Polizza di Responsabilità Civile
Polizza di Responsabilità Civile
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo Danni
Società: Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. Prodotto: RC Professionale Convenzione RC Professionale dei Geologi
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Ci sono limitazioni alla copertura?
Principali garanzie escluse:
L'assicurazione, sia R.C.T. che R.C.O., non vale per i danni:
! causati da oppure connessi o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima od al momento della decorrenza di questo contratto che l’Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lui;
! causati da oppure connessi o conseguenti in tutto o in parte ad atti, errori od omissioni commessi e\o presumibilmente commessi prima della data di retroattività indicata nel Certificato di Assicurazione.
Che cosa è assicurato?
La Società presta l’assicurazione nei limiti delle somme assicurate/ massimali indicati nella scheda di polizza.
Principali coperture prestate:
Responsabilità Civile verso terzi: risarcisce i danni cagionati a terzi durante lo svolgimento dell’attività di Geologo anche in caso di colpa grave.
Conduzione dello studio;
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.): tiene indenne l’Assicurato nei limiti del massimale sotto indicato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
Ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prevista l’assicurazione.
Che cosa non è assicurato? Responsabilità Civile verso Terzi L'Assicurazione non comprende, a titolo di
esempio:
i danni derivanti dalla responsabilità inerente l’attività commerciale;
I danni arrecati al coniuge, ai genitori e ai figli dell’Assicurato nonché a qualsiasi altro parente o affine con lui convivente
Quando è l’assicurato non sia una persona fisica, i danni arrecati al legale rappresentante, al socio a responsabilità illimitata, all’amministratore e alle persone che si trovino con loro nei rapporti descritti al punto precedente;
Salvo che nei casi espressamente previsti, l’inesistenza, la sospensione o la cessazione dell’iscrizione al relativo Albo Professionale rende nulla la copertura.
MOD. RC GEOLOGI – ED. 30/06/2020
Polizza RC Professionale Geologi
Dove sono coperto dall’assicurazione?
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in ogni Stato del Mondo, con esclusione di Stati Uniti d’America e nei territori sotto la loro giurisdizione e Canada.
Che obblighi ho?
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa.
Per aderire alla Polizza, è necessario compilare il modulo di proposta/questionario, che va sottoscritto ed inviato al Broker nei termini indicati.
È inoltre necessario pagare il premio, come da istruzioni ricevute dal Broker.
In caso di sinistro, l'Assicurato deve essere tempestivo nella segnalazione e dare avviso scritto al Broker, al quale è assegnata la gestione della polizza, entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
In caso di rinnovo è necessario, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale l’Assicurato, fornire al Broker il Modulo di Proposta / Questionario aggiornato, per la determinazione del premio di rinnovo.
Quando e come devo pagare?
L’importo del premio è definito sulla base del massimale scelto e del fatturato dichiarato. Con il ricevimento della Conferma di Accettazione del rischio il Broker richiederà il premio che dovrà essere versato entro 15 gg mediante bonifico bancario.
Per il pagamento, è necessario seguire le istruzioni indicate dal Broker.
Quando inizia e quando finisce la copertura?
La copertura è valida per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante il periodo dell’assicurazione, relative ad eventi accaduti nel medesimo periodo di assicurazione o nel periodo di retroattività (2, 5 anni o illimitata a seconda di quanto richiesto nel modulo di proposta).
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di invio del modulo di proposta/questionario al Broker se il premio è stato pagato entro 15 gg dalla data in cui si è ricevuto la Conferma di Accettazione del rischio, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 della data di pagamento del premio.
I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la Polizza.
La copertura termina alla data di scadenza indicata sul certificato (30 giugno) e non è soggetta al tacito rinnovo.
Come posso disdire la polizza?
La copertura assicurativa ha durata annuale e non è soggetta a tacito rinnovo; pertanto, non è necessario inviare disdetta.
MOD. RC GEOLOGI – ED. 30/06/2020
Polizza di Responsabilità Civile Professionale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Società: Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop. Prodotto RC Professionale dei Geologi
Data di realizzazione: 30/06/2020 – Il presente DIP aggiuntivo Xxxxx è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA, iscritta nell’Albo delle Società Coop. al n. A100378. Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; città Verona; tel. 000 0 000 000; sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx; email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare:
del Patrimonio Netto è pari a 1.807 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.163,9 milioni di euro);
del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.017,8 milioni di euro (a);
del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 458 milioni di euro;
dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.866 milioni di euro (b)
dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.449 milioni di euro. Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,83 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxx.xx/xx
Al contratto si applica la legge italiana
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni relative alle diverse coperture
La garanzia assicurativa è operante a condizione che l’Assicurato al momento del comportamento colposo sia regolarmente abilitato ovvero iscritto al relativo Albo Professionale, non sospeso per qualunque causa dall’esercizio della professione e svolga l’attività nei termini delle leggi che la regolano e dei regolamenti che la disciplinano in forma individuale, associata o societaria.
Il massimale prescelto per l'insieme delle garanzie prestate si considera al netto dell'applicazione degli scoperti e delle franchigie pattuiti.
La Società risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con l’Assicurato, oltre che di quelle eventualmente previste in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione. Ad esempio, le garanzie Conduzione Studio e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) sono prestate fino alla concorrenza di un importo pari al
Che cosa è Assicurato?
massimale di € 500.000 (cinquecentomila) per ogni sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone danneggiate, senza l’applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto.
L’assicurazione, a titolo di esempio, vale purché non in contrasto con le attività previste dalle normative che regolano la libera professione di Geologo, e loro successive modifiche ed integrazioni per i danni derivanti da:
1. attività di consulenza, collaudo, ricerche catastali;
2. attività di consulenza e direzione ecologica, ambientale ed estrattiva per le cave;
3. studi, relazioni ed indagini geologiche, geotecniche e sismiche in materia di costruzioni;
4. incarichi di perito per perizie extra giudiziali ed arbitrati;
5. rilevamenti topografici e relazioni tecniche per visure ipotecarie e/o catastali;
6. i danni alle cose trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, alle condutture ed impianti sotterranei, nonché quelli dovuti a cedimento, franamento e vibrazioni di terreno;
7. tracciamento di fabbricati, strade, acquedotti e fognature;
8. estimo di fabbricati a qualsiasi uso destinati di aree fabbricabili, di fondi rustici, di frazionamento edilizio e lottizzazioni;
9. consulenze ambientali e sulla sicurezza del lavoro relative al T.U. 81/2008 e s.m.i.;
10. i rischi derivanti dall’attività espletata in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 166/02 e s.m.i.;
11. i xxxxx conseguenti a impoverimento, interruzione o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua;
12. i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a repentino inquinamento o contaminazione in connessione diretta con prestazioni professionali rese dall’Assicurato e/o delle persone di cui debba rispondere, e purché detti danni siano rilevati entro 72 ore dall’evento che li ha provocati. Questa garanzia si intende prestata fino alla concorrenza, per periodo di assicurazione annuo, di un importo pari al 50% del massimale indicato nel certificato di assicurazione;
13. i danni arrecati a terzi, compreso il committente, derivanti dall’attività di responsabile della bonifica di siti inquinati, come previsto dal D.L. 471/99;
14. consulenza in tema di protezione civile e relativa pianificazione;
15. consulenza in materia di rischio idrogeologico e relativi studi idraulici;
16. a parziale deroga di quanto disposto all’art. 17) comma 7) delle Condizioni di polizza si intendono compresi in garanzia i danni derivanti da terremoto ed alluvione solo se conseguenti ad errori professionali;
17. i danni conseguenti all’uso di strumenti ed apparecchiature di rilevamento ed accertamento diagnostico diretto ed indiretto.)
18. i rischi derivanti dalla gestione di affari altrui in forza degli artt. 2028 e 2032 del Codice Civile, purché connessa alla propria attività professionale;
19. l’attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria;
20. i rischi derivanti dall’espletamento, nei modi e nei termini previsti dall’ordinamento professionale, delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall’Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa;
21. ricorsi presso le commissioni Tributarie, compresi condoni edilizi;
22. liquidazione e concordato con gli uffici competenti relativi agli accertamenti di valore per compravendite, successioni, donazioni, riunione di usufrutto;
PERDITE PATRIMONIALI
La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza, per periodo di assicurazione annuo, per un importo pari al 50% del massimale indicato nel certificato di assicurazione:
23. le perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio;
24. le perdite patrimoniali cagionate a terzi compresi i Clienti ai sensi del D. Lgs. 196/03 s.m.i. e ed ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) conseguenti ad errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi purché derivanti da fatti involontari e non da comportamento illecito continuativo;
25. le sanzioni di natura fiscale, multe, ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato nonché i danni patrimoniali conseguenti a ritardi nella presentazione di atti o documenti o da decadenza di termini, determinati da errori od omissioni colpose posti in essere dall’Assicurato o dalle persone per le quali o con le quali sia tenuto a rispondere;
26. certificazione in dipendenza della legge per la prevenzione incendi e della legge 46/90 e successivi decreti di attuazione;
27. certificazione in dipendenza della legge sanatoria dell'abusivismo edilizio;
28. la responsabilità civile a sensi di Xxxxx in conseguenza di diffamazione o calunnia a seguito di dichiarazioni scritte o verbali da parte dello stesso Assicurato e/o di suoi dipendenti in relazione all’attività svolta dall’Assicurato indicata nel Certificato di Assicurazione;
29. i reclami avanzati contro l’Assicurato a seguito di qualsiasi violazione non intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, ad eccezione di brevetti e segreti commerciali. Per “segreto commerciale” s’intende ogni informazione che trae un reale o potenziale valore economico a sé stante dal fatto di non essere di pubblico dominio e
di non essere prontamente verificabile con opportuni mezzi da altre persone che potrebbero ricavare un vantaggio economico dalla sua divulgazione o dal suo utilizzo; 30. i danni e le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia è prestata nell’ambito del massimale di polizza; ALTRI RISCHI 31. la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso o colposo commesso da dipendenti – collaboratori – consulenti – praticanti – sostituti di concetto salvo il diritto regresso dell’Assicuratore nei confronti degli eventuali responsabili; 32. la responsabilità civile derivante all’Assicurato per lesioni personali subite in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere non in rapporto di dipendenza; 33. supporto del Coordinatore Unico previsto dall'Art.7 comma 5 della Legge 109/94, D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; A fronte di qualsiasi indennizzo relativo alla presente Polizza Convenzione, la Società s'intenderà surrogato, sino al limite dell'indennizzo medesimo, in tutti i diritti di recupero che il Contraente e gli Assicurati vantano nei confronti dei terzi o dei responsabili. A tal fine il Contraente e gli Assicurati dovranno fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per il soddisfacimento di tali diritti. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Ultrattività in caso di cessazione attività professionale | In caso di cessazione dell’Attività Professionale da parte del Contraente/Assicurato (escluso il caso di radiazione dall’Albo), o in caso di morte o invalidità dell’assicurato (che non permetta la prosecuzione dell’attività professionale) in corso di validità del Contratto, alla condizione che la copertura assicurativa sia stata in vigore continuativamente per almeno 5 anni, su richiesta scritta e formale del Contraente/Assicurato o dei suoi eredi, da inoltrarsi agli Assicuratori nei 30 giorni antecedenti la data di scadenza dell’Assicurazione, l’Assicurato (o i suoi eredi) avrà il diritto all’estensione gratuita della garanzia ai sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza dell’Assicurazione purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia del Certificato di Assicurazione. Qualora l’assicurato intenda estendere la copertura ai successivi 5 anni dovrà procedere al pagamento di un premio aggiuntivo pari a 1,5 volte il premio pagato nell’ultima annualità intera di copertura. In questo caso gli Assicuratori rilasceranno apposita appendice della durata di 5 anni. Diversamente, nel caso in cui la copertura assicurativa sia stata in vigore continuativamente non oltre i 5 anni, su richiesta scritta e formale del Contraente/Assicurato o dei suoi eredi, da inoltrarsi agli Assicuratori nei 30 giorni antecedenti la data di scadenza dell’Assicurazione, l’Assicurato avrà il diritto, verso il pagamento di un premio aggiuntivo pari a 2,5 volte il premo pagato nell’ultima annualità intera di copertura, all’estensione della garanzia ai sinistri denunciati agli Assicuratori nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza dell’Assicurazione purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia del Certificato di Assicurazione In questo caso gli Assicuratori rilasceranno apposita appendice della durata di 10 anni. Il Massimale stabilito nel Certificato di Assicurazione è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma. Qualora risulti che un sinistro rientrante nella garanzia postuma sia risarcibile da altra polizza o polizze stipulata direttamente dall’Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale sinistro. |
Il periodo di efficacia ultrattiva cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo analoga copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi o qualora l’Assicurato riprendesse ad esercitare l’attività professionale. |
A condizione che l'assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile di non essere a conoscenza di fatti o atti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza. |
Che cosa NON è Assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non potranno aderire a titolo individuale alla Polizza Convenzione Chimici o Fisici nella loro qualità di dipendenti, soci, amministratori o comunque strutturati e/o Dirigenti che prestino la loro attività presso Studi Associati, Società di servizi o altre persone giuridiche pubbliche o private. |
Ci sono limiti di copertura?
Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, la presente Polizza non copre i Danni:
1. causati da oppure connessi o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima od al momento della decorrenza di questo contratto che l’Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lui;
2. causati da oppure connessi o conseguenti in tutto o in parte ad atti, errori od omissioni commessi e\o presumibilmente commessi prima della data di retroattività indicata nel Certificato di Assicurazione;
3. derivanti dalla responsabilità inerente attività commerciale, artigianale o industriale;
4. alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per quanto stabilito dall’art.16 comma 3;
5. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
6. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, se non diversamente disposto dalle “condizioni integrative”;
7. da terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
8. all’Ambiente (suolo, aria, acque superficiali o profonde, beni ambientali in genere); fanno eccezione i danni che siano conseguenti a repentino inquinamento o contaminazione in connessione diretta con prestazioni professionali rese dall’Assicurato e/o delle persone di cui debba rispondere, e purché detti danni siano rilevati entro 72 ore dall’evento che li ha provocati salvo quanto previsto dal punto 12 della Attività Professionale Ordinaria.;
9. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
10. derivanti da sanzioni amministrative tributarie personalmente inflitte all’Assicurato dall’Amministrazione Finanziaria;
11. conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
12. direttamente o indirettamente derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato tramite espresso impegno, accordo o garanzia a meno che tale responsabilità sarebbe comunque imputabile all’Assicurato per Xxxxx e\o in base a Regolamenti concernenti la professione anche in assenza di tale impegno, accordo o garanzia;
13. a persone (morte e lesioni personali) e/o a cose a meno che tali danni non derivino da errori e/o omissioni inerenti
alla prestazione professionale dell’Assicurato e/o delle persone di cui debba rispondere;
14. per danni e conseguenze sia dirette che indirette da contaminazione da muffe/batteri e simili o da asbesto e prodotti contenenti asbesto;
15. per i lavori/opere eseguite da imprese delle quali l’Assicurato sia socio, amministratore o dipendente o delle quali il coniuge, i genitori o i figli dell’assicurato siano soci o amministratori;
16. per danni connessi o conseguenti a qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o
indirettamente causata da, risultante da o collegata ai seguenti atti, indifferentemente di qualsiasi altro evento o causa che potrebbe contribuire, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita:
x. Xxxxxx, invasione, operazioni belliche o atti similari provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere.
b. Qualsiasi atto di terrorismo;
Ai fini di questa clausola, un atto di terrorismo viene considerato come un atto, che include o meno l’uso della forza o la violenza o la minaccia di ciò, commessi da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che, sulla base di scopi religiosi, ideologici, politici o simili, vengono compiuti anche comprendendo l’intento di influenzare i governi e/o mettere in condizioni di timore l’opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta gli esecutori di attività terroristica possono sia agire da soli, per conto di, in collegamento con organizzazione/i o Governo/i.
Con questa clausola si esclude qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei punti (a) e (b).
Se i Sottoscrittori dovessero ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non è coperta dall’assicurazione, l’onere di dimostrare altrimenti è a carico dell’Assicurato. Nell’evento che una qualsiasi parte di questa clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente rimarrà in vigore come specificato.
Dall’assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) si intendono escluse le malattie professionali.
L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, cioè opera per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante il periodo dell’assicurazione, relative ad eventi accaduti nel medesimo periodo di assicurazione o nel periodo di retroattività (2, 5 anni o illimitata a seconda di quanto richiesto nel modulo di proposta).
Sono escluse le richieste di risarcimento, come definite in polizza, che pervengano all’Assicurato:
- in data successiva a quella di scadenza del periodo di assicurazione;
- connesse a fatti e circostanze che fossero già note all’assicurato prima della data di inizio del periodo di assicurazione (da intendersi la data del primo contratto stipulato con gli assicuratori, in caso di successivi xxxxxxx) anche se mai denunciate ai precedenti assicuratori;
- connesse a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere prima della data di retroattività convenuta (2, 5 anni o illimitata);
L’assicurazione è prestata fino al massimale, scelto in fase di adesione. I massimali previsti dalla Convenzione vanno da Euro 500.000,00 ad Euro 5.000.000,00 per ogni singolo Assicurato.
La copertura prevede una franchigia che rimane a carico dell’assicurato. La franchigia è pari ad Euro 2.000,00 per i massimali sino a Euro 2.500.000,00. Il massimale di Euro 5.000.000,00 prevede una franchigia di Euro. 5.000,00.
Nel caso in cui nella compilazione del modulo di proposta il Geologo indichi la presenza di richiesta di risarcimento/Circostanza nei cinque anni precedenti alla data di decorrenza della polizza in convenzione, la valutazione dell’assunzione del Rischio è riservata alla Società.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia dei sinistri L'Assicurato deve far denuncia, per iscritto, di ciascun sinistro; la stessa deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro, allegando la documentazione tecnica (e fiscale su richiesta della Società) relativa alla prestazione professionale effettuata ed ogni altra informazione utile ai fini di una corretta rappresentazione del sinistro. Alla denuncia devono far seguito i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. L'omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento dell'obbligo di avviso di cui agli artt. 1913 e 1914 Codice Civile. L’Assicurato non dovrà ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo salvo preventivo consenso scritto da parte dell’Assicuratore. |
Assistenza diretta/in convenzione: Non presente | |
Gestione da parte di altre imprese: Non presente | |
Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto all’Assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l’azione. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Ai sensi degli artt 1892, 1893 e 1894 c.c., per usufruire della garanzia, l’Assicurato deve dichiarare di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a fatti o atti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della polizza. |
Obblighi dell’impresa | Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società tiene indenne l'Assicurato ai sensi delle condizioni di polizza. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio, comprensivo di imposte, alle scadenze pattuite. |
Rimborso | In caso di recesso della Società questa restituisce alla Contraente la parte di premio imponibile non goduta. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’adesione alla Polizza decorre dalle ore 24 della data di pagamento dell’importo dovuto, che dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente l’apposita Scheda di Copertura, e cessa alle ore 24 del 30/06 di ogni annualità. -Retroattività L’assicurazione opera per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante il periodo dell’assicurazione, relative ad eventi accaduti nel medesimo periodo di assicurazione o nel periodo di retroattività (2, 5 anni o illimitata a seconda di quanto richiesto nel modulo di proposta). |
Sospensione | Le rate relative ai rinnovi successivi dovranno essere corrisposte entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza. In mancanza del pagamento entro 30 giorni dalla scadenza la garanzia resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui verrà pagato quanto dovuto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non presente. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Geologi che esercitano la libera professione in forma individuale/associata appartenenti agli Ordini Professionali Regionali che hanno aderito alla Convenzione.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:
Quali costi devo sostenere?
18, 00 %
Tutte le garanzie di polizza
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA Servizio Reclami di Gruppo Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 045/8372354 Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx indicando i seguenti dati: · nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente; · numero della polizza e nominativo del Contraente; · numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; · indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazioni delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell’Art.4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’Art. 16 del citato decreto. Obbligatoria per poter proporre azione giudiziale |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Facoltativa |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di divergenza tra le Parti sulla natura dell’errore professionale, sulle sue conseguenze, sull’ammissibilità del risarcimento del danno e sull’interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti possono rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all’Albo al quale è iscritto l’Assicurato. Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal presidente dell’Albo al quale è iscritto l’Assicurato. il Collegio arbitrale risiede presso la sede del medesimo. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Il Collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Contratto d’Assicurazione: il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.
Contraente: Il soggetto che stipula il Contratto d’Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall’Assicurazione.
Danno: morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.
Franchigia: Importo prestabilito che, in caso di Xxxxxxxx, rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Massimale: l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione.
Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali o danneggiamenti a cose.
Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all’Assicuratore.
Certificato di Assicurazione: il documento che contiene i dati del Contraente e dell’Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, la data di retroattività, il premio.
Scoperto: Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa (meglio definito nel seguito della presente normativa contrattuale al titolo -Definizioni-).
Sottolimite: l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.
Società: le imprese di assicurazione riportate nel contratto.
POLIZZA CONVENZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI GEOLOGI
CONVENZIONE N.: 00079712000060
CONTRAENTE: XXXXXX ITALIA S.P.A.
INDIRIZZO: Xxx Xxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX)
PARTITA IVA: 03902220486
DATA EFFETTO: DALLE ORE 24 DEL 30/06/2020 DATA SCADENZA: ALLE ORE 24 DEL 30/06/2021
NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE
PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI GEOLOGI
La presente Convenzione si prefigge lo scopo di disciplinare le coperture stipulate dai Geologi, allo scopo di Assicurare la loro Responsabilità Civile Professionale.
La Convenzione ha durata annuale, con effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2020 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2021 e non prevede tacito rinnovo.
La prestazione della garanzia Assicurativa viene certificata per ogni Assicurato mediante singoli Certificati di Assicurazione emessi da parte dell’Assicuratore e numerati progressivamente; tali Certificati di Assicurazione costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Si intendono Assicurati nell’ambito della presente Convenzione tutti gli iscritti agli Ordini regionali dei Geologi che abbiano aderito secondo le modalità previste dalla presente Convenzione.
Ogni singolo Certificato di Assicurazione prevede come data di scadenza quella prevista per la scadenza annuale della Convenzione, ovvero il 30/06/2021.
La copertura Assicurativa ha effetto dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata in ciascun Modulo di Proposta / Questionario, purché questa rientri nel periodo di validità della presente Convenzione e salvo quanto previsto al penultimo capoverso.
Sul Certificato di Assicurazione saranno indicati:
- i dati anagrafici dell’Assicurato;
- Codice fiscale/ x. Xxx
- Titolo di studio
- Numero iscrizione all’albo professionale Anno iscrizione all’albo
- Anno inizio attività
- Qualora l’attività sia svolta in forma associata, si prega di indicare:
- Denominazione studio/società
- indirizzo completo
- partita iva
- anno costituzione
- la data di effetto e scadenza dell’Assicurazione;
- la data di retroattività;
- il massimale;
- la franchigia;
- il Premio.
L’adesione avverrà previa compilazione del Modulo di Proposta / Questionario da parte dell’Assicurato.
La Proposta / Questionario sarà soggetta all’accettazione da parte dell’Assicuratore. In caso di accettazione, al ricevimento della conferma di accettazione del rischio e della richiesta di pagamento del Premio da parte del Broker, l’Assicurato dovrà, entro 15 giorni, versare il Premio richiesto. In tal caso la garanzia Assicurativa decorrerà con effetto dalle ore 24 del giorno di invio del Modulo di Proposta/ Questionario al Broker, o dalla data espressa nel Modulo di Proposta/ Questionario stesso, se successiva alla data di invio. Nel caso in cui il pagamento avvenga invece oltre il termine di 15 giorni, la decorrenza della copertura coinciderà con le ore 24.00 del giorno di pagamento (giorno e data valuta di accredito). Dopo l’avvenuto pagamento del Premio, il Broker provvederà a trasmettere all’Assicurato il Certificato di Assicurazione emesso dall’Assicuratore.
In esecuzione di quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, in particolare dal comma 7 dell’Art. 30, le condizioni contrattuali devono essere consegnate al proponente prima della sottoscrizione della proposta.
Società Cattolica di Assicurazione Il Contraente Società Cooperativa
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEI GEOLOGI
La presente Polizza Convenzione è stipulata nella forma CLAIMS MADE
DEFINIZIONI
Nel testo che segue s’intendono per:
Assicurato: | Il Professionista o se trattasi di Associazione Professionale i Professionisti indicati, regolarmente iscritti all’Albo Professionale, le Società di Professionisti il cui interesse è protetto dell’Assicurazione. Tutti i Collaboratori e Soci esclusivamente per l’attività svolta per conto e nel nome del Professionista, dell’Associazione Professionale o della Società di Professionisti. | ||||||||
Assicuratore: | La Società che sottoscrive la presente polizza. | ||||||||
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione. | ||||||||
Atto dannoso: | Ogni azione od omissione, anche se originata da colpa grave, commessa, tentata o presumibilmente commessa o tentata, nel periodo di validità della copertura assicurativa stabilito in polizza, dall’Assicurato. | ||||||||
Broker | Xxxxxx Italia S.p.A. Xxx Xxxxxxx 00, 00000 – Xxxxxx. | ||||||||
Certificato di Assicurazione: | Il documento che contiene i dati del Contraente e dell’Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, la data di retroattività, il premio. | ||||||||
Committente: | Il soggetto che affida all’Assicurato lo studio e la realizzazione di opere e/o servizi (definito anche cliente). | ||||||||
Contraente: | Il soggetto che stipula l’Assicurazione nell’Interesse proprio o di altre persone. | ||||||||
Danno patrimoniale: | Xxxxx che non sia conseguenza di lesioni personali, morte, danneggiamento a cose. | ||||||||
Fatturato: | La somma algebrica dell’importo delle fatture emesse dall’Assicurato nell’anno fiscale immediatamente precedente all’anno di sottoscrizione o rinnovo del Certificato di Assicurazione. Nel caso delle Società, concorrono al calcolo del fatturato anche gli importi fatturati nei confronti dei clienti da parte dei singoli professionisti Assicurati | ||||||||
Franchigia: | Somma espressa in cifra fissa o percentuale che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico del Contraente/Assicurato. | ||||||||
Indennizzo: | La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro. | ||||||||
Modulo di Proposta/Questionario: | Il documento con cui il Geologo aderisce alla Polizza Convenzione. | ||||||||
Polizza Convenzione: | Il documento che prova l’assicurazione. | ||||||||
Premio: | La somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore. | ||||||||
Scoperto: | La percentuale dell’Assicurato. | dell’importo | di | ogni | sinistro | che | rimane | a | carico |
Sinistro: | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Può manifestarsi con ciascuna delle seguenti fattispecie: 1) qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all’Assicurato; 2) qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall’Assicurato in cui il terzo manifesti l’intenzione di attribuire all’Assicurato una responsabilità professionale per perdite o danni; 3) qualsiasi circostanza, compresi avvisi di garanzia e/o mandati di comparizione, di cui l’Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa dare origine ad una richiesta di risarcimento nei Suoi confronti; 4) qualsiasi notifica dell’avvio di procedimento dalla parte della Corte dei Conti per l’accertamento della responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile. Tutti i sinistri attribuibili allo stesso comportamento commissivo od omissivo colposo o ad una serie di atti, errori od omissioni scaturenti dalla stessa causa o ad essa attribuibili verranno considerati un unico sinistro. |
Terzi: | Qualsiasi soggetto pubblico o privato diverso dall'Assicurato salvo quanto previsto all’art. 17 CGA. |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.). Tuttavia l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente Polizza Convenzione così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato.
ART. 2 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Ogni eventuale modifica dell’assicurazione deve essere provata per iscritto.
ART. 3 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articolo 1898 C.C.), salvo quanto previsto dall’articolo 1.
ART. 4 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Gli Assicuratori, in caso di diminuzione del rischio, sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato (articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
ART. 5 – ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente/l’Assicurato, in caso di Xxxxxxxx, deve comunicare all’Assicuratore la coesistenza di altre assicurazioni ed è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).
Quanto sopra costituisce assolvimento dell’obbligo di comunicazione all’Assicuratore dell’esistenza di altre assicurazioni di cui all’art. 1910 del Codice Civile.
ART. 6 – PAGAMENTO DEL PREMIO
La garanzia Assicurativa decorrerà dalle ore 24 del giorno di invio del Modulo di Proposta/ Questionario al Broker, o dalla data espressa nel Modulo di Proposta / Questionario stesso se successiva alla data di invio, qualora l’Assicurato abbia provveduto a versare il Premio entro 15 gg. dalla richiesta di pagamento formulata dal Broker. Nel caso in cui il pagamento avvenisse invece oltre il termine di 15 gg. dalla richiesta di pagamento formulata dal Broker, la decorrenza della copertura avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento (giorno data valuta di accredito).
ART. 7 – DENUNCIA DEI SINISTRI
L'Assicurato deve far denuncia, per iscritto, di ciascun sinistro; la stessa deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro, allegando la documentazione tecnica (e fiscale su richiesta della Società) relativa alla prestazione professionale effettuata ed ogni altra informazione utile ai fini di una corretta rappresentazione del sinistro.
Alla denuncia devono far seguito i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. L'omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento dell'obbligo di avviso di cui agli artt. 1913 e 1914 Codice Civile.
L’Assicurato non dovrà ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo salvo preventivo consenso scritto da parte dell’Assicuratore.
ART. 8 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l’Assicuratore e il Contraente possono recedere dall'Assicurazione relativa all’Assicurato al quale il sinistro è riferito, con preavviso di novanta giorni. Nel caso di recesso da parte dell’Assicuratore, lo stesso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 9 – SURROGAZIONE
A fronte di qualsiasi indennizzo relativo alla presente Polizza Convenzione, l’Assicuratore s'intenderà surrogato, sino al limite dell'indennizzo medesimo, in tutti i diritti di recupero che il Contraente e gli Assicurati vantano nei confronti dei terzi o dei responsabili. A tal fine il Contraente e gli Assicurati dovranno fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per il soddisfacimento di tali diritti.
ART. 10 – PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
La presente polizza covenzione non prevede tacito rinnovo.
Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale l’Assicurato dovrà fornire al Broker il Modulo di Proposta / Questionario aggiornato, per la determinazione del premio di rinnovo.
ART. 11 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 12 – FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede il Contraente.
ART. 13 – CLAUSOLA BROKERS
La gestione della presente Polizza Convenzione è affidata in co-brokeraggio alla Xxxxxx Italia S.p.A. e a Xxxxxxx Xxxxx (Tuscia Brokers) quali brokers di assicurazione.
Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto, ovvero la collaborazione all’esecuzione dello stesso, al Broker di assicurazione Xxxxxx Italia SpA e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto del Contraente dal Broker, il quale tratterà con la Società. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e sue integrazioni e modificazioni, il Contraente, l’Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker Xxxxxx; la Società dà atto che il pagamento dei premi al Broker Xxxxxx è liberatorio per il Contraente.
Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto saranno effettuate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica e saranno valide anche se fatte al/dal Broker Xxxxxx, che viene quindi riconosciuto dalle Parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle Parti con lettera raccomandata A.R.).
ART. 14 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEI GEOLOGI
ART. 15 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nel limite del massimale stabilito nel Certificato di Assicurazione, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) a titolo di risarcimento quale responsabile a sensi di legge, in conseguenza di comportamenti commissivi od omissivi colposi, anche se determinati da colpa grave, direttamente connessi all’esercizio dell’attività professionale descritta nel Certificato di Assicurazione.
La garanzia assicurativa è operante a condizione che l’Assicurato al momento del comportamento colposo sia regolarmente abilitato ovvero iscritto al relativo Albo Professionale, non sospeso per qualunque causa dall’esercizio della professione e svolga l’attività nei termini delle leggi che la regolano e dei regolamenti che la disciplinano in forma individuale, associata o societaria.
ART. 16 –RISCHI COPERTI
Premesso che la garanzia assicurativa si riferisce alle attività previste dalle seguenti normative che regolano la libera professione di Geologo, e loro successive modiifche ed integrazioni:
Legge 3 febbraio 1963 n. 112
DPR n. 1403 del 18 novembre 1965 - Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo
DPR n. 616 del 25 luglio 1966 - Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo
Decreto del Presidente della Repubblica novembre 1982, n. 981 - Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo
DPR n. 328 del 5 giugno 2001 - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti,
a titolo puramente esemplificativo e non limitativo si precisa che la copertura assicurativa include anche quanto segue, purché non in contrasto con quanto sopra indicato:
ATTIVITA’ PROFESSIONALE ORDINARIA
1. attività di consulenza, collaudo, ricerche catastali;
2. attività di consulenza e direzione ecologica, ambientale ed estrattiva per le cave;
3. studi, relazioni ed indagini geologiche, geotecniche e sismiche in materia di costruzioni;
4. incarichi di perito per perizie extra giudiziali ed arbitrati;
5. rilevamenti topografici e relazioni tecniche per visure ipotecarie e/o catastali;
6. i danni alle cose trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, alle condutture ed impianti sotterranei, nonché quelli dovuti a cedimento, franamento e vibrazioni di terreno;
7. tracciamento di fabbricati, strade, acquedotti e fognature;
8. estimo di fabbricati a qualsiasi uso destinati di aree fabbricabili, di fondi rustici, di frazionamento edilizio e lottizzazioni;
9. consulenze ambientali e sulla sicurezza del lavoro relative al T.U. 81/2008 e s.m.i.;
10. i rischi derivanti dall’attività espletata in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 166/02 e s.m.i.;
11. i xxxxx conseguenti a impoverimento, interruzione o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua;
12. i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a repentino inquinamento o contaminazione in connessione diretta con prestazioni professionali rese dall’Assicurato e/o delle persone di cui debba rispondere, e purché detti danni siano rilevati entro 72 ore dall’evento che li ha provocati. Questa garanzia si intende prestata fino alla concorrenza, per periodo di assicurazione annuo, di un importo pari al 50% del massimale indicato nel certificato di assicurazione;
13. i danni arrecati a terzi, compreso il committente, derivanti dall’attività di responsabile della bonifica di siti inquinati, come previsto dal D.L. 471/99;
14. consulenza in tema di protezione civile e relativa pianificazione;
15. consulenza in materia di rischio idrogeologico e relativi studi idraulici;
16. a parziale deroga di quanto disposto all’art. 17) comma 7) delle Condizioni di polizza si intendono compresi in garanzia i danni derivanti da terremoto ed alluvione solo se conseguenti ad errori professionali;
17. i danni conseguenti all’uso di strumenti ed apparecchiature di rilevamento ed accertamento diagnostico diretto ed indiretto.)
ATTIVITA’ PROFESSIONALE ACCESSORIA
18. i rischi derivanti dalla gestione di affari altrui in forza degli artt. 2028 e 2032 del Codice Civile, purché connessa alla propria attività professionale;
19. l’attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria;
20. i rischi derivanti dall’espletamento, nei modi e nei termini previsti dall’ordinamento professionale, delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall’Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa;
21. ricorsi presso le commissioni Tributarie, compresi condoni edilizi;
22. liquidazione e concordato con gli uffici competenti relativi agli accertamenti di valore per compravendite, successioni, donazioni, riunione di usufrutto;
PERDITE PATRIMONIALI
Premesso che relativamente ai danni indennizzabili rientranti nella definizione di -Danni Patrimoniali -, la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza, per periodo di assicurazione annuo, per un importo pari al 50% del massimale indicato nel certificato di assicurazione:
23. le perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio;
24. le perdite patrimoniali cagionate a terzi compresi i Clienti ai sensi del D. Lgs. 196/03 s.m.i. e ed ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) conseguenti ad errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi purché derivanti da fatti involontari e non da comportamento illecito continuativo;
25. le sanzioni di natura fiscale, multe, ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato nonché i danni patrimoniali conseguenti a ritardi nella presentazione di atti o documenti o da decadenza di termini, determinati da errori od omissioni colpose posti in essere dall’Assicurato o dalle persone per le quali o con le quali sia tenuto a rispondere;
26. certificazione in dipendenza della legge per la prevenzione incendi e della legge 46/90 e successivi decreti di attuazione;
27. certificazione in dipendenza della legge sanatoria dell'abusivismo edilizio;
28. la responsabilità civile a sensi di Xxxxx in conseguenza di diffamazione o calunnia a seguito di dichiarazioni scritte o verbali da parte dello stesso Assicurato e/o di suoi dipendenti in relazione all’attività svolta dall’Assicurato indicata nel Certificato di Assicurazione;
29. i reclami avanzati contro l’Assicurato a seguito di qualsiasi violazione non intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, ad eccezione di brevetti e segreti commerciali. Per “segreto commerciale” s’intende ogni informazione che trae un reale o potenziale valore economico a sé stante dal fatto di non essere di pubblico dominio e di non essere prontamente verificabile con opportuni mezzi da altre persone che potrebbero ricavare un vantaggio economico dalla sua divulgazione o dal suo utilizzo;
30. i danni e le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia è prestata nell’ambito del massimale di polizza;
ALTRI RISCHI
31. la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso o colposo commesso da dipendenti – collaboratori – consulenti – praticanti – sostituti di concetto salvo il diritto regresso dell’Assicuratore nei confronti degli eventuali responsabili;
32. la responsabilità civile derivante all’Assicurato per lesioni personali subite in occasione di lavoro da collaboratori,
consulenti e professionisti in genere non in rapporto di dipendenza;
33. supporto del Coordinatore Unico previsto dall'Art.7 comma 5 della Legge 109/94, D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
ART. 17 – DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Si conviene tra la Parti che:
Non sono considerati terzi:
1. il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
2. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1;
3. limitatamente ai danni a cose, tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all'attività assicurata.
Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:
1. causati da oppure connessi o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima od al momento della decorrenza di questo contratto che l’Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lui;
2. causati da oppure connessi o conseguenti in tutto o in parte ad atti, errori od omissioni commessi e\o presumibilmente commessi prima della data di retroattività indicata nel Certificato di Assicurazione;
3. derivanti dalla responsabilità inerente attività commerciale, artigianale o industriale;
4. alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per quanto stabilito dall’art.16 comma 3;
5. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
6. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, se non diversamente disposto dalle “condizioni integrative”;
7. da terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
8. all’Ambiente (suolo, aria, acque superficiali o profonde, beni ambientali in genere); fanno eccezione i danni che siano conseguenti a repentino inquinamento o contaminazione in connessione diretta con prestazioni professionali rese dall’Assicurato e/o delle persone di cui debba rispondere, e purché detti danni siano rilevati entro 72 ore dall’evento che li ha provocati salvo quanto previsto dal punto 12 della Attività Professionale Ordinaria.;
9. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
10. derivanti da sanzioni amministrative tributarie personalmente inflitte all’Assicurato dall’Amministrazione Finanziaria;
11. conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
12. direttamente o indirettamente derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato tramite espresso impegno, accordo o garanzia a meno che tale responsabilità sarebbe comunque imputabile all’Assicurato per Xxxxx e\o in base a Regolamenti concernenti la professione anche in assenza di tale impegno, accordo o garanzia;
13. a persone (morte e lesioni personali) e/o a cose a meno che tali danni non derivino da errori e/o omissioni inerenti alla prestazione professionale dell’Assicurato e/o delle persone di cui debba rispondere;
14. per danni e conseguenze sia dirette che indirette da contaminazione da muffe/batteri e simili o da asbesto e prodotti contenenti asbesto;
15. per i lavori/opere eseguite da imprese delle quali l’Assicurato sia socio, amministratore o dipendente o delle quali il conniuge, i genitori o i figli dell’assicurato siano soci o amministratori;
16. per danni connessi o conseguenti a qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causata da, risultante da o collegata ai seguenti atti, indifferentemente di qualsiasi altro evento o causa che potrebbe contribuire, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita:
x. Xxxxxx, invasione, operazioni belliche o atti similari provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere.
b. Qualsiasi atto di terrorismo;
Ai fini di questa clausola, un atto di terrorismo viene considerato come un atto, che include o meno l’uso della forza o la violenza o la minaccia di ciò, commessi da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che, sulla base di scopi religiosi, ideologici, politici o simili, vengono compiuti anche comprendendo l’intento di influenzare i governi e/o mettere in condizioni di timore l’opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta gli esecutori di attività terroristica possono sia agire da soli, per conto di, in collegamento con organizzazione/i o Governo/i.
Con questa clausola si esclude qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o
indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei punti (a) e (b).
Se i Sottoscrittori dovessero ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non è coperta dall’assicurazione, l’onere di dimostrare altrimenti è a carico dell’Assicurato. Nell’evento che una qualsiasi parte di questa clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente rimarrà in vigore come specificato.
ART. 18 – SPESE LEGALI
Nei limiti previsti dall’art. 1917 del codice civile (25% del massimale in aumento allo stesso) sono a carico dell’Assicuratore le spese di tutela legale in sede civile.
L’Assicuratore può assumere fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
In caso di imputazioni penali per fatto doloso, sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, purché gli Assicurati vengano prosciolti od assolti in fase istruttoria o con decisione passata in giudicato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, escludendo quindi i casi di assoluzione con altre formule ed i casi di estinzione, per qualunque causa, del reato.
L’Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da esso designati o con lo stesso concordati.
ART. 19 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamento commissivo od omissivo posto in essere e fatti valere in ogni Stato del Mondo con esclusione del risarcimento di danni, della liquidazione di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, di costi e spese del richiedente o di ogni altro costo o spesa relativi o derivanti da richieste di risarcimento presentate o azioni legali intentate contro l’Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o corti negli Stati Uniti d’America, nei territori sotto la loro giurisdizione ed in Canada.
ART. 20 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (CLAIMS MADE) – RETROATTIVITA’
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di retroattività indicata nel Certificato di Assicurazione (ovvero durante il periodo di efficacia dell'assicurazione) e non siano già noti all'assicurato.
ART. 21 – GARANZIA A FAVORE DEGLI EREDI
In caso di morte, interdizione, intervenuta insolvenza o bancarotta dell’Assicurato, la copertura assicurativa opererà a favore degli eredi per le richieste di risarcimento effettuate nei loro confronti ed originate da azioni illecite commesse dall’Assicurato stesso fermo quanto disposto dagli artt. 20 e 22 delle condizioni di polizza.
ART. 22 – PERIODO DI OSSERVAZIONE/POSTUMA - MAGGIOR TERMINE PER DENUNCE DI SINISTRO
Periodo di Osservazione/Postuma
In caso di cessazione dell’Attività Professionale da parte del Contraente/Assicurato (escluso il caso di radiazione dall’Albo), o in caso di morte o invalidità dell’assicurato (che non permetta la prosecuzione dell’attività professionale) in corso di validità del Contratto, alla condizione che la copertura assicurativa sia stata in vigore continuativamente per almeno 5 anni, su richiesta scritta e formale del Contraente/Assicurato o dei suoi eredi, da inoltrarsi agli Assicuratori nei 30 giorni antecedenti la data di scadenza dell’Assicurazione, l’Assicurato (o i suoi eredi) avrà il diritto all’estensione gratuita della garanzia ai sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza dell’Assicurazione purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia del Certificato di Assicurazione. Qualora l’assicurato intenda estendere la copertura ai successivi 5 anni dovrà procedere al pagamento di un premio aggiuntivo pari a 1,5 volte il premio pagato nell’ultima annualità intera di copertura. In questo caso gli Assicuratori rilasceranno apposita appendice della durata di 5 anni.
Diversamente, nel caso in cui la copertura assicurativa sia stata in vigore continuativamente non oltre i 5 anni, su richiesta scritta e formale del Contraente/Assicurato o dei suoi eredi, da inoltrarsi agli Assicuratori nei 30 giorni antecedenti la data di scadenza dell’Assicurazione, l’Assicurato avrà il diritto, verso il pagamento di un premio aggiuntivo pari a 2,5 volte il premo pagato nell’ultima annualità intera di copertura, all’estensione della garanzia ai sinistri denunciati agli Assicuratori nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza dell’Assicurazione purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia del Certificato di Assicurazione In questo caso gli Assicuratori rilasceranno apposita appendice della durata di 10 anni.
Il Massimale stabilito nel Certificato di Assicurazione è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma. Qualora risulti che un sinistro rientrante nella garanzia postuma sia risarcibile da altra polizza o polizze stipulata direttamente dall’Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale sinistro.
Il periodo di efficacia ultrattiva cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo analoga copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi o qualora l’Assicurato riprendesse ad esercitare l’attività professionale. A condizione che l'assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile di non essere a conoscenza di fatti o atti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.
ART. 23 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO – PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
L’adesione avverrà previa compilazione del Modulo di Proposta / Questionario da parte dell’Assicurato. La proposta/questionario sarà soggetta all’accettazione da parte dell’Assicuratore. In caso di accettazione, al ricevimento della conferma di accettazione del rischio e della richiesta di pagamento del premio da parte del Broker, l’Assicurato dovrà, entro 7 gg. versare il premio richiesto. In tal caso la garanzia Assicurativa decorrerà con effetto dalle ore 24 del giorno di invio del Modulo di Proposta/ Questionario al Broker, o dalla data espressa nel Modulo di Proposta / Questionario stesso, se successiva alla data di invio. Nel caso in cui il pagamento avvenga invece oltre il termine di 7 gg. la decorrenza della copertura coinciderà con le ore 24.00 del giorno di pagamento (giorno data valuta di accredito). Dopo l’avvenuto pagamento del Premio, il Broker provvederà a trasmettere all’Assicurato il Certificato di Assicurazione emesso dall’Assicuratore.
Resta inteso che, in caso di prima adesione avvenuta nel xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx dell’annaulità assicurativa della Convenzione, l’importo del premio da corrispondere sarà calcolato sulla base del pro-rata temporis tra la data di decorrenza e la scadenza annuale del 30 giugno.
Diversamente, in caso di prima adesione avvenuta nel corso del secondo semestre dell’annualità assicurativa della Convenzione, l’importo del premio da corrispondere sarà pari al 50% del premio annuale.
Le rate relative ai rinnovi successivi dovranno essere corrisposte entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza. In mancanza del pagamento entro 30 giorni dalla scadenza la garanzia resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui verrà pagato quanto dovuto.
In caso di cessazione di attività nel corso del periodo di Assicurazione, escluso il caso di radiazione dall'albo, il premio pagato verrà rimborsato pro-rata temporis.
Resta ferma la facoltà di ciascun Assicurato di revocare la propria adesione dandone preavviso con lettera raccomandata al Broker con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza del Certificato di Assicurazione.
ART. 24 – LIMITE DI RISARCIMENTO E SCOPERTO
L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato nel Certificato di Assicurazione che rappresenta il limite di risarcimento a carico dell’Assicuratore per le richieste presentate all'Assicurato nello stesso periodo. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.
L'assicurazione è prestata con uno scoperto/franchigia indicata nel Certificato di Assicurazione.
ART. 25 – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE/SOCIETA’
Qualora il contratto fosse stipulato da una Associazione Professionale/Società si conviene che per "Assicurato" si intendono anche i professionisti regolarmente iscritti all'Albo professionale ed indicati nel Certificato di Assicurazione che operano stabilmente per lo Studio/Società.
Nel caso delle Società, concorrono al calcolo del fatturato anche gli importi fatturati nei confronti dei clienti da parte dei singoli professionisti associati.
La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale convenuto per sinistro e per anno assicurativo il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei Professionisti indicati nel Certificato di Assicurazione con l'Assicurato/Contraente o tra loro.
In caso di cessazione di uno o più Associati dalla partecipazione alla Associazione Professionale/Società, per cessata attività, la copertura assicurativa continuerà ad operare sino alla scadenza del Certificato di Assicurazione. Parimenti varranno per gli stessi le norme di cui agli artt. 21 (garanzia a favore degli eredi) e 22 (periodo di osservazione).
ART. 26 – RESPONSABILITA’ SOLIDALE
Resta stabilito tra le Parti che in caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti l’Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
ART. 27 – ARBITRATO
In caso di divergenza tra le Parti sulla natura dell’errore professionale, sulle sue conseguenze, sull’ammissibilità del risarcimento del danno e sull’interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti possono rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all’Albo al quale è iscritto l’Assicurato.
Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell’Albo al quale è iscritto l’Assicurato ed il Collegio arbitrale risiede presso la sede del medesimo.
Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro.
Il Collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.
ART. 28 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO
Il rapporto assicurativo cessa salvo per quanto disposto dall’art. 21:
- in caso di decesso dell’assicurato;
- in caso di cessazione da parte dell’Assicurato dell’esercizio della professione con conseguente cancellazione dall’Albo professionale;
- in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall’Albo professionale.
In caso di decesso o di cessazione dell’attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale del Certificato di Assicurazione.
In caso di radiazione o di sospensione dall’Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.
Società Cattolica di Assicurazione Il Contraente Società Cooperativa
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE:
1) Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 dei Codice Civile, il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti, con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente Polizza Convenzione, e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.
2) Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 5 – Altre assicurazioni
Art. 6 – Pagamento del premio Art.15 – Oggetto dell’Assicurazione
Art.17 – Delimitazioni - Limite di indennizzo per Danni Patrimoniali Art.19 – Estensione territoriale
Art.20 – Xxxxxx e termine garanzia (Claims Made) - Retroattività Art.23 – Determinazione del premio
Art.27 – Arbitrato
Art.28 – Cessazione del rapporto assicurativo
Il Contraente
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(sempre valide)
A) CONDUZIONE STUDIO
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato nei limiti del massimale sotto indicato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di danni involontariamente cagionati a terzi – compresi i clienti – per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti all’attività dell’Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.
B) ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato nei limiti del massimale sotto indicato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
Ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prevista l’assicurazione.
Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al punto che precede per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124.
La presente assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge.
Dalla presente assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
Le garanzie di cui ai punti A) e B) sono prestate fino alla concorrenza di un importo pari al massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila) per ogni sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone danneggiate, senza l’applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto.
Società Cattolica di Assicurazione Il Contraente Società Cooperativa
CONVENZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE ORDINI REGIONALI DEI GEOLOGI
Premi Xxxxx Xxxxx (*)
(vedere anche la tabella successiva “Retroattività”)
I premi elencati sono confermati esclusivamente in assenza di sinistri
Massimale | € 500.000 | € 1.000.000 | € 1.500.000 | € 2.000.000 | € 2.500.000 | € 5.000.000 | ||
Franchigia per sinistro | € 2.000 | € 2.000 | € 2.000 | € 2.000 | € 2.000 | € 5.000 | ||
Fatturato | Fino a Euro 40.000 | € 329,00 | € 378,00 | € 435,00 | n/a | n/a | n/a | |
da 40.001 a 60.000 | € 576,00 | € 663,00 | € 763,00 | € 874,09 | € 1.432,16 | n/a | ||
da 60.001 a 100.000 | € 681,00 | € 783,00 | € 900,98 | € 1.028,73 | € 1.438,88 | € 2.380,00 | ||
da 100.001 a 150.000 | € 1.035,46 | € 1.203,55 | € 1.378,37 | € 1.580,08 | € 1.714,56 | € 2.890,00 | ||
da 150.001 a 200.000 | € 1.391,82 | € 1.539,74 | € 1.768,35 | € 2.030,57 | € 2.198,67 | € 3.150,00 | ||
da 200.001 a 300.000 | € 1.650,00 | € 1.910,00 | € 2.210,00 | € 2.480,00 | € 2.750,00 | € 3.480,00 | ||
da 300.001 a 350.000 | € 2.130,00 | € 2.410,00 | € 2.780,00 | € 3.130,00 | € 3.480,00 | € 4.370,00 | ||
da 350.001 a 400.000 | € 2.450,00 | € 2.830,00 | € 3.115,00 | € 3.617,50 | € 4.120,00 | € 5.180,00 | ||
da 400.001 a 500.000 | € 3.070,00 | € 3.480,00 | € 4.015,00 | € 4.532,50 | € 5.050,00 | € 6.320,00 | ||
TARIFFA AGEVOLATA GEOLOGI UNDER 35 Fatturato fino a Euro 35.000 MASSIMALE Euro 1.000.000 - franchigia euro 2.000 | Premio annuo lordo € 290,00 |
RETROATTIVITA’ (*) | |
1) In caso di precedente copertura RC Professionale | |
| allineamento alla stessa senza sovrappremio – sempreché la data di effetto della nuova polizza coincida con la data di scadenza della vecchia polizza. |
2) In caso di prima copertura RC Professionale: | |
| 2 anni di retroattività: gratuita; |
| 5 anni di retroattività: sovrappremio del 30%; |
| Illimitata: i premi della tabella precedente saranno maggiorati del 50%. |
MODULO DI PROPOSTA PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI GEOLOGI
Questo Questionario si riferisce alla Convenzione RC Professionale per gli iscritti all’Ordine Geologi ed è parte integrante del contratto d’assicurazione di cui il documento è pubblicato sul rispettivo sito.
DATI ANAGRAFICI DEL PROPONENTE | ||||
Il Proponente | Indirizzo | |||
CAP Città | ||||
Codice Fiscale/P.IVA | Tel: | fax: | ||
e-mail: | ||||
Domicilio dello studio: (Citta’ / Cap / Indirizzo) | ||||
Iscritto all’albo: | data iscrizione: | |||
Anno inizio attività: | ||||
In caso di studio associato / società, indicare: - Denominazione studio/società - anno iscrizione all’albo | - indirizzo completo | |||
- p.Iva | - anno costituzione | |||
- nome, cognome codice fiscale dei professionisti Associati | ||||
Decorrenza Copertura dalle ore 24 del / / Il giorno indicato non può essere antecedente a quello di invio del presente modulo al broker. In caso venga indicata una data precedente la data decorrenza sarà comunque quella di invio. Per l’operatività vedere pagina successiva. | Scadenza: ore 24 del | |||
OPZIONE SCELTA MASSIMALE: | ||||
1.500.000,00 Euro 500.000,00 Euro 2.000.000,00 Euro 1.000.000,00 Euro 2.500.000,00 Euro | ||||
UNDER 35 1.000.000,00 Euro | 5.000.000,00 Euro | |||
Introiti (fatturato al netto dell’iva) dell’esercizio precedente (in Euro): | ||||
Se il proponente è anche dipendente pubblico interessa la copertura per colpa grave? In caso di risposta affermativa precisare quanto segue: | Si | No |
ULTERIORI INFORMAZIONI
SINISTRI PREGRESSI
Negli ultimi 5 anni Il Proponente ha ricevuto richieste di risarcimento nell’ambito della responsabilità coperta dalla
polizza oggetto del presente Questionario?
Si
No
Se “Si” alla precedente domanda indicare per ogni sinistro noto:
Data
Causa
Importo liquidato
PRECEDENTI ASSICURATORI
Il Proponente ha in passato stipulato polizze di RC Professionale?
Si
No
Se “Si” alla precedente domanda indicare:
Compagnia
Data di cessazione / disdetta
Motivo annullamento
RETROATTIVITA’ (INDICARE OPZIONE CHE INTENDE ATTIVARE)
In caso di precedente copertura RC Professionale
allineamento alla stessa senza sovrappremio – sempreché la data di effetto della nuova polizza coincida con la data di scadenza della vecchia polizza.
In caso di prima copertura RC Professionale:
2 anni di retroattività:
gratuita;
5 anni di retroattività:
sovrappremio del 30%;
Illimitata:
sovrappremio del 50%.
Ente di appartenenza:
Qualifica: Attività svolta:
OPERATIVITÀ: La proposta/questionario sarà soggetta all’accettazione da parte dell’Assicuratore. In caso di accettazione, al ricevimento della conferma di accettazione del rischio e della richiesta di pagamento del premio da parte del Broker, l’Assicurato dovrà, entro 15 giorni, versare il premio richiesto. In tal caso la garanzia assicurativa decorrerà con effetto dalle ore 24 del giorno di invio del Modulo di Proposta/ Questionario al Broker, o dalla data espressa nel Modulo di Proposta/ Questionario stesso, se successiva alla data di invio. Nel caso in cui il pagamento avvenga invece oltre il termine di 15 giorni, la decorrenza della copertura coinciderà con le ore 24.00 del giorno di pagamento.
L’Assicurando (data e firma) _
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Con la firma del presente “Modulo di Proposta”, che costituisce proposta irrevocabile di contratto ex art. 1329 c.c., l’Assicurato dichiara di aver ricevuto preventivamente alla sottoscrizione dello stesso copia delle Condizioni di Assicurazione della polizza, di averne preso visione e, con la sottostante sottoscrizione, di accettarle integralmente.
L’assicurato conferma di essere a conoscenza delle modalità operative e che l’accettazione del rischio è soggetta all’approvazione del questionario da parte dell’Assicuratore.
L’Assicurando (data e firma) _ _
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., dichiara di approvare i seguenti articoli:
Art. 5 - Altre assicurazioni; Art. 7 - Denuncia di sinistro; Art. 8 - Recesso in caso di sinistro; Art. 10 – Proroga dell’Assicurazione; Art. 20 - Inizio e termine della garanzia (Claims Made) - Retroattività; Art. 23 - Determinazione del Premio; Art. 24 - Limite di risarcimento e scoperto.
L’Assicurando (data e firma) _
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14
del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)
La Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa con sede in (VR), Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx, quale Titolare dei trattamenti sotto indicati, premesso che la presente informativa viene rilasciata agli interessati, anche tramite i contraenti/assicurati 1, cui i dati trattati si riferiscono, fornisce le seguenti informazioni.
In particolare, nel caso la comunicazione di dati personali relativi a terzi interessati venga effettuata da parte dei contraenti/assicurati sarà in capo a questi ultimi la responsabilità della suddetta comunicazione essendo tenuti, i medesimi contraenti/assicurati, ad informare e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento e alla comunicazione dei loro dati alla Società, per le finalità assicurative dell’interessato.
DATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali identificativi 2, se necessario le immagini e/o video, dati amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali, patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari, se richiesto da una norma di legge, e dati relativi alla salute, qualora siano necessari per la corretta esecuzione del contratto o per dar seguito a prescrizioni impartite da disposizioni normative, relativi all’interessato o a terzi 3, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
1. per finalità assicurative del Titolare e quindi per l’adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali correlati all’attività assicurativa, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali e conseguenti all’instaurazione, alla gestione e all’esecuzione dei rapporti contrattuali, ivi inclusa l’attività liquidativa, riassicurativa e di coassicurazione, ovvero l’accesso a banche dati legittimamente accessibili (quali ad esempio quelle per la valutazione economico/finanziaria del cliente). I dati forniti potranno essere utilizzati per dare attuazione ad obblighi normativi (quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antiterrorismo, antifrode, e vigilanza assicurativa) a cui è soggetto il Titolare, oltre che per il perseguimento dei legittimi interessi del Titolare e/o di terzi soggetti (es. coobbligati, altre società del Gruppo, etc.), anche per la gestione di contenziosi e pre-contenziosi, in sede giudiziale, amministrativa, stragiudiziale, negoziale, etc..
2. per finalità di marketing diretto nella modalità del “soft spam” 4 effettuato sulla base di un legittimo interesse da parte del Titolare, così da far conoscere prodotti/servizi analoghi a quelli da Lei già acquistati con l’obiettivo di offrirLe la migliore offerta assicurativa, salvo opposizione 5 esercitabile dall’interessato.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE
Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l’ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti autorizzati, anche in qualità di Responsabili, ovvero impegnati alla riservatezza.
I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.
I suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dal Titolare, in conformità della normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per finalità assicurative per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell’efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.
1 se gli interessati risultano essere persone diverse, anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;
2 quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, xxxxxxxxx, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;
3 quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative;
4 invio di posta elettronica senza il previsto consenso per promuovere beni o servizi collegati e simili già venduti al cliente;
5 cfr paragrafo “Diritti dell’interessato”;
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurandi/instaurati e per l’effettuazione di adempimenti, ad altre società del Gruppo Cattolica nonché ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, broker, intermediari; medici fiduciari, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, CONSOB, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, e nell’eventualità INPS; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, e di informazione commerciale, e di archiviazione documentale etc..
I dati possono essere conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica sulla base di un interesse legittimo a trasmettere dati personali a fini amministrativi interni.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE
Di regola, i dati personali trattati non vengono trasferiti in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In via eccezionale, con riferimento alle finalità sopra descritte, i dati potranno essere trasferiti, da parte del Titolare e di altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa, anche in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In ogni caso, il trasferimento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (ad esempio trasferimento in un Paese che fornisce garanzie adeguate di protezione dei dati ovvero adottando le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE).
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, e-mail xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Reg. UE.
L’interessato può avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo. Inoltre, ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento, la revoca del consenso laddove prestato facoltativamente o può opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull’origine dei dati se non raccolti presso l’interessato e dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Con riferimento ai dati conferiti per il trattamento di cui al punto 1 del paragrafo “Dati e finalità del trattamento” si segnala che, sebbene il trattamento si basi, a seconda dei casi, su obblighi pre-contrattuali e contrattuali, o su obblighi normativi, viene richiesto esplicitamente il consenso dell’interessato con esclusivo riguardo al trattamento di dati particolari necessari all’instaurazione ed alla gestione del rapporto assicurativo ove richiesti, fermo restando che il mancato conferimento del consenso da parte dell’interessato, potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di fornire i servizi assicurativi richiesti. Per il trattamento di cui al punto 2 del paragrafo “Dati e finalità del trattamento”, “soft spam” fondato sul legittimo interesse del Titolare, è possibile esercitare, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al paragrafo “Diritti dell’interessato”, cui si rinvia.
Il Titolare r.l.p.t.
Prestazione del consenso del contraente
Presa visione dell’informativa sopra riportata, garantendo l’osservanza degli obblighi per i dati eventualmente comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:
al trattamento dei dati particolari (ad esempio stato di salute) per le finalità relative all’attività assicurativa (quali indicate al punto 1 del paragrafo Dati e finalità del trattamento), da parte del Titolare e degli altri soggetti sopraindicati sempre per le medesime finalità;
in caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
Dichiaro di oppormi al trattamento per finalità di marketing diretto nelle modalità del “soft spam” (quali indicate al punto 2 del paragrafo Dati e finalità del trattamento) effettuato sulla base di un legittimo interesse da parte del Titolare.
Dichiaro che i flag apposti nei campi “consensi” soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà.
Luogo e data
Nome e Cognome
Firma dell’interessato
Prestazione del consenso riferita all’aderente
Presa visione dell’informativa sopra riportata, garantendo l’osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:
al trattamento dei dati particolari (ad esempio stato di salute) per le finalità relative all’attività assicurativa (quali indicate al punto 1 del paragrafo Dati e finalità del trattamento), da parte del Titolare e degli altri soggetti sopraindicati sempre per le medesime finalità;
in caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
Dichiaro di oppormi al trattamento per finalità di marketing diretto nelle modalità del “soft spam” (quali indicate al punto 2 del paragrafo Dati e finalità del trattamento) effettuato sulla base di un legittimo interesse da parte del Titolare.
Dichiaro che i flag apposti nei campi “consensi” soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà.
Luogo e data
Nome e Cognome
Firma dell’interessato
Prestazione del consenso riferita ad altri assicurati diversi dall’aderente
Presa visione dell’informativa sopra riportata, garantendo l’osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:
al trattamento dei dati particolari (ad esempio stato di salute) per le finalità relative all’attività assicurativa (quali indicate al punto 1 del paragrafo Dati e finalità del trattamento), da parte del Titolare e degli altri soggetti sopraindicati sempre per le medesime finalità;
ASSICURATI (se diversi dal Contraente)
1° Assicurato - Nome e cognome (leggibile) – data di nascita *Firma
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
2° Assicurato Nome e cognome (leggibile) – data di nascita * Firma
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
3° Assicurato Nome e cognome (leggibile) – data di nascita * Firma
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
4° Assicurato Nome e cognome (leggibile) – data di nascita * Firma
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
*In caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale
Dichiaro che i flag apposti nei campi “consensi” soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà.