PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
in attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 161 del 29 settembre 2021, avente finalità di realizzazione e gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi
Le Regioni e Province Autonome (di seguito denominate Regioni/P.A. o congiuntamente al
Ministero del Turismo “le Parti”),
e
il Ministero del Turismo (o congiuntamente alle Regioni/P.A. “le Parti”), con sede in Roma, Via di Villa Ada, 55, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore Generale della Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo, Dott. Francesco Felici,
VISTI
• l’articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana per il quale la materia del “turismo ed industria alberghiera” appartiene alla competenza residuale esclusiva delle Regioni e delle Province Autonome;
• l’articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, che affida all’Amministrazione centrale, in forza del comma 1, lett. r), la competenza esclusiva in tema di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale, provinciale e locale;
• l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, istituisce il Ministero del Turismo, cui sono attribuite tutte le funzioni in materia;
• l’articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, n. 102, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, che stabilisce che il Ministero del Turismo svolge le funzioni di propria competenza in tema di promozione delle iniziative volte al potenziamento dell'offerta turistica e al miglioramento dei servizi turistici e ricettivi, in raccordo con le regioni, le province, gli enti territoriali e gli enti vigilati;
• l’articolo 14, comma 1, del citato D.P.C.M., che stabilisce che la Direzione Generale degli Affari Generali e delle Risorse Umane cura l'acquisizione di beni e servizi, anche per il supporto tecnologico ed informatico, e gestisce gli elementi di competenza per la
trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
• l’articolo 15, comma 1 del citato D.P.C.M., che stabilisce che la Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo concorre all’elaborazione dei piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali e del sistema recettivo;
• l’articolo 16, comma 1 del citato D.P.C.M, che stabilisce che la Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica promuove iniziative, raccordandosi con la Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo e con l’ENIT, per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualità e lo sviluppo dell’offerta dei servizi turistici e recettivi, ivi inclusi quelli dell’agriturismo e del sistema fieristico;
• il Decreto del Ministro del Turismo del 15 luglio 2021, che, sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M n. 102/2021, definisce le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale;
• in particolare, l’articolo 5 del Decreto di cui al comma precedente, che stabilisce che l’Ufficio II della Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica – Ecosistema Digitale del Turismo, promuove, anche attraverso l’implementazione di servizi e piattaforme, un ecosistema digitale l’interoperabilità dei dati del turismo;
• il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno- 2019, n. 58, ed in particolare l’articolo 13-quater, comma 4, come modificato dall’articolo 1, comma 597, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dall’articolo 1, commi 373 e 374, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che stabilisce che “Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una Banca Dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunica- zione inerente all’offerta ed alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali/provinciali. La Banca Dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le Regioni e le Province Autonome trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali/provinciali, ove adottati. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della Banca Dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali/provinciali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute e della loro pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva, la Banca Dati è accessibile all’amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali”;
• l’articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che autorizza per le finalità di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
• la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni stabilisce che i soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
CONSIDERATO
• il Decreto del Ministro del Turismo n. 161 del 29 settembre 2021, pubblicato in G.U.R.I in data 16/11/2021, recante “Modalità di realizzazione e di gestione della Banca Dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”
• l’articolo 2, comma 2 del citato D.M., che stabilisce che il Ministero del Turismo e le Regioni/P.A. sottoscrivono un protocollo d’intesa finalizzato alla definizione delle modalità di implementazione della Banca Dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, nonché alla definizione delle modalità di cooperazione tra tutte le amministrazioni coinvolte;
• l’articolo 2, comma 4 del citato D.M., che stabilisce che la Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo provvede al monitoraggio relativo all’attuazione delle disposizioni di cui allo stesso D.M.
PRESO ATTO
• del “Parere su di uno schema di regolamento di disciplina delle modalità di realizzazione e gestione della Banca Dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi - 8 luglio 2021” acquisito dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 263, in data 8 luglio 2021, recante parere favorevole con la condizione descritta nel “Ritenuto” – volta a sottolineare l’esigenza di integrare lo schema di regolamento, individuando in particolare il titolare e il responsabile del trattamento, la tipologia dei dati personali trattati e le modalità della loro acquisizione, i modi in cui vengono fornite agli interessati le informazioni dovute e viene loro consentito l’esercizio dei diritti; i tempi di conservazione dei dati personali all’interno della banca di dati; i profili relativi alla sicurezza del trattamento e alla gestione degli accessi da parte delle persone autorizzate – e nel “Considerato” – volta a suggerire di ponderare le modalità di accesso alle informazioni contenute nella Banca Dati bilanciando le esigenze di tutela del consumatore (ascritte dalla legge alla Banca Dati) e il diritto alla protezione dei dati personali;
SENTITI
• in data 20/04/2022 il Sistema Camerale, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del D.M. n. 161 del 29 settembre 2021, in merito all’accesso al patrimonio informativo da esso gestito, ai fini del miglioramento della qualità delle informazioni presenti sulla Banca Dati delle
strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi;
• in data 03/05/2022 l’Agenzia delle Entrate per le stesse finalità di cui al punto precedente;
ACQUISITO
• il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, acquisito in data 01/09/2022;
tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente Protocollo valgono le seguenti definizioni:
• Banca Dati: si intende la Banca Dati delle strutture ricettive e degli immobili – definiti come unità immobiliari identificate tramite terne catastali – destinati alle locazioni brevi. Nella Banca Dati sono raccolte e ordinate le informazioni inerenti alle strutture e immobili di cui all’articolo 1, comma 2 del Decreto del Ministro del Turismo n. 161 del 29 settembre 2021;
• Banche dati regionali e delle Province Autonome: si intendono le Banche dati delle strutture ricettive e/o degli immobili in locazione breve già disponibili a livello di Regione/P.A., in cui sono raccolte e ordinate tutte o parte delle informazioni relative alle strutture ricettive e/o agli immobili in locazione breve di cui all’articolo 1, comma 2 del Decreto del Ministro del Turismo n. 161 del 29 settembre 2021;
• Codice identificativo Regionale (CIR): si intende il codice regionale o provinciale utilizzato per identificare le strutture ricettive e/o immobili in locazione breve nelle Banche dati regionali e delle P.A.;
• Codice Identificativo Nazionale: si intende il codice alfanumerico generato dalla Piattaforma informatica per identificare tutte le strutture ricettive e gli immobili in locazione breve all’interno della Banca Dati.
• Piattaforma informatica: si intende l’infrastruttura tecnologica che ospita la Banca Dati ed eroga il servizio di censimento, aggiornamento e fruizione delle informazioni relative alle strutture ricettive e agli immobili in locazione breve;
• Gestore della Banca Dati: si intende il soggetto selezionato dal Ministero del Turismo per la realizzazione e la gestione della Piattaforma informatica ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del D.M. n. 161 del 29 settembre 2021.
• SUAP: si intende lo Sportello Unico Attività Produttive operante presso i Comuni per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi riguardanti l’avvio e la conduzione di attività produttive e di prestazione di servizi.
Art. 2 Oggetto del Protocollo
1. In attuazione dell’articolo 2, comma 2, del D.M. n. 161 del 29 settembre 2021, il presente Protocollo disciplina le modalità di realizzazione e di gestione della Banca Dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 13-quater del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, le modalità di accesso alle informazioni ivi contenute, nonché le modalità di acquisizione dei Codici identificativi Regionali e delle P.A.
2. La Banca Dati raccoglie informazioni relative a tutte le strutture ricettive nonché agli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi all’articolo 4 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 e ss.mm.ii.
3. Ai sensi dell’articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dall'articolo 1, comma 597, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le Regioni/P.A. trasmettono al Ministero del Turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al precedente comma 2 assieme ai relativi codici identificativi regionali e delle P.A., ove adottati in applicazione delle normative regionali/provinciali.
Art. 3
Codice Identificativo Nazionale
1. La Banca Dati genera un Codice Identificativo Nazionale univoco per ogni struttura ricettiva e immobile in locazione breve censita al proprio interno, anche in presenza di un codice CIR già definito a livello di Regione/P.A.
2. Il Codice Identificativo Nazionale riporta l'indicazione della tipologia di alloggio, della Regione/P.A., della provincia e del comune di ubicazione. Inoltre, ai fini dell’identificazione delle strutture, ciascun Codice Identificativo Nazionale è contraddistinto da una sequenza numerica univoca generata in modo casuale.
3. Ai fini di garantire l’aggiornamento delle informazioni raccolte all’interno della Banca Dati, eventuali modifiche relative a ubicazione e/o alle classificazioni relative alle tipologie di alloggio, acquisiti come dati censuari ISTAT, non comportano alcun aggiornamento del Codice Identificativo Nazionale, bensì solamente un aggiornamento dei relativi attributi ad esso correlati.
4. Eventuali variazioni nella tipologia di alloggio, che verranno comunicate dalle Regioni/P.A.
alla Banca Dati nelle modalità dettagliate all’interno dell’Allegato 1, non comportano alcun
aggiornamento del Codice Identificativo Nazionale, bensì solamente un aggiornamento dei relativi attributi ad esso correlati.
5. Tutte le operazioni di aggiornamento della Banca Dati sono previste entro gli oneri di manutenzione della stessa a carico del Gestore della Banca Dati di cui all’articolo 6.
Art. 4
Ambito di applicazione
1. Nel rispetto degli obblighi dettati dall’articolo 3, comma 2 del D.M. n. 161 del 29 settembre 2021, i titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a indicare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza:
• Il CIR, qualora una Regione/P.A. abbia normato tale codice attraverso legge regionale o provinciale, ovvero atti amministrativi, normativi e non, adottati in attuazione di una specifica previsione di legge regionale o provinciale, e purché tale codice sia coerente con il tracciato dettagliato nell’Allegato 2;
• Il Codice Identificativo Nazionale in tutti gli altri casi.
2. Qualora una Regione/P.A. abbia adottato il CIR successivamente alla generazione del Codice Identificativo Nazionale, e tale Codice rispetti i criteri di coerenza con il tracciato dettagliato nell’Allegato 2, il codice CIR sostituisce il Codice Identificativo Nazionale precedentemente generato. In tal caso, le Regioni/P.A. che abbiano adottato il CIR nelle modalità sopra descritte effettueranno comunicazione al Gestore della Banca Dati per l’opportuno aggiornamento delle informazioni presenti sulla Banca Dati.
3. Il Ministero del Turismo notifica alle Regioni/P.A. il Codice Identificativo Nazionale generato dalla Banca Dati, ai fini dell’utilizzo per gli scopi di cui all’articolo 3, comma 2 del D.M. n. 161 del 29 settembre 2021. nei casi di cui al precedente comma 1.
Art. 5 Banca Dati
1. Ai sensi dell’articolo 13-quater, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, come modificato dalla L.
n. 178 del 30 dicembre 2020, la Banca Dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi ha l’obiettivo di raccogliere e ordinare le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili in locazione breve presenti sul territorio italiano.
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.M. n. 161 del 29 settembre 2021, le informazioni
raccolte all’interno della Banca Dati afferiscono a:
a) tipologia di alloggio;
b) ubicazione della struttura/immobile;
c) capacità ricettiva, intesa come posti letto;
d) estremi dei titoli abilitativi (e al titolo della disponibilità dell’alloggio per gli affitti brevi), ai fini dell’esercizio dell’attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e provinciale, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;
f) Codice Identificativo Regionale, ove adottato, e Codice Identificativo Nazionale.
In riferimento ai dati personali trattati, le tipologie di informazioni sono limitate a quelle strettamente necessarie alla identificazione dei soggetti titolari o esercenti delle strutture ricettive (comprese le locazioni brevi) e, ove presenti, dei rispettivi legali rappresentanti. L’elenco completo è dettagliato all’interno dell’Allegato 1 (rif. Paragrafo 2) e Allegato 2.
3. Le informazioni di cui al precedente comma 2 potranno essere verificate e/o integrate attraverso i servizi forniti dal Sistema Camerale, nelle modalità descritte all’interno dell’Allegato 1.
4. Ai fini dell’alimentazione della Banca Dati, si identificano due fasi di acquisizione dei dati:
• in fase di prima applicazione, saranno oggetto di acquisizione tutte e sole le informazioni disponibili tra quelle definite ai punti a), b), c), e), f) del precedente comma 2. In particolare, i dati personali trattati sono specificati nell’Allegato 2 (rif. T2
– Tabella dei Soggetti);
• in fase successiva, saranno oggetto di acquisizione le informazioni di cui al punto d) del precedente comma 2, da parte del Ministero, avvalendosi ove opportuno dell’integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, previa verifica di quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 per i fini di tale integrazione
5. Le procedure di generazione del Codice Identificativo Nazionale adotteranno la tassonomia definita dalla Nota Metodologica relativa alla Classificazione degli esercizi ricettivi a cura dell’ISTAT (rif. Allegato 1 del documento ISTAT relativa all’Indagine sulla Capacità degli esercizi ricettivi – Anno 2022).
6. La tassonomia indicata al comma 5 potrà essere ulteriormente dettagliata dal Gestore della Banca Dati definendo delle sotto-categorie volte a definire con maggior precisione la natura della struttura garantendo la riconducibilità alla classificazione ISTAT originaria.
7. Al fine di registrare ogni evento che incida sulla anagrafica delle strutture ricettive e delle locazioni brevi, a far data dalla registrazione fino alla eventuale cessazione dell’attività, la Banca Dati garantirà la storicizzazione e la tracciabilità di tutte le informazioni acquisite e delle relative modifiche.
8. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del D.M. n. 161 del 29 settembre 2021, la Banca Dati è alimentata tramite le informazioni trasmesse dalle Regioni/P.A. per quanto di competenza. In particolare:
• le Regioni/P.A. che sottoscrivano il presente Protocollo di Intesa trasmettono al Gestore della Banca Dati i dati di cui al precedente comma 2 nelle modalità definite dall’Allegato 1.
• le Regioni/P.A. che non sottoscrivano il presente Protocollo di Intesa, forniscono al Gestore della Banca Dati due volte l’anno - entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre - i dati di cui al precedente comma 2 sulla base del tracciato reso disponibile dal Gestore della Banca Dati e secondo le modalità tecniche per l’acquisizione che sono definite all’Allegato 1.
9. Ferme restando le previsioni di cui all’articolo 10, comma 1, il trasferimento dei dati oggetto del Protocollo avviene senza maggiori oneri per le Regioni/P.A. Il Ministero del Turismo mette altresì a disposizione delle Regioni/P.A. che sottoscrivano il presente Protocollo strumenti finalizzati all’analisi qualitativa e quantitativa delle informazioni raccolte all’interno della Banca Dati, nonché reportistica di dettaglio, relativa a dati di strutture ricettive e immobili in locazione breve che rientrano nella propria competenza territoriale, per finalità ed esigenze che saranno concordate con le Regioni/P.A. stesse.
Tali strumenti saranno inoltre finalizzati al monitoraggio del corretto utilizzo del Codice Identificativo Nazionale ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D.M. n. 161 del 29 settembre 2021, nelle modalità di cui al successivo articolo 9, comma 1.
10. I meccanismi di alimentazione, gestione e manutenzione della Banca dati sono dettagliati negli allegati 1 e 2 al presente Protocollo.
Art. 6 Piattaforma informatica
1. La Piattaforma Informatica ospita la Banca Dati delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve e abilita:
• l’alimentazione delle informazioni richieste all’articolo 5 comma 2 del presente Protocollo tramite l’interfaccia con fonti dati locali e centrali;
• la fruizione di tali dati da parte di utenti registrati e autorizzati;
• la gestione del dato in termini di accesso, disponibilità, qualità, tracciabilità, completezza, integrità e riservatezza.
2. La Piattaforma informatica è realizzata e gestita dal Gestore della Banca Dati. Le Regioni/P.A. sono tenute a trasmettere al Gestore della Banca Dati i dati di cui al precedente
articolo 5, comma 2 in loro possesso, attraverso le modalità definite nell’Allegato 1, ai fini dell’integrazione all’interno della Piattaforma informatica.
3. Il Gestore della Banca Dati provvede a:
a) analizzare la mappa delle fonti informative al fine di generare il modello dati della Banca Dati, l’architettura tecnologica, lo schema logico della base dati centrale, le modalità tecniche di manutenzione della base dati;
b) armonizzare, in collaborazione con le Regioni/P.A., le specificità individuate relativamente a tassonomie, modelli e requisiti di qualità del dato;
c) stabilire modalità tecniche e processi di acquisizione del dato e alimentazione della Banca Dati;
d) implementare e mettere a disposizione delle Regioni/P.A. servizi per il conferimento dei dati di cui al precedente articolo 5, comma 2, e dei relativi aggiornamenti;
e) attivare processi di gestione e risoluzione delle problematiche di natura tecnica segnalate da parte delle categorie di utenti di cui al successivo articolo 8, comma 1, ad esclusione dei soggetti titolari delle strutture ricettive o immobili in locazione breve (es., locatori e proprietari), delegati o rappresentanti legali (rif. Art. 3 Allegato 1).
Il Gestore della Banca Dati provvede anche ad adottare un framework di cybersecurity e data protection volto a definire le linee guida in termini di accesso e gestione del single point of truth, sicurezza dei dati, mascheramento dei dati, processi e procedure di sicurezza, gestione del rischio.
4. Tutte le nuove registrazioni delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve, nonché gli aggiornamenti relativi alle strutture già censite all’interno della Banca Dati, sono trasmessi al Gestore della Banca Dati dalle Regioni/P.A. senza oneri aggiuntivi anche derivanti da attività di manutenzione. Le modalità della trasmissione sono definite dal Titolare (vedi art. 12) del trattamento in collaborazione con il Gestore della Banca Dati e dettagliate nell’Allegato 1.
5. I controlli di qualità del dato di cui al precedente comma 3, lettera b), relativi a unicità, coerenza con i parametri definiti per la generazione e completezza del tracciato, sono demandati alle Regioni/P.A. La Piattaforma informatica prevede la realizzazione di controlli di formattazione del dato coerentemente con il tracciato dettagliato nell’Allegato 2.
6. Il Gestore della Banca Dati segnala alle Regioni/P.A., al fine dell’implementazione delle opportune azioni correttive, le eventuali anomalie riscontrate a seguito dei controlli di formattazione del dato operati dalla Piattaforma.
Art. 7
Modello di interoperabilità
1. La Piattaforma informatica, in ragione della tipologia di informazioni raccolte all’interno della
Banca Dati, potrà interfacciarsi all’esterno nelle seguenti modalità:
• interfacce web di registrazione delle strutture o immobili in locazione breve attraverso inserimento dati da parte del soggetto che esercita l’attività ricettiva o di suoi legali rappresentanti. Tali interfacce consentiranno, inoltre, la modifica e/o l’aggiornamento delle informazioni fornite per abilitare la gestione del ciclo di vita delle strutture censite (es. cessazione, subentro). Si precisa che le funzionalità di registrazione, modifica e/o aggiornamento saranno abilitate solo per le Regioni/PA che ne faranno esplicita richiesta;
• interfacce web dedicate al caricamento dei dati delle Banche Dati regionali/provinciali tramite file. Tali interfacce includeranno le funzionalità di modifica e/o aggiornamento dei dati forniti;
• interfacce per la consultazione dei dati presenti in Banca Dati in accordo con le finalità
previste per ogni utente registrato a cui è consentito l’accesso;
• servizi di inserimento, aggiornamento e lettura dei dati della Banca Dati attraverso application programming interfacce (API).
Art. 8
Modalità di fruizione delle informazioni raccolte all’interno della Banca Dati
1. L’accesso alla Banca Dati è consentito alle seguenti categorie di soggetti per le finalità e con le modalità definite nell’Allegato 1:
• Ministero del Turismo;
• Gestore della Banca Dati;
• Regioni/P.A.;
• Soggetti titolari delle strutture ricettive o immobili in locazione breve (es., locatori e proprietari), delegati o rappresentanti legali, tramite servizi web di consultazione raggiungibili attraverso il portale istituzionale del Ministero del Turismo;
• Agenzia delle Entrate.
2. Per i soggetti appartenenti al SISTAN è garantito l’accesso alle informazioni della Banca Dati
per finalità di tipo statistico in coerenza con il lavoro inserito nel Programma Statistico Nazionale (PSN) denominato “Trattamento statistico di dati sulle strutture ricettive”, nel rispetto della disciplina relativa all’attività statistica, compresa quella in materia di protezione dei dati personali.
Art. 9 Monitoraggio
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, D.M. n. 161 del 29 settembre 2021, la Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche del Ministero per il turismo coordina le attività di monitoraggio, con cadenza almeno annuale, dell’efficacia delle misure, ai fini di verificare l’idoneità della Banca Dati a perseguire gli obiettivi di tutela dei consumatori e della concorrenza, il miglioramento dell’offerta turistica e la riduzione dell’offerta turistica irregolare, nonché la protezione dei dati personali trattati nella Banca Dati.
2. A tal fine, la Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo o si avvale degli strumenti di cui al precedente articolo 5, comma 10, finalizzati all’analisi quali- quantitativa dei dati.
3. La Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo coordina inoltre i processi di gestione delle richieste di supporto da parte dei soggetti titolari delle strutture ricettive o immobili in locazione breve (es., locatori e proprietari), delegati o rappresentanti legali, istituendo un servizio di assistenza per la risoluzione di problematiche di carattere tecnico e/o amministrativo connesse al rilascio e alla consultazione del CIN.
Art. 10 Disposizioni finanziarie
1. In aderenza a quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, D.M. n. 161 del 29 settembre 2021, il conferimento delle informazioni da parte di Regioni/P.A. all’interno della Banca Dati avviene senza oneri aggiuntivi. Ai fini dell’attuazione del presente Protocollo si prevede pertanto che la dotazione di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024 di cui all’articolo 1, comma 374, Legge 31 dicembre 2021, n. 234, oltre alla dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2023 derivanti dalla reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2019, siano messe a disposizione in parte ai fini del conferimento all’interno della Banca Dati dei dati di cui all’articolo 5 comma 2, lettere a), b), c), e), f).
2. Il conferimento all’interno della Banca Dati dei dati di cui all’articolo 5 comma 2, lettera d) sarà operato dal Ministero del Turismo attraverso la realizzazione di meccanismi di interoperabilità a valere su dotazioni finanziarie dedicate.
Art. 11
Accessibilità, obblighi di pubblicità e sanzioni
1. Le informazioni contenute nella Banca Dati, nonché il Codice Identificativo Nazionale di cui all’articolo 1, comma 3 del D.M. n. 161 del 29 settembre 2021, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del Turismo. Le informazioni sono accessibili, previa registrazione, ai soli utenti autorizzati dai soggetti di cui all’articolo 8, comma 1 e 2. L’utilizzo di tali dati avviene nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 12 in relazione al trattamento dei dati personali.
2. In aderenza a quanto disposto dal precedente articolo 4, comma 1, i titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l'offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti ad indicare il CIR o, in mancanza, il Codice Identificazione Nazionale in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, ivi compresi gli annunci pubblicati su siti internet proprietari o sui portali web che mettono in contatto persone in cerca di una struttura o di un immobile con persone che dispongono di strutture o unità immobiliari da locare, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali e provinciali. Tali Codici devono essere indicati ed esposti in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell’utenza.
3. In caso di violazione degli obblighi di pubblicità di cui all’articolo 3, comma 2 del D.M. n. 161 del 29 settembre 2021, ai soggetti di cui al precedente articolo 4, comma 1, sono irrogate le sanzioni di cui all’articolo 13-quater, comma 8, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34.
4. La Direzione Generale della Programmazione e delle politiche per il turismo, nell’ambito delle attività di controllo di cui al precedente articolo 9, comma 1, monitora l’assolvimento degli obblighi di pubblicità di cui al precedente comma 2, e, sentita la Regione/P.A. per la verifica dell’incorrere di eventuali fattispecie di errore connesse alla trasmissione delle informazioni e/o alla procedura di pubblicazione delle informazioni presenti sulla Banca Dati, avvia, ove opportuno, una procedura istruttoria per l’acquisizione e la valutazione degli elementi di chiarimento forniti dai soggetti di cui al precedente articolo 4, comma 1 e procede all’eventuale irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 13-quater, comma 8, del decreto- legge del 30 aprile 2019, n. 34.
5. Resta inteso che le sanzioni di cui all’articolo 13-quater, comma 8, del citato decreto-legge, si applicano al titolare della struttura ricettiva o della locazione breve anche nel caso in cui
utilizzi un CIR/Codice Identificativo Nazionale non conforme a quanto previsto dall’articolo 5 comma 2 del presente Protocollo, per cause non imputabili alla mancata trasmissione dei dati o dei relativi aggiornamenti da parte della Regione/P.A. competente.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa di cui ai precedenti commi si applicano gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
1. In relazione alle finalità previste dall’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, è consentito il trattamento dei dati personali presenti nelle informazioni previste dalla lettera e) del precedente articolo 5, comma 2 e, in particolare, delle generalità dei titolari delle strutture ricettive e dei soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia, nonché dei proprietari di tali immobili, laddove essi siano persone fisiche differenti dai locatori.
2. Il Ministero del Turismo, le Regioni e le Province Autonome, Agenzia delle Entrate sono titolari autonomi, rispetto ai propri ambiti di competenza, del trattamento dei dati personali di cui al comma 1.
3. Il Gestore della Banca Dati assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati. Nell’atto di affidamento del servizio di gestione della Banca Dati, il Ministero del Turismo individua gli obblighi facenti capo al Gestore della Banca Dati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
4. Con provvedimento da emanare entro quarantacinque giorni dalla stipula del protocollo d'intesa di cui all'articolo 2, comma 2, del D.M. n. 161 del 29 settembre 2021, sentito il Responsabile della Protezione dei Dati del Ministero del Turismo, il Titolare del trattamento dei dati personali di cui al comma 2 definisce le modalità attraverso le quali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e seguenti del regolamento UE n.2016/679, sono fornite agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti a loro spettanti, tra cui, a titolo esemplificativo, i diritti all'accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione al trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione.
5. Relativamente ai tempi di conservazione, i dati personali riferiti ai soggetti titolari delle strutture ricettive o immobili in locazione breve (inclusi i delegati e rappresentanti legali) vengono conservati per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla dichiarazione di cessazione di attività delle strutture ricettive di propria conduzione.
6. Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 373, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, la Banca Dati è accessibile anche all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali.
7. L’accesso alla Banca Dati è consentito agli utenti che hanno preventivamente effettuato la registrazione al servizio ed è regolato da una procedura di autenticazione multi-fattore (rif. Art. 5 Allegato 1).
Art. 13 Riservatezza
1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale impiegato dalle Parti verrà a conoscenza nell’attuazione del presente Protocollo sono riservati. In tal senso, le Parti, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, adottano con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell’esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate del presente Protocollo, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al comma 1 che le Parti sono obbligate a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui le stesse non possano legittimamente opporre rifiuto. Ciò premesso, resta inteso che le medesime informazioni di cui al comma 1 devono essere necessariamente trattate in maniera sicura e protetta da accessi non autorizzati.
Art. 14 Disposizioni finali
1. Gli allegati tecnici, che costituiscono parte integrante del presente decreto, potranno subire modifiche o integrazioni a seguito degli sviluppi evolutivi della piattaforma. I nuovi documenti saranno adottati con le medesime modalità del presente decreto, sentito il Garante per la protezione di dati personali per le opportune valutazioni.
2. Alle attività di cui al presente decreto tutte le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La Direzione Generale degli Affari Generali e delle Risorse Umane del Ministero del Turismo cura l'acquisizione di beni e servizi strumentali alla realizzazione della Banca Dati.
4. Per l’abilitazione degli accessi da parte degli operatori di Regioni e P.A. alla Banca Dati sarà definita e gestita da parte Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo una la lista dei nominativi degli operatori abilitati (c.d. white-list).
Ogni Regione/P.A. comunicherà alla casella di posta elettronica certificata della Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo il nominativo di un referente designato in prima istanza a fornire e successivamente a manutenere la white-list, nel rispetto
del principio di minimizzazione previsto dal regolamento UE n.2016/679, articolo 5, comma 1, lettera c.
Eventuali aggiornamenti del nominativo del referente della Regione/P.A. devono essere ugualmente comunicati alla casella di posta elettronica certificata della Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, Roma, il / /2022
Per il Ministero del Turismo | Per le Regioni/P.A. aderenti |
Il Direttore Generale della Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo Dott. Francesco Felici | Per la Regione xxx, |
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