VERIFICHE ED ACCERTAMENTI. 1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può: a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica; b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti; c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi: - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati; - del proprio personale dipendente; - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento. d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. e. richiedere l’esibizione di contratti di locazione, scritture private o altri atti utili; f.richiedere copia di planimetrie catastali o sviluppate da tecnico abilitato di locali e aree con indicazione del loro utilizzo; 2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi: - delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; - delle comunicazioni di fine lavori ricevute; - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree; - dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente. 3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013. 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. 5. L’avviso di accertamento può esser notificato al contribuente anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dal Comune, senza necessità della notificazione a mezzo del servizio postale di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890. Anche in tali casi, ossia allorché ci si avvalga della notificazione a mezzo della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento inviata al soggetto passivo direttamente dal Comune di Latina, il perfezionamento del percorso procedimentale della ‘compiuta giacenza’ ad opera dell’agente postale, come da questi attestato sull’avviso di ricevimento, determinando la concreta conoscibilità dell’atto da parte del destinatario idonea ad assicurarne la conoscenza legale, ne realizza in tal modo l’effetto notificatorio. 6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie 7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; 8. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché l’intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso. 9. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo. 10. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino di c/c o nelle altre forme di cui all’art. 29 comma 1. 11. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività. 12. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 100,00 il contribuente può richiedere una rateazione a norma del successivo art. 36 del presente Regolamento. 13. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
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VERIFICHE ED ACCERTAMENTI. 1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati questionari o richieste di informazioni a cui rispondere entro il termine di 60 giorni dalla notificatrasmissione;
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole posizioni dei contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, autorizzato dando congruo preavviso al contribuente di almeno 7 giornicontribuente, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi: - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati; - del proprio personale dipendente; - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle EntrateEntrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
e. richiedere l’esibizione di contratti di locazione, scritture private o altri atti utili; f.richiedere copia di planimetrie catastali o sviluppate da tecnico abilitato di locali e aree con indicazione del loro utilizzo;
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi: - delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; - delle comunicazioni di fine lavori ricevute; - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree; - dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 Legge 27/12/2016, n. 296 e del dell’art. 1, comma 792 e seguenti seguenti, della legge 160/2019Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.
5. L’avviso di accertamento può esser notificato al contribuente anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dal Comune, senza necessità della notificazione a mezzo del servizio postale di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890. Anche in tali casi, ossia allorché ci si avvalga della notificazione a mezzo della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento inviata al soggetto passivo direttamente dal Comune di Latina, il perfezionamento del percorso procedimentale della ‘compiuta giacenza’ ad opera dell’agente postale, come da questi attestato sull’avviso di ricevimento, determinando la concreta conoscibilità dell’atto da parte del destinatario idonea ad assicurarne la conoscenza legale, ne realizza in tal modo l’effetto notificatorio.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono deve essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
8. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché l’intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso.
9. Gli avvisi sono sottoscritti sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
10. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino di c/c o nelle altre forme di cui all’art. 29 comma 1.
11. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
12. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 100,00 il contribuente può richiedere una rateazione a norma del successivo art. 36 del presente Regolamento.
13. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
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Samples: Regolamento Per L’applicazione Della Tassa Rifiuti Tari
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI. 1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni dichiarazione presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi: - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati; - del proprio personale dipendente; - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
e. richiedere l’esibizione di contratti di locazione, scritture private o altri atti utili; f.richiedere copia di planimetrie catastali o sviluppate da tecnico abilitato di locali e aree con indicazione del loro utilizzo;
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchielenchi : - delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; - delle comunicazioni di fine lavori ricevute; - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree; - dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, interessi e delle sanzioni, sanzioni e delle spese e degli oneri di riscossione.
5spese. L’avviso di accertamento può esser notificato al contribuente anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dal Comune, senza necessità della notificazione a mezzo del servizio postale di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890. Anche in tali casi, ossia allorché ci si avvalga della notificazione a mezzo della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento inviata al soggetto passivo direttamente dal Comune di Latina, il perfezionamento del percorso procedimentale della ‘compiuta giacenza’ ad opera dell’agente postale, come da questi attestato sull’avviso di ricevimento, determinando la concreta conoscibilità dell’atto da parte del destinatario idonea ad assicurarne la conoscenza legale, ne realizza in tal modo l’effetto notificatorio.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono deve essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
8. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché l’intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso.
9. Gli avvisi sono sottoscritti sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L’avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d’imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
10. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino di c/c o nelle altre forme di cui all’art. 29 comma 1.
115. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
12. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 100,00 il contribuente può richiedere una rateazione a norma del successivo art. 36 del presente Regolamento.
13. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Unica Comunale (Iuc)
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI. 1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
a. inviare a) richiedere al contribuente documenti ed informazioni o inviare questionari, da restituire debitamente compilati entro il un termine di 60 che non potrà essere inferiore a giorni 10 dalla notifica;
b. b) richiedere al contribuente le generalità comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio dell’amministratore del condominio, anche di fatto.
c) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti anche in forma massiva nei confronti delle singole di contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. d) richiedere l’esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
e) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
f) accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e private;
g) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, autorizzato dal funzionario responsabile dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. .
h) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile.
i) richiedere all’amministratore del condominio anche di fatto ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di: - copia del registro di anagrafe condominiale di cui all’art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio - elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà. - informazioni circa le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché le eventuali pattuizioni circa le condizioni d’uso delle parti comuni dell'edificio.
2. L’utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell’atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all’art. 34, comma 3 del presente regolamento.
3. Per le operazioni di cui sopra, il Comune funzionario responsabile ha facoltà di avvalersi: - :
a) degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati; - ;
b) del proprio personale dipendente; - dipendente o del personale operante sotto la direzione del concessionario del servizio;
c) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, scelti mediante procedura ad evidenza pubblica, con il quale medesimo può i quali deve stipulare apposite convenzioniappositi contratti. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato dal funzionario responsabile della TARI ed esibire apposito documento di riconoscimento.
d. d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entratedall’Anagrafe tributaria.
e. richiedere l’esibizione di contratti di locazione, scritture private o altri atti utili; f.richiedere copia di planimetrie catastali o sviluppate da tecnico abilitato di locali e aree con indicazione del loro utilizzo;
24. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi: - :
a) delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; - ;
b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute; - ;
c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree; - ;
d) dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; - ;
e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
45. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune l’ufficio competente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficiomotivato, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti dell’art. 1 della legge L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, della maggiorazione, del tributo provinciale oltre che degli interessi, delle sanzioni, degli interessi e delle spese e degli oneri di riscossionespese.
5. L’avviso di accertamento può esser notificato al contribuente anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dal Comune, senza necessità della notificazione a mezzo del servizio postale di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890. Anche in tali casi, ossia allorché ci si avvalga della notificazione a mezzo della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento inviata al soggetto passivo direttamente dal Comune di Latina, il perfezionamento del percorso procedimentale della ‘compiuta giacenza’ ad opera dell’agente postale, come da questi attestato sull’avviso di ricevimento, determinando la concreta conoscibilità dell’atto da parte del destinatario idonea ad assicurarne la conoscenza legale, ne realizza in tal modo l’effetto notificatorio.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
8. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché l’intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso.
9. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.
10. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino di c/c o nelle altre forme di cui all’art. 29 comma 1.
11. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
12. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 100,00 il contribuente può richiedere una rateazione a norma del successivo art. 36 del presente Regolamento.
13. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
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VERIFICHE ED ACCERTAMENTI. 1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni dichiarazione presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
a. : ⮚ inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
b. ; ⮚ utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. ; ⮚ accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzatoautorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell’ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 sette giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi: - :
a) degli accertatori di cui ai all'art. 1, commi 179-182, art. 1L. 27/12/2006, della L. 296/2006n. 296, ove nominati; - ;
b) del proprio personale dipendente; - ;
c) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
d. . ⮚ utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
e. richiedere l’esibizione di contratti di locazione, scritture private o altri atti utili; f.richiedere copia di planimetrie catastali o sviluppate da tecnico abilitato di locali e aree con indicazione del loro utilizzo;
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi: - :
a) delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; - ;
b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute; - ;
c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree; - ;
d) dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; - ;
e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comuneComune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/199823/03/1998, n. 138, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/201327/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei dell'art. 1, commi 161 e 162 dell’art. 1 della 162, L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/201927/12/2006, n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, interessi e delle sanzioni, sanzioni e delle spese e degli oneri di riscossione.
5spese. L’avviso di accertamento può esser notificato al contribuente anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dal Comune, senza necessità della notificazione a mezzo del servizio postale di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890. Anche in tali casi, ossia allorché ci si avvalga della notificazione a mezzo della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento inviata al soggetto passivo direttamente dal Comune di Latina, il perfezionamento del percorso procedimentale della ‘compiuta giacenza’ ad opera dell’agente postale, come da questi attestato sull’avviso di ricevimento, determinando la concreta conoscibilità dell’atto da parte del destinatario idonea ad assicurarne la conoscenza legale, ne realizza in tal modo l’effetto notificatorio.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono deve essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
8. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché l’intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso.
9. Gli avvisi sono sottoscritti sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L’avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d’imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
105. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino di c/c o nelle altre forme di cui all’artè effettuato secondo le modalità previste dall'art. 29 comma 149 del presente regolamento.
116. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta all'intervenuta definitività.
12. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 100,00 il contribuente può richiedere una rateazione a norma del successivo art. 36 del presente Regolamento.
13. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
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Samples: Regolamento Per L’applicazione Dell’imposta Unica Comunale (Iuc)
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI. 1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni dichiarazione presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi: - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati; - del proprio personale dipendente; - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
e. richiedere l’esibizione di contratti di locazione, scritture private o altri atti utili; f.richiedere copia di planimetrie catastali o sviluppate da tecnico abilitato di locali e aree con indicazione del loro utilizzo;
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi: - delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; - delle comunicazioni di fine lavori ricevute; - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree; - dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.elenchi :
3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, interessi e delle sanzioni, sanzioni e delle spese e degli oneri di riscossione.
5spese. L’avviso di accertamento può esser notificato al contribuente anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dal Comune, senza necessità della notificazione a mezzo del servizio postale di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890. Anche in tali casi, ossia allorché ci si avvalga della notificazione a mezzo della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento inviata al soggetto passivo direttamente dal Comune di Latina, il perfezionamento del percorso procedimentale della ‘compiuta giacenza’ ad opera dell’agente postale, come da questi attestato sull’avviso di ricevimento, determinando la concreta conoscibilità dell’atto da parte del destinatario idonea ad assicurarne la conoscenza legale, ne realizza in tal modo l’effetto notificatorio.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono deve essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
8. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché l’intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso.
9. Gli avvisi sono sottoscritti sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L’avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d’imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
105. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino di c/c o nelle altre forme di cui all’art. 29 comma 1unificato.
116. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
127. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni E' attribuita alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire priorità e gli interessi applicabili, siano superiori a € 100,00 il contribuente può richiedere una rateazione a norma del successivo art. 36 del presente Regolamentomodalità delle azioni di controllo.
13. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Unica Comunale (Iuc)
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI. 1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
a. a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
b. b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi: - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati; - del proprio personale dipendente; - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
d. d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
e. richiedere l’esibizione di contratti di locazione, scritture private o altri atti utili; f.richiedere copia di planimetrie catastali o sviluppate da tecnico abilitato di locali e aree con indicazione del loro utilizzo;
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi: - elenchi :
a) delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; - ;
b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute; - ;
c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree; - ;
d) dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; - ;
e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.
5. L’avviso di accertamento può esser notificato al contribuente anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dal Comune, senza necessità della notificazione a mezzo del servizio postale di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890. Anche in tali casi, ossia allorché ci si avvalga della notificazione a mezzo della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento inviata al soggetto passivo direttamente dal Comune di Latina, il perfezionamento del percorso procedimentale della ‘compiuta giacenza’ ad opera dell’agente postale, come da questi attestato sull’avviso di ricevimento, determinando la concreta conoscibilità dell’atto da parte del destinatario idonea ad assicurarne la conoscenza legale, ne realizza in tal modo l’effetto notificatorio.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono deve essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
8. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché l’intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso.
9. Gli avvisi sono sottoscritti sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
105. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino di c/c o nelle altre forme di cui all’art. 29 comma 1modalità.
116. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
12. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 100,00 il contribuente può richiedere una rateazione a norma del successivo art. 36 del presente Regolamento.
13. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
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