Versamento del canone. 1. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone dovuto per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo. 2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno. 3. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con utilizzo dell’area per periodi diversi (giornaliero – settimanale - mensile – altro) il versamento del canone dovuto deve essere effettuato prima del rilascio dell'atto di concessione. Per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato come sotto indicato: a) mercato settimanale, mercato sabato pomeriggio, mercato di P.zza Trento, posteggi sparsi, entro il 31 marzo di ogni anno; b) fiera di San Luca (I e II Edizione), Fiera di Natale entro il 10 Settembre di ogni anno. In caso di trasferimento in proprietà e/o gestione dell’attività il canone annuale dovrà essere interamente corrisposto dall’operatore cedente prima dell’effettivo trasferimento. 4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune nei casi previsti dalla legge. 5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con i pagamento del canone e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione. 6. Il canone se di importo superiore alle Euro 258,23 può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di Marzo, Maggio, Luglio e Ottobre, dell'anno di riferimento del tributo. Per l’anno 2020, il versamento può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 Luglio la rateizzazione può essere fatta in due rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente nel mese di inizio di occupazione e nel mese di Dicembre dello stesso anno ovvero alla data di cessazione dell'occupazione. 7. Ai sensi dell'art. 3 comma 63 punto E della Legge 549/1995, qualora il canone di occupazione permanente o temporanea sia inferiore a Euro 5,16 non è dovuto. 8. Per l’anno 2020 il versamento previsto nei commi 2 e 3 deve essere effettuato entro il 30 Settembre 2020”.
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Versamento del canone. 1. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone dovuto per l'intero anno del La richiesta di rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimodell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Negli anni successivi a quello Il versamento del canone è effettuato direttamente alla Città metropolitana contestualmente al rilascio in mancanza della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione, anche per la diffusione dei messaggi pubblicitari e dei relativi nullaosta, secondo le disposizioni di variazioni nelle occupazionicui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni annon. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 835 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con utilizzo dell’area per periodi diversi (giornaliero – settimanale - mensile – altro) il permanenti, i soggetti passivi devono presentare alla Città metropolitana attestazione dell'avvenuto versamento del canone dovuto deve essere effettuato prima specificando nella causale del rilascio versamento gli estremi dell'atto di concessione. Per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato come sotto indicato: a) mercato settimanale, mercato sabato pomeriggio, mercato di P.zza Trento, posteggi sparsi, entro il 31 marzo di ogni anno; b) fiera di San Luca (I e II Edizione), Fiera di Natale entro il 10 Settembre di ogni anno. In caso di trasferimento in proprietà e/autorizzazione o gestione dell’attività il canone annuale dovrà essere interamente corrisposto dall’operatore cedente prima dell’effettivo trasferimentonullaosta.
4. Il pagamento versamento del canone deve essere canone, con arrotondamento alla unità intera di euro immediatamente superiore, è effettuato mediante versamento a mezzo direttamente sul conto corrente di tesoreria della Città metropolitana di Milano o su conto corrente postale intestato alla Città metropolitana di Milano e da essa indicato, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla Città metropolitana o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Comunedecreto legislativo 7 marzo 2005, ovveron. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune nei casi previsti dalla leggeo utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
5. La quantificazione del canone, solo per il primo anno di rilascio dell'atto, è determinata in ragione dei giorni di durata della concessione o autorizzazione all’occupazione. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con i pagamento del canone e quanto concerne la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazionepubblicità si quantifica l’anno intero.
6. Il canone se L'omessa presentazione della comunicazione di importo superiore alle Euro 258,23 può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di Marzo, Maggio, Luglio e Ottobre, dell'anno di riferimento "cessazione" da parte del tributo. Per l’anno 2020, il versamento può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 Luglio la rateizzazione può essere fatta in due rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente nel mese di inizio di occupazione e nel mese di Dicembre cedente non comporta a carico dello stesso anno ovvero l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi in cui il subentrante abbia presentato alla data Città metropolitana di cessazione dell'occupazioneMilano regolare denuncia di subentro.
7. Ai sensi dell'art. 3 comma 63 punto E della Legge 549/1995, qualora il Il versamento del canone di occupazione permanente o temporanea sia inferiore a Euro 5,16 non è dovuto.
8. Per l’anno 2020 il versamento previsto nei commi 2 e 3 deve essere effettuato entro il 30 Settembre 2020”giugno.
8. Per le occupazioni con condutture, cavi ed impianti funzionali alla fornitura di servizi di pubblica utilità di cui all’articolo 35, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. In caso di variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il gestore comunica la variazione entro il 31 dicembre e il versamento di eventuale conguaglio deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
9. Per le occupazioni temporanee il canone dovuto deve essere pagato prima del rilascio dell'atto autorizzativo che le legittima.
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Versamento del canone. 1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all’articolo 43 devono versare alla Provincia, nei modi e termini indicati dai successivi commi 4 e 5, il Canone ed altri diritti, entro trenta giorni dalla data di richiesta del versamento. I provvedimenti autorizzativi vengono rilasciati all’utente dal Servizio Concessioni, solo dopo aver controllato e verificato che i versamenti richiesti sono stati regolarmente accreditati alla Provincia; Detti provvedimenti, una volta effettuata la verifica indicata al precedente comma, vengono trasmessi all’utente, all’Agente Coordinatore e al Dirigente del Settore Tecnico, il quale, a sua volta, provvederà a consegnarli ai Responsabili tecnici dei distretti stradali; Il versamento del canone dovuto per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli gli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazionidel provvedimento autorizzativo, il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo del relativo anno di riferimento, nei termini e modi indicati dal successivo comma ; In xxx xxxxxxxx, xxxxx restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal Regolamento disciplinante ogni anno.singola entrata, la somma spettante alla Provincia può essere versata, entro i termini stabiliti, così come indicato nel Ruolo annuale che sarà recapitato per posta ad ogni Concessionario/Utente ovvero mediante:
3. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con utilizzo dell’area per periodi diversi (giornaliero – settimanale - mensile – altro) il versamento del canone dovuto deve essere effettuato prima del rilascio dell'atto di concessione. Per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato come sotto indicato: a) mercato settimanale, mercato sabato pomeriggio, mercato di P.zza Trento, posteggi sparsi, entro il 31 marzo di ogni anno; b) fiera di San Luca (I e II Edizione), Fiera di Natale entro il 10 Settembre di ogni anno. In caso di trasferimento in proprietà e/o gestione dell’attività il canone annuale dovrà essere interamente corrisposto dall’operatore cedente prima dell’effettivo trasferimento.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento Versamento a mezzo di conto corrente postale n° 14666663, intestato al Comuneall’Amministrazione Provinciale – Servizio Concessioni Stradali – 66100 – Chieti, ovvero, in caso di affidamento in concessionea Società Concessionaria incaricata alla riscossione, al concessionario del comune nei casi previsti dalla leggea mezzo di conto corrente postale appositamente dedicato.
5. b) Versamento a mezzo di bonifico postale, sul conto corrente con codice IBAN: IT 97 F 07601 15500 000014666663, intestato all’Amministrazione Provinciale – Servizio Concessioni Stradali – 66100 – Chieti.
c) Mediante altri tipologie indicate direttamente nei bollettini recapitati ad ogni Concessionario/Utente; Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto temporanee, il versamento deve essere effettuato non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime, con i pagamento del canone e la compilazione le modalità di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza cui al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
6comma precedente. Il canone canone, se di importo d’importo superiore alle Euro 258,23 a € 280,00 (duecentottanta), può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di Marzomarzo, Maggiogiugno, Luglio settembre e Ottobredicembre, dell'anno dell’anno di riferimento del tributo. Per l’anno 2020, il versamento può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembrecanone. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno dell’anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; : qualora l'occupazione l’occupazione abbia inizio successivamente al 31 Luglio luglio, la rateizzazione può essere fatta effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza scadenza, rispettivamente nel mese di inizio di occupazione dell’occupazione e nel mese di Dicembre dicembre dello stesso anno ovvero ovvero, se l’occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data di della cessazione dell'occupazionemedesima.
7. Ai sensi dell'art. 3 comma 63 punto E della Legge 549/1995, qualora il canone di occupazione permanente o temporanea sia inferiore a Euro 5,16 non è dovuto.
8. Per l’anno 2020 il versamento previsto nei commi 2 e 3 deve essere effettuato entro il 30 Settembre 2020”.
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Versamento del canone. 1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Il versamento del canone è effettuato su richiesta della Provincia preliminarmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione, anche per la diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 835 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Il versamento del canone, con arrotondamento alla unità intera di euro immediatamente superiore, è effettuato sul conto corrente di tesoreria della Provincia, ovvero attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”.
4. La quantificazione del canone, solo per il primo anno di rilascio dell'atto, è determinata in ragione dei mesi di durata della concessione o autorizzazione, computandosi per intero il mese di rilascio.
5. Nel caso di subentro ad altro contribuente nella titolarità del cespite tassabile, il subentrante deve presentare alla Provincia apposita denuncia entro 60 giorni successivi a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone per l'annualità in corso, qualora non già effettuato dal cedente. Di contro, il cedente non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro alla Provincia, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il trasferimento è avvenuto, della comunicazione di cessazione, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il trasferimento della titolarità del cespite tassabile. L'omessa presentazione della comunicazione di "cessazione" da parte del cedente non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi in cui il subentrante abbia presentato alla Provincia regolare denuncia di subentro.
6. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone dovuto per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento annuo deve essere effettuato entro il 31 marzo ottobre dell’anno di ogni annoriferimento.
37. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con utilizzo dell’area per periodi diversi (giornaliero – settimanale - mensile – altro) condutture, cavi ed impianti funzionali alla fornitura di servizi di pubblica utilità di cui all’articolo 35, il versamento del canone dovuto deve essere effettuato prima del rilascio dell'atto di concessione. Per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato come sotto indicato: a) mercato settimanale, mercato sabato pomeriggio, mercato di P.zza Trento, posteggi sparsi, entro il 31 marzo ottobre di ogni anno; b) fiera di San Luca (I e II Edizione), Fiera di Natale entro il 10 Settembre di ogni ciascun anno. In caso di trasferimento variazioni in proprietà e/o gestione dell’attività aumento verificatesi nel corso dell'anno, il canone annuale dovrà essere interamente corrisposto dall’operatore cedente prima dell’effettivo trasferimento.
4. Il pagamento del canone gestore comunica la variazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo e il versamento di eventuale conguaglio deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune nei casi previsti dalla leggeentro il successivo 31 marzo.
58. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con i pagamento del canone e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
6. Il canone se di importo superiore alle Euro 258,23 può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di Marzo, Maggio, Luglio e Ottobre, dell'anno di riferimento del tributo. Per l’anno 2020, il versamento può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 Luglio la rateizzazione può essere fatta in due rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente nel mese di inizio di occupazione e nel mese di Dicembre dello stesso anno ovvero alla data di cessazione dell'occupazione.
7. Ai sensi dell'art. 3 comma 63 punto E della Legge 549/1995, qualora il canone di occupazione permanente o temporanea sia inferiore a Euro 5,16 non è dovuto.
8. Per l’anno 2020 il versamento previsto nei commi 2 e 3 dovuto deve essere effettuato entro il 30 Settembre 2020”pagato prima del rilascio dell'atto autorizzativo che le legittima, unitamente alla presentazione del modello di autodenuncia predisposto dalla Provincia.
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Samples: Regolamento Per L’applicazione Del Canone Patrimoniale Di Concessione
Versamento del canone. 1. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone dovuto per l'intero anno deve essere effettato entro trenta giorni dalla data di rilascio della concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioniconcessione, il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo 30 aprile di ogni ciascun anno.
2. Per le occupazioni temporanee il versamento del canone va effettuato non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime, oppure, alla data indicata nel provvedimento stesso.
3. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con utilizzo dell’area per periodi diversi (giornaliero – settimanale - mensile – altro) importi superiori a € 250,00 il versamento del canone dovuto deve può essere effettuato prima del rilascio dell'atto in quattro rate di concessione. Per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato come sotto indicatoeguale importo aventi le seguenti scadenze: a) mercato settimanale30 aprile, mercato sabato pomeriggio30 giugno, mercato di P.zza Trento31 agosto, posteggi sparsi, entro il 31 marzo di ogni anno; b) fiera di San Luca (I e II Edizione), Fiera di Natale entro il 10 Settembre di ogni anno. In caso di trasferimento in proprietà e/o gestione dell’attività il canone annuale dovrà essere interamente corrisposto dall’operatore cedente prima dell’effettivo trasferimentoottobre.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovveromediante mod. F24, in caso oppure, con altre modalità previste nell’atto di affidamento in concessione, al concessionario del comune nei casi previsti dalla legge/autorizzazione.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto In riferimento al ticket, di cui all’art. 16, comma 4, il rilascio deve essere preventivamente richiesto all’Ufficio Tributi, con domanda da inviare via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx sul modello disponibile alla sezione TRIBUTI/COSAP del sito internet del Comune di Lonigo o presso l’Ufficio Tributi, nella quale deve essere specificato il numero dei tickets richiesti e alla quale deve essere allegata la ricevuta di pagamento preventivamente effettuato. L’Ufficio Tributi provvede ad inviare all’indirizzo mail/pec, indicato nella domanda, i pagamento del canone e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazionetickets richiesti.
6. Il versamento del canone se di importo superiore alle Euro 258,23 può non deve essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di Marzo, Maggio, Luglio e Ottobre, dell'anno di riferimento del tributo. Per l’anno 2020, il versamento può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; eseguito qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 Luglio la rateizzazione può essere fatta in due rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente nel mese di inizio di occupazione e nel mese di Dicembre l’ammontare complessivo dello stesso anno ovvero alla data di cessazione dell'occupazionesia inferiore a €. 10,00. Tale limite non si applica al ticket previsto per gli “spuntisti”.
7. Ai Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione, e successivamente la revoca, dell’atto di concessione o di autorizzazione, sino a quando il pagamento non risulti eseguito, ai sensi dell'artdell’art. 3 comma 63 punto E della Legge 549/1995, qualora il canone di occupazione permanente o temporanea sia inferiore a Euro 5,16 non è dovuto12 del presente regolamento.
8. Per l’anno 2020 il versamento previsto nei commi 2 e 3 Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 Settembre 2020”con arrotondamento all’euro, per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, oppure per eccesso, se è superiore a detto importo.
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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Canone Per l'Occupazione Di Spazi E Aree Pubbliche