Common use of Xxxxxx Xxxxxxx Clause in Contracts

Xxxxxx Xxxxxxx. La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza, cit., p. 952. Facendo leva sul dato letterale, conferma la natura di actus legitimus del contratto di convivenza complessivamente inteso, mentre ritiene possibile inserire elementi accidentali con riguardo a singole clausole e statuizioni patrimoniali [sostanzialmente conforme l’approccio “contestualista e orientato in direzione della fattispecie concreta” di GRONDONA, Xxxxx. Commento al comma 56, in XXXXXX, C.M. (org.), Commentario alla legge 20 maggio 2016, n. 76. Torino: Giappichelli, 2017, pp. 6-7. Questa interpretazione, peraltro, pone il problema di accertare il rispetto del divieto nell’ipotesi in cui la gran parte delle previsioni contrattuali siano condizionate o sottoposte a termine, dovendosi a mio avviso ritenere, in tal caso, che una siffatta configurazione del contenuto negoziale sia elusiva del comma 56º. Al fine di evitare incertezze sulla validità del contratto, anche tenuto conto della ratio sopra ricostruita di tutela dei terzi, sarebbe allora opportuno declinare la norma in discorso nel senso più ampio, là dove, come si verifica col recesso, non sussistano eccezioni previste dalla legge. 67 Tale relazione è individuata da XXXXXXXXX, Xxxxxx. La legge sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze di fatto. Una prima lettura critica, cit., p. 648. potestativa (di cui si declama la legittimità nel nostro ordinamento, poiché il divieto e la conseguente nullità della relativa clausola, contemplati nell’art. 1355 c.c., sarebberoriferibili alla sola condizione sospensiva).68 Inoltre, il recesso assume una particolare struttura qualora, ai sensi del comma 61º, la relativa dichiarazione sia formulata da chi abbial’esclusiva disponibilità della casa familiare; secondo la previsione citata, questi è obbligato ad indicare nell’atto untermine non inferiore a novanta giorni a favoredel convivente che subisce il recesso per lasciare tale casa.69 In una simile ipotesi, difatti, l’indicazione del termine è presidiata dalla nullità del recesso che ne sia sprovvisto; la regola, peraltro, seppure rispondente ad una logica di tutela della parte debole del rapporto di convivenza, è reputata incongrua nel momento in cui il recedente volesse comunque conservare alla controparte la possibilità di permanere nell’abitazione mediante atti di tolleranza.70 Sotto il profilo pratico, comunque, tale problema può convenientemente risolversi con l’indicazione di un ampio termine di godimento nel contesto della dichiarazione di recesso, atteso che il citato comma 61º individua esclusivamente un periodo minimo, lasciandosi così al recedente la possibilità di conformare ai proprî interessi, anche sotto questo profilo, la fase successiva alla cessazione della convivenza. Infine, premesso che lo scioglimento del vincolo per sopraggiunta intollerabilità del rapporto personale non è incompatibile con la logica del contratto, pur se è necessario preservare nella disciplina la specificità del contesto su cui la regola 68 Sul punto rinvio per tutti a SIRENA, Xxxxxx. Effetti e vincolo. Milano: Xxxxxxx, 2006, pp. 115-116. E a XXXXXX, Xxxxxx. Condizione e termini, in Trattato del contratto diretto da Xxxxxxxx Xxxxx, III, Effetti. Milano: Xxxxxxx, 2006, pp. 315-317. Secondo il quale eventuali dubbi di liceità debbono affrontarsi in via di interpretazione e di recupero della clausola che prevede una condizione meramente potestativa, qualificandola come attributiva di un non retroattivo diritto di recesso. 69 Secondo XXXXXXXXX, Xxxxxx. La legge sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze di fatto. Una prima lettura critica, cit., p. 649. Nel caso di figli minori, peraltro, dovrebbero prevalere gli art. 337-bis ss. c.c. 70 Così VILLA, Gianroberto. Il contratto di convivenza nella legge sulle unioni civili, cit., 2016, p. 1352. Cfr. sul tema anche DI XXXX, Xxxxxxxx. I contratti di convivenza (art. 1, commi 50º ss., l. 20 maggio 2016, n. 76), cit., pp. 714-715. Che parla di “eccessiva ossessione normativa” per la categoria della nullità-sanzione, anche tenuto conto del fatto che la tutela del convivente non titolare si sarebbe potuta perseguire, in assenza dell’indicazione del termine o quando questo fosse stato determinato in misura inferiore ai novanta giorni, mediante l’integrazione ex lege della dichiarazione di recesso con il periodo minimo previsto dal comma 61º (la nullità, allora, si giustificherebbe con l’intento di costringere il recedente all’esercizio di un ulteriore valido recesso, con i dispendi di risorse che tale nuova iniziativa implicherebbe). Critico anche XXXXXXX, Xxxxxx. COMMA 61-La risoluzione del contratto di convivenza per recesso, in BIANCA. C.M. (org.), Commentario alla legge 20 maggio 2016, n. 76. Torino: Xxxxxxxxxxxx, 2017, pp. 4-5. Secondo il quale con il recesso si pone fine al rapporto contrattuale ma non necessariamente alla convivenza, potendo esercitarsi tale rimedio per caducare le previsioni contrattuali che si ritengono superate o perché si è in disaccordo con l’altro convivente esclusivamente sugli aspetti economici e patrimoniali della vita in comune. Si veda peraltro il contrario avviso sui rapporti tra recesso e convivenza qui esposto supra nel testo e alla nota 62. va ad incidere,71 anche l’esercizio del recesso, come già anticipato, dovrebbe valutarsi in base al rispetto del canone di buona fedeex art. 1375 c.c.,72 qualora si accentuasse la natura contrattuale dell’istituto a scapito della supposta qualificazione in termini di accordo parafamiliare.73 In quest’ottica, il contrasto con la buona fede condurrebbe, alternativamente, a non considerare il contratto risolto (paralizzandosi, pertanto, l’efficacia del recesso) o, nell’ottica di assicurare sempre il recupero della libertà nelle relazioni affettive, a fondare un’obbligazione risarcitoria,74 qualora i tempi e le modalità con cui il diritto potestativo viene esercitato comportino un ingiustificato aggravio economico per la controparte.75 Tale lettura, in particolare, trae confermadalla stessa tipizzazione della convivenza e dalla conseguente necessità, nel disegnare uno statuto minimo dei diritti di ciascuno dei contraenti (che si sommano a quanto espressamente discende dalla mera integrazione della fattispecie di cui al comma 36º),76 di tenere conto della 71 Lo sottolinea XXXXXXX, Xxxxxx. Tentativo di inventario per il ‘nuovo’ diritto di famiglia: il contratto di convivenza, cit., p. 350. 72 In tal senso cfr. PERFETTI, Xxxxxx. Autonomia privata e famiglia di fatto. Il nuovo contratto di convivenza, cit., p. 1763. Conforme XXXXXXX, Xxxxxx. COMMA 61-La risoluzione del contratto di convivenza per recesso, cit., p. 2 (del dattiloscritto). 73 Per vero, anche degli stessi negozî che condividono quest’ultima qualifica si predica la soggezione allo scrutinio giudiziale, come rileva zOPPINI, Xxxxxx. Tentativo di inventario per il ‘nuovo’ diritto di famiglia: il contratto di convivenza, cit., p. 348. Secondo la cui prospettiva ciò implica «affidare al giudice una penetrante verifica in ordine alla congruenza della regola nel momento in cui essa è invocata, con la pratica conseguenza di apprezzare l’evoluzione del rapporto ed eventualmente di adeguare il regolamento contrattuale».

Appears in 1 contract

Samples: pdfs.semanticscholar.org

Xxxxxx Xxxxxxx. La convivenza Ha conseguito la laurea nel 1992 in economia presso l’Università Xxxxx Xxxxxxx di fattoMilano. I rapporti patrimoniali ed Entra nel 1993 in JP Morgan dove si è occupata di misurazione dei rischi. Successivamente inizia la sua carriera in Boston Consulting Group come membro attivo della “financial institutions” Practice. Nel 2015 fonda la start-up Homepal (xxxxxxx.xx) di cui alla Data del Prospetto è il contratto CEO, operante nel settore del prop-tech, un’agenzia immobiliare completamente digitale operante su tutto il territorio nazionale. Nel 2009 viene nominata Young Global Leader dal World Economic Forum. Dal 2015 al 2019 è stata consigliere indipendente non esecutivo della società Ersel SIM, operante nel business del private banking. Dal 2019 al 2020 è stata consigliere indipendente non esecutivo, membro del comitato per il controllo sulla gestione e presidente del comitato parti correlate del gruppo UBI Banca S.p.A..Entra in Net Insurance S.p.A. nel 2020 quale consigliere di convivenzaamministrazione. Xxxxxxxxx Xxxxxx – Ha conseguito la laurea nel 1989 in lingue e letterature straniere presso l’Università Cà Foscari di Venezia. Entra in Broker Credit S.p.A. dove dal 1991 al 1998 gestisce le relazioni del broker con le principali compagnie assicurative e coordina lo sviluppo della rete distributiva. Successivamente, citnel 2000 entra in Norwich Union International L.t.d., p. 952compagnia assicurativa parte del gruppo facente capo ad Aviva Italia Holding S.p.A., e in Profilo Life (Fondiaria Sai S.p.a. Facendo leva sul dato letterale, conferma – Banca Profilo) nel 2001 dove ricopre il ruolo di sales manager per i prodotti di private insurance seguendo lo sviluppo del canale private banking. Dal 2008 al 2014 ricopre il ruolo di head of customer service presso Skandia Vita S.p.a. con il compito di gestire le relazioni con i differenti partner distributivi della compagnia e con i clienti finali. Dal 2014 in Old Mutual Wealth Italy S.p.A. segue la natura gestione delle relazioni istituzionali della compagnia assicurativa. Attualmente è amministratrice delegata e responsabile dell’attività di actus legitimus del contratto intermediazione di convivenza complessivamente inteso, mentre ritiene possibile inserire elementi accidentali con riguardo a singole clausole e statuizioni patrimoniali [sostanzialmente conforme l’approccio “contestualista e orientato in direzione della fattispecie concreta” di GRONDONA, Xxxxx. Commento al comma 56, in XXXXXX, C.M. (org.), Commentario alla legge 20 maggio 2016, n. 76. Torino: Giappichelli, 2017, pp. 6-7. Questa interpretazione, peraltro, pone il problema di accertare il rispetto del divieto nell’ipotesi in cui la gran parte delle previsioni contrattuali siano condizionate o sottoposte a termine, dovendosi a mio avviso ritenere, in tal caso, che una siffatta configurazione del contenuto negoziale sia elusiva del comma 56º. Al fine di evitare incertezze sulla validità del contratto, anche tenuto conto della ratio sopra ricostruita di tutela dei terzi, sarebbe allora opportuno declinare la norma in discorso nel senso più ampio, là dove, come si verifica col recesso, non sussistano eccezioni previste dalla legge. 67 Tale relazione è individuata da XXXXXXXXX, Xxxxxx. La legge sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze di fatto. Una prima lettura critica, citFARAD Insurance Broker Italia S.r.l., p. 648broker assicurativo di diritto italiano specializzato in private life insurance. potestativa (Entra in Net Insurance S.p.A. nel 2022 quale consigliere di cui si declama la legittimità nel nostro ordinamento, poiché il divieto e la conseguente nullità della relativa clausola, contemplati nell’art. 1355 c.camministrazione., sarebberoriferibili alla sola condizione sospensiva).68 Inoltre, il recesso assume una particolare struttura qualora, ai sensi del comma 61º, la relativa dichiarazione sia formulata da chi abbial’esclusiva disponibilità della casa familiare; secondo la previsione citata, questi è obbligato ad indicare nell’atto untermine non inferiore a novanta giorni a favoredel convivente che subisce il recesso per lasciare tale casa.69 In una simile ipotesi, difatti, l’indicazione del termine è presidiata dalla nullità del recesso che ne sia sprovvisto; la regola, peraltro, seppure rispondente ad una logica di tutela della parte debole del rapporto di convivenza, è reputata incongrua nel momento in cui il recedente volesse comunque conservare alla controparte la possibilità di permanere nell’abitazione mediante atti di tolleranza.70 Sotto il profilo pratico, comunque, tale problema può convenientemente risolversi con l’indicazione di un ampio termine di godimento nel contesto della dichiarazione di recesso, atteso che il citato comma 61º individua esclusivamente un periodo minimo, lasciandosi così al recedente la possibilità di conformare ai proprî interessi, anche sotto questo profilo, la fase successiva alla cessazione della convivenza. Infine, premesso che lo scioglimento del vincolo per sopraggiunta intollerabilità del rapporto personale non è incompatibile con la logica del contratto, pur se è necessario preservare nella disciplina la specificità del contesto su cui la regola 68 Sul punto rinvio per tutti a SIRENA, Xxxxxx. Effetti e vincolo. Milano: Xxxxxxx, 2006, pp. 115-116. E a XXXXXX, Xxxxxx. Condizione e termini, in Trattato del contratto diretto da Xxxxxxxx Xxxxx, III, Effetti. Milano: Xxxxxxx, 2006, pp. 315-317. Secondo il quale eventuali dubbi di liceità debbono affrontarsi in via di interpretazione e di recupero della clausola che prevede una condizione meramente potestativa, qualificandola come attributiva di un non retroattivo diritto di recesso. 69 Secondo XXXXXXXXX, Xxxxxx. La legge sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze di fatto. Una prima lettura critica, cit., p. 649. Nel caso di figli minori, peraltro, dovrebbero prevalere gli art. 337-bis ss. c.c. 70 Così VILLA, Gianroberto. Il contratto di convivenza nella legge sulle unioni civili, cit., 2016, p. 1352. Cfr. sul tema anche DI XXXX, Xxxxxxxx. I contratti di convivenza (art. 1, commi 50º ss., l. 20 maggio 2016, n. 76), cit., pp. 714-715. Che parla di “eccessiva ossessione normativa” per la categoria della nullità-sanzione, anche tenuto conto del fatto che la tutela del convivente non titolare si sarebbe potuta perseguire, in assenza dell’indicazione del termine o quando questo fosse stato determinato in misura inferiore ai novanta giorni, mediante l’integrazione ex lege della dichiarazione di recesso con il periodo minimo previsto dal comma 61º (la nullità, allora, si giustificherebbe con l’intento di costringere il recedente all’esercizio di un ulteriore valido recesso, con i dispendi di risorse che tale nuova iniziativa implicherebbe). Critico anche XXXXXXX, Xxxxxx. COMMA 61-La risoluzione del contratto di convivenza per recesso, in BIANCA. C.M. (org.), Commentario alla legge 20 maggio 2016, n. 76. Torino: Xxxxxxxxxxxx, 2017, pp. 4-5. Secondo il quale con il recesso si pone fine al rapporto contrattuale ma non necessariamente alla convivenza, potendo esercitarsi tale rimedio per caducare le previsioni contrattuali che si ritengono superate o perché si è in disaccordo con l’altro convivente esclusivamente sugli aspetti economici e patrimoniali della vita in comune. Si veda peraltro il contrario avviso sui rapporti tra recesso e convivenza qui esposto supra nel testo e alla nota 62. va ad incidere,71 anche l’esercizio del recesso, come già anticipato, dovrebbe valutarsi in base al rispetto del canone di buona fedeex art. 1375 c.c.,72 qualora si accentuasse la natura contrattuale dell’istituto a scapito della supposta qualificazione in termini di accordo parafamiliare.73 In quest’ottica, il contrasto con la buona fede condurrebbe, alternativamente, a non considerare il contratto risolto (paralizzandosi, pertanto, l’efficacia del recesso) o, nell’ottica di assicurare sempre il recupero della libertà nelle relazioni affettive, a fondare un’obbligazione risarcitoria,74 qualora i tempi e le modalità con cui il diritto potestativo viene esercitato comportino un ingiustificato aggravio economico per la controparte.75 Tale lettura, in particolare, trae confermadalla stessa tipizzazione della convivenza e dalla conseguente necessità, nel disegnare uno statuto minimo dei diritti di ciascuno dei contraenti (che si sommano a quanto espressamente discende dalla mera integrazione della fattispecie di cui al comma 36º),76 di tenere conto della 71 Lo sottolinea XXXXXXX, Xxxxxx. Tentativo di inventario per il ‘nuovo’ diritto di famiglia: il contratto di convivenza, cit., p. 350. 72 In tal senso cfr. PERFETTI, Xxxxxx. Autonomia privata e famiglia di fatto. Il nuovo contratto di convivenza, cit., p. 1763. Conforme XXXXXXX, Xxxxxx. COMMA 61-La risoluzione del contratto di convivenza per recesso, cit., p. 2 (del dattiloscritto). 73 Per vero, anche degli stessi negozî che condividono quest’ultima qualifica si predica la soggezione allo scrutinio giudiziale, come rileva zOPPINI, Xxxxxx. Tentativo di inventario per il ‘nuovo’ diritto di famiglia: il contratto di convivenza, cit., p. 348. Secondo la cui prospettiva ciò implica «affidare al giudice una penetrante verifica in ordine alla congruenza della regola nel momento in cui essa è invocata, con la pratica conseguenza di apprezzare l’evoluzione del rapporto ed eventualmente di adeguare il regolamento contrattuale».

Appears in 1 contract

Samples: www.netinsurance.it

Xxxxxx Xxxxxxx. La convivenza Con due ordinanze (nn. 10397 e 10398) gemelle di fattofine ottobre, il TAR per il Lazio ha chiesto alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. I rapporti patrimoniali ed il contratto 38, co. 0, xxxx. x), xxx X.xxx. x. 000/0000 (Xxxxxxx Codice dei Contratti Pubblici) con l’art. 186-bis, co. 5 e 6, del X.X. x. 000/0000 (Xxxxx Fallimentare), laddove, in caso di convivenzaimprese sottoposte a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, cit.consente la partecipazione alle gare pubbliche alle imprese singole e ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), p. 952. Facendo leva sul dato letterale, conferma la natura di actus legitimus del contratto di convivenza complessivamente intesoqualora ad essere assoggettata a tale procedura sia l’impresa mandante, mentre ritiene possibile inserire elementi accidentali la vieta nel caso in cui, ad esservi sottoposta, sia l’impresa mandataria. Il TAR per il Lazio dubita infatti della compatibilità della disciplina dettata dalle citate norme con riguardo a singole clausole gli artt. 3, co. 1, 41 e statuizioni patrimoniali [sostanzialmente conforme l’approccio 117, co. 2, lett. a) della Costituzione. Nelle more di una procedura per l’affidamento di un appalto di servizi, bandito da CONSIP S.p.A. e regolato dalle norme del Vecchio Codice dei Contratti Pubblici, l’impresa mandataria di un RTI che aveva presentato offerta veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis Legge Fallimentare. La stazione appaltante decideva di escludere dalla gara il RTI ed escutere la relativa garanzia provvisoria; ciò in applicazione del combinato disposto tra l’art. 38, co 1, lett. a) Vecchio Codice dei Contratti Pubblici (che dispone l’esclusione dalla gara delle imprese contestualista che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”) e orientato l’art. 186-bis, co 6, Legge Fallimentare (in direzione della fattispecie concreta” forza del quale, per quanto di GRONDONAinteresse, Xxxxx“l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria”). Commento al comma 56L’impresa mandataria, in XXXXXXproprio e quale rappresentante del RTI, C.M. (org.), Commentario alla legge 20 maggio 2016, n. 76. Torino: Giappichelli, 2017, pp. 6-7. Questa interpretazione, peraltro, pone impugnava dinnanzi al TAR per il problema Lazio il provvedimento di accertare il rispetto del divieto nell’ipotesi in cui la gran parte delle previsioni contrattuali siano condizionate o sottoposte a termine, dovendosi a mio avviso ritenere, in tal caso, che una siffatta configurazione del contenuto negoziale sia elusiva del comma 56º. Al fine di evitare incertezze sulla validità del contratto, anche tenuto conto della ratio sopra ricostruita di tutela dei terzi, sarebbe allora opportuno declinare la norma in discorso nel senso più ampio, là dove, come si verifica col recesso, non sussistano eccezioni previste dalla legge. 67 Tale relazione è individuata da XXXXXXXXX, Xxxxxx. La legge sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze di fatto. Una prima lettura critica, cit., p. 648. potestativa (di cui si declama la legittimità nel nostro ordinamento, poiché il divieto esclusione e la conseguente nullità escussione della relativa clausola, contemplati nell’artgaranzia provvisoria. 1355 c.c., sarebberoriferibili alla sola condizione sospensiva).68 InoltreAll’esito della udienza pubblica sul merito, il recesso assume TAR per il Lazio ha sospeso i giudizi e ha sollevato, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto delle norme in esame per violazione degli artt. 3, co.1, 41 e 117, co. 2, lett. a) della Costituzione. Ad avviso del Collegio, la normativa in esame lascia perplessi sia sotto il profilo della ragionevolezza sia sotto quello della restrizione della libertà di iniziativa economica e di concorrenza. In particolare, le disposizioni in esame, nella misura in cui consentono ad un’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di concorrere all’aggiudicazione di contratti pubblici se partecipa alle relative gare come impresa singola o come impresa mandante di un RTI, per escluderlo invece qualora vi partecipi, in qualità di mandataria, in associazione con altre imprese, sarebbero irragionevoli. Il Collegio fa derivare tale irragionevolezza dall’ esame della ratio sottesa all’art. 186-bis della Legge Fallimentare e all’art. 38 del Vecchio Codice dei Contratti Pubblici (come riformulato nel 2012, a seguito dell’entrata in vigore del citato art. 186 bis): operare un giusto contemperamento di interessi tra 1) l’intento di aiutare l’impresa che si trova in una particolare struttura situazione di “crisi auspicatamente temporanea” a superare detto momento, consentendole di rendersi comunque aggiudicataria di contratti pubblici e 2) l’esigenza di tutelare l’interesse della stazione appaltante ad avere controparti in grado di eseguire gli appalti loro affidati. Tale essendo la ratio appare difficile – argomenta il TAR per il Lazio - individuare una specificità che possa giustificare una disparità di trattamento tra imprese a seconda del modulo scelto per partecipare alla gara, tale per cui ciò che è consentito all’impresa singola o associata come mandante in un RTI è invece vietato all’impresa che allo stesso RTI partecipa con il ruolo di “capogruppo”. Il Collegio evidenzia come i presupposti per l’adozione del decreto di ammissione al concordato preventivo in continuità, così come le garanzie richieste all’impresa per consentirne la partecipazione alle gare pubbliche, siano sempre le stesse, così da non giustificare - nell’ottica della pur doverosa tutela degli interessi della stazione appaltante – la diversità di trattamento prevista dalla normativa in esame a carico della mandataria di un RTI rispetto alla mandante o ad un’impresa che concorra da sola. Ad avviso del Collegio, infatti, non si ravviserebbe alcun pregiudizio nei confronti della stazione appaltante qualora, ai sensi del comma 61ºdiversamente da come previsto dalle norme in esame, la relativa dichiarazione sia formulata da chi abbial’esclusiva disponibilità della casa familiare; secondo la previsione citata, questi è obbligato ad indicare nell’atto untermine non inferiore a novanta giorni a favoredel convivente che subisce il recesso per lasciare tale casa.69 In una simile ipotesi, difatti, l’indicazione del termine è presidiata dalla nullità del recesso che ne sia sprovvisto; la regola, peraltro, seppure rispondente ad una logica di tutela della parte debole del rapporto di convivenza, è reputata incongrua nel momento in cui il recedente volesse comunque conservare fosse consentita anche alla controparte la possibilità di permanere nell’abitazione mediante atti di tolleranza.70 Sotto il profilo pratico, comunque, tale problema può convenientemente risolversi con l’indicazione mandataria di un ampio termine RTI ammessa alla procedura di godimento nel contesto della dichiarazione concordato preventivo con continuità aziendale di recesso, atteso che il citato comma 61º individua esclusivamente un periodo minimo, lasciandosi così al recedente la possibilità di conformare ai proprî interessi, anche sotto questo profilo, la fase successiva alla cessazione della convivenza. Infine, premesso che lo scioglimento del vincolo per sopraggiunta intollerabilità del rapporto personale non è incompatibile con la logica del contratto, pur se è necessario preservare nella disciplina la specificità del contesto su cui la regola 68 Sul punto rinvio per tutti a SIRENA, Xxxxxx. Effetti e vincolo. Milano: Xxxxxxx, 2006, pp. 115-116. E a XXXXXX, Xxxxxx. Condizione e termini, in Trattato del contratto diretto da Xxxxxxxx Xxxxx, III, Effetti. Milano: Xxxxxxx, 2006, pp. 315-317. Secondo il quale eventuali dubbi di liceità debbono affrontarsi in via di interpretazione e di recupero della clausola che prevede una condizione meramente potestativa, qualificandola come attributiva di un non retroattivo diritto di recesso. 69 Secondo XXXXXXXXX, Xxxxxx. La legge sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze di fatto. Una prima lettura critica, cit., p. 649. Nel caso di figli minori, peraltro, dovrebbero prevalere gli art. 337-bis ss. c.c. 70 Così VILLA, Gianrobertopartecipare alle gare pubbliche. Il contratto di convivenza nella legge sulle unioni civiliTAR per il Lazio, cit.inoltre, 2016sottolinea come il distinguo tra impresa singola/mandante e impresa mandataria operato nel diritto interno dalle norme in esame non sia imposto da “una ferrea regola in tal senso stabilita a livello europeo”. Al riguardo il Collegio ricorda che l’art. 45, p. 1352. Cfr. sul tema anche DI XXXXparagrafo 2, Xxxxxxxx. I contratti di convivenza (art. 1, commi 50º ss., l. 20 maggio 2016della Direttiva 31 marzo 2004, n. 76)2004/18/CE, cit.recepita dal D. Lgs. n. 163/2006, ppha lasciato liberi gli Stati membri di precisare “le condizioni di applicazione” delle cause di esclusione dipendenti dalla pendenza di una procedura concorsuale. 714-715. Che parla di “eccessiva ossessione normativa” per la categoria della nullità-sanzione, anche tenuto conto Ad avviso del fatto che la tutela del convivente non titolare si sarebbe potuta perseguire, in assenza dell’indicazione del termine o quando questo fosse stato determinato in misura inferiore ai novanta giorni, mediante l’integrazione ex lege della dichiarazione di recesso con il periodo minimo previsto dal comma 61º (la nullità, allora, si giustificherebbe con l’intento di costringere il recedente all’esercizio di un ulteriore valido recesso, con i dispendi di risorse che tale nuova iniziativa implicherebbe). Critico anche XXXXXXX, Xxxxxx. COMMA 61-La risoluzione del contratto di convivenza per recesso, in BIANCA. C.M. (org.), Commentario alla legge 20 maggio 2016, n. 76. Torino: Xxxxxxxxxxxx, 2017, pp. 4-5. Secondo il quale con il recesso si pone fine al rapporto contrattuale ma non necessariamente alla convivenza, potendo esercitarsi tale rimedio per caducare le previsioni contrattuali che si ritengono superate o perché si è in disaccordo con l’altro convivente esclusivamente sugli aspetti economici e patrimoniali della vita in comune. Si veda peraltro il contrario avviso sui rapporti tra recesso e convivenza qui esposto supra nel testo e alla nota 62. va ad incidere,71 anche l’esercizio del recesso, come già anticipato, dovrebbe valutarsi in base al rispetto del canone di buona fedeex art. 1375 c.c.,72 qualora si accentuasse la natura contrattuale dell’istituto a scapito della supposta qualificazione in termini di accordo parafamiliare.73 In quest’ottica, il contrasto con la buona fede condurrebbe, alternativamente, a non considerare il contratto risolto (paralizzandosi, pertanto, l’efficacia del recesso) o, nell’ottica di assicurare sempre il recupero della libertà nelle relazioni affettive, a fondare un’obbligazione risarcitoria,74 qualora i tempi e le modalità con cui il diritto potestativo viene esercitato comportino un ingiustificato aggravio economico per la controparte.75 Tale lettura, in particolare, trae confermadalla stessa tipizzazione della convivenza e dalla conseguente necessità, nel disegnare uno statuto minimo dei diritti di ciascuno dei contraenti (che si sommano a quanto espressamente discende dalla mera integrazione della fattispecie di cui al comma 36º),76 di tenere conto della 71 Lo sottolinea XXXXXXX, Xxxxxx. Tentativo di inventario TAR per il ‘nuovo’ diritto di famiglia: il contratto di convivenzaLazio, cit.inoltre, p. 350. 72 In tal senso cfr. PERFETTI, Xxxxxx. Autonomia privata e famiglia di fatto. Il nuovo contratto di convivenza, cit., p. 1763. Conforme XXXXXXX, Xxxxxx. COMMA 61-La risoluzione del contratto di convivenza per recesso, cit., p. 2 (del dattiloscritto). 73 Per vero, anche degli stessi negozî che condividono quest’ultima qualifica si predica la soggezione allo scrutinio giudiziale, come rileva zOPPINI, Xxxxxx. Tentativo di inventario per il ‘nuovo’ diritto di famiglia: il contratto di convivenza, cit., p. 348. Secondo la cui prospettiva ciò implica «affidare al giudice una penetrante verifica i dubbi in ordine alla congruenza della regola nel momento irragionevolezza delle citate disposizioni sarebbero confermati anche dalla diversa scelta in cui essa è invocatatema di requisiti generali di partecipazione alle gare pubbliche operata dal legislatore con il D. lgs n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici). Il Collegio ricorda che l’art. 80, con la pratica conseguenza di apprezzare l’evoluzione del rapporto ed eventualmente di adeguare il regolamento contrattuale»co 5, lett.

Appears in 1 contract

Samples: www.dejalex.com

Xxxxxx Xxxxxxx. La convivenza Dirigente ARAN arannewsletter In data 28 gennaio 2004 è stata sottoscritta l’Ipotesi di fattoAccordo per il personale del Comparto delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza, cit., p. 952. Facendo leva sul dato letterale, conferma la natura di actus legitimus del contratto di convivenza complessivamente inteso, mentre ritiene possibile inserire elementi accidentali con riguardo a singole clausole e statuizioni patrimoniali [sostanzialmente conforme l’approccio “contestualista e orientato in direzione della fattispecie concreta” di GRONDONA, Xxxxx. Commento al comma 56, in XXXXXX, C.M. (org.), Commentario alla legge 20 maggio 2016, n. 76. Torino: Giappichelli, 2017, pp. 6-7. Questa interpretazione, peraltro, pone il problema di accertare il rispetto del divieto nell’ipotesi in cui la gran parte delle previsioni contrattuali siano condizionate o sottoposte a termine, dovendosi a mio avviso ritenere, in tal caso, che una siffatta configurazione del contenuto negoziale sia elusiva del comma 56º. Al fine di evitare incertezze sulla validità del Tale contratto, anche tenuto conto pur inquadrandosi nell’ambito delle linee por tanti della ratio sopra ricostruita rif orma del lavoro pub blico, assume, rispetto ai C C:CC.NN.LL. della passata tornata contrattuale, una sua peculiare configurazione, strettamente connessa al f atto che lo stesso si colloca in un ambito temporale diverso e successivo rispetto alla fase di tutela dei terzi, sarebbe allora opportuno declinare la norma in discorso nel senso più ampio, là dove, come si verifica col recesso, non sussistano eccezioni previste dalla legge. 67 Tale relazione è individuata da XXXXXXXXX, Xxxxxx. La legge sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze di fatto. Una prima lettura critica, cit., p. 648. potestativa (di cui si declama la legittimità nel nostro ordinamento, poiché il divieto e la conseguente nullità della relativa clausola, contemplati nell’art. 1355 c.c., sarebberoriferibili alla sola condizione sospensiva).68 Inoltre, il recesso assume una particolare struttura qualora, ai sensi del comma 61º, la relativa dichiarazione sia formulata da chi abbial’esclusiva disponibilità della casa familiare; secondo la previsione citata, questi è obbligato ad indicare nell’atto untermine non inferiore a novanta giorni a favoredel convivente che subisce il recesso per lasciare tale casa.69 In una simile ipotesi, difatti, l’indicazione del termine è presidiata dalla nullità del recesso che ne sia sprovvisto; la regola, peraltro, seppure rispondente ad una logica di tutela della parte debole contrattualizzazione del rapporto di convivenzalavoro dei dipendenti delle pub bliche amministrazioni, che ha costituito il principale obiettiv o delle prime due tornate contrattuali 1994-1997 e 1998-2001. Sotto tale profilo, infatti, il processo di privatizzazione avviato con il D.Lgs. n. 29/93 e proseguito con i successivi decreti di modifica ed integrazione (le cui norme sono ora accorpate nel X.Xxx. n. 165/2001), è reputata incongrua stato posto dal legislatore come cardine per promuov ere l’ammodernamento e la razionalizzazione delle pub bliche amministrazioni e, contestualmente, pervenire ad un contenimento del costo del lavoro. In tale contesto, la f onte pattizia è stata ritenuta il principale strumento per l’attuazione dei citati obiettivi, attraverso la definizione di nuove regole del rapporto di lavoro molto vicine a quelle di diritto comune. La conclusione della fase di trasformazione degli istituti disciplinati da norme pubblicistiche nei primi due quadrienni, esattamente come previsto dalle leggi di riforma, ha consentito alle parti di optare, per la presente tornata 2002-2005, per un contratto finalizzato soprattutto all’introduzione di clausole di chiarimento, in relazione alle esigenze manifestate dalle Amministrazioni del Comparto ovvero per all’aggiornamento degli istituti a seguito dell’emanazione di specifiche disposizioni di legge. E’ questo il caso delle norme disciplinari, ove la rivisitazione della regolamentazione contrattuale già esistente si è resa necessaria al fine di adeguarla alla Legge n. 97/2001 nel momento frattempo intervenuta ed ha costituito l’occasione per attualizzare l’intero sistema delle sanzioni disciplinari già previsto nel CCNL 1994-1997. Inoltre, anche allo scopo di conseguire una maggiore chiarezza espositiva delle norme, è stato operato, ove ritenuto necessario, una sorta di raccordo tra le disposizioni rif erite ad un medesimo istituto, ma contenute in cui testi contrattuali diversi ovvero tra la normativa di comparto e quella specificatamente disciplinata nei contratti collettivi quadro. Tale orientamento anticipa, seppure arannewsletter per aspetti molto limitati, quanto previsto dall’Atto di indirizzo del Comitato di settore del 31 luglio 2003, laddove viene stabilito, come per tutti gli altri compar ti, che al termine della stagione dovrà essere redatto un Testo unico coordinato di tutte le norme contrattuali, anche quindi quelle contenute nella presente Ipotesi di Accordo, che diventerà l’unico riferimento, organico e completo, della disciplina del rapporto di lavoro per il recedente volesse comunque conservare alla controparte la possibilità personale delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. Altra questione che viene affrontata dal CCNL è quella relativa al sistema classificatorio del personale, tema che presenta elementi di permanere nell’abitazione mediante atti grande complessità, per i quali si è ritenuto opportuno, una volta terminata l’attuale fase di tolleranza.70 Sotto il profilo praticoprima applicazione, comunque, tale problema può convenientemente risolversi con l’indicazione istituire una sessione di un ampio termine studio e di godimento nel contesto della dichiarazione di recesso, atteso che il citato comma 61º individua esclusivamente un periodo minimo, lasciandosi così al recedente analisi diretta a valutare la possibilità di conformare ai proprî interessiadottare f ormulazioni più rispondenti alle attuali esig enze della pubblica amministrazione, anche sotto questo profiloal fine di offrire alle stesse gli strumenti giuridici più idonei a conseguire una migliore gestione dei processi lavorativi ed un impiego più flessibile delle risorse umane. Nel frattempo, per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di rendere più agibile il sistema classificatorio delineato nella precedente tornata contrattuale, sono stati operati alcuni interventi di carattere transitorio, limitati, quindi, alla prima applicazione e diretti a venire incontro a talune concrete ed immediate necessità organizzativ e, segnalate dall’Amministrazione e correlate all’esigenza di creare le condizioni ottimali per favorire, in tempi rapidi, la fase successiva alla cessazione della convivenzamaggiore funzionalità dei servizi attinenti all’attività di soccorso. InfineSotto tale aspetto, premesso che lo scioglimento infatti, l’impatto del vincolo per sopraggiunta intollerabilità del rapporto personale non è incompatibile sistema classificatorio con la logica realtà operativ a ha evidenziato alcune contraddizioni dovute al mantenimento di forti rigidità derivanti dal precedente modello delle qualifiche funzionali, soprattutto in relazione alla presenza di profili ormai obsoleti oppure al permanere, per i passaggi interni, dei medesimi requisiti (esperienza professionale e titoli culturali e professionali) previsti dai precedenti Accordi sindacali, ma legati ad una organizzazione dell’attività lavorativa ormai superata. Tali elementi di continuità con il passato si sono, poi, rivelati del tutto inadeguati a dare attuazione immediata alla maggiore flessibilità verticale introdotta dal contratto, pur se è necessario preservare nella disciplina la specificità del contesto su cui la regola 68 Sul punto rinvio per tutti a SIRENA, Xxxxxx. Effetti e vincolo. Milano: Xxxxxxx, 2006, pp. 115-116. E a XXXXXX, Xxxxxx. Condizione e termini, in Trattato del contratto diretto da Xxxxxxxx Xxxxx, III, Effetti. Milano: Xxxxxxx, 2006, pp. 315-317. Secondo il quale eventuali dubbi soprattutto con riferimento all’istituzione di liceità debbono affrontarsi in via nuovi profili finalizzati al riconoscimento di interpretazione e competenze qualificate di recupero della clausola che prevede una condizione meramente potestativa, qualificandola come attributiva particolare rilievo ai fini dell’attività di un non retroattivo diritto di recesso. 69 Secondo XXXXXXXXX, Xxxxxx. La legge sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze di fatto. Una prima lettura critica, cit., p. 649. Nel caso di figli minori, peraltro, dovrebbero prevalere gli art. 337-bis ss. c.c. 70 Così VILLA, Gianroberto. Il contratto di convivenza nella legge sulle unioni civili, cit., 2016, p. 1352. Cfr. sul tema anche DI XXXX, Xxxxxxxx. I contratti di convivenza (art. 1, commi 50º ss., l. 20 maggio 2016, n. 76), cit., pp. 714-715. Che parla di “eccessiva ossessione normativa” per la categoria della nullità-sanzione, anche tenuto conto del fatto che la tutela del convivente non titolare si sarebbe potuta perseguire, in assenza dell’indicazione del termine o quando questo fosse stato determinato in misura inferiore ai novanta giorni, mediante l’integrazione ex lege della dichiarazione di recesso con il periodo minimo previsto dal comma 61º (la nullità, allora, si giustificherebbe con l’intento di costringere il recedente all’esercizio di un ulteriore valido recesso, con i dispendi di risorse che tale nuova iniziativa implicherebbe). Critico anche XXXXXXX, Xxxxxx. COMMA 61-La risoluzione del contratto di convivenza per recesso, in BIANCA. C.M. (org.), Commentario alla legge 20 maggio 2016, n. 76. Torino: Xxxxxxxxxxxx, 2017, pp. 4-5. Secondo il quale con il recesso si pone fine al rapporto contrattuale ma non necessariamente alla convivenza, potendo esercitarsi tale rimedio per caducare le previsioni contrattuali che si ritengono superate o perché si è in disaccordo con l’altro convivente esclusivamente sugli aspetti economici e patrimoniali della vita in comune. Si veda peraltro il contrario avviso sui rapporti tra recesso e convivenza qui esposto supra nel testo e alla nota 62. va ad incidere,71 anche l’esercizio del recesso, come già anticipato, dovrebbe valutarsi in base al rispetto del canone di buona fedeex art. 1375 c.c.,72 qualora si accentuasse la natura contrattuale dell’istituto a scapito della supposta qualificazione in termini di accordo parafamiliare.73 In quest’ottica, il contrasto con la buona fede condurrebbe, alternativamente, a non considerare il contratto risolto (paralizzandosi, pertanto, l’efficacia del recesso) o, nell’ottica di assicurare sempre il recupero della libertà nelle relazioni affettive, a fondare un’obbligazione risarcitoria,74 qualora i tempi e le modalità con cui il diritto potestativo viene esercitato comportino un ingiustificato aggravio economico per la controparte.75 Tale lettura, in particolare, trae confermadalla stessa tipizzazione della convivenza e dalla conseguente necessità, nel disegnare uno statuto minimo dei diritti di ciascuno dei contraenti (che si sommano a quanto espressamente discende dalla mera integrazione della fattispecie di cui al comma 36º),76 di tenere conto della 71 Lo sottolinea XXXXXXX, Xxxxxx. Tentativo di inventario per il ‘nuovo’ diritto di famiglia: il contratto di convivenza, cit., p. 350. 72 In tal senso cfr. PERFETTI, Xxxxxx. Autonomia privata e famiglia di fatto. Il nuovo contratto di convivenza, cit., p. 1763. Conforme XXXXXXX, Xxxxxx. COMMA 61-La risoluzione del contratto di convivenza per recesso, cit., p. 2 (del dattiloscritto). 73 Per vero, anche degli stessi negozî che condividono quest’ultima qualifica si predica la soggezione allo scrutinio giudiziale, come rileva zOPPINI, Xxxxxx. Tentativo di inventario per il ‘nuovo’ diritto di famiglia: il contratto di convivenza, cit., p. 348. Secondo la cui prospettiva ciò implica «affidare al giudice una penetrante verifica in ordine alla congruenza della regola nel momento in cui essa è invocatasoccorso, con la pratica conseguenza conseguente impossibilità, da parte dell’Amministrazione, di apprezzare l’evoluzione poter utilizzare le professionalità esistenti in modo ottimale e coerente con la piena funzionalità dei servizi. Ciò è emerso, con aspetti di maggiore problematicità, nel settore del rapporto ed eventualmente personale aeronavigante, costituito con il contratto del 24 mag gio 2000, nel quale sarebbero dovuti confluire i dipendenti adibiti al soccorso aereo, ma che di adeguare fatto non è mai stato attivato, impedendo quindi di portare a termine una organica riorganizzazione del settore. Tant’è vero questo che anche la stessa Legge Finanziaria per il regolamento contrattuale»2004, all’ar t. 3, comma 157, ha previsto, per i Vigili del fuoco elicotteristi inquadrati al livello iniziale, il passaggio automatico alla posizione economica superiore, anche in soprannumero, dando in par te una risposta al problema.

Appears in 1 contract

Samples: www.aranagenzia.it

Xxxxxx Xxxxxxx. La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza, cit., p. 952957. Facendo leva sul dato letteraleParla di soluzione con profili punitivi per la parte debole, conferma ritenendo comunque possibile pattuire, sia durante la natura convivenza e in previsione di actus legitimus un’eventuale rottura (così sposando un’interpretazione ampia del contenuto del contratto descritto al comma 53º) sia eventualmente all’atto in cui essa si realizza (come si suggerisce qui nel testo) l’obbligo per il soggetto “forte” del cessato rapporto di contribuire in vario modo al mantenimento dell’ex convivente. La riflessione dell’Autore, proprio con riguardo allo di questa conclusione merita sottolineare come, dovendosi sottoporre anche il contratto di mutuo dissenso ad uno scrutinio circa la relativa conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (sì che l’attestazione di conformità del contratto ai suddetti parametri costituirebbe, allora, una condicio iuris sospensiva),53 stante il tenore letterale della norma contenuta nel comma 51º, tale lettura assuma significato solo contemplando la possibilità che l’accordo risolutivo non si limiti a prevedere la cessazione di efficacia del presupposto contratto di convivenza, ma possa contenere ulteriori statuizioni che ne conformano la fase successiva e delle quali va acclarata la liceità.54 Significativo è poi il fatto che il legislatore, unitamente al mutuo dissenso, abbia previsto alla lett. b) del comma 59º il recesso unilaterale, anch’esso di chiara derivazione dalle prescrizioni codicistiche di parte generale del contratto (art. 1373 c.c.), là dove, in questa ipotesi, la facoltà di recedere è attribuita alle parti dalla legge. La riconosciuta possibilità di privare di effetti il contratto di convivenza complessivamente intesomediante la semplice dichiarazione (recettizia) di uno dei contraenti contribuisce a chiarirne la natura, mentre ritiene possibile inserire elementi accidentali con riguardo a singole clausole e statuizioni patrimoniali [sostanzialmente conforme l’approccio “contestualista e orientato stante il dibattito sulla qualifica di tale negozio come contratto in direzione della fattispecie concreta” di GRONDONAsenso tecnico, Xxxxxad esso applicandosi, pertanto, gli artt. Commento al comma 56, in XXXXXX, C.M. 1321- 1469 (org.), Commentario alla legge 20 maggio 2016, n. 76. Torino: Giappichelli, 2017, pp. 6-7. Questa interpretazione, peraltro, pone il problema di accertare il rispetto del divieto nell’ipotesi in cui la gran parte delle previsioni contrattuali siano condizionate o sottoposte a termine, dovendosi a mio avviso ritenere, in tal caso, che una siffatta configurazione del contenuto negoziale sia elusiva del comma 56º. Al fine di evitare incertezze sulla validità del contratto, anche tenuto conto della ratio sopra ricostruita di tutela dei terzi, sarebbe allora opportuno declinare la norma in discorso nel senso più ampio, là dove, come si verifica col recesso, non sussistano eccezioni previste dalla legge. 67 Tale relazione è individuata da XXXXXXXXX, Xxxxxx. La legge sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze di fatto. Una prima lettura critica, cit., p. 648. potestativa (di cui si declama la legittimità nel nostro ordinamento, poiché il divieto e la conseguente nullità della relativa clausola, contemplati nell’art. 1355 bis) c.c.,55 o, sarebberoriferibili alla sola condizione sospensiva).68 Inoltredi contro, sulla relativa ricostruzione nei termini di un accordo c.d. parafamiliare, ove il recesso assume una particolare struttura qualoradato istituzionale conforma le linee disciplinari che ne ordinano l’efficacia.56 In particolare, tale previsione deporrebbe per il ricorso scioglimento consensuale ai sensi del comma 61º59º, la relativa dichiarazione sia formulata da chi abbial’esclusiva disponibilità della casa familiare; secondo la previsione citata, questi è obbligato ad indicare nell’atto untermine non inferiore a novanta giorni a favoredel convivente che subisce il recesso per lasciare tale casa.69 In una simile ipotesi, difatti, l’indicazione del termine è presidiata dalla nullità del recesso che ne sia sprovvisto; la regola, peraltro, seppure rispondente ad una logica di tutela della parte debole del rapporto di convivenza, è reputata incongrua nel momento in cui il recedente volesse comunque conservare alla controparte la possibilità di permanere nell’abitazione mediante atti di tolleranza.70 Sotto il profilo pratico, comunque, tale problema può convenientemente risolversi con l’indicazione di un ampio termine di godimento nel contesto della dichiarazione di recesso, atteso che il citato comma 61º individua esclusivamente un periodo minimo, lasciandosi così al recedente la possibilità di conformare ai proprî interessi, anche sotto questo profilo, la fase successiva alla cessazione della convivenzalett. Infine, premesso che lo scioglimento del vincolo per sopraggiunta intollerabilità del rapporto personale non è incompatibile con la logica del contratto, pur se è necessario preservare nella disciplina la specificità del contesto su cui la regola 68 Sul punto rinvio per tutti a SIRENA, Xxxxxx. Effetti e vincolo. Milano: Xxxxxxx, 2006, pp. 115-116. E a XXXXXX, Xxxxxx. Condizione e termini, in Trattato del contratto diretto da Xxxxxxxx Xxxxx, III, Effetti. Milano: Xxxxxxx, 2006, pp. 315-317. Secondo il quale eventuali dubbi di liceità debbono affrontarsi in via di interpretazione e di recupero della clausola che prevede una condizione meramente potestativa, qualificandola come attributiva di un non retroattivo diritto di recesso. 69 Secondo XXXXXXXXX, Xxxxxx. La legge sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze di fatto. Una prima lettura critica, cit., p. 649. Nel caso di figli minori, peraltro, dovrebbero prevalere gli art. 337-bis ss. c.c. 70 Così VILLA, Gianroberto. Il contratto di convivenza nella legge sulle unioni civili, cit., 2016, p. 1352. Cfr. sul tema anche DI XXXX, Xxxxxxxx. I contratti di convivenza (art. 1, commi 50º ss., l. 20 maggio 2016, n. 76a), cit., pp. 714-715. Che parla di costruiscela categoria dei eccessiva ossessione normativa” per la categoria contratti della nullità-sanzione, anche tenuto conto del fatto che la tutela del convivente non titolare si sarebbe potuta perseguire, in assenza dell’indicazione del termine o quando questo fosse stato determinato in misura inferiore ai novanta giorni, mediante l’integrazione ex lege della dichiarazione di recesso con il periodo minimo previsto dal comma 61º (la nullità, allora, si giustificherebbe con l’intento di costringere il recedente all’esercizio di un ulteriore valido recesso, con i dispendi di risorse che tale nuova iniziativa implicherebbe). Critico anche XXXXXXX, Xxxxxx. COMMA 61-La risoluzione del contratto di convivenza per recesso, in BIANCA. C.M. (org.), Commentario alla legge 20 maggio 2016, n. 76. Torino: Xxxxxxxxxxxx, 2017, pp. 4-5. Secondo il quale con il recesso si pone fine al rapporto contrattuale ma non necessariamente alla convivenza, potendo esercitarsi tale rimedio per caducare le previsioni contrattuali che si ritengono superate o perché si è in disaccordo con l’altro convivente esclusivamente sugli aspetti economici e patrimoniali della vita in comune. Si veda peraltro il contrario avviso sui rapporti tra recesso e convivenza qui esposto supra nel testo e alla nota 62. va ad incidere,71 anche l’esercizio del recesso, come già anticipato, dovrebbe valutarsi in base al rispetto del canone di buona fedeex art. 1375 c.c.,72 qualora si accentuasse la natura contrattuale dell’istituto a scapito della supposta qualificazione in termini di accordo parafamiliare.73 In quest’ottica, il contrasto con la buona fede condurrebbe, alternativamente, a non considerare il contratto risolto (paralizzandosi, pertanto, l’efficacia del recesso) o, nell’ottica di assicurare sempre il recupero della libertà nelle relazioni affettive, a fondare un’obbligazione risarcitoria,74 qualora i tempi e le modalità con cui il diritto potestativo viene esercitato comportino un ingiustificato aggravio economico per la controparte.75 Tale lettura, in particolare, trae confermadalla stessa tipizzazione crisi della convivenza e dalla conseguente necessità, nel disegnare uno statuto minimo dei diritti di ciascuno dei contraenti (che si sommano a quanto espressamente discende dalla mera integrazione della fattispecie fatto”per l’appunto suscettibili di cui al comma 36º),76 di tenere conto della 71 Lo sottolinea XXXXXXX, Xxxxxx. Tentativo di inventario per il ‘nuovo’ diritto di famiglia: il contratto di convivenza, citcontenere previsioni in merito ai relativi rapporti patrimoniali., p. 350. 72 In tal senso cfr. PERFETTI, Xxxxxx. Autonomia privata e famiglia di fatto. Il nuovo contratto di convivenza, cit., p. 1763. Conforme XXXXXXX, Xxxxxx. COMMA 61-La risoluzione del contratto di convivenza per recesso, cit., p. 2 (del dattiloscritto). 73 Per vero, anche degli stessi negozî che condividono quest’ultima qualifica si predica la soggezione allo scrutinio giudiziale, come rileva zOPPINI, Xxxxxx. Tentativo di inventario per il ‘nuovo’ diritto di famiglia: il contratto di convivenza, cit., p. 348. Secondo la cui prospettiva ciò implica «affidare al giudice una penetrante verifica in ordine alla congruenza della regola nel momento in cui essa è invocata, con la pratica conseguenza di apprezzare l’evoluzione del rapporto ed eventualmente di adeguare il regolamento contrattuale».

Appears in 1 contract

Samples: pdfs.semanticscholar.org

Xxxxxx Xxxxxxx. La convivenza Direttore Generale ARAN numero 1/2 • gennaio/aprile 2006 arannewsletter L’organizzazione delle strutture dei Comuni di fattodimensioni medie e medio-piccole viene spesso considerata una materia non efficacemente regolabile con gli strumenti attualmente posti a disposizione dal quadro normativo, dettato dalle riforme della pubblica amministrazione ed in par ticolare dai principi del D.Lgs. I rapporti patrimoniali n. 165/2001. Tale convinzione, a mio sommesso avviso, non è del tutto giustificabile se non, f orse, al livello di quei Comuni che per la loro ridottissima consistenza organizzativa (della quale la dimensione demografica è certamente un indicatore significativo ma non può esserne considerato l’unico) non presentano strutturalmente il sostrato organizzativo minimo oggettivamente necessario. Una interessante esperienza in atto presso il Comune di Santa Marinella (una peraltro splendida cittadina del litorale settentrionale della provincia di Roma), ente di poco meno di quindicimila abitanti ma con una popolazione non residente estiva che supera i centomila, merita di essere segnalata per il carattere fortemente innovativo delle soluzioni adottate. L’operazione si muove lungo tre direttrici principali: in primo luog o, la configurazione di un assetto organizzativo più rispondente alle esigenze di attuazione del programma di governo dell’Amministrazione, modulando in relazione a tale determinante parametro la struttura dei Servizi ed apprezzandone il relativo peso specifico non in relazione a valutazioni astratte o fondate sui precedenti criteri di tipo prevalentemente statico-quantitativo, ma in relazione alla ef fettiva valenza strategica delle linee di attività esercitate da ciascun Ser vizio, che ne div engono il cuore del dimensionamento organizzativ o. In secondo luog o, l’intervento mira a ripristinare condizioni di piena conformità giuridica dell’organizzazione ai dettati legislativi e contrattuali collettivi nazionali, rimodulando l’apicalità dell’Ente con la soppressione dei posti, peraltro mai effettivamente coper ti, di categoria dirigenziale e stabilendo un cor retto rapporto tra la funzione di responsabile del Servizio e la titolarità della posizione organizzativa, ad essa esplicitamente correlata. Infine, l’intervento detta poche ma incisive regole sul funzionamento del nuovo assetto organizzativo, ispirate ad una linea-guida opposta a quella del passato. Infatti, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi previgente appariv a improntato ad una f orte pervasività della regolazione pubblicistica nella materia organizzativ a; pesante e ridondante risultava la normazione dettagliata della intera micro- organizzazione interna ai Servizi con l’effetto di una scarsa flessibilità ed elasticità dei processi di organizzazione i quali debbono, invece, risultare estremamente snelli. In tale prospettiva, la provvista di competenze dei Servizi a configurazione pubblicistica viene limitata a poche, essenziali, linee di attività, censite ai fini del controllo interno e risultanti dalle previsioni del piano esecutivo di gestione; con una regola fortemente innovativa, l’ulteriore dettaglio delle linee di attività ai fini operativi è affidato all’attività di micro- organizzazione dei responsabili dei Servizi che dovranno esercitarla nel rispetto delle direttive del Direttore generale e degli altri indirizzi dell’organo di governo. Alla stessa attività di micro- organizzazione dei responsabili dei Servizi sono altresì affidate sia la configurazione degli uffici in cui suddividere i servizi, in precedenza compiutamente definita dal regolamento, che la gestione del personale addetto ai servizi. Tale deregolamentazione organizzativa e diffusione della responsabilità di decisione in materia di organizzazione esige la configurazione di un centro di coordinamento unitario, al fine di assicurare sia la congruenza complessiv a dell’organizzazione che l’effettivo ottimale esercizio di tutte le funzioni dell’Ente; tale centro viene individuato nel Direttore g enerale, il cui compito principale, in materia di organizzazione oltre a quello testè indicato, consiste nel garantire l’unif ormità di indirizz o dell’organo di governo in materia organizzativa ed il contratto rispetto dell’indirizz o stesso. L’intervento presenta un notevole tasso di convivenzainnovatività e richiede il cambiamento del modello delle relazioni organizzative intersoggettive nell’Ente, cit.poiché si dev e progressivamente abbandonare il tradizionale modello numero 1/2 • gennaio/aprile 2006 ed atteggiamento burocratico-formale, p. 952per assumere uno stile direzionale a responsabilità diffusa e che si caratterizzi per l’attitudine al confronto interno ed alla collegialità dei processi decisionali in materia organizzativa; risulta necessario che, in tale prospettiva, il processo riorganizzativo venga accompagnato da adeguati e specifici percorsi formativi per il personale titolare della responsabilità di Servizio. Facendo leva sul dato letteraleIn dettaglio, conferma la natura le linee-guida della riorganizzazione possono essere così sinteticamente riassunte: • adozione di actus legitimus un nuovo modello organizzativo che prevede come unità organizzativa di massima dimensione esclusivamente il “Servizio”, al quale sono preposti dipendenti classificati nella categ oria D; • introduzione delle aree, quali meccanismi di coordinamento tra i singoli Servizi, dopo una fase di monitorag gio e valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione del contratto nuovo assetto organizzativo, con particolare riferimento all’andamento delle linee di convivenza complessivamente intesoattività rientranti nella competenza di ciascun Servizio; • individuazione, mentre ritiene possibile inserire elementi accidentali con riguardo in considerazione del nuovo modello organizzativo, della apicalità del personale del Comune nella categoria D; • soppressione, nella vigente dotazione organica, di tutti i posti di categoria dirigenziale; • individuazione dei nuovi “Servizi” in cui si articola l’organizzazione della struttura amministrativa, sulla base di una adeguata e completa ponderazione delle linee di attività riconducibili a singole clausole ciascuna funzione e statuizioni patrimoniali [sostanzialmente conforme l’approccio compito istituzionale del Comune numero 1/2 • gennaio/aprile 2006 arannewsletter e descrizione dei Servizi in un apposito allegato A alla deliberazione di riorganizzazione; • individuazione nei contestualista e orientato in direzione della fattispecie concretaServizi” di GRONDONA, Xxxxx. Commento al comma 56cui all’allegato A, in XXXXXXquanto strutture organizzative di massima dimensione del Comune, C.M. (org.)di altrettante posizioni organizzative e riconoscimento ai responsabili dei Servizi della titolarità delle posizioni organizzative medesime, Commentario alla legge 20 maggio 2016secondo la disciplina degli artt. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999, n. 76. Torino: Giappichelli, 2017, pp. 6-7. Questa interpretazione, peraltro, pone il problema di accertare il nel rispetto del divieto nell’ipotesi in cui la gran parte delle previsioni contrattuali siano condizionate o sottoposte a terminedell’art. 109, dovendosi a mio avviso ritenerecomma 2, in tal casodel D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 11 del CCNL del 31.3.1999 nonché dell’art. 15 del CCNL del 22.1.2004; • dare atto che una siffatta configurazione del contenuto negoziale sia elusiva del comma 56º. Al fine di evitare incertezze sulla validità del contratto, anche tenuto conto della ratio sopra ricostruita di tutela dei terzi, sarebbe allora opportuno declinare la norma in discorso nel senso più ampio, là dove, come si verifica col recesso, non sussistano eccezioni previste dalla legge. 67 Tale relazione è individuata da XXXXXXXXX, Xxxxxx. La legge sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze di fatto. Una prima lettura critica, cit., p. 648. potestativa (i mutamenti dell’assetto organizzativo di cui si declama la legittimità nel nostro ordinamento, poiché il divieto e la conseguente nullità della relativa clausola, contemplati nell’art. 1355 c.c., sarebberoriferibili alla sola condizione sospensiva).68 Inoltre, il recesso assume una particolare struttura qualorapresente deliberazione rendono necessaria, ai sensi delle previsioni dell’art. 9, comma 3, del comma 61ºCCNL del 31.3.1999, la relativa dichiarazione sia formulata da chi abbial’esclusiva disponibilità revoca degli incarichi di posizione organizzativa in atto; • dare atto che, con ordinanza del Sindaco, nel rispetto dell’art. 109, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, si provvederà alla nuova nomina dei responsabili dei “Servizi”, come individuati nell’allegato A, con il conseguente riconoscimento ai sud detti responsabili della casa familiare; secondo la previsione citata, questi è obbligato ad indicare nell’atto untermine non inferiore a novanta giorni a favoredel convivente che subisce il recesso per lasciare tale casa.69 In una simile ipotesi, difatti, l’indicazione del termine è presidiata dalla nullità del recesso che ne sia sprovvisto; la regola, peraltro, seppure rispondente ad una logica di tutela della parte debole del rapporto di convivenza, è reputata incongrua nel momento in cui il recedente volesse comunque conservare alla controparte la possibilità di permanere nell’abitazione mediante atti di tolleranza.70 Sotto il profilo pratico, comunque, tale problema può convenientemente risolversi con l’indicazione di un ampio termine di godimento nel contesto della dichiarazione di recesso, atteso che il citato comma 61º individua esclusivamente un periodo minimo, lasciandosi così al recedente la possibilità di conformare ai proprî interessi, anche sotto questo profilo, la fase successiva alla cessazione della convivenza. Infine, premesso che lo scioglimento del vincolo per sopraggiunta intollerabilità del rapporto personale non è incompatibile con la logica del contratto, pur se è necessario preservare nella disciplina la specificità del contesto su cui la regola 68 Sul punto rinvio per tutti a SIRENA, Xxxxxx. Effetti e vincolo. Milano: Xxxxxxx, 2006, pp. 115-116. E a XXXXXX, Xxxxxx. Condizione e termini, in Trattato del contratto diretto da Xxxxxxxx Xxxxx, III, Effetti. Milano: Xxxxxxx, 2006, pp. 315-317. Secondo il quale eventuali dubbi di liceità debbono affrontarsi in via di interpretazione e di recupero della clausola che prevede una condizione meramente potestativa, qualificandola come attributiva di un non retroattivo diritto di recesso. 69 Secondo XXXXXXXXX, Xxxxxx. La legge sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze di fatto. Una prima lettura critica, cit., p. 649. Nel caso di figli minori, peraltro, dovrebbero prevalere gli art. 337-bis ss. c.c. 70 Così VILLA, Gianroberto. Il contratto di convivenza nella legge sulle unioni civili, cit., 2016, p. 1352. Cfr. sul tema anche DI XXXX, Xxxxxxxx. I contratti di convivenza (art. 1, commi 50º ss., l. 20 maggio 2016, n. 76), cit., pp. 714-715. Che parla titolarità di “eccessiva ossessione normativa” per la categoria posizione organizzativa”, nel rispetto dei criteri adottati dall’Ente a seguito di concertazione ai sensi dell’art. 16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999; • graduazione, secondo quanto previsto da apposito Allegato B alla deliberazione di riorganizzazione, di ciascuna posizione organizzativa ai fini della nullità-sanzionedefinizione del v alore della retribuzione di posizione attribuito alla stessa, anche tenuto conto del fatto che la tutela del convivente non titolare si sarebbe potuta perseguire, in assenza dell’indicazione del termine o quando questo fosse stato determinato in misura inferiore ai novanta giorni, mediante l’integrazione ex lege della dichiarazione nel rispetto dei criteri adottati a seguito di recesso con il periodo minimo previsto dal comma 61º (la nullità, allora, si giustificherebbe con l’intento di costringere il recedente all’esercizio di un ulteriore valido recesso, concertazione con i dispendi soggetti sindacali di risorse che tale nuova iniziativa implicherebbe)cui all’art. Critico anche XXXXXXX10, Xxxxxx. COMMA 61-La risoluzione comma 2, del contratto di convivenza per recesso, in BIANCA. C.M. (org.), Commentario alla legge 20 maggio 2016, n. 76. Torino: Xxxxxxxxxxxx, 2017, pp. 4-5. Secondo il quale con il recesso si pone fine al rapporto contrattuale ma non necessariamente alla convivenza, potendo esercitarsi tale rimedio per caducare le previsioni contrattuali che si ritengono superate o perché si è in disaccordo con l’altro convivente esclusivamente sugli aspetti economici e patrimoniali della vita in comune. Si veda peraltro il contrario avviso sui rapporti tra recesso e convivenza qui esposto supra nel testo e alla nota 62. va ad incidere,71 anche l’esercizio del recessoCCNL dell’1.4.1999, come già anticipatoprescritto dall’art. 16, dovrebbe valutarsi in base al rispetto comma 2, del canone di buona fedeex artCCNL del 31.3.1999 e dall’art. 1375 c.c.,72 qualora si accentuasse la natura contrattuale dell’istituto a scapito della supposta qualificazione in termini di accordo parafamiliare.73 In quest’ottica8 del CCNL dell’1.4.1999, il contrasto con la buona fede condurrebbe, alternativamente, a non considerare il contratto risolto (paralizzandosi, pertanto, l’efficacia come sostituito dall’art. 6 del recesso) o, nell’ottica di assicurare sempre il recupero della libertà nelle relazioni affettive, a fondare un’obbligazione risarcitoria,74 qualora i tempi e le modalità con cui il diritto potestativo viene esercitato comportino un ingiustificato aggravio economico per la controparte.75 Tale lettura, in particolare, trae confermadalla stessa tipizzazione della convivenza e dalla conseguente necessitàCCNL del 22.1.2004; • replica annualmente, nel disegnare uno statuto minimo rispetto dei diritti di ciascuno dei contraenti (che si sommano a quanto espressamente discende dalla mera integrazione della fattispecie criteri e delle procedure di cui al comma 36º),76 precedente paragrafo, della graduazione di tenere conto ciascuna posizione organizzativa, ai fini della 71 Lo sottolinea XXXXXXX, Xxxxxx. Tentativo definizione del relativo valore di inventario per il ‘nuovo’ diritto di famiglia: il contratto di convivenza, cit., p. 350. 72 In tal senso cfr. PERFETTI, Xxxxxx. Autonomia privata e famiglia di fatto. Il nuovo contratto di convivenza, cit., p. 1763. Conforme XXXXXXX, Xxxxxx. COMMA 61-La risoluzione del contratto di convivenza per recesso, cit., p. 2 (del dattiloscritto). 73 Per vero, anche degli stessi negozî che condividono quest’ultima qualifica si predica la soggezione allo scrutinio giudiziale, come rileva zOPPINI, Xxxxxx. Tentativo di inventario per il ‘nuovo’ diritto di famiglia: il contratto di convivenza, cit., p. 348. Secondo la cui prospettiva ciò implica «affidare al giudice una penetrante verifica in ordine alla congruenza della regola nel momento in cui essa è invocataposizione, con la pratica conseguenza deliberazione di apprezzare l’evoluzione adozione del rapporto piano esecutivo di gestione; • determinare della durata di ciascun incarico di responsabilità di Servizio e del correlato incarico di titolarità di posizione organizzativa nel periodo intercorrente tra la data di esecutività della deliberazione di adozione del piano esecutivo di gestione ad un anno e la data di esecutività della deliberazione di adozione del piano esecutivo di gestione relativo all’anno successiv o; a tale ultima data, tutti gli incarichi di responsabile di Ser vizio e di titolare di posizione organizzativ a si intendono automaticamente decaduti e, contestualmente, si provvede alla loro nuova assegnazione; gli incarichi di responsabile di Servizio e di titolare di posizione organizzativa attribuiti, nel rispetto dei criteri a tal fine adottati dall’Ente, in sede di prima applicazione della presente deliberazione, hanno durata sino alla data di adozione della deliberazione di adozione del piano esecutiv o di gestione relativ o all’anno 2007; • riconoscimento al titolare di posizione organizzativ a, in quanto responsabile di Servizio, della competenza ad adottare: tutte le determinazioni necessarie per dettagliare compiutamente, ai fini operativi, le linee di attività previste per il Servizio dall’Allegato A; tutte le determinazioni organizzative per articolare in uffici il Servizio cui è preposto nonché gli atti attinenti alla gestione del relativo personale; tali determinazioni e le misure inerenti alla g estione numero 1/2 • gennaio/aprile 2006 dei rapporti di lavoro sono assunte dal responsabile del Servizio con la capacità ed eventualmente i poteri del privato datore di adeguare il regolamento contrattuale»lavoro, nel rispetto della normativ a vigente ed in conformità alle indicazioni generali impartite in materia dal Direttore generale nonché alle altre eventuali indicazioni contenute negli strumenti di programmazione economico- finanziaria del Comune; • attribuzione al Direttore generale della funzione di coordinare l’attività di organizzazione dei responsabili dei Ser vizi, di cui al precedente paragrafo, al fine di assicurare la congruenza reciproca delle relative determinazioni organizzative e la piena rispondenza dell’assetto organizzativ o alle esigenze di compiuto esercizio delle funzioni dell’Ente; • assegnazione a ciascun Servizio, in sede di prima applicazione del nuovo modello organizzativo, del personale ad detto, in base all’allegato A, alle linee di attività ricomprese nella competenza dello stesso servizio; • cessazione, dalla data di esecutività della presente deliberazione, dell’efficacia di tutte le disposizioni regolamentari vigenti nell’ente incompatibili con la normativa organizzativa di cui alla deliberazione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: www.aranagenzia.it

Xxxxxx Xxxxxxx. La convivenza Operaio qualificato, autista con patente B/C, aiuto cuoco, addetto all'infancìzia con funzioni non educative, addetto alla segreteria, assistente domiciliare, operatore socio-assistenziale, addetto all'assistenza di fattovase non for- mato. I rapporti patrimoniali ed il contratto Nono Livello - Bagnino, operaio generico, centralinista, addetto alla cucina. Decimo Livello - Addetto alle pulizie, addetto alla sorveglianza e custodia locali, addetto all'assolvimento di convivenzacommissioni generiche, cit.addetto ai servizi di spiaggia, p. 952ausiliario. Facendo leva sul dato letterale, conferma la natura Altre qualifiche di actus legitimus del contratto valore equipollente non espressamente comprese nella suddetta elencazione. Riepilogo delle categorie nei rispettivi livelli Classificazione Qualifiche Quadro Livello 1° direttore Livello 2° responsabile area aziendale Livello 3° coordinatore Livello 4° capo ufficio di convivenza complessivamente inteso, mentre ritiene possibile inserire elementi accidentali con riguardo a singole clausole e statuizioni patrimoniali [sostanzialmente conforme l’approccio “contestualista e orientato in direzione unità operativa Livello 5° impiegato di concetto Livello 6° educatore senza titolo Livello 7° operaio specializzato Livello 8° operaio qualificato Livello 9° operaio generico Livello 10° addetto alle pulizie Agli effetti della fattispecie concreta” di GRONDONA, Xxxxx. Commento al comma 56, in XXXXXX, C.M. (org.), Commentario alla legge 20 maggio 2016, n. 76. Torino: Giappichelli, 2017, pp. 6-7. Questa interpretazione, peraltro, pone il problema di accertare il rispetto del divieto nell’ipotesi in cui la gran parte delle previsioni contrattuali siano condizionate o sottoposte a termine, dovendosi a mio avviso ritenere, in tal caso, che una siffatta configurazione del contenuto negoziale sia elusiva del comma 56º. Al fine di evitare incertezze sulla validità del contratto, anche tenuto conto della ratio sopra ricostruita di tutela dei terzi, sarebbe allora opportuno declinare la norma in discorso nel senso più ampio, là dove, come si verifica col recesso, non sussistano eccezioni previste dalla legge. 67 Tale relazione è individuata da XXXXXXXXX, Xxxxxx. La legge sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze di fatto. Una prima lettura critica, cit., p. 648. potestativa (di cui si declama la legittimità nel nostro ordinamento, poiché il divieto e la conseguente nullità della relativa clausola, contemplati nell’art. 1355 c.c., sarebberoriferibili alla sola condizione sospensiva).68 Inoltre, il recesso assume una particolare struttura qualora, ai sensi del comma 61º, la relativa dichiarazione sia formulata da chi abbial’esclusiva disponibilità della casa familiare; secondo la previsione citata, questi è obbligato ad indicare nell’atto untermine non inferiore a novanta giorni a favoredel convivente che subisce il recesso per lasciare tale casa.69 In una simile ipotesi, difatti, l’indicazione del termine è presidiata dalla nullità del recesso che ne sia sprovvisto; la regola, peraltro, seppure rispondente ad una logica di tutela della parte debole del rapporto di convivenza, è reputata incongrua nel momento in cui il recedente volesse comunque conservare alla controparte la possibilità di permanere nell’abitazione mediante atti di tolleranza.70 Sotto il profilo pratico, comunque, tale problema può convenientemente risolversi con l’indicazione di un ampio termine di godimento nel contesto della dichiarazione di recesso, atteso che il citato comma 61º individua esclusivamente un periodo minimo, lasciandosi così al recedente la possibilità di conformare ai proprî interessi, anche sotto questo profilo, la fase successiva alla cessazione della convivenza. Infine, premesso che lo scioglimento del vincolo per sopraggiunta intollerabilità del rapporto personale non è incompatibile con la logica del contratto, pur se è necessario preservare nella disciplina la specificità del contesto su cui la regola 68 Sul punto rinvio per tutti a SIRENA, Xxxxxx. Effetti e vincolo. Milano: Xxxxxxx, 2006, pp. 115-116. E a XXXXXX, Xxxxxx. Condizione e termini, in Trattato del contratto diretto da Xxxxxxxx Xxxxx, III, Effetti. Milano: Xxxxxxx, 2006, pp. 315-317. Secondo il quale eventuali dubbi di liceità debbono affrontarsi in via di interpretazione e dell'applicazione del presente contratto collettivo nazionale di recupero lavoro la dizione "lavoratore e/o dipendente" s'intende indicativa della clausola categoria, impiegati ed operai. Per le clausole che prevede interessano una condizione meramente potestativasola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate, qualificandola come attributiva di un non retroattivo diritto di recesso. 69 Secondo XXXXXXXXX, Xxxxxx. La legge sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze di fatto. Una prima lettura critica, citimpiegati od operai., p. 649. Nel caso di figli minori, peraltro, dovrebbero prevalere gli art. 337-bis ss. c.c. 70 Così VILLA, Gianroberto. Il contratto di convivenza nella legge sulle unioni civili, cit., 2016, p. 1352. Cfr. sul tema anche DI XXXX, Xxxxxxxx. I contratti di convivenza (art. 1, commi 50º ss., l. 20 maggio 2016, n. 76), cit., pp. 714-715. Che parla di “eccessiva ossessione normativa” per la categoria della nullità-sanzione, anche tenuto conto del fatto che la tutela del convivente non titolare si sarebbe potuta perseguire, in assenza dell’indicazione del termine o quando questo fosse stato determinato in misura inferiore ai novanta giorni, mediante l’integrazione ex lege della dichiarazione di recesso con il periodo minimo previsto dal comma 61º (la nullità, allora, si giustificherebbe con l’intento di costringere il recedente all’esercizio di un ulteriore valido recesso, con i dispendi di risorse che tale nuova iniziativa implicherebbe). Critico anche XXXXXXX, Xxxxxx. COMMA 61-La risoluzione del contratto di convivenza per recesso, in BIANCA. C.M. (org.), Commentario alla legge 20 maggio 2016, n. 76. Torino: Xxxxxxxxxxxx, 2017, pp. 4-5. Secondo il quale con il recesso si pone fine al rapporto contrattuale ma non necessariamente alla convivenza, potendo esercitarsi tale rimedio per caducare le previsioni contrattuali che si ritengono superate o perché si è in disaccordo con l’altro convivente esclusivamente sugli aspetti economici e patrimoniali della vita in comune. Si veda peraltro il contrario avviso sui rapporti tra recesso e convivenza qui esposto supra nel testo e alla nota 62. va ad incidere,71 anche l’esercizio del recesso, come già anticipato, dovrebbe valutarsi in base al rispetto del canone di buona fedeex art. 1375 c.c.,72 qualora si accentuasse la natura contrattuale dell’istituto a scapito della supposta qualificazione in termini di accordo parafamiliare.73 In quest’ottica, il contrasto con la buona fede condurrebbe, alternativamente, a non considerare il contratto risolto (paralizzandosi, pertanto, l’efficacia del recesso) o, nell’ottica di assicurare sempre il recupero della libertà nelle relazioni affettive, a fondare un’obbligazione risarcitoria,74 qualora i tempi e le modalità con cui il diritto potestativo viene esercitato comportino un ingiustificato aggravio economico per la controparte.75 Tale lettura, in particolare, trae confermadalla stessa tipizzazione della convivenza e dalla conseguente necessità, nel disegnare uno statuto minimo dei diritti di ciascuno dei contraenti (che si sommano a quanto espressamente discende dalla mera integrazione della fattispecie di cui al comma 36º),76 di tenere conto della 71 Lo sottolinea XXXXXXX, Xxxxxx. Tentativo di inventario per il ‘nuovo’ diritto di famiglia: il contratto di convivenza, cit., p. 350. 72 In tal senso cfr. PERFETTI, Xxxxxx. Autonomia privata e famiglia di fatto. Il nuovo contratto di convivenza, cit., p. 1763. Conforme XXXXXXX, Xxxxxx. COMMA 61-La risoluzione del contratto di convivenza per recesso, cit., p. 2 (del dattiloscritto). 73 Per vero, anche degli stessi negozî che condividono quest’ultima qualifica si predica la soggezione allo scrutinio giudiziale, come rileva zOPPINI, Xxxxxx. Tentativo di inventario per il ‘nuovo’ diritto di famiglia: il contratto di convivenza, cit., p. 348. Secondo la cui prospettiva ciò implica «affidare al giudice una penetrante verifica in ordine alla congruenza della regola nel momento in cui essa è invocata, con la pratica conseguenza di apprezzare l’evoluzione del rapporto ed eventualmente di adeguare il regolamento contrattuale».

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Xxxxxx Xxxxxxx. La convivenza Direttore generale XXXX Xxxxx Xxxxxxxx Marongiu Funzionario ARAN numero 3 • maggio/giugno 2006 L’incremento di fatto520 euro stabilito dall’art. I rapporti patrimoniali 23, comma 1, del CCNL del 22.2.2006 riguarda solo ed esclusivamente la retribuzione di posizione, relativa a tutte le funzioni dirigenziali previste dall’ordinamento dei singoli enti alla data dell’1.1.2002; conseguentemente esso non produce alcun effetto sulla retribuzione di risultato di quell’anno e non comporta, quindi, alcun obbligo dell’ente di incrementare il contratto fondo ex art. 26 del CCNL del 23.12.1999 per ripristinare il rapporto percentuale tra retribuzione di convivenzaposizione e di risultato; Ai fini della utilizzazione delle risorse corrispondenti all’incremento, cit.con decor renza dall’1.1.2003, p. 952. Facendo leva sul dato letteraledell’1,66 % del monte salari dei dirigenti relativi all’anno 2001, conferma la natura occorre tenere conto delle precise indicazioni contenute nell’ar t.23, comma 3, del C CNL del 22.2.2006, secondo le quali le suddette risorse devono essere preliminarmente ripartite e destinate, rispettivamente, con decor renza sempre dall’1.1.2003, al finanziamento della retribuzione di actus legitimus posizione e della retribuzione di risultato, sulla base dei criteri di sud divisione tra le due voci retributive già definiti dalla contrattazione decentrata integrativa dell’ente vig ente alla data di definitiva sottoscrizione del contratto di convivenza complessivamente inteso, mentre ritiene possibile inserire elementi accidentali con riguardo a singole clausole e statuizioni patrimoniali [sostanzialmente conforme l’approccio “contestualista e orientato in direzione della fattispecie concreta” di GRONDONA, Xxxxx. Commento al comma 56, in XXXXXX, C.M. (org.), Commentario alla legge 20 maggio 2016, n. 76. Torino: Giappichelli, 2017, pp. 6-7. Questa interpretazione, peraltro, pone il problema di accertare il rispetto del divieto nell’ipotesi in cui la gran parte delle previsioni contrattuali siano condizionate o sottoposte a termine, dovendosi a mio avviso ritenere, in tal caso, che una siffatta configurazione del contenuto negoziale sia elusiva del comma 56º. Al fine di evitare incertezze sulla validità del contratto, anche tenuto conto della ratio sopra ricostruita di tutela dei terzi, sarebbe allora opportuno declinare la norma in discorso nel senso più ampio, là dove, come si verifica col recesso, non sussistano eccezioni previste dalla legge. 67 Tale relazione è individuata da XXXXXXXXX, XxxxxxCCNL. La legge sulle unioni civili e distribuzione, poi, sulla disciplina delle convivenze di fatto. Una prima lettura critica, cit., p. 648. potestativa (di cui si declama la legittimità nel nostro ordinamento, poiché il divieto e la conseguente nullità base della relativa clausola, contemplati nell’art. 1355 c.c., sarebberoriferibili alla sola condizione sospensiva).68 Inoltre, il recesso assume una particolare struttura qualora, ai sensi del comma 61º, la relativa dichiarazione sia formulata da chi abbial’esclusiva disponibilità della casa familiare; secondo la previsione citata, questi è obbligato ad indicare nell’atto untermine non inferiore a novanta giorni a favoredel convivente che subisce il recesso per lasciare tale casa.69 In una simile ipotesi, difatti, l’indicazione del termine è presidiata dalla nullità del recesso che ne sia sprovvisto; la regola, peraltro, seppure rispondente ad una logica di tutela della parte debole del rapporto di convivenza, è reputata incongrua nel momento in cui il recedente volesse comunque conservare alla controparte la possibilità di permanere nell’abitazione mediante atti di tolleranza.70 Sotto il profilo pratico, comunque, tale problema può convenientemente risolversi con l’indicazione di un ampio termine di godimento nel contesto della dichiarazione di recesso, atteso che il citato comma 61º individua esclusivamente un periodo minimo, lasciandosi così al recedente la possibilità di conformare ai proprî interessi, anche sotto questo profilo, la fase successiva alla cessazione della convivenza. Infine, premesso che lo scioglimento del vincolo per sopraggiunta intollerabilità del rapporto personale non è incompatibile con la logica del contratto, pur se è necessario preservare nella disciplina la specificità del contesto su cui la regola 68 Sul punto rinvio per tutti a SIRENA, Xxxxxx. Effetti e vincolo. Milano: Xxxxxxx, 2006, pp. 115-116. E a XXXXXX, Xxxxxx. Condizione e termini, in Trattato del contratto diretto da Xxxxxxxx Xxxxx, III, Effetti. Milano: Xxxxxxx, 2006, pp. 315-317. Secondo il quale eventuali dubbi di liceità debbono affrontarsi in via di interpretazione e di recupero della clausola che prevede una condizione meramente potestativa, qualificandola come attributiva di un non retroattivo diritto di recesso. 69 Secondo XXXXXXXXX, Xxxxxx. La legge sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze di fatto. Una prima lettura critica, cit., p. 649. Nel caso di figli minori, peraltro, dovrebbero prevalere gli art. 337-bis ss. c.c. 70 Così VILLA, Gianroberto. Il contratto di convivenza nella legge sulle unioni civili, cit., 2016, p. 1352. Cfr. sul tema anche DI XXXX, Xxxxxxxx. I contratti di convivenza (art. 1, commi 50º ss., l. 20 maggio 2016, n. 76), cit., pp. 714-715. Che parla di “eccessiva ossessione normativa” per la categoria della nullità-sanzione, anche tenuto conto del fatto che la tutela del convivente non titolare si sarebbe potuta perseguire, in assenza dell’indicazione del termine o quando questo fosse stato determinato in misura inferiore ai novanta giorni, mediante l’integrazione ex lege della dichiarazione di recesso con il periodo minimo previsto dal comma 61º (la nullità, allora, si giustificherebbe con l’intento di costringere il recedente all’esercizio di un ulteriore valido recesso, con i dispendi di risorse che tale nuova iniziativa implicherebbe). Critico anche XXXXXXX, Xxxxxx. COMMA 61-La risoluzione del contratto di convivenza per recesso, in BIANCA. C.M. (org.), Commentario alla legge 20 maggio 2016, n. 76. Torino: Xxxxxxxxxxxx, 2017, pp. 4-5. Secondo il quale con il recesso si pone fine al rapporto contrattuale ma non necessariamente alla convivenza, potendo esercitarsi tale rimedio per caducare le previsioni contrattuali che si ritengono superate o perché si è in disaccordo con l’altro convivente esclusivamente sugli aspetti economici e patrimoniali della vita in comune. Si veda peraltro il contrario avviso sui rapporti tra recesso e convivenza qui esposto supra nel testo e alla nota 62. va ad incidere,71 anche l’esercizio del recesso, come già anticipato, dovrebbe valutarsi in base al rispetto del canone di buona fedeex art. 1375 c.c.,72 qualora si accentuasse la natura contrattuale dell’istituto a scapito della supposta qualificazione in termini di accordo parafamiliare.73 In quest’ottica, il contrasto con la buona fede condurrebbe, alternativamente, a non considerare il contratto risolto (paralizzandosi, pertanto, l’efficacia del recesso) o, nell’ottica di assicurare sempre il recupero della libertà nelle relazioni affettive, a fondare un’obbligazione risarcitoria,74 qualora i tempi e le modalità con cui il diritto potestativo viene esercitato comportino un ingiustificato aggravio economico per la controparte.75 Tale lettura, in particolare, trae confermadalla stessa tipizzazione della convivenza e dalla conseguente necessità, nel disegnare uno statuto minimo dei diritti di ciascuno dei contraenti (che si sommano a quanto espressamente discende dalla mera integrazione della fattispecie ripartizione di cui al punto precedente, delle risorse disponibili per la retribuzione di posizione, tra le diverse funzioni dirigenziali deve avvenire sulla base degli specifici criteri a tal fine già adottati dagli enti e, quindi, in misura proporzionalmente rapportata ai diversi valori vigenti nel gennaio 2003. Per la quota destinata alla retribuzione di risultato, saranno applicati i medesimi criteri già applicati dall’ente negli anni di riferimento. numero 3 • maggio/giugno 2006 L’incremento di euro 520,00, previsto dall’art.23, comma 36º),76 1, del CCNL dell’area della dirigenza del comparto Regioni- Autonomie Locali del 22.2.2006, si applica a tutte le funzioni dirigenziali esistenti, sulla base dell’ordinamento dei singoli enti, alla data dell’1.1.2002, ivi comprese quelle vacanti; Le funzioni dirigenziali istituite successivamente alla data dell’1.1.2002 (per ipotesi anche dal 2.1.2002), sono escluse dall’aumento di tenere conto 520,00 euro; se successivamente, l’ente ha proceduto ad una riorganizzazione, con conseguente soppressione di posti di qualifica dirig enziale relativi a funzioni alle quali è stato attribuito, con decorrenza 1.1.2002, l’incremento di 520,00 euro, questo importo rimane comunque acquisito alle risorse destinate al finanziamento alla retribuzione e di risultato della 71 Lo sottolinea XXXXXXXdirigenza. La dichiarazione congiunta n.4 allegata al CCNL del 22.2.2006 ha inteso chiarire un dubbio sulla effettiva portata applicativa dell’art.26, Xxxxxxcomma 1, lett. Tentativo e) del CCNL del 23.12.1999, la cui formulazione, proprio per l’esclusivo e diretto riferimento alle sole risorse dell’art.37 del medesimo CCNL e all’art.18 della legge n.109/1994, aveva indotto a ritenere che non dovessero essere ricomprese nella sua portata applicativa ipotesi diverse da quelle espressamente ivi considerate; con la dichiarazione congiunta le parti hanno specificato che tra le risorse finanziarie previste dall’art. 26, comma 1, lett. e) del CCNL 23.12.1999, (risorse derivante de specifiche previsioni legislative) da destinare al finanziamento della retribuzione di inventario posizione e di risultato della dirigenza, sono ricomprese anche quelle derivanti dalla applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n. 446 del 1997 (risorse correlate al recupero dell’evasione dell’ICI) nonché quelle previste dall’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996 (inter venti a sostegno degli uffici finanziari); tale indicazione, se vale sicuramente per il ‘nuovo’ diritto di famiglia: il contratto di convivenzaperiodo successivo alla sottoscrizione del C CNL, cit.ad avviso della scriv ente Ag enzia, p. 350. 72 In tal senso cfr. PERFETTI, Xxxxxx. Autonomia privata e famiglia di fatto. Il nuovo contratto di convivenza, cit., p. 1763. Conforme XXXXXXX, Xxxxxx. COMMA 61-La risoluzione del contratto di convivenza per recesso, cit., p. 2 (del dattiloscritto). 73 Per vero, non può trovare applicazione anche degli stessi negozî che condividono quest’ultima qualifica si predica la soggezione allo scrutinio giudiziale, come rileva zOPPINI, Xxxxxx. Tentativo di inventario per il ‘nuovo’ diritto di famiglia: il contratto di convivenza, cit., p. 348. Secondo la cui prospettiva ciò implica «affidare al giudice una penetrante verifica in ordine alla congruenza della regola nel momento in cui essa è invocatacon efficacia retroattiva, con la pratica conseguenza di apprezzare l’evoluzione riferimento a situazioni ormai esaurite, riferite alla testuale formulazione e interpretazione del rapporto ed eventualmente di adeguare il regolamento testo contrattuale».. numero 3 • maggio/giugno 2006

Appears in 1 contract

Samples: www.aranagenzia.it