Common use of Xxxxxxx Xxxxxxxxx Clause in Contracts

Xxxxxxx Xxxxxxxxx. 3. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx. Ciascuna delle parti, durante le riunioni, può farsi assistere da esperti di propria fiducia sulle materie in discussione. Ciascuno degli Organismi o delle Organizzazioni costituenti la Parte Sindacale, ricevuta l’informazione riguardante atti e materie indicate nel medesimo articolo, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l’esame congiunto di suddetti atti o materie. La richiesta di esame, a cura della Segreteria della Delegazione Trattante, è partecipata anche agli altri Organismi o Organizzazioni costituenti la parte sindacale. La riunione per l’esame congiunto si svolge entro le 48 ore dalla richiesta e si conclude nel termine tassativo di 15 giorni dalla ricezione dell’informazione, ovvero, per comprovati motivi di urgenza, entro un termine più breve. Analoga disciplina viene prevista nel caso di riunioni di consultazione richieste dal Dirigente Scolastico. Le sedute della contrattazione si svolgono di norma presso la scuola primaria Xxxxxx Xxxxxx. Al termine della trattativa viene sottoscritto un’intesa/accordo/Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto, che formalmente esprime la volontà consenziente delle due Parti ed assume per esse valore vincolante. Nel caso di divergenza di posizioni all’interno della Parte Sindacale si fa riferimento a quanto previsto dal contratto nazionale scuola. E’ compito del Dirigente Scolastico dare esecuzione all’ intesa/accordo/Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto, entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione. Per la Delegazione di Parte Pubblica firmerà il Dirigente Scolastico. Per la RSU firmerà il Coordinatore o suo delegato, o coloro appositamente designati; per le altre Rappresentanze sindacali firmeranno i rispettivi Responsabili o loro delegati. Al termine di ogni seduta viene redatto un verbale che deve riportare le eventuali decisioni. Il verbale sarà trasmesso alla RSU per una eventuale modifica e/o condivisione e successivamente affisso all’albo sindacale e inviato a tutti i plessi e sezioni dell’Istituzione scolastica. L’istituzione scolastica deve consentire lo svolgimento tra i/le lavoratori/lavoratrici, in orario di lavoro, di referendum sia generali che per categoria, su materie inerenti l’attività sindacale.

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Samples: Contratto Integrativo Di Istituto Ani»

Xxxxxxx Xxxxxxxxx. 3Dirigente ARAN numero 5 • settembre/ottobre 2007 arannewsletter IL PRIMO RAPPORTO OCAP XXXXX DIRIGENZA PUBBLICA L’interessante volume a cura di D. Cristofoli, X. Xxxxxxx e X. Xxxxxxx “Da burocrati a manager: una riforma a metà - Primo Rapporto sulla dirigenza pubblica italiana”, n. 1-2/2007 del White Paper dell’OCAP (Osservatorio sul Cambiamento delle Amministrazioni Pubbliche) è interamente percorso dal quesito di quali siano le condizioni della trasformazione dei dirigenti pubblici in manager e in quale misura tale processo si sia realizzato in Italia (un processo che ha coinvolto – come sottolinea il cap. Xxxxxxxx 2 di D. Cristofoli e X. Xxxxxx Xxxxxx– la gran parte dei maggiori paesi occidentali) nell’ambito della riforma della pubblica amministrazione avviata agli inizi degli anni ’90. Ciascuna Tutto il dibattito e l’esperienza internazionale (vedi appunto il cap. 2) hanno evidenziato la necessità e anzi l’urgenza – per ridare efficacia ed efficienza alla pubblica amministrazione, per fornire ai costi giusti i servizi che i cittadini si attendono – di una trasformazione della dirigenza pubblica dal modello tradizionale, gerarchico-verticista, fondato sulla garanzia del posto fisso e della carriera automatica, il cui compito fondamentale era il rispetto ed il controllo delle partiprocedure formali del processo amministrativo, durante ad un management pubblico, al quale fosse garantita la possibilità, appunto, to manage, di un’effettiva autonomia decisionale, fondata su una distinzione e separazione tra i compiti affidati alla politica (la definizione degli obiettivi ed il controllo dei risultati) e quelli di gestione amministrativa ed organizzativa del management nel perseguimento di quegli obiettivi. A questo proposito, anzi, il rapporto sottolinea che, nella nuova concezione, al management pubblico si richiede una collaborazione alla stessa definizione di quegli obiettivi tanto che nel cap. 3 X. Xxxxxxx sottolinea come si debba parlare di distinzione, piuttosto che di separazione. Un management, insomma, orientato ai risultati e alle performances piuttosto che al controllo delle procedure e le riunionicui prospettive di carriera e di retribuzione dipendano appunto da tali risultati e dalla loro valutazione. Si tratta, può farsi assistere da esperti però, di propria fiducia sulle materie un nodo assai intricato e forse una parte delle difficoltà incontrate nella realizzazione di questo processo sta proprio nella sua complessità. I pilastri del modello tradizionale della dirigenza pubblica - la piramide gerarchica, l’impiego a vita e la carriera automatica - avevano il proprio fondamento proprio nell’essere gli strumenti che garantivano l’autonomia e l’imparzialità della pubblica amministrazione rispetto alle possibili ingerenze politiche e agli interessi di parte. Ma questo modello entra in discussione. Ciascuno degli Organismi o delle Organizzazioni costituenti crisi proprio perché quegli strumenti numero 5 • settembre/ottobre 2007 arannewsletter di garanzia diventano la Parte Sindacale, ricevuta l’informazione riguardante atti base di una sostanziale demotivazione della dirigenza e materie indicate nel medesimo articolo, può chiederedell’insieme della pubblica amministrazione al perseguimento, in forma scrittamodo efficiente ed efficace, un incontro per l’esame congiunto di suddetti atti o materiedegli obiettivi indicati dalla politica; una questione che diventa tanto più importante in una fase nella quale la questione del contenimento della spesa pubblica e del miglioramento dei servizi diventano delle priorità dell’agenda politica. La richiesta riforma della pubblica amministrazione avviata in Italia più di esameun decennio fa - a partire dalla Legge n. 421/92 e dal D.Lgs. n. 29/93 (la prima privatizzazione) – predispone, con una azione di riforma progressiva che si protrae per oltre un decennio, una serie di strumenti finalizzati al perseguimento di quegli obiettivi, che coinvolgono la riforma dell’accesso alla dirigenza, delle modalità e del carattere degli incarichi, dei meccanismi di carriera e di valutazione ed incentivazione della dirigenza. Ma ad oltre dieci anni dall’avvio del processo di riforma, quel nodo sulla distinzione/separazione tra politica e amministrazione, sull’autonomia, responsabilità e managerialità del dirigente pubblico non sembra ancora sciolto. Nel primo capitolo, X. Xxxxx traccia l’excursus dell’evoluzione legislativa di quel processo di riforma – sempre nell’ottica della riforma della dirigenza – a cura partire, appunto, dalla prima privatizzazione fino al D.Lgs. n. 80/98 (la seconda privatizzazione) e alla Legge Frattini (Legge n. 145/2002). Da questa analisi è possibile cogliere il disegno ispiratore della Segreteria riforma della Delegazione Trattantedirigenza, è partecipata sullo sfondo dello scenario della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico: la distinzione, appunto, tra direzione politica e autonomia dirigenziale fino al tentativo di creare un mercato della dirigenza attraverso la costituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio ed una banca dei curriculum dei dirigenti pubblici; un processo di responsabilizzazione ed accountability della dirigenza attraverso l’introduzione dei nuclei di valutazione (con il D.Lgs. n. 286/99 si definiscono i sistemi di valutazione– controllo di regolarità amministrativa, controllo strategico del raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi politici, controllo di gestione dell’efficacia ed efficienza dei processi amministrativi, valutazione dei dirigenti). Ma ne emergono anche agli altri Organismi o Organizzazioni costituenti la i limiti e le contraddizioni. Se ne segnalano in particolare alcuni: l’autonomia nella regolamentazione della dirigenza delle regioni ed enti locali, sulla base del processo di decentramento istituzionale sancito dalla riforma del titolo quinto della Costituzione, nonostante un generale allineamento alle normative degli enti centrali, determina una attenuazione della distinzione tra politica e amministrazione (in particolare le riforme degli anni ’90 hanno notevolmente rafforzato i poteri di sindaci e presidenti delle province), che sembra il risultato della maggiore prossimità con il corpo elettorale e, quindi, di un’esigenza più forte da parte sindacaledella politica di controllo dei meccanismi gestionali ed amministrativi. La riunione per l’esame congiunto si svolge entro le 48 ore dalla richiesta e si conclude nel termine tassativo mancata definizione degli organismi tecnici di 15 giorni dalla ricezione dell’informazionevalutazione, ovvero, per comprovati motivi di urgenza, entro un termine più breve. Analoga disciplina viene prevista nel caso di riunioni di consultazione richieste dal Dirigente Scolastico. Le sedute della contrattazione si svolgono di norma presso la scuola primaria Xxxxxx Xxxxxx. Al termine della trattativa viene sottoscritto un’intesa/accordo/Contratto Collettivo Integrativo d’Istitutoha depotenziato questo istituto ed il suo collegamento con gli istituti retributivi incentivanti, che formalmente esprime sono risultati distribuiti a pioggia. L’omologazione tra pubblico e privato sembra ancora lontana soprattutto per “la volontà consenziente prevalenza della normativa sulla contrattazione collettiva, la settorialità della disciplina, la frammentarietà delle due Parti ed assume per esse valore vincolante. Nel caso di divergenza di posizioni all’interno della Parte Sindacale si fa riferimento a quanto previsto dal contratto nazionale scuola. E’ compito del Dirigente Scolastico dare esecuzione all’ intesa/accordo/Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto, entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione. Per la Delegazione di Parte Pubblica firmerà il Dirigente Scolastico. Per la RSU firmerà il Coordinatore o suo delegato, o coloro appositamente designati; per le altre Rappresentanze sindacali firmeranno i rispettivi Responsabili o loro delegati. Al termine di ogni seduta viene redatto un verbale che deve riportare le eventuali decisioni. Il verbale sarà trasmesso alla RSU per una eventuale modifica e/o condivisione e successivamente affisso all’albo sindacale e inviato a tutti i plessi e sezioni dell’Istituzione scolastica. L’istituzione scolastica deve consentire lo svolgimento tra i/le lavoratori/lavoratrici, in orario di lavoro, di referendum sia generali che per categoria, su materie inerenti l’attività sindacaleregole”.

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Samples: Contratto Scuola: Complessità

Xxxxxxx Xxxxxxxxx. 3. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx. Ciascuna delle parti, durante le riunioni, può farsi assistere da esperti Gli effetti dell’ammissione al concordato e i contratti in corso di propria fiducia sulle materie in discussione. Ciascuno degli Organismi o delle Organizzazioni costituenti la Parte Sindacale, ricevuta l’informazione riguardante atti e materie indicate nel medesimo articolo, può chiedereesecuzione”, in forma scrittaXxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 2014, un incontro per l’esame congiunto di suddetti atti o materiep. 23. La richiesta di esameprima, a cura della Segreteria della Delegazione Trattanteorientare in questa direzione, ma la soluzione preferibile, seppur praeter litteran legis, è partecipata quella di interpretare la norma nel senso che la richiesta è esperibile fin dal deposito del ricorso e che dopo l’ammissione alla procedura essa va rivolta, giocoforza, al giudice delegato non apparendo razionale in quanto inutilmente limitativa di opportunità la lettura che postula la necessaria contestualità fra istanza e ricorso”. Secondo Xxxxxx Alberti,9 la richiesta può essere avanzata anche agli altri Organismi o Organizzazioni costituenti post presentazione del piano, il che a nostro avviso non può invece essere. Da parte nostra propendiamo per la parte sindacaletesi espressa dal professor Ambrosini. La riunione per l’esame congiunto Lo scioglimento definitivo dai vincoli contrattuali si svolge entro le 48 ore dalla richiesta determina in modo irreversibile, secondo l’orientamento maggioritario, al momento della manifestazione della volontà unilaterale del debitore. E tale volontà è formalizzata nella domanda di concordato ex art. 169 bis l.f.. Secondo il Tribunale di Prato, 8 agosto 2014, est. Xxxxxxxxx Xxxxx, l’autorizzazione allo scioglimento del contratto in corso può essere disposta solo dal deposito del piano. Appare interessante analizzare anche una voce contraria, il Tribunale di Pistoia (decreto 23 gennaio 2014, xxxxxx.xx), secondo il quale, lo scioglimento non deve essere visto come un quid pluris autonomo e si conclude nel termine tassativo separato dal concordato, ma piuttosto come un suo elemento costitutivo. Ne deriva, secondo questa tesi, che lo scioglimento del contratto produce effetti definitivi solo con il provvedimento di 15 giorni dalla ricezione dell’informazionexxxxxxx00. Come è stato osservato11 la norma “non stabilisce che, ovvero, per comprovati motivi di urgenza, entro un termine più breve. Analoga disciplina viene prevista nel in caso di riunioni accoglimento della richiesta del debitore, il tribunale o il giudice delegato dichiari sciolti i contratti; prevede soltanto che il giudice autorizzi l’imprenditore a sciogliersi o a sospendere i contratti. Autorizzare il titolare di consultazione richieste dal Dirigente Scolastico. Le sedute della contrattazione si svolgono un rapporto contrattuale a compiere un determinato atto non significa sostituirsi a lui nel compimento di norma presso quell’atto, significa attribuirgli la scuola primaria Xxxxxx Xxxxxx. Al termine della trattativa viene sottoscritto un’intesa/accordo/Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto, che formalmente esprime facoltà di scegliere se avvalersi o meno del potere di compiere l’attività per la volontà consenziente delle due Parti quale l’autorizzazione è stata chiesta ed assume per esse valore vincolante. Nel caso di divergenza di posizioni all’interno della Parte Sindacale si fa riferimento a quanto previsto dal contratto nazionale scuola. E’ compito del Dirigente Scolastico dare esecuzione all’ intesa/accordo/Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto, entro 30 giorni dalla sua sottoscrizioneottenuta. Per questa ragione, riteniamo vadano considerate con la Delegazione di Parte Pubblica firmerà il Dirigente Scolasticonecessaria prudenza quelle decisioni, le quali, accogliendo l’istanza proposta dall’imprenditore ai sensi dell’art. Per la RSU firmerà il Coordinatore o suo delegato169-bis legge fallim., o coloro appositamente designati; per le altre Rappresentanze sindacali firmeranno i rispettivi Responsabili o loro delegati. Al termine di ogni seduta viene redatto un verbale che deve riportare le eventuali decisioni. Il verbale sarà trasmesso alla RSU per una eventuale modifica si sono pronunciate dichiarando direttamente lo scioglimento dei rapporti e/o condivisione e successivamente affisso all’albo sindacale e inviato a tutti i plessi e sezioni dell’Istituzione scolastica. L’istituzione scolastica deve consentire lo svolgimento tra i/le lavoratori/lavoratrici, in orario certi casi, ordinando al terzo contraente di lavoro, riversare al debitore le somme che la normale prosecuzione del rapporto gli avrebbe consentito di referendum sia generali che per categoria, su materie inerenti l’attività sindacaleincassare12”.

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Samples: www.ilcaso.it

Xxxxxxx Xxxxxxxxx. 3. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx. Ciascuna delle parti, durante le riunioni, può farsi assistere da esperti Gli effetti dell’ammissione al concordato e i contratti in corso di propria fiducia sulle materie in discussione. Ciascuno degli Organismi o delle Organizzazioni costituenti la Parte Sindacale, ricevuta l’informazione riguardante atti e materie indicate nel medesimo articolo, può chiedereesecuzione”, in forma scrittaXxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 2014, un incontro per l’esame congiunto di suddetti atti o materiep. 23. La richiesta di esameprima, a cura della Segreteria della Delegazione Trattanteorientare in questa direzione, ma la soluzione preferibile, seppur praeter litteran legis, è partecipata quella di interpretare la norma nel senso che la richiesta è esperibile fin dal deposito del ricorso e che dopo l’ammissione alla procedura essa va rivolta, giocoforza, al giudice delegato non apparendo razionale in quanto inutilmente limitativa di opportunità la lettura che postula la necessaria contestualità fra istanza e ricorso”. Secondo Xxxxxx Xxxxxxx,9 la richiesta può essere avanzata anche agli altri Organismi o Organizzazioni costituenti post presentazione del piano, il che a nostro avviso non può invece essere. Da parte nostra propendiamo per la parte sindacaletesi espressa dal professor Xxxxxxxxx. La riunione per l’esame congiunto Lo scioglimento definitivo dai vincoli contrattuali si svolge entro le 48 ore dalla richiesta determina in modo irreversibile, secondo l’orientamento maggioritario, al momento della manifestazione della volontà unilaterale del debitore. E tale volontà è formalizzata nella domanda di concordato ex art. 169 bis l.f.. Secondo il Tribunale di Prato, 8 agosto 2014, est. Xxxxxxxxx Xxxxx, l’autorizzazione allo scioglimento del contratto in corso può essere disposta solo dal deposito del piano. Appare interessante analizzare anche una voce contraria, il Tribunale di Pistoia (decreto 23 gennaio 2014, xxxxxx.xx), secondo il quale, lo scioglimento non deve essere visto come un quid pluris autonomo e si conclude nel termine tassativo separato dal concordato, ma piuttosto come un suo elemento costitutivo. Ne deriva, secondo questa tesi, che lo scioglimento del contratto produce effetti definitivi solo con il provvedimento di 15 giorni dalla ricezione dell’informazionexxxxxxx00. Come è stato osservato11 la norma “non stabilisce che, ovvero, per comprovati motivi di urgenza, entro un termine più breve. Analoga disciplina viene prevista nel in caso di riunioni accoglimento della richiesta del debitore, il tribunale o il giudice delegato dichiari sciolti i contratti; prevede soltanto che il giudice autorizzi l’imprenditore a sciogliersi o a sospendere i contratti. Autorizzare il titolare di consultazione richieste dal Dirigente Scolastico. Le sedute della contrattazione si svolgono un rapporto contrattuale a compiere un determinato atto non significa sostituirsi a lui nel compimento di norma presso quell’atto, significa attribuirgli la scuola primaria Xxxxxx Xxxxxx. Al termine della trattativa viene sottoscritto un’intesa/accordo/Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto, che formalmente esprime facoltà di scegliere se avvalersi o meno del potere di compiere l’attività per la volontà consenziente delle due Parti quale l’autorizzazione è stata chiesta ed assume per esse valore vincolante. Nel caso di divergenza di posizioni all’interno della Parte Sindacale si fa riferimento a quanto previsto dal contratto nazionale scuola. E’ compito del Dirigente Scolastico dare esecuzione all’ intesa/accordo/Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto, entro 30 giorni dalla sua sottoscrizioneottenuta. Per questa ragione, riteniamo vadano considerate con la Delegazione di Parte Pubblica firmerà il Dirigente Scolasticonecessaria prudenza quelle decisioni, le quali, accogliendo l’istanza proposta dall’imprenditore ai sensi dell’art. Per la RSU firmerà il Coordinatore o suo delegato169-bis legge fallim., o coloro appositamente designati; per le altre Rappresentanze sindacali firmeranno i rispettivi Responsabili o loro delegati. Al termine di ogni seduta viene redatto un verbale che deve riportare le eventuali decisioni. Il verbale sarà trasmesso alla RSU per una eventuale modifica si sono pronunciate dichiarando direttamente lo scioglimento dei rapporti e/o condivisione e successivamente affisso all’albo sindacale e inviato a tutti i plessi e sezioni dell’Istituzione scolastica. L’istituzione scolastica deve consentire lo svolgimento tra i/le lavoratori/lavoratrici, in orario certi casi, ordinando al terzo contraente di lavoro, riversare al debitore le somme che la normale prosecuzione del rapporto gli avrebbe consentito di referendum sia generali che per categoria, su materie inerenti l’attività sindacaleincassare12”.

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Samples: blog.ilcaso.it

Xxxxxxx Xxxxxxxxx. 3Frosinone, 1970 1994 Laurea in Architettura v. o., Sapienza Università di Roma 2000 Dottorato di ricerca in “Recupero del Patrimonio edilizio e ambientale”, Università degli studi di Catania 2008 Ricercatore confermato in Composizione architettonica e urbana, SSD ICAR/14, DiAP, Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma 2008-2013 Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Architettura e Costruzione DRACO, Sapienza Università di Roma 2011 Docente presso l’Istituto Quasar Design University, Roma - Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia Dal 2012 Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Casa dell’Architettura di Roma 2014 Abilitazione Scientifica Nazionale, SC 08/D1, Fascia II (Bando 2012) L’attività scientifica del candidato appare orientata allo studio e alla critica delle trasformazioni della città contemporanea, al tema dell’housing e dell’edilizia residenziale di iniziativa pubblica e alle pratiche dell’autorecupero e dell’autocostruzione. Significativi i suoi lavori sulla figura di Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx. Ciascuna delle partiXxxxxxxxxx, durante le riunioni, può farsi assistere da esperti del quale è stato allievo e collaboratore e sulla cui opera ha curato mostre e pubblicato antologie di propria fiducia sulle materie in discussione. Ciascuno degli Organismi o delle Organizzazioni costituenti la Parte Sindacale, ricevuta l’informazione riguardante atti scritti e materie indicate nel medesimo articolo, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l’esame congiunto di suddetti atti o materiesaggi critici. La richiesta sua attività progettuale è molto ampia ed è stata svolta con continuità a partire dalla metà degli anni Novanta; riguarda in particolare i servizi e le attrezzature di esameuso pubblico, a cura della Segreteria della Delegazione Trattantel’edilizia residenziale, è partecipata anche agli altri Organismi o Organizzazioni costituenti spazi per la parte sindacale. La riunione per l’esame congiunto si svolge entro le 48 ore dalla richiesta cultura ed edifici scolastici; tra il 2004 e si conclude nel termine tassativo il 2009 ha lavorato nell’ambito dello Studio NOOS e, dopo quella data, nello Studio Associato di 15 giorni dalla ricezione dell’informazione, ovvero, per comprovati motivi di urgenza, entro un termine più breve. Analoga disciplina viene prevista nel caso di riunioni di consultazione richieste dal Dirigente Scolastico. Le sedute della contrattazione si svolgono di norma presso la scuola primaria Xxxxxx Xxxxxx. Al termine della trattativa viene sottoscritto un’intesa/accordo/Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto, che formalmente esprime la volontà consenziente delle due Parti ed assume per esse valore vincolante. Nel caso di divergenza di posizioni all’interno della Parte Sindacale si fa riferimento a quanto previsto dal contratto nazionale scuola. E’ compito del Dirigente Scolastico dare esecuzione all’ intesa/accordo/Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto, entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione. Per la Delegazione di Parte Pubblica firmerà il Dirigente Scolastico. Per la RSU firmerà il Coordinatore o suo delegato, o coloro appositamente designati; per le altre Rappresentanze sindacali firmeranno i rispettivi Responsabili o loro delegati. Al termine di ogni seduta viene redatto un verbale che deve riportare le eventuali decisioni. Il verbale sarà trasmesso alla RSU per una eventuale modifica e/o condivisione e successivamente affisso all’albo sindacale e inviato a tutti i plessi e sezioni dell’Istituzione scolastica. L’istituzione scolastica deve consentire lo svolgimento tra i/le lavoratori/lavoratrici, in orario di lavoro, di referendum sia generali che per categoria, su materie inerenti l’attività sindacaleArchitettura Xxxx-Xxxxxxxxx.

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Samples: web.uniroma1.it