MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO REPARTO V - UFFICIO 4°
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI XXXXX XXXXXXX X - XXXXXXX 0x
XXXX
Procedura aperta ai sensi del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, articolo 60 e ss.mm.ii., per la fornitura di combustibile per il rifornimento degli aeromobili del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, mediante consegna a domicilio nelle basi di assegnazione nonché per il servizio handling aeroportuale negli aeroporti nazionali ed esteri, allo scopo di stipulare ai sensi del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, articolo 54 e ss.mm.ii., un accordo quadro, della durata di 36 mesi per un importo massimo pari ad euro 7.500.000,00 i.v.a. ed accise non imponibili ai sensi del D.P.R. 633/72, articoli 8 – 8 bis, con facoltà per l’Amministrazione di esercitare, ai sensi dell’articolo 1331 Codice civile, un’opzione fino ad ulteriori euro 7.500.000,00, i.v.a. ed accise non imponibili ai sensi del D.P.R. 633/72, articoli 8 – 8 bis, per la durata massima fino ad ulteriori 36 mesi, nonché una eventuale proroga per un periodo di tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara occorrenti per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo di tempo non superiore a sei mesi ed un importo massimo di euro 1.250.000,00 i.v.a. ed accise non imponibili ai sensi del D.P.R. 633/72, articoli 8 – 8 bis.
Importo, stimato, complessivo della gara: euro 16.250.000,00 i.v.a. ed accise non imponibili ai sensi del D.P.R. 633/72, articoli 8 – 8 bis.
BANDO DI GARA
GARA: 8593979 C.I.G.: 926479705A
C.U.P: D69I22000400001
SOMMARIO
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 3
SEZIONE 2: OGGETTO DELL’APPALTO. CHIARIMENTI. COMUNICAZIONI 3
SEZIONE 3: LOTTI. CPV. VALORE DELL’APPALTO E QUANTITA’. REVISIONE DEI PREZZI 4
SEZIONE 4: LUOGHI E MODALITA’ DI CONSEGNA. TEMPI DI ESECUZIONE E COSTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE 5
SEZIONE 5: SOGGETTI AMMESSI. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. MEZZI DI PROVA. AVVALIMENTO. 5
SEZIONE 6: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. ANOMALIA. AVCPASS 10
SEZIONE 7: GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E POLIZZA ASSICURATIVA 11
SEZIONE 8. VARIANTI. RINNOVI/PROROGHE. LOTTI. OPZIONI. SUBAPPALTO. CRITERI DI SOSTENIBILITA ENERGETICA ED AMBIENTALE (CAM). CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO. QUINTO D’OBBLIGO. QUOTA APERTA 13
SEZIONE 9. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 14
SEZIONE 11. FORMA DEL CONTRATTO 14
SEZIONE 12. CAUSE DI ESCLUSIONE 14
SEZIONE 13. ALTRE INFORMAZIONI. 15
SEZIONE 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO. 16
SEZIONE 15. INFORMATIVA PRIVACY 17
SEZIONE 16. RICORSI GIURISDIZIONALI 18
SEZIONE 17. RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE 18
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) Denominazione, indirizzi e informazioni.
Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.
Indirizzo postale: viale dell’Arte n. 16; città: Roma (Eur); c.a.p.: 00144; nazione: Italia.
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Indirizzo mail p.e.c. amministrazione aggiudicatrice: xxxx@xxx.xxx.xxx.xx.
Informazioni di carattere tecnico: i documenti di gara (il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, la modulistica, il patto di integrità, lo schema di contratto, ecc.) sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx (alla voce “Amministrazione Trasparente” → “Bandi di gara e contratti” → Comando Generale → “Sopra soglia”) e sulla Piattaforma con accesso dall’apposito link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx.
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera (amministrazione aggiudicatrice centrale).
1.3) Responsabile unico del procedimento: C.F. (CP) Xxxxxxx XXXXX ai sensi del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 31, modificato con d.lgs. 19.04.2017, n. 56 e delle Linee guida n. 3 ANAC approvate con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e aggiornate dall’ANAC con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017 e s.m.i.
SEZIONE 2: OGGETTO DELL’APPALTO. CHIARIMENTI. COMUNICAZIONI
2.1) Descrizione e denominazione conferita all’appalto: fornitura di combustibile per il rifornimento degli aeromobili del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, mediante consegna a domicilio nelle basi di assegnazione nonché per il servizio handling aeroportuale negli aeroporti nazionali ed esteri, allo scopo di stipulare ai sensi del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, articolo 54 e ss.mm.ii., un accordo quadro, della durata di 36 mesi per un importo massimo pari ad euro 7.500.000,00, i.v.a. ed accise non imponibili ai sensi del D.P.R. 633/72, articoli 8 – 8 bis, con facoltà per l’Amministrazione di esercitare, ai sensi dell’articolo 1331 Codice civile, un’opzione fino ad ulteriori euro 7.500.000,00, i.v.a. ed accise non imponibili ai sensi del D.P.R. 633/72, articoli 8 – 8 bis, per la durata massima fino ad ulteriori 36 mesi, nonché una eventuale proroga per un periodo di tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara occorrenti per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo di tempo non superiore a sei mesi ed un importo massimo di euro 1.250.000,00 i.v.a. ed accise non imponibili ai sensi del D.P.R. 633/72, articoli 8 – 8 bis.
2.1.2) Chiarimenti: le richieste di chiarimenti ed i quesiti in genere, relativi agli atti di gara, dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e dovranno essere trasmesse, entro le ore 12:00 del 7 luglio 2022, esclusivamente per il tramite della Piattaforma informatica. Solo in caso di indisponibilità della Piattaforma, documentata e comprovata, si potrà procedere all’invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC xxxx@xxx.xxx.xxx.xx., specificando nell’oggetto: “Chiarimenti-Gara tramite procedura aperta ai sensi del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, articolo 60 e ss.mm.ii. per la fornitura di combustibile per il rifornimento degli aeromobili del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, mediante consegna a domicilio nelle basi di assegnazione nonché per il servizio handling aeroportuale negli aeroporti nazionali ed esteri allo scopo di stipulare ai sensi del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, articolo 54 e ss.mm.ii., un accordo quadro, della durata di 36 mesi”.
Le richieste pervenute oltre le citate data e ora non saranno prese in considerazione.
Le risposte alle richieste saranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima della richiesta, sempre tramite Piattaforma.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici né con mezzi diversi dalla Piattaforma.
Si avverte, in ogni caso, che la formulazione di chiarimenti non sospende il termine fissato per la presentazione dell’offerta né obbliga questa Stazione appaltante alla redazione di una risposta.
2.2) Comunicazioni. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, gli operatori economici concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo P.E.C. (posta elettronica certificata) o, solo per quelli aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Tale indicazione dell’indirizzo P.E.C. sarà resa dall’operatore economico concorrente in fase di registrazione alla Piattaforma secondo le indicazioni contenute nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti”, presente sulla Piattaforma, sezione “Istruzione e Manuali”. In caso di operatori economici concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamento temporanei di imprese, consorzi ordinari, ecc.), sarà sufficiente la registrazione dell’operatore economico che assumerà il ruolo di mandatario o capogruppo.
Tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e gli operatori economici concorrenti dovranno essere trasmesse attraverso la Piattaforma. Solo in caso di indisponibilità della Piattaforma, documentata e comprovata, si potrà procedere all’invio delle stesse per mezzo della sola posta elettronica certificata.
Eventuali modifiche dell’indirizzo P.E.C. o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a questa Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In particolare, la modifica dell’indirizzo P.E.C. dovrà essere aggiornata anche sui dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla Piattaforma, come meglio specificato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica di accesso all’Area Riservata del Portale Appalti” presente sulla Piattaforma, sezione “Istruzione e Manuali”.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
SEZIONE 3: LOTTI. CPV. VALORE DELL’APPALTO E QUANTITA’. REVISIONE DEI PREZZI
3.1) Suddivisione in lotti: non prevista in ragione dell’unità, della indivisibilità e della omogeneità dell’appalto.
3.2) Vocabolario comune degli appalti CPV. Oggetto principale. CPV: 09131000-6.
3.3) Importo a base di gara: euro 7.500.000,00 i.v.a. ed accise non imponibili ai sensi del D.P.R. 633/72, articoli 8-8 bis, per 36 mesi.
3.4) Importo complessivo della gara: 16.250.000,00 i.v.a. ed accise non imponibili ai sensi del D.P.R. 633/72, articoli 8-8 bis, compresa l’eventuale opzione e la proroga.
3.5) Revisione dei prezzi. Non è ammessa la clausola di revisione del prezzo ai sensi dell’articolo 1664 c.c. relativamente al “delta”.
Solamente il prezzo unitario del combustibile avio da consegnare è soggetto ad aggiornamento, secondo le compagnie petrolifere, per tenere conto delle variazioni che riguardano la quotazione dei prodotti petroliferi. In ogni caso il Fornitore rinuncia a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 c.c.
L’importo contrattuale indicato negli atti di gara è meramente indicativo e non costituisce impegno per l’Amministrazione, potendo variare le esigenze operative e logistiche inerenti all’impiego dei velivoli, nonché per esigenze di bilancio; pertanto, l’Amministrazione non è vincolata né a garantire un quantitativo minimo di forniture da acquistare né al raggiungimento della soglia contrattualmente indicata.
Pertanto, nessuna pretesa potrà avanzare l’operatore economico aggiudicatario, nei confronti di questa stazione appaltante, neanche nel caso in cui nessun servizio di rifornimento fosse ordinato.
4.1) Xxxxxx di consegna: come indicato all’articolo 2 e seguenti del Capitolato Tecnico e di seguito riportato:
• BASE 1: rifornimento di combustibile avio per gli aeromobili del Corpo delle Capitanerie di porto presso la sede della 1ª Sezione di Volo Elicotteri di Sarzana (SP);
• BASE 2: rifornimento di combustibile avio per gli aeromobili del Corpo delle Capitanerie di porto presso la sede della Base Aeromobili - Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera di Catania - Fontanarossa (Aeroporto civile di Fontanarossa – Catania);
• BASE 3: rifornimento di combustibile avio per aeromobili del Corpo delle Capitanerie di porto presso la sede della Base Aeromobili - Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera di Pescara (Aeroporto militare “P. Liberi” - Pescara).
4.2) DUVRI: per la fornitura in questione, questa Stazione appaltante ha condotto accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e, in conformità a quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, per le modalità di svolgimento dell’appalto sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è provveduto, pertanto, alla redazione del D.U.V.RI. che si allega alla presente. Nel suddetto documento è stato precisato che il costo per la sicurezza da interferenze è pari ad euro zero.
SEZIONE 5: SOGGETTI AMMESSI. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. MEZZI DI PROVA. AVVALIMENTO.
5.1) Soggetti ammessi: sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dal d.lgs. n. 50/2016, articoli 45, 47, 48 e ss.mm.ii.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., purché in possesso dei requisiti prescritti nel presente bando.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5.2) Requisiti di ordine generale.
Sono esclusi dalla gara oggetto del presente bando gli operatori economici nei confronti dei quali sussistono
cause di esclusione previste dal d.lgs. n. 50/2016, articolo 80 (motivi di esclusione) e ss.mm.ii.
In particolare, gli operatori economici concorrenti non devono trovarsi, in ogni caso, in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16- ter del d.lgs. 165/2001.
La mancata accettazione delle clausole contenute nell’allegato denominato “Patto di integrità” costituisce
causa di esclusione dalla presente gara ai sensi della Legge 190/2012, articolo 1, comma 17.
Gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
5.3) Requisiti di idoneità professionale.
L’operatore economico concorrente, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, articolo 83, comma 3 e ss.mm.ii, deve possedere, a pena di esclusione: l’iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per forniture inerenti all’oggetto del presente appalto.
All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del d.lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
5.4) Requisiti di capacità economica e finanziaria.
Gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere (e dimostrare in fase di presentazione della documentazione amministrativa nella busta digitale A), i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi d.lgs. n. 50/2016, articolo 83, comma 4 e All. XVII, parte I, lettere a),
b) e c):
a) Fatturato globale negli ultimi tre esercizi disponibili (per una corretta definizione degli ultimi tre esercizi disponibili vedasi Determinazione A.N.A.C. n. 5 del 21.05.2009) per un valore pari o superiore a euro 16.250.000,00 (al netto dell’i.v.a.).
Viene richiesto un fatturato globale in quanto si ritiene che tale informazione dimostri, con maggiore precisione, la forza economica, l’affidabilità e la serietà professionale (rating di impresa) dell’operatore economico concorrente considerata l’importanza, per il Corpo delle Capitanerie di porto, della fornitura oggetto del presente appalto.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante la redazione di apposita dichiarazione autocertificata unitamente alla presentazione della seguente documentazione (autocertificazione + documentazione):
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati, proporzionalmente, al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare i fatturati richiesti, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo da questa Stazione appaltante.
b) Idonee dichiarazioni (due referenze bancarie) rilasciate da due diversi istituti bancari ovvero da un istituto bancario ed uno postale intestate a questa Stazione appaltante, attestanti la capacità e la solidità economica e finanziaria del concorrente. In alternativa, può essere presentata una referenza bancaria o postale unitamente ad una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo non inferiore a euro 7.500.000,00. La copertura assicurativa deve essere fornita con firma digitale, laddove possibile.
5.5) Requisiti di capacità tecnica e professionale.
Gli operatori economici concorrenti devono, a pena di esclusione, possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi d.lgs. n. 50/2016, articolo 83, comma 6 e All. XVII, parte II, lettera a):
a) Apposita dichiarazione attestante l’espletamento di forniture analoghe (carburanti in genere), negli ultimi tre anni precedenti la gara per un valore pari o superiore a euro 7.500.000,00 indicando: gli importi, le date (la durata dell’appalto), in favore di FF.AA. o di Corpi militarmente organizzati.
Dovrà trattarsi di forniture erogate con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86 e all. XVII parte II, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
⮚ originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
⮚ copia conforme delle fatture emesse;
b) Garanzia della qualità: ai sensi del d.lgs. 50/2016, articolo 87 e s.m.i è richiesto il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata alla fornitura oggetto del presente bando.
La comprova del requisito è fornita mediante allegazione di copia del certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 e ss.mm.ii., per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
c) Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 (sistema di gestione ambientale) e UNI EN ISO 45001:2008 (sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro).
La comprova del requisito è fornita mediante allegazione di copia dei suddetti certificati di conformità.
d) Quale misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concessive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Amministrazione, si richiede, oltre alla sottoscrizione del Patto d’Integrità, il possesso della certificazione UNI ISO 37001:2016 (sistema di gestione per la prevenzione della corruzione). La comprova del requisito è fornita mediante allegazione di copia del certificato di conformità della certificazione richiesta, rilasciata da società iscritta presso l’Ente unico italiano di certificazione Accredia.
e) Dichiarazione attestante la disponibilità di almeno n. 5 (cinque) autocisterne, intestate direttamente all’operatore economico concorrente allo scopo di consentire un immediato e capace rifornimento. La comprova del requisito è fornita mediante allegazione di copia dei certificati di proprietà rilasciati dal PRA, copia delle carte di circolazione e dei certificati ADR (ndr.: “barrato rosa”) per trasporto merci pericolose.
II mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti determina l’esclusione dalla gara.
Qualora i sopra indicati requisiti di disponibilità e di idoneità, di cui alle lettere b), c), d) ed e) dovessero venire a mancare, per qualsivoglia causa, in tutto o in parte nel corso dell’esecuzione del contratto, lo stesso potrà essere risolto a giudizio dell’Amministrazione, salva ogni altra sua azione per la tutela dei propri interessi.
5.6) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.
Si premette che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, articolo 83, comma 8 e ss.mm.ii.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5.3 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 5.4 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito relativo alle referenze bancarie/copertura assicurativa di cui al 5.4 b) deve essere soddisfatto da ciascuno dei soggetti costituiti in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.
Il requisito di cui al precedente punto 5.5 lettera a) (forniture analoghe) deve essere soddisfatto da ciascun soggetto costituente i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.
c. I requisiti di cui al precedente punto 5.5 lettera b), c), d), ed e) devono essere posseduti da ciascuna
delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.
5.7) Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5.3 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria (punto 5.4 del presente bando) nonché tecnica e professionale (punto 5.5 lett. a) del presente bando), ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, articolo 47 e ss.mm.ii. devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
I requisiti di cui al precedente punto 5.5 lettera b), c), d), ed e) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese consorziate.
5.8) Avvalimento.
Ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, art. 89 e ss.mm.ii., l’operatore economico, singolo o associato ai sensi d.lgs. n. 50/2016, art. 45 e ss.mm.ii., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, certificazioni di natura soggettiva in genere). Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’operatore economico ausiliario. L’operatore economico concorrente e quello ausiliario sono responsabili in solido nei confronti di questa Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 a ss.mm.ii., ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del citato decreto legislativo. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, questa Stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, l’autocertificazione della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Ai fini di cui sopra, l’operatore economico deve allegare alla domanda di partecipazione:
a) una dichiarazione attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, secondo il fac-simile di cui all’allegato 4) al disciplinare di gara;
b) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all’allegato 5) al disciplinare di gara, con la quale l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui al d.lgs. n. 50/2016, articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, secondo il fac-simile di cui all’allegato 5) al disciplinare di gara;
d) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. A tale fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
Questa Stazione appaltante procederà, in seguito, ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, come da vigente normativa.
SEZIONE 6: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. ANOMALIA. AVCPASS.
6.1) Criterio di aggiudicazione. L’appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in base al criterio del minor prezzo trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.
Sul prezzo calcolato secondo le modalità indicate all’articolo 1 del Capitolato Tecnico, l’operatore economico applicherà un “Delta”. L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il “Delta” più basso.
I corrispettivi si intenderanno onnicomprensivi di tutte le eventuali spese che l’operatore economico aggiudicatario riterrà opportuno sostenere (presenti e future).
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime.
6.2) Anomalia dell’offerta. Questa Stazione appaltante, prima di predisporre la proposta di aggiudicazione, valuterà la congruità delle offerte secondo le modalità previste dall’art. 97, comma 2 e 2 bis, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
6.3) AVCPASS. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativa ed economico-finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è acquisita col sistema AVCPASS gestito da A.N.A.C.
Pertanto, gli operatori economici concorrenti che intendono partecipare alla gara in oggetto dovranno espletare tutti gli adempimenti necessari ad ottenere dal sistema “AVCPASS”, realizzato dall’A.N.A.C. per la verifica del possesso dei requisiti prescritti, il rilascio del previsto “PASSOE” da fornire alla Stazione appaltante, strumento necessario per procedere alla verifica dei citati requisiti da parte della stessa, fermo restando, comunque, l’obbligo da parte degli operatori economici invitati di presentare le autocertificazioni richieste.
Considerate le su menzionate prescrizioni di legge, la mancata acquisizione del “PASSOE” e/o l’omessa indicazione alla Stazione appaltante dello stesso, nei termini indicati, determinano l’impossibilità, per questa Stazione appaltante, di procedere alla verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici concorrenti.
SEZIONE 7: GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E POLIZZA ASSICURATIVA.
7.1) Garanzia provvisoria da parte di tutti gli operatori economici concorrenti.
L’offerta deve essere corredata da una “garanzia provvisoria” con le modalità di cui al d.lgs. n. 50/2016, articolo 93 e s.m.i., pari al 2% dell’importo di euro 7.500.000,00.
La garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio.
Ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, articolo 93, comma 8 e s.m.i. l’offerta deve essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria del contratto ai sensi degli articoli 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (già Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, pena la non accettazione della stessa. Gli operatori economici concorrenti sono obbligati a presentare le proprie garanzie in conformità agli schemi-tipo contenuti nell’allegato A del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (art. 1, comma 4);
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della Stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante, per ulteriori giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Questa Stazione appaltante, nell’atto in cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà, contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). Non è sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
7.2) Garanzia definitiva (Solo per l’aggiudicatario).
L’operatore economico aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire secondo le modalità di cui al d.lgs. n. 50/2016, articolo 103, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o di fideiussione ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, articolo 93, comma 2 e 3, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte di questa Stazione appaltante che aggiudicherà l’appalto all’operatore economico concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia definitiva deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e riportare l’autentica della sottoscrizione a norma di legge (notaio o pubblico ufficiale).
La citata garanzia viene progressivamente svincolata in relazione all’avanzamento dell’esecuzione, fino all’80% dell’importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione deve permanere fino al termine di validità della garanzia come definita nel Capitolato Tecnico. Lo svincolo del predetto ammontare, residuo, avviene previo nulla osta rilasciato dall’Amministrazione.
7.3) Polizza assicurativa (Solo per l’aggiudicatario).
L’operatore economico aggiudicatario assumerà, a pena di esclusione, a proprio carico, ogni responsabilità per gli eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà dell'Amministrazione o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente al medesimo anche se non conseguenti all'esecuzione del contratto.
Pertanto, l’operatore economico aggiudicatario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che preveda la copertura di tutti i rischi, inclusi i danni ambientali, da qualsiasi causa determinati e una garanzia di responsabilità civile contro terzi per i danni sopracitati per un importo non inferiore ad € 5.000.000,00.
Le citate garanzie devono essere depositate presso questa Amministrazione, prima della esecuzione del contratto, autenticate nei modi legge da un pubblico notaio.
Le precitate garanzie dovranno essere operanti a favore dell’operatore economico aggiudicatario e dell'Amministrazione per tutta la durata contrattuale.
Il massimale indicato nella polizza, per responsabilità civile contro terzi, per danni a cose, per danni a persone, morte ed invalidità permanente dovrà essere di importo pari a quello disposto dalla vigente normativa europea ed indicato nella polizza stessa. Resta inteso che, a seconda del rischio, questa Amministrazione può chiedere all’operatore economico aggiudicatario l’elevazione del massimale.
7.4) Garanzia in sostituzione della ritenuta dello 0,50% (Solo per l’aggiudicatario).
In luogo della ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo di ciascuna fattura emessa, il Fornitore dovrà costituire, sotto forma di cauzione o di fideiussione, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, apposita garanzia dello 0,50% dell’importo contrattuale, che sarà svincolata in fase di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte dell’Amministrazione, del certificato di verifica di conformità, previo rilascio di D.U.R.C. regolare.
8.1) Varianti (d.lgs. n. 50/2016, art. 106): le eventuali modifiche nonché le varianti in corso di validità contrattuale, se del caso, devono essere autorizzate dal R.U.P. nei limiti delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016, art. 106 e ss.mm.ii.
8.2) Xxxxxxx/proroghe (d.lgs. n. 50/2016, art. 106, comma 11): prevista un’eventuale proroga tecnica, esercitabile su esplicita richiesta dell’Amministrazione fino ad un periodo di tempo massimo di sei mesi ed un importo di euro 1.250.000,00 iva ed accise non imponibili.
8.3) Lotti (d.lgs. n. 50/2016, art. 51): non prevista in ragione dell’unità, della omogeneità e della indivisibilità dell’appalto.
8.4) Opzioni (art. 1331 c.c.): è prevista la facoltà per l’Amministrazione di esercitare, entro 12 mesi dal termine dell’accordo quadro, ai sensi dell’articolo 1331 Codice civile, un’opzione fino ad ulteriori 36 mesi, fino ad un importo di euro 7.500.000,00 i.v.a. ed accise non imponibili.
8.5) Subappalto (d.lgs. n. 50/2016, art. 105): ammesso, secondo le disposizioni dell’art. 105 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. L’aggiudicatario può affidare in subappalto le forniture comprese nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante purché:
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell’appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all’atto della presentazione della documentazione amministrativa siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. L’operatore economico concorrente deve indicare, all’atto della presentazione della documentazione amministrativa, le parti della fornitura che intende affidare nei limiti della vigente normativa calcolato sull’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato e sarà ritenuto nullo. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
8.6) Criteri ambientali minimi (CAM) (d.lgs. n. 50/2016, art. 34): non applicabili.
8.7) Cessione del contratto ai sensi degli artt. 1046 e 1047 c.c.: non ammessa, anche nella forma parziale.
8.8) Cessione del credito (d.lgs. n. 50/2016, art. 106, comma 13 e Legge 21.02.1991, n. 52): non ammessa.
8.9) Quinto d’obbligo (d.lgs. n. 50/2016, art. 106, comma 12). Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, questa Stazione appaltante può imporre all’operatore economico aggiudicatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l’operatore economico aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
SEZIONE 9. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
La gara viene espletata in modalità telematica secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.
Per partecipare alla gara contemplata nel presente bando, gli operatori economici concorrenti devono caricare sulla piattaforma "Portale Appalti" il cui accesso è consentito dall’apposito link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, l’offerta e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara, entro le ore 12:00 del 18 luglio 2022.
Stante la particolare complessità delle operazioni e delle verifiche documentali, il pagamento verrà effettuato, mediante emissione di ordinativi diretti in favore dell’aggiudicatario, entro e non oltre sessanta giorni dalla emanazione della fattura elettronica, preceduta da apposita autorizzazione all’emissione della stessa da parte dell’Amministrazione.
Relativamente agli ordinativi dei Comandi periferici, il pagamento verrà effettuato nelle stesse modalità riportate al precedente capoverso.
SEZIONE 11. FORMA DEL CONTRATTO.
Pubblico-amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante di questa Stazione appaltante, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 articolo 32, comma 14 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione, bollo ed ogni altro onere connesso, ai sensi della vigente normativa, sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario.
SEZIONE 12. CAUSE DI ESCLUSIONE.
Costituiscono causa di esclusione dalla gara per l’affidamento dell’appalto, oggetto del presente bando, oltre a quelle espressamente indicate nei documenti di gara, tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni della legge di gara, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare:
12.1) Cause di esclusione a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
1) mancato adempimento delle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti (d.lgs. 50/2016), dalla legge di gara e da altre disposizioni di legge;
2) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest’ultimi non sanabili con il soccorso istruttorio;
3) offerte pari o in aumento, indeterminate, condizionate, parziali o plurime, rispetto al valore a base di gara, come indicato nella legge di gara;
4) erroneo inserimento dell’offerta economica all’interno della busta digitale A (documentazione amministrativa);
5) l’inutile decorso del termine successivo alla richiesta della Stazione appaltante, formulata ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, articolo 83, comma 9, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni rese;
6) errori materiali non scusabili nella compilazione dell’offerta economica.
SEZIONE 13. ALTRE INFORMAZIONI.
1. Gli oneri a carico degli operatori economici concorrenti e dell’aggiudicatario sono elencati nella documentazione di gara.
2. Si richiama l’obbligo di osservanza dell’articolo 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
3. Gli importi, laddove richiesti, devono essere espressi in euro, in numeri e in lettere.
4. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., sarà consentito nei modi e tempi di cui al d.lgs. n. 50/2016, articolo 53. Qualora la richiesta provenga da un R.T.I., dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.
5. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
6. La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata nei confronti del primo e, se ritenuto necessario, anche nei confronti del secondo operatore economico classificato.
7. In relazione alle disposizioni di cui alla Legge n.136/2010 “Piano straordinario contro le mafie”, l’operatore economico aggiudicatario si obbliga al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge.
8. Prevenzione della corruzione. Si applicano le disposizioni di cui all’attuazione della misura di prevenzione della corruzione prevista dall’art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001. In particolare, gli operatori economici concorrenti che hanno concluso contratti di lavoro o conferito incarichi ad ex dipendenti di questa Amministrazione in violazione del divieto disposto con la citata normativa, non possono contrarre con l’Amministrazione medesima per i successivi tre anni (e gli eventuali contratti conclusi sono nulli) ed hanno l’obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo. Pertanto la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi con la conseguente illegittimità dell’affidamento stesso per il caso di violazione.
9. Attuazione della misura di prevenzione della corruzione prevista dall’art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione ai sensi del D.M. 22.02.2018, n. 53 e conflitto di interesse ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, articolo 42. L’operatore economico dichiara di non aver conferito incarichi o concluso rapporti di lavoro con ex dipendenti dell’Amministrazione.
L’operatore economico dichiara l’insussistenza di rapporti di parentela con dipendenti dell’Amministrazione.
L’operatore economico si obbliga, pena la risoluzione del contratto, a non porre in essere comportamenti in contrasto con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato ai sensi del D.M. 22.02.2018, n. 53, fatta salva la facoltà, di questa Stazione appaltante, di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente arrecati in conseguenza dei comportamenti che hanno determinato la risoluzione del rapporto contrattuale.
10. Conflitto di interesse: d.lgs. n. 50/2016, art. 42. Al fine di contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, gli operatori economici concorrenti hanno l’obbligo di comunicare, a questa stazione appaltante, eventuali conflitti di interesse, nella presente procedura, come definiti dal d.lgs. n. 50/2016, articolo 42.
11.Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx (alla voce “Amministrazione Trasparente” → “Bandi di gara e contratti” →
Comando Generale → “Sopra soglia”) e sulla Piattaforma con accesso dall’apposito link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx
• Bando.
• Disciplinare di gara.
• Capitolato Tecnico.
• Schema di contratto.
• Modello Modulo domanda-Dichiarazione amministrativa (All. 1).
• D.G.U.E. (All. 1A).
• Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (All.2).
• Modello Offerta economica (All. 3).
• Modello Dichiarazione di avvalimento (All. 4).
• Modello Dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (All. 5).
• Modello Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (All. 6).
• Modello Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (All. 7).
• Modello Patto d’Integrità (All. 8).
• Riservatezza contrattuale (All.9).
• Esercizio diritti in materia di protezione dei dati personali (All.10).
• Trattamento dati contrattuali (All.11).
• DUVRI.
I modelli All.1, All. 1A, All.2, All.4, All.5, All.6, All.7, All. 8, All.9, All.10 e All.11 vanno posti all’interno della
busta A denominata “Documentazione amministrativa”.
Il modello All. 3 va posto all’interno della busta B denominata “Offerta economica”.
Questa Stazione appaltante si riserva di pubblicare ulteriori informazioni sulla Piattaforma con accesso dall’apposito link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx, nonché sul profilo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. (alla voce “Amministrazione Trasparente” → “Bandi di gara e contratti” → Comando Generale → “Sopra soglia”) attraverso i quali si intendono rese note a tutti i concorrenti. È pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare i siti indicati, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente.
12.Tutte le dichiarazioni richieste:
a) Sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
b) Devono essere firmate digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 07.03.2005, n. 82.
c) Devono essere sottoscritte, digitalmente, dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
SEZIONE 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione determinano l’esclusione dalla procedura di gara (cfr Delibera n. 605 del 08.09.2021 dell’ANAC);
- ogni altra mancanza minore, solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta risultano sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
SEZIONE 15. INFORMATIVA PRIVACY.
Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi degli art. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Questa stazione appaltante informa in merito al trattamento dei dati personali finalizzato a consentire la partecipazione alle procedure per l’acquisto di beni, servizi e lavori.
1. Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati forniti è il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, con sede in viale dell’Arte n. 16 – 00000, Xxxx. Pec: xxxx@xxx.xxx.xxx.xx
2. Finalità del trattamento.
I dati personali forniti sono trattati con modalità informatiche e sono necessari alla verifica dei requisiti per la partecipazione a procedure di acquisto di beni, servizi e forniture, nonché alla loro esecuzione. Il mancato conferimento dei dati e la mancata autorizzazione al loro trattamento non consentiranno la partecipazione alle citate procedure.
Il trattamento viene effettuato in conformità alle norme che favoriscono la semplificazione dell’interazione tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino e la riduzione dei costi.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale di questa Stazione appaltante esclusivamente per le citate finalità. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
3. Periodo di conservazione dei dati.
I dati vengono conservati fino a quando non ricorrerà al diritto di cancellazione degli stessi di cui al punto successivo.
4. Accesso rettifica o cancellazione dei dati – Reclamo.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento 2016/679, è possibile esercitare il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d) del Regolamento 2016/679, è diritto, ricorrendone i presupposti, proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, secondo le procedure previste.
SEZIONE 16. RICORSI GIURISDIZIONALI.
16.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
– Roma (Italia).
16.2) Presentazione del ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso le operazioni di gara potrà essere, altresì, notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa/comunicazione.
In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del d.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.
16.3) Responsabile unico del procedimento: C.F.(CP) Xxxxxxx XXXXX.
SEZIONE 17. RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE.
Questa Stazione appaltante, in alternativa alla tutela giurisdizionale di cui alla sezione precedente, di iniziativa ovvero su proposta degli operatori economici, previo contraddittorio, può valutare il ricorso al parere di precontenzioso dell’A.N.A.C. ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, articolo 211 e ss.mm.ii.
Roma, 8 giugno 2022
X.xx IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IL CAPO UFFICIO CONTRATTI E FORNITURE
C.F. (CP) Xxxxxxx XXXXX