Common use of Verifica di conformità Clause in Contracts

Verifica di conformità. Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 163/2006 e del Titolo IV della Parte IV del D.P.R.207/2010, il contratto sarà soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La stazione appaltante attribuirà l'incarico della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all’oggetto del contratto (nel seguito per brevità definito “soggetto incaricato”). Entro i termini previsti dal contratto, previa notifica di avvenuto completamento inoltrata formalmente dall’impresa aggiudicataria alla stazione appaltante e rilascio di tutta la relativa documentazione descrittiva da parte dell’Aggiudicatario, si provvederà ad avviare le operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità opererà in piena autonomia, comunicando all’impresa aggiudicataria e alla stazione appaltante le date previste per le visite in loco, i luoghi, le modalità, l’eventuale richiesta di specifica documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento della verifica. Di tutte le operazioni di verifica di conformità sarà redatto apposito verbale dal quale dovrà risultare: a) la descrizione delle operazioni di verifica svolte; b) l’accertamento di avvenuto rilascio, da parte del fornitore, di tutta la documentazione giustificativa delle forniture e dei servizi resi e delle certificazioni ad essi associate; c) il rispetto dei tempi contrattuali e/o la giustificazione dei fatti che - eventualmente - abbiano influenzato l’esecuzione ed i ritardi rispetto agli obblighi contrattuali; d) la proposta di applicazione e quantificazione di eventuali penali; e) la dichiarazione di verificabilità di quanto oggetto della verifica e l’esito finale; f) l’attestazione di corretta esecuzione dell’appalto, in termini di corrispondenza alle specifiche richieste dal capitolato tecnico e dal contratto; g) l’autorizzazione alla completa e definitiva presa in carico da parte della stazione appaltante delle forniture e prestazioni sottoposte a verifica. I verbali di verifica di conformità dovranno essere obbligatoriamente sottoscritti dal soggetto incaricato, dai rappresentanti dell’impresa aggiudicataria e dai rappresentanti della stazione appaltante, anche quando trattasi di esito non favorevole. In essi si darà esplicitamente atto che l’Aggiudicatario garantisce la piena e conforme rispondenza ai requisiti contrattuali anche per tutte le singole apparecchiature necessarie all’espletamento dell’appalto che - a seguito di verifiche a campione o non esaustive, ovvero non direttamente eseguibili se non in termini distruttivi o tali da richiedere accesso alle componenti interne ed assemblate delle apparecchiature medesime - non siano state direttamente e singolarmente sottoposte a verifica. Nel caso di accertamento della “non verificabilità”, ovvero di esito non favorevole della verifica, l’Aggiudicatario dovrà provvedere, entro il termine perentorio stabilito dal soggetto incaricato a completare o ristabilire le condizioni di verificabilità, e/o a porre rimedio alle cause che hanno condizionato l’esito negativo della verifica. Il terzo esito negativo, riferito alla medesima prestazione sottoposta a verifica, costituisce motivo di risoluzione del contratto, con possibile richiesta di risarcimento del danno subito. Resta stabilito che l’Aggiudicatario rimarrà unico responsabile della perfetta riuscita dell’appalto e della piena rispondenza di esso alle condizioni di verifica, sia nei riguardi dei servizi resi che delle componenti necessarie. Gli esiti della verifica, comunque, non esonerano l’Aggiudicatario da responsabilità per difetti o imperfezioni che, anche se non palesemente emersi durante le operazioni relative, dovessero manifestarsi od essere accertati successivamente. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. La verifica di conformità dovrà essere completata entro 6 mesi dalla data di conclusione del progetto.

Appears in 2 contracts

Samples: Procurement Agreement, Procurement Agreement

Verifica di conformità. Ai sensi dell’art1. 120 del D.Lgs. 163/2006 e del Titolo IV della Parte IV del D.P.R.207/2010Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, il contratto sarà soggetto a ciascuna Amministrazione procederà ad effettuare la verifica di conformità al fine dei servizi oggetto del Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tale verifica verrà effettuata, su richiesta di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che ciascuna Amministrazione secondo le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico modalità e funzionale, in conformità le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La stazione appaltante attribuirà l'incarico della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all’oggetto del contratto (nel seguito per brevità definito “soggetto incaricato”). Entro i termini previsti dal contratto, previa notifica di avvenuto completamento inoltrata formalmente dall’impresa aggiudicataria alla stazione appaltante e rilascio di tutta la relativa documentazione descrittiva da parte dell’Aggiudicatario, si provvederà ad avviare le operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità opererà in piena autonomia, comunicando all’impresa aggiudicataria e alla stazione appaltante le date previste per le visite in loco, i luoghi, le modalità, l’eventuale richiesta di specifica documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento della verifica. Di tutte le operazioni di verifica di conformità sarà redatto apposito verbale dal quale dovrà risultare: a) la descrizione delle operazioni di verifica svolte; b) l’accertamento di avvenuto rilascio, da parte del fornitore, di tutta la documentazione giustificativa delle forniture e dei servizi resi e delle certificazioni ad essi associate; c) il rispetto dei tempi contrattuali e/o la giustificazione dei fatti che - eventualmente - abbiano influenzato l’esecuzione ed i ritardi rispetto agli obblighi contrattuali; d) la proposta di applicazione e quantificazione di eventuali penali; e) la dichiarazione di verificabilità di quanto oggetto della verifica e l’esito finale; f) l’attestazione di corretta esecuzione dell’appalto, in termini di corrispondenza alle specifiche richieste dal capitolato tecnico e dal contratto; g) l’autorizzazione alla completa e definitiva presa in carico da parte della stazione appaltante delle forniture e prestazioni sottoposte a verifica. I verbali di verifica di conformità dovranno essere obbligatoriamente sottoscritti dal soggetto incaricato, dai rappresentanti dell’impresa aggiudicataria e dai rappresentanti della stazione appaltante, anche quando trattasi di esito non favorevole. In essi si darà esplicitamente atto che l’Aggiudicatario garantisce la piena e conforme rispondenza ai requisiti contrattuali anche per tutte le singole apparecchiature necessarie all’espletamento dell’appalto che - a seguito di verifiche a campione o non esaustive, ovvero non direttamente eseguibili se non in termini distruttivi o tali da richiedere accesso alle componenti interne ed assemblate delle apparecchiature medesime - non siano state direttamente e singolarmente sottoposte a verifica. Nel caso di accertamento della “non verificabilità”, ovvero di esito non favorevole della verifica, l’Aggiudicatario dovrà provvedere, entro il termine perentorio stabilito dal soggetto incaricato a completare o ristabilire le condizioni di verificabilità, e/o a porre rimedio alle cause che hanno condizionato l’esito negativo della verifica. Il terzo esito negativo, riferito alla medesima prestazione sottoposta a verifica, costituisce motivo di risoluzione del contratto, con possibile richiesta di risarcimento del danno subito. Resta stabilito che l’Aggiudicatario rimarrà unico responsabile della perfetta riuscita dell’appalto e della piena rispondenza di esso alle condizioni di verifica, sia nei riguardi dei servizi resi che delle componenti necessarie. Gli esiti della verifica, comunque, non esonerano l’Aggiudicatario da responsabilità per difetti o imperfezioni che, anche se non palesemente emersi durante le operazioni relative, dovessero manifestarsi od essere accertati successivamente. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattualiCapitolato Tecnico. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione. 2. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’Offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore. 3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità dei servizi, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione del servizio”. 4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà essere completata svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre. 5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro 6 mesi un termine non superiore a sette giorni dalla data conclusione della stessa, l’Amministrazione rilascia il certificato di conclusione pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del progettoFornitore. 6. Le Amministrazioni la Consip, per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili. 7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione e/o di Consip emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta esecuzione dei servizi oggetto del Piano dei Fabbisogni e della conseguente verifica di conformità di tali servizi, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. 8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Digital Transformation, Accordo Quadro Per Servizi Di Digital Transformation

Verifica di conformità. Ai Le ditte partecipanti dovranno possedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti e, con la presentazione dell'offerta si impegnano, nel caso in cui risultino aggiudicatarie, a comunicare immediatamente all'Ente appaltante le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra. La verifica di conformità, ai sensi dell’artdell'art. 120 102 del D.Lgs. 163/2006 50/2016 e del Titolo IV s.m.i., viene effettuata dal Fornitore in contraddittorio con l'Amministrazione e deve riguardare la totalità dei prodotti oggetto della Parte IV del D.P.R.207/2010consegna. Ai fini della vigilanza sulla regolare esecuzione della fornitura sono preposte le UU.OO. utilizzatrici unitamente al competente Servizio di Farmacia di presidio. All'atto della consegna dei prodotti, il contratto sarà soggetto l'Amministrazione verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente alle forniture richieste, la data di ricezione verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura" salvo diverso accordo tra le parti. Il controllo quantitativo viene effettuato dal Servizio di Farmacia di presidio. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino della Farmacia di presidio e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti qualitativi, la firma apposta per ricevuta al fine momento della consegna non esonera il soggetto aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni da parte delle Unità Operative utilizzatrici, che potessero insorgere all'atto dell'impiego del prodotto. L'Amministrazione si riserva di accertarne effettuare, anche a campione, la regolare esecuzionerispondenza della qualità dei materiali utilizzati nei dispositivi forniti, rispetto alle condizioni con quella offerta ed ai termini stabiliti nel contrattoordinata. Le Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata (verifica di conformità quantitativa), il Fornitore dovrà immediatamente provvedere ad integrare la fornitura. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi una difformità qualitativa (verifica di conformità qualitativa) nei prodotti forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.), il Fornitore dovrà immediatamente procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione e svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità del prodotto sia corrispondente a quanto richiesto ed offerto. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione contraente, a seguito di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La stazione appaltante attribuirà l'incarico della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all’oggetto del contratto (nel seguito per brevità definito “soggetto incaricato”). Entro i termini previsti dal contratto, previa notifica di avvenuto completamento inoltrata formalmente dall’impresa aggiudicataria alla stazione appaltante e rilascio di tutta la relativa documentazione descrittiva da parte dell’Aggiudicatario, si provvederà ad avviare le operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità opererà in piena autonomia, comunicando all’impresa aggiudicataria e alla stazione appaltante le date previste per le visite in loco, i luoghi, le modalità, l’eventuale richiesta di specifica documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento della verifica. Di tutte le operazioni di verifica di conformità sarà redatto apposito verbale dal quale dovrà risultare: a) la descrizione delle operazioni di verifica svolte; b) l’accertamento di avvenuto rilascio, da parte del fornitore, di tutta la documentazione giustificativa delle forniture e dei servizi resi e delle certificazioni ad essi associate; c) il rispetto dei tempi contrattuali e/o la giustificazione dei fatti che - eventualmente - abbiano influenzato l’esecuzione ed i ritardi rispetto agli obblighi contrattuali; d) la proposta di applicazione e quantificazione di eventuali penali; e) la dichiarazione di verificabilità di quanto oggetto della verifica e l’esito finale; f) l’attestazione di corretta esecuzione dell’appalto, in termini di corrispondenza alle specifiche richieste dal capitolato tecnico e dal contratto; g) l’autorizzazione alla completa e definitiva presa in carico da parte della stazione appaltante delle forniture e prestazioni sottoposte a verifica. I verbali di verifica di conformità dovranno essere obbligatoriamente sottoscritti dal soggetto incaricato, dai rappresentanti dell’impresa aggiudicataria e dai rappresentanti della stazione appaltante, anche quando trattasi di esito non favorevole. In essi si darà esplicitamente atto che l’Aggiudicatario garantisce la piena e conforme rispondenza ai requisiti contrattuali anche per tutte le singole apparecchiature necessarie all’espletamento dell’appalto che - a seguito di verifiche a campione o non esaustive, ovvero non direttamente eseguibili se non in termini distruttivi o tali da richiedere accesso alle componenti interne ed assemblate delle apparecchiature medesime - non siano state direttamente e singolarmente sottoposte a verifica. Nel caso di accertamento della “non verificabilità”, ovvero di esito non favorevole della verifica, l’Aggiudicatario dovrà provvedere, entro il termine perentorio stabilito dal soggetto incaricato a completare o ristabilire le condizioni di verificabilità, e/o a porre rimedio alle cause che hanno condizionato l’esito negativo della verifica. Il terzo esito negativo, riferito alla medesima prestazione sottoposta a verifica, costituisce motivo di risoluzione del contratto, con possibile richiesta risolvere in tutto o in parte il contratto di risarcimento del danno subito. Resta stabilito che l’Aggiudicatario rimarrà unico responsabile della perfetta riuscita dell’appalto e della piena rispondenza di esso fornitura relativamente alle condizioni di verifica, sia nei riguardi dei servizi resi che delle componenti necessarie. Gli esiti della verifica, comunque, forniture non esonerano l’Aggiudicatario da responsabilità per difetti o imperfezioni che, anche se non palesemente emersi durante le operazioni relative, dovessero manifestarsi od essere accertati successivamente. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. La verifica di conformità dovrà essere completata entro 6 mesi dalla data di conclusione del progettoaccettate.

Appears in 2 contracts

Samples: Service Agreement, Contract for the Supply of Diagnostic Systems and Reagents

Verifica di conformità. Ai sensi dell’art1. 120 del D.Lgs. 163/2006 e del Titolo IV della Parte IV del D.P.R.207/2010Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, il contratto sarà soggetto a ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità al fine dei servizi oggetto di accertarne ciascun Contratto Esecutivo per la regolare esecuzioneverifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tale verifica, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Le attività che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di verifica di conformità sono dirette a certificare che ciascuna Amministrazione secondo le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico modalità e funzionale, in conformità le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel rispetto delle condizioniCapitolato Tecnico Generale e Speciale, modalitànonché, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che per i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La stazione appaltante attribuirà l'incarico della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all’oggetto del contratto (nel seguito per brevità definito “soggetto incaricato”). Entro i termini previsti dal contratto, previa notifica di avvenuto completamento inoltrata formalmente dall’impresa aggiudicataria alla stazione appaltante e rilascio di tutta la relativa documentazione descrittiva da parte dell’Aggiudicatario, si provvederà ad avviare le operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità opererà in piena autonomia, comunicando all’impresa aggiudicataria e alla stazione appaltante le date previste per le visite in loco, i luoghi, le modalità, l’eventuale richiesta di specifica documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento della verifica. Di tutte le operazioni di verifica di conformità sarà redatto apposito verbale dal quale dovrà risultare: a) la descrizione delle operazioni di verifica svolte; b) l’accertamento di avvenuto rilascio, da parte del fornitore, di tutta la documentazione giustificativa delle forniture e dei servizi resi e delle certificazioni ad essi associate; c) il rispetto dei tempi contrattuali e/o la giustificazione dei fatti che - eventualmente - abbiano influenzato l’esecuzione ed i ritardi rispetto agli obblighi contrattuali; d) la proposta di applicazione e quantificazione di eventuali penali; e) la dichiarazione di verificabilità di quanto oggetto della verifica e l’esito finale; f) l’attestazione di corretta esecuzione dell’appalto, in termini di corrispondenza alle specifiche richieste dal capitolato tecnico e dal contratto; g) l’autorizzazione alla completa e definitiva presa in carico da parte della stazione appaltante delle forniture e prestazioni sottoposte a verifica. I verbali di verifica di conformità dovranno essere obbligatoriamente sottoscritti dal soggetto incaricato, dai rappresentanti dell’impresa aggiudicataria e dai rappresentanti della stazione appaltante, anche quando trattasi di esito non favorevole. In essi si darà esplicitamente atto che l’Aggiudicatario garantisce la piena e conforme rispondenza ai requisiti contrattuali anche per tutte le singole apparecchiature necessarie all’espletamento dell’appalto che - Contratti Esecutivi affidati a seguito del confronto competitivo, dalla documentazione relativa al singolo Appalto Specifico allegata alla Richiesta di verifiche a campione o non esaustive, ovvero non direttamente eseguibili se non in termini distruttivi o tali da richiedere accesso alle componenti interne ed assemblate delle apparecchiature medesime - non siano state direttamente e singolarmente sottoposte a verifica. Nel caso di accertamento della “non verificabilità”, ovvero di esito non favorevole della verifica, l’Aggiudicatario dovrà provvedere, entro il termine perentorio stabilito dal soggetto incaricato a completare o ristabilire le condizioni di verificabilità, e/o a porre rimedio alle cause che hanno condizionato l’esito negativo della verifica. Il terzo esito negativo, riferito alla medesima prestazione sottoposta a verifica, costituisce motivo di risoluzione del contratto, con possibile richiesta di risarcimento del danno subito. Resta stabilito che l’Aggiudicatario rimarrà unico responsabile della perfetta riuscita dell’appalto e della piena rispondenza di esso alle condizioni di verifica, sia nei riguardi dei servizi resi che delle componenti necessarie. Gli esiti della verifica, comunque, non esonerano l’Aggiudicatario da responsabilità per difetti o imperfezioni che, anche se non palesemente emersi durante le operazioni relative, dovessero manifestarsi od essere accertati successivamente. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattualiXxxxxxx. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione. 2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, nonché del Contratto Esecutivo; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore. 3. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip, per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi. 4. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale. 5. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà essere completata svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre. 6. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro 6 mesi un termine non superiore a sette giorni dalla data conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di conclusione pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del progettoFornitore. 7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura oggetto dell’ordinativo di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. 8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi in Ottica Cloud, Accordo Quadro

Verifica di conformità. Ai sensi dell’art. 120 Il Cliente accetta di creare, conservare e fornire a IBM e ai suoi revisori accurati record scritti, output di strumenti di sistema e altre informazioni di sistema sufficienti per una verifica che dimostri che l'utilizzo del D.Lgs. 163/2006 Cliente di tutti i Prodotti Eleggibili è conforme al presente Accordo, incluse le condizioni di licenza e del Titolo IV della Parte IV del D.P.R.207/2010, il contratto sarà soggetto di prezzi a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti cui si fa riferimento nel contratto. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La stazione appaltante attribuirà l'incarico della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all’oggetto del contratto presente Accordo (nel seguito per brevità definito “soggetto incaricato”Condizioni Passport Advantage). Entro i termini previsti dal contrattoIl Cliente è responsabile 1) di assicurarsi di non eccedere l'uso autorizzato, previa notifica e 2) di avvenuto completamento inoltrata formalmente dall’impresa aggiudicataria alla stazione appaltante e rilascio di tutta la relativa documentazione descrittiva da parte dell’Aggiudicatariorispettare in ogni momento le Condizioni Passport Advantage. Con ragionevole preavviso, si provvederà ad avviare le operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità opererà in piena autonomia, comunicando all’impresa aggiudicataria e alla stazione appaltante le date previste per le visite in loco, i luoghi, le modalità, l’eventuale richiesta di specifica documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento della verifica. Di tutte le operazioni di verifica di conformità sarà redatto apposito verbale dal quale dovrà risultare: a) la descrizione delle operazioni di verifica svolte; b) l’accertamento di avvenuto rilascio, IBM può verificare il rispetto da parte del fornitoreCliente delle Condizioni Passport Advantage presso tutte le sedi e per tutti gli ambienti in cui il Cliente utilizza (per qualsiasi scopo) i Prodotti Eleggibili in base alle Condizioni Passport Advantage. Tale verifica verrà condotta in modo tale da arrecare il minimo intralcio alle attività commerciali del Cliente e potrà essere condotta presso le sue sedi, durante il normale orario di lavoro. IBM può avvalersi di un revisore esterno per effettuare tale verifica, a condizione che IBM abbia sottoscritto con tale revisore un accordo di riservatezza e che tale accordo sia pienamente in vigore. Il Cliente accetta, con preavviso scritto da parte di IBM e del revisore esterno, che qualsiasi informazione riservata fornita al revisore esterno o a IBM mediante il revisore esterno, in base a quanto ragionevolmente richiesto per le verifiche di conformità, sia comunicata, e il Cliente accetta lo scambio di tali informazioni, in base alle condizioni contenute nell'AECI (IBM Agreement for the Exchange of Confidential Information) o in qualsiasi altro accordo di riservatezza generale in vigore tra il Cliente e IBM, fatta salva la possibilità che il Cliente e il revisore esterno accettino, previo accordo scritto, di tutta la documentazione giustificativa delle forniture e dei servizi resi e delle certificazioni ad essi associate; c) il rispetto dei tempi contrattuali e/o la giustificazione dei fatti che - eventualmente - abbiano influenzato l’esecuzione ed i ritardi rispetto agli obblighi contrattuali; d) la proposta utilizzare un accordo di applicazione e quantificazione di eventuali penali; e) la dichiarazione di verificabilità di quanto oggetto della verifica e l’esito finale; f) l’attestazione di corretta esecuzione dell’appalto, in termini di corrispondenza alle specifiche richieste dal capitolato tecnico e dal contratto; g) l’autorizzazione alla completa e definitiva presa in carico riservatezza alternativo entro 60 giorni da parte della stazione appaltante delle forniture e prestazioni sottoposte a verifica. I verbali una richiesta di verifica delle informazioni. Qualora IBM dovesse riscontrare che il Cliente ha utilizzato il Prodotto Eleggibile oltre l’ uso autorizzato o in modo non conforme alle Condizioni Passport Advantage, lo comunicherà al Cliente per iscritto. Il Cliente accetta di conformità dovranno essere obbligatoriamente sottoscritti dal soggetto incaricatopagare prontamente e direttamente a IBM il corrispettivo specificato da IBM in una fattura per 1) qualsiasi uso che ecceda quello autorizzato, dai rappresentanti dell’impresa aggiudicataria 2) l'Abbonamento e dai rappresentanti della stazione appaltanteil Supporto al software IBM e il Supporto Selezionato relativo a tale utilizzo non autorizzato per il periodo minore tra la durata di tale uso in eccesso e due anni, anche quando trattasi di esito non favorevole. In essi si darà esplicitamente atto che l’Aggiudicatario garantisce la piena e conforme rispondenza ai requisiti contrattuali anche per tutte le singole apparecchiature necessarie all’espletamento dell’appalto che - 3) qualsiasi corrispettivo aggiuntivo e altra responsabilità determinata a seguito di verifiche a campione o non esaustive, ovvero non direttamente eseguibili se non in termini distruttivi o tali da richiedere accesso alle componenti interne ed assemblate delle apparecchiature medesime - non siano state direttamente e singolarmente sottoposte a tale verifica. Nel caso di accertamento della “non verificabilità”, ovvero di esito non favorevole della verifica, l’Aggiudicatario dovrà provvedere, entro il termine perentorio stabilito dal soggetto incaricato a completare o ristabilire le condizioni di verificabilità, e/o a porre rimedio alle cause che hanno condizionato l’esito negativo della verifica. Il terzo esito negativo, riferito alla medesima prestazione sottoposta a verifica, costituisce motivo di risoluzione del contratto, con possibile richiesta di risarcimento del danno subito. Resta stabilito che l’Aggiudicatario rimarrà unico responsabile della perfetta riuscita dell’appalto e della piena rispondenza di esso alle condizioni di verifica, sia nei riguardi dei servizi resi che delle componenti necessarie. Gli esiti della verifica, comunque, non esonerano l’Aggiudicatario da responsabilità per difetti o imperfezioni che, anche se non palesemente emersi durante le operazioni relative, dovessero manifestarsi od essere accertati successivamente. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. La verifica di conformità dovrà essere completata entro 6 mesi dalla data di conclusione del progetto.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Internazionale Passport Advantage

Verifica di conformità. Ai sensi dell’artIl Responsabile del procedimento provvederà, sia nel corso sia al termine dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto all’articolo 102 del D. Lgs. 120 del D.Lgs. 163/2006 e del Titolo IV della Parte IV del D.P.R.207/2010, il contratto sarà soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne 50/2016 ad accertare la regolare esecuzioneesecuzione delle prestazioni contrattuali e ad attestare, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Le attività attraverso il rilascio di apposito certificato di verifica di conformità sono dirette a certificare conformità, che le prestazioni contrattuali stesse siano state eseguite dal concessionario a regola d'arte d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, contrattuali nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività Nell’ipotesi che venga riscontrata l’esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente capitolato speciale e dagli altri documenti contrattuali (compresa l’offerta tecnica presentata in sede di verifica hannogara), altresìil concessionario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione. Nel caso in cui il concessionario non si adeguasse al suddetto obbligo, lo scopo il Comune di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La stazione appaltante attribuirà l'incarico della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all’oggetto del contratto (nel seguito per brevità definito “soggetto incaricato”). Entro i termini previsti dal contrattoAsti, previa notifica di avvenuto completamento inoltrata formalmente dall’impresa aggiudicataria alla stazione appaltante diffida, potrà, se del caso, fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico del concessionario tutti i maggiori costi e rilascio di tutta la relativa documentazione descrittiva da parte dell’Aggiudicatariospese, si provvederà ad avviare le operazioni di verifica di conformitàsalva l’applicazione delle penali previste al successivo art. 18 . Il soggetto incaricato della concessionario si impegna pertanto a: - rendere accessibili al Comune di Asti ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica di conformità opererà in piena autonomia, comunicando all’impresa aggiudicataria e alla stazione appaltante le date previste per le visite in loco, i luoghi, le modalità, l’eventuale richiesta di specifica documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento della verifica. Di tutte le operazioni di verifica di conformità sarà redatto apposito verbale dal quale dovrà risultare: a) la descrizione delle operazioni di verifica svolte; b) l’accertamento di avvenuto rilascio, del rispetto da parte del fornitoreconcessionario degli obblighi posti dal contratto; - fornire al Responsabile unico del procedimento di parte pubblica ed al Direttore dell’esecuzione del contratto tutti i chiarimenti richiesti; - partecipare alle visite che il Direttore dell’esecuzione, il Responsabile unico del procedimento di tutta la documentazione giustificativa delle forniture e dei servizi resi e delle certificazioni ad essi associate; c) il rispetto dei tempi contrattuali parte pubblica e/o la giustificazione gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di collaudo; - informare tempestivamente il Comune di Asti in relazione a ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei fatti che - eventualmente - abbiano influenzato l’esecuzione ed i ritardi rispetto agli obblighi contrattuali; d) la proposta di applicazione e quantificazione di eventuali penali; e) la dichiarazione di verificabilità di quanto oggetto della verifica e l’esito finale; f) l’attestazione di corretta esecuzione dell’appaltolavori o nell’erogazione dei servizi, in termini di corrispondenza alle specifiche richieste dal capitolato tecnico e dal contratto; g) l’autorizzazione alla completa e definitiva presa in carico da parte della stazione appaltante delle forniture e prestazioni sottoposte a verifica. I verbali di verifica di conformità dovranno essere obbligatoriamente sottoscritti dal soggetto incaricato, dai rappresentanti dell’impresa aggiudicataria e dai rappresentanti della stazione appaltantesia indisponibilità, anche quando trattasi parziale, dell’impianto e dei servizi, al manifestarsi di esito non favorevole. In essi si darà esplicitamente atto che l’Aggiudicatario garantisce la piena e conforme rispondenza ai requisiti contrattuali anche per tutte le singole apparecchiature necessarie all’espletamento dell’appalto che - a seguito fatti o circostanze in grado di verifiche a campione o non esaustive, ovvero non direttamente eseguibili se non in termini distruttivi o tali da richiedere accesso alle componenti interne ed assemblate delle apparecchiature medesime - non siano state direttamente e singolarmente sottoposte a verifica. Nel caso di accertamento della “non verificabilità”, ovvero di esito non favorevole della verifica, l’Aggiudicatario dovrà provvedere, entro il termine perentorio stabilito dal soggetto incaricato a completare o ristabilire le condizioni di verificabilità, e/o a porre rimedio alle cause che hanno condizionato l’esito negativo della verifica. Il terzo esito negativo, riferito alla medesima prestazione sottoposta a verifica, costituisce motivo di risoluzione del contratto, con possibile richiesta di risarcimento del danno subito. Resta stabilito che l’Aggiudicatario rimarrà unico responsabile della perfetta riuscita dell’appalto e della piena rispondenza di esso alle condizioni di verifica, sia nei riguardi dei servizi resi che delle componenti necessarie. Gli esiti della verifica, comunque, non esonerano l’Aggiudicatario da responsabilità per difetti o imperfezioni checonfigurare, anche se non palesemente emersi durante le operazioni relativesolo potenzialmente, dovessero manifestarsi od essere accertati successivamente. Il soggetto incaricato della verifica presupposto per la mancata erogazione o decadenza delle fonti di conformità rilascerà il certificato finanziamento del progetto ed a ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla concessione ovvero sulla capacità del concessionario di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni adempiere alle obbligazioni contrattuali. La verifica di conformità dovrà essere completata entro 6 mesi dalla data di conclusione del progetto.

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Dell’impianto Sportivo

Verifica di conformità. Ai sensi dell’art. 120 Il Cliente accetta di creare, conservare e fornire a IBM e ai suoi revisori accurati record scritti, output di strumenti di sistema e altre informazioni di sistema sufficienti per una verifica che dimostri che l'utilizzo del D.Lgs. 163/2006 Cliente di tutti i Prodotti Eleggibili è conforme al presente Accordo, incluse le condizioni di licenza e del Titolo IV della Parte IV del D.P.R.207/2010, il contratto sarà soggetto di prezzi a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti cui si fa riferimento nel contratto. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La stazione appaltante attribuirà l'incarico della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all’oggetto del contratto presente Accordo (nel seguito per brevità definito “soggetto incaricato”CondizioniPassport Advantage). Entro i termini previsti dal contrattoIl Cliente è responsabile 1) di assicurarsidi non eccedere l'uso autorizzato, previa notifica e 2) di avvenuto completamento inoltrata formalmente dall’impresa aggiudicataria alla stazione appaltante e rilascio di tutta la relativa documentazione descrittiva da parte dell’Aggiudicatariorispettare in ogni momentole Condizioni Passport Advantage. Con ragionevole preavviso, si provvederà ad avviare le operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità opererà in piena autonomia, comunicando all’impresa aggiudicataria e alla stazione appaltante le date previste per le visite in loco, i luoghi, le modalità, l’eventuale richiesta di specifica documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento della verifica. Di tutte le operazioni di verifica di conformità sarà redatto apposito verbale dal quale dovrà risultare: a) la descrizione delle operazioni di verifica svolte; b) l’accertamento di avvenuto rilascio, IBM può verificare il rispetto da parte del fornitoreCliente delle CondizioniPassport Advantage presso tutte le sedi e per tutti gli ambienti in cui il Cliente utilizza (per qualsiasi scopo) i Prodotti Eleggibili in base alle Condizioni Passport Advantage. Tale verifica verrà condotta in modo tale da arrecare il minimo intralcio alle attività commerciali del Cliente e potrà essere condotta presso le sue sedi, durante il normale orario di lavoro. IBM può avvalersi di un revisore esterno per effettuare tale verifica, a condizione che IBM abbia sottoscritto con tale revisore un accordo di riservatezza e che tale accordo sia pienamente in vigore. Il Cliente accetta, con preavviso scritto da parte di IBM e del revisore esterno, che qualsiasi informazione riservata fornita al revisore esterno o a IBM mediante revisore esterno, in base a quanto ragionevolmente richiesto per le verifiche di conformità, sia comunicata, e il Cliente accetta lo scambio di tali informazioni, in base alle condizioni contenute nell'AECI (IBM Agreement for the Exchange of Confidential Information) o in qualsiasi altro accordo di riservatezza generale in vigore tra il Cliente e IBM, fatta salva la possibilità che il Cliente e il revisore esterno accettino, previo accordo scritto, di tutta la documentazione giustificativa delle forniture e dei servizi resi e delle certificazioni ad essi associate; c) il rispetto dei tempi contrattuali e/o la giustificazione dei fatti che - eventualmente - abbiano influenzato l’esecuzione ed i ritardi rispetto agli obblighi contrattuali; d) la proposta utilizzare un accordo di applicazione e quantificazione di eventuali penali; e) la dichiarazione di verificabilità di quanto oggetto della verifica e l’esito finale; f) l’attestazione di corretta esecuzione dell’appalto, in termini di corrispondenza alle specifiche richieste dal capitolato tecnico e dal contratto; g) l’autorizzazione alla completa e definitiva presa in carico riservatezza alternativo entro 60 giorni da parte della stazione appaltante delle forniture e prestazioni sottoposte a verifica. I verbali una richiesta di verifica delle informazioni. Qualora IBM dovesse riscontrare che il Cliente ha utilizzato il Prodotto Eleggibile oltre l’ uso autorizzato o in modo non conforme alle Condizioni Passport Advantage, lo comunicherà al Cliente per iscritto. Il Cliente accetta di conformità dovranno essere obbligatoriamente sottoscritti dal soggetto incaricatopagare prontamente e direttamente a IBM il corrispettivo specificato da IBM in una fattura per 1) qualsiasi uso che ecceda quello autorizzato, dai rappresentanti dell’impresa aggiudicataria 2) l'Abbonamento e dai rappresentanti della stazione appaltanteil Supporto al software IBM e il Supporto Selezionato relativo a tale utilizzo non autorizzato per il periodo minore tra la durata di tale uso in eccesso e due anni, anche quando trattasi di esito non favorevole. In essi si darà esplicitamente atto che l’Aggiudicatario garantisce la piena e conforme rispondenza ai requisiti contrattuali anche per tutte le singole apparecchiature necessarie all’espletamento dell’appalto che - 3) qualsiasi corrispettivo aggiuntivo e altra responsabilità determinata a seguito di verifiche a campione o non esaustive, ovvero non direttamente eseguibili se non in termini distruttivi o tali da richiedere accesso alle componenti interne ed assemblate delle apparecchiature medesime - non siano state direttamente e singolarmente sottoposte a tale verifica. Nel caso di accertamento della “non verificabilità”, ovvero di esito non favorevole della verifica, l’Aggiudicatario dovrà provvedere, entro il termine perentorio stabilito dal soggetto incaricato a completare o ristabilire le condizioni di verificabilità, e/o a porre rimedio alle cause che hanno condizionato l’esito negativo della verifica. Il terzo esito negativo, riferito alla medesima prestazione sottoposta a verifica, costituisce motivo di risoluzione del contratto, con possibile richiesta di risarcimento del danno subito. Resta stabilito che l’Aggiudicatario rimarrà unico responsabile della perfetta riuscita dell’appalto e della piena rispondenza di esso alle condizioni di verifica, sia nei riguardi dei servizi resi che delle componenti necessarie. Gli esiti della verifica, comunque, non esonerano l’Aggiudicatario da responsabilità per difetti o imperfezioni che, anche se non palesemente emersi durante le operazioni relative, dovessero manifestarsi od essere accertati successivamente. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. La verifica di conformità dovrà essere completata entro 6 mesi dalla data di conclusione del progetto.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Internazionale Passport Advantage Express

Verifica di conformità. Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 163/2006 e del Titolo IV della Parte IV del D.P.R.207/2010Appena ricevuti gli esiti delle analisi da parte di SomaLogic Operating Co., il contratto sarà soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionaleInc., in conformità e con quanto stabilito nel rispetto delle condizioniCollaboration Agreement, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La stazione appaltante attribuirà l'incarico della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all’oggetto del contratto (nel seguito per brevità definito “soggetto incaricato”). Entro i termini previsti dal contratto, previa notifica di avvenuto completamento inoltrata formalmente dall’impresa aggiudicataria alla stazione appaltante e rilascio di tutta la relativa documentazione descrittiva da parte dell’Aggiudicatario, si provvederà ad avviare le operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità opererà in piena autonomia, comunicando all’impresa aggiudicataria e alla stazione appaltante le date previste per le visite in loco, i luoghi, le modalità, l’eventuale richiesta di specifica documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento della verifica. Di tutte HT eseguirà le operazioni di verifica di conformità eventualmente anche in contradditorio con l’Appaltatore, che ne sarà redatto apposito verbale dal quale dovrà risultare: adebitamente e tempestivamente informato entro e non oltre 10 giorni lavoratividal ricevimento dei Deliverables. Per verifica di conformità s'intende il raffronto tra le modalità seguite per l’esecuzione dell’analisi e quelle promesse da SomaLogic Operating Co., Inc. e meglio descritte nella documentazione tecnica fornita alla Stazione Appaltante, anche in relazione al contenuto del correlativo SOW. Le verifiche/ispezioni di HT saranno dirette/i a verificare che gli Assay Data o Test Results (secondo quanto applicabile a seconda dell’SOW di riferimento) la descrizione delle operazioni di verifica svolte; b) l’accertamento di avvenuto rilascio, da parte del fornitore, di tutta la documentazione giustificativa delle forniture e dei servizi resi e delle certificazioni ad essi associate; c) il rispetto dei tempi contrattuali e/o la giustificazione dei fatti che - eventualmente - abbiano influenzato l’esecuzione ed i ritardi rispetto agli obblighi contrattuali; d) la proposta di applicazione e quantificazione di eventuali penali; e) la dichiarazione di verificabilità di quanto oggetto della verifica e l’esito finale; f) l’attestazione di corretta esecuzione dell’appalto, in termini di corrispondenza siano conformi alle specifiche richieste dal capitolato tecnico e dal contratto; g) l’autorizzazione alla completa e definitiva presa in carico da parte della stazione appaltante delle forniture e prestazioni sottoposte a verificadefinite all'interno del singolo SOW applicabile. I verbali Delle operazioni di verifica di conformità dovranno essere obbligatoriamente sottoscritti dal soggetto incaricatoverrà redatto apposito verbale, dai rappresentanti dell’impresa aggiudicataria sottoscritto da HT, ovvero da persona preventivamente individuata e dai rappresentanti della stazione appaltantesegnalata all’Appaltatore, anche quando trattasi e controfirmato dall’Appaltatore, se presente. Laddove non presente alle operazioni di verifica di conformità, HT procederà alla presenza di testimoni ed invierà il verbale all’Appaltatore a mezzo PEC e l’Appaltatore dovrà riconsegnare il verbale, debitamente controfirmato, ad HT entro i successivi quindici giorni. Resta inteso tra le parti che ogni onere e spesa di verifica di conformità è a esclusivo carico dell’Appaltatore. In caso di esito non favorevole. In essi si darà esplicitamente atto che l’Aggiudicatario garantisce la piena e conforme rispondenza ai requisiti contrattuali anche per tutte le singole apparecchiature necessarie all’espletamento dell’appalto che - a seguito di verifiche a campione o non esaustive, ovvero non direttamente eseguibili se non in termini distruttivi o tali da richiedere accesso alle componenti interne ed assemblate delle apparecchiature medesime - non siano state direttamente e singolarmente sottoposte a verifica. Nel caso di accertamento della “non verificabilità”, ovvero di esito non favorevole della verifica, l’Aggiudicatario dovrà provvedere, entro il termine perentorio stabilito dal soggetto incaricato a completare o ristabilire le condizioni di verificabilità, e/o a porre rimedio alle cause che hanno condizionato l’esito negativo della verifica. Il terzo esito negativo, riferito alla medesima prestazione sottoposta a verifica, costituisce motivo di risoluzione del contratto, con possibile richiesta di risarcimento del danno subito. Resta stabilito che l’Aggiudicatario rimarrà unico responsabile della perfetta riuscita dell’appalto e della piena rispondenza di esso alle condizioni di verifica, sia nei riguardi dei servizi resi che delle componenti necessarie. Gli esiti della verifica, comunque, non esonerano l’Aggiudicatario da responsabilità per difetti o imperfezioni che, anche se non palesemente emersi durante le operazioni relative, dovessero manifestarsi od essere accertati successivamente. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà HT notificherà per iscritto a SomaLogic Operating Co., Inc. la non conformità e SomaLogic Operating Co., Inc. ripeterà qualsiasi servizio non conforme a quanto pattuito entro 90 giorni dalla suddetta notifica se (a) i campioni ancora in possesso di SomaLogic Operating Co., Inc. al completamento del SOW applicabile sono sufficienti per ripetere il certificato Servizio. (b) HT/Owner fornisce quantità aggiuntive dei campioni interessati e SomaLogic Operating Co., Inc. dovrà effettuare il nuovo servizio di verifica analisi nei tempi che saranno indicati nel nuovo SOW, appositamente predisposto così come i costi per la spedizione di conformità quando risulti nuovi campioni per l’esecuzione di nuove analisi. In caso di indisponibilità di campioni aggiuntivi o comunque di indisponibilità della Stazione Appaltante ad un nuovo invio, nessun corrispettivo sarà dovuto a SomaLogic Operating Co., Inc. per il servizio non conforme. HT ha il diritto di chiedere il risarcimento di qualsiasi danno che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. La verifica di conformità dovrà essere completata entro 6 mesi dalla data di conclusione del progettopossa subire a causa dei servizi non conformi resi dall’Appaltatore.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Verifica di conformità. Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 163/2006 Entro il termine di 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla data ultima di installazione e del Titolo IV configurazione di tutti gli apparati hardware (attestata ”Verbale di Installazione/Consegna”), secondo la pianificazione indicata nel Piano Operativo approvato o diversamente comunicata dal Committente, le componenti hardware e software oggetto della Parte IV del D.P.R.207/2010presente procedura saranno sottoposte a una verifica tecnico-funzionale (“Verifica di Conformità” della fornitura) da parte della stessa Committente, il contratto sarà soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzioneriscontrare che tale oggetto contrattuale in termini di prestazioni, rispetto alle condizioni obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed ai termini stabiliti nel contratto. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e eseguito nel rispetto delle condizioniprevisioni del capitolato. A tal fine, modalitàsarà utilizzato il Piano di Collaudo consegnato dall’Impresa, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle con eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti integrazioni reputate necessarie dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La stazione appaltante attribuirà l'incarico della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all’oggetto del contratto (nel seguito per brevità definito “soggetto incaricato”). Entro i termini previsti dal contratto, previa notifica di avvenuto completamento inoltrata formalmente dall’impresa aggiudicataria alla stazione appaltante e rilascio di tutta la relativa documentazione descrittiva da parte dell’Aggiudicatario, si provvederà ad avviare le operazioni di verifica di conformitàstessa Committente. Il soggetto incaricato Verbale di Conformità della verifica fornitura dovrà recare allegato un documento nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni: – numero e matricola delle apparecchiature consegnate; – eventuale codice di conformità opererà in piena autonomia, comunicando all’impresa aggiudicataria licenza dei prodotti software installati sulle apparecchiature consegnate; – la descrizione della configurazione Hardware e alla stazione appaltante le date previste per le visite in loco, i luoghi, le modalità, l’eventuale richiesta di specifica documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento della verifica. Di tutte le operazioni di verifica di conformità sarà redatto apposito verbale dal quale dovrà risultare: a) Software degli ambienti consegnati; – la descrizione delle operazioni di verifica svolte; b) l’accertamento di avvenuto rilascio, da parte del fornitore, di tutta la documentazione giustificativa delle forniture e dei servizi resi e delle certificazioni ad essi associate; c) il rispetto prove effettuate; – la descrizione degli eventuali problemi riscontrati; – la descrizione delle soluzioni adottate a fronte dei tempi contrattuali e/o problemi riscontrati. Il Verbale di Conformità, sia relativo alla fornitura sia relativo ai servizi, dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza. L’Impresa prende atto e accetta che la giustificazione dei fatti che - eventualmente - abbiano influenzato l’esecuzione ed i ritardi rispetto agli obblighi contrattuali; d) la proposta Verifica di applicazione e quantificazione di eventuali penali; e) la dichiarazione di verificabilità di quanto oggetto della verifica e l’esito finale; f) l’attestazione di corretta esecuzione dell’appalto, in termini di corrispondenza alle specifiche richieste dal capitolato tecnico e dal contratto; g) l’autorizzazione alla completa e definitiva presa in carico da parte della stazione appaltante delle forniture e prestazioni sottoposte a verifica. I verbali di verifica di conformità dovranno essere obbligatoriamente sottoscritti dal soggetto incaricato, dai rappresentanti dell’impresa aggiudicataria e dai rappresentanti della stazione appaltante, Conformità può comprendere anche quando trattasi di esito non favorevole. In essi si darà esplicitamente atto che l’Aggiudicatario garantisce la piena e conforme rispondenza ai requisiti contrattuali anche per tutte le singole apparecchiature necessarie all’espletamento dell’appalto che - a seguito di verifiche a campione o non esaustive, ovvero non direttamente eseguibili se non in termini distruttivi o tali da richiedere accesso alle componenti interne ed assemblate delle apparecchiature medesime - non siano state direttamente e singolarmente sottoposte a verificaprove diverse indicate dalla Committente. Nel caso di accertamento esito positivo della Verifica di Conformità la data del verbale verrà considerata, da parte di ASPI, quale non verificabilità”Data di Accettazione della Fornitura” con riferimento alla fornitura ovvero “Data di Accettazione del Servizio” con riferimento ai servizi di manutenzione e ACS, ovvero di esito non favorevole relativamente alle attività verificate da parte della verifica, l’Aggiudicatario dovrà provvedere, entro il termine perentorio stabilito dal soggetto incaricato a completare o ristabilire le condizioni di verificabilità, e/o a porre rimedio alle cause che hanno condizionato l’esito negativo della verifica. Il terzo esito negativo, riferito alla medesima prestazione sottoposta a verifica, costituisce motivo di risoluzione del contratto, con possibile richiesta di risarcimento del danno subito. Resta stabilito che l’Aggiudicatario rimarrà unico responsabile della perfetta riuscita dell’appalto e della piena rispondenza di esso alle condizioni di verifica, sia nei riguardi dei servizi resi che delle componenti necessarie. Gli esiti della verifica, comunque, non esonerano l’Aggiudicatario da responsabilità per difetti o imperfezioni che, anche se non palesemente emersi durante le operazioni relative, dovessero manifestarsi od essere accertati successivamente. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. La verifica di conformità dovrà essere completata entro 6 mesi dalla data di conclusione del progettoCommittente.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Tecnico Per L’appalto Specifico

Verifica di conformità. Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 163/2006 e del Titolo IV della Parte IV del D.P.R.207/2010, il contratto sarà soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto. L’Amministrazione provvederà con apposita Commissione ad effettuare verifiche in ordine all’esecuzione del contratto/Xxxxxxxx, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settorecon riferimento alle singole Azioni indicate al punto 2 per presente capitolato. La stazione appaltante attribuirà l'incarico della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso sarà effettuata con cadenza trimestrale, a decorrere dalla data di ricevimento della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all’oggetto del contratto (nel seguito per brevità definito “soggetto incaricato”)prima fattura. Entro i termini previsti dal contratto, previa notifica di avvenuto completamento inoltrata formalmente dall’impresa aggiudicataria alla stazione appaltante e rilascio di tutta la relativa documentazione descrittiva da parte dell’Aggiudicatario, si provvederà ad avviare le operazioni di Della verifica di conformitàconformità verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, avente il contenuto di cui all’art. 319 del DPR 207/2010. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del Fornitore. Il Fornitore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità opererà i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in piena autonomiacui il Fornitore non ottemperi a siffatti obblighi, comunicando all’impresa aggiudicataria la Direzione dell’esecuzione del contratto o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al Fornitore. La verifica in ordine all’esecuzione del contratto è finalizzata alla verifica che ciascun servizio, attività o fornitura risponda a quanto previsto in sede di offerta e alla stazione appaltante le date previste per le visite nei successivi documenti progettuali predisposti durante la sua realizzazione. In particolare la Commissione di Collaudo verificherà la corrispondenza, anche in lococorso d’opera nei casi previsti dal codice degli appalti, i luoghidi ogni elemento della fornitura ai requisiti richiesti (in quantità e qualità), le modalitàe la funzionalità complessiva dei singoli progetti. Nel presente capitolato e nei documenti specifici di ogni singola azione: Azione_B_1, l’eventuale richiesta di specifica documentazione tecnicaAzione_B_2, amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento della verifica. Di tutte Azione_B_3 ed Azione_B_4 sono indicate le operazioni di verifica di conformità sarà redatto apposito verbale dal quale dovrà risultare: a) la descrizione delle da effettuare. Le operazioni di verifica svolte; b) l’accertamento dovranno essere definite preventivamente in un Piano di avvenuto rilascioverifica predisposto dalla Ditta e accettato dalla Commissione. In caso di non superamento, da parte del fornitoreanche parziale, di tutta tale verifica, la documentazione giustificativa delle forniture e dei Ditta dovrà provvedere entro ulteriori 10 (dieci) giorni solari a realizzare i servizi resi e delle certificazioni ad essi associate; c) il rispetto dei tempi contrattuali necessari e/o fornire quanto necessario per tale superamento. Trascorso tale termine l’Amministrazione applicherà una penale pari a Euro 3.000,00 per ogni giorno di ritardo. Qualora le penali raggiungano l’importo di Euro 80.000,00 l’Amministrazione si riserva di avvalersi sulla cauzione per il danno subito e di avviare contestualmente le procedure per la giustificazione dei fatti che - eventualmente - abbiano influenzato l’esecuzione ed i ritardi rispetto agli obblighi contrattuali; d) la proposta risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1662 c.c., comma 2. Le operazioni di applicazione verifica dovranno concludersi entro trenta giorni dalla comunicazione di conclusione delle attività e quantificazione di eventuali penali; e) la delle forniture con l’invio all’Amministrazione appaltante della dichiarazione di verificabilità di quanto oggetto della verifica e l’esito finale; f) l’attestazione di corretta esecuzione conformità tecnico-amministrativo dell’appalto, in termini di corrispondenza alle specifiche richieste dal capitolato tecnico e dal contratto; g) l’autorizzazione alla completa e definitiva presa in carico da parte della stazione appaltante delle forniture e prestazioni sottoposte a verifica. I verbali di verifica di conformità dovranno essere obbligatoriamente sottoscritti dal soggetto incaricato, dai rappresentanti dell’impresa aggiudicataria e dai rappresentanti della stazione appaltante, anche quando trattasi di esito non favorevole. In essi si darà esplicitamente atto che l’Aggiudicatario garantisce la piena e conforme rispondenza ai requisiti contrattuali anche per tutte le singole apparecchiature necessarie all’espletamento dell’appalto che - a seguito di verifiche a campione o non esaustive, ovvero non direttamente eseguibili se non in termini distruttivi o tali da richiedere accesso alle componenti interne ed assemblate delle apparecchiature medesime - non siano state direttamente e singolarmente sottoposte a verifica. Nel caso di accertamento della “non verificabilità”, ovvero di esito non favorevole della verifica, l’Aggiudicatario dovrà provvedere, entro il termine perentorio stabilito dal soggetto incaricato a completare o ristabilire le condizioni di verificabilità, e/o a porre rimedio alle cause che hanno condizionato l’esito negativo della verifica. Il terzo esito negativo, riferito alla medesima prestazione sottoposta a verifica, costituisce motivo di risoluzione del contratto, con possibile richiesta di risarcimento del danno subito. Resta stabilito che l’Aggiudicatario rimarrà unico responsabile della perfetta riuscita dell’appalto e della piena rispondenza di esso alle condizioni di verifica, sia nei riguardi dei servizi resi che delle componenti necessarie. Gli esiti della verifica, comunque, non esonerano l’Aggiudicatario da responsabilità per difetti o imperfezioni che, anche se non palesemente emersi durante le operazioni relative, dovessero manifestarsi od essere accertati successivamente. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. La verifica Commissione nell’espletamento delle proprie attività potrà avvalersi del supporto della Commissione di conformità dovrà essere completata entro 6 mesi dalla data Direzione dell’esecuzione dell’appalto di conclusione del progettocui al precedente punto 7.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Verifica di conformità. Ai La verifica di conformità, ai sensi dell’art. 120 102 del D.Lgs. 163/2006 50/2016 e s.m.i., viene effettuata dal Fornitore in contraddittorio con l’Ente e deve riguardare la totalità dei dispositivi, oggetto dell’Ordine di Fornitura, o quanto indicato dal Servizio Acquisti. Entro due giorni successivi alla consegna dei prodotti Il Servizio Acquisti verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione, avvalendosi del Titolo IV supporto del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Napoli, attraverso il controllo a campione delle forniture. Nel caso di esito positivo della Parte IV del D.P.R.207/2010, il contratto sarà soggetto a verifica di conformità relativamente alle forniture richieste, la “Data di accettazione della fornitura” sarà considerata quella relativa al fine secondo giorno lavorativo successivo alla data di accertarne ricezione senza alcuna comunicazione da parte dell’Ente, salvo diverso accordo tra le parti. Nel caso in cui il Servizio Acquisti rilevi che la regolare esecuzionequantità dei dispositivi conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata (verifica di conformità quantitativa), rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contrattoil Fornitore dovrà provvedere ad integrare la fornitura entro 3 (tre) giorni solari. Le La consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di cui al presente capitolato, fino al raggiungimento del quantitativo mancante. Eventuali quantità consegnate in eccesso non verranno accettate dall’Ente, salvo diverse indicazioni dello stesso. Nel caso in cui L’Ente rilevi una difformità qualitativa (verifica di conformità qualitativa) nei dispositivi forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell’imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.), il Fornitore dovrà procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per l’Ente, entro 3 (tre) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di contestazione i beni non conformi a quanto offerto, indipendentemente dalla dichiarazione di accettazione della fornitura precedentemente disciplinata, e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità del prodotto sia corrispondente a quanto offerto e richiesto, pena l’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità il Fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato. Resta salvo il diritto dell’Ente, a seguito di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La stazione appaltante attribuirà l'incarico della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all’oggetto del contratto (nel seguito per brevità definito “soggetto incaricato”). Entro i termini previsti dal contratto, previa notifica di avvenuto completamento inoltrata formalmente dall’impresa aggiudicataria alla stazione appaltante e rilascio di tutta la relativa documentazione descrittiva da parte dell’Aggiudicatario, si provvederà ad avviare le operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità opererà in piena autonomia, comunicando all’impresa aggiudicataria e alla stazione appaltante le date previste per le visite in loco, i luoghi, le modalità, l’eventuale richiesta di specifica documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento della verifica. Di tutte le operazioni di verifica di conformità sarà redatto apposito verbale dal quale dovrà risultare: a) la descrizione delle operazioni di verifica svolte; b) l’accertamento di avvenuto rilascio, da parte del fornitore, di tutta la documentazione giustificativa delle forniture e dei servizi resi e delle certificazioni ad essi associate; c) il rispetto dei tempi contrattuali e/o la giustificazione dei fatti che - eventualmente - abbiano influenzato l’esecuzione ed i ritardi rispetto agli obblighi contrattuali; d) la proposta di applicazione e quantificazione di eventuali penali; e) la dichiarazione di verificabilità di quanto oggetto della verifica e l’esito finale; f) l’attestazione di corretta esecuzione dell’appalto, in termini di corrispondenza alle specifiche richieste dal capitolato tecnico e dal contratto; g) l’autorizzazione alla completa e definitiva presa in carico da parte della stazione appaltante delle forniture e prestazioni sottoposte a verifica. I verbali di verifica di conformità dovranno essere obbligatoriamente sottoscritti dal soggetto incaricato, dai rappresentanti dell’impresa aggiudicataria e dai rappresentanti della stazione appaltante, anche quando trattasi di esito non favorevole. In essi si darà esplicitamente atto che l’Aggiudicatario garantisce la piena e conforme rispondenza ai requisiti contrattuali anche per tutte le singole apparecchiature necessarie all’espletamento dell’appalto che - a seguito di verifiche a campione o non esaustive, ovvero non direttamente eseguibili se non in termini distruttivi o tali da richiedere accesso alle componenti interne ed assemblate delle apparecchiature medesime - non siano state direttamente e singolarmente sottoposte a verifica. Nel caso di accertamento della “non verificabilità”, ovvero di esito non favorevole della verifica, l’Aggiudicatario dovrà provvedere, entro il termine perentorio stabilito dal soggetto incaricato a completare o ristabilire le condizioni di verificabilità, e/o a porre rimedio alle cause che hanno condizionato l’esito negativo della verifica. Il terzo esito negativo, riferito alla medesima prestazione sottoposta a verificadi risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate, costituisce motivo di risoluzione del contratto, con possibile richiesta di fatto salvo il risarcimento del danno subitomaggior danno. Resta stabilito che l’Aggiudicatario rimarrà unico responsabile della perfetta riuscita dell’appalto e della piena rispondenza di esso alle condizioni di verificaSu richiesta del Fornitore, sia nei riguardi dei servizi resi che delle componenti necessarie. Gli esiti della verifica, comunque, non esonerano l’Aggiudicatario da responsabilità per difetti o imperfezioni che, anche se non palesemente emersi durante le operazioni relative, dovessero manifestarsi od essere accertati successivamente. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il Rup emetterà il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le esecuzione prestazioni contrattuali. La verifica di conformità dovrà essere completata entro 6 mesi dalla data di conclusione del progettodelle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Tecnico