Imposte dirette. Con riferimento alle imposte dirette si evidenzia quanto segue: − l’incorporata La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. è stata oggetto nell’anno 1996 di una verifica poi sfociata in avvisi di accertamento riferiti agli esercizi 1990/1992. Le contestazioni dell’amministrazione finanziaria per tali periodi di imposta hanno trovato definizione in procedimenti giudiziali ovvero in accertamenti con adesione, con l’eccezione di un rilievo riferibile all’esercizio 1991, originariamente qualificato come interposizione fittizia, corrispondente ad analoga fattispecie riferibile all’esercizio 1990 e già risolta a favore della compagnia con sentenza della Corte di Cassazione. Tuttavia, la fattispecie relativa al 1991 ha proseguito il proprio iter giudiziario ed è stata oggetto di nuovo esame presso la Corte di Cassazione che ha rinviato la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Toscana, della quale è attesa la pronuncia, perché valuti la presenza di elementi che possano configurare un abuso del diritto. Il rilievo ammonta complessivamente (per maggiori imposte, sanzioni ed interessi) a Euro 7,6 milioni, di cui Euro 1,1 milioni già corrisposti a titolo di riscossione provvisoria; − in data 30 luglio 2013, l’Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale della Toscana dell’Agenzia delle Entrate ha notificato all’Incorporante dieci avvisi di accertamento in cui viene contestata la deducibilità di parte dei compensi corrisposti nel periodo 2004-2008 dall’Incorporante ai Signori Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx e conseguentemente richiesta la maggiore imposta IRES, oltre a sanzioni ed interessi. Negli avvisi di accertamento è altresì contestata la deducibilità dei costi per la sponsorizzazione effettuata nei confronti della società Laità S.r.l. nel periodo 2004-2008 e conseguentemente richiesta la maggiore imposta IRES e IRAP, oltre a sanzioni ed interessi. L’importo complessivamente richiesto per maggiori imposte, interessi (computati fino al 30 luglio 2013) e sanzioni (applicate nella misura del 150%) ammonta a Euro 25,7 milioni. In caso di acquiescenza l’importo si ridurrebbe a Euro 13,7 milioni. Le contestazioni in oggetto traggono origine dai rilievi contenuti nella relazione del Commissario ad acta, redatta su incarico dell’IVASS ai fini dell’azione di responsabilità, nelle relazioni del Collegio Sindacale ex art. 2408 del codice civile del 16 marzo 20...
Imposte dirette. Il locatore NON mantiene la qualifica di imprenditore Articolo 71 c. 2 Tuir – prevede due ipotesi
Imposte dirette. Normativa di riferimento
Imposte dirette. Il ricavo di vendita ed il costo per il compenso costituiscono, rispettivamente, un componente positivo e uno negativo di reddito. Il ricavo per il compenso costituisce un componente positivo di reddito. In tale ipotesi, il mandatario agirà di fronte ai terzi per conto del mandante, ma con nome proprio, e per conseguenza, gli effetti degli atti giuridici compiuti ricadranno su di lui. Effetti che, tuttavia, dovranno successivamente essere trasferirli al mandante, in virtù dell’accordo con questi stipulato senza alcuna stipulazione contrattuale, ma in base a meri accordi verbali. Su questo aspetto è intervenuta la Risoluzione n. 117/E/2004 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa e contenzioso, secondo cui: • Somme pagate dai terzi (clienti) all’agente che opera senza rappresentanza – L’agente è chiamato in questo caso ad emettere fattura al cliente con aliquota del 10% (In quanto egli sta locando l’unità immobiliare a nome proprio (per conto del proprietario). • Somme riversate dall’agente immobiliare ai proprietari dei beni immobili – In virtù del fatto che la somma riscossa dall’agente intermediario sconti l’Iva al 10%, fa si che debbano scontare il medesimo trattamento fiscale anche le somme rimesse ai proprietari degli immobili (se questi risultano essere soggetti passivi di imposta). Nella diversa ipotesi in cui detti proprietari non siano soggetti passivi Iva, l’operazione di riversamento a loro favore delle somme incassate dall’agente (al netto delle relative provvigioni) risulterà fuori campo Iva, per difetto del presupposto soggettivo in capo al percipiente.
Imposte dirette. Principali caratteristiche IRAP «Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori» Se non vi è esercizio provvisorio, l'attività svolta dagli organi della procedura non rientra nel presupposto applicativo del tributo.
Imposte dirette. Vengono definite dirette, le imposte che colpiscono manifestazioni immediate della capacità contributiva e che hanno come presupposto: ▪ il reddito (flusso di ricchezza acquisito dal contribuente in un determinato periodo di tempo); ▪ il patrimonio. Le imposte dirette sono distinte in: ▪ generali, che colpiscono la generalità dei redditi o dei patrimoni; ▪ speciali, che colpiscono determinate forme di redditi o dei patrimoni; e inoltre in: ▪ personali, per le quali assumono rilievo elementi che concernono la situazione personale o familiare del contribuente; ▪ reali, che si commisurano ad un dato reddito od elemento patrimoniale oggettivamente considerato. La disciplina giuridica delle imposte dirette è contenuta principalmente nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) approvato con DPR 22.12.1986 n.917; l’assetto normativo operato dal TUIR è tutt’altro che definitivo essendo intervenute nel tempo numerosissime modifiche che riguardano non soltanto parametri quantitativi (aliquote, detrazioni, etc.), ma anche aspetti sostanziali delle singole imposte. Le principali imposte dirette sono rappresentate dalle imposte sul reddito, costituito da: ▪ reddito fondiario; ▪ reddito di capitale; ▪ reddito di lavoro dipendente; ▪ reddito di lavoro autonomo; ▪ reddito di impresa; ▪ redditi diversi; ▪ redditi di fonte estera.
Imposte dirette. Il ricavo di vendita ed il costo per il compenso costituiscono, rispettivamente, un componente positivo e uno negativo di reddito. Il ricavo per il compenso costituisce un componente positivo di reddito. Iva Emette fattura di vendita intestata al terzo acquirente (cliente) con Iva al 10% se il mandante proprietario è soggetto passivo Iva; in esenzione se è persona fisica. Riceve fattura per il compenso del mandatario agente. Emette fattura con Xxx ad aliquota ordinaria per il compenso.
Imposte dirette. Per le imposte dirette si deve distinguere la posizione dello sponsee da quella dello sponsor; come è stato appena detto, infatti, i proventi della sponsorizzazione costitui- scono per l’uno fonte di reddito, e per l’altro ragione di spesa. Considerando innanzitutto la posizione dello sponsee, si deve ulteriormente distin- guere fra l’ipotesi in cui questo soggetto sia costituito sotto forma di società di capitali (S.p.A., S.r.l.), e l’ipotesi dei soggetti costituiti sotto forma di associazione. In relazione alla prima ipotesi, che trova fondamento nella legge 23 marzo 1981 n° 91 che prevede all’art. 10 che le società sportive devono essere costituite sotto forma di S.p.A. o di S.r.l. se vogliono stipulare contratti con sportivi professionisti, la solu- zione imposta dal T.U.I.R., art. 87 lett. a), è quella di considerare, ai fini fiscali, il cor- rispettivo ricevuto dallo sponsor come reddito d’impresa, essendo la stessa commer- cialità insita nella forma giuridica prescelta dalla società, a prescindere dal tipo di atti- vità svolta. Per i soggetti sponsorizzati costituiti in forma di associazione, invece, il T.U.I.R. non presume la commercialità di qualsiasi attività, ma, all’art. 87 lett. c), prevede che tale ca- rattere sia attribuibile solo a quei proventi derivanti dall’esercizio di attività commercia- li; per questa ipotesi, allora, è necessario richiamare l’art. 111, comma 4, del D.P.R. 917\1986 che prevede la presunzione iuris et de iure di commercialità delle attività pub- blicitarie qualora siano esercitate abitualmente. In favore delle associazioni dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni conte- nute nella legge 16 dicembre 1991, n° 398, tuttavia, l’art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n° 133 ha introdotto una nuova agevolazione tributaria. Detta norma pre- vede, in particolare, l’esclusione del concorso di determinati proventi alla formazione del reddito imponibile del soggetto interessato. Fra tali proventi sono ricompresi quelli conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali os- sia di attività commerciali strutturalmente funzionali alla manifestazione sportiva e svolte in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione stessa151. Al riguardo il Ministero delle Finanze, a titolo di esempio, ha specificato che possono annoverarsi fra gli anzidetti proventi anche quelli derivanti dalla vendita di materiali sportivi, di gadget pubblicitari e dalle sponsorizzazioni152. Si può concl...
Imposte dirette. Il riscatto della laurea Xxxxx Xxxxxxxx - Milano
Imposte dirette. 1.1 Dividendi, interessi e canoni. Tra i principali effetti ai fini delle imposte dirette, si segnala che a partire dal 1° gennaio 2021 non troveranno più applicazione i seguenti regimi: • la ritenuta ridotta 1,2% sui dividendi pagati a società UK (art. 27, co. 3-ter, d.p.r. 600/1973); • il regime di esenzione da ritenuta dei dividendi pagati a soggetti madri UK (art. 27-bis d.p.r. 600/1973); • il regime di esenzione da ritenuta degli interessi e canoni pagati a consociate UK (art. 26-quater d.p.r. 600/1973); • il regime di esenzione da ritenuta degli interessi, derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine, pagati ad enti creditizi UK (art. 26, co. 5-bis, d.p.r. 600/1973); • la ritenuta ridotta al 5% sugli interessi corrisposti a soggetti UK laddove gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori (art. 26- quarter, co. 8-bis, d.p.r. 600/1973). A riguardo, le FAQ dell’Agenzia entrate del 31.12.2020 precisano che <<per i pagamenti di interessi e canoni corrisposti a partire dal 1° gennaio 2021 a soggetti britannici, salvo specifiche disposizioni contenute negli accordi raggiunti tra Unione Europea e Regno Unito per la disciplina dei rapporti reciproci al termine del periodo transitorio, non troverà più applicazione la disciplina di cui all'articolo 26-quater del DPR n.600/1973>>. Il pagamento di dividendi, interessi e canoni a soggetti UK sarà dunque assoggettato alla ritenuta domestica o, laddove applicabile, alla minore ritenuta convenzionale. Analogamente, il pagamento di dividendi, interessi e canoni a soggetti italiani da soggetti UK sarà assoggettato alla ritenuta UK o, laddove applicabile, alla minore ritenuta convenzionale; il soggetto italiano potrà poi recuperare tale ritenuta, in tutto o in parte, tramite il credito per le imposte estere di cui all’art. 165 tuir. Si continuerà, invece, ad applicare il regime domestico di esenzione da ritenuta degli interessi su titoli di Stato e obbligazioni emesse da “grandi emittenti”, in quanto UK continua ad essere un Paese che attua un adeguato scambio di informazioni anche nel dopo Brexit.