Garanzia a favore degli eredi. In caso di morte dell'Assicurato, la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale dell'Assicurato ai sensi delle condizioni di polizza purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.
Garanzia a favore degli eredi. Qualora l’Assicurato sia una persona fisica, in caso di morte o incapacità dello stesso, l’assicurazione prosegue fino alla data della sua naturale scadenza a favore dei Tutori o degli Eredi purché questi ne rispettino le condizioni.
Garanzia a favore degli eredi. In caso di decesso dell’Assicurato gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale in corso dall’Assicurato, a termini delle condizioni della presente Polizza purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli stessi.
Garanzia a favore degli eredi. In caso di morte dell'Assicurato persona fisica, la copertura assicurativa opererà a favore degli eredi per le richieste di risarcimento effettuate nei loro confronti ed originate da azioni illecite commesse dall'Assicurato stesso, fermo quanto disposto dalle condizioni di polizza.
Garanzia a favore degli eredi. In caso di morte dell’Assicurato, la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale incorso dall’Assicurato, a3 termini delle condizioni che precedono purchè queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.
Garanzia a favore degli eredi responsabilità civile professionale DALL’ASSICURATO, AVANZATE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DI QUESTI A SEGUITO DI SUO DECESSO SEMPRE NEI LIMITI E SUBORDINATAMENTE AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA POLIZZA;
Garanzia a favore degli eredi. In caso di morte, interdizione, intervenuta insolvenza o bancarotta dell’Assicurato, la copertura assicurativa opererà a favore degli eredi per le richieste di risarcimento effettuate nei loro confronti ed originate da azioni illecite commesse dall’Assicurato stesso fermo quanto disposto dagli artt. 20 e 22 delle condizioni di polizza.
Garanzia a favore degli eredi. In caso di morte dell’Assicurato persona fisica, la copertura assicurativa opererà a favore degli eredi per le richieste di risarcimento effettuate nei loro confronti ed originate da azioni illecite commesse dall’Assicurato stesso, fermo quanto disposto dalle condizioni di polizza. Errato trattamento dei dati personali Errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo Perdita di documenti Perdita, distruzione o deterioramento di documenti, ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio Diritti d'autore e marchi di fabbrica Violazione o uso non autorizzato da parte dell’Assicurato di marchi di fabbrica, diritti di autore, diritti di disegno nonché alla divulgazione di segreti o informazioni commerciali o confidenziali sempreché tale violazione o uso non autorizzato sia stato commesso nello svolgimento dell’attività professionale descritta in polizza e non sia di natura dolosa Attività di vendita di fondi pensione aperti Attività di raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti a contribuzione definita per i trattamenti pensionistici complementari, attività svolta nei termini delle leggi che la regolano Sezione RCT/O Danni cagionati a terzi o cose Lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in Polizza.
Garanzia a favore degli eredi. In caso di morte dell’Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione o di eventuali proroghe, la copertura assicurativa opererà a favore degli eredi dell’Assicurato, fermo restando il limite temporale di 2 anni precisato all’Art. 16.
Garanzia a favore degli eredi. In caso di morte dell’Assicurato, la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale incorso dall’Assicurato, a termini delle condizioni che precedono purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi. E’ facoltà degli eredi richiedere l’attivazione della garanzia postuma di cui al precedente articolo 21, nei trenta giorni successivi al decesso dell’Assicurato, a prescindere dalla data di scadenza della polizza.