Common use of XXXXXXXXXX, Clause in Contracts

XXXXXXXXXX,. La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2014, p. 129. la tipologia di informazioni di concreta e specifica utilità per l’investitore, da trasmettergli nel prosieguo del rapporto; tanto che ci si riferisce, comune- mente, al dovere dell’intermediario di “informarsi per informare”. Gli intermediari devono inoltre “utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti” (lett. c) e “disporre di ri- sorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività” (lett. d) (cfr. sempre art. 21, comma 1, TUF). Il Regolamento Intermediari contiene disposizioni di dettaglio riguar- danti i requisiti e il contenuto delle informazioni, con particolare riferimen- to alle comunicazioni pubblicitarie e promozionali. L’art. 36, dopo aver sta- bilito al primo comma i “requisiti generali delle informazioni” (che devono essere “corrette, chiare e non fuorvianti”), prevede che “Gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma com- prensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa” (secondo comma). Le regole di condotta e gli obblighi informativi degli intermediari fi- nanziari sono diversamente graduati a seconda della tipologia di cliente (26). La Direttiva 2004/39/CE (“MiFID”) ha individuato tre diverse categorie di investitori: le “controparti qualificate” (la cui nozione si rinviene all’art. 6, 26 Sulla differenziazione delle regole in materia di prestazione di servizi di investimento in funzione della natura del cliente, si veda il lavoro monografico di X. XXXXXXX, Servizi di inve- stimento e gradazione dei clienti, Milano, 2013; nonché X. XXXXX, “Servizio” e “contratto” nel rapporto fra intermediario e cliente, in I contratti del mercato finanziario, a cura di X. Xxxxxxxxx - X. Xxxxx, cit., p. 181 ss. comma 2-quater, lett. d) TUF); i “clienti professionali” (categoria in cui rien- trano i clienti professionali “di diritto”, su determinazione della Consob o del Ministero dell’economia e delle finanze, e i clienti professionali “su ri- chiesta”; cfr. Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari); e, infine, i “clienti al dettaglio”, categoria residuale rispetto alle due precedenti (27). Si è a lungo dibattuto se la violazione dei doveri di condotta e infor- mazione imposti agli intermediari dalla normativa di riferimento avesse conseguenze solo risarcitorie, come ritenuto dalla dottrina prevalente (28), ovvero potesse incidere sulla validità del contratto quadro e delle singole operazioni di investimento poste in essere sulla base di quest’ultimo. Negli anni successivi ai grandi episodi di “risparmio tradito” (i noti de- fault Xxxxx, Parmalat e Argentina) si è assistito a un “vero e proprio diluvio giurisprudenziale” (29). La giurisprudenza dominante ha optato per la solu- zione della nullità del contratto, con conseguente condanna 27 Nella vigenza del regolamento intermediari n. 11522/1998, era previsto un vero e proprio regime ad hoc per gli “operatori qualificati”, che si sostanziava, in particolare, nella disapplica- zione dei principali obblighi informativi dell’intermediario. Quanto alla valenza della dichiara- zione, sottoscritta dall’investitore, di essere operatore qualificato, la giurisprudenza di legitti- mità ha affermato che “Nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione formale di cui all’art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998 (applicabile ‘rationae temporis’), sot- toscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l’intermediario dall’obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull’investitore l’onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell’intermediario” (così, da ultimo, Cass. 4 aprile 2018, n. 8343, in Giust. civ. Mass., 2018).

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XXXXXXXXXX,. La disciplina del mercato mobiliare(a cura di), TorinoLe vendite aggressive. Vendite stipulate fuori dai locali commerciali e vendite stipu- late a distanza nel diritto italiano ed europeo, 2014Napoli, 1995, p. 129193 ss. la tipologia non contrappone più il solo tradizionale atteggiamento di informazioni di concreta e specifica utilità per l’investitore, cautela riguardo ai contenuti delle clausole predisposte da trasmettergli nel prosieguo del rapporto; tanto che ci si riferisce, comune- mente, al dovere dell’intermediario di “informarsi per informare”. Gli intermediari devono inoltre “utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti” (lett. c) e “disporre di ri- sorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e una sola delle attività” (lett. d) parti contraenti (cfr. sempre artartt. 211341 e 1342, comma 11370, TUFnonché artt. 33 ss. Codice del consumo). Il Regolamento Intermediari contiene disposizioni , ma oppone anche una valutazione diffidente nei confronti della stessa manifestazione della volontà di dettaglio riguar- danti i requisiti e il contenuto delle informazioniaderire al contratto predisposto, con particolare riferimen- to alle comunicazioni pubblicitarie l’obiettivo di favorire la consapevolezza e promozionalila volontarietà dell’atto di adesione del consumatore 15. L’art. 36A livello comunitario a tutela del soggetto debole del rapporto sono stati emanati numerosi provvedimenti 16, dopo aver sta- bilito al primo comma i “requisiti generali quali, accomunati dall’esigenza di assicurare la trasparenza delle informazioni” (che devono essere “corrette, chiare e non fuorvianti”), prevede che “Gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma com- prensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento condizioni e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro propostimercato, nonché i rischi mirano a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere garantire la completa informazione circa le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa” (secondo comma). Le regole di condotta e gli obblighi informativi degli intermediari fi- nanziari sono diversamente graduati a seconda della tipologia di cliente (26). La Direttiva 2004/39/CE (“MiFID”) ha individuato tre diverse categorie di investitori: le “controparti qualificate” (la cui nozione si rinviene all’art. 6, 26 Sulla differenziazione delle regole in materia di prestazione di servizi di investimento in funzione della natura del cliente, si veda il lavoro monografico di X. XXXXXXX, Servizi di inve- stimento e gradazione dei clienti, Milano, 2013; nonché X. XXXXX, “Servizio” e “contratto” nel rapporto fra intermediario e cliente, in I contratti del mercato finanziario, a cura di X. Xxxxxxxxx - X. Xxxxx, cit., p. 181 ss. comma 2-quater, lett. d) TUF); i “clienti professionali” (categoria in cui rien- trano i clienti professionali “di diritto”, su determinazione della Consob o del Ministero dell’economia e delle finanze, e i clienti professionali “su ri- chiesta”; cfr. Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari); e, infine, i “clienti al dettaglio”, categoria residuale rispetto alle due precedenti (27). Si è a lungo dibattuto se la violazione dei doveri di condotta e infor- mazione imposti agli intermediari dalla normativa di riferimento avesse conseguenze solo risarcitorie, come ritenuto dalla dottrina prevalente (28), ovvero potesse incidere sulla validità del contratto quadro e delle singole operazioni di investimento poste in essere sulla base di quest’ultimo. Negli anni successivi ai grandi episodi di “risparmio tradito” (i noti de- fault Xxxxx, Parmalat e Argentina) si è assistito a un “vero e proprio diluvio giurisprudenziale” (29). La giurisprudenza dominante ha optato per la solu- zione della nullità clausole del contratto, con conseguente condanna 27 Nella vigenza del regolamento intermediari n. 11522/1998i meccanismi matematico-economici ad esso sottostanti, era previsto un vero il piano complessivo dei vantaggi e proprio regime ad hoc per gli “operatori qualificati”, che degli svantaggi di cui il contratto si sostanziava, in fa espressione 17. In particolare, nella disapplica- zione per quel che riguarda l’argomento trattato e cioè la disciplina dei principali obblighi informativi dell’intermediariocontratti a distanza, il quadro di riferimento scaturisce dal combinato disposto tra la direttiva 97/7 sui con- tratti a distanza con i consumatori e la direttiva 2000/31 sul commercio elettronico, specificando che i contratti telematici (o contratti on– line o in rete o elettronici o digitali 18 o virtuali 19) diffe- riscono dai contratti a distanza conclusi con mezzi tradizionali in quanto solo uno dei contraenti è attivo. Quanto alla valenza Questo ha suscitato problemi sia per le tecniche di pubblicità e di vendita, sia perché la negoziazione e la formazione del contratto è ancora più delicata, a causa della dichiara- zionedifficoltà di veri- ficare l’effettiva sussistenza delle manifestazioni di volontà dei contraenti. L’intervento di una delle parti infatti consiste di solito in un programma di computer precostituito, sottoscritta dall’investitorel’altra parte con- sulta delle pagine web ed invia dati verso una destinazione spesso ignota, con un sistema di essere operatore qualificatotra- smissione di impulsi elettronici dei quali non ha riscontro immediato 20. Mutuando le categorie romanistiche genera-species 21, la giurisprudenza di legitti- mità ha affermato che “Nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione formale di cui all’art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998 (applicabile ‘rationae temporis’), sot- toscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi possiamo agevolmente concludere che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste species contratti tele- matici rientra nel più ampio genus dei contratti a distanza. Secondo autorevole dottrina 22 inoltre i contratti telematici costituiscono la species del genus contratti digitali, cioè i contratti conclusi esclusivamente in materia di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l’intermediario dall’obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull’investitore l’onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell’intermediario” (così, da ultimo, Cass. 4 aprile 2018, n. 8343, in Giust. civ. Mass., 2018)forma elettronica 23.

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XXXXXXXXXX,. La disciplina del mercato mobiliareXx rapporto di lavoro sportivo, Torino2004, 2014Xxxxxxx Editore, p. 129Milano, 31. Un problema può essere visto nella valutazione della brevità temporale della manifestazione, dato che questo potrebbe dar luogo alla fattispecie di lavoro autonomo. Si è ritenuto , infatti, che la tipologia manifestazione sportiva per dar vita ad un rapporto di informazioni di concreta e specifica utilità per l’investitorelavoro subordinato, deve consistere in un evento completo ed unitario rispetto al risultato sportivo da trasmettergli nel prosieguo del rapporto; tanto che ci si riferisce, comune- mente, al dovere dell’intermediario di “informarsi per informare”. Gli intermediari devono inoltre “utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti” (lett. c) e “disporre di ri- sorse e procedureconseguire, anche se ripartito in una molteplicità o successione di controllo internogare in uno o più giorni. In merito la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare più volte la natura di lavoro autonomo delle prestazione atletica svolta dal calciatore in favore della propria squadra nazionale, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi non ritenendo la possibile configurazione in tale ipotesi, di un distacco o comando della società di appartenenza presso la federazione, ed escludendo il venir meno della natura lavorativa della prestazione sportiva in tale contesto62. Il secondo requisito rimpiazza al venir meno del coordinamento spazio- temporale come tratto distintivo del lavoro subordinato sportivo, imponendo così, nei casi in cui l‟atleta si trovi in mancanza di un obbligo contrattuale di partecipare a sedute di allenamento e delle attività” (lettdi preparazione, la ricorrenza di un rapporto di lavoro autonomo63. d) (cfrQuanto fin qui detto , va letto unitamente con l‟art. sempre art. 21, 4 comma 1, TUF). Il Regolamento Intermediari contiene disposizioni di dettaglio riguar- danti i requisiti il quale stabilisce che nella stipulazione del contratto tra società e il contenuto delle informazionisportivo 62 Cassazione 14 luglio 1999, con particolare riferimen- to alle comunicazioni pubblicitarie e promozionali. L’art. 36, dopo aver sta- bilito al primo comma i “requisiti generali delle informazioni” (che devono essere “corrette, chiare e non fuorvianti”), prevede che “Gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clientin. 5866, in una forma com- prensibileXxxx xx., informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro propostixxxx Xxxxx, nonché i rischi a essi connessi ex. 00; Cassazione 20 aprile 1990, di conseguenzan. 3303, possano prendere le decisioni in materia di investimenti Dir. Lav., 1992, II, 14 con cognizione di causa” (secondo comma). Le regole di condotta e gli obblighi informativi degli intermediari fi- nanziari sono diversamente graduati a seconda della tipologia di cliente (26). La Direttiva 2004/39/CE (“MiFID”) ha individuato tre diverse categorie di investitori: le “controparti qualificate” (la cui nozione si rinviene all’art. 6, 26 Sulla differenziazione delle regole in materia di prestazione di servizi di investimento in funzione della natura del cliente, si veda il lavoro monografico nota di X. XXXXXXX, Servizi Problemi di inve- stimento e gradazione dei clientiqualificazione della prestazione atletica degli “azzurri”, Milano, 2013il quale propende per l’inquadramento della prestazione nel quadro del lavoro gratuito; nonché X. XXXXX, “Servizio” e “contratto” nel rapporto fra intermediario e clienteCassazione 20 aprile 1990, in I contratti del mercato finanziarioForo it., a cura 1990, I, 3169, con nota di X. Xxxxxxxxx - XXXXXXX X’XXXX e X. XxxxxXXXXXX, citSul rapporto tra Figc e calciatori delle squadre nazionali, secondo i quali la fattispecie in oggetto si articola in due momenti interdipendenti ossia quello della sospensione del rapporto di lavoro con la società di appartenenza e quello della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con la Figc. In dottrina X. XXXXXXXX, Autonomia collettiva e diritto sportivo, in Dir. Lav., p. 181 ss. comma 2-quater1988, lett. d) TUF); i “clienti professionali” (categoria in cui rien- trano i clienti professionali “di diritto”287, su determinazione della Consob o del Ministero dell’economia e delle finanze, e i clienti professionali “su ri- chiesta”; cfr. Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari); e, infine, i “clienti al dettaglio”, categoria residuale rispetto alle due precedenti (27). Si è a lungo dibattuto se la violazione dei doveri di condotta e infor- mazione imposti agli intermediari dalla normativa di riferimento avesse conseguenze solo risarcitorie, come ritenuto dalla dottrina prevalente (28), ovvero potesse incidere sulla validità del contratto quadro e delle singole operazioni di investimento poste in essere sulla base di quest’ultimo. Negli anni successivi ai grandi episodi di “risparmio tradito” (i noti de- fault Xxxxx, Parmalat e Argentina) si è assistito a un “vero e proprio diluvio giurisprudenziale” (29). La giurisprudenza dominante ha optato per la solu- zione della nullità del contratto, con conseguente condanna 27 Nella vigenza del regolamento intermediari n. 11522/1998, era previsto un vero e proprio regime ad hoc per gli “operatori qualificati”, che si sostanziava, in particolare, nella disapplica- zione dei principali obblighi informativi dell’intermediario. Quanto alla valenza della dichiara- zione, sottoscritta dall’investitore, di essere operatore qualificato, la giurisprudenza di legitti- mità ha affermato che “Nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione formale di cui all’art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998 (applicabile ‘rationae temporis’), sot- toscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi ritiene invece che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia prestazione dei c.d. nazionali sia da configurare come di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l’intermediario dall’obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull’investitore l’onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell’intermediario” (così, da ultimo, Cass. 4 aprile 2018, n. 8343, in Giust. civ. Mass., 2018).natura subordinata con comando presso le Federazioni

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XXXXXXXXXX,. Il rent to buy: un fenomeno sociale in cerca di definizione giuridica, in Riv. not., 2015, p. 49 precisa che il termine, tuttavia non dovrebbe essere superiore al decennio stante il termine massimo dell’efficacia prenotativa della trascrizione ex comma 3 dell’art. 23 d.l. n. 133 del 2014 che ha imposto una lettura correttiva dell’art. 2645bis cod. civ. Sulla rilevanza di tale innovazione cfr. F. XXXXXXX, La nuova disciplina del mercato mobiliarerent to buy nel sistema delle alienazioni immobiliari, Torinoin Riv. trim. dir. e proc. civ., 20142015, p. 129. la tipologia 822 ss.; X. XXXXX, I contratti di informazioni di concreta e specifica utilità per l’investitore, da trasmettergli nel prosieguo del rapporto; tanto che ci si riferisce, comune- mente, al dovere dell’intermediario di “informarsi per informare”. Gli intermediari devono inoltre “utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti” (lett. c) e “disporre di ri- sorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività” (lett. d) (cfr. sempre art. 21, comma 1, TUF). Il Regolamento Intermediari contiene disposizioni di dettaglio riguar- danti i requisiti e il contenuto delle informazioni, con particolare riferimen- to alle comunicazioni pubblicitarie e promozionali. L’art. 36, dopo aver sta- bilito al primo comma i “requisiti generali delle informazioni” (che devono essere “corrette, chiare e non fuorvianti”), prevede che “Gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma com- prensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa” (secondo comma). Le regole di condotta e gli obblighi informativi degli intermediari fi- nanziari sono diversamente graduati a seconda della tipologia di cliente (26). La Direttiva 2004/39/CE (“MiFID”) ha individuato tre diverse categorie di investitori: le “controparti qualificate” (la cui nozione si rinviene all’art. 6, 26 Sulla differenziazione delle regole in materia di prestazione di servizi di investimento godimento in funzione della natura del cliente, si veda il lavoro monografico di X. XXXXXXX, Servizi di inve- stimento e gradazione dei clienti, Milano, 2013; nonché X. XXXXX, “Servizio” e “contratto” nel rapporto fra intermediario e cliente, in I contratti del mercato finanziario, a cura di X. Xxxxxxxxx - X. Xxxxxsuccessiva alienazione, cit., p. 181 231 s. 9 Sul punto, per tutti, v. X. XXXXX, Rent to buy, contratto blindato. Accordi anticipati sulle somme da restituire in caso di mancato acquisto, in Il Sole 24 Ore del 2 marzo 2015, p. 40; X. XXXXXXX, Il nuovo contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Prime considerazioni, in Xxxxxxxxx, 2015, p. 190 ss.; X. XXXXXXXX, x.x., x. 000. comma 2-quater10 V., lettad esempio, le considerazioni di X. XXXXXXX, o.c., p. 34. d) TUF)economica per porre in essere la compravendita o qualora non sia ancora determinato alla definitiva stipulazione. Fissando le relative condizioni economiche, l’aspirante venditore colloca l’immobile determinandone il prezzo sì da evitare oscillazioni negative del mercato; il conduttore, dal canto suo, riesce a diluire nel tempo l’impegno finanziario per l’acquisto, realizzando subito il suo interesse a conseguire il bene senza necessariamente ricorrere ad un finanziamento bancario. Il conduttore, inoltre, potrebbe avrebbe un ulteriore vantaggio qualora dovesse decidere per l’acquisto; in tal caso, infatti, dovrà corrispondere l’importo residuo del prezzo dell’immobile con conseguente agevolazione ad accedere al credito, potendo contare su un rating più elevato rispetto a quello iniziale; ciò perché, al momento di richiedere un mutuo per l’acquisto dell’immobile, dovrà domandare una somma inferiore al valore del bene e potrà dimostrare di non avere difficoltà nel saldarne le relative rate atteso che, per tutta la durata del rapporto locatizio, ha pagato puntualmente i “clienti professionali” (categoria in cui rien- trano i clienti professionali “relativi canoni11. L’introduzione di diritto”uno iato12 tra il momento della conclusione del contratto, su determinazione della Consob o del Ministero dell’economia e delle finanzecon il quale si concede il godimento dietro corrispettivo, e i clienti professionali “su ri- chiesta”; cfrquello del compimento dell’atto traslativo è funzionale alla composizione dei reciproci interessi dei contraenti. Allegato L’art. 23 d.l. n. 3 al Regolamento Intermediari); 133 del 2014, nel suo insieme, evidenzia la complessità dell’operazione negoziale e le funzioni svolte dalle varie articolazioni di cui si compone il canone. Di qui l’essenzialità13 della previsione della quota destinata a remunerare il godimento, della quota da imputare a corrispettivo qualora il conduttore opti per l’acquisto e, infine, i “clienti al dettaglio”della suddivisione di quest’ultima a norma del comma 1 bis per determinare quanto dovrà essere restituito qualora il conduttore decida di non acquistare la proprietà dell’immobile14. L’art. 23, categoria residuale rispetto alle due precedenti (27)commi 1 e 1 bis, d.l. Si è 2014/133, operando le suddivisioni del canone così come sopra richiamate, pur contribuendo a lungo dibattuto se definire la violazione dei doveri di condotta e infor- mazione imposti agli intermediari dalla normativa di riferimento avesse conseguenze solo risarcitoriefunzione del contratto15, come ritenuto dalla dottrina prevalente (28)non descrive, ovvero potesse incidere sulla validità del contratto quadro e delle singole operazioni di investimento poste in essere sulla base di quest’ultimo. Negli anni successivi ai grandi episodi di “risparmio tradito” (i noti de- fault Xxxxxtuttavia, Parmalat e Argentina) si è assistito a un “vero e proprio diluvio giurisprudenziale” (29). La giurisprudenza dominante ha optato compiutamente gli istituti utilizzati per la solu- zione della nullità del contratto, con conseguente condanna 27 Nella vigenza del regolamento intermediari n. 11522/1998, era previsto un vero e proprio regime ad hoc per gli “operatori qualificati”, che si sostanziava, in particolare, nella disapplica- zione dei principali obblighi informativi dell’intermediario. Quanto alla valenza della dichiara- zione, sottoscritta dall’investitore, di essere operatore qualificato, la giurisprudenza di legitti- mità ha affermato che “Nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione formale di cui all’art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998 (applicabile ‘rationae temporis’), sot- toscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l’intermediario dall’obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull’investitore l’onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell’intermediario” (così, da ultimo, Cass. 4 aprile 2018, n. 8343, in Giust. civ. Mass., 2018)perseguire le complesse 1041.

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