VENDITA AL DETTAGLIO Clausole campione

VENDITA AL DETTAGLIO. All’interno del pad 7 è tassativamente vietata la vendita con la clausola "Consegna immediata" o la prestazione di servizi a pagamento. Il Partecipante si assume ogni responsabilità nel caso di violazione del suddetto divieto, anche nei riguardi delle autorità che accertino tale violazione, con esclusione in ogni onere e/o responsabilità in capo a Italian Exhibition Group S.p.A. Eventuali controversie riguardanti i rapporti con gli altri operatori presenti e derivanti dalla suddetta violazione dovranno, altresì, essere risolte direttamente tra i Partecipanti stessi, con esonero di Italian Exhibition Group S.p.A. da qualunque onere e/o responsabilità al riguardo. Fermo restando il divieto assoluto di vendita in tutti i Padiglioni espositivi, così come specificato al primo paragrafo del presente articolo, sarà possibile effettuare la vendita diretta solo ed esclusivamente nelle aree delimitate e a ciò adibite, site nei Padiglioni 1 – 2. La vendita di tali prodotti è consentita nel rispetto di tutte le normative che ne regolano la loro commercializzazione, ivi incluso il possesso di regolare licenza, cui l'operatore dovrà adempiere, con esonero di ogni responsabilità di Italian Exhibition Group S.p.A. al riguardo. Ogni onere amministrativo e fiscale per la regolare effettuazione della vendita è altresì a totale carico dell'operatore, senza che Italian Exhibition Group S.p.A. assuma responsabilità alcuna in caso di inadempimento da parte dell'operatore.
VENDITA AL DETTAGLIO. E' tassativamente vietata la vendita con la clausola "Consegna immediata" o la prestazione di servizi a pagamento. Il Partecipante si assume ogni responsabilità nel caso di violazione del suddetto divieto, anche nei riguardi delle autorità che accertino tale violazione, con esclusione in ogni onere e/o responsabilità in capo a Italian Exhibition Group S.p.A.. Eventuali controversie riguardanti i rapporti con gli altri operatori presenti e derivanti dalla suddetta violazione dovranno, altresì, essere risolte direttamente tra i Partecipanti stessi, con esonero di Italian Exhibition Group S.p.A. da qualunque onere e/o responsabilità al riguardo. Si precisa altresì che, eventuali controversie tra gli operatori (concorrenza sleale, vendita prodotti similari, ecc.) dovranno essere risolte direttamente tra gli operatori stessi, con completo esonero di Italian Exhibition Group S.p.A.
VENDITA AL DETTAGLIO. CONVEGNI, CONCORSI, INCONTRI CON BUYERS SELEZIONATI
VENDITA AL DETTAGLIO. E' tassativamente vietata la vendita con la clausola "Consegna immediata" o la prestazione di servizi a pagamento. Il Partecipante si assume ogni responsabilità nel caso di violazione del suddetto divieto, anche nei riguardi delle autorità che accertino tale violazione, con esclusione in ogni onere e/o responsabilità in capo a Italian Exhibition Group S.p.A.. Eventuali controversie riguardanti i rapporti con gli altri operatori presenti e derivanti dalla suddetta violazione dovranno, altresì, essererisolte direttamente tra i Partecipanti stessi, con esonero di Italian Exhibition Group S.p.A. da qualunque onere e/o responsabilità al riguardo. Fermo restando il divieto assoluto di vendita in tutti i Padiglioni espositivi, così come specificato al primo paragrafo del presente articolo, sarà possibile effettuare la vendita diretta esclusivamente per il repertorio merceologico media/editoria, nella aree espositive che ospiteranno gli operatori di tale categoria merceologica. La vendita di tali prodotti è consentita solo in modica quantità e nel rispetto di tutte le normative che ne regolano la loro commercializzazione, con particolare riguardo a quelle igienico- sanitarie, cui l'operatore dovrà adempiere, con esonero di ogni responsabilità di Italian Exhibition Group S.p.A. al riguardo. Ogni onere amministrativo e fiscale per la regolare effettuazione della vendita è altresì a totale carico dell'operatore, senza che Italian Exhibition Group S.p.A. assuma responsabilità alcuna in caso di inadempimento da parte dell'operatore.
VENDITA AL DETTAGLIO. Art. 12 - CONVEGNI, CONCORSI
VENDITA AL DETTAGLIO. La vendita al dettaglio viene effettuata a peso od a numero, sia per merce sfusa che in buste, pacchetti, scatole preconfezionate, ovvero confezioni sottovuoto, in pacchi con involucro di foglio di alluminio, foderato di polietilene.
VENDITA AL DETTAGLIO. E' consentitala la vendita con la clausola "Consegna immediata" o la prestazione di servizi a pagamento. La vendita è consentita nel rispetto di tutte le normative che ne regolano la commercializzazione, con particolare riguardo a quelle igienico‐sanitarie, cui l'operatore dovrà adempiere, con esonero di ogni responsabilità di Italian Exhibition Group SPA al riguardo. Ogni onere amministrativo e fiscale per la regolare effettuazione della vendita è altresì a totale carico dell'operatore, senza che Italian Exhibition Group SPA assuma responsabilità alcuna in caso di inadempimento da parte dell'operatore. Italian Exhibition Group SPA, inoltre, declina ogni responsabilità in caso di malfunzionamento del POS dell’operatore, anche qualora il malfunzionamento sia dovuto a problematiche tecniche legate al wi‐fi. Si precisa altresì che, eventuali controversie tra gli operatori (concorrenza sleale, vendita prodotti similari, ecc.) dovranno essere risolte direttamente tra gli operatori stessi, con completo esonero di Italian Exhibition Group SPA
VENDITA AL DETTAGLIO. E' consentitala la vendita con la clausola "Consegna immediata" o la prestazione di servizi a pagamento. La vendita è consentita nel rispetto di tutte le normative che ne regolano la commercializzazione, con particolare riguardo a quelle igienico-sanitarie, cui l'operatore dovrà adempiere, con esonero di ogni responsabilità di Italian Exhibition Group S.p.A. al riguardo. Ogni onere amministrativo e fiscale per la regolare effettuazione della vendita è altresì a totale carico dell'operatore, senza che Italian Exhibition Group S.p.A. assuma responsabilità alcuna in caso di inadempimento da parte dell'operatore.
VENDITA AL DETTAGLIO. La vendita al dettaglio viene effettuata a peso od a numero, sia per merce sfusa che in buste, pacchetti, scatole preconfezionate, ovvero confezioni sottovuoto, in pacchi con involucro di foglio di alluminio, foderato di polietilene. Le confezioni per la vendita al dettaglio devono riportare chiaramente in etichetta il nome botanico, il luogo di origine della droga, la parte della pianta (foglie, semi, etc.), la provenienza da coltivazioni o da raccolta spontanea, la data del raccolto, il genere merceologico, il lotto, la data di confezionamento, il peso netto, la data limite di utilizzazione. La provenienza da coltivazioni biologiche certificate dev’essere chiaramente indicata in etichetta. Il prezzo del prodotto è per unità di peso superiore alla corrispondente droga non ottenuta per via biologica.

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  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato tecnico) e suoi allegati, L’Allegato “B” (Offerta tecnica); l’Allegato “C” (Offerta economica), Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata: a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016; c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; e) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018; I singoli Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nell’Atto di Adesione purché non in contrasto con i predetti documenti. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Franchigia L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

  • Franchigie Si riportano nella seguente tabella le Franchigie relative alla garanzia Invalidità Totale Permanente grave da