Vincoli progettuali Clausole campione

Vincoli progettuali. Tutti gli apparati delle tipologie Security-FW e DC-Infra devono soddisfare i seguenti requisiti architetturali necessari ad ottemperare le richieste prestazionali e di alta disponibilità. Per completezza si riportano le definizioni dei concetti e dei termini utilizzati: • Piano di controllo (Control plane) - L’insieme delle funzioni preposte alla definizione delle informazioni che un apparato utilizza per l’inoltro dei pacchetti di dati. È rappresentato dalle istanze dei protocolli di routing con la struttura dati derivante: Routing Information Base (RIB); • Piano di inoltro (Forwarding/data plane) - L’insieme delle funzioni e delle informazioni, derivate dal piano di controllo, atte all’inoltro dei pacchetti di dati è rappresentata dalla Forwarding Information Base (FIB) per le operazioni di routing e switching. È richiesta la separazione dei piani di controllo e di inoltro al fine di avere l’ottimizzazione delle strutture dati, dei processori e delle componenti hardware e software nel complesso, in funzione delle prestazioni richieste (tipicamente relative a operazioni di aggiornamento e modifica, da parte del control plane, e operazioni time-critical, come “table lookup” e “multi-field classification packet processing”, da parte del forwarding plane). Tale separazione, implicando il disaccoppiamento anche fisico delle parti hardware e software preposte alle due funzioni, garantisce inoltre che il malfunzionamento dell’uno non impatti sull’altro. È richiesta un’architettura di tipo “distributed forwarding”, che consente ad un apparato di mantenere le informazioni di inoltro, pertinenti alla funzione dell’apparato nello stack OSI (comprese le politiche di filtraggio e di trattamento differenziato del traffico), sui moduli di I/O (line cards) e/o, in generale, sui moduli preposti al forwarding.
Vincoli progettuali. 4.1.1. Piattaforma non bloccante (wire speed o, equivalentemente, non-blocking).

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  • SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a partecipare alla presente gara: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. L’affidatario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del Contratto. 2. Il conto corrente di cui al comma 7 dell’art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010. 3. L’Affidatario si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010. 4. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, lo stesso è risolto di diritto secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 5. L’Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 6. L’Affidatario, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma. 7. L’Affidatario verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 8. L’Affidatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010.