ГАРАНТИИ Clausole campione

ГАРАНТИИ. Сторона, взявшая обязательство продать, гарантирует стороне, взявшей обязательство приобрести, полное или частичное отсутствие возможности эвикции, заявляя, в случае необходимости, что недвижимости, предмет договора, на дату подписания окончательного договора купли-продажи не заложена и не будет заложена, не арестована и не будет арестована, свободна и будет свободна от привилегий, бремени и реальных или личных прав, которые ограничивают свободное пользование и полную возможность распоряжаться недвижимостью, за исключением: - сервитут линий электропередачи, учрежденный актом, заверенным нотариусом Xxxxxxxx Xxxxxxx из Монтебеллуна (Тревизо) с последним удостоверением 18 декабря 1996 года, реестр номер 124.839, зарегистрированный в Монтебеллуна (Тревизо) 3 января 1997 года под номером 9 и с регистрационной записью в Тревизо 15 января 1997 года за номером 1530/1247; - сервитут пешеходной и велосипедной дорожки, проезда мотоциклам и автомобильным средствам, учрежденный актом, заверенным нотариусом Xxxxxxxx Xxxxxx из Падуи 22 июня 2007 года, реестр номер 26.227, папка номер 6.603, зарегистрированный в Падуе 11 июля 2007 года за номером 11990, серия 1T, регистрационная запись в Тревизо 12 июля 2007 года за номером 33760/19001, выделенные желтым цветом на планиметрии, приложенной к договору под литерой «А»; - договор добровольной ипотеки, зарегистрированный в Тревизо 29 сентября 2008 года за номерами 37208/8226 на общую сумму в евро 1.050.000,00 (один миллион пятьдесят тысяч запятая ноль ноль), в пользу банка "BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' CO- OPERATIVA PER AZIONI" с юридическим адресом в Виченце, код налогоплательщика 00204010243, под гарантию земельной собственности, заключенный нотариусом Xxxxxx Xxxxxxxxx в Кастелфранко Венето (Тревизо) 26 сентября 2008 года, реестр номер 200.969, папка номер 20.508, зарегистрированный в Кастелфранко Венето (Тревизо) 26 сентября 2008 года за номером 2060, серия 1T. СТАТЬЯ 8: ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ФИСКАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, РАСХОДЫ И ОТСРОЧКА Стороны, предупрежденные мной, нотариусом, об уголовной ответственности за предоставление ложной или уклончивой информации или заявлений и об административных взысканиях согласно Д.П.Р. 445/2000, статьи 3 и 76, свидетельствуют согласно Законодательному декрету № 223 от 4 июля 2006 года, что они не прибегали к услугам агента по недвижимости для заключения настоящего договора. Расходы и сборы по настоящему предварительному договору за счет стороны, компании "ARTE CASA S.R.L.". Все вопросы настоящего...
ГАРАНТИИ. Если в письменной форме не гарантировано ничто другое, Продавец не предоставляет подразумеваемую гарантию или гарантию соответствия относительно Продукции, включая без исключения любую гарантию товарности или пригодности для определенной цели. Любая письменная гарантия, сделанная Продавцом Покупателю, не относится к Продукции второго либо третьего сорта или к товару на складе, но лишь к Продукции высшего сорта и с возможным отклонением ориентировочно в 5%. При получении Продукции Покупатель должен провести ее тщательный контроль путем открытия ящиков. Покупатель берет на себя полную ответственность по проверке соответствия Продукции с заказанным товаром, и подходит ли Продукция для задуманного Покупателем использования, независимо от любых предоставленных Продавцом указаний или инструкций относительно Продукции и ее использования. Ни в коем случае Продавец не может предоставить подразумеваемую гарантию или гарантию соответствия относительно сходства, равномерности или любой другой характеристики цвета, тональности или оттенка Продукции, или относительно соответствия Продукции с цветом, тональностью или оттенком любого образца. Покупатель признает, что изменения в цвете, тональности или оттенке являются свойственной и обязательной особенностью Продукции, и что образцы Продавца являются приблизительным сравнением с Продукцией. Ни в коем случае Продавец не может предоставить подразумеваемую гарантию или гарантию соответствия относительно заявлений, описаний или иллюстраций, содержащихся в любой брошюре или документации.

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  • Norme transitorie e finali 1. Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alla nome vigenti. Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell’esecuzione della convenzione, unico Foro competente in via esclusiva è quello di Bologna. Letto, confermato, sottoscritto Firma digitale 1. Premessa a. con la prima si è stabilito, inter alia: • l'accorpamento della “UO Gestione Manutenzione Immobili (SC)” e della “UO Progettazione e Sviluppo Impianti (SC)” nella nuova “UO Manutenzione Immobili e Progettazione e Sviluppo Impianti Meccanici” (SC). Tale riorganizzazione avrebbe consentito, come di fatto è poi avvenuto, di far fronte al trasferimento presso altra azienda del direttore della UO Gestione Manutenzione Immobili, nonché di ottimizzare l’impiego del personale (rappresentato in particolare da periti, precedentemente in carico alle due diverse articolazioni complesse), visto il consistente depauperamento attribuibile a diverse cessazioni dal servizio anche per pensionamenti; • il trasferimento della UO Patrimonio (SC) dal Dipartimento Amministrativo al Dipartimento Tecnico Patrimoniale. b. con la seconda, oltre a delineare l’assetto complessivo del Dipartimento con la costituzione di nuove Unità Operative (UO), si è provveduto a suddividere le funzioni della UO Patrimonio (SC) attribuendole a più strutture del medesimo Dipartimento a seconda della competenza e specificità della materia. L’attuale assetto organizzativo dell’area è la risultante delle decisioni adottate con le delibere n. 32 del 29/01/2021 (punto a seguente) e n. 65 del 22/02/2021 (punto b seguente); in particolare: a. con la prima si è stabilita, tra l’altro, la cessazione del Dipartimento Tecnico con conseguente afferenza diretta in line al Direttore Amministrativo delle strutture complesse Progettazione, Sviluppo ed Investimenti e Gestione del Patrimonio; b. con la seconda si è provveduto: • a suddividere le deleghe ai sensi dell’articolo 16 del D.lgs. 81/2008 di competenza delle due strutture complesse interessate dalla riorganizzazione sopra elencate; • ad aggiornare l’attribuzione di funzioni, responsabilità e deleghe inerenti alla gestione e adozione di atti amministrativi ai direttori delle due strutture; • a riallocare alcuni settori di attività nelle competenze delle suddette strutture.

  • Finalità I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue: a) finalità correlate a trattamenti legati all’emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all’adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all’esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale); b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale); c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale); d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l’intervento dell’operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l’intervento dell’operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l’inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell’area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell’art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all’Interessato ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale).

  • Norma transitoria Il periodo complessivo di quattro mesi di cui all'ultimo comma della premessa al presente titolo si applica dalla data di stipula del presente accordo, relativamente alle piattaforme rivendicative presentate antecedentemente a tale data.

  • Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Norme finali Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

  • Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, laddove sia stata stanziata la relativa spesa. 2. Per le attività effettuate prima dell'entrata in vigore del sopraccitato Codice, vale il previgente Regolamento, approvato con D.G.C. del 20/03/2001, fatto salvo l'accantonamento del venti per cento (20%) al fondo per l’innovazione e l'accantonamento delle quote non più spettanti al Personale che riveste qualifica dirigenziale di cui all’Art. 93/cm7-ter del D.Lgs. 163/2006 e smi, a partire dall'entrata in vigore della Legge 114/2014 Art. 13-bis. Il suddetto regolamento si applica anche per le eventuali prestazioni non ancora liquidate e riferite al periodo antecedente al DLGS 163/2006, con le modalità indicate nel regolamento previgente di cui sopra. 3. Si specifica che, per il periodo dal 18/04/2016 al 31/12/2017 gli incentivi entravano nel tetto del salario accessorio, mentre dal 01/01/2018 gli stessi sono esclusi dal suddetto limite. 4. Per i contratti ad esecuzione continuata per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione prima dell’approvazione del presente regolamento ed in assenza di impegno di spesa, si prevede la possibilità di impegnare le risorse incentivanti relative alle prestazioni che devono esser ancora rese o che sono in corso di svolgimento, per la durata residua della prestazione medesima. 5. I Responsabili delle Strutture/servizi autonomi competenti provvederanno a redigere, entro 90 giorni dall’approvazione del presente regolamento, l'elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici e l'importo delle relative spettanze del pregresso; tali somme dovranno essere liquidate ed effettivamente erogate entro i successivi 90 giorni.

  • PRESS RELEASE DBA GROUP COMMUNICATES A NEW FRAMEWORK AGREEMENT WITH THE SLOVENIAN MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION

  • Clausole finali 20.1 Il Contratto annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo - scritto e/o verbale - intervenuto fra CloudTel ed il Cliente in merito al contenuto dello stesso, e potrà essere modificato, rinnovato o prorogato unicamente tramite accordi scritti, debitamente firmati e scambiati tra le parti. 20.2 Ove una o più delle pattuizioni del Contratto risultasse contraria a disposizioni legislative e/o regolamentari, tale/i pattuizione/i si considererà/considereranno ad ogni effetto priva/e di efficacia fra le parti senza che ciò si riverberi sull'efficacia dell'intero Contratto. In tal caso le parti si obbligano a modificare la/e clausola/e eventualmente invalida/e con altra/e il cui contenuto sia, dal punto di vista sostanziale, il più prossimo possibile a quello della/e clausola/e invalida/e. 20.3 Le rubriche contenute nel Contratto sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione dello stesso. 20.4 Nessun comportamento di tolleranza, anche se reiterato, di una parte nei confronti di inadempimenti o ritardati adempimenti di un’altra parte potrà essere interpretato come tacita abrogazione delle corrispondenti pattuizioni del Contratto o come rinuncia della parte non inadempiente a far valere i diritti derivanti dal Contratto. 20.5 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o PEC e dovrà essere inviata agli indirizzi indicati nell’apposita sezione dell’Offerta o a quelli eventualmente comunicati, per iscritto, in corso di rapporto dalle parti. Tali comunicazioni si intenderanno efficaci trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. Salvo ove diversamente previsto, le comunicazioni si intenderanno regolarmente eseguite il giorno del ricevimento.

  • Obblighi della Società Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.

  • VISTE le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e relativo ulteriore aggiornamento con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 al decreto legge 18/04/2019, n. 32, convertito con legge 14/06/2019, n. 55;