede dovranno essere aggiornate od integrate ogni qualvolta vengano assunte modifiche nell’organico di cantiere.
b. il Registro Infortuni, prodotto in fotocopia, di ogni singola impresa esecutrice da queste aggiornato al verificarsi di ogni evento. L’insieme dei Registri – aggiornati – costituisce il “Libro Infortuni del cantiere”;
c. registro delle presenze in cantiere dei lavoratori, di ogni singola impresa esecutrice, che dovrà essere a disposizione dei componenti gli Organismi e gli Enti di controllo.
21. Rimane altresì a carico dell'Appaltatore:
a) La protezione idonea, sino all’emissione del certificato di collaudo definitivo, dei materiali impiegati, posati in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché a rimuovere dette protezioni su richiesta della Direzione Lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi cosa alle opere eseguite e ai materiali eventualmente stoccati in cantiere e da posare in opera, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento di eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente clausola.
b) La protezione mediante fasciatura con pellicole idonee o copertura degli apparecchi o componenti di impianti per difenderli da rotture, guasti o manomissioni o altri danni, in modo che, a lavoro ultimato il materiale sia consegnato come nuovo.
22. L’Appaltatore è tenuto a vistare, per presa conoscenza, il giornale dei lavori tutte le volte che gli verrà chiesto dalla Direzione Lavori e comunque con cadenza settimanale. Le prescrizioni dettate dalla Direzione Lavori e riportate sui documenti di cantiere, debitamente vistate dall’Appaltatore, sono immediatamente esecutive.
23. L’Appaltatore è inoltre obbligato a:
a. intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi sottopostigli dal
Direttore dei lavori;
c. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alla lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato e ordinate dal Direttore dei lavori, che per loro natura si giustifichino mediante fattura;
d. a consegnare al Direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia, nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei lavori.
24. E’ altresì a carico dell'Appaltatore l’adozione, durante tutto il periodo di svolgimento dei lavori, di tutti gli accorgimenti e le cautele necessari a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nella vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni; con ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del lavori.
25. L’Appaltatore dovrà concordare con l’Amministrazione, prima dell’apertura dei cantieri la tempistica dei lavori da effettuarsi all’interno del Teatro. I lavori dovranno essere indirizzati a minimizzare le interferenze con il traffico locale e i residenti delle aree limitrofe.
26. Al fine di agevolare i rapporti tra l’Amministrazione e l’Appaltatore, quest’ultimo nominerà una
figura unica che sia RESPONSABILE INTERNO DEL COORDINAMENTO DEI LAVORI PER L’IMPRESA.
27. L’Impresa (Appaltatore) ha l’obbligo di far certificare i lavori eseguiti da un tecnico abilitato ai sensi della Legge n. 818 del 7/12/1984 e s.m.i., da essa stessa incaricato, ai fini dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.
28. L’Appaltatore ha l’onere di effettuare lo spostamento degli arredi presenti (poltrone, etc) sia nell’ambito del cantiere che verso luoghi indicati dalla Stazione Appaltante al fine di effettuare le lavorazioni previste in contratto. E’ altresì a carico dell’Appaltatore la protezione degli arredi e/o attrezzature non interferenti con le lavorazioni, con teli o pellicole appositi.
29. Prescrizioni riguardo alle reti esistenti
a. L’Appaltatore nel corso dell’esecuzione dei lavori, dovrà attivare quanto necessario affinché siano deviate tutte le canalizzazioni, di qualsiasi tipo esse siano (compresi a titolo esemplificativo cavi elettrici e telefonici, condotte d’acqua, del gas, fognature, etc), nonché le linee aeree e/o interrate elettriche e telefoniche, con le relative palificazioni e/o alloggiamenti, che verranno a trovarsi nell’area di sedime; dovrà altresì predisporre tutte le azioni necessarie al mantenimento in esercizio dei sottoservizi, della reti e degli impianti esistenti, esterni ed interni ai fabbricati, anche con apprestamenti provvisionali al fine di garantire la continuità del servizio agli utenti in piena sicurezza.
b. L’Appaltatore dovrà garantire, durante l’esecuzione dei lavori e dopo l’ultimazione degli stessi, il regolare deflusso delle acque superficiali e/o reflui esistenti.
c. Sarà a carico dell’Appaltatore provvedere all’inoltro agli Enti competenti delle domande necessarie per lo spostamento provvisorio o permanente delle reti interferenti e, coadiuvare la Stazione Appaltante nella stipula delle opportune convenzioni con i proprietari di quelle canalizzazioni e di quei cavi che, ai fini dell’utenza dei servizi pubblici, dovranno essere sistemati e/o rimossi, in modo tale da non interferire con le opere da realizzare o in corso di realizzazione. Sono a suo totale carico tutte le spese e i costi necessari all’esecuzione di tali lavori.
d. L’Appaltatore prende inoltre atto che parte integrante delle opere in oggetto dell’appalto sono collegate fisicamente, con opere esistenti che andranno salvaguardate senza che questo costituisca motivo per la richiesta di maggiori oneri, proroghe o deroghe di qualsiasi altra natura.
e. E’ obbligo dell’Appaltatore di dare l’opera perfettamente funzionante e finita a regola d’arte.
30. A titolo esemplificativo (ma non esaustivo), si sintetizzano nel seguito le principali “DOTAZIONI” da “ufficio” a carico dell’Appaltatore:
‐ un container‐ufficio nuovo ad uso esclusivo della D.L. opportunamente climatizzato ed illuminato con all’interno:
‐ armadio di sicurezza in ferro;
‐ scrivania e sedia;
‐ tavolo da riunione 180x90 cm con n. 10 sedie;
‐ un computer portatile nuovo ad uso esclusivo della D.L.;
e inoltre dovrà fornire:
‐ una stampante laser a colori formato A3;
‐ uno scanner ‐ fotocopiatrice formato A3.
31. L’Appaltatore, infine, ha l’onere di fornire tutte le certificazioni sui materiali posti in opera, le (eventuali) dichiarazioni di conformità degli impianti, le relazioni di fine lavori (montaggio, corretta posa, etc.), l’"as built" dei lavori eseguiti. L'as built, ovvero il "come costruito", è da intendersi come l’insieme degli elaborati tecnici (relazioni e tavole) comprendenti le varianti significative al progetto esecutivo posto a base di gara. La mancanza di detti documenti, potrebbe comportare la sospensione delle operazioni di collaudo e, di conseguenza, la mancata emissione del “conto finale e saldo” (vedi: art. 5.4 del presente Capitolato).
Quanto sopra con il fine ultimo di garantire la positiva conclusione delle operazioni di collaudo “definitivo”; operazioni quest’ultime, che avranno inizio entro sei mesi dalla data del “Certificato di ultimazione dei lavori”, sempre che l’impresa appaltatrice abbia fornito tutti i predetti documenti (certificazioni, as‐built, etc.).
32. Tutte le spese dei collaudi (assistenza alle prove, saggi, personale, etc.) sono a carico dell'Appaltatore, salvo le parcelle dei collaudatori che saranno incaricati dalla Stazione Appaltante.
ART. 12.4 ‐ OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore, è obbligato a dotare l’area interessata dalle lavorazioni, di quanto indicato all’interno del PSC e relativo “layout di cantiere”. Inoltre, su esplicita richiesta dell’ufficio di D.L., dovrà altresì essere fornito, idoneo materiale hardware e software.
ART. 12.5 ‐ PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. PRESCRIZIONI PARTICOLARI
a. Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, vale quanto contemplato dal presente Capitolato e dalle disposizioni citate ai precedenti articoli. Le opere appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte, attenendosi ai criteri che verranno concordati nel corso dei lavori.
b. Si richiama l'obbligo di osservare la normativa tecnica di settore (CEI, CTI, UNI, ASL, ecc.), nonché la legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi energetici.
c. In particolare i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti a carico del Costruttore e/o dell'Installatore dell'impianto, ivi compresa la presentazione della prescritta documentazione agli Enti competenti per l'ottenimento dei collaudi necessari per l'esercizio degli impianti.
d. Per gli impianti elettrici e termici, a lavori ultimati e prima della stesura del relativo verbale, l'Appaltatore, o l’eventuale subappaltatore, dovrà rilasciare alla Direzione Lavori una dichiarazione scritta e firmata attestante, sotto la propria responsabilità, che le opere sono state eseguite in conformità alle vigenti norme CEI, UNI, al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., alla Legge n°186 dell'1.3.1968 e al Decreto Ministeriale n°37 del 22.01.2008 e s.m.i..
e. In mancanza di tale attestazione o della documentazione necessaria per l'ottenimento dei collaudi per esercizio degli impianti, le opere non potranno considerarsi ultimate, per cui non verrà redatto il relativo verbale di ultimazione e troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 4.7 comma 15.
f. I ponteggi devono essere eretti con l'impiego di materiali in perfetto stato di conservazione e verniciati, in base a regolare progetto redatto da tecnico qualificato, nominato a cura e spese dell’Appaltatore, nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica, completo di tutti gli elementi (quali: piani di lavoro, sottoponti e paraschegge in tavole da 50 mm. sane, ben conservate, parapetto e fermapiedi;
eventuali strutture tubolari, tavole da 25‐30 mm. per collegamenti e completamenti non portanti, etc.) e di tutto quanto altro occorra per il corretto montaggio del ponteggio.
2. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI, TELEFONICI, ALLARME, ECC. .
a. la compilazione e consegna, prima di iniziare ogni singola categoria di lavoro, dei disegni costruttivi di cantiere sviluppati a partire dal Progetto e le loro eventuali modifiche secondo le esigenze prospettate dalla Direzione Lavori e in base ai materiali proposti dall’Appaltatore e/o richiesti dalla D.L.; tali disegni (che non faranno parte dei documenti contrattuali) dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori e dovranno essere formati dalle seguenti parti:
‐ planimetrie con il percorso della rete distributiva, con la posizione degli apparecchi utilizzatori e dei singoli elementi dell'impianto, (le planimetrie devono essere corredate dei relativi dati dimensionali);
‐ schemi, prospetti, dimensioni d'ingombro e posizionamento delle apparecchiature e dei quadri;
‐ tabelle dimostrative dei calcoli per il dimensionamento dell'impianto;
‐ indicazione grafica di passaggi nell'opera muraria (forometria);
‐ indicazione di tutti i dispositivi occorrenti alla gestione e manutenzione dell'impianto, necessari alla redazione del piano di manutenzione.
La loro mancata compilazione e consegna alla D.L. nei termini stabiliti dalla stessa D.L., comporterà la sospensione della contabilizzazione dei lavori relativi eseguiti finché non verrà completata la consegna dei documenti, come prescritto all’art. 12.3 comma 12.
b. la consegna entro 30 giorni prima dell'ultimazione dei lavori, di due serie definitive dei disegni di cui al punto a) aggiornati in base all'effettiva consistenza dell'impianto installato (disegni “as built”);
c. la consegna, entro 30 giorni prima dell’ultimazione dei lavori, del piano di manutenzione;
d. L'Appaltatore dovrà provvedere a dotarsi a completo suo carico di tutti gli attrezzi e di ogni altro mezzo d'opera occorrente:
‐ per l'installazione dell'impianto;
‐ per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto.
e. Tutte le apparecchiature devono essere fornite in opera complete degli accessori necessari per il loro corretto funzionamento e il relativo onere si intende compreso nel prezzo delle apparecchiature stesse.
f. Il dimensionamento dei dispositivi elettrici deve essere tale da ottenere, in tutte le prevedibili condizioni di funzionamento, un fattore di potenza non inferiore a 0,9 senza mai erogare energia reattiva.
g. In sede esecutiva la Direzione Lavori si riserva la facoltà di apportare modifiche migliorative al
Progetto ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
h. Per i lavori in cui è prevista l'assistenza edile agli impianti e dove si vanno ad interessare le strutture murarie (posa di apparecchiature su solai e solette, ancoraggi, installazione di putrelle di sostegno,ecc.) la Ditta esecutrice dei lavori dovrà presentare una dettagliata relazione di calcolo da parte di tecnico abilitato, con sufficiente anticipo rispetto alla realizzazione delle opere e in ogni caso prima dell’inizio delle opere stesse, nonché una relazione che asseveri, prima della conclusione dei lavori, la corretta esecuzione delle opere, anche a mezzo di collaudo, firmata sempre da un tecnico abilitato.
i. E' inoltre stabilito che tutti i materiali prima del loro impiego, devono ottenere l'approvazione della
Direzione Lavori.
j. Per ogni parte di impianto completata l’Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese all’esecuzione delle prove delle stesse, da realizzarsi a norma di legge in presenza della D.L. e con emissione di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove suddette.
k. L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori la prescritta approvazione, fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle apparecchiature proposte (cataloghi tecnici, campioni e quanto altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere dei materiali giudicati non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso risultassero già collocati in opera.
l. L’Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti conseguenti e/o in relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato pieno avallo alle stesse.
m. Le imprese esecutrici degli impianti telefonici e/o di telecomunicazioni devono essere in possesso dell’autorizzazione per l’installazione, il collaudo, l’allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali di cui al D.M. 314/92 allegato 13.
n. Riguardo agli impianti elettrici, nello specifico, si fa presente che, laddove possibile, saranno riutilizzate le condutture incassate, sfilando i vecchi conduttori e re‐infilando quelli nuovi sino al punto luce esistente.
Tutte le nuove linee elettriche di dorsale, invece, dovranno di norma essere posate in canalizzazioni nuove, del tipo a vista, in quanto le condutture di dorsale esistenti incassate non garantiscono gli spazi e la sfilabilità per le nuove condutture, comunque operando sempre in attinenza a quanto specificato nei singoli progetti.
Le lampade installate nei locali dotati di controsoffitto con specifiche caratteristiche di resistenza al fuoco saranno del tipo per posa a vista, ed installate al di sotto del controsoffitto per non interferire con il grado REI dello stesso.
ART. 12.6 ‐ CUSTODIA DEL CANTIERE
1. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell’Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Amministrazione.
ART. 12.7 ‐ SOTTRAZIONI ‐ GUASTI – DANNI
1. L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall’Appaltatore fino alla data della consegna delle opere.
ART. 12.8 ‐ CARTELLO DI CANTIERE
1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa generale e da quella specifica del decreto di finanziamento per l’opera in argomento, si precisa quanto segue:
Nei cantieri ove si eseguono opere pubbliche deve essere affisso in vista al pubblico un cartello chiaramente leggibile nel quale devono essere indicati almeno le informazioni seguenti: Ente appaltante, Oggetto, Estremi dell’approvazione del progetto, RESPONSABILE DEL Procedimento, Progettisti, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Durata dei Lavori, Estremi della Notifica preliminare, Importo del Progetto, Importo dei lavori a base d’asta, Oneri per la sicurezza, data di inizio lavori, data fine lavori, Impresa esecutrice, Imprese subappaltatrici, etc.
Tutte le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n.1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Nel cantiere deve essere affissa ben in vista la notifica preliminare all’A.S.L. competente prevista dal
X.Xxx. n. 81/08 e s.m.i..
2. L'Appaltatore inoltre assume l'obbligo di installare su specifica richiesta della Direzione Lavori qualsiasi altro cartello che le norme regolanti il finanziamento dell'opera dovessero rendere necessario.
Il cartello e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.
3. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di installare, sui ponteggi esterni di cantiere e per tutta la durata dei lavori, pannelli pubblicitari senza che l’Appaltatore possa pretendere compenso alcuno nei confronti dell’Amministrazione e nei confronti del soggetto autorizzato dall’Amministrazione stessa ad installare il pannello. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in sicurezza del ponteggio.
4. L'Impresa aggiudicataria, di sua iniziativa e previa intesa con l’Amministrazione Comunale, potrà concedere ad impresa pubblicitaria l’autorizzazione all’utilizzo di ponteggi per l’installazione di pannelli pubblicitari a condizione che all’Amministrazione Comunale venga garantito il 50% del provento pubblicitario complessivo per l’uso degli spazi a ciò destinati. Il provento deve risultare dalla convenzione che verrà stipulata tra Appaltatore e Impresa Pubblicitaria. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in sicurezza dei ponteggi.
ART. 12.10 – CONTROVERSIE
1. Le controversie in sede di esecuzione dei lavori saranno risolte:
1.1 Per gli aspetti tecnici, ai sensi dell’art. 164 del D.P.R. 207/2010.
1.2 Per le riserve superiori al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
1.3 Per le riserve non oggetto della procedura di cui ai commi precedenti oppure per importi inferiori al
10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 32 del Capitolato generale, art. 239 del D.Lgs. n.
163/06 e s.m.i. e secondo le procedure adottate dall’Amministrazione Comunale in base al proprio ordinamento interno.
2. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 1 relativa alla validità, efficacia, interpretazione ,esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro Territoriale di Riferimento (CATANIA).
ART. 12.11 ‐ RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ‐ ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
1. L’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalità previste dall’art. 136 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i..
2. L’Amministrazione ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse:
a) violazione delle previsioni di cui all'articolo 10.1 del presente capitolato in materia di subappalto;
b) grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nel caso previsto dall'articolo
2.1 comma 6 del presente capitolato.
c) in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nell'articolo 4.3 e di violazione di quanto previsto dall'articolo 4.6 comma 3 del presente capitolato, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.7.
d) nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall’art. 8.2 comma 4 del presente capitolato.
e) nel caso di mancata consegna dei piani di cui all’art. 2.1 comma1 lettera a).
f) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136.
g) di mancata trasmissione della polizza assicurativa del progettista di responsabilità civile e professionale per rischi derivanti dalle attività di propria competenza di cui all’art. 8.2, comma 1.
h) di mancata consegna del progetto esecutivo nei termini indicati dall’art. 4.1 comma 10 qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi.
i) di mancata consegna di tutte le integrazioni richieste dal Responsabile del Procedimento entro il termine concesso, così come indicato all’art. 4.1 comma 11.
3. L’Amministrazione ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d’urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 2.
4. L’Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa.
5. A seguito di risoluzione del contratto, nei casi previsti dall'articolo 136 del D.Lgs. n. 163/06 e della
Legge n. 136/2010, così come in caso di fallimento dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs.
n.
163/06 e s.m.i., l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione d'ufficio, in danno dell’Appaltatore.
I lavori oggetto dell’esecuzione in danno dell’Appaltatore saranno quelli che risultano dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo.
6. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, saranno posti a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economici:
i) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
ii) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
iii) l’eventuale maggiore onere per l’Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
iv) gli eventuali maggiori oneri sopportati dall’Amministrazione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all’Amministrazione stessa effettuata dall’Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto.
ART. 12.12 ‐ SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
1. Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, ai sensi dell’art. 112 del Regolamento, quali in particolare:
a ) le spese contrattuali previste dal Capitolato Generale;
b ) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c ) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
4. Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilità.
ALLEGATI
Tab. “A”
Individuazione delle Categorie dei lavori
QUADRO RIEPILOGO DELLE LAVORAZIONI (vedi elaborato: “E1 – Computo metrico estimativo) suddivisione per capitoli
1_APPRONTAMENTO CANTIERE E PONTEGGI ESTERNI
‐‐ € 37.987,79
2_OPERA PROVVISIONALE INTERNA
‐‐ € 67.802,80
3_DISMISSIONI E PREPARAZIONE
‐‐ € 44.385,10
4_NOLI PER LAVORI IN QUOTA
‐‐ € 51.150,00
5_DISMISSIONE COPERTURA METALLICA ESISTENTE
‐‐ € 72.374,56
6_MIGLIORAMENTO STRUTTURE IN CA ESISTENTI
‐‐ € 72.812,20
7_REALIZZAZIONE STRUTTURE NUOVA COPERTURA
‐‐ € 285.734,51
8_COMPLETAMENTO E FINITURE NUOVA COPERTURA
‐‐ € 37.380,52 9_RIPARAZIONI E FINITURE
‐‐ € 44.537,85
10_LINEE VITA
‐‐ € 6.000,00
Totale Lavorazioni € 720.165,33
In ragione del superiore “quadro riepilogativo”, lo scrivente professionista suggerisce a codesto spett.le Ente di suddividere il “totale delle lavorazioni” (€ 720.165,33) nelle sottostanti “CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE”, ai sensi “dell’All. A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”:
• OS 18‐A Componenti strutturali in acciaio: € 530.593,47 (73,67% del totale lavorazioni)
CATEGORIA PREVALENTE
• OS 23 Demolizione di opere: € 116.759,66 (16,21% del totale lavorazioni)
CATEGORIA ESEGUIBILE ANCHE
SENZA QUALIFICAZIONE (subappalto facoltativo)
• OS 21 Opere strutturali speciali: € 72.812,20 (10,11% del totale lavorazioni)
CATEGORIA SCORPORABILE CON OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE, IN ASSENZA DI QUALIFICAZIONE OBBLIGO DI SUBAPPALTO
(subappalto necessario)
Totale “OS18/A + OS 23 + OS21” (Lavorazioni) € 720.165,33
Tab. “B”
Quadro Economico
Si riporta, fedelmente, quanto contenuto all’interno dell’elaborato CME e QE del progetto esecutivo:
PARTE II
‐ BREVE DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO pag 2
‐ Capitolo 1 pag 5
QUALITÀ DEI MATERIALI E COMPONENTI
‐ Capitolo 2 pag 57
SEZIONE DESCRITTIVA E PRESTAZIONALE, MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
‐ 1 ‐
La presente ‐ seconda parte del capitolato speciale d’appalto – contiene le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni.
DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
‐ BREVE DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO
(LA SOTTOSTANTE DESCRIZIONE NON PUO’ INTENDERSI ESAUSTIVA AI FINI DELL’ESATTA DEFINIZIONE DELL’INTERVENTO. SI RIMANDA ALLA VISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER OGNI ULTERIORE APPROFONDIMENTO)
L’intervento previsto, NUOVA COPERTURA, riguarda la sostituzione integrale della copertura esistente. Il presente progetto, si propone d’intervenire a seguito dei danni subiti dal Teatro Comunale “Xxxxxxx” (NCEU particella catastale 4104 del foglio 61 del comune di Acireale), durante l’evento meteorologico del “5 Novembre 2014”.
Nella fattispecie, il principale intervento, riguarda la sostituzione integrale della copertura esistente. La nuova struttura, si propone una semplificazione del sistema attuale di capriate in acciaio, predisponendo esclusivamente 5 travi principali alveolari, sempre in acciaio, atte a sorreggere l’intera copertura. Le nuove travi, che compongono l’orditura principale, avranno una curvatura imposta verso l’alto, tale da limitare gli abbassamenti in presenza di azioni verticali, e saranno concepite con degli alveoli/fori di alleggerimento. Le stesse, verranno collocate sui lati lunghi della struttura sottostante, coprendo con il loro sviluppo l’intera larghezza del Teatro (circa 27,00m), ricreando una geometria spaziale assimilabile ad una volte a botte a sesto ribassato. Superiormente, verrà collocata l’orditura secondaria costituita da profili in acciaio “aperti”, che garantirà il collegamento trasversale delle travi principali sottostanti (alveolari), sostenendo al contempo, il manto di copertura finale in lamiera grecata curva isolata. Ad integrazione degli interventi fin qui descritti, sono previste opere di miglioramento delle strutture esistenti in CA, riguardanti il rinforzo dei pilastri e dei cordoli/travi sommitali. In ultimo, sono previste opere di ripristino e risanamento, puntuali ma diffuse su tutto il
manufatto edilizio.
Si sintetizzano per singole voci, i requisiti qualitativi e tecnologici, riguardanti i materiali e gli indirizzi progettuali adottati:
‐ OPERE STRUTTURALI
SOSTITUZIONE INTEGRALE DELLA COPERUTRA ESISTENTE
1) ‐ Travi principali alveolari centinate, in acciaio; Le nuove travi che compongono l’orditura principale, avranno una curvatura imposta verso l’alto, tale da limitare gli abbassamenti in presenza di azioni verticali, e saranno concepite con degli alveoli/fori di alleggerimento.
2) ‐ Travi orditura secondaria, in acciaio; Al di sopra delle travi alveolari, verrà collocata l’orditura secondaria costituita da profili in acciaio, utile a collegare trasversalmente le travi principali sottostanti e, a sorreggere, il manto di copertura in lamiera grecata curva isolata.
3) ‐ Irrigidimenti e Controventature in barre d’acciaio zincato; Al fine di garantire adeguata rigidezza nel piano orizzontale, saranno inseriti dei controventi concentrici a diagonale attiva, costituiti da barre in acciaio disposte tra le maglie dell’orditura secondaria, atti ad assorbire le sollecitazioni orizzontali, limitando le rotazioni e gli spostamenti relativi trasversali che si innescherebbero tra i vari elementi strutturali.
4) ‐ Manto di Copertura con specifici pannelli metallici isolanti, a curvatura variabile; Il manto di copertura sarà realizzato tramite Pannelli metallici tipo «Rexcop mod. Archimede a Raggio Variabile», portanti ed isolanti. Il pannello proposto, presenta la peculiarità di essere realizzato con raggio di curvatura variabile, tale da assecondare perfettamente lo sviluppo della struttura sottostante.
5) ‐ Collegamenti e Sistema di Vincolo alla Struttura Sottostante; Tutti i collegamenti (tra le travi dell’orditura secondaria e quelle alveolari sottostanti), saranno completamente a secco, tramite unioni bullonate da eseguire in cantiere. Le 5 travi alveolari, saranno opportunamente vincolate alla struttura muraria sottostante, tramite 10 sistemi d’appoggi del tipo “isolatori sismici”, resi solidali al predetto solido murario, tramite blocchi puntuali in C.A.. Tale sistema di vincolo, sarà utile a limitare le sollecitazioni orizzontali trasferite alla struttura sottostante esistente, in presenza di azioni esterne straordinarie, garantendo al contempo elevata rigidezza verticale. Il fine raggiunto, sarà quello di
disaccoppiare il moto oscillatorio tra la struttura muraria esistente e la nuova copertura in progetto, limitando la trasmissione di azioni taglianti all’edificio sottostante, in presenza di azioni orizzontali dovute a “vento o sisma”
6) – Miglioramento delle strutture esistenti in CA; É prevista la calastrellatura degli elementi resistenti verticali (pilastri) degli attuali telai in c.a. (Nord / Sud), su cui graveranno le nuove travi di copertura, mediante “incamiciatura” in acciaio, da realizzarsi per tutto lo sviluppo dei pilastri con l’ausilio di profili angolari (L) e piatti di collegamento. Tale intervento, poco invasivo e non troppo oneroso, garantirà un incremento in termini di resistenza e duttilità degli elementi verticali, associato ad un effetto di confinamento del nucleo in calcestruzzo attualmente poco staffato. Inoltre, per aumentare la resistenza a flessione della trave “lato Sud”, verrà eseguita la posa di “piatti” (inferiori e superiori) su tutto lo sviluppo longitudinale della trave, resi solidali tra loro tramite barre “passanti” poste a “quinconce”. Infine, verrà attuato un rinforzo del nodo “trave / pilastro” a quota dell’ultimo livello, con inserimento di mensole tozze poste ai lati di ogni nodo, collegate reciprocamente tramite barre passanti.
7) ‐ Trattamento Antincendio tramite specifiche vernici intumescenti; Le travi in acciaio, relative all’orditura principale e secondaria, verranno trattate con specifiche vernici antincendio/intumescenti, al fine di al raggiungere un livello di protezione ‐R120‐.
‐ OPERE “MINORI” DI RISANAMENTO E RIPRISTINO
OLTRE AGLI INTERVENTI FIN QUI DESCRITTI, SONO PREVISTE OPERE DI RIPRISTINO E RISANAMENTO, PUNTUALI MA DIFFUSE SU TUTTO IL MANUFATTO EDILIZIO:
8) Ripristino con l’ausilio di tecniche di decoro tradizionali, dei danni subiti dalla volta decorativa del teatro, che presenta in maniera diffusa ma puntuale, fori su tutta la superficie.
9) Ripristino di canali di gronda in muratura, con demolizione e ricostruzione delle parti danneggiate, tramite impiego di materiali tradizionali, coerenti con il manufatto esistente.
CAPITOLO 1
QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 1.1
MATERIALI IN GENERE
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate dovranno presentare i requisiti prescritti per ognuno dal Capitolato, salvo il caso che nel Capitolato stesso siano determinati i luoghi da cui debbano prendersi alcuni dei materiali medesimi. Essi dovranno essere lavorati secondo le migliori regole dell'arte e forniti, per quanto possa essere di competenza dell'Impresa, in tempo debito per assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine assegnato. A ben precisare la natura delle provviste di materiale occorrenti all'esecuzione delle opere, la Direzione dei Lavori potrà richiedere che l'Impresa presenti, per le principale provviste, un certo numero di campioni da sottoporre alla scelta ed all'approvazione della Direzione stessa, la quale, dopo averli sottoposti alle prove prescritte, giudicherà sulla loro forma, qualità e lavorazione e determinerà in conseguenza il modello su cui dovrà esattamente uniformarsi l'Impresa per l'intera provvista. La Direzione Lavori ha facoltà di prescrivere le qualità di materiali che debbono impiegare in ogni singolo lavoro, quando trattasi di materiali non contemplati nel presente Capitolato. I campioni rifiutati dovranno immediatamente ed a spesa esclusiva dell'Impresa asportarsi dal cantiere e l'Impresa sarà tenuta a surrogarli senza che ciò possa darle pretesto alcuno a prolungo del tempo fissato per la ultimazione dei lavori. Anche i materiali ammessi a cantiere non si intendono per ciò solo accettati e la facoltà di rifiutarli persisterà anche dopo la loro collocazione in opera qualora non risultassero corrispondenti alle prescrizioni del
Capitolato. L'appaltatore dovrà demolire e rifare a sue spese e rischio i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza con materiali per qualità, misura e peso diversi dai prescritti, anche in caso di sua opposizione e protesta. In merito all'eventuale opposizione o protesta, da esprimersi nelle forme prescritte dal Capitolato, verrà deciso secondo la procedura stabilita dal Capitolato medesimo. Allorché il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, esso potrà ordinare le necessarie verifiche. Le spese relative saranno a carico dell'Appaltatore quando siano constatati vizi di costruzione. Riconosciuto che non vi siano difetti di costruzione, l'Appaltatore avrà diritto al solo rimborso delle spese effettive sostenute per le verifiche, escluso qualsiasi indennizzo o compenso. Tutti i materiali impiegati per la realizzazione di opere in calcestruzzo o acciaio, dovranno rispondere alle prescrizioni della Legge 26.05.1965, n°595, e della Legge 05.11.1971, n° 1086 e relativi D.M. 03.06.1968, D.M. 14.02.1992 e D.M. 09.01.1996, D.M 14.01.2008 e successiva Circolare 2 febbraio 2009 e modificazioni ed aggiornamenti che ad esse norme dovessero subentrare in corso d'opera. Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti tecnologici (elettrico, di illuminazione, telefonici e simili) devono essere delle migliori qualità, lavorati e costruiti a regola d'arte e corrispondere perfettamente al servizio per cui sono destinati, devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. Tali materiali dooddisfino alle condizioni prescritte. Tutti i materiali evranno altresì possedere tutti i requisiti e le caratteristiche di cui all'allegato Elenco dei Prezzi Unitari. Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo motivato giudizio, li ritenga di qualità, lavorazione e funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, la Ditta Assuntrice deve, a sua cura e spese, sostituirli con altri che devono essere rispondenti alle relative norme CEI e tabelle di unificazione CEI‐UNEL, ove queste esistono ed in particolare alle seguenti disposizioni di Xxxxx e norme CEI :
- CEI 64‐ 8 :Impianti elettrici utilizzatori. Norme generali.
- CEI 11‐17 :Impianti di produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica linee in cavo;
- CEI 64‐ 7 :Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari;
- CEI 23‐17 :Tubi protettivi pieghevoli autorinvenenti di materiale termoplastico non autoestinguente;
- CEI 34‐21 :Apparecchi di illuminazione Parte IA:prescrizioni generali e prove.
- CEI 34‐22 :Apparecchi di illuminazione Parte 2A:requisiti particolari. Apparecchi per illuminazione di emergenza.
- CEI 11‐18 :Impianti di produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica. Dimensionamento degli impianti in rapporto alle tensioni.
- DPR 547 dd. 15/4/55: Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro;
- L. 186 dd. 1/3/68: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici e elettronici.
- Altre ed ulteriori norme tecniche e legislative in vigore all'atto dell'appalto.
Art. 1.2
ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO
a) Acqua ‐ L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida (norma UNI EN 27027), priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
b) Calci ‐ Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al regio decreto 16‐ 11‐1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26‐5‐1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nel decreto ministeriale 31‐ 8‐1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche) nonchè alle norme UNI EN 459/1 e 459/2.
c) Cementi e agglomerati cementizi:
1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26‐5‐1965, n. 595 e nel D.M. 03‐ 06‐1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi) e successive modifiche (D.M. 20‐11‐ 1984 e D.M. 13‐9‐1993). In base al regolamento emanato con D.M. 9‐3‐1988, n. 126 i cementi sono soggetti a controllo e certificazione di qualità (norma UNI 10517)
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26‐ 5‐ 1965, n. 595 e nel decreto ministeriale 31‐8‐1972.
2) A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria del 9‐3‐1988, n. 126 (Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26‐5‐1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26‐5‐1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5‐11‐1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri
di analisi.
3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
d) Pozzolane ‐ Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal regio decreto 16‐11‐ 1939, n. 2230.
e) Gesso ‐ Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Materiali in Genere" e la norma UNI 5371.
f) Sabbie ‐ Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. L’Appaltatore dovrà inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332‐1. La sabbia utilizzata per le murature dovrà avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2, UNI 2332‐1.
La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovrà avere grani passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332‐1. La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto nell’All. 1 del D.M. 3 giugno 1968 e dal D.M. 14 Gennaio 2008 e successive circolari. La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E’ assolutamente vietato l’uso di sabbia marina.
Art. 1.3
MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE
1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per
murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro o in pietra da taglio.
2) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI 7101, si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti‐aeranti; fluidificanti‐ritardanti; fluidificantiacceleranti; antigelo‐superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere", l'attestazione di conformità alle norme UNI 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120.
3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e xx.xx., nonché le relative circolari esplicative.
Art. 1.4
ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 20‐11‐1987, n. 103 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento). Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma UNI 8942/2. Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato decreto ministeriale 20‐11‐1987. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel decreto ministeriale di cui sopra. E' facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
Art. 1.5 METALLI
I metalli e le leghe metalliche da impiegarsi nei lavori devono essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura o
simili.
a) Ferro o Acciaio ‐ Il ferro dovrà soddisfare le condizioni contenute nelle "Norme e condizioni per le prove di accettazione dei materiali ferrosi" vigenti all'Atto dell'Appalto.
b) Ghisa ‐ La ghisa dovrà essere grigia a matrice perlitica‐lamellare esente da cementite od altri carburi liberi, secondo norma UNI 5OO7/69 G2O/G25. La fusione dovrà essere fatta in modo che i singoli pezzi non presentino sbavature, sporgenze, scheggiature o residui di attacchi di colata. Le tolleranze dimensionali dei manufatti in ghisa dovranno essere conformi a norme UNI 7451/75.
c) Piombo ‐ Il piombo sarà di prima qualità e di prima fusione. Le singole impurità saranno tollerate soltanto allo stato di traccia e complessivamente non dovranno superare l'uno per cento.
d) Acciai
La composizione e le caratteristiche meccaniche dei vari tipi di acciaio impiegati devono corrispondere ai valori fissati dagli standard AISI (American Iron Steel Institute) c/o ACI (Alloy Casting Institute). Il tipo di acciaio sarà quello prescritto negli elaborati progettuali. Per quanto riguarda i controlli ed i prelievi su questi materiali vale quanto detto nel paragrafo precedente. In particolare, ove non diversamente specificato, si prescrive l’utilizzo di acciaio inossidabile austenitico a basso contenuto di carbonio con sigla italiana X2CrNiMo17 12, corrispondente alla classe AISI 316L, che sia conforme alla norma EN 10088 – 3, con classe di resistenza C700 (tensione di snervamento incrementata fyk = 350 N/mm2, tensione ultima di trazione incrementata fuk = 700 N/mm2). In ambienti non aggressivi la D.L. potrà autorizzare l’utilizzo di acciaio inox di classe AISI 304L (o 304 se non sono previste saldature). I metalli da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da imperfezioni sia superficiali che interne (scorie, soffiature, bolle) e da qualsiasi altro difetto di fusione.
e) Acciaio da carpenteria
L’Impresa sarà tenuta all’osservanza delle Norme Tecniche per la costruzioni D.M. 14 gennaio 2008 e relativa CIRCOLARE 2 febbraio 2009 (n° 617) e di tutte le norme UNI vigenti, applicabili.
Per quanto applicabili e non in contrasto con le suddette Xxxxx, si richiamano qui espressamente anche le seguenti Norme UNI:
‐ UNI 7070/82 relativa ai prodotti laminati a caldo di acciaio non legato di base e di qualità;
‐ UNI 10011/88 relativa alle costruzioni in acciaio, recante istruzioni per il calcolo, l’esecuzione e la manutenzione.
‐ CNR 10016‐85 relativa alle strutture miste in acciaio‐calcestruzzo
I materiali impiegati nella costruzione di strutture in acciaio dovranno essere “qualificati”, la marcatura dovrà risultare leggibile ed il produttore dovrà accompagnare la fornitura con l’attestato di controllo e la dichiarazione che il prodotto è qualificato.
Prima dell’approvvigionamento dei materiali da impiegare l’Impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori, in copia riproducibile i disegni costruttivi di officina delle strutture, nei quali dovranno essere completamente definiti tutti i dettagli di lavorazione, ed in particolare:
‐ i diametri e la disposizione dei bulloni, nonché dei fori relativi;
‐ le coppie di serraggio dei bulloni ad alta resistenza;
‐ le classi di qualità delle saldature;
‐ il progetto e le tecnologie di esecuzione delle saldature, e specificatamente: le dimensioni dei cordoli, le caratteristiche dei procedimenti, le qualità degli elettrodi;
‐ gli schemi di montaggio e controfrecce di officina
Sui disegni costruttivi di officina dovranno essere inoltre riportate le distinte dei materiali, nelle quali sarà specificato numero, qualità, tipo di lavorazione, grado di finitura, dimensioni e peso teorico di ciascun elemento costituente la struttura. L’Impresa dovrà inoltre far conoscere per iscritto, prima dell’approvvigionamento dei materiali da impiegare, la loro provenienza con riferimento alle distinte di cui sopra.
È facoltà della Direzione dei Lavori di sottoporre il progetto, le tecnologie di esecuzione delle saldature, alla consulenza dell’Istituto Italiano della Saldatura, o di altro Ente di sua fiducia.
La Direzione Lavori stabilirà il tipo e l’estensione dei controlli da eseguire sulle saldature, sia in corso d’opera che ad opera finita, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 27/7/1985 e successivi aggiornamenti, e tenendo conto delle eventuali raccomandazioni dell’Ente di consulenza.
Consulenza e controlli saranno eseguiti dagli Istituti indicati dalla Direzione Lavori.
Si precisa che tutti gli acciai dei gradi B, C e D, da impiegare nelle costruzioni, saranno da sottoporre, in sede di collaudo tecnologico, al controllo della resilienza.
f) Specifiche per Acciai in barre ad aderenza migliorata B450 C
Gli acciai per armature di c.a. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabilite dalle Norme Tecniche per la costruzioni D.M. 14 gennaio 2008 e da tutte le norme UNI vigenti.
Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dallo stesso D.M. sopraccitato. Dovrà essere privo di difetti ed inquinamenti che ne pregiudichino l'impiego.
La D.L. dovrà, sottoporre a controllo in cantiere le barre ad aderenza migliorata in conformità a quanto citato dal succitato decreto.
Anche in questo caso i campioni verranno prelevati in contraddittorio con l'impresa ed inviati a cura della D.L. ed a spese dell'impresa ad un Laboratorio Ufficiale.
La D.L. darà benestare per la posa in opera delle partite sottoposte all'ulteriore controllo in cantiere soltanto dopo che avrà ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà constatato l'esito positivo. Nel
caso di esito negativo si procederà come indicato nel D.M. 14 gennaio 2008 sopraccitato.
Qualora l’Appaltatore intenda effettuare la sagomatura e/o l’assemblaggio delle barre al di fuori del cantiere dovrà rivolgersi ad un centro di trasformazione di cui al punto 11.3.1.7 del DM 14/01/2008. In tal caso ogni fornitura dovrà essere accompagnata, oltre che dalla documentazione sopraccitata anche dalla seguente:
‐ da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
‐ dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dalla Direzione Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora la Direzione dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.
g) Reti in acciaio elettro‐saldato
Le reti di tipo normale dovranno avere diametri compresi fra 4 e 12 mm e, se previsto, essere zincate in opera; le reti di tipo inossidabile dovranno essere ricoperte da pi‐ strati di zinco (circa 250 gr/mq) perfettamente aderenti alla rete; le reti laminate normali o zincate avranno un carico allo sfilamento non inferiore a 30‐35 kg/mmq. Tutte le reti elettro saldate da utilizzare in strutture di cemento armato avranno le caratteristiche richieste dal citato Xxxxx Xxxxxxxx per le costruzioni, D.M. 14 gennaio 2008.
Art. 1.6
PRODOTTI A BASE DI LEGNO
1) ‐ Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc. I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione d'uso. Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del progetto.
2) ‐ I segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±10 mm (norme UNI ISO 737, 738, 1032 e UNI EN 336);
- tolleranze sullo spessore: ±2 mm (norme UNI ISO 737, 738, 1032);
- umidità non maggiore del 15%, misurata secondo le norme UNI 8829 e 8939;
- difetti visibili misurati secondo le norme UNI ISO 1030, 2299, 2300, 2301;
- trattamenti preservanti.
3) ‐ I pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche (norma UNI EN 316):
- tolleranza sulla lunghezza e larghezza: ±3 mm;
- tolleranze sullo spessore: ±0,5 mm;
- umidità non maggiore dell'8%;
- massa volumica: per tipo tenero minore di 350 kg/m³; per tipo semiduro tra 350 e 800 kg/m³; per tipo duro oltre 800 kg/m³, misurate secondo la norma UNI 9343;
La superficie potrà essere:
- grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura);
- levigata (quando ha subito la levigatura);
- rivestita su uno o due facce mediante placcatura, carte impregnate, smalti, altri.
4) ‐ I pannelli a base di particelle di legno a compimento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche (norma UNI EN 309):
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±5 mm;
- tolleranze sullo spessore: ±0,5 mm;
- umidità del 10% ± 3%;
- superficie: grezza o levigata rivestita.
- resistenza al distacco degli strati esterni misurata secondo la norma UNI EN 311; Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:
- rigonfiamento dopo immersione in acqua: 12% massimo (oppure 16%), misurato secondo la norma UNI EN 317.
5) ‐ I pannelli di legno compensato e paniforti a completamento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche (norme UNI EN 313/1, 313/2, 635/2, 635/3, UNI 6467 e FA‐58‐74):
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±5 mm, misurate secondo la norma UNI EN 315;
- tolleranze sullo spessore: ±1 mm, misurate secondo la norma UNI EN 315;
- umidità non maggiore del 12%;
- grado di incollaggio da 1 a 10, misurato secondo la norma UNI EN 314/1. Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:
- resistenza a trazione misurata secondo la norma UNI EN 6480;
- resistenza a flessione statica misurata secondo la norma UNI EN 6483;
Art. 1.7
PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE
1 ‐ Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione. Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni. I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2 ‐ I prodotti di legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc. si intendono denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica (vedere ad esempio le norme UNI 8131 e 5329.
I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
a) essere della essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto;
b) sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista (norma UNI 4376): b1) qualità I:
- piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se di colore diverso) purchè presenti su meno del 10% degli elementi del lotto;
- imperfezioni di lavorazione con profondità minore di 1 mm e purché presenti su meno del 10% degli elementi;
b2) qualità II:
- piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se di colore diverso) purchè presenti su meno del 20% degli elementi del lotto:
- piccole fenditure;
- imperfezioni di lavorazione come per la classe I;
- alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.
b3) qualità III: esenti da difetti che possano compromettere l'impiego (in caso di dubbio valgono le
prove di resistenza meccanica); alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti;
c) avere contenuto di umidità tra il 10 e il 15%;
d) tolleranze sulle dimensioni e finitura:
d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza; d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;
d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza; d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci;
e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta ed altre caratteristiche saranno nei limiti solitamente riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell'attestato che accompagna la fornitura; per i metodi di misura valgono le prescrizioni delle norme vigenti;
f) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni meccaniche, umidità nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Nell'imballo un foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore e contenuto, almeno le caratteristiche di cui ai commi da a) ad e).
Nel caso si utilizzino piastrelle di sughero agglomerato le norme di riferimento sono la UNI ISO 3810 e 3813
3 ‐ Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le norme UNI EN 87, 98 e 99.
a) A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alle norme seguenti:
ASSORBIMENTO D'ACQUA «E» IN % | ||||
Gruppo I E ≤ 3% | Gruppo II a 3% < E ≤ 6% | Gruppo II b 6% < E ≤ 10% | Gruppo III E > 10% | |
Estruse (A) | UNI EN 121 | UNI EN 186 | UNI EN 187 | UNI EN 188 |
Pressate (A) | UNI EN 176 | UNI EN 177 | UNI EN 178 | UNI EN 159 |
I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettate in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra direzione dei lavori e fornitore.
b) Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla", "pianelle pressate ed arrotate di argilla" e "mattonelle greificate" dal regio decreto 16‐11‐1939 n. 2234, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti: resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm)2 minimo; coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.
c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse (vedi norma UNI EN 87), per cui:
- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata;
- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei lavori nel rispetto della norma UNI EN 163.
d) I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.
4 ‐ I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti.
a. Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata. I prodotti sopracitati devono rispondere al regio decreto 2234 del 16‐11‐1939 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del progetto. L'accettazione deve avvenire secondo il punto 1 avendo il regio decreto sopracitato quale riferimento.
x. Xxxxxxxx di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla norma UNI 9065/1. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto segue:
- essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze dimensionali ammesse (norma UNI 9065/2).
Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato;
- le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ±15% per il singolo massello e ±10% sulle medie;
- la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15% per il singolo massello e non più del 10% per le medie;
- il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;
- il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza
±5% per un singolo elemento e ±3% per la media;
- la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm² per il singolo elemento
- maggiore di 60 N/mm² per la media;
I criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 1 con riferimento alla norma UNI 9065/2.
I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.
5 ‐ I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:
- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di leganti);
- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con cemento o con resine;
- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;
- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;
- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze dichiarate;
- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro le tolleranze dichiarate.
Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379 e 10330.
a) I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite. In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contegnono la dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte);
b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al regio decreto 2234 del 16‐11‐ 1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;
c) l'accettazione avverrà secondo il punto 1. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.
6 ‐ Le mattonelle di asfalto:
a) dovranno rispondere alle prescrizioni del regio decreto 16‐ 11‐1939, n. 2234 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto: 4 Nm (0,40 kgm minimo; resistenza alla flessione: 3 N/mm² (30 kg/cm²) minimo; coefficiente di usura al tribometro: 15 mm massimo per 1 km di percorso;
b) dovranno inoltre rispondere alle seguenti prescrizioni sui bitumi:
c) per i criteri di accettazione si fa riferimento al punto 1; in caso di contestazione si fa riferimento alle norme CNR e UNI applicabili.
I prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti dovute ad agenti meccanici, chimici ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione in genere prima della posa. Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa.
7 ‐ I conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle caratteristiche seguenti:
a) Asfalti ‐ L'asfalto sarà naturale e proverrà dalle miniere più reputate, sarà in pani, compatto, omogeneo, privo di catrame proveniente da distillazione del carbon fossile, ed il suo peso specifico varierà fra i limiti di 1104 e 1205 kg.
b) Emulsioni bituminose ‐ Dovranno essere di composizione costante, perfettamente omogenee e stabiliti all'atto dell'impiego, contenere non meno del 50% in peso di materie solubili nel solfuro di carbonio e non dovranno essere fabbricate con bitumi duri fissati. L'emulsione adoperata nella fabbricazione dovrà avere caratteristiche atte ad assicurare la perfetta rottura delle emulsioni stesse
all'atto del loro impiego e tale da evitare che il bitume possa concentrarsi nei recipienti prima del loro impiego. Le emulsioni che presentassero tali difetti saranno senz’altro rifiutate.
c) Bitumi ‐ I bitumi, in rapporto alla penetrazione, sono distinti nei seguenti 5 tipi da impiegarsi a seconda dei casi delle indicazioni presenti nella specifica tabella, nella quale sono anche indicati dei requisiti di cui tali materiali debbono soddisfare.
E' ammessa una tolleranza di 10 punti in più od in meno per le penetrazioni di bitume dei primi tre tipi e di 5 punti in più od in meno per quelli degli ultimi tipi. Qualunque sia il tipo, i bitumi dovranno avere le seguenti altre caratteristiche:
1) Solubilità nel solfuro di carbonio: minimo 99%;
2) Paraffina: massimo 25% in peso;
3) Volatilità: massima perdita in peso 2% (per 5 ore a 163° C.).
Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi, per il prelevamento dei campioni verrà scelto almeno un fusto o un recipiente su ogni 50 (cinquanta) o frazione.
Qualora il materiale trovasi nello stato liquiescente, dovrà prelevarsene un dmc, avendo cura che il contenuto sia reso preventivamente omogeneo. I prelevamenti cosi fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo di recipienti ai quali si riferiscono.
Art. 1.8
PRODOTTI PER COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA)
1 ‐ Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all'acqua nei sistemi di copertura e quelli usati per altri strati complementari. Per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme si rinvia all'articolo sull'esecuzione delle coperture discontinue. I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.
2 ‐ Le tegole e coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominate secondo le dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.).
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a completamento alle seguenti prescrizioni:
a) i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
- le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;
- le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima e minima) maggiore di 15 mm e non deve esserci più di 1 protuberanza; è ammessa 1 protuberanza di diametro medio tra 7 e 15 mm ogni 2 dm² di superficie proiettata;
- sbavature tollerate purchè permettano un corretto assemblaggio;
b) sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le tolleranze seguenti: lunghezza ±3%; larghezza ±3% per tegole e ±8% per coppi;
c) sulla massa convenzionale è ammessa tolleranza del 15%;
d) l'impermeabilità non deve permettere la caduta di goccia d'acqua dall'intradosso;
e) resistenza a flessione: forza F singola maggiore di 1000 N;
f) carico di rottura valore singolo della forza F maggiore di 1000 N e valore medio maggiore di 1500 N;
g) i criteri di accettazione sono quelli del punto 1. In caso di contestazione si farà riferimento alle norme UNI 8626 ed UNI 8635 (varie parti).
I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporco che possano degradarli nella fase di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi, solitamente di materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante almeno il nome del fornitore e le indicazioni dei commi a) ed f) ed eventuali istruzioni complementari.
3 ‐ Le tegole di calcestruzzo per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo le dizioni commerciali usuali (portoghese, olandese, ecc.).
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti prescrizioni:
a) i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
- le fessure non sono ammesse;
- le incavature non devono avere profondità maggiore di 4 mm (escluse le tegole con superficie granulata);
- le protuberanze sono ammesse in forma lieve per tegole colorate nell'impasto;
- le scagliature sono ammesse in forma leggera;
- le sbavature e deviazioni sono ammesse purchè non impediscano il corretto assemblaggio del prodotto;
b) sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le seguenti tolleranze: lunghezza ±1,5%; larghezza ±1%; altre dimensioni dichiarate ±1,6%; ortometria scostamento
orizzontale non maggiore del 1,6% del lato maggiore;
c) sulla massa convenzionale è ammessa la tolleranza del ±10%;
d) l'impermeabilità non deve permettere la caduta di gocce d'acqua dall'intradosso dopo 24 h;
e) dopo i cicli di gelività la resistenza a flessione F deve essere maggiore od uguale a 1800 N su campioni maturati 28 d;
f) la resistenza a rottura F del singolo elemento deve essere maggiore od uguale a 1000 N; la media deve essere maggiore od uguale a 1500 N;
g) i criteri di accettazione sono quelli del punto 1. In caso di contestazione si farà riferimento alle norme UNI 8626 e UNI 8635 (varie parti).
I prodotti devono essere forniti su appositi pallets legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporco che possano degradarli nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
4 ‐ I prodotti di pietra dovranno rispondere alle caratteristiche di resistenza a flessione, resistenza all'urto, resistenza al gelo e disgelo, comportamento agli aggressivi inquinanti. I limiti saranno quelli prescritti dal progetto o quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei lavori. I criteri di accettazione sono quelli indicati in 1. La fornitura dovrà essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la corrispondenza alle caratteristiche richieste.
5 ‐ I prodotti in lastre o pannelli per coperture inclinate, come termocoperture e lamiere grecate, dovranno rispondere alle caratteristiche di resistenza a flessione, resistenza all'urto, resistenza al gelo e disgelo, comportamento agli aggressivi inquinanti. I limiti saranno quelli prescritti dal progetto o quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei lavori. I criteri di accettazione sono quelli indicati in 1. La fornitura dovrà essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la corrispondenza alle caratteristiche richieste.
Art. 1.9
PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE PIANE
1 ‐ Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto forma di:
- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.
a) Le membrane si designano descrittivamente in base:
1) al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
2) al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
3) al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.);
4) al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.).
b) I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:
1) mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
2) asfalti colati;
3) malte asfaltiche;
4) prodotti termoplastici;
5) soluzioni in solvente di bitume;
6) emulsioni acquose di bitumen;
7) prodotti a base di polimeri organici.
c) I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alla posa in opera. Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2 ‐ Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale (vedi norma UNI 8178) che vanno a costituire (esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento alle seguenti prescrizioni.
a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
- difetti, ortometria e massa areica;
- flessibilità a freddo;
- resistenza a trazione;
- comportamento all'acqua;
- permeabilità al vapore d'acqua;
- invecchiamento termico in acqua;
- le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilità
all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9380, oppure per i prodotti non normali, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori (Le membrane rispondenti alle varie parti della norma UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego).
b) Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione della pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante devono soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
- difetti, ortometria e massa areica;
- comportamento all'acqua;
- invecchiamento termico in acqua.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori (Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego).
c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
- difetti, ortometria e massa areica;
- resistenza a trazione ed alla lacerazione;
- comportamento all'acqua;
- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilità all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori (Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego).
d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
- difetti, ortometria e massa areica;
- resistenza a trazione e alla lacerazione;
- punzonamento statico e dinamico;
- flessibilità a freddo;
- stabilità dimensionale in seguito ad azione termica;
- stabilità di forma a caldo;
- impermeabilità all'acqua e comportamento all'acqua;
- permeabilità al vapore d'acqua;
- resistenza all'azione perforante delle radici;
- invecchiamento termico in aria ed acqua;
- resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche); ‐ resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);
- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilità all'aria. Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori.
e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); ‐ difetti, ortometria e massa areica;
- resistenza a trazione e alle lacerazioni;
- punzonamento statico e dinamico;
- flessibilità a freddo;
- stabilità dimensionali a seguito di azione termica; stabilità di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR);
- comportamento all'acqua;
- resistenza all'azione perforante delle radici;
- invecchiamento termico in aria;
- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;
- l'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori.
3 ‐ Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente comma a) utilizzate per impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b) devono rispondere alle prescrizioni elencate nel successivo comma c).
I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 1 comma c). a) I tipi di membrane considerate sono:
- membrane in materiale elastomerico senza armatura; per materiale elastomerico si intende
un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata).
- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;
- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura; per materiale plastomerico si intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate).
- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;
- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità, reticolato o non, polipropilene);
- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di armatura;
- membrane polimeriche accoppiate; membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta. In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come fornita dal produttore.
b) Classi di utilizzo: Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta. In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come fornita dal produttore.
Classe A membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini, dighe, sbarramenti, ecc.).
Classe B membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, ecc.).
Classe C membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose,
concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.).
Classe D membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce. Classe E membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per
esempio,
discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).
Classe F membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).
Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche caratteristiche comuni a più classi, In questi casi devono essere presi in considerazione tutti quei fattori che nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza preminente o che per legge devono essere considerati tali.
c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purchè rispettino le caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898.
4 ‐ I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo del materiale costituente, devono rispondere alle prescrizioni seguenti.
I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 1 comma c).
1 Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono rispondere ai limiti specificati, per diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157.
2 Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UNI 5660 FA 227. 3 Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654 FA 191.
4 Il mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere alla norma UNI 4377 FA 233.
5 ‐Il mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere alla norma UNI 4378 FA 234.
6 I prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossi‐poliuretanici, epossi‐catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati) devono essere valutate in base alle caratteristiche seguenti ed i valori devono soddisfare i limiti riportati; quando non sono riportati limiti si intende che valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla direzione dei lavori. I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 1 comma c).
Per i valori non prescritti si intendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.
Art. 1.10
PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI AD X X XXXXX XXXXXXXX)
0 ‐ Xx definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro. Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonchè per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI EN 572 (varie parti). I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2 ‐ I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti bianchi, eventualmente armati. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572‐2 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
3 ‐ I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572‐4 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
4 ‐ I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un bagno di metallo fuso. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572‐2 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
5 ‐ I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati superficiali tensioni permanenti. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 12150‐1 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
6 ‐ I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra
loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati. Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 10593 (varie parti) che definisce anche i metodi di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
7 ‐ I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie. Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.
Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:
- stratificati per sicurezza semplice;
- stratificati antivandalismo;
- stratificati anticrimine;
- stratificati antiproiettile.
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:
a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN ISO 12543 (varie parti);
b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme UNI EN ISO 12543 (varie parti) e norme UNI EN 12056‐3;
c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
8 ‐ I vetri piani profilati ad U sono dei vetri grezzi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione. Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati. Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni della norma UNI EN 572‐7 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.
9 ‐ I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria. Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI 7440 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.
Art. 1.11
INFISSI
1 ‐ Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonchè dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti).
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni diseguito indicate.
2 ‐ Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), essere conformi alla norma UNI 7959 ed in particolare resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento. Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc. Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:
a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio più vetro più elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l'esatta esecuzione dei giunti, ecc.;
b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere punto 3, lett. b,); di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti (vedere punto 3).
3 ‐ I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.
a) Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.
b) Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.
La attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
4 ‐ Gli schermi (frangisole, xxxxxxxxxx, persiane, xxxxxx) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento.
a) Il Direttore dei lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici.
b) Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione di conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). La attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
Infissi metallici:
Per gli infissi metallici valgono , per quanto compatibili , tutte le norme di cui sopra. In particolare ai punti:
‐Esecuzioni degli infissi,
‐Senso di chiusura dei battenti,
‐Campionatura‐Esami, prove e controlli,
‐Obbligi dell'Appaltatore in caso di scorporo,
‐Oneri relativi alla posa in opera‐Prescrizioni varie,
‐Ferramenta,
‐Prove di resistenza e funzionamento, Modalità di lavorazione e montaggio:
Gli infissi metallici saranno realizzati esclusivamente in officina , con l'impiego dei materiali che avranno le qualità prescritte nel presente Capitolato od in particolare del progetto o della Direzione Lavori. Il tipo dei profilati, le sezioni ed i particolari costruttivi in genere che , saranno tali da garantire assoluta indeformabilità ( statica di manovra e per sbalzi termici), perfetto funzionamento durata ed incorrodibilità. Gli infissi di grande dimensione non dovranno essere influenzati dalle deformazioni elastiche o plastiche delle strutture bè dovranno subire autotensioni o tensioni in genere , per effetto delle variazioni termiche , in maniera tale da averne alterate le caratteristice di resistenza e funzionamento. Le parti apribili dovranno esserte munite di coprigiunti ; la perfetta tenuta all'aria ed all'acqua dovrà essere garantita da battute multiple sussidiate da idonei elementi elastici . Il collegamento delle varie parti componenti il serramento potrà essere realizzato sia meccanicamente
, sia tramite saldatura. Il collegamento meccanico sarà eseguito a mezzo di viti , chiodi o tiranti ovvero a mezzo di squadre fissate a compressione o con sistemi tecnologicamente più avanzati e sarà rifinito con accurate operazioni di limatura e lisciatura , per serramenti in alluminio od in leghe leggere in alluminio la saldatura dovrà essere eseguita esclusivamente con sistema autogeno ( preferibilmente saldatura elettrica in gas inerte ovvero a resistenza ). L'incastro per la posa dei vetri sarà di ampiezza sufficiente allo spessore ed al tipo degli stessi e sarà dotato di idonea garnizione ( o nastro sigillante, secondo i casi )e di fermavetro metallico o di legno di essenza forte. Le staffe per fissaggio alle murature saranno in acciaio zincato per i serramenti in acciaio , in bronzo od in ottone per i serramenti in alluminio qualora , per casi eccezionali , il montaggio non dovesse avvenire su controtelaio in acciaio pre‐ murato . Gli accessori dovrano intendersi sempre compresi nella fornitura degli infissi e saranno, per quanto possibile, montati in officina.
Prove e resistenza e di usura.
In aggiunta alle prove riportate al precedente punto per gli infissi metallici potranno venire richieste anche le seguenti prove supplettive:
a) ‐ Prova di flessione sotto carico concentrato : Sarà effettuata in senso parallelo all'asse , delle cerniere sulle pareti mobili di unserramento completo e montato , ma privo di vetratura. Un carico concentrato di 30 Kg , agente parallelamente all'asse delle cerniere sullo spigolo esterno dell'anta, aperta a 90* , non dovrà causare una flessione elastica superiore a 12 mm.ed una permanente superiore a 2 mm.
b) ‐ Prova di flessione sotto carico distribuito : Sarà effetuata mediante apposito cassone , su serramento vetrato, sottoponedo lo stesso ad un carico di 70 Kgf/mq. La prova sarà ritenuta positiva se nessun elemento del serramento subirà flessioni superiori ad 1/175 della sua luce .
c) ‐ Prova d'usura . Sarà eseguita sul serramento murato e non vetrato , con cerniere non lubrificante . La parte apribile verrà collegata mediante un braccio sondato ad un apparecchio capace di aprirla a 45* e poi chiuderla con una frequenza di 30 volte al minuto. La prova verrà considerata positiva se, dopo un totale di 23500 cicli , il serramento, comprese le cerniere , sarà ancora in buone condizioni di esercizio.
Infissi in alluminio e leghe leggere di alluminio:
Generalità ‐ Materiali.
Gli infissi in alluminio verranno costruiti con profilati estrusi, con trafilati ovvero con laminati in alluminio o con leghe leggere di alluminio , collaboranti o meno con parti strutturali , od accessorie di altri materiali. I tipi di profilati e le relative sezioni dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione Lavori; per la scelta dei materiali si farà riferimento alla UNI 3952‐66 e particolarmente alle specificazioni ivi riportate a seconda che trattasi di profilati estrusi oppure di laminati, trafilati, sagomati non estrusi da impiegarsi per le membrature dei serramenti, oppure ancora di materiale destinato all' esecuzione degli accessori, si farà inoltre riferimento al punto sull' alluminio e sulle leghe del presente Capitolato. Tutti gli elementi aventi funzione resistente e di irrigidimento dovranno comunque essere costruiti se non diversamente disposto da profilati estrusi di lega anticorodal P‐A1 Mg Si UNI 3569‐66 stato TA 16 ; solo I rivestimenti in lastra potranno essere di alluminio primario P‐ALP 99,5 UNI 4507. Lo spessore delle membrature non dovrà mai essere inferiore a 20/10 di mm. ; per i rivestimenti in lastra non inferiore ad 8/10 di mm.
Modalità esecutive e di posa in opera.
I telai fissi saranno di norma realizzati con profilati a sezione aperta di opportuna sagoma e potranno
in rapporto alle prescrizioni, essere costituiti da semplici elementi di battuta , ovvero allargarsi fino a costituire guide, imbotti, mostre e cielino di cassonetto. Il montaggio avverrà comunque su falsotelaio pre‐murato , di norma in lamiera di acciaio zincata opportunamente protetta , di modo che tutti gli elementi di infisso in alluminio , semplice od a blocco, possano essere montati a murature e contorni ultimati. Le ante mobili saranno costituite da profilati tubolari di opportuna sagoma a doppia battuta, nei quali saranno ricavate opportune sedi per l'inserimento di guarnizioni in materiale plastico (neoprene, dutral ,ecc.) che consentano una perfetta tenuta agli agenti atmosferici ed attutiscano l'urto in chiusura . Le giunzioni dei vari profilati saranno eseguite mediante saldatura elettrica o mediante apposite squadrette di alluminio fissate a pressione e/o con viti di acciaio cadimato ; sarà vietato comunque l'impiego di viti a vista mentre eventuali fori passanti di montaggio ( comunque non a vista ) dovranno essere schermati e chiusi con bottone di materiale plastico fissati a pressione ed a scatto . Il fissaggio dei vetri sarà assicurato da appositi regoletti di alluminio inseriti a scatto previa opposizione di idonea guarnizione ( a slitta, a spazzola ,a tampone ,ecc.) di modo che venga sempre assicurata , una doppia tenuta degli agenti atmosferici.
Accessori.
Tutti gli accessori dovranno essere realizzati in alluminio od in lega leggera di alluminio , con l' uso di materiali di cui alla UNI 3952‐66. Gli elementi soggetti a sforzi concentrati , di rinforzo o resistenti alla fatica ( viti , perni, aste, ecc. ) saranno in acciaio inossidabile austenitixo o nichelato o cromato ; potrà essere ammesso l'uso di altri materiali purchè gli stessi e le loro protezioni non possano causare corrosione di contatto sulla struttura in alluminio o di lega leggera .
Trattamenti di protezione superficiale.
I materiali costituenti i serramenti saranno di regola impiegati ossidati anodicamente, dopo eventuale condizionamento della superficie mediante trattamenti chimici, elettrolitici ovvero meccanici di smergliatura e finitura . l'ossidazione anodica dei materiali dovrà essere eseguita secondo la norma UNI 4522‐62 riportata dal presente Capitolato ; l'anodizzazione sarà comunque realizzata sugli elementi lavorati prima del montaggio , ove lo stesso dovrebbe essere eseguito meccanicamente , o sui manufatti già montati , qualora l'unione dei vari elementi venisse realizzata mediante saldatura . Lo stato di ossido dovrà avere spessore non inferiore a 10 micron ( classe 10 ) per gli infissi interni e non inferiore a 15 micron ( classe 15 ) per i serramenti esterni ; per esposizione ad atmosfere aggressive ( industriali , marine ) lo strato dovrà essere del tipo rinforzato ( classe 20) . Le caratteristiche visive dell'anodizzazione potranno essere del tipo architettonico lucido ( ARP ) , spazzolato (ARS) o satinato chimicamente (ARC) . La colorazione degli strati di ossido , se richiesta potrà essere effettuata per impregnazione ad assorbimento , per impregnazione elettrochimica ,o
con processo di autocolorazione e successivi trattamento di fissaggio per idratazione . Qualora fossero richieste superfici colorate molto resistenti alla luce ed alle aggressioni atmosferiche , gli strati saranno ottenuti unicamente per elettrocolorazione o per autocolorazione. In alternativa ai trattamenti anodici , se prescritto le superfici in alluminio potranno venire sottoposte a processo di ossilaccatura o di verniciatura in genere . In questi casi I vari elementi o manufatti, pretratti con sgrassaggio, decappaggio e neutralizzazione, verranno sottoposti superficialmente a processo di conversione chimica tale da generare uno strato amorfo di ossidi metallici disidratati ( passivazione ) , quindi verranno verniciati con vernici speciali in apposita cabina dotata di impianto elettrostatico e sottoposti a polimerarizzazione in camera di essiccazione , a circolazione di aria calda , con temperatura in genere superiore a 150* C. Nel trattamento di verniciatura dovrà essere evitato l' uso di pigmenti contenenti piombo, rame x xxxxxxxx, specialmente per lo strato di fondo.
Protezioni speciali.
Le parti di alluminio o di lega di alluminio dei serramenti destinati ad andare a contatto con le murature ( qualora ammesso ) dovranno essere protette , prima della posa in opera , con vernici a base bituminosa o comunque resistenti agli alcali . Qualora nella struttura dei serramenti fossero impiegati materiali non metallici igroscopici , le parti destinate a contatti con componenti di alluminio o di lega dovranno essere convenientemente protette in modo da non causare corrosioni di umidità. Controlli sullo stato anodico .
La verifica dello spessore dello strato anodico verrà eseguita secondo il punto 6.1.2. della UNI 4522‐ 66, che prevede il metodo non distruttivo delle correnti indotte ( UNI 6717‐70) ed i metodi distruttivi gravimetrico ( UNI 3396 ) e microscopico ( UNI 6404‐69P ); per una valutazione approssimativa dello spessore potrà anche essere applicato il metodo delle tensioni di perforazione , secondo UNI 4115. La qualità del fissaggio dello strato anodico dovrà essere stabilita controllandone le qualità assorbenti secondo UNI 3397‐63. La resistenza di colorazione alla luce dovrà essere minore di 5 per applicazioni interne ; la prova sarà effettuata con metodo accellerato a luce artificiale , secondo UNI 4529.
Art. 1.12
PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI
1 ‐ Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti ‐ facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. I prodotti si distinguono:
a seconda del loro stato fisico:
- rigidi (rivestimenti in pietra ‐ ceramica ‐ vetro ‐ alluminio ‐ gesso ‐ ecc.);
- flessibili (carte da parati ‐ tessuti da parati ‐ ecc.);
- fluidi o pastosi (intonaci ‐ vernicianti ‐ rivestimenti plastici ‐ ecc.); a seconda della loro collocazione:
- per esterno;
- per interno;
a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:
- ‐ di fondo;
- intermedi;
- di finitura.
Tutti i prodotti di seguito descritti al punto 2, 3 e 4 vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate e in genere come da norma UNI 8012.
2 ‐ Prodotti rigidi
‐ In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981 (varie parti).
a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione, tenendo conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.
b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significative e le lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione generali indicati nell'articolo: prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pavimentazioni di pietra (in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio). Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione.
c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte in norme UNI, in relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla direzione dei lavori. Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc. Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento. La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di
vibrazione, produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.
d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
e) Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per coperture discontinue.
f) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall'aria. Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare opportuni punti di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto applicabili e/o in via orientativa le prescrizioni dell'articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo.
3 ‐ Prodotti flessibili.
a) Le carte da parti devono rispettare le tolleranze dimensionali del 1,5% sulla larghezza e lunghezza; garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide di applicazione); avere deformazioni dimensionali ad umido limitate; resistere alle variazioni di calore e, quando richiesto, avere resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza al fuoco adeguate.
Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, allineamenti (o sfalsatura) dei disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc.
b) I tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel comma a) con adeguato livello di resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di elasticità, ecc. per la posa a
tensione.
Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme UNI EN 233, 234, 266 e UNI EN 259‐1‐2 è considerata rispondenza alle prescrizioni del presente articolo.
4 ‐ Prodotti fluidi od in pasta.
a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce‐cemento‐ gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti.
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:
- capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici;
- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;
- impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;
- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinomino di conformità alle prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.
b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie.
Si distinguono in:
- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;
- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto;
- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;
- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato.
I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni loro richieste:
- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
- essere traspiranti al vapore d'acqua;
- avere funzione impermeabilizzante;
- impedire il passaggio dei raggi U.V.;
- ridurre il passaggio della CO2;
- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);
- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);
- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
- resistere (quando richiesto) all'usura.
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori. I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti nelle norme UNI.
Art. 1.13
PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO