CIRCOLARE N. 32 DEL 26 GIUGNO 2006 - CONTRATTO DI INSERIMENTO E PREMI INAIL
CIRCOLARE N. 32 DEL 26 GIUGNO 2006 - CONTRATTO DI INSERIMENTO E PREMI INAIL
Organo: DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale Rischi - Direzione Centrale Prestazioni
Documento: Circolare n. 32 del 26 giugno 2006.
Oggetto: Contratto di inserimento e regime transitorio del contratto di formazione e lavoro. Applicazione della nuova disciplina
La nuova disciplina
1 Premessa
Il Decreto di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro ha introdotto il contratto di inserimento che sostituisce, nell'ambito del settore privato, il contratto di formazione e lavoro, pur presentando finalità più propriamente occupazionali che formative.
Le nuove disposizioni hanno rinviato alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale ed aziendale l'individuazione delle modalità di attuazione del contratto di inserimento.
Per consentire ai datori di lavoro di assumere, in via transitoria, mediante tale contratto, è stato stipulato, in data 11 febbraio 2004, un Accordo interconfederale che detta una disciplina quadro da applicarsi fino al momento in cui i contratti collettivi disciplineranno la materia.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto sul punto in via interpretativa, fornendo apposite indicazioni per dare attuazione a tale tipologia contrattuale. Coerentemente con le richiamate indicazioni ministeriali, si procede, pertanto, a tratteggiare di seguito gli aspetti essenziali della disciplina in materia di contratto di inserimento e ad impartire i necessari indirizzi operativi.
2 Definizione di contratto di inserimento
Il citato Decreto definisce il contratto di inserimento come "un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro" di determinate categorie di persone.
3 Ambito di applicazione della nuova disciplina
3.1 Datori di lavoro
E' previsto che possano stipulare contratti di inserimento:
- enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
- gruppi di imprese;
- associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
- fondazioni;
- enti di ricerca, pubblici e privati;
- organizzazioni e associazioni di categoria.
Ne discende che solo i datori di lavoro che rientrano in tali tipologie possono usufruire degli incentivi economici previsti per l'assunzione di lavoratori mediante contratto di inserimento.
In relazione ai particolari incentivi, si richiamano le indicazioni di cui alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 31 del 21 luglio 2004 e da, ultimo, recentemente fornite dall'INPS con circolare
n. 74 del 19 maggio 2006.
3.2 Lavoratori
I lavoratori da assumere mediante contratto di inserimento, in base alla normativa vigente, sono da individuare nelle seguenti categorie:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, in presenza dei requisiti soggettivi richiesti dal Decreto di attuazione, il contratto di inserimento può essere utilizzato anche per favorire l'accesso al mercato del lavoro di cittadini comunitari ed extra-comunitari.
4 Disciplina transitoria riguardante i contratti di formazione e lavoro
Evidenziato che la disciplina previgente in materia di contratto di formazione e lavoro continua ad avere effetto nei confronti delle pubbliche amministrazioni, si rappresenta che il decreto legislativo n. 276/03 ha previsto che le associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale possano gestire, mediante appositi accordi interconfederali, l'attuazione del medesimo Decreto anche in relazione al regime transitorio.
Si fa poi presente che, da ultimo, il Decreto legislativo n. 251/04 ha dettato un apposito regime transitorio per i contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004, in base a progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003.
5 Condizioni per l'assunzione con contratto di inserimento
5.1 Progetto individuale di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto a tempo determinato rivolto prevalentemente a promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti.
In questo senso, l'espletamento della formazione è subordinato alla finalità di inserire nel mercato del lavoro soggetti socialmente deboli, da attuare attraverso un apposito percorso di integrazione del lavoratore nel ciclo produttivo dell'azienda che richiede l'inserimento.
Condizione essenziale per l'assunzione mediante contratto di inserimento è, pertanto, la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento volto ad adeguare le competenze del lavoratore al contesto lavorativo specifico.
Il progetto individuale di inserimento deve essere concordato fra lavoratore e datore di lavoro preventivamente alla stipula del contratto di lavoro e coerentemente con i contenuti, la forma e le modalità di definizione del progetto di inserimento fissate dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale ed aziendale.
In sede di prima applicazione dei nuovi contratti di inserimento ed in attesa della disciplina collettiva, la materia è stata disciplinata, come sopra riferito, dall'Accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004.
Tale Accordo, in particolare, ha stabilito che nel progetto individuale di inserimento debbano essere indicati i seguenti "elementi": qualificazione, durata e modalità della formazione, in cui viene distinta una parte teorica comprendente nozioni di prevenzione e di disciplina del rapporto di lavoro ed una di addestramento specifico.
5.2 Progetto individuale di inserimento e sanzioni
Il Decreto correttivo ha introdotto rilevanti modifiche in tema di regime sanzionatorio.
In particolare, qualora sussistano "gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento" addebitabili esclusivamente al datore di lavoro e tali da impedire il raggiungimento della finalità prevista dalla norma, consistente nell'inserimento del lavoratore nel mercato del lavoro, il datore di lavoro è tenuto a versare in aggiunta alla contribuzione già versata:
- la quota ulteriore di contribuzione dovuta in relazione all'inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto al termine del periodo di inserimento
nonché
- la maggiorazione del 100%.
Per espressa previsione della norma, la maggiorazione sopra richiamata esclude l'applicazione di ulteriori sanzioni ricollegate all'omessa contribuzione.
5.3 Mantenimento in servizio
Ulteriore condizione richiesta al datore di lavoro per stipulare il contratto di inserimento - oltre alla definizione di un progetto di inserimento - consiste nell'aver mantenuto in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei diciotto mesi precedenti.
Ai fini descritti, non si computano i lavoratori che nel predetto periodo si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di restare in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, con franchigia di quattro assunti con contratti di inserimento che non siano stati trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Xxxxxxxxx, invece, fra i lavoratori mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro sia stato convertito nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato.
Non sussistono limitazioni quando, nei diciotto mesi precedenti l'assunzione del lavoratore, sia scaduto un solo contratto di inserimento.
5.4 Forma del contratto
Il contratto di inserimento deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l'indicazione specifica del progetto individuale di inserimento. La definizione di tale progetto, come riferito, deve avvenire con il consenso del lavoratore ed in linea con la contrattazione nazionale, territoriale ed aziendale.
La forma scritta è richiesta per la validità del contratto e quindi, in mancanza, il contratto è nullo con conseguente trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall'origine.
In base all'Accordo interconfederale 11 febbraio 2004, inoltre, è necessario che siano indicati:
- durata (nei limiti fissati nel paragrafo indicato di seguito);
- eventuale periodo di prova, previsto in sede di contrattazione collettiva;
- orario di lavoro, stabilito nella stessa sede;
- categoria di inquadramento del lavoratore;
- trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro, fissato dagli accordi collettivi.
5.5 Durata del contratto
Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto. Il limite massimo può essere elevato a trentasei mesi, se si tratta di lavoratori affetti da grave handicap.
Sono esclusi dal calcolo del limite massimo i periodi relativi al servizio militare ed a quello civile, nonché i periodi di astensione per maternità (compreso quindi il congedo parentale oltre a quello per maternità).
E' prevista la possibilità di stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso datore di lavoro, ma non è ammesso il rinnovo del contratto di inserimento tra le medesime parti, coerentemente con la finalità di tale forma contrattuale volta esclusivamente ad adattare il lavoratore al contesto professionale e cioè, alle esigenze del datore di lavoro.
La proroga è, invece, ammessa ma solo entro il limite massimo di durata indicato.
6 Disciplina del rapporto di lavoro
Ai contratti di inserimento si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista in materia di lavoro a tempo determinato, salvo diversa previsione di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.
Si richiamano, al riguardo, le istruzioni impartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali circa l'individuazione delle disposizioni in tema di contratto di lavoro a tempo determinato che risultino compatibili con il contratto di inserimento.
7 incentivi previsti in materia di contratti di inserimento Incentivi normativi
Nel quadro delle disposizioni volte ad incentivare il ricorso ai contratti di inserimento, è prevista la possibilità di inquadrare, a fini retributivi, il lavoratore fino ad un massimo di due livelli inferiori a quello spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai dipendenti che presentano una qualificazione corrispondente a quella cui è preordinato il progetto di inserimento.
I lavoratori assunti con contratto di inserimento, inoltre, non rientrano nel calcolo dei limiti dimensionali dell'azienda previsti da leggi e contratti ai fini dell'applicazione di specifici istituti o norme.
E' fatta salva comunque una regolamentazione difforme in sede di autonomia privata collettiva.
Si evidenzia, poi, che, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del D.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, come sostituito dall'art. 1-bis, del D.L. 14 marzo 2005, il sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), D. lgs. cit., salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
8 Istruzioni operative
I datori di lavoro sono esentati dall'obbligo di attestare, anche mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti di legge per usufruire degli incentivi economici connessi con il contratto di inserimento, ferma restando la facoltà dell'Istituto di effettuare le opportune verifiche al riguardo.
Per l'applicazione di questi incentivi, si richiamano le istruzioni in vigore per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, non solo per quanto riguarda la misura degli incentivi economici, ma anche per la gestione del rapporto assicurativo dei lavoratori che intrattengono un contratto di inserimento.
In sede di auto-liquidazione, pertanto, i datori di lavoro, nel presentare la dichiarazione delle retribuzioni (Mod. 1031), sono tenuti ad indicare le retribuzioni riferite ai soggetti assunti con contratto di inserimento/reinserimento nei campi relativi ai contratti di formazione e lavoro, utilizzando l'apposito codice.
Restano, altresì, confermate le disposizioni relative alla Denuncia Nominativa Assicurati.
9 Prestazioni
Per quanto riguarda le prestazioni, si confermano le istruzioni impartite con la circolare n. 13 del 24 marzo 1988 per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Pertanto, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale contratta dal lavoratore assunto con contratto di inserimento, dovranno essere liquidate le prestazioni previste per la generalità dei lavoratori, ossia quelle calcolate sulla retribuzione effettivamente percepita entro i limiti di legge.
Ai minori degli anni diciotto, assunti dalle Pubbliche Amministrazioni con contratto di formazione e lavoro, si applicherà, come per il passato, la norma di cui all'articolo 119 del Testo Unico che prevede che l'indennità di temporanea sia commisurata alla retribuzione effettiva e la rendita per inabilità permanente e ai superstiti ragguagliata alla retribuzione della qualifica iniziale fissata per le persone assicurate, di età superiore agli anni diciotto, non apprendiste, occupate nella medesima lavorazione.
IL DIRETTORE GENERALE