DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE Clausole campione

DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE. Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente, al conducente esclusivo ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell’ ultima Attestazione conseguita in corso di validità. In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, oppure da parte dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclu- sione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al Terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE. Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario di quest’ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al Locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa. In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, oppure da parte dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclu- sione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI di ogni variazione di tali dati intervenuta in corso di contratto. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha facoltà di adeguare, con decorrenza dal giorno della comunicazione, l’importo del Premio a quello corrispondente alle variazioni di Ri- schio intervenute. In tal caso il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto che si risolve senza restituzione di Premio dal giorno in cui il recesso è comunicato a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. In caso di variazioni non comunicate dal Contraente che determinano un aggrava- mento del Rischio troverà applicazione l’articolo 1898 del Codice Civile.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE. Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al Locatario), al Contraente nonché ai dati contenuti nella tabella di sini- strosità pregressa riportata sull’attestazione dello stato del rischio. In caso di mancata comunicazione, l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE. Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente, al conducente esclusivo ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell’ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE. Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al Veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al Locatario), al Contraente nonché ai dati contenuti nella tabella di sinistrosità pregressa riportata sull’attestazione dello stato del rischio. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE. Il premio è determinato in base ai dati dichiarati dal Contraente e riportati sulla polizza con rife- rimento al veicolo ed al suo utilizzo, al proprietario di quest’ultimo (nel caso di contratti in leasing, al locatario), la sinistrosità come rappresentata dall’attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore. Ove dall’esame della documentazione si riscontrassero elementi ine- satti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del premio su basi differenti, AXA MPS Xxxxx provvederà alla rettifica del contratto ed avrà titolo per esigere l’eventuale conguaglio di premio nel caso risultasse a suo favore e provvederà invece al rimborso nel caso in cui il medesimo risultasse a favore del Contraente. In caso di mancato invio della documentazione o mancata cor- responsione del conguaglio a suo credito, AXA MPS Xxxxx si riserva il diritto di esperire azione di rivalsa in caso di sinistro secondo quanto previsto dall’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private oltre che, in ogni caso, di ricollocare il contratto nella classe di CU di massima penalizza- zione. Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione a AXA MPS Danni di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. Con decorrenza dal giorno della comunicazione, AXA MPS Danni ha facoltà di adeguare il premio a quello corrispondente alle variazioni di rischio intervenute. In caso di mancata comunicazione si applica quanto previsto dall’art. B.8 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale e dall’art. A.3 - Dichiarazioni del Contraente.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE. Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo/xxxxxxx, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa. Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.
DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE. Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al Veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell’Attestazione.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: