Common use of Verifiche di conformità Clause in Contracts

Verifiche di conformità. L’Appaltatore si impegna a fornire per tutta la durata del contratto, salva diversa comunicazione e accettazione alle medesime condizioni contrattuali da parte della Stazione Appaltante i prodotti conformi a quelli in offerta come da schede tecniche presentate in sede di gara. Le verifiche di conformità del materiale consegnato a quanto previsto dal contratto Il giudizio sull’accettabilità o meno del materiale è riservato al DEC o comunque al personale competente individuato dall’Azienda Sanitaria, che potranno avvalersi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata del contratto. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico dell’appaltatore. I primi tre mesi, a partire dalla data della prima consegna, saranno considerati di prova ai fini della verifica della rispondenza qualitativa degli stessi. Qualora nel suddetto periodo dovessero emergere problematiche per le quali non vi fosse una soluzione, l’Azienda X.X.XX. potrà risolvere il contratto di fornitura. La corrispondenza della fornitura alle condizioni ed ai termini del contratto possono essere effettuate in qualsiasi momento. La firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera l’Appaltatore da eventuali contestazioni che possano insorgere all’atto di utilizzazione del prodotto. Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche contrattuali possa essere accertata “a vista”. L’Azienda Sanitaria, in sede di effettivo utilizzo, potrà procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal contraente, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. L’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che, per perdita di sterilità non imputabile agli operatori dell’Azienda Sanitaria, o per qualsivoglia causa anche dovuta a vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell’intervento. L’Appaltatore si impegna altresì al ritiro e alla sostituzione dei prodotti giacenti presso l’Azienda Sanitaria nel caso in cui gli stessi vengano ritirati dal mercato da parte del produttore. Il fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente. L’X.X.XX. si impegna a custodire con cura e diligenza il materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni particolari impartite dall’impresa. Si impegna inoltre ad impiegare detto materiale secondo l’uso per cui lo stesso è stato progettato e a informare immediatamente l’impresa di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possa derivare perdita o inservibilità del bene. La prestazione a carico dell’Appaltatore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso e nel rispetto dei termini e delle modalità ivi indicate senza minimo d’ordine. La periodicità e la frequenza dei rifornimenti sono stabilite dall’Amministrazione appaltante. Nel caso di RTI gli ordinativi del materiale saranno inoltrati alle singole imprese facenti parti del raggruppamento stesso, in base a quanto dichiarato dalle imprese stesse in sede di gara relativamente alla quota di partecipazione al raggruppamento. L’Appaltatore che riceverà l’ordinativo di merce dovrà consegnare la merce presso i luoghi indicati ed emettere relativa fattura nelle modalità di cui al presente capitolato. L’accettazione della merce non solleva l’Appaltatore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. Data l’impossibilità di perizia all’atto dell’arrivo della merce, l’Appaltatore deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna, quando in fase di utilizzazione, aprendosi l’involucro, ne sarà possibile il controllo. In tale caso la denuncia della non conformità dovrà essere effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla scoperta. La vigilanza sulla fornitura avverrà con la più ampia facoltà d’azione e nei modi ritenuti più idonei dall’Amministrazione. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla merce consegnata, anche avvalendosi di esperti appositamente delegati. Eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico dell’impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle concordate. Il fornitore in tal caso dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei pezzi/prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione. I prodotti, risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione del fornitore e successivamente restituiti anche se tolti dagli imballaggi originari. In caso di reiterato accertamento, con le modalità previste dal presente articolo, dell’avvenuta consegna di prodotti difettati, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in sede di gara, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazioni scritte al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto (vedi art. “Risoluzione del contratto – Recesso unilaterale” del capitolato). Nei casi in cui l’Appaltatore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti per cause impreviste e imprevedibili, dovrà darne comunicazione con un preavviso di 7 giorni solari consecutivi. L’Appaltatore dovrà indicare quali prodotti aventi caratteristiche similari o migliori intenda offrire in sostituzione, ferme restando le condizioni economiche pattuite. L’Azienda Sanitaria procederà pertanto alla verifica tecnica e all’accettazione dei nuovi beni, dandone comunicazione al contraente. Nel caso in cui l’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara (o affetti da altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati) oppure per ragioni di sicurezza, la mancata o parziale sostituzione mancato ritiro di tali beni e dei relativi imballaggi, non fossero imputabili a cause impreviste e imprevedibili si applicheranno le penali di cui al presente Capitolato. In caso le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, l’Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile). In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione entro 2 giorni lavorativi, l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’applicazione delle penali di cui all’articolo “Inadempimenti e penali” e l’eventuale risarcimento dei danni subiti. Fermo quanto previsto dall’articolo “Inadempimenti e Penali” del presente capitolato, i prodotti che presenteranno difetti e/o difformità o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore per complessivi 5 (cinque) giorni lavorativi e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale, al fornitore, che dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro secondo le modalità concordate con l’Azienda X.X.XX.. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione. Qualora il fornitore non provveda al ritiro della merce dopo 15 (quindici) giorni dalla medesima segnalazione, la merce verrà restituita a mezzo corriere individuato dell’Azienda, in porto assegnato. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi di deposito garantiti. L’impresa aggiudicataria dovrà garantire il ritiro dei prodotti consegnati e non utilizzati, qualora al termine del periodo contrattuale l’Azienda disponga di materiale il cui confezionamento risulti ancora integro. Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diversi accordi. Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà disporre la sospensione dell’esecuzione. La sospensione del contratto potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni di pubblico interesse o necessità. Alla sospensione si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore se non disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP, nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codice.

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Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici

Verifiche di conformità. L’Appaltatore si impegna Il DEC laddove nominato, provvede alla verifica della conformità delle prestazioni eseguite, con riferimento alle prescrizioni contrattuali, avvalendosi del personale tecnico di ASL DI PESCARA per le attività di supporto, e rilascia il certificato di verifica di conformità. Il certificato deve contenere tutte le informazioni essenziali a fornire per tutta la durata dichiarare che le prestazioni sono state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, salva diversa comunicazione nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Il RUP conferma il certificato di verifica di conformità rilasciato dal DEC. A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato di pagamento. Ai fini della liquidazione di singole fatture, le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e accettazione alle medesime condizioni contrattuali da parte della Stazione Appaltante dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari. Considerata la natura dei beni e servizi oggetto del contratto le verifiche di conformità saranno oggetto di Verifiche in corso di Esecuzione. Il DEC effettua i prodotti conformi a quelli in offerta come da schede tecniche presentate in sede controlli e trasmette i relativi verbali al RES entro quindici giorni successivi riferendo anche sull’andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali. I controlli assicurano il contraddittorio con l’impresa anche mediante l’utilizzo di garamodalità telematica che comunque consenta eventuale diritto di replica al fornitore. Il DEC esercita tale verifica al termine di ogni trimestre decorrente dalla data di avvio del servizio e conclude la verifica entro il mese successivo. Il DEC certifica la chiusura delle prestazioni ed avvia il procedimento di verifica di conformità che si conclude entro 60 giorni massimo dalla chiusura delle prestazioni. Le verifiche sono svolte in contraddittorio con l’impresa o, preferibilmente, in modalità telematica che comunque consenta eventuale diritto di replica al fornitore. Della verifica è redatto apposito verbale conclusivo. Dopo l’effettuazione della verifica finale e definitiva ed all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della fideiussione/cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Ove il Direttore dell’esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità del materiale consegnato a quanto previsto dal contratto Il giudizio sull’accettabilità o meno del materiale è riservato al DEC o comunque al personale competente individuato dall’Azienda Sanitariaspettanti alle stazioni appaltanti, che potranno avvalersi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, ASL DI PESCARA può disporre la durata del contratto. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico dell’appaltatore. I primi tre mesi, a partire dalla data della prima consegna, saranno considerati di prova ai fini della verifica della rispondenza qualitativa degli stessi. Qualora nel suddetto periodo dovessero emergere problematiche per le quali non vi fosse una soluzione, l’Azienda X.X.XX. potrà risolvere il contratto di fornitura. La corrispondenza della fornitura alle condizioni ed ai termini risoluzione del contratto possono essere effettuate stipulato con l’affidatario e procedere all’aggiudicazione dell’appalto al soggetto che segue in qualsiasi momento. La firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera l’Appaltatore da eventuali contestazioni che possano insorgere all’atto di utilizzazione del prodotto. Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche contrattuali possa essere accertata “a vista”. L’Azienda Sanitaria, in sede di effettivo utilizzo, potrà procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal contraente, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. L’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che, per perdita di sterilità non imputabile agli operatori dell’Azienda Sanitaria, o per qualsivoglia causa anche dovuta a vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell’intervento. L’Appaltatore si impegna altresì al ritiro e alla sostituzione dei prodotti giacenti presso l’Azienda Sanitaria nel caso in cui gli stessi vengano ritirati dal mercato da parte del produttore. Il fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente. L’X.X.XX. si impegna a custodire con cura e diligenza il materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni particolari impartite dall’impresa. Si impegna inoltre ad impiegare detto materiale secondo l’uso per cui lo stesso è stato progettato e a informare immediatamente l’impresa di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possa derivare perdita o inservibilità del bene. La prestazione a carico dell’Appaltatore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso e nel rispetto dei termini e delle modalità ivi indicate senza minimo d’ordine. La periodicità e la frequenza dei rifornimenti sono stabilite dall’Amministrazione appaltante. Nel caso di RTI gli ordinativi del materiale saranno inoltrati alle singole imprese facenti parti del raggruppamento stesso, in base a quanto dichiarato dalle imprese stesse in sede di gara relativamente alla quota di partecipazione al raggruppamento. L’Appaltatore che riceverà l’ordinativo di merce dovrà consegnare la merce presso i luoghi indicati ed emettere relativa fattura nelle modalità di cui al presente capitolato. L’accettazione della merce non solleva l’Appaltatore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. Data l’impossibilità di perizia all’atto dell’arrivo della merce, l’Appaltatore deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna, quando in fase di utilizzazione, aprendosi l’involucro, ne sarà possibile il controllo. In tale caso la denuncia della non conformità dovrà essere effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla scoperta. La vigilanza sulla fornitura avverrà con la più ampia facoltà d’azione e nei modi ritenuti più idonei dall’Amministrazione. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla merce consegnata, anche avvalendosi di esperti appositamente delegati. Eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico dell’impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle concordate. Il fornitore in tal caso dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei pezzi/prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione. I prodotti, risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione del fornitore e successivamente restituiti anche se tolti dagli imballaggi originari. In caso di reiterato accertamento, con le modalità previste dal presente articolo, dell’avvenuta consegna di prodotti difettati, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in sede di gara, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazioni scritte al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto (vedi art. “Risoluzione del contratto – Recesso unilaterale” del capitolato). Nei casi in cui l’Appaltatore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti per cause impreviste e imprevedibili, dovrà darne comunicazione con un preavviso di 7 giorni solari consecutivi. L’Appaltatore dovrà indicare quali prodotti aventi caratteristiche similari o migliori intenda offrire in sostituzione, ferme restando le condizioni economiche pattuite. L’Azienda Sanitaria procederà pertanto alla verifica tecnica e all’accettazione dei nuovi beni, dandone comunicazione al contraente. Nel caso in cui l’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara (o affetti da altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati) oppure per ragioni di sicurezza, la mancata o parziale sostituzione mancato ritiro di tali beni e dei relativi imballaggi, non fossero imputabili a cause impreviste e imprevedibili si applicheranno le penali di cui al presente Capitolato. In caso le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, l’Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivograduatoria, fatto salvo il diritto buon esito delle preventive verifiche tecniche e di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile). In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione entro 2 giorni lavorativi, l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte idoneità del medesimo, salvo, in ogni caso, l’applicazione delle penali di cui all’articolo “Inadempimenti e penali” e l’eventuale risarcimento dei danni subiti. Fermo quanto previsto dall’articolo “Inadempimenti e Penali” del presente capitolato, i prodotti che presenteranno difetti e/o difformità o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore per complessivi 5 (cinque) giorni lavorativi e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale, al fornitore, che dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro secondo le modalità concordate con l’Azienda X.X.XX.. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione. Qualora il fornitore non provveda al ritiro della merce dopo 15 (quindici) giorni dalla medesima segnalazione, la merce verrà restituita a mezzo corriere individuato dell’Azienda, in porto assegnato. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi di deposito garantiti. L’impresa aggiudicataria dovrà garantire il ritiro dei prodotti consegnati e non utilizzati, qualora al termine del periodo contrattuale l’Azienda disponga di materiale il cui confezionamento risulti ancora integro. Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diversi accordi. Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà disporre la sospensione dell’esecuzione. La sospensione del contratto potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni di pubblico interesse o necessità. Alla sospensione si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore se non disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP, nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codicecontraente.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Supporto Nella Verifica E Controllo Della Conformità Del Servizio Di Elisoccorso

Verifiche di conformità. L’Appaltatore si impegna a fornire 8.1 Per le attività di gestione e manutenzione saranno redatti dei verbali di constatazione all’inizio di ottobre di ogni anno, prima dell’accensione delle caldaie, per tutta verificare che le centrali e gli impianti di distribuzione siano stati correttamente revisionati e messi in ordine. 8.2 Nel corso della stagione di riscaldamento varranno le regole di seguito descritte.  In caso di sostituzione di apparecchiature, l'appaltatore deve specificare, allegando le schede tec- niche, quali apparecchiature e materiali intende adoperare al fine di garantire l’equivalenza e la durata del contrattocompatibilità con quelli originari preesistenti, salva diversa comunicazione scegliendoli comunque fra quelli tecnologicamente più avanzati proposti dal libero mercato e accettazione alle medesime condizioni contrattuali con precedenza tra i tipi di più recente adozione in dotazione ai magazzini aziendali o già installati.  La Committente GTT ha facoltà di rifiutare i materiali e le apparecchiature che giudichi inidonei all’impiego e di far modificare o rifare le opere che ritiene inaccettabili per deficienze di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte della Stazione Appaltante i prodotti conformi a quelli in offerta come da schede tecniche presentate in sede di garadell’Appaltatore o dei suoi fornitori, senza che l’appaltatore possa pretendere alcun compenso. Le verifiche di conformità del materiale consegnato a quanto previsto dal contratto Il giudizio sull’accettabilità o meno del materiale è riservato al DEC o comunque al personale competente individuato dall’Azienda Sanitaria, che potranno avvalersi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata del contratto. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico dell’appaltatore. I primi tre mesi, a partire dalla data della prima consegna, saranno considerati di prova ai fini della verifica della rispondenza qualitativa degli stessi. Qualora nel suddetto periodo dovessero emergere problematiche per le quali non vi fosse una soluzione, l’Azienda X.X.XX. potrà risolvere il contratto di fornitura. La corrispondenza della fornitura alle condizioni ed ai termini del contratto possono essere effettuate in qualsiasi momento. La firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera l’Appaltatore da eventuali contestazioni che possano insorgere all’atto di utilizzazione del prodotto. Il ricevente  L'Appaltatore provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche contrattuali possa essere accertata “a vista”. L’Azienda Sanitaria, in sede di effettivo utilizzo, potrà procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal contraente, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. L’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che, per perdita di sterilità non imputabile agli operatori dell’Azienda Sanitaria, o per qualsivoglia causa anche dovuta a vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell’intervento. L’Appaltatore si impegna altresì al ritiro e alla sostituzione dei prodotti giacenti presso l’Azienda Sanitaria nel caso in cui gli stessi vengano ritirati dal mercato da parte del produttore. Il fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente. L’X.X.XX. si impegna a custodire con cura e diligenza il materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni particolari impartite dall’impresa. Si impegna inoltre ad impiegare detto materiale secondo l’uso per cui lo stesso è stato progettato e a informare immediatamente l’impresa di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possa derivare perdita o inservibilità del bene. La prestazione a carico dell’Appaltatore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso e nel rispetto dei termini e delle modalità ivi indicate senza minimo d’ordine. La periodicità e la frequenza dei rifornimenti sono stabilite dall’Amministrazione appaltante. Nel caso di RTI gli ordinativi del materiale saranno inoltrati alle singole imprese facenti parti del raggruppamento stesso, in base a quanto dichiarato dalle imprese stesse in sede di gara relativamente alla quota di partecipazione al raggruppamento. L’Appaltatore che riceverà l’ordinativo di merce dovrà consegnare la merce presso i luoghi indicati ed emettere relativa fattura nelle modalità di cui al presente capitolato. L’accettazione della merce non solleva l’Appaltatore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. Data l’impossibilità di perizia all’atto dell’arrivo della merce, l’Appaltatore deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna, quando in fase di utilizzazione, aprendosi l’involucro, ne sarà possibile il controllo. In tale caso la denuncia della non conformità dovrà essere effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla scoperta. La vigilanza sulla fornitura avverrà con la più ampia facoltà d’azione e nei modi ritenuti più idonei dall’Amministrazione. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla merce consegnata, anche avvalendosi di esperti appositamente delegati. Eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico dell’impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle concordate. Il fornitore in tal caso dovrà, a propria cura e spesespese alla campionatura dei materiali e alle prove secondo quanto prescritto dalle normative vigenti e dalla Committente. Qualora i risultati delle prove fossero anche soltanto parzialmente deficienti, provvedere alla sostituzione dei pezzi/prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera la Committente si riserva di comunicazioneassumere opportuni e motivati provvedimenti e resteranno a carico dell’appaltatore gli oneri conseguenti a tali provvedimenti. Le prove e analisi dovranno essere eseguite, a carico dell’appaltatore, da laboratori ufficiali o approvati dalla Committente. I prodottirisultati ottenuti in detti laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due par- ti, risultati e a seguito essi si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.  Per le prestazioni inerenti i servizi si procederà a cura del DEC, per ogni intervento o per di verificagruppi di interventi, difettati alla verifica di conformità delle singole prestazioni eseguite al fine di accertarne la buona e corretta esecuzione. Gli interventi da sottoporre alla verifica saranno definiti in base ad una scelta discrezionale del DEC. Con il verbale di verifica di conformità positiva si accetta e si conside- ra chiuso quell’intervento o viziati, saranno tenuti a disposizione del fornitore e successivamente restituiti anche se tolti dagli imballaggi originariquel gruppo d’interventi con conseguente decorrenza della garanzia contrattuale. In caso di reiterato accertamentodifetti e/o vizi riscontrati nella realizzazione dell’intervento, con le modalità previste dal presente articolo, dell’avvenuta consegna di prodotti difettati, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in sede di gara, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazioni scritte al fornitore, da effettuarsi l’Appaltatore sarà tenuto ad ogni intervento riparatore a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto (vedi art. “Risoluzione del contratto – Recesso unilaterale” del capitolato). Nei casi in cui l’Appaltatore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti per cause impreviste e imprevedibili, dovrà darne comunicazione con un preavviso di 7 giorni solari consecutivi. L’Appaltatore dovrà indicare quali prodotti aventi caratteristiche similari o migliori intenda offrire in sostituzione, ferme restando le condizioni economiche pattuite. L’Azienda Sanitaria procederà pertanto alla verifica tecnica e all’accettazione dei nuovi beni, dandone comunicazione al contraente. Nel caso in cui l’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara (o affetti da altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati) oppure per ragioni di sicurezza, la mancata o parziale sostituzione mancato ritiro di tali beni e dei relativi imballaggi, non fossero imputabili a cause impreviste e imprevedibili si applicheranno le penali di cui al presente Capitolato. In caso le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, l’Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile)sue esclusive spese. In caso di rifiuto dell’Appaltatore, il Committente provvederà d’ufficio imputando all’Appaltatore integralmente spese e oneri sostenuti, oltre le penali contrattuali.  In ogni caso è prevista la verifica di conformità delle prestazioni eseguite da effettuarsi, a cura del DEC, entro 60 gg, dalla scadenza di ogni anno contrattuale. Dalla verifica di conformità annuale con esito positivo decorre la garanzia contrattuale per gli impianti diversi da quelli oggetto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione entro 2 giorni lavorativi, l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà veri- fica di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’applicazione delle penali conformità di cui all’articolo “Inadempimenti e penali” e l’eventuale risarcimento dei danni subiti. Fermo quanto previsto dall’articolo “Inadempimenti e Penali” del presente capitolato, i prodotti che presenteranno difetti e/o difformità o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore per complessivi 5 (cinque) giorni lavorativi e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale, al fornitore, che dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro secondo le modalità concordate con l’Azienda X.X.XX.. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione. Qualora il fornitore non provveda al ritiro della merce dopo 15 (quindici) giorni dalla medesima segnalazione, la merce verrà restituita a mezzo corriere individuato dell’Azienda, in porto assegnato. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi di deposito garantiti. L’impresa aggiudicataria dovrà garantire il ritiro dei prodotti consegnati e non utilizzati, qualora al termine del periodo contrattuale l’Azienda disponga di materiale il cui confezionamento risulti ancora integro. Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diversi accordi. Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà disporre la sospensione dell’esecuzione. La sospensione del contratto potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni di pubblico interesse o necessità. Alla sospensione si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore se non disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP, nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codice.sopra

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Samples: Servizio Di Gestione E Manutenzione

Verifiche di conformità. L’Appaltatore si impegna a fornire per tutta la durata del contratto, salva diversa comunicazione e accettazione alle medesime condizioni contrattuali da parte della Stazione Appaltante i prodotti conformi a quelli in offerta come da schede tecniche presentate in sede di gara. Le verifiche di conformità del materiale consegnato a quanto previsto dal contratto Il giudizio sull’accettabilità o meno del materiale è riservato al DEC o comunque al personale competente individuato dall’Azienda Sanitaria, che potranno avvalersi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata del contratto. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico dell’appaltatore. I primi tre mesi, a partire dalla data della prima consegna, saranno considerati di prova ai fini della verifica della rispondenza qualitativa degli stessi. Qualora nel suddetto periodo dovessero emergere problematiche per le quali non vi fosse una soluzione, l’Azienda X.X.XX. potrà risolvere il contratto di fornitura. La corrispondenza della fornitura alle condizioni ed ai termini del contratto possono essere effettuate in qualsiasi momento. La firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera l’Appaltatore da eventuali contestazioni che possano insorgere all’atto di utilizzazione del prodotto. Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche contrattuali possa essere accertata “a vista”. L’Azienda Sanitaria, in sede di effettivo utilizzo, potrà procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal contraente, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. L’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che, per perdita di sterilità non imputabile agli operatori dell’Azienda Sanitaria, o per qualsivoglia causa anche dovuta a vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell’intervento. L’Appaltatore si impegna altresì al ritiro e alla sostituzione dei prodotti giacenti presso l’Azienda Sanitaria nel caso in cui gli stessi vengano ritirati dal mercato da parte del produttore. Il fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente. L’X.X.XX. si impegna a custodire con cura e diligenza il materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni particolari impartite dall’impresa. Si impegna inoltre ad impiegare detto materiale secondo l’uso per cui lo stesso è stato progettato e a informare immediatamente l’impresa di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possa derivare perdita o inservibilità del bene. La prestazione a carico dell’Appaltatore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso e nel rispetto dei termini e delle modalità ivi indicate senza minimo d’ordine. La periodicità e la frequenza dei rifornimenti sono stabilite dall’Amministrazione appaltante. Nel caso di RTI gli ordinativi del materiale saranno inoltrati alle singole imprese facenti parti del raggruppamento stesso, in base a quanto dichiarato dalle imprese stesse in sede di gara relativamente alla quota di partecipazione al raggruppamento. L’Appaltatore che riceverà l’ordinativo di merce dovrà consegnare la merce presso i luoghi indicati ed emettere relativa fattura nelle modalità di cui al presente capitolato. L’accettazione della merce non solleva l’Appaltatore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. Data l’impossibilità di perizia all’atto dell’arrivo della merce, l’Appaltatore deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna, quando in fase di utilizzazione, aprendosi l’involucro, ne sarà possibile il controllo. In tale caso la denuncia della non conformità dovrà essere effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla scoperta. La vigilanza sulla fornitura avverrà con la più ampia facoltà d’azione e nei modi ritenuti più idonei dall’Amministrazione. La Stazione Appaltante L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla merce consegnatadurante l’esecuzione dei servizi verifiche di conformità delle prestazioni volte a certificare che l'oggetto dell’Accordo Quadro in termini di prestazioni, anche avvalendosi caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Le verifiche di esperti appositamente delegaticonformità richiederanno attività in contraddittorio tra le parti. Eventuali spese per La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le analisi e le verifiche qualitative saranno prestazioni contrattuali siano state eseguite a carico dell’impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle concordate. Il fornitore in tal caso dovràregola d’arte e, a propria cura e spesepertanto, provvedere alla sostituzione dei pezzi/prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione. I prodotti, risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione del fornitore e successivamente restituiti anche se tolti dagli imballaggi originari. In caso di reiterato accertamento, con le modalità previste dal presente articolo, dell’avvenuta consegna di prodotti difettati, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in sede di gara, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazioni scritte al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto (vedi art. “Risoluzione l'oggetto del contratto – Recesso unilaterale” del capitolato)- in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati, nonché dell’Ordine di Servizio. Nei casi in cui l’Appaltatore non sia più in grado Al termine delle verifiche di garantire la consegna di uno o più prodotti per cause impreviste e imprevedibili, dovrà darne comunicazione con un preavviso di 7 giorni solari consecutivi. L’Appaltatore dovrà indicare quali prodotti aventi caratteristiche similari o migliori intenda offrire in sostituzione, ferme restando conformità deve essere redatto apposito verbale controfirmato da ambo le condizioni economiche pattuite. L’Azienda Sanitaria procederà pertanto alla verifica tecnica e all’accettazione dei nuovi beni, dandone comunicazione al contraenteparti. Nel caso in cui l’avvenuta consegna di prodotti non conformicui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione, per caratteristiche tecniche e materialinumero e/o gravità, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara (o affetti da altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati) oppure per ragioni di sicurezzapermettano il prosieguo delle attività, la mancata o parziale sostituzione mancato ritiro verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui l’Amministrazione riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di tali beni e dei relativi imballaggiverifica, non fossero imputabili a cause impreviste e imprevedibili si applicheranno le penali secondo i tempi di ripristino indicati dall’Amministrazione, pena l’applicazione della penale n.10 di cui al presente Capitolatocapitolo 11. In caso le fattispecie sopra descritte costituiscano Nell’ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, l’Azienda Sanitaria potrà risolvere la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile). In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione entro 2 giorni lavorativi, l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione l’Accordo Quadro e/o eccezione l’Ordine di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’applicazione delle penali di cui all’articolo “Inadempimenti e penali” e l’eventuale risarcimento dei danni subiti. Fermo quanto previsto dall’articolo “Inadempimenti e Penali” del presente capitolato, i prodotti che presenteranno difetti e/o difformità o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore per complessivi 5 (cinque) giorni lavorativi e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale, al fornitore, che dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro secondo le modalità concordate con l’Azienda X.X.XX.. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione. Qualora il fornitore non provveda al ritiro della merce dopo 15 (quindici) giorni dalla medesima segnalazione, la merce verrà restituita a mezzo corriere individuato dell’Azienda, in porto assegnato. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi di deposito garantiti. L’impresa aggiudicataria dovrà garantire il ritiro dei prodotti consegnati e non utilizzati, qualora al termine del periodo contrattuale l’Azienda disponga di materiale il cui confezionamento risulti ancora integro. Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diversi accordi. Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà disporre la sospensione dell’esecuzione. La sospensione del contratto potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni di pubblico interesse o necessità. Alla sospensione si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore se non disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP, nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codice.Servizio.‌

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Noleggio