Contratto di assicurazione CVT Ramo 50
Full optional
Contratto di assicurazione CVT Ramo 50
Ed. Gennaio 2020
Full optional
Full optional
Contratto di assicurazione CVT Ramo 50
Ed. Gennaio 2020
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
Il presente Set informativo - contenente il DIP, il DIP Aggiuntivo, le Condizioni di assicurazione e il Glossario - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Xxxx Xxxxxx - Xxx Xxxxx 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) Direzione Generale - Xxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)
Mod. EAT 319
Capitale sociale € 37.890.907,00 i.v.
Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (G.U. 03/11/1993 n. 258) - N° Registro Imprese di TO e Codice Fiscale 01757980923- Partita IVA IT 02230970960 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese al n. 1.00115 Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Assicurazione CVT
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: NOBIS ASSICURAZIONI
Prodotto: Full optional
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
Esclusioni principali relative alle garanzie, se non diversamente stabilito:
🗶 Xxxxx causati dal conducente, se questi non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
🗶 Danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
🗶 Xxxxx conseguenti a eventi naturali
🗶 Xxxxx determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, o delle persone delle quali essi debbano rispondere per legge
L’elenco completo delle esclusioni è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali
E’ data facoltà al cliente di personalizzare le suddette esclusioni in fase di assunzione del contratto
Che cosa è assicurato?
Le coperture assicurative previste dal contratto riguardano:
✓ Garanzia Incendio
Nella forma Basic (incendio – scoppio, ricorso terzi da incendio) o Plus (Basic + eventi naturali)
✓ Garanzia Furto
Furto – rapina, danni da scasso, danni riportati dal veicolo dopo il furto, furto global (solo acquistando la garanzia in forma Global)
✓ Rischi speciali
Nella forma Standard, Typical, Extra, Plus oppure
Total, dalla meno alla più complete
✓ Infortuni del conducente
Per gli infortuni subiti dal conducente occasionale dell’autovettura assicurata
✓ Tutela giudiziaria
Per spese giudiziarie e stragiudiziarie conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia
✓ Perdite pecuniarie
✓ Assistenza
Per fornire all’Assicurato una prestazione di immediato aiuto in denaro o in natura entro i limiti convenuti nel contratto
✓ Collisione
Per danni subiti dal veicolo in conseguenza di collisione accidentale
✓ Kasko
Per danni subiti dal veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, collisione, xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx
x Mini Kasko Collissione
Per danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo
✓ Pacchetto garanzie
Comprendente le garanzie Rischi speciali, Infortuni del conducente, Tutela giudiziari e Perdite pecuniarie
E’ data facoltà al cliente di personalizzare le suddette garanzie in fase di assunzione del contratto
Ci sono limiti di copertura?
Limiti di indennizzo e franchigie principali relativi alle garanzie:
! Limitazione della rivalsa nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
! L’elenco completo delle limitazioni, franchigie, scoperti e massimali è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali
E’ data facoltà al cliente di personalizzare le suddette esclusioni, limitazioni e rivalse in fase di assunzione del contratto
E’ un contratto di assicurazione CVT
Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale, salvo quanto indicato nelle singole garanzie, per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, delle Isole Faroe, delle isole della Manica e Gibilterra, del Liechtenstein, della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco e della Svizzera.
La Garanzia Assistenza nella formula Silver ha validità in Italia, mentre nella forma Gold in tutti i Paesi aderenti al sistema della Carta Verde
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno
Quando e come devo pagare?
Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi per il pagamento del premio:
▪ assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
▪ ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto 1;
▪ denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto di assicurazione è stipulato senza tacito rinnovo, quindi cessa alla data indicata in polizza. Il contratto pertanto cessa di avere effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura
Come posso disdire la polizza?
Atteso che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti non sono obbligate a formalizzare disdetta
Assicurazione CVT
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
“Full optional - CVT”
Edizione 01/2019 Ramo 50
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., iscritta alla Sezione 1 dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00115 Xxx Xxxxx 00, 00000, Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX); tel. 039. 0000000; xxx.xxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato? | |
Incendio | La garanzia nella forma Basic comprende: ✓ Incendio – Scoppio ✓ Ricorso terzi da incendio Le condizioni aggiuntive incluse nella forma Plus sono: ✓ Eventi naturali o Bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici, frana, pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, tromba d’aria, uragano, turbine di vento, valanga, slavina, allagamento, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica o Tempesta, grandine |
Furto | La garanzia nella forma Basic comprende: ✓ Furto – Rapina ✓ Danni da scasso ✓ Danni riportati dal veicolo dopo il furto Le condizioni aggiuntive incluse nella forma Global sono: ✓ Danni al veicolo causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio o danneggiamento volontario seguito o meno da incendio |
Rischi Speciali | La garanzia nella forma Standard comprende: ✓ Soccorso vittime della strada ✓ Responsabilità civile per i danni causati dai trasportati ✓ Rinuncia dell’Impresa alla rivalsa nei casi di: o Guida con patente scaduta o Guida di figli minori o Autovettura in uso a dipendenti o collaboratori |
o Trasportati su autocarri Le condizioni aggiuntive incluse nella forma Typical sono: ✓ Rimborso spese per utilizzo ambulanza ✓ Rimborso spese serratura abitazione nel caso il mezzo assicurato colpito da furto totale contenesse le chiavi dell’immobile Le ulteriori condizioni aggiuntive incluse nella forma Extra sono: ✓ Rimborso imposta di proprietà ✓ Rimborso premio assicurazione non obbligatoria ✓ Collisione con veicoli non assicurati ✓ Bagaglio ✓ Perdita delle chiavi, dei documenti di circolazione e della targa ✓ Accessori del veicolo ✓ Danni da imbrattamento del veicolo dopo furto o rapina Le condizioni aggiuntive rispetto a quelle precedentemente indicate, incluse nella forma Plus sono: ✓ Ripristino air-bag e altre dotazioni di sicurezza ✓ Perdita delle chiavi, dei documenti di circolazione e della targa (anche in caso di incendio) ✓ Rimborso spese per rimozione e parcheggio ✓ Danni al box di proprietà Infine, le condizioni aggiuntive incluse nella forma Total sono: ✓ Cristalli – in caso di rottura per cause accidentali dei cristalli installati sul veicolo | |
Infortuni del conducente | L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dal conducente occasionale dell’autovettura assicurata ed indicata in polizza, chiunque esso sia, durante la circolazione del mezzo. La garanzia copre i casi: ✓ Morte ✓ Invalidità permanente ✓ Diaria da ricovero in istituto di cura (se espressamente indicato in polizza) E comprende gli infortuni subiti: ✓ In conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche grave (colpa grave in genere) dell’Assicurato ✓ In occasione di tumulti popolari, e di atti violenti che abbiano movente politico o sociale ✓ In stato di malore od incoscienza |
Tutela giudiziaria | L’Impresa assume a proprio carico l’onere delle spese giudiziarie e stragiudiziarie conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia, comprese: ✓ Le spese per l’intervento di un legale ✓ Le spese peritali ✓ Le spese di giustizia nel processo penale ✓ Le eventuali spese del legale di controparte La copertura assicurativa, si intende valida ed operante nei seguenti casi: ✓ Controversie relative a danni subiti dal Proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell’uso del veicolo ✓ Controversie relative a danni cagionati dal Proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell’uso del veicolo ✓ Difesa penale del Proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo ✓ Controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte ✓ Istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell’uso dello stesso |
✓ Istanza di modifica del provvedimento del ritiro della patente in conseguenza dell’uso del veicolo | |
Perdite pecuniarie | La garanzia comprende il rimborso all’Assicurato per le spese sostenute: ✓ Indennità punti patente – per la frequenza di un corso abilitante al recupero dei punti patente decurtati in seguito a violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza ✓ Indennità zero punti – per il pagamento della revisione e per il riottenimento della patente di guida qualora lui stesso commetta violazioni del Codice della Strada che comportino azzeramento del punteggio ✓ Revisione del veicolo – per sottoporre il veicolo indicato in polizza alla revisione qualora la stessa revisione sia considerata come sanzione accessoria alla sospensione della patente ✓ Diaria per il datore di lavoro – verrà inoltre corrisposta una diaria per il datore di lavoro in seguito al ritiro o alla sospensione della patente comminati ai propri dipendenti |
Assistenza | L’Impresa si impegna a fornire all’Assicurato una prestazione di immediato aiuto in denaro o in natura entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l’Assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. L’Impresa si impegna ad erogare le seguenti prestazioni al veicolo, a seconda della Forma scelta dall’Assicurato: Forma Silver – valida in Italia ✓ Traino – nel caso in cui il veicolo abbia subito un sinistro tale da renderne impossibile l’utilizzo ✓ Officina mobile – qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente ✓ Recupero del veicolo fuori strada – qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente Forma Gold – valida in tutti i Paesi aderenti al sistema della Carta Verde. Oltre a quelle indicate nella forma Silver, sono erogate le seguenti prestazioni: ✓ Demolizione del veicolo (in Italia) – qualora l’Assicurato debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo ✓ Veicolo in sostituzione (in Italia) – se in conseguenza di guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un’officina ✓ Viaggio per il recupero del veicolo – qualora il sinistro si verifichi ad oltre 50 km dal Comune di residenza dell’Assicurato ✓ Spese di rimessaggio (all’estero) – qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi ✓ Invio pezzi di ricambio (all’estero) – nel caso in cui in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto ✓ Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale (all’estero) – se in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato L’Impresa si impegna inoltre ad erogare le seguenti prestazioni alla persona: ✓ Consulenza medica a seguito di infortunio ✓ Trasporto in autoambulanza (in Italia) – qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio da incidente stradale, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso ✓ Spese d’albergo (per sinistri ad oltre 50 km dal Comune di residenza dell’Assicurato) – |
nel caso in cui, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte ✓ Rientro dei passeggeri e prosecuzione del viaggio (per sinistri ad oltre 50 km dal Comune di residenza dell’Assicurato) – qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all’estero per 5 giorni ✓ Autista a disposizione – qualora in viaggio, in conseguenza di incidente, l’Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure al conducente venga rubata o ritirata la patente di guida ✓ Viaggio di un familiare – in caso di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, quando l’Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni ✓ Rientro sanitario – qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell’Assicurato, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia ✓ Rientro con un familiare – se, in caso di “Rientro sanitario” dell’Assicurato, i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l’assistenza sanitaria durante il viaggio, si provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo un familiare dell’Assicurato presente sul posto ✓ Rientro salma – qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Assicurato sia deceduto, si provvederà ad organizzare ed effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia ✓ Anticipo spese di prima necessità (all’estero) – qualora in conseguenza di sinistro l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente ✓ Anticipo delle cauzioni penale e civile – in caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo ✓ Anticipo spese legali – in caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo ✓ Interprete a disposizione – qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete | |
Collisione | L’Impresa risarcisce i danni subiti dal veicolo in conseguenza di collisione accidentale con altri veicoli identificati con targa |
Kasco | La garanzia è operante per i danni subiti dal veicolo in conseguenza di: ✓ Urto, ribaltamento, collisione, uscita di strada ✓ Atti dolosi di terzi perpetrati anche individualmente |
Mini Kasco collisione | L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato. La garanzia viene prestata a primo rischio assoluto per il massimo risarcimento e con la franchigia indicata in polizza. L’assicurazione è estesa: ✓ Alle attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato ✓ Agli accessori di serie ✓ Agli accessori aggiuntivi non di serie, se documentati e nei limiti del massimo risarcimento previsto |
Pacchetto garanzie | Il pacchetto comprende 4 delle garanzie riportate in precedenza: ✓ Rischi speciali ✓ Infortuni del conducente ✓ Tutela giudiziaria ✓ Perdite pecuniarie |
Che cosa non è assicurato? | |
Incendio | Se non diversamente stabilito nell’ambito delle singole garanzie, è escluso l’indennizzo dei danni: 🗶 Avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara 🗶 Alle merci al bagaglio, agli effetti d’uso personale 🗶 Da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo 🗶 Indiretti, quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili 🗶 A radio, mangianastri, giradischi ed altre analoghe apparecchiature fonoaudiovisive L’assicurazione non è altresì operante per i sinistri: 🗶 Verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione 🗶 Verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi 🗶 Determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, o con lui conviventi o dei suoi dipendenti 🗶 Nel caso in cui contraente, proprietario del veicolo assicurato o l’usufruttuario del mezzo sia una società di leasing o di noleggio è esclusa l’appropriazione indebita da parte del locatario del mezzo |
Furto | Se non diversamente stabilito nell’ambito delle singole garanzie, valgono le medesime esclusioni riportate per il Settore Incendio |
Rischi Speciali | Se non diversamente stabilito nell’ambito delle singole garanzie, valgono le medesime esclusioni riportate per il Settore Incendio. Relativamente alla garanzia Rinuncia dell’Impresa alla rivalsa per autovettura in uso a dipendenti o collaboratori, l’assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa. Sono esclusi dalla garanzia Bagaglio: 🗶 I gioielli e gli oggetti di metallo prezioso 🗶 Gli apparecchi fotografici e relativi accessori 🗶 Gli apparecchi radio, ottici e simili 🗶 Il denaro, i titoli ed altri valori in genere 🗶 I documenti e i biglietti di viaggio 🗶 Gli oggetti aventi particolare valore artistico e d’artigianato Sono inoltre esclusi dalla garanzia Cristalli: 🗶 I gruppi ottici 🗶 Gli specchietti retrovisori interni ed esterni 🗶 La garanzia non si considera operante se l’intervento viene effettuato presso un centro convenzionato |
Infortuni del conducente | L’assicurazione non è operante: 🗶 Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore 🗶 Se l’utilizzo del veicolo non è effettuato in conformità alle norme vigenti 🗶 Per le persone che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, siano affette da alcoolismo, tossicomania o dalle infermità mentali riportate nelle Condizioni di Assicurazione 🗶 Per gli infortuni subiti dal conducente a causa o in stato di ubriachezza 🗶 Per gli infortuni causati dall’abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni 🗶 Per gli infortuni verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove |
🗶 Per gli infortuni sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato 🗶 Per infortuni in conseguenza di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio 🗶 Per gli infortuni subiti in occasione o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche 🗶 Per gli infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, da accelerazione di particelle atomiche | |
Tutela giudiziaria | Sono esclusi dalla garanzia: 🗶 Il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere 🗶 Gli oneri fiscali 🗶 Le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato 🗶 Le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario La garanzia non è inoltre operante: 🗶 Se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione 🗶 Nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione 🗶 Se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza 🗶 In relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove 🗶 Per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’Assicuratore del veicolo indicato in polizza |
Perdite pecuniarie | La garanzia non è operante: 🗶 Se l’Assicurato guidi il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non ottemperi agli obblighi prescritti in patente 🗶 Se l’Assicurato partecipi a corse o gare e relative prove 🗶 Se la patente venga sospesa per fatti dolosi compiuti dall’Assicurato 🗶 Se il veicolo sia adibito ad uso diverso da quello indicato nel libretto di circolazione 🗶 Se l’Assicurato non faccia uso della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente 🗶 Se, al momento del verificarsi dell’evento, il veicolo condotto dall’Assicurato non è coperto da valida assicurazione obbligatoria 🗶 Se l’Assicurato non esibisce gli appositi documenti comprovanti la frequenza ai corsi di recupero punti patente 🗶 Se l’Assicurato non esibisce gli appositi documenti comprovanti l’esistenza di almeno 10 punti sulla patente 🗶 Se l’Assicurato non esibisce gli appositi documenti comprovanti l’effettuazione della revisione e i relativi costi sostenuti |
Assistenza | La prestazione Veicolo in sostituzione non è operante per: 🗶 Immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice 🗶 Operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare La prestazione Invio pezzi di ricambio non è operante nei casi in cui: 🗶 I pezzi non siano reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice 🗶 La casa produttrice abbia cessato la fabbricazione dei veicoli per i quali siano necessari i pezzi di ricambio La prestazione Rientro sanitario non è operante nei casi: 🗶 Di infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio 🗶 In cui l’Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura |
Sono escluse dalla prestazione Rientro salma le spese relative: 🗶 Alla cerimonia funebre 🗶 All’eventuale recupero della salma Valgono inoltre le seguenti esclusioni, comuni a tutte le prestazioni: 🗶 Prestazioni fornite per ciascun Assicurato oltre tre volte per tipo, entro ciascun anno di validità della polizza 🗶 Permanenza continuata all’estero oltre la durata massima di 60 giorni, per ogni periodo di permanenza all’estero 🗶 sinistri provocati o dipendenti da: o guerra, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di vandalismo; dolo dell’Assicurato; suicidio o tentato suicidio o infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche o infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore 🗶 Le prestazioni non sono fornite nei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto 🗶 Danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile 🗶 Diritto alle assistenze fornite dall’Impresa qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro | |
Collisione | La garanzia non opera per i danni: 🗶 Da circolazione al di fuori di appropriata sede stradale 🗶 Derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo 🗶 Agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il sinistro non colpisca anche altre parti del veicolo 🗶 Subiti dal veicolo quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall’Autorità per rifiuto all’accertamento 🗶 Avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite 🗶 Subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore |
Kasco | La garanzia non opera per i danni subiti dal veicolo in occasione di: 🗶 Urto, ribaltamento, collisione, uscita di strada 🗶 Atti dolosi di terzi perpetrati anche individualmente La garanzia non opera inoltre per i danni: 🗶 Da circolazione al di fuori di appropriata sede stradale 🗶 Derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo 🗶 Agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il sinistro non colpisca anche altre parti del veicolo 🗶 Subiti dal veicolo quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall’Autorità per rifiuto all’accertamento 🗶 Avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite 🗶 Subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore 🗶 Causati da e a cose od animali trasportati sul veicolo, nonchè da operazioni di carico e scarico 🗶 Alle ruote (cerchioni, coperture, camere d’aria) ed ai fanali non di serie, se verificatisi |
non congiuntamente ad altro danno risarcibile | |
Mini Kasco collisione | La garanzia non opera per i danni: 🗶 Da circolazione al di fuori di appropriata sede stradale 🗶 Derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo 🗶 Agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il sinistro non colpisca anche altre parti del veicolo 🗶 Subiti dal veicolo quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall’Autorità per rifiuto all’accertamento 🗶 Avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite 🗶 Subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore |
Pacchetto garanzie | Xxxxxxx le esclusioni riportate nei Settori Rischi speciali, Infortuni del conducente, Tutela giudiziaria e Perdite pecuniarie |
Ci sono limitazioni alla copertura? | |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Incendio | Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo per le garanzie prestate nel Settore Incendio: ! Ricorso terzi da incendio – massimale di 100.000€ ! Eventi naturali o Bufera, caduta di sassi e alberi, ecc. – scoperto del 10% (minimo 150€) o Tempesta, grandine – scoperto del 10% (minimo 250€), con massimale pari al 50% della somma assicurata per il veicolo |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Furto | Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo per le garanzie prestate nel Settore Furto: ! Furto Global – scoperto del 10% (minimo 250€) fino alla concorrenza del valore assicurato con la garanzia furto |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Rischi Speciali | Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo per le garanzie prestate nel Settore Rischi Speciali: ! Soccorso vittime della strada – fino ad un massimale di 1.500€ ! Responsabilità civile per i danni causati dai trasportati fino ad un massimale di 775.000€ ! Rimborso spese per utilizzo ambulanza – fino ad un massimale di 250€ ! Rimborso spese serratura abitazione – fino ad un massimale di 75€ ! Collisione con veicoli non assicurati – fino ad un massimo di 3.000€ ! Bagaglio – fino ad un massimo di 500€ per evento ! Danni da imbrattamento del veicolo dopo furto o rapina – fino ad un massimale di 150€ ! Ripristino air-bag e altre dotazioni di sicurezza – fino ad un massimale di 500€ per periodo di assicurazione ! Rimborso spese per rimozione e parcheggio – fino ad un massimale di 520€ per anno assicurativo |
! Danni al box di proprietà – fino ad un massimale di 10.000€ per anno assicurativo ! Cristalli – la franchigia non si considera operante se l’intervento viene effettuato presso un centro convenzionato tra quelli visibili sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx- cristalli-convenzionati/. Diversamente, possono essere selezionate le seguenti formule: o Formula base – fino ad un massimale di 500€ con franchigia pari a 75€, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati o Formula VIP – fino ad un massimale di 1.000€ con franchigia pari a 75€, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati | |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Infortuni del conducente | Le garanzie del Settore Infortuni del conducente sono prestate con le seguenti limitazioni: ! Franchigia pari al 3% ! Diaria da ricovero fornita a partire dal 5° giorno di ricovero, per un massimo di 100 giorni |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Tutela giudiziaria | Le garanzie prestate nel Settore Tutela giudiziaria sono prestate con un massimale pari a 1.500€ |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Perdite pecuniarie | Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo per le garanzie prestate nel Settore perdite pecuniarie: ! Indennità punti patente – fino ad un massimale di 500€ ! Indennità zero punti – fino ad un massimale di 1.000€ ! Revisione del veicolo – fino ad un massimale di 500€ |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Assistenza | Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo per le garanzie prestate nel Settore Assistenza: ! Traino forma Silver– fino ad un massimo di 150€, restano a carico dell’Assicurato le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo ! Officina mobile forma Silver – fino ad un massimo di 150€, restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso ! Recupero del veicolo fuori strada forma Silver – fino ad un massimo di 300€, sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate ! Traino forma Gold – fino ad un massimo di 200€ in Italia e 300€ all’estero, restano a carico dell’Assicurato le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo ! Officina mobile forma Gold – fino ad un massimo di 160€, restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso ! Recupero del veicolo fuori strada forma Gold – fino ad un massimo di 300€, sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione sui percorsi fuoristrada ! Demolizione del veicolo – gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell’Assicurato ! Veicolo in sostituzione – restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative ! Viaggio per il recupero del veicolo ! Spese di rimessaggio – fino ad un massimo di 200€ ! Invio pezzi di ricambio – l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di |
ricambio e le eventuali spese doganali, mentre restano a carico dell’Impresa le spese di ricerca e di spedizione ! Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale – fino ad un massimo di 2.500€, restano a carico dell’Assicurato le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori ! Trasporto in autoambulanza – fino alla concorrenza dell’importo necessario per compiere 300 km di percorso complessivo ! Spese d’albergo – fino ad un massimo di 100€ per persona e per giorno con un limite di 250€ per sinistro accaduto in Italia e di 500€ per sinistro accaduto all’estero ! Rientro dei passeggeri e prosecuzione del viaggio – l’Impresa terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 250€ per sinistro accaduto in Italia e di 500€ per sinistro accaduto all’estero, restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative ! Autista a disposizione – restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali ! Viaggio di un familiare – fino ad un massimo di 500€ per viaggio in Italia e di 750€ per sinistro accaduto all’estero ! Rientro sanitario – fino ad un massimo di euro €15.000 per sinistro ! Rientro con un familiare – fino ad un massimo di 250€ ! Rientro salma – fino ad un massimo di 3.000€ ! Anticipo spese di prima necessità – fino ad un massimo di 500€ ! Anticipo delle cauzioni penale e civile – fino ad un massimo di 6.000€ ! Anticipo spese legali – fino ad un massimo di 1.000€ ! Interprete a disposizione – fino ad un massimo di 1.000€ | |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Collisione | Le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per le coperture previste nel Settore Collisione sono indicate in Polizza. In nessun caso i massimali risarcibili non possono eccedere la somma assicurata |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Kasco | Le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per le coperture previste nel Settore Kasko sono indicate in Polizza. In nessun caso i massimali risarcibili non possono eccedere la somma assicurata |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Mini Kasco collisione | Le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per le coperture previste nel Settore Mini Kasko sono indicate in Polizza. In nessun caso i massimali risarcibili non possono eccedere la somma assicurata |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Pacchetto garanzie | Le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per le coperture previste nel Settore Pacchetto garanzie sono le medesime riportate nelle sezioni Rischi speciali, Infortuni del conducente, Tutela giudiziaria e Perdite pecuniarie |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Il prodotto Full Optional – CVT è rivolto a persone fisiche (di età superiore ai 18 anni) e persone giuridiche, con esigenze di protezione della persona, dei beni e del patrimonio
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere?
▪ Costi di intermediazione: l’Intermediario percepisce una commissione media pari al 18%, calcolata sul premio annuo di polizza comprensivo di imposte
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? | |
Denuncia di sinistro per i Settori Incendio, Furto, Rischi speciali, Collisione, Kasco, Mini Kasco | L’Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve presentare denuncia all’Impresa entro tre giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni prima che i danni siano stati rilevati all’Impresa, fatta eccezione per quelle di prima necessità. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Nel caso di Furto, Rapina, Incendio o Scoppio o atto doloso di terzi, l’Assicurato deve inoltre presentare denuncia all’Autorità competente, trasmettendone copia all’Impresa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all’estero la denuncia dovrà essere reiterata all’Autorità Italiana |
Denuncia di sinistro per il Settore Infortuni del conducente | In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 Codice Civile. Fermo quanto sopra, la denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari a produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa |
Denuncia di sinistro per il Settore Perdite pecuniarie | L’Assicurato deve tempestivamente in– formare l’Impresa dell’avvenuto ritiro della patente comprovando i motivi del provvedimento adottato dall’Autorità competente, così come deve dare immediato avviso all’Impresa dell’avvenuta restituzione della patente |
Denuncia di sinistro per il Settore Tutela giudiziaria | Unitamente alla denuncia di sinistro l’Assicurato è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere all’Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro |
Prescrizione | Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche |
COME PRESENTARE RECLAMI? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1, fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, indirizzo PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando il modello predisposto da IVASS, disponibile sul sito dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx - sezione “Guida ai reclami”), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Tale procedura è obbligatoria per le controversie in materia di contratto di assicurazione e rappresenta una condizione di procedibilità dell’eventuale azione giudiziaria. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | ▪ Arbitrato e Perizia Contrattuale: se espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. ▪ Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Art. 1 – Garanzie Basic per il Settore Incendio 1
Art. 2 – Garanzie Plus per il Settore Incendio 1
Art. 3 – Garanzie Basic per il Settore Furto 1
Art. 4 – Garanzie Global per il Settore Furto 2
Art. 5 – Garanzie Standard per il Settore Rischi Speciali 2
Art. 6 – Garanzie Typical per il Settore Rischi Speciali 2
Art. 7 – Garanzie Extra per il Settore Rischi Speciali 2
Art. 8 – Garanzie Plus per il Settore Rischi Speciali 3
Art. 9 – Garanzie Total per il Settore Rischi Speciali 3
Settore Infortuni del conducente 3
Art. 10 – Garanzie per il Settore Infortuni del conducente 3
Art. 11 – Garanzie per il Settore Tutela Giudiziaria 4
Art. 12 – Garanzie per il Settore Perdite pecuniarie 4
Art. 13 – Garanzie per il Settore Assistenza 4
Art. 14 – Garanzie per il Settore Collisione 8
Art. 15 – Garanzie per il Settore Kasko 8
Settore Mini Kasko/Collisione 8
Art. 16 – Garanzie per il Settore Mini Kasko/Collisione 8
Art. 17 – Garanzie per il Settore Pacchetto garanzie 8
Art. 18 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Incendio 8
Art. 19 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Furto 8
Art. 20 – Cosa non comprende l’Assicura–zione per il Settore Rischi Speciali 9
Settore Infortuni del conducente 9
Art. 21 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Infortuni del conducente 9
Art. 22 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Tutela giudiziaria 9
Art. 23 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Perdite pecuniarie 9
Art. 24 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Assistenza 10
Art. 25 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Collisione 10
Art. 26 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Kasko 10
Settore Mini Kasko/Collisione 11
Art. 27 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Mini Kasko/Collisione 11
Ci sono limiti di copertura? 11
Art. 28 – Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente per il Settore
Art. 29 – Estensione territoriale 11
Art. 30 – Estensione territoriale per il Settore Infortuni del conducente 11
Art. 31 – Estensione territoriale per il Settore Perdite pecuniarie 11
Quando comincia la copertura e quando finisce? 11
Art. 32 – Decorrenza del contratto 11
Art. 33 – Decorrenza della garanzia per il Settore Tutela Giudiziaria 11
Art. 34 – Rinnovo del contratto 11
Art. 35 – Sospensione di contratto 11
Art. 36 – Contratti di durata inferiore ad un anno 12
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 12
Norme applicate in caso di sinistro 12
Art. 37 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 12
Art. 38 – Obblighi in caso di sinistro per i Settori Incendio, Furto e rapina, Xxxxxx speciali,
Kasko, Mini Kasko e Collisione 12
Art. 39 – Valutazione dei danni e nomina dei periti sinistro per i Settori Incendio,
Furto e rapina, Xxxxxx speciali, Kasko, Mini Kasko e Collisione 12
Art. 40 – Pagamento dell’indennizzo per i Settori Incendio, Furto e rapina, Xxxxxx speciali,
Kasko, Mini Kasko e Collisione 13
Art. 41 – Rinuncia al diritto di surroga per i Settori Incendio, Furto e rapina, Xxxxxx speciali,
Kasko, Mini Kasko e Collisione 13
Art. 42 – Recuperi per i Settori Incendio, Furto e rapina, Rischi speciali, Kasko,
Art. 43 – Denuncia dell’infortunio e obblighi dell’Assicurato per il Settore Infortuni
Art. 44 – Criteri di indennizzabilità per il Settore Infortuni del Conducente 13
Art. 45 – Diritto all’indennizzo per il Settore Infortuni del conducente 13
Art. 46 – Controversie sulla natura e/o conseguenze delle lesioni per il Settore Infortuni
Art. 47 – Rinuncia al diritto di surrogazione per il Settore Infortuni del conducente 13
Art. 48 – Obblighi in caso di sinistro per il Settore Perdite pecuniarie 13
Art. 49 – Modalità di liquidazione per il Settore Perdite pecuniarie 14
Art. 50 – Rimborsi per il Settore Perdite pecuniarie 14
Art. 51 – Denuncia di sinistro per il Settore Tutela giudiziaria 14
Art. 52 – Gestione dei sinistri per il Settore Tutela giudiziaria 14
Art. 53 – Istruzioni per la richiesta di assistenza per tutte le Sezione per il Settore Assistenza 14
Art. 54 – Gestione delle vertenze 14
COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA 15
Art. 55 – Pagamento del premio 15
Art. 57 – Adeguamento del premio 15
Art. 58 – Determinazione del premio - Comunicazioni del Contraente 15
NORME CHE REGOLANO IL RECESSO 15
Come posso disdire la polizza? 15
Art. 59 – Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 15
Art. 60 – Altre assicurazioni 15
Art. 61 – Rinvio alle norme di legge 15
Art. 62 – Alienazione del veicolo 16
Art. 63 – Cessazione del rischio per distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato (Art. 103 del Codice della strada) 16
Art. 64 – Cessazione del rischio per demolizione del veicolo 16
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 16
NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO 17
Condizioni di assicurazione
Si precisa che le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono riportate in grassetto, nonché stampate su fondo pieno, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Le esclusioni riferite alla specifica fattispecie di una determinata garanzia vengono in questo modo evidenziate e sottolineate
e sono da leggere con particolare attenzione.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Che cosa è assicurato?
GARANZIE OPZIONALI
Estensioni di garanzia operanti se espressamente richia- mate in Polizza e corrisposto il relativo premio ove previsto
Settore Incendio
Art. 1 – Garanzie Basic per il Settore Incendio
La garanzia nella forma Basic comprende:
A) Incendio - Scoppio
La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti derivanti da incendio (purché non derivante da fatto doloso di terzi), fulmine o scoppio dell’impianto di alimentazione. In caso di sinistro la Società rimborserà all’Assicurato la somma liquidabile a termine di polizza, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previste.
B) Ricorso terzi da incendio
L’impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di incendio o scoppio del veicolo che sia indennizzabile ai sensi dell’Art. 1 lettera A. La garanzia è operante:
- in tutti i casi di responsabilità civile dell’Assicurato che non debbano essere coperti dall’assicurazione obbligatoria;
- nei confronti dei terzi che non siano compresi tra le persone enumerate dall’Art. 129 del Codice;
- entro il limite di euro 100.000,00.
C) Valutazione a nuovo per i primi 6 mesi
In caso di sinistro Furto, Rapina, Incendio o Scoppio avvenuto entro i 6 mesi successivi alla data della prima immatricolazione del veicolo (in qualsiasi paese essa sia avvenuta), la liquidazione del danno verrà effettuata senza applicazione di degrado d’uso, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti. In caso di danno parziale la valutazione a nuovo è estesa a 5 anni.
D) Furto e incendio in occasione di manifestazioni di piazza
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di Furto, Rapina e Incendio o Scoppio verificatisi in occasione di manifestazioni di piazza, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti.
E) Accessori del veicolo
Le garanzie sono operanti per gli accessori ed i ricambi stabilmente fissati sul veicolo, nonché per l’impianto di alimentazione a gas metano od a GPL, il gancio di traino ed il condizionatore d’aria, purché ne sia comprovata l’esistenza.
Art. 2 – Garanzie Plus per il Settore Incendio
La garanzia nella forma Plus comprende:
A) Eventi naturali
L’impresa risarcisce i danni dovuti a:
- Bufera, caduta sassi o di alberi, cedimento e smot- tamento del terreno, collisione con animali selvatici, frana, pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, tromba d’aria, uragano, turbine di vento, valanga, slavina, allagamento, alluvione, inon- dazione, eruzione vulcanica.
Per tali eventi è applicato lo scoperto del 10% con il minimo di euro 150,00;
- Tempesta, grandine fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per il veicolo. È applicato lo scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00.
Settore Furto
Art. 3 – Garanzie Basic per il Settore Furto
A) Furto - Rapina
L’impresa indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dal furto totale o parziale (consumato e tentato), nonché dalla rapina del veicolo. In caso di sinistro l’impresa rimborserà all’Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza con la deduzione dello scoperto contrattuale, salvo diversa pattuizione risul- tante in polizza. Resta convenuto che lo scoperto, ed il relativo minimo, è a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, assicurarlo presso altra impresa.
B) Danni da scasso
La società indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di furto o tentativo di furto di oggetti non assicurati riposti a bordo del veicolo stesso, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti.
C) Xxxxx riportati dal veicolo dopo il furto
L’impresa indennizza i danni materiali e diretti che il veicolo abbia subito successivamente alla consumazione
del furto totale e prima che sia stato recuperato, in conse- guenza di circolazione o di atti vandalici, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti.
D) Valutazione a nuovo per i primi 6 mesi
In caso di sinistro Furto, Rapina, Incendio o Scoppio avvenuto entro i 6 mesi successivi alla data della prima immatricolazione del veicolo (in qualsiasi paese essa sia avvenuta), la liquidazione del danno verrà effettuata senza applicazione di degrado d’uso, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti. In caso di danno parziale la valutazione a nuovo è estesa a 5 anni.
E) Furto e incendio in occasione di manifestazioni di piazza
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di Furto, Rapina e Incendio o Scoppio verificatisi in occasione di manifestazioni di piazza, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti.
F) Accessori del veicolo
Le garanzie sono operanti per gli accessori ed i ricambi stabilmente fissati sul veicolo, nonchè per l’impianto di alimentazione a gas metano od a GPL, il gancio di traino ed il condizionatore d’aria, purché ne sia comprovata l’esistenza.
Art. 4 – Garanzie Global per il Settore Furto
La garanzia nella forma Global comprende:
G) Furto Global
L’impresa risarcisce, fino alla concorrenza del valore assi- curato con la garanzia furto e con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00, i danni al veicolo causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio o danneggiamento volontario seguito o meno da incendio.
Settore Rischi Speciali
Art. 5 – Garanzie Standard per il Settore Rischi Speciali
La Garanzia nella forma Standard comprende:
A) Soccorso vittime della strada
L’impresa indennizza, con il limite di euro 1.500,00 per sinistro, i danni materiali e diretti all’abitacolo del veicolo, verificatisi in occasione del traporto di vittime di incidenti stradali.
B) Responsabilità civile per i danni causati dai trasportati L’impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni causati a terzi e a seguito di fatti connessi con la circolazione del veicolo stesso. Questa garanzia è operante solo con il limite massimo di euro 775.000,00.
C) Rinuncia alla rivalsa per guida con patente scaduta L’impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e/o del Proprietario del veicolo per i danni provocati a terzi quando la patente dl conducente risulti essere scaduta di validità al momento del sinistro. Il conducente del veicolo dovrà, entro due mesi dal sinistro, avere ottenuto il rinnovo della stessa.
D) Rinuncia alla rivalsa per guida di figli minori L’impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario del veicolo e/o di chi risulti avere la potestà del conducente per i danni provocati a terzi quando alla guida al momento del sinistro risulti esserci un condu- cente minore di età.
E) Rinuncia alla rivalsa per autovettura in uso a dipen- denti o collaboratori
Preso atto che l’autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è data in uso dalla società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l’impresa, a parziale deroga dell’Art. 1 delle Condizioni generali di assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dei terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
L’assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
F) Trasportati su autocarri
L’impresa, a parziale deroga dell’Art. 1 rinuncia al diritto di rivalsa per i danni subiti dai trasportati non addetti all’uso del veicolo o delle cose trasportate.
Art. 6 – Garanzie Typical per il Settore Rischi Speciali
La Garanzia nella forma Typical comprende, oltre a tutte le garanzie prestate dalla forma Standard, anche le seguenti:
A) Rimborso spese per utilizzo di ambulanza
L’impresa rimborsa, sino ad un massimo di euro 250,00 per ogni sinistro, le spese sostenute e documentate dal conducente del veicolo assicurato, qualora gli occupanti del veicolo vengano trasportati con l’ambulanza a seguito di incidente stradale.
Questo rimborso non è cumulabile con altro analogo previsto da un diverso contratto in corso al momento del sinistro.
B) Rimborso spese serratura abitazione
L’impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura denuncia di furto alle Autorità competenti, sino ad un massimo di euro 75,00 per evento e anno assicura- tivo, le spese sostenute per sostituire la/e serratura/e della porta principale dell’abitazione di residenza, nel caso il mezzo assicurato colpito da furto totale contenesse le chiavi dell’immobile.
Art. 7 – Garanzie Extra per il Settore Rischi Speciali
La garanzia nella forma Extra comprende, oltre a tutte le garanzie prestate dalle forme Standard e Typical, anche le seguenti:
A) Rimborso imposta di proprietà
In caso di sinistro che comporti perdita totale e defini- tiva del veicolo, l’impresa rimborsa la parte di imposta di proprietà pagata e non utilizzata per il periodo intercor- rente tra la data del sinistro e la data di scadenza risul- tante dalla ricevuta di pagamento.
B) Rimborso premio assicurazione non obbligatoria
In caso di sinistro che comporti la perdita totale e defi- nitiva del veicolo, l’impresa rimborsa la parte di premio pagata per le coperture non obbligatorie, e non utilizzata per il periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza indicata in polizza, con esclusione della parte di premi relativa alla garanzia eventualmente colpita dal sinistro.
C) Collisione con veicoli non assicurati
L’impresa in caso di collisione del veicolo con altro auto- veicolo indentificato e non coperto da garanzia assicu- rativa per la Responsabilità Civile Autoveicoli, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo stesso, in proporzione della responsabilità del terzo ai sensi dell’Art. 2054 del Codice Civile, con il limite di euro 3.000,00 per sinistro.
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.
D) Bagaglio
In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo o la anti-econo- micità della sua riparazione, saranno rimborsati i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di euro 500,00 per evento. La garanzia è valida esclu- sivamente per i seguenti oggetti, purché di proprietà del conducente o dei trasportati: indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e i relativi accessori, gli appa- recchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e
d’artigianato. | |
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga |
redatto regolare processo verbale.
E) Perdita delle chiavi, dei documenti di circolazione e della targa
In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto dello stesso, dei documenti di circolazione intesi come Carta di Circola- zione e Certificato di Proprietà o della targa del veicolo, l’impresa rimborserà sino ad un massimo di euro 500,00 per evento e per anno assicurativo:
- le spese documentate sostenute dall’Assicurato per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- le spese sostenute per il rilascio di nuovi documenti di circolazione e/o targa anche nel caso si renda neces- saria la reimmatricolazione del veicolo
Il rimborso è subordinato alla presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto prestata alle Autorità.
F) Accessori del veicolo
Le garanzie sono operanti per gli accessori ed i ricambi stabilmente fissati sul veicolo, nonché per l’impianto di alimentazione a gas metano o a GPL, il gancio di traino ed il condizionamento d’aria, purché ne sia comprovata l’esistenza.
G) Valore a nuovo pezzi di ricambio
L’Impresa risarcirà il valore a nuovo dei pezzi di ricambio danneggiati a seguito di Collisione o Kasco con il limite di 60 mesi dalla data di 1a immatricolazione del veicolo (in qualsiasi paese essa sia avvenuta). Qualora le Garanzie Collisione x Xxxxx non siano presenti sul contratto, il presente Articolo non sarà operante.
H) Danni da imbrattamento del veicolo dopo furto o rapina
In caso di ritrovamento del veicolo dopo furto o rapina l’Impresa rimborserà, fino alla concorrenza di euro 150,00, le spese documentate che l’assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo.
Art. 8 – Garanzie Plus per il Settore Rischi Speciali
La garanzia nella forma Plus comprende, oltre a tutte le garanzie prestate dalle forme Standard, Typical e Extra anche le seguenti:
A) Ripristino air-bag e altre dotazioni di sicurezza L’impresa rimborsa, fino alla concorrenza di euro 500,00 per ogni periodo di assicurazione, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il ripristino di dotazioni di sicurezza quali air-bag, dispositivi antin- cendio e pretensionatori delle cinture di sicurezza, a seguito di loro attivazione accidentale oppure di sinistro stradale con responsabilità del veicolo assicurato, esclusi i fatti derivanti dalla normale usura.
B) Perdita delle chiavi dei documenti di circolazione e della targa (anche per incendio)
C) Rimborso spese di rimozione e parcheggio
In caso di furto del veicolo identificato in polizza, l’impresa rimborsa, fino a concorrenza di euro 520,00 per anno assicurativo, le spese documentate che l’Assicurato ha sostenuto per la rimozione ed il parcheggio del veicolo disposti dall’Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione all’Assicurato del ritrova- mento dello stesso.
D) Danni al box di proprietà
L’impresa rimborsa le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il ripristino del locale adibito a rimessa di proprietà dell’Assicurato o del Contraente in conse- guenza di incendio, esplosione o scoppio dell’impianto di alimentazione del veicolo, fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per anno assicurativo.
Art. 9 – Garanzie Total per il Settore Rischi Speciali
La garanzia nella forma Total comprende, oltre a tutte le garanzie prestate dalle forme Standard, Typical, Extra e Plus anche la seguente:
A) Cristalli
In caso di rottura per cause accidentali dei cristalli instal- lati sul veicolo - con esclusione dei gruppi ottici e degli specchietti retrovisori interni ed esterni - saranno rimborsati i costi sostenuti per il rimpiazzo, incluse le spese di intervento del riparatore, degli stessi sino ad un massimo di:
- Formula Base. Euro 500,00 per ogni sinistro con una franchigia di 75,00 euro per evento, indipen- dentemente dal numero dei cristalli danneggiati.
- Formula Vip. Euro 1.000,00 per ogni sinistro con una franchigia di 75,00 euro per evento, indipen- dentemente dal numero dei cristalli danneggiati.
Sono esclusi i danni:
- avvenuti in occasione di urto, collisione tra i veicoli, ribaltamento del veicolo;
- dovuti a rigature, segnature e simili.
La franchigia non si considera operante se l’inter- vento viene effettuato presso un centro convenzio- nato visibile sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx/ centri-cristalli-convenzionati/.
Settore Infortuni del conducente
Art. 10 – Garanzie per il Settore Infortuni del conducente
A) Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dal condu- cente occasionale dell’autovettura assicurata ed indicata in polizza, chiunque esso sia, purché munito di regolare
patente ed autorizzato dal Proprietario dell’autovettura, durante la circolazione del mezzo.
La garanzia copre il caso di Morte e Invalidità Permanente per i massimali indicati in polizza e, qualora indicato in polizza, una Diaria da ricovero in istituto di cura, se conseguente ad un infortunio indennizzabile ai termini di polizza.
Si precisa che:
- non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 3%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente;
- la Diaria da ricovero in Istituto di Cura viene corri- sposta a partire dal 5° giorno di ricovero e per un massimo di 100 giorni.
B) Estensione dell’assicurazione
L’assicurazione comprende gli infortuni subiti:
- In conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche grave (colpa grave in genere) dell’Assicurato;
- In occasione di tumulti popolari, e di atti violenti che abbiano movente politico o sociale (quali ad esempio: attentati, sabotaggio, ecc.) a condizione che l’Assicu- rato non vi abbia preso parte attiva;
- In stato di malore od incoscienza.
Settore Tutela Giudiziaria
Art. 11 – Garanzie per il Settore Tutela Giudiziaria
A) Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa assume a proprio carico, nel limite di euro 1.500,00, ed alle condizioni previste nella presente polizza, l’onere delle spese giudiziarie e stragiudiziarie conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia. Detta garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo indicato in polizza.
Sono comprese:
a) le spese per l’intervento di un legale;
b) le spese peritali;
c) le spese di giustizia nel processo penale;
d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dall’Impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato. Nel caso di controversia tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato-Contraente.
La presente copertura assicurativa, si intende valida ed operante nei seguenti casi:
- controversie relative a danni subiti dal Proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell’uso del veicolo;
- controversie relative a danni cagionati dal Proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell’uso del veicolo;
- difesa penale del Proprietario, conducente autoriz- zato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo;
- controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a euro 260,00;
- istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell’uso dello stesso;
- istanza di modifica del provvedimento del ritiro della patente in conseguenza dell’uso del veicolo.
B) Coesistenza con assicurazione di R.C.
Qualora coesista un’assicurazione di R.C., la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di R.C. per le spese di resistenza e soccombenza.
Settore Perdite pecuniarie
Art. 12 – Garanzie per il Settore Perdite pecuniarie
a) Indennità punti patente. L’Impresa rimborserà entro il limite di euro 500 annui il costo sostenuto dall’Assicu- rato per la frequenza di un corso abilitante al recupero dei punti patente decurtati in seguito a violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza. L’Assicurato dovrà, comunque, presentare apposita documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.
b) Indennità zero punti. L’Impresa rimborserà entro il limite di euro 1.000 annui il costo sostenuto dall’Assicu- rato per il pagamento della revisione e per il riottenimento della patente di guida qualora lui stesso commetta viola- zioni del Codice della Strada che comportino azzeramento del punteggio. Tale prestazione sarà effettiva a condizione che l’Assicurato abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di polizza. Spetta all’Assicurato esibire apposita documentazione comprovante l’esistenza di quest’ul- tima condizione e la ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’esame.
c) Revisione del veicolo. L’impresa rimborserà entro il limite di euro 500 annui il costo sostenuto dall’As- sicurato per sottoporre il veicolo indicato in polizza alla revisione qualora la stessa revisione sia considerata come sanzione accessoria alla sospensione della patente. L’Assicurato dovrà presentare apposita documentazione comprovante l’accessorietà della revisione rispetto alla sanzione del ritiro patente, l’effettuazione della stessa revisione e i relativi costi sostenuti.
d) Diaria per il datore di lavoro. L’Impresa corrisponde all’Assicurato l’indennità diaria riportata in polizza per un periodo massimo di 180 gg in seguito al ritiro o alla sospensione della patente comminati ai propri dipendenti. L’indennizzo verrà corrisposto esclusivamente all’Azienda contraente la quale è tenuta a consentire all’Impresa le verifiche ed i controlli necessari per accertare che il conducente del veicolo indicato in polizza, a cui è stata applicata la sanzione, rivesta la qualifica di dipendente.
Settore Assistenza
Art. 13 – Garanzie per il Settore Assistenza
La Società si impegna a fornire all’Assicurato una presta- zione di immediato aiuto in denaro o in natura entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l’Assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.
A) Prestazioni al veicolo Forma silver
Estensione territoriale: Italia.
- Traino in Italia. Qualora il veicolo abbia subito un sinistro, tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura Orga- nizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il veicolo stesso al più
vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al luogo indicato dall’Assicurato, purché entro un raggio di 50 km dal luogo in cui si è verificato il sinistro. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equi- parate (percorsi fuoristrada). La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 150,00. Sono altresì escluse le spese relative all’in- tervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabile per il recupero del veicolo.
- Officina Mobile in Italia. Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possi- bilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscon- trasse l’impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione “Traino”. Il conducente di veicolo multi adattato e regolarmente omologato, nonché il condu- cente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l’inter- vento anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio di catene. La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di euro 150,00 per sinistro. Restano a carico dell’Assi- curato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata da mezzo di soccorso.
- Recupero in Italia del veicolo fuori strada. Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura diret- tamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
Forma gold
Estensione territoriale: Paesi aderenti al sistema Carta Verde.
- Traino. Qualora il veicolo abbia subito un sinistro, ivi compreso la foratura del pneumatico, la perdita delle chiavi/rottura delle chiavi, mancanza/errato rifornimento di carburante, tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’As- sicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al luogo indicato dall’Assicurato, purchè entro un raggio di 50 km dal luogo in cui si è veri- ficato il sinistro. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 200,00 in Italia e di euro 300,00 per sinistro accaduto all’estero. Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
- Officina Mobile in Italia. Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possi- bilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscon- trasse l’impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione “Traino”. Il conducente di veicolo multia- dattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l’inter- vento anche in caso di necessità di montaggio di catene. La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di euro 160,00 per sinistro. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventual- mente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
- Recupero di veicolo fuori strada. Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura diret- tamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro. L’even- tuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
- Demolizione del veicolo in Italia. Qualora l’Assicurato, a seguito di incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, nuovo Codice della Strada D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 Art. 103; D. Lgs n. 22 del 05/02/1997 Art. 046), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. L’Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:
- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe autoveicolo;
- in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d’identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore
convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e “copia produttore” a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al
P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smalti- mento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”. La Società terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.
- Veicolo in sostituzione in Italia. Qualora, in conse- guenza di guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a dispo- sizione dell’Assicurato, con spese a carico della Società, un’autovettura di 1200 cc di cilindrata con percorrenza illimitata, per un massimo di:
- tre giorni consecutivi per sinistro in caso di guasto;
- sette giorni consecutivi per sinistro in caso di incidente, incendio, furto o rapina tentati o parziali;
- trenta giorni consecutivi per sinistro in caso di Incendio/furto o rapina totali.
Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carbu- rante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autono- leggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
La prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo nel caso di tagliandi
periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con
quelli relativi al danno da riparare. | ||
La seguente prestazione è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di resistenza |
dell’Assicurato:
- Viaggio per il recupero del veicolo. Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni oppure in caso di furto o rapina, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica all’estero:
- Spese di rimessaggio. Qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza sono chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo per le prime 76 ore, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 200,00 per sinistro.
- Invio pezzi di ricambio. Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funziona-
mento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizza- tiva provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in parti- colare. Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimbor- sare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.
Le prestazioni non sono operanti per:
- pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali
della rete italiana della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costrut- trice ha cessato la fabbricazione.
- Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale. Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventiva- mente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso sono a carico della Società fino ad un massimo di euro 2.500,00 per sinistro. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sosti- tuzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Orga- nizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
B) Prestazioni alla persona
- Consulenza medica. Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
- Trasporto in autoambulanza in Italia. Qualora l’As- sicurato, a seguito di infortunio da incidente stradale, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successiva- mente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Organiz- zativa invierà direttamente un’autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino alla concor- renza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 km di percorso complessivo (andata e ritorno).
Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato:
- Spese d’albergo. Qualora, in conseguenza di sinistro il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 100,00 euro per persona e per giorno con un limite di euro 250,00 per sinistro accaduto in Italia e di euro 500,00 per sinistro accaduto all’estero.
- Rientro dei passeggeri e prosecuzione del viaggio. Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato parziale o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all’estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo
medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di desti- nazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo al loro disposizione:
- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe,
oppure
- un’autovettura ad uso privato di 1200 cc di cilindrata per un massimo di 2 giorni.
Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carbu- rante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autono- leggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato. La Società terrà a proprio a carico le relative spese fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro accaduto in Italia e di euro 500,00 per sinistro accaduto all’estero.
- Autista a disposizione. Qualora in viaggio, in conse- guenza di incidente, l’Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure al conducente venga rubata o ritirata la patente di guida, e nessuno delle eventuali persone trasportate sia idoneo, per ragioni obiettive, alla guida del veicolo stesso, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso in Italia, presso il domicilio dell’Assicurato od altra località concordata con l’Assicurato stesso. In alternativa, la Struttura Organizza- tiva mette a disposizione della persona indicata dall’As- sicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentirgli di raggiungere il veicolo. Le spese sono a carico della Società. Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.
- Viaggio di un familiare. Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 500,00 per viaggio in Italia e di euro 750,00 per sinistro accaduto all’estero.
- Rientro sanitario. Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
- aereo sanitario (solo paesi europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l’assistenza medica od infermieri- stica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organiz-
zativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei. I costi sono a carico della Società fino ad un massimo di euro 15.000,00 per sinistro ancorché siano rimasti coinvolti più assicurati la Società, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizza- tiva possono essere curate su posto o che non impe- discono all’Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’As- sicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
- Rientro con un familiare. Qualora, in caso di “Rientro sanitario” dell’Assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui al precedente punto, i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l’assi- stenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizza- tiva provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utiliz- zato per il “Rientro sanitario” un familiare dell’Assicurato, presente sul posto. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 250,00 euro per sinistro. La Società, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.
- Rientro salma. Qualora, a seguito di incidente nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 3.000,00 per sinistro, ancorchè siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione compor- tasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica all’estero:
- Anticipo spese di prima necessità. Qualora in conse- guenza di sinistro l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere di- rettamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’As- sicurato, di fatture fino ad un importo massimo di euro 500,00 per sinistro. L’Assicurato deve comuni- care la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.
- Anticipo delle cauzioni penale e civile. In caso di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conse- guenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’autorità, fino ad un massimo di euro 6.000,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
- Anticipo spese legali. In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un massimo di euro 1.000,00 per sinistro.
massimo di euro 1.000,00 per sinistro
la Società a proprio carico l’onorario fino ad un
tenendone
- Interprete a disposizione. Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo,
.
Settore Collisione
Art. 14 – Garanzie per il Settore Collisione
L’impresa risarcisce i danni subiti dal veicolo in conseguenza di collisione accidentale con altri veicoli identificati con targa.
Settore Kasko
Art. 15 – Garanzie per il Settore Kasko
La garanzia è operante per i danni subiti dal veicolo in conse- guenza di:
- urto, ribaltamento, collisione, uscita di strada;
- atti dolosi di terzi perpetrati anche individualmente.
Settore Mini Kasko/Collisione
Art. 16 – Garanzie per il Settore Mini Kasko/Collisione
L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo iden- tificato qualora venga applicata la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli Artt. 149 e 150 della Legge e relativo Regolamento, e venga accertata la totale o parziale respon- sabilità dell’Assicurato.
La garanzia viene prestata per ogni sinistro fino alla concor- renza del massimo risarcimento previsto in polizza, senza applicazione della regola proporzionale non trovando appli- cazione l’Art. 1907 C.C.
L’assicurazione è estesa:
- alle attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, purchè ad esso permanentemente installate o valida- mente fissate;
- agli accessori di serie;
- agli accessori aggiuntivi non di serie, se documentati e nei limiti del massimo risarcimento previsto.
La garanzia viene prestata a primo rischio assoluto per il massimo risarcimento e con la franchigia indicata in polizza.
Settore Pacchetto Garanzie
Art. 17 – Garanzie per il Settore Pacchetto garanzie
A) Oggetto della garanzia
La copertura assicurativa è prestata ai sensi e nei limiti delle condizioni delle garanzie:
n° 4 – Rischi speciali
n° 5 – Infortuni del conducente n° 6 – Tutela giudiziaria
n°7 – Perdite pecuniarie
che qui si intendono espressamente richiamate.
B) Condizioni particolari
In caso di sinistro, l’Impresa corrisponde all’Assicurato l’ammontare del danno indennizzabile, dedotto l’even-
xxxxx scoperto o franchigia previsti dalla polizza. Relati- vamente alla garanzia Furto, l’assenza, la disattivazione o il mancato funzionamento, al momento del sinistro, della protezione furto da parte del localizzatore satellitare, o dispositivo analogo, qualora sia dichiarato in polizza con specifico allegato e che ha concorso alla determinazione del premio,
pendentemente dallo scoperto indicato in polizza.
del veicolo in zona non servita da tale sistema ed indi-
funzionamento sia determinato dallo stazionamento
totale del veicolo assicurato, anche se il suo mancato
di scoperto di 30 punti percentuali nel caso di furto
comporta l’applicazione di una percentuale
Che cosa non è assicurato? Settore Incendio
Art. 18 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Incendio
indebita da parte del locatario del mezzo.
di Leasing o di noleggio è esclusa l’appropriazione
assicurato o l’usufruttuario del mezzo, sia la Società
- nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo
del veicolo, o con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
xxxxx di legge, o da lui incaricate della sorveglianza
sicurato, delle persone di cui deve rispondere a
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’As-
radioattivi;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o
occupazione militare, invasione;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione,
L’assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri:
apparecchiature fonoaudiovisive;
- radio, mangianastri, giradischi ed altre analoghe
menti e simili;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso deprezza-
- da inquinamento dell’aria, acqua e del suolo;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d’uso personale;
mento particolare di gara;
alle verifiche preliminari e finali previste dal regola-
o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali,
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare
xxxxxxxx, è escluso l’indennizzo dei danni:
Se non diversamente stabilito nell’ambito delle singole
Settore Furto
Art. 19 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Furto
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione,
L’assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri:
apparecchiature fonoaudiovisive.
- radio, mangianastri, giradischi ed altre analoghe
menti e simili;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso deprezza-
- da inquinamento dell’aria, acqua e del suolo;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d’uso personale;
mento particolare di gara;
alle verifiche preliminari e finali previste dal regola-
o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali,
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare
xxxxxxxx, è escluso l’indennizzo dei danni:
Se non diversamente stabilito nell’ambito delle singole
indebita da parte del locatario del mezzo.
di Leasing o di noleggio è esclusa l’appropriazione
assicurato o l’usufruttuario del mezzo, sia la Società
- nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo
del veicolo, o con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
xxxxx di legge, o da lui incaricate della sorveglianza
sicurato, delle persone di cui deve rispondere a
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’As-
radioattivi;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o
occupazione militare, invasione;
ratrici, raggi X, ecc.).
fusione nucleare, isotipi radioattivi, macchine decele-
da accelerazione di particelle atomiche (fissione e
stamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati,
j) per gli infortuni causati da trasformazioni o asse-
tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti
i) per gli infortuni subiti in occasione o causati da guerra,
da infortunio;
giche, accertamenti o cure mediche non resi necessari
h) per gli infortuni in conseguenza di operazioni chirur-
Settore Rischi Speciali
indebita da parte del locatario del mezzo.
di Leasing o di noleggio è esclusa l’appropriazione
assicurato o l’usufruttuario del mezzo, sia la Società
- nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo
del veicolo, o con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
xxxxx di legge, o da lui incaricate della sorveglianza
sicurato, delle persone di cui deve rispondere a
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’As-
radioattivi;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o
occupazione militare, invasione;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione,
L’assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri:
apparecchiature fonoaudiovisive;
- radio, mangianastri, giradischi ed altre analoghe
menti e simili;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso deprezza-
- da inquinamento dell’aria, acqua e del suolo;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d’uso personale;
mento particolare di gara;
alle verifiche preliminari e finali previste dal regola-
o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali,
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare
xxxxxxxx, è escluso l’indennizzo dei danni:
Se non diversamente stabilito nell’ambito delle singole
Art. 20 – Cosa non comprende l’Assicura– zione per il Settore Rischi Speciali
Settore Tutela Giudiziria
Art. 22 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Tutela giudiziaria
dell’Assicuratore del veicolo indicato in polizza.
e) per le controversie di natura contrattuale nei confronti
o competizioni sportive e relative prove;
d) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare
successivo proscioglimento o assoluzione;
cui all’Art. 189 del Codice della Strada salvo il caso di
Codice della Strada) o di inosservanza di obblighi di
di guida in stato di ebrezza (ex Artt. 186 e 187 del
a norma delle disposizioni in vigore se viene imputato
c) se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida
circolazione:
avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di
b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non
circolazione;
curazione obbligatoria di Responsabilità Civile da
a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assi-
Inoltre, la garanzia non è operante:
fiscale e tributario.
- le spese per controversie di diritto amministrativo,
dell’Assicurato;
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi
strazione di sentenze e atti in genere, ecc);
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di regi-
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
Sono esclusi dalla garanzia:
Settore Infortuni del conducente
compiuti o tentati dall’Assicurato;
g) per gli infortuni sofferti in relazione a delitti dolosi
a corse, gare e relative prove;
f) per gli infortuni verificatisi durante la partecipazione
dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;
e) per gli infortuni causati dall’abuso di psicofarmaci,
di ubriachezza;
d) per gli infortuni subiti dal conducente a causa di stato
forme maniaco depressive o stati paranoidi;
mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia,
alcoolismo, tossicomania o dalle seguenti infermità
valutazione dello stato di salute, siano affette da
c) per le persone che, indipendentemente dalla concreta
alle norme vigenti;
b) se l’utilizzo del veicolo non è effettuato in conformità
sizioni in vigore;
a) se il conducente non è abilitato a norma delle dispo-
L’assicurazione non è operante:
Art. 21 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Infortuni del conducente
Settore Perdite pecuniarie
Art. 23 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Perdite pecuniarie
xxxxxxx; la garanzia opera tuttavia se l’Assicurato è
del Codice delle Assicurazioni e successive modifi-
assicurazione obbligatoria di cui agli Artt. 122 e ss.
condotto dall’Assicurato non è coperto da valida
- se, al momento del verificarsi dell’evento, il veicolo
contro il provvedimento di sospensione della patente;
- se l’Assicurato non faccia uso della facoltà di ricorso
indicato nel libretto di circolazione;
- se il veicolo sia adibito ad uso diverso da quello
dall’Assicurato
- se la patente venga sospesa per fatti dolosi compiti
prove;
- se l’Assicurato partecipi a corse o gare e relative
prescritti in patente;
da quella prescritta o non attemperi agli obblighi
- se l’Assicurato guidi il veicolo con patente diversa
La garanzia non è operante:
specificato all’Art. 12 lettera d.
non rivesta la qualifica di dipendente, così come
indicato in polizza a cui è stata applicata la sanzione,
dall’Impresa, si accerti che il conducente del veicolo
- se, in seguito agli opportuni controlli effettuati
lettera c;
costi sostenuti così come specificato all’Art. 12
comprovanti l’effettuazione della revisione e i relativi
- se l’Assicurato, non esibisce gli appositi documenti
patente così come specificato all’Art. 12 lettera b;
comprovanti l’esistenza di almeno 10 punti sulla
- se l’Assicurato non esibisce gli appositi documenti
patente così come specificato all’Art. 12 lettera a;
comprovanti la frequenza ai corsi di recupero punti
- se l’Assicurato non esibisce gli appositi documenti
il veicolo in tale qualità;
occupato alle dipendenze altrui come autista e guida
disposizioni della legge.
nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le
11.Per tutto quanto non è espressamente disciplinato
dal contratto o dalla legge.
accertino non essere dovute in base a quanto previsto
all’effettuazione delle prestazioni di assistenza, che si
rato la restituzione delle spese sostenute in seguito
00.Xx Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicu-
trice che ha erogato la prestazione.
maggiori costi lui addebitati dalla Società assicura-
vamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali
operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusi-
attivasse altra Società, le presenti prestazioni saranno
di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui
curatrice e specificatamente alla Società nel termine
comunque avviso del sinistro ad ogni Società assi-
altra Società di assicurazione, è fatto obbligo di dare
risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con
zioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero
Codice Civile, all’Assicurato che godesse di presta-
9. A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 1910 del
l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicu- rato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche
8. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole
Settore Assistenza
Art. 24 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Assistenza
Organizzativa.
anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura
razione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o
vamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicu-
7. L’Assicurato libera dal segreto professionale, relati-
Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la
6. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade
con quanto previsto all’Art. 2952 del Codice Civile.
ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità
entro il termine di un anno dalla data del sinistro che
5. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive
ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti
per danni causati dall’intervento delle Autorità del
4. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità
di fatto.
che si trovassero in stato di belligeranza dichiarato o
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paese
norma delle disposizioni di legge in vigore.
zione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a
peutico di stupefacenti e allucinogeni, non abilita-
alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non tera-
- infortuni conseguenti e derivanti da abuso di
automobilistiche;
seguenti at–tività: atti di temerarietà, corse e gare
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle
suicidio;
lismo; dolo dell’Assicurato; suicidio o tentato
popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vanda-
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti
celle atomiche;
provocate dall’accelerazione artificiale di parti-
trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazione
caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici, aventi
provocati o dipendenti da:
3. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri
di validità della garanzia è di 60 giorni.
permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno
2. La durata massima della copertura per ogni periodo di
ciascun anno di validità della polizza.
ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro
1. Tutte le prestazioni non possono essere fornite per
prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni:
Fermo restando le esclusioni riportate nelle singole
Settore Collisione
Art. 25 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Collisione
guida a norma delle disposizioni in vigore.
- subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla
- avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite;
rifiuto all’accertamento;
facenti, oppure sia stato sanzionato dall’Autorità per
stato di ebbrezza o sotto influenza si sostanze stupe-
- subiti dal veicolo quando il conducente si trovi in
sinistro non colpisca anche altre parti del veicolo;
- agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il
- derivanti da traino di soccorso attivo o passivo;
- da circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
La garanzia non opera per i danni:
Settore Kasko
Art. 26 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Kasko
rifiuto all’accertamento;
facenti, oppure sia stato sanzionato dall’Autorità per
stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupe-
- subiti dal veicolo quando il conducente si trovi in
sinistro non colpisca anche altre parti del veicolo;
- agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il
- da circolazione al di fuori di appropriata sede stradale,
La garanzia non opera per i danni:
- avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite;
- subite dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- causati da e a cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d’aria) ed ai fanali non di serie, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno risarcibile. Sono risarcibili, in ogni caso i danni causati da atti dolosi di terzi.
Settore Mini Kasko/Collisione
Art. 27 – Cosa non comprende l’Assicurazione per il Settore Mini Kasko/ Collisione
La garanzia non opera per i danni:
- da circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
- derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo;
- agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il sinistro non colpisca anche altre parti del veicolo;
- subiti dal veicolo quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupe- facenti, oppure sia stato sanzionato dall’Autorità per rifiuto all’accertamento;
- avvenuti mentre il conducente svolge attività illecite;
- subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
Ci sono limiti di copertura?
Art. 28 – Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente per il Settore Infortuni del conducente
Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità perma- nente quando questa sia di grado non superiore al 3%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l’inden- nizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.
Dove vale la copertura?
Art. 29 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale salvo quanto indicato nelle singole garanzie, per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, delle Isole Faroer, delle isole della Manica e Gibilterra, del Lichtestein, della Norvegia, dell’Islanda, del principato di Monaco e della Svizzera.
La Garanzia Assistenza nella formula Silver ha validità in Italia, mentre nella forma Gold in tutti i Paesi aderenti al sistema della Carta Verde.
Art. 30 – Estensione territoriale per il Settore Infortuni del conducente
L’assicurazione è operante nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato ella Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché in quello di tutti i Paesi per i quali sia eventualmente prestata l’assicurazione obbligatoria.
Art. 31 – Estensione territoriale per il Settore Perdite pecuniarie
L’assicurazione è operante nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repub- blica di San Marino.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 32 – Decorrenza del contratto
Salvo diversa pattuizione, l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza, se la prima rata di premio è stata pagata come regolato nell’Art. 55, altri- menti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio succes- sive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindice- simo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 c.c.).
Nell’ipotesi prevista dal comma precedente il contratto è risolto di diritto se l’Assicuratore, nel termine dei sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso spese.
Art. 33 – Decorrenza della garanzia per il Settore Tutela Giudiziaria
Ad integrazione di quanto disposto dall’Art. 37 delle Condi- zioni generali di assicurazione, la presente garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della copertura assicurativa che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attra- verso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Art. 34 – Rinnovo del contratto
Il contratto non si rinnova tacitamente alla sua scadenza annuale e pertanto non è necessaria alcuna comunica- zione di disdetta o di recesso da parte del Contranete. La copertura assicurativa sarà operante fino alle ore 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rieschio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.
Art. 35 – Sospensione di contratto
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all’Impresa.
In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della denuncia all’Autorità competente. La sospensione ha decorrenza dal giorno in cui l’assicurato abbia manifestato la propria volontà. Decorsi dodici mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all’Impresa. Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a tre mesi. Qualora la durata sia inferiore a tre mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a
raggiungere tre mesi, con rinuncia però, da parte dell’Impresa alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. La riattivazione del contratto - fermi il Proprietario/Locatario del veicolo assicurato e la forma tariffaria - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi).
Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla data di riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato (e calcolato in base alla tariffa in vigore al momento della sospensione) si imputa, a favore del Contra- ente, il premio pagato e non goduto, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi non si procede alla proroga della scadenza né al congua- glio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
La restituzione del premio pagato e non goduto deve essere disposta anche nel caso in cui alla sospensione non faccia seguito la riattivazione del contratto nei termini previsti e si sia verificata una vendita, demolizione o cessazione della circolazione.
Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all’anno, nonché per quelli relativi a ciclomotori.
All’atto della sospensione l’Impresa rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
Art. 36 – Contratti di durata inferiore ad un anno
Per tali contratti è esclusa la sospensione. È altresì esclusa variazione, salvo il caso reimmatricolazione, trasferimento di residenza o della sede legale del Proprie- tario o del locatario in caso di leasing. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Norme applicate in caso di sinistro
Art. 37 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Il premio di polizza è determinato sulla base delle informa- zioni fornite dal Contraente. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’In- dennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile).
Se nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, il Contraente deve avvisare immediatamente per iscritto la Compagnia indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportano la diminuzione o aggravamento del Rischio, valgono le norme del Codice Civile (Art. 1897, 1898).
Ai sensi dell’Art. 144 del D.Lgs 7.09.2005 n. 209, nei casi di azione diretta del/dei danneggiato/danneggiati nei confronti della Compagnia, la Compagnia può esercitare il diritto di rivalsa verso il Contraente/Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare al danneggiato/i, in conseguenza dell’inoppo- nibilità di eccezioni, previste nella Polizza o nelle norme di legge applicabili, che avrebbero consentito alla Compagnia di rifiutare o ridurre la prestazione assicurativa.
Art. 38 – Obblighi in caso di sinistro per i Settori Incendio, Furto e rapina, Rischi speciali, Kasko, Mini Kasko e Collisione
L’Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve presentare denuncia alla Società entro tre giorni dalla data dell’evento ovvero da quando ne sia venuto a cono- scenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali ripara- zioni prima che i danni siano stati rilevati dalla Società, fatta eccezione per quelle di prima necessità.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Nel caso di Furto, Rapina, Incendio o Scoppio o atto doloso di terzi, l’Assicurato deve inoltre presentare denuncia all’Autorità competente, trasmettendone copia alla Società. Se il furto o rapina sono avvenuti all’estero la denuncia dovrà essere reiterata all’Autorità Italiana.
Art. 39 – Valutazione dei danni e nomina dei periti sinistro per i Settori Incendio, Furto e rapina, Rischi speciali, Kasko, Mini Kasko e Collisione
In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l’ammontare dell’indennizzo è determinato in base al valore commerciale del veicolo e delle sue parti acces- sorie al momento del sinistro, avuto riguardo ai valori medi di quotazione del mercato. Si considera perdita totale anche il caso in cui l’entità dell’indennizzo, valutato in base al criterio di cui al successivo paragrafo, sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso è facoltà dell’Impresa di subentrare nella proprietà dei residui del veicolo, corri- spondendone all’Assicurato il controvalore. Per i danni parziali si applica la riduzione per uso e vetusta al costo dei materiali di nuova fornitura, per i quali dovrà essere documentato l’acquisto, avuto riguardo al valore commer- ciale del veicolo al momento del sinistro. L’Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occor- renti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sosti- tuire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo. In ogni caso, se il valore del veicolo dichia- rato in polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell’Art. 1907 del Codice Civile. Qualora la garanzia sia estesa all’estero, gli indennizzi per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia in euro. La liqui- dazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdi- zione il sinistro è accaduto.
I periti devono:
1) Verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichia- razioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verifi- care se l’Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 38;
2) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
3) Verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4) Procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vinco- lanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impu- gnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di
violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni
qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizza- bilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.
Art. 40 – Pagamento dell’indennizzo per i Settori Incendio, Furto e rapina, Rischi speciali, Kasko, Mini Kasko e Collisione
Verificata l’operatività della garanzia e concordato il danno l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni e, in caso di furto totale senza ritrovamento, sempre che l’Assicurato, a richiesta dell’Impresa, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso, l’estratto rilasciato dal P.R.A., la procura a vendere e le doppie chiavi del veicolo. L’impresa ha l’obbligo di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo l’esistenza di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’Art. 642 del Codice Penale, limitatamente all’ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo.
Art. 41 – Rinuncia al diritto di surroga per i Settori Incendio, Furto e rapina, Rischi speciali, Kasko, Mini Kasko e Collisione
Per I soli Xxxxxxx Xxxxx e Collisione, l’impresa rinuncia, nei confronti del conducente, dei trasportati, dei famigliari, dell’Assicurato e delle persone con quest’ultimo coabitanti, all’esercizio dell’azione di surroga che le compete ai sensi dell’Art. 1916.
Art. 42 – Recuperi per i Settori Incendio, Furto e rapina, Rischi speciali, Kasko, Mini Kasko e Collisione
L’Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena ha notizia del recupero del veicolo rubato o parti di esso. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell’in- dennizzo sarà detratto dall’indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato autorizza l’impresa a trattanere il ricavato della vendita di quanto sia stato recuperato; se l’indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i ripettivi interessi. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato, in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell’ammonatre del danno secondo i criteri previsti dalle condizioni di polizza e si effettuerà conguaglio con l’indennizzo precedentemente pagato.
Art. 43 – Denuncia dell’infortunio e obblighi dell’Assicurato per il Settore Infortuni del conducente
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto cono- scenza, ai sensi dell’Art. 1913 Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 Codice Civile. Fermo quanto sopra, la denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari a produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa.
Art. 44 – Criteri di indennizzabilità per il Settore Infortuni del Conducente
L’impresa corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive di infortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indenniz- zabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità permanente accertata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidtà preesistente.
Art. 45 – Diritto all’indennizzo per il Settore Infortuni del conducente
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato ed offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art. 46 – Controversie sulla natura e/o conseguenze delle lesioni per il Settore Infortuni del conducente
Le divergenze sulla natura e/o conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente e sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’Articolo relativo possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede, a scelta della Società, presso la Società stessa o presso la sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accerta- mento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Art. 47 – Rinuncia al diritto di surrogazione per il Settore Infortuni del conducente
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 48 – Obblighi in caso di sinistro per il Settore Perdite pecuniarie
L’Assicurato deve tempestivamente informare l’impresa avvuto ritiro della patente comprovando i motivi del provvedimento adottato dall’Autorità competente, così come deve dare avviso all’Impresa dell’avvenuta restitu- zione della patente.
L’indennità giornaliera è riconosciuta posticipatamente
Art. 49 – Modalità di liquidazione per il Settore Perdite pecuniarie
con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente e fino al giorno in cui la patente è stata restituita o dopo che il provvedimento di sospensione è stato revocato, fermo il limite massimo di giorni indennizzabili. Il pagamento è, di norma, effet- tuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto l’Assicurato abbia ottemperato agli obblighi pervisti: è tuttavia facoltà di quest’ultimo chiedere che l’indennità maturata gli sia corrisposta periodicamente, comunque per periodi non inferiori al mese.
In caso di imputazione del reato di fuga o omissione di soccorso, l’indennità è corrisposta solo e dopo che l’As- sicurato sia stato prosciolto od assolto.
Art. 50 – Rimborsi per il Settore Perdite pecuniarie
Per quanto riguarda i rimborsi previsti dalle lettere a), b) e
c) dell’Art. 12, gli stessi verranno corrisposti non appena presentata l’idonea documentazione contrattuale e nei termini del precedente Art. 40.
Art. 51 – Denuncia di sinistro per il Settore Tutela giudiziaria
Unitamente alla denuncia di sinistro l’Assicurato è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti ed i documenti occor- renti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere all’Impresa, con la massima urgenza gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.
Art. 52 – Gestione dei sinistri per il Settore Tutela giudiziaria
L’Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all’Impresa. L’Impresa, preso atto della desi- gnazione del legale assume a proprio carico le spese relative. L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudi- ziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa pena il rimborso delle spese da questa sostenute. L’Assicurato deve trasmet- tere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all’Impresa. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecu- zione forzata, l’Impresa tiene indenne l’Assicurato limi- tatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma di legge.
Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. L’Impresa avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 53 – Istruzioni per la richiesta di assistenza per tutte le Sezione per il Settore Assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facendo capo:
Centrale Operativa Nobis,
Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)
al numero verde: 800 894147
per chiamate dall’estero comporre il seguente numero telefonico: x00 000 0000000
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
- il tipo di assistenza di cui necessita
- la targa del veicolo
- nome e cognome
- numero di polizza
- indirizzo del luogo in cui si trova
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa prov- vederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà auto- rizzare esplicitamente l’effettuazione. Le prestazioni di assi- stenza non prevedono alcuna forma di rimborso e di inden- nizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per i casi di obiettiva impossibilità a contattare la Struttura Organizzativa da parte dell’Assicurato (cause forza maggiore) e/o nel caso in cui ci sia l’intervento delle forze dell’ordine e/o dei servizi pubblici di emergenza. Tali casi dovranno essere debitamente documentati in fase di richiesta rimborso (eventualmente corredati da verbale o certificato di pronto soccorso). La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’As- sicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclu- sione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.
Art. 54 – Gestione delle vertenze
L’impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarci- mento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì la facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. L’impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicu- rato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
La denuncia può essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con consegna a mano presso l’Agenzia di appartenenza, a mezzo telegramma/fax o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA
Quando e come devo pagare?
La rata di premio deve essere pagata alla consegna della
Art. 55 – Pagamento del premio
polizza, le rate successive devono essere pagate alla scadenza come stabilito nell’Art. 32, contro xxxxxxxx di quietanze emesse dalla direzione dell’impresa che devono indicare la data di pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito presso l’Agenzia dove è assegnato il contratto, che è autorizzato a rilasciare il documento di polizza. Il pagamento deve essere eseguito presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare la quietanza. Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assi- curazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario la Società o l’agente in qualità di agente della Società;
3. contante, con il limite di importo massimo previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il fraziona- mento in due o più rate fermo il disposto di cui all’Art. 1901 del C.C.
Art. 56 – Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti ad esso dipendenti, sono a carico del Contra- ente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
Art. 57 – Adeguamento del premio
Qualora l’impresa intenda proporre di rinnovare il contratto con condizioni di premio in aumento rispetto a quelle prece- dentemente convenute può trasmettere le indicazioni relative alla variazione tariffaria all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto.
L’Agenzia dovrà conseguentemente darne comunicazione al Contrante.
Nel caso in cui il Contraente non comunichi la propria volontà di accettare o non accettare le nuove condizioni di premio, il contratto cesserà di produrre ogni effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura. In ogni caso il pagamento del premio implica accettazione delle nuove condizioni di premio.
Nel caso di polizze emesse con rateo iniziale, alla scadenza dello stesso, sarà applicata la tariffa vigente alla data della scadenza stessa. Il Contraente ha la facoltà di comuni- care la non accettazione delle nuove condizioni di premio nei quindici giorni successivi alla scadenza ed in questo caso il contratto si risolverà dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza senza produrre alcun effetto.
Art. 58 – Determinazione del premio - Comunicazioni del Contraente
Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al suo utilizzo ed al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al Locatario).
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all’Im- presa ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.
In caso di mancata comunicazione, l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato sia all’As- sicurato sia ad eventuali terzi, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
NORME CHE REGOLANO IL RECESSO
Come posso disdire la polizza?
Art. 59 – Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo o della targa di prova
In caso di furto o rapina del veicolo o della targa di prova, il contratto è risolto a decorrere del giorno successivo alla presentazione della denuncia all’Autorità competente. A tal fine il Contrante dovrà prontamente comunicare all’Im- presa l’evento fornendo copia della denuncia.
L’impresa restituisce, sulla base di quanto stabilito dal successivo Art. 7 lettera B (Rimborso premio assicurazione non obbligatoria), la quota di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e di tutti gli altri oneri stabiliti per legge che resteranno a carico del Contrante. Per i contratti di durata inferiore all’anno non si procede alla resti- tuzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di furto successivo e sospensione, non si procede alla restituzione dell’eventuale integrazione di cui al successivo Art. 35 – Sospensione di contratto.
Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del premio o della rata di premio succes- siva alla data del furto stesso l’impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 60 – Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicu- razioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicu- rato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascun il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).
Art. 61 – Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti; al contratto è applicata la legislazione italiana.
Art. 62 – Alienazione del veicolo
È obbligo del Contraente comunicare immediatamente all’impresa il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito di alienazione, il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni: a) Sostituzione: qualora l’alienante chieda che la
sua polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, si procede alla sostituzione del contratto e all’eventuale conguaglio del premio.
b) Cessione: in caso di cessione del contratto di assi- curazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all’impresa la quale prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rila- sciano i nuovi documenti.
Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.
Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’assicu- razione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
È fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 36 – Contratti di durata inferiore ad un anno.
Art. 63 – Cessazione del rischio per distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato (Art. 103 del Codice della strada)
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, come previsto dall’Art. 103 del Codice della strada, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circola- zione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato e l’eventuale Carta Verde.
Qualora l’alienante chieda che la sua polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, si procede alla sostituzione del contratto e all’eventuale conguaglio del premio, altri- menti, il contratto si risolve e l’Impresa restituisce la parte di premio, al netto delle imposte, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso la cessazione di rischio sia successiva ad una sospensione della garanzia, il premio corrisposto e non usufruito verrà restituito, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dalla data di richiesta all’Impresa della cessazione di rischio.
Non si procede alla restituzione della eventuale inte- grazione di cui al precedente Art. 35 - Sospensione di contratto.
Art. 64 – Cessazione del rischio per demolizione del veicolo
Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del veicolo, previa presentazione della copia del certificato di cui Art. 46 quarto comma D. L. 5/2/97 n° 22 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succur- sale di casa costruttrice, contenente:
- data di consegna del veicolo
- estremi dell’autorizzazione del centro
- generalità del Proprietario
- estremi di identificazione del veicolo
- assunzione, da parte del gestore del centro di raccolta o del titolare del concessionario o della succursale, dell’im- pegno di provvedere direttamente alle pratiche di cancel- lazione dal P.R.A. ed attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione con consegna contestuale del certificato nonché della Carta Verde, qualora l’alienante chieda che la sua polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, si procede alla sostituzione del contratto e all’eventuale conguaglio del premio, altrimenti il contratto si risolve e l’Impresa restitu- isce la quota di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei documenti su indicati.
Per i contratti di durata inferiore all’anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di demolizione successiva alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito verrà restituito, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del premio per giorno di garanzia dalla data di richiesta di cessazione del rischio. Non si procede alla restituzione dell’eventuale integrazione di cui al precedente Art. 35 - Sospensione di contratto.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni.. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivol- gersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presenta-zione dei reclami alla stessa.
NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO
Art. 1892 c.c Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza
Art. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicura- tore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1898 c.c. Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assi- curazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’as- sicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 c.c. Mancato pagamento del premio.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 c.c. Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assi- curatore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 c.c. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori
Art. 1913 c.c. Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è neces- sario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto
termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1915 c.c. Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che, dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 c.c. Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicurato che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa nei diritti dell’assicurato verso terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surroga- zione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2054 c.c. Circolazione veicoli
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose della circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno dai singoli veicoli,
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è respon- sabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta con la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivanti da vizi di costru- zione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Art. 2952 c.c. Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto di pagamento delle rate di premio si prescrive in uno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusioni del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritto si prescrivono in dieni anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarci- mento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia prescritto
Art. 122 Codice delle Assicurazioni Veicoli a motore
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’Art. 2054 del codice civile e dall’Art. 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’u- sufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio e del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’Art. 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia prestata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’Art. 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicura- zione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’Art. 334.
4. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri stati membri, secondo ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicu- razione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.
Art. 129 Codice delle Assicurazioni. Soggetti esclusi dall’assicurazione
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicura- zione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a. i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c. ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Art. 149 Codice delle Assicurazioni. Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal condu- cente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito da terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.
3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
Art. 150 Codice delle Assicurazioni. Procedura di risarcimento
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
a. i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b. il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c. le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
d. i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
e. i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicu- rati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano alle imprese di assicura- zione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L’IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.
Art. 642 Codice Penale. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona
Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conse- guenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 103 Codice della strada. Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
1. Per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia sottoposto a revisione con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta cancellazione. Per raggiun- xxxx i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’Art. 99.
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono ritirati d’ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali del personale, nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi
dell’Art. 159, non sia stato reclamato dall’intestatario dei documenti anzidetti o dall’avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dell’archivio nazionale dei veicoli e ne dà notizia al competente del P.R.A. per la cancellazione del pubblico registro automobilistico.
3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono allineare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento.
4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell’Art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall’Art. 215, comma 4.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 695.
Art. 129 Codice della strada. Sospensione della patente di guida
1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell’art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all’art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l’interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell’amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell’interno.
4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.
Art. 186 Codice della strada. Guida sotto l’influenza dell’alcool
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 544 a € 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’ac- certamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appar- tenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224 ter.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186 bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso
di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
2-sexies. l’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sotto- porre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alte- razione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoo- lemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certifi- cazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali prov- vedimenti di competenza. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.
6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispon- dente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricor- ribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
Art 187 Codice della strada. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186 bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186 bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’ar- ticolo 186 bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224 ter.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psico- trope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quarter
1-quater. l’ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sotto- porre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiu- dizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.
3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psico- trope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accerta- menti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.
6. Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’ar- ticolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell’articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 186.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119.
8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipen- dente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di veri- ficare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione ammi- nistrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
Art. 189 Codice della strada. Comportamento in caso di incidente
1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi finché non venga modificato lo stato dei luoghi e le disperse tracce utili per l’accertamento della responsabilità.
3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’Art. 161, Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono dell’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati,
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 303 a €
1.210. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospen- sione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministra- tiva accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa acces- xxxxx della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a €345.
9 bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.694. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempe- stivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338.
Glossario
Ai termini contenuti nelle condizioni di polizza viene attribuito il significato di seguito precisato:
Accessori
È possibile assicurare gli accessori del veicolo, intendendosi per tali tutte le dotazioni aggiuntive documentabili del mezzo non comprese nella dotazione di serie, fino al massimo del 30% del valore del veicolo stesso.
Agenzia
Sede presso la quale è stipulato il contratto
Aggravamento del rischio
Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.
Assicurato
- Per la garanzia Assistenza: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso. Per le prestazioni alla persona s’intendono le persone trasportate a bordo del veicolo stesso, purché come numero totale non superino quello indicato nel libretto di circolazione del veicolo assicurato.
- Per le altre garanzie: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.
Assicurazione
Il contratto con il quale l’Assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (Art. 1882 c.c.)
Codice di Assicurazioni
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di
Assicura-zioni private - Codice delle Assicurazioni private.
Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazioni.
CVT
Corpo Veicoli Terrestri: garanzie a tutela del veicolo assicu-rato (come, per esempio, incendio e il furto).
Diaria
Indennità giornaliera prevista a seguito di determinati eventi inerenti l’infortunio.
Franchigia
Somma che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Furto
Azione compiuta a terzi, e disciplinata dall’Art. 624 del c.p., diretta nello specifico a sottrarre illecitamente il veicolo o parti di esso.
Impresa e/o Società
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Incendio
Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo
Somma che la Società, ai sensi del contratto, deve pagare in caso di sinistro.
Infortunio
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza morte o una invalidità permanente.
Invalidità permanente
Invalidità che comporti la perdita o la diminuzione, definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa generica.
Istituto di cura
Ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata alla eroga- zione dell’assistenza ospedaliera, esclusi comunque stabili- menti termali, case di convalescenze e soggiorno.
Massimale di garanzia
Limite di importo fino al quale l’impresa è obbligata per ogni sinistro.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proprietario del veicolo
L’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina
Sottrazione del veicolo altrui mediante violenza o minaccia alla persona che lo detiene (Art. 628 c.p.)
Regolamento
Il D.P.R. n. 973 del 1970 e i successivi Regolamenti emanati in attuazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni.
Risarcimento
Somma che l’impresa è tenuta a corrispondere al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio
La probabilità che si verifichi l’evento dannoso.
Rivalsa
Azione esercitata dall’impresa allo scopo di recuperare le somme eventualmente pagati ai terzi danneggiati.
Scoperto
Parte percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicu- rato per ciascun sinistro, ferma restante l’indicazione di un minimo eventualmente inserito in polizza.
Sinistro
- In tutti i settori, esclusa la garanzia Tutela Giudiziaria: l verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- Per la Tutela Giudiziaria: il verificarsi della controversia per la quale è prestata l’assicurazione
Società e/o Impresa
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Tariffa
Le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte dall’Impresa e rese note al pubblico, in vigore al
momento della stipulazione del contratto.
Valore Commerciale
Il valore (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dalla rivista Quattroruote per le autovetture o da altre riviste specializzare per altri veicoli.
Valore a nuovo
Il prezzo (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) da listino del veicolo e degli eventuali optionals, se assicurati, al momento della stipulazione del contratto.
Veicolo
Il mezzo descritto ed identificato nel contratto di assicurazione.