Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dovrà essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nella presente lettera di invito e costituita, a scelta del concorrente: a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria di Roma Capitale. Di detto deposito dovrà essere inserita nella documentazione di gara la relativa quietanza. Si precisa che a partire dal 1° gennaio 2016 è operativo presso la Tesoreria Capitolina un conto corrente bancario intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale – Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723, impiegato esclusivamente per i versamenti relativi a tale tipologia di entrata eseguiti mediante bonifico SEPA o, in alternativa, anche mediante versamento in contanti o con assegni circolari presso tutte le filiali UniCredit indicando il predetto codice IBAN ed il codice ente n. 7; c) con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione delle offerte. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno: a) essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ( di seguito anche Regolamento),nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza- tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice); b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito. c) riportare la sottoscrizione del garante autentica da un notaio il quale dovrà attestare i poteri di firma del garante medesimo; d) avere validità per giorni 180 gg.dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; e) prevedere espressamente: 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 5) l’impegno del pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art.83 comma 9 del Codice nella misura stabilita al paragrafo 2 della presente lettera d’invito. Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice, le cauzioni e le garanzie fidejussorie, sono ridotte del 50%. La cauzione provvisoria verrà svincolata, ai sensi dell’art. 93 comma 9 del Codice all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata all’atto della comunicazione dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice, nonché le altre polizze ivi previste.
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Xxxxxxxx e garanzie richieste. 11.1 ► L’offerta dovrà dei concorrenti deve essere corredata corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 93, c. 1, del Codice, pari al 2% (due duepercento) dell’importo complessivo del lotto o dei lotti per cento) del prezzo base indicato nella presente lettera di invito cui si intende concorrere e costituita, a scelta del concorrente:
a) : ◦ in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, pegno a favore della stazione appaltantedell'amministrazione aggiudicatrice; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria ◦ da garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di Roma Capitale. Di detto deposito dovrà essere inserita nella documentazione di gara la relativa quietanza. Si precisa solvibilità previsti dalle leggi che a partire dal 1° gennaio 2016 è operativo presso la Tesoreria Capitolina un conto corrente bancario intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale – Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723, impiegato esclusivamente per i versamenti relativi a tale tipologia di entrata eseguiti mediante bonifico SEPA o, in alternativa, anche mediante versamento in contanti ne disciplinano le rispettive attività o con assegni circolari presso tutte le filiali UniCredit indicando il predetto codice IBAN ed il codice ente n. 7;
c) con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 dall'articolo 161 del d.lgs. decreto legislativo 24 febbraio 1998, 58n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
11.2 ► Ai sensi dell'art. 93, avente validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data c.8, del Codice l'offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di presentazione delle offerte. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione esclusione, dall'impegno di un istituto bancario o fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciarecui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l’offerente l'offerente risultasse aggiudicatario, affidatario.
11.3 La garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione fidejussoria: • deve recare espressa menzione dell’oggetto e del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:
a) soggetto garantito; • deve essere conformi conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ( di seguito anche Regolamento),nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza- tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione 31 “Regolamento con cui si adottano gli schemi di cui all’art. 1957contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 29 e 104, comma 9, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 109 50.” pubblicato nella Gazz. Uff. 10 aprile 2018, n. 83, S.O.; • deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice);
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.
c) riportare la sottoscrizione del garante autentica da un notaio il quale dovrà attestare i poteri di firma del garante medesimo;
d) avere validità per giorni 180 gg.dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1) , anche in apposita appendice, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1944 all'articolo 1957, secondo xxxxx, del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi ; • deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5) l’impegno del pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art.83 comma 9 del Codice nella misura stabilita al paragrafo 2 della presente lettera d’invito. Qualora il concorrente sia presentazione dell'offerta; • deve essere prodotta in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice, le cauzioni e le garanzie fidejussorie, sono ridotte del 50%. La cauzione provvisoria verrà svincolataoriginale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii.; se l'originale è un documento elettronico, deve essere allegato un supporto con l'originale informatico, ovvero deve essere indicato come è possibile accedere direttamente all'originale informatico; Ai sensi dell'art 1, comma 5, del citato DM 19 gennaio 2018, n. 31, a fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli appaltatori presentano alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell’«Allegato B - Schede Tecniche» al decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.
11.4 All'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, c.7, del Codice. Per fruire delle predette riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
11.5 qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la cauzione deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
11.6 Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
11.7 ► La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione;
11.8 Ai sensi dell’art. 93 comma 9 del Codice Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, concorrenti verrà svincolata all’atto della entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari. dell’avvenuta aggiudicazione;
11.9 All’atto della stipula stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve prestare presentare: ◦ la cauzione definitiva nella misura e definitiva, nei modi previsti dall’articolo dall’art. 103 del CodiceCodice e nella misura del 10% dell'importo contrattuale, nonché con le altre polizze ivi previsteeventuali maggiorazioni previste dal predetto articolo. La cauzione definitiva può essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese; ◦ almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, di importo pari a quello di gara o il diverso importo stabilito nel capitolato speciale. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
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Samples: Disciplina Di Gara
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dovrà essere corredata da cauzione provvisoriaSi evidenzia che alla presente procedura, come definita dall’artla quale non rientra tra le modalità di affidamento di cui all’art.1 del D.L. n. 76/2020 convertito con la L. 120/2020, non è applicabile il comma 4 del citato articolo e pertanto rimane obbligatoria la presentazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del CodiceD.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; tuttavia l’importo della medesima (precisato a pag. 3), pari al ai sensi del primo comma del citato art. 93, viene ridotto dalla Stazione Appaltante dal 2% all’1%, al fine di armonizzarne l’applicazione con la ratio del richiamato decreto (due per cento) pari all’importo sopra precisato a cui si applicano comunque le ipotesi di riduzione previste dal summenzionato art. 93). La garanzia va costituita alternativamente: - da attestazione dell’avvenuto pagamento del prezzo base indicato nella presente lettera di invito e costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, deposito cauzionale a titolo di pegnogaranzia provvisoria per l’importo suindicato e con le modalità indicate nella piattaforma di pagamento di Città Metropolitana di Roma Capitale all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx-xxx/xxxx-xxx-xxxxxxxx- cauzionale/ (allegando la ricevuta). I concorrenti effettuano, a favore pena di esclusione, il pagamento del deposito cauzionale entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta. L’operatore economico (OE) che intende partecipare alla presente procedura aperta, dovrà accedere alla piattaforma di pagamento della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria “Città Metropolitana di Roma Capitale. Di detto deposito dovrà essere inserita nella documentazione ”, scegliere il tipo di pagamento e compilare i campi richiesti indicando l’identificativo di gara la relativa quietanza. Si precisa che ed il CIG nonché, generare l’attestazione di pagamento pagoPA, con una delle seguenti modalità: · “Pagamento on line” scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA; · “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a partire dal 1° gennaio 2016 è operativo disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Tesoreria Capitolina un conto corrente bancario intestato Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti PagoPA Città Metropolitana di Roma Capitale, a Roma Capitale – Ragioneria Generale – Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del Portale dei pagamenti PagoPA dell’Ente. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, impiegato esclusivamente per i versamenti relativi la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a tale tipologia condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di entrata eseguiti mediante bonifico SEPA opresentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, in alternativa, anche mediante versamento in contanti o con assegni circolari presso tutte le filiali UniCredit indicando la stazione appaltante esclude il predetto codice IBAN ed il codice ente n. 7;
c) con concorrente dalla procedura di gara. - da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 dall'articolo 161 del d.lgs. decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 rilasciata ai sensi del D.M. n. 31/2018 (centottanta) giorni dalla data di presentazione delle offerte. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di schema-tipo 1.1), da un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ( di seguito anche Regolamento),nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza- tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 1957107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’arta ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con l’art. 75 del Codice);
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.
c) riportare la sottoscrizione del garante autentica da un notaio il quale dovrà attestare i poteri di firma del garante medesimo;
d) avere validità per giorni 180 gg.dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1) la rinuncia le quali l’Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunziando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fidejussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del codice civiletermine per la presentazione delle offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 103 del codice civile;
3) D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Inoltre, la loro operatività entro quindici giorni fideiussione dovrà essere corredata dall’impegno del garante a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) rinnovare la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciaregaranzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5) l’impegno del pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art.83 comma 9 del Codice nella misura stabilita al paragrafo 2 della presente lettera d’invito. Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice, le cauzioni e le garanzie fidejussorie, sono ridotte del 50%. La cauzione provvisoria verrà svincolata, ai sensi dell’art. 93 comma 9 del Codice all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contrattoscadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata all’atto ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della comunicazione dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice, nonché le altre polizze ivi previsteprocedura.
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Samples: Accordo Quadro
Xxxxxxxx e garanzie richieste. ►L’offerta dovrà dei concorrenti deve essere corredata corredata, a pena di esclusione, da cauzione garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 8.080,08; corrispondente al 2% (due per centopercento) del prezzo base indicato nella presente lettera di invito dell’importo dell’appalto, e costituita, a scelta del concorrente:
a) mediante bonifico SEPA, versamento in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati contanti o con assegni circolari non trasferibili presso una sezione di tesoreria provinciale o presso tutte le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria di Roma Capitale. Di detto deposito dovrà essere inserita nella documentazione di gara la relativa quietanza. Si precisa che a partire dal 1° gennaio 2016 è filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina un conto corrente bancario Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale – - Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723, impiegato esclusivamente per i versamenti relativi a tale tipologia di entrata eseguiti mediante bonifico SEPA o, in alternativa, anche mediante versamento in contanti o con assegni circolari presso tutte le filiali UniCredit indicando il predetto codice IBAN ed iban, il codice ente n. 77 e l’oggetto della gara;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) con fideiussione bancaria mediante garanzia fidejussoria rilasciata da imprese bancarie o polizza assicurativa, o fideiussione assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
d) mediante garanzia fidejussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 dall'articolo 161 del d.lgs. decreto legislativo 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 (centottanta) giorni n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla data di presentazione delle offertevigente normativa bancaria assicurativa. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico con le modalità di cui alle lettere a) e b), dovrà essere presentata anche la ricevuta a comprova dell’effettivo versamento della garanzia provvisoria, nonché una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione bancario/assicurativo, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data per l’esecuzione del contratto di emissione cui all’art. 103 del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoCodice. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo con le modalità di cui al comma 4 dell’art. 127 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ( di seguito anche Regolamento),nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza- tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice);
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.
alle lettere c) riportare la sottoscrizione del garante autentica da un notaio il quale dovrà attestare i poteri di firma del garante medesimo;
e d) avere validità per giorni 180 gg.dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamentequesta dovrà:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5) l’impegno del pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art.83 comma 9 del Codice nella misura stabilita al paragrafo 2 della presente lettera d’invito. Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice, le cauzioni e le garanzie fidejussorie, sono ridotte del 50%. La cauzione provvisoria verrà svincolata, ai sensi dell’art. 93 comma 9 del Codice all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata all’atto della comunicazione dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice, nonché le altre polizze ivi previste.
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Samples: Accordo Quadro
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dovrà essere corredata da cauzione provvisoriaSi evidenzia che alla presente procedura, come definita dall’artla quale non rientra tra le modalità di affidamento di cui all’art.1 del D.L. n. 76/2020 convertito con la L. 120/2020, non è applicabile il comma 4 del citato articolo e pertanto rimane obbligatoria la presentazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice, D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (pari al 2% (due per cento) all’importo sopra precisato). La garanzia va costituita alternativamente: - da attestazione dell’avvenuto pagamento del prezzo base indicato nella presente lettera di invito e costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, deposito cauzionale a titolo di pegnogaranzia provvisoria per l’importo suindicato e con le modalità indicate nella piattaforma di pagamento di Città Metropolitana di Roma Capitale all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx-xxx/xxxx-xxx-xxxxxxxx- cauzionale/ (allegando la ricevuta). I concorrenti effettuano, a favore pena di esclusione, il pagamento del deposito cauzionale entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta. L’operatore economico (OE) che intende partecipare alla presente procedura aperta, dovrà accedere alla piattaforma di pagamento della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria “Città Metropolitana di Roma Capitale. Di detto deposito dovrà essere inserita nella documentazione ”, scegliere il tipo di pagamento e compilare i campi richiesti indicando l’identificativo di gara la relativa quietanza. Si precisa che ed il CIG nonché, generare l’attestazione di pagamento pagoPA, con una delle seguenti modalità: · “Pagamento on line” scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA; · “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a partire dal 1° gennaio 2016 è operativo disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Tesoreria Capitolina un conto corrente bancario intestato Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti PagoPA Città metropolitana di Roma Capitale, a Roma Capitale – Ragioneria Generale – Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del Portale dei pagamenti PagoPA dell’Ente. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, impiegato esclusivamente per i versamenti relativi la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a tale tipologia condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di entrata eseguiti mediante bonifico SEPA opresentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, in alternativa, anche mediante versamento in contanti o con assegni circolari presso tutte le filiali UniCredit indicando la stazione appaltante esclude il predetto codice IBAN ed il codice ente n. 7;
c) con concorrente dalla procedura di gara. - da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 dall'articolo 161 del d.lgs. decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 rilasciata ai sensi del D.M. n. 31/2018 (centottanta) giorni dalla data di presentazione delle offerte. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di schema-tipo 1.1), da un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ( di seguito anche Regolamento),nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza- tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 1957107 del D.lgs.n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’arta ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con l’art. 75 del Codice);
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.
c) riportare la sottoscrizione del garante autentica da un notaio il quale dovrà attestare i poteri di firma del garante medesimo;
d) avere validità per giorni 180 gg.dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1) la rinuncia le quali l’Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunziando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fidejussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del codice civiletermine per la presentazione delle offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 103 del codice civile;
3) D.lgs.50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.). Inoltre, la loro operatività entro quindici giorni fideiussione dovrà essere corredata dall’impegno del garante a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) rinnovare la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciaregaranzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5) l’impegno del pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art.83 comma 9 del Codice nella misura stabilita al paragrafo 2 della presente lettera d’invito. Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice, le cauzioni e le garanzie fidejussorie, sono ridotte del 50%. La cauzione provvisoria verrà svincolata, ai sensi dell’art. 93 comma 9 del Codice all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contrattoscadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata all’atto ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della comunicazione dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice, nonché le altre polizze ivi previsteprocedura.
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Samples: Bando/Disciplinare Di Gara
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dovrà dei concorrenti deve essere corredata corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione provvisoriao di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente: - ad € 800,00 (due per cento) del prezzo base indicato nella presente lettera di invito e ottocento/00). Lotto 1 - ad € 770,00 (settecentossettanta/00). Lotto 2 - La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltantedell’ASP; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. in contanti, con versamento presso la Tesoreria Versamento in contanti presso BANCO BPM Filiale di Roma CapitaleCorreggio - Piazza Garibaldi n.2/A sul conto della tesoreria dell'ente sul X.X. XXXX XX00X0000000000000000000000. Di detto deposito dovrà essere inserita nella documentazione In tale caso si prega di gara la relativa quietanza. Si precisa che a partire dal 1° gennaio 2016 è operativo presso la Tesoreria Capitolina un indicare il numero di conto corrente bancario intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale – Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723e gli estremi della banca presso cui l’ASP dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, impiegato esclusivamente per i versamenti relativi a tale tipologia al fine di entrata eseguiti mediante bonifico SEPA o, in alternativa, anche mediante versamento in contanti o con assegni circolari presso tutte le filiali UniCredit indicando il predetto codice IBAN ed il codice ente n. 7facilitare lo svincolo della medesima;
c) con c. da fideiussione bancaria rilasciata da imprese bancarie o polizza assicurativa, o fideiussione assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo nell’albo di cui all'articolo all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'articolo161 dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, avente validità per almeno 180 prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (centottanta) giorni dalla data di presentazione delle offerte. IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx - In caso di prestazione della cauzione garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di una assicurazione cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. dell’ASP; - In caso di prestazione della cauzione garanzia provvisoria mediante sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa queste dovrannoquesta dovrà:
a1) essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 127 18 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ( di seguito anche Regolamento),nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza- tipo445/2000, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice);
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.;
c2) riportare la sottoscrizione l’autentica della sottoscrizione;
3) essere corredata dall’impegno del garante autentica da un notaio il quale dovrà attestare i poteri di firma del garante medesimoa rinnovare, su richiesta dell’ASP, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
d4) avere validità per 180 giorni 180 gg.dal dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell’art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
6) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
7) prevedere espressamente:
1) a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’ASP;
4) d. la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appaltoqualora l’offerente risultasse aggiudicatario, a richiesta la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva contratto di cui all’art.103 del Codice, Codice in favore della stazione appaltante, dell’ASP valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio verifica di conformità di cui all’art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori servizi risultante dal relativo certificato.
5) l’impegno del pagamento della sanzione pecuniaria certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di cui all’art.83 comma 9 del Codice nella misura stabilita al paragrafo 2 della presente lettera d’invitoun fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria). Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale ai - Ai sensi dell’art. 93 93, comma 7 6, del Codice, le cauzioni e le garanzie fidejussorie, sono ridotte del 50%. La la cauzione provvisoria verrà svincolatasvincolata automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 93 comma 9 del Codice all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, verrà svincolata all’atto della entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione ai non aggiudicataridell’avvenuta aggiudicazione. - All’atto della stipula stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve prestare presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. - L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre polizze ipotesi indicate dall’art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi previsteindicate. - Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.
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Samples: Disciplinare Di Gara