Common use of VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE Clause in Contracts

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE. 1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 2. Ai sensi dell’art. 106, comma 1), lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle modifiche non sostanziali che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale; l’importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del quinto dell’importo del contratto. 3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell’attuale norma, secondo le modalità previste dall’art. 163 del D.P.R. n. 207/2010. 4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell’ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all'Esecutore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite. 5. Ogni variazione alle opere appaltate e/o variazione di materiale, dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori. 6. La violazione da parte dell’Appaltatore del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

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Samples: Construction Contract

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE. 1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 2. Ai sensi dell’art. 106, comma 1), lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 la La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle modifiche non sostanziali varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale; l’importo complessivo . Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e al D.P.R. n. 207/2010. Non sono considerate varianti e modificazioni, gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono considerate varianti, e come tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del quinto dell’importo ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, quelle in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto. 3, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 % dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti. Codeste varianti, sono approvate dal Responsabile del Procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l’ordinamento della singola Stazione Appaltante. Ove le varianti derivanti da errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto originario. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell’attuale norma, secondo le modalità previste fissate dall’art. 163 del D.P.R. n. 207/2010. 4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell’ambito delle singole comportino, nei vari gruppi di categorie contabili ritenute omogenee di cui all'art. 3, comma 1, lettera s) del D.P.R. n. 207/2010, modifiche tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all'Esecutore, all'esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabiledell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite. 5. Ogni variazione alle opere appaltate e/o variazione di materiale, dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori. 6. La violazione da parte dell’Appaltatore del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE. 1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 2. Ai sensi dell’art. 106, comma 1), lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 la La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle modifiche non sostanziali varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale; l’importo complessivo . Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Non sono considerate varianti e modificazioni, gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono considerate varianti, e come tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del quinto dell’importo ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, quelle in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto. 3, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 % dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti. Codeste varianti, sono approvate dal Responsabile del Procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola Stazione Appaltante. Ove le varianti derivanti da errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto originario. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell’attuale norma, secondo le modalità previste dall’artfissate dall'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010. 4207/2010 e s.m.i. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell’ambito delle singole comportino, nei vari gruppi di categorie contabili ritenute omogenee di cui all'art. 3, comma 1, lettera s) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., modifiche tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all'Esecutore, all'esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabiledell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite. 5. Ogni variazione alle opere appaltate e/o variazione di materiale, dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori. 6. La violazione da parte dell’Appaltatore del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

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Samples: Appalto

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE. 1. Si applicano le disposizioni Le indicazioni di cui all’artai precedenti Art. 106 1, Art. 2, Art. 4, Art. 5 ed i disegni allegati al contratto debbono ritenersi unicamente come norme di massima affinché l'Appaltatore possa rendersi ragione del D.Lgscomplesso delle opere da eseguire. n. 50/2016. 2. Ai sensi dell’art. 106, comma 1), lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante L'Amministrazione si riserva la insindacabile piena ed ampia facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto esecutivodella consegna che in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, tutte quelle modifiche non sostanziali varianti che riterrà opportune, credesse opportuno di apportarvi nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, lavori senza che l'Appaltatore l'Impresa possa trarne motivi motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, o di indennizzi di qualsiasi natura e specie, specie non stabiliti previsti nel capitolato generale e nel presente capitolato speciale; stessa facoltà avrà la Direzione Lavori nei riguardi dei materiali da costruzione, dei magisteri in genere e per quanto riguarda le modalità esecutive, nei limiti previsti dalla legislazione vigente. Per contro, è fatto tassativo divieto all'Impresa di introdurre varianti o addizioni ai progetti delle opere scritta dalla D.L. (col richiamo dell'avvenuta superiore approvazione). L'Amministrazione avrà diritto a far demolire, a spese dell'Impresa stessa, le opere che questa avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto. Qualora l'Amministrazione non credesse di usare questo suo diritto e preferisse conservare le opere arbitrariamente variate dall'Impresa, ne pagherà l'importo in base all'ammontare minore risultante: a) applicando alle opere previste e ordinate dall'Amministrazione i prezzi di Capitolato, al netto del ribasso contrattuale; b) applicando alle opere arbitrariamente variate dall'Impresa i prezzi di Capitolato Speciale; l’importo complessivo al netto del ribasso contrattuale. Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di tali modifiche dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente entro un importo non potrà comunque superare superiore al 5% per le singole categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la soglia realizzazione dell’opera. Se le varianti eccedono il quinto dell'importo originario del quinto dell’importo contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto. 3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell’attuale norma, secondo le modalità previste dall’art. 163 del D.P.R. n. 207/2010. 4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell’ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all'Esecutore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite. 5. Ogni variazione alle opere appaltate e/o variazione di materiale, dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori. 6. La violazione da parte dell’Appaltatore del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE. 1. Si applicano le disposizioni Nessuna modifica nonché variante potrà essere introdotta dall’Appaltatore, se non autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall’Università nel rispetto comunque di cui all’artquanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 2. Al solo fine di redazione di eventuali perizie suppletive e/o di variante si farà riferimento, se necessario, anche alle quantità e ai prezzi indicati nel “Computo metrico estimativo dei nuovi prezzi” relativi alle proposte migliorative componenti l’ offerta tecnica, ed inserito dall’operatore economico nella busta dell’offerta economica. Ai sensi dell’art. 106, 106 comma 1), lettera 1 lett. e) del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà sono consentiti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle modifiche dettaglio sia in aumento che in diminuzione che siano contenuti entro un importo non sostanziali superiore al 10% e che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale; l’importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del quinto comportino un aumento dell’importo del contratto. 3. Le variazioni disposte dall'Universita’, sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite , ma se comportano categorie di lavori lavorazioni non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti risulta fissato il prezzo contrattuale si procederà provvede alla determinazione formazione di nuovi prezzi. Per la definizione dei nuovi prezzi da individuarsiche non e’ possibile valutare in analogia con i prezzi contrattuali, nel silenzio dell’attuale normasi utilizzeranno i listini officiali vigenti nei seguenti prezziari: - Provveditorato Interregionale OOPP ed Xxxxxx Xxxxxxx Marche - Elenco Regionale Prezzi OOPP Regione Xxxxxx Xxxxxxx - Prezzi Informativi delle Opere Edili in Forli’-Cesena – Camera di Commercio ed Artigianato Forli’-Cesena, secondo Per eventuali voci non reperibili nei listini sopra citati si provvedera’ determinando il prezzo mediante analisi applicando alle quantita’ le modalità previste dall’art. 163 prestazioni di mano d'opera, i materiali a pie’ d’opera, i noli dei mezzi di trasporto, presenti nella tabella prezzi della Commissione Regionale per il rilevamento del D.P.R. n. 207/2010. 4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell’ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all'Esecutore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo costo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite. 5. Ogni variazione alle opere appaltate e/o variazione di materiale, dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori. 6. La violazione da parte dell’Appaltatore del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Esecutoremanodopera, dei lavori materiali, dei trasporti e delle opere nella situazione originaria secondo dei noli del Provveditorato Interregionale per le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi Opere Pubbliche - Xxxxxx Xxxxxxx Marche aumentati del 15% per spese generali e 10% di utile dell'Impresa. Tutti i lavori medesiminuovi prezzi saranno soggetti al ribasso di gara.

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Samples: Contratto Di Appalto

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE. 1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 2. Ai sensi dell’art. 106, comma 1), lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle modifiche non sostanziali varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale d'appalto (n.145/2000) e nel presente Capitolato Speciale; l’importo complessivo . Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di tali modifiche cui al D.lgs. 163/2006 e s.m.i. L'Appaltatore non potrà comunque superare può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori previsti nel contratto (art. 161, D.P.R. 207/10) se non è stato autorizzato per iscritto (art. 1659, c. l, e 2725 c.c.). È in facoltà dell'Amministrazione di chiedere l'eliminazione delle varianti non indispensabili, introdotte arbitrariamente dall'Appaltatore, anche se le stesse implicano una diminuzione dell’importo contrattuale. Resta salva la soglia facoltà del Collaudatore di riconoscere indispensabili le variazioni introdotte dall'Appaltatore. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, entro il quinto dell’importo in più o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto (art. 161, D.P.R. 207/10). La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia se richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, previo consenso scritto del contratto. 3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsiDirettore dei lavori, nel silenzio dell’attuale norma, secondo le modalità previste dall’art. 163 del D.P.R. n. 207/2010. 4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura sia se disposta dal Direttore dei lavori oggetto dell'appaltostesso per risolvere aspetti di dettaglio e, qualora le variazioni comportino nell’ambito delle singole categorie contabili tali da produrre purché sia contenuta entro un notevole e dimostrato pregiudizio economico all'Esecutore, è riconosciuto un equo compenso, comunque importo non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile5% delle categorie di lavoro dell'appalto, non potrà considerarsi variante (art. Ai fini del presente 132 comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondente valore originario 3 D.lgs.163/2006 e solo per la parte che supera tale limites.m.i. 5. Ogni variazione alle opere appaltate e/) e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o variazione di materiale, dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori. 6. La violazione indennizzi da parte dell’Appaltatore del divieto dell'Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto a denunciare la erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto iniziale: in caso di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Esecutore, dei lavori non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando riconosciute idonee dall'Appaltatore che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimipertanto ne sarà il solo responsabile.

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Samples: Contract for Restoration and Conservation Works

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE. 1. Si applicano Le eventuali modifiche, nonché le disposizioni varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 2. Ai sensi dell’artil RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1). Dovranno, lettera e) del D. Lgsessere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonchè agli articoli del d.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la Stazione Appaltante si riserva realizzazione dell'opera o la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle modifiche non sostanziali che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavorisua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale; l’importo complessivo di tali modifiche speciali. Tuttavia la modifica non potrà comunque superare alterare la soglia natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo al netto delle successive modifiche. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo dell'importo del contratto. 3, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell’attuale norma, secondo le modalità previste dall’art. 163 del D.P.R. n. 207/2010. 4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell’ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all'Esecutore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite. 5. Ogni variazione alle opere appaltate e/o variazione di materiale, dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori. 6. La violazione da parte dell’Appaltatore del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.quanto previsto all'articolo 2.26

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Samples: Construction Contract

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE. 1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 2. Ai sensi dell’art. 106, comma 1), lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 la La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle modifiche non sostanziali varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia delle forniture e dei lavoriservizi, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale; l’importo complessivo . Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e al D.P.R. n. 207/2010. Non sono considerate varianti e modificazioni, gli interventi disposti dalla Direzione dell’esecuzione per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 5%, sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’appalto. Sono considerate varianti, e come tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del quinto dell’importo ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, quelle in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto. 3, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 % dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti. Codeste varianti, sono approvate dal Responsabile del Procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l’ordinamento della singola Stazione Appaltante. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, degli impianti nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dell’esecuzione, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per le forniture medesime. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di forniture, servizi e lavori non previste previsti in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell’attuale norma, secondo le modalità previste fissate dall’art. 163 del D.P.R. n. 207/2010. 4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell’ambito delle singole comportino, nei vari gruppi di categorie contabili ritenute omogenee di cui all'art. 3, comma 1, lettera s) del D.P.R. n. 207/2010, modifiche tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all'Esecutore, all'esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabiledell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite. 5. Ogni variazione alle opere appaltate e/o variazione di materiale, dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori. 6. La violazione da parte dell’Appaltatore del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE. 1Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dal CINECA nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del D.Lgs.163/2006 e successive modificazioni, dell’artt. Si applicano 134 D.P.R. 554/99 e dell’art. 10, D.M. 145/2000. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori. In assenza di cui all’artautorizzazione l’Appaltatore si obbliga a non pretendere alcun aumento di prezzo od indennità per variazioni effettuate e ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che la Direzione Lavori credesse opportuno ordinare, nonchè a risarcire l’Amministrazione Appaltante degli eventuali danni ad essa derivati per le suddette variazioni. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 2. Ai sensi dell’art. 106, comma 1), lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante Il CINECA si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle modifiche non sostanziali varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale; l’importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del quinto dell’importo del contratto. 3dalle vigenti norme. Le variazioni disposte dal CINECA nel rispetto dell'art. 132 D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni, sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite , ma se comportano categorie di lavori lavorazioni non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti risulta fissato il prezzo contrattuale si procederà provvede alla determinazione formazione di nuovi prezzi da individuarsia norma dell'articolo 136 del DPR 554/99. Per la definizione dei nuovi prezzi che non è possibile valutare in analogia con i prezzi contrattuali, nel silenzio dell’attuale normale prestazioni di mano d'opera, i materiali a piè d’opera, i noli dei mezzi di trasporto, verranno contabilizzati secondo le modalità previste dall’arttariffe della mano d'opera, dei materiali e dei noli vigenti all'atto delle prestazioni in base ai prezzi esposti sul listino Opere Edili edito dalla Camera di Commercio della Provincia di Bologna aumentati del 26.5% per spese generali e utili dell’impresa. 163 del D.P.R. n. 207/2010. 4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell’ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all'Esecutore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo Qualora l’importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera variante superi il quinto d’obbligo il CINECA procederà alla formalizzazione di apposito atto integrativo nella stessa forma del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limitecontratto principale. 5. Ogni variazione alle opere appaltate e/o variazione di materiale, dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori. 6. La violazione da parte dell’Appaltatore del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

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Samples: Construction Contract