Xxxxxx relativi ai contenziosi che coinvolgono l’Emittente o il Gruppo Clausole campione

Xxxxxx relativi ai contenziosi che coinvolgono l’Emittente o il Gruppo. Alcune società del Gruppo sono parte in procedimenti civili, amministrativi e tributari, da cui potrebbero scaturire obblighi risarcitori a carico delle stesse. Al 31 dicembre 2010 le società del Gruppo hanno stanziato in bilancio fondi a copertura dei rischi di soccombenza nei predetti procedimenti per un ammontare, determinato sulla base di criteri prudenziali, in complessivi Euro 1.328 migliaia. Tale ammontare si riferisce in misura prevalente a contenziosi con ex dipendenti e, in misura inferiore, a contenziosi con ex agenti, ex locatori e fornitori vari. Al riguardo, si segnala tuttavia che la Società non ha ritenuto necessario effettuare appositi accantonamenti a fronte del ricevimento di un Processo Verbale di Constatazione, notificato all’Emittente in data 1 dicembre 2010, a conclusione di una verifica fiscale che ha interessato la Società ai fini I.V.A. e ai fini delle imposte dirette, avente ad oggetto il periodo di imposta 2007 ed estesa al periodo di imposta 2008 limitatamente agli interessi passivi derivanti dal finanziamento “Multicurrency Term and Revolving Facilities Agreement” utilizzato per l’acquisizione e rifinanziamento del Gruppo Rhiag. Ciò in quanto la Società, con il supporto dei propri consulenti, ha ritenuto infondato il rilievo contenuto nel PVC e per questo meritevole di annullamento in sede di eventuale futuro contenzioso. Peraltro, constatando la novità delle argomentazioni addotte dai verificatori e valorizzando la presenza di un rischio “sistema” connesso alla complessità della problematica oggetto di contestazione, la Società, assistita nelle proprie valutazione dai consulenti incaricati del procedimento, ha inteso qualificare il rischio di un eventuale esito negativo della controversia tra il “remoto” ed il “possibile” (per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XX, Paragrafo 20.5). Nonostante i fondi a copertura dei rischi di soccombenza stanziati a bilancio, la Società non può escludere che le società del Gruppo possano essere chiamate a far fronte a passività non coperte dai suddetti fondi, con conseguenti effetti negativi sull’attività e/o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o del Gruppo. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XX, Paragrafi 20.1.7.21 e 20.5. Il Gruppo Rhiag esercita la propria attività prevalentemente utilizzando immobili concessi in locazione, per i quali ciascuna società del Gruppo è parte di appositi contratti stipu...
Xxxxxx relativi ai contenziosi che coinvolgono l’Emittente o il Gruppo. A.17 Rischi connessi agli immobili concessi in locazione al Gruppo
Xxxxxx relativi ai contenziosi che coinvolgono l’Emittente o il Gruppo. A.14 Rischi relativi all’operatività degli stabilimenti industriali
Xxxxxx relativi ai contenziosi che coinvolgono l’Emittente o il Gruppo. Alla Data del Prospetto Informativo, le società del Gruppo sono coinvolte in alcuni procedimenti giu- diziari. La Società ha valutato le potenziali passività che potrebbero derivare dalle vertenze giudiziarie pendenti e non ha ritenuto di dover stanziare un fondo rischi destinato tra l’altro a coprire potenziali passività derivanti dalle vertenze giudiziarie in corso in quanto, con riferimento alla vertenza con Power Com S.A. vi sono ragioni per sostenere le proprie difese e con riferimento ai contenziosi TESMEC USA i relativi importi sono già iscritti nei debiti verso fornitori. Si riporta di seguito una breve descrizione dei procedimenti più significativi di cui il Gruppo è parte al- la Data del Prospetto Informativo. Con atto di citazione in data 9 luglio 2007 e contestuale ricorso ex articolo 700 c.p.c., la società Power Com S.A. conveniva in giudizio la Società per sentir accertare la responsabilità della stessa per atti di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2598 cod. civ. numeri 1 e 3; in particolare, veniva contestata la riproduzione servile di alcuni articoli, nella specie morsettoni. Power Com S.A. domandava altresì la condanna al risarcimento del danno asseritamente subito, da liquidarsi in un ammontare non inferiore ad Euro 600.000,00 per ciascun anno in cui detti atti di concorrenza sleale si ritenevano essere stati po- sti in essere, e comunque a far data dal 2003 e sino alla cessazione della condotta contestata. Con ordi- nanza ex art articolo 669 septies c.p.c., il Tribunale di Milano, in data 2 ottobre 2007 respingeva il ri- corso cautelare proposto da Power Com S.A. nei confronti della Società. Con comparsa di costituzione e risposta in data 26 ottobre 2007, la Società si costituiva in giudizio eccependo nel merito, la fonda- tezza, in fatto e in diritto delle pretese risarcitorie di parte attrice. Nella relazione depositata agli atti il Consulente Tecnico d’Ufficio, a seguito di una valutazione comparativa dei prodotti, ha concluso che l’imitazione dei beni “ricade su profili con carattere funzionale”, dovendosi pertanto ritenere escluso l’il- lecito previsto dai numeri 1 e 3 dell’articolo 2598 cod. civ.. Alla Data del Prospetto Informativo, le par- ti hanno in corso trattative volte a ricercare una soluzione transattiva della controversia anche attraver- so la definizione di un piano commerciale comune per la commercializzazione dei prodotti oggetto di discussione e ancora in corso di definizione. In data 26 ottobre 2009 TESMEC US...

Related to Xxxxxx relativi ai contenziosi che coinvolgono l’Emittente o il Gruppo

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).