COMUNE DI CAPACI
COMUNE DI CAPACI
SCHEMA DI CONTRATTO/DISCIPLINARE D’INCARICO
contenente le norme e le condizioni per l’affidamento del servizio di “Progettazione definitiva ed esecutiva compresa redazione relazione geologica, verifica termica dell’edificio ex Legge 10/91 e ss.mm.ii. con relativa diagnosi energetica sia nella situazione pre-interventi sia nella situazione a interventi già individuati ma non ancora realizzati anche in conformità alla norma UNI CEI EN 16247-1 ed attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione“ ai sensi degli artt. 23, 24 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 91 e 100 del D.Lgs. 81/08 e della Parte II Titoli II, IX e X del D.P.R. 207/2010 e della Legge 10/91 e ss.mm.ii. comprese tutte le prestazioni accessorie relative ai lavori per la realizzazione degli “Interventi di adeguamento sismico ed impiantistico e di efficientamento energetico da realizzare nell'edificio scolastico sede della scuola per l’infanzia Xxxxxxx”.
CUP: C18E18000320005 – CIG 8744537C34
L’anno il giorno del mese di , in Capaci (Pa) presso la sede del Comune di Capaci, tra:
nato/a a il , nella qualità di Funzionario Responsabile dell’Area del Comune di Capaci, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, domiciliato per la carica in Capaci, P.zza Matrice s.n., C.F.: 80019740820, che nel prosieguo sarà indicato con la dicitura “l’Amministrazione Comunale” o “Amministrazione Committente” o “Committente” (A.C), e , nato/a a il C.F. , che interviene
nel presente contratto/disciplinare di incarico nella qualità di professionista
Iscritto all’Ordine degli della Provincia di
al n. con sede legale in Via
P.IVA ovvero legale
rappresentante dell’operatore economico denominato
con sede legale in
Via P.IVA
e che nel proseguo sarà individuato con la dicitura “Operatore Economico” (O.E.), premesso che:
✓ con deliberazione di G.M. n. 134 del 02/7/18 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica degli “Interventi di adeguamento sismico ed impiantistico e efficientamento energetico da realizzare nell’edificio scolastico sede della scuola primaria denominata sede della scuola primaria “Xxxxxxx Xxxxx” per un importo complessivo di € 346.546,00;
✓ con deliberazione di G.M. n. 95 del 06/06/2019 è stato preso atto dell’aggiornamento del quadro economico del progetto di fattibilità tecnico economica in conseguenza alla pubblicazione del Prezzario Generale per i Lavori Pubblici nella Regione Siciliana per l’anno 2019” approvato in data 16/01/19 con Decreto Ass.le n. 04/Gab attualmente vigente in forza del Decreto Ass.le n.1 del 14/01/2021;
✓ in data 15/01/2020 con istanza prodotta su piattaforma TBEL della Direzione Centrale della Finanza Locale il Comune di Capaci ha richiesto l’assegnazione di un contributo erariale per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza;
✓ con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
del Ministero dell’Interno del 07/12/2020 è stato approvato l’elenco degli enti locali assegnatari, titolari delle richieste ritenute beneficiarie;
✓ con decreto dirigenziale del 10 febbraio 2021, è stato erogato favore degli Enti Locali titolari delle richieste individuate dalla posizione n.4738 alla posizione n.9350 tra cui anche il Comune di Capaci per le richieste inserite ai posti 8895 – 8896- 8897 della graduatoria per un importo complessivo di
€ 402.446,90 e relative alle spese complessive connesse alle competente per spese di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento sismico efficientamento energetico ed adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e agibilità degli edifici scolastici sedi della scuola per l’infanzia “Via Xxxxxxx”, della scuola primaria “X. Xxxxx” e della
D.D. “Xxxxxx Xx Xxxxxxx”;
✓ il quadro economico del progetto di fattibilità tecnico economica prevede tra le somme a disposizione dell’amministrazione, le competenze tecniche inerenti le prestazioni professionali necessarie all’espletamento delle prestazioni principali ed accessorie oggetto del presente contratto/disciplinare di incarico ammontanti complessivamente ad € 33.420,95 oltre oneri previdenziali ed IVA;
✓ necessita procedere all’acquisizione del servizio di ingegneria ed architettura in questione per procedere alle successive fasi procedurali di appalto per affidamenti di SIA e dei lavori oggetto dell’ammissione a finanziamento;
✓ con determinazione a contrarre n.
del
è stata approvata la
documentazione di gara e contestualmente è stata avviata la procedura a contrarre per l’affidamento mediante procedura negoziata del comma 2 dell’art. 1 della L. 120/2020 e ss.mm.ii. dei servizi di ingegneria e
architettura di progettazione definitiva ed esecutiva compresa redazione relazione geologica e svolgimento dell’attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e prestazioni accessorie, per la realizzazione degli “Interventi di adeguamento sismico ed impiantistico e di efficientamento energetico da realizzare nell'edificio scolastico sede della scuola per l’infanzia Xxxxxxx” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/16;
✓ in esito all’esperimento di detta procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. del , ai sensi del comma 5 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/16 è stata dichiarata l’aggiudicazione del servizio di ingegneria e architettura in questione a favore dell’operatore economico denominato con sede legale in
Via P.IVA fatta salva l’attività di verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati dall’operatore economico in sede di partecipazione alla gara;
✓ con determinazione dirigenziale n. del è stata dichiarata l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/16;
✓ ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/16 non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/16;
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto si stipula e si conviene quanto segue.
ART. 1) OGGETTO DEL SERVIZIO
1. Il Comune di Capaci come sopra rappresentato affida all’Operatore Economico denominato con
sede legale in
Via P.IVA
come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di ingegneria ed architettura avente per oggetto: la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva compresa redazione della relazione geologica della relazione di verifica termica dell’edificio ex Legge 10/91 e ss.mm.ii. e della relativa diagnosi energetica sia nella situazione pre interventi e ad interventi già individuati ma non ancora realizzati (previsione post interventi) anche in conformità alla norma UNI CEI EN 16247-1 nonché lo svolgimento dell’attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi degli artt. 23, 24 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 91 e 100 del D.Lgs. 81/08 e della Parte II Titoli II, IX e X del D.P.R. 207/2010 e della Legge 10/91 e ss.mm.ii. compreso l’espletamento delle prestazioni accessorie obbligatorie indicate e richiamate nella lettera di invito e/o nel disciplinare di gara per la realizzazione degli “Interventi di adeguamento sismico ed impiantistico e di efficientamento energetico da realizzare nell'edificio scolastico sede della scuola per l’infanzia Xxxxxxx” costituenti parte integrante del presente contratto/disciplinare di incarico/affidamento.
2. Le prestazioni professionali di cui al comma 1 dovranno essere eseguite in completa conformità a tutte le prescrizioni, requisiti e disposizioni legislative e normative vigenti al momento di espletamento del servizio, alle
obbligazioni assunte dall’operatore economico in sede di partecipazione alla procedura negoziata nonché alle indicazioni e/o disposizioni particolari richiamate nel disciplinare di gara e, altresì, gli elaborati dovranno essere conformi alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 23, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 nonché agli articoli contenuti nella parte II, Titolo II, Capo I e Titolo IX, Capo I e II del D.P.R. 207/2010, ancora vigenti ai sensi dell'art. 216, comma 4 del Codice in relazione alle norme per la compilazione dei progetti, fatta salva l'eventuale disciplina disposta con l'adozione del D.M. previsto all'art. 23, comma 3, del Codice ed all’art. 91 del D.Lgs. 81/08 e smi nonché a quanto richiesto delle vigenti prescrizioni legislative e normative in materia di efficientamento energetico degli immobili pubblici.
3. In coerenza con quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura negoziata, l’operatore economico, dandone esplicita conferma, accetta espressamente che il presente contratto/disciplinare di incarico per l’esecuzione del servizio è a corpo come rappresentato anche nel disciplinare di gara e che l’importo, determinato in fase di aggiudicazione e riportato all’art. 7 del presente documento rimane fisso ed invariabile ed è comprensivo di tutte le attività richiamate ed indicate nel presente atto e nel disciplinare di gara essendo ivi comprese e compensate tutte le prestazioni/servizi professionali principali ed accessorie, le spese generali ed utili nonché tutti gli oneri accessori che lo stesso dovrà sostenere, anche qualora non esplicitamente menzionati ma comunque necessari per assicurare l'esecuzione dei servizi secondo le migliori regole professionali e pertanto l’operatore economico rinuncia espressamente ad avanzare
qualsiasi pretesa economica anche a titolo di rimborso per indennità, vacazione, trasferta, diritti e quant’altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.
4. In esecuzione dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/16, l’operatore economico si obbliga a svolgere le prestazioni professionali inerenti il presente contratto di servizi di ingegneria ed architettura mediante i soggetti componenti il Team/Struttura operativa ovvero il soggetto direttore tecnico, socio, amministratore, dipendente, consulente o collaboratore iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di presentazione dell’offerta quale professionista incaricato di svolgere una o diverse prestazioni professionali inerenti il servizio in questione.
5. L’operatore economico aggiudicatario rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell’Amministrazione committente.
ART. 2) DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
In assolvimento all’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura inerente la realizzazione degli “Interventi di adeguamento sismico ed impiantistico e di efficientamento energetico da realizzare nell'edificio scolastico sede della scuola per l’infanzia Xxxxxxx”, l’O.E. dovrà procedere
alla svolgimento delle attività professionali di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi degli artt. 23 e 24, del D.Lgs. 50/2016, degli artt. 91 e 100 del D.Lgs. 81/08 e della Parte II Titolo II del D.P.R. 207/2010 comprendenti le verifiche sismiche delle strutture esistenti redigendo eventuale progetto di adeguamento, progettazione degli impianti, verifiche di cui alla L.10/91 compresa la diagnosi e relazione energetica nonché le attività ed il ruolo di C.S.P.
In particolare il progetto definitivo e quello esecutivo, redatti secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 50/16 e dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii ed in conformità, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/16, rispettivamente al progetto di fattibilità tecnico-economica e definitivo dovrà comprendere almeno tutti gli elaborati indicati agli artt. 24÷43 del D.P.R. 207/10 ed il fascicolo di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 91 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., oltre quelli comunque ritenuti necessari dall’O.E. e dal RUP per ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni per ogni livello di progettazione, la compiuta e dettagliata descrizione e quantificazione dei lavori da realizzare, la corretta quantificazione del limite di spesa complessiva per la realizzazione e del relativo crono programma nonché, relativamente al progetto esecutivo, il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
A completamento della fase progettuale, l’O.E. è anche onerato di procedere alla redazione della relazione e diagnosi energetica pre interventi e ad interventi già individuati ma non ancora realizzati (previsione post interventi) anche in conformità alla norma UNI CEI EN 16247-1 e già compensato nell’importo complessivo del servizio.
A tal proposito, nel corso della progettazione l’O.E. incaricato è tenuto ad
attuare tutte le verifiche preliminari tecniche ed amministrative anche con le Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari per la relativa approvazione e successiva esecuzione dell’opera oggetto della progettazione stessa nonché a svolgere la propria attività in collegamento e continuo confronto con il responsabile unico del procedimento al fine di verificare periodicamente lo sviluppo del progetto in coerenza con il vigente quadro normativo e legislativo ed in aderenza agli obiettivi ed interessi generali e/o specifici dell’A.C. ed all’espletamento delle seguenti specifiche ultronee attività:
✓ curare la presentazione agli Enti preposti fino al rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione delle opere previste;
✓ presenza alle sedute per l’acquisizione in conferenza dei servizi dei necessari pareri propedeutici per la verifica e la validazione del progetto nonché l’esecuzione delle eventuali modifiche/integrazioni progettuali conseguenti atale attività e/o procedure
✓ presenza a tutti gli incontri con l’Amministrazione appaltante che si rendessero necessari anche con terzi comunque interessati.
ART. 3) ONERI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO
1. L’operatore economico, per l’affidamento e nell’espletamento del presente contratto di servizi di architettura e ingegneria, è obbligato direttamente ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, all’osservanza del vigente Codice degli Appalti in materia di contratti di servizio e delle norme di cui agli artt. 2229 e segg. del Codice civile nonché di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico tra cui anche, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso
richiamati, all’osservanza della Legge n. 143/1949 limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale.
2. Resta esclusivamente a carico dell’operatore economico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell’Amministrazione committente ed obbligato ad eseguire quanto affidato con la necessaria diligenza professionale secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse nel rispetto delle indicazioni impartite dall’amministrazione per il tramite del RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi garantendo e dando puntuale e costante attuazione del rispetto dei principi di piena e leale collaborazione con la Amministrazione Committente anche in considerazione del fatto che lo stesso è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 20/1994.
3. Per le prestazioni di carattere progettuale, fermo restando quanto già definito nel disciplinare di gara ed al precedente art. 2, l’operatore economico si obbliga senza nulla a pretendere a qualsiasi titolo o diritto di maggior compenso, ad introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti Autorità/Enti/Organismi/Uffici cui il progetto definitivo/esecutivo sarà sottoposto, anche mediante conferenza di servizio, per l’ottenimento dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza previste dalle normative vigenti e comunque propedeutici e/o obbligatori
nonché quelle ritenute necessarie ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Committente e/o del RUP anche ai fini della verifica del progetto prevista dall’art. 26 del D.Lgs. 50/16 e da quanto già previsto e per quanto applicabile dal Capo II del Titolo II della Parte II del D.P.R. 207/2010 della successiva approvazione del progetto definitivo ed esecutivo sia in linea tecnica che amministrativa che alla relativa validazione del progetto esecutivo da porre a base di gara, nonché anche successivamente all’approvazione del progetto esecutivo per sopravvenute necessità in dipendenza alla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative e ove necessario all’aggiornamento dei prezzi per il subentro di nuovi prezzari. A tal proposito l’operatore economico si obbliga a produrre, a proprie cure e spese e senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune di Capaci in quanto già compensati nella prestazione affidata, ogni elaborato integrativo e/o di modifica, rispetto a quelli allegati al progetto esecutivo già prodotti e/o approvati. Inoltre rimangono ad esclusivo carico dell’operatore economico affidatario del servizio, in quanto comunque comprese nella prestazione affidata e compensate con l’onorario già definito, tutte le attività gli oneri ed il tempo impiegato dallo stesso per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, ovvero per partecipare alle sedute per l’acquisizione dei pareri in conferenza dei servizi per la verifica e validazione del progetto e per presenziare a tutti e qualsivoglia incontri con l’A.C. anche di natura collegiale che si rendessero necessari con l’appaltatore dei lavori e/o con terzi comunque interessati.
4. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o
esecutivo, il Committente può richiedere all’operatore economico di procedere alla nuova progettazione dei lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
5. L’operatore economico si impegna, inoltre, a comunicare al RUP, ove necessario o richiesto, i dati di propria competenza necessari alla compilazione delle schede di cui al sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC.
6. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico ed il cui importo complessivo posto a base di gara è stato determinato dall’Amministrazione committente secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza all'importanza e alle caratteristiche delle prestazioni facendo riferimento ai parametri del del D.M. 17 giugno 2016, consistono nelle seguenti attività:
Prestazioni Fase di progettazione B.II.01÷03, 05, 09, 12, 13, 16, 17, 21÷23 Progettazione definitiva B.III.01÷07 Progettazione esecutiva
Il dettaglio delle prestazioni, anche accessorie, che l’operatore economico si impegna a svolgere senza alcun altro onere a carico dell’A.C., è indicato nel prospetto delle competenze tecniche di cui alla determinazione dei corrispettivi e nel disciplinare di gara allegato agli atti di gara.
6. Le parti convengono che classificazioni selezionate con riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/6/16 con i relativi importi sono utilizzate anche ai fini dell’emissione delle certificazioni o attestazioni relative ai requisiti acquisiti in seguito allo svolgimento dell’incarico, ai sensi dell’articolo 213 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. L’operatore economico accetta che le prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante e selezionata nella Tabella Z-2 allegata al D.M. 17/6/16 dovranno essere eseguite in conformità alla pertinenti disposizioni del D.Lgs. 81/08, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle relative linee guida e/o decreti di attuazione, come integrate dai provvedimenti della Stazione appaltante, anche quando la declaratoria non coincida con le disposizioni richiamate.
8. L’operatore economico incaricato, riconoscendo l’applicazione da parte del Comune di Capaci del principio dell’equo compenso di cui all’art. 13 bis della L. 247/2012, conferma di accettare che le prestazioni accessorie previste, direttamente o indirettamente, come comprese nelle prestazioni principali in applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, sono comprese nell’incarico affidato e devono essere assolte senza ulteriori oneri per l’Amministrazione committente in quanto compensate con il corrispettivo complessivo.
9. L’operatore economico è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta e comunicata dall’Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale alla progettazione di fattibilità tecnica economica già approvata dalla Committenza nonché ad ottemperare alle integrazioni o modifiche richieste dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed importanza del lavoro ed in riferimento alle alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed importanza dell’intervento nonché ai diversi orientamenti che l’Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
10. Con la sottoscrizione del presente contratto/disciplinare di incarico, l’operatore economico, inoltre:
a) dichiara di aver preso visione del progetto di fattibilità tecnico-economica
già svolta ed approvata ed aggiornato rispettivamente con deliberazione di G.M. 134/18 e successiva deliberazione G.M. n. 95/19 e di accettarla senza riserve ai sensi del comma 12 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/16;
b) si impegna ad utilizzare il vigente Prezziario della Regione Sicilia,
integrando i prezzi non previsti mediante specifica analisi, ai fini della determinazione del costo complessivo dell’opera in fase di progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell’articolo 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 che deve essere contenuta nei limiti economico-finanziari già determinati nel progetto di fattibilità tecnico-economica approvato;
c) si obbliga, senza nulla a pretendere a qualsiasi titolo, ad adeguare
tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni normative e legislative vigenti durante l’espletamento del servizio;
d) si obbliga a controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni
successive all’affidamento dell’incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto o siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o soluzioni alternative che, sulla base della norma di buona tecnica e della “best practice”, siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni corredando con idonee motivazioni;
e) accetta che a far data dall’approvazione del progetto esecutivo,
l’Amministrazione Committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati
prodotti dall’operatore economico anche degli esecutivi as built e la stessa è autorizzata all’utilizzazione piena ed insindacabile dei progetti comprensivi di tutti gli elaborati tecnici ed economici e dei risultati dell’incarico;
f) accetta espressamente senza alcuna osservazione e/o riserva che, in caso
di modifica e/o introduzione di nuove disposizioni legislative o normative tecniche e/o amministrative, anche successivamente all’approvazione del progetto esecutivo ma comunque prima dell'avvio della gara d'appalto dei relativi lavori, gli elaborati progettuali già redatti dovranno conformarsi ed essere adeguati da parte dell’O.E. aggiudicatario a proprie cure oneri e spese e senza avanzare alcuna pretesa per onere aggiuntivo a qualsiasi titolo, neanche per rimborso spese, da parte del Comune di Capaci;
11. Le parti specificano, e l’operatore economico accetta espressamente e senza riserva alcuna, che lo svolgimento delle prestazioni, comprese quelle accessorie siano rese dall’operatore economico in modo che sia garantita la conformità alle caratteristiche qualitative e metodologiche rappresentate dall’O.E. nella relazione tecnico-illustrativa a corredo dell’offerta tecnica presentata in fase di partecipazione alla procedura negoziata e comunque con il necessario livello di completezza, dettaglio, idoneità e conformità alle vigenti prescrizioni normative e legislative affinché:
a) possa essere conseguita la verifica positiva ai sensi dell’articolo 26, comma 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016, relativamente ad ogni singolo livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell’art. 26, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016,
relativamente al livello progettuale da porre a base di gara;
b) siano garantite l’individuazione e la valutazione degli eventuali rischi esistenti in cantiere in relazione all’esecuzione dell’opera nonché l’individuazione delle correlate misure generali e specifiche di tutela e sicurezza con le descrizione delle relative modalità attuative per garantire un idoneo livello di sicurezza di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii in considerazione delle responsabilità, compiti, oneri ed adempimenti attribuiti all’operatore economico in materia di sicurezza in fase di progettazione dei lavori ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 81/08;
c) possa consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti presentando un livello di dettaglio e compiutezza definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall’Amministrazione committente o per sopravvenute modifiche legislative;
12. Nello specifico l’operatore economico, in coerenza con quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura negoziata, dichiara che le attività prestazionali di seguito indicate saranno svolte dai seguenti soggetti dotati delle relative e necessarie qualifiche e abilitazioni:
Progettazione definitiva ed esecutiva:
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP):
Geologo:
13. L’operatore economico accetta senza riserva alcuna che rimane facoltà
insindacabile dell’Amministrazione Committente di procedere, anche ai sensi del comma 8 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08 alla revoca motivata dell’incarico di CSP riconoscendo all’operatore economico soltanto i corrispettivi previsti dal contratto in relazione alle prestazioni di coordinamento della sicurezza già eseguite dallo stesso senza che sia dovuta alcuna indennità aggiuntiva.
14. In conformità alle vigenti disposizioni legislative e normative relative all’espletamento dei servizi tecnici ed in ottemperanza a quanto previsto nel disciplinare di gara, l’operatore economico aggiudicatario è onerato e si impegna, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’A.C., tra l’altro a:
✓ redigere e trasmettere all’A.C. tutti gli elaborati progettuali nelle copie necessarie ai fini dell'ottenimento di eventuali nuovi pareri necessari e propedeutici e/o eventuali varianti ai pareri già acquisiti in sede di progetto definitivo e garantire l’interlocuzione ed interfaccia con gli Enti e/o Uffici preposti al relativo rilascio;
✓ redigere e trasmettere all’A.C. tutti gli elaborati progettuali definitivi ed esecutivi in almeno 3 copie cartacee ed in una copia su supporto digitale sia in formato originario senza protezione da scrittura e da lettura del tipo DWG o DXF (disegni), word (relazioni ecc..), excel (elaborati economico-finanziari e contabili) che in formato pdf ai fini delle successive fasi di approvazione tecnica ed amministrativa e di indizione della gara di appalto dei lavori;
✓ redigere e trasmettere all’A.C. n.3 copie cartacee ed una copia digitale in formato pdf immodificabile firmati digitalmente con estensione p7m di tutti gli elaborati progettuali definitivi ed esecutivi approvati.
ART. 4 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE
Rimangono a carico dell'Amministrazione Committente:
• la messa in disponibilità del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato;
• la fornitura e messa a disposizione per la libera consultazione delle basi cartografiche, estratti del P.R.G., estratti dei fogli di mappa ed altra documentazione tecnico-amministrativa anche storica qualora necessaria e disponibile presso il Committente;
• garantire l’accesso ai luoghi ed al sito per l’esecuzione delle attività di competenza da parte dell’operatore economico;
• la disponibilità di tecnici ed operatori qualificati espressamente designati dall’Amministrazione per ogni richiesta di informazione, documentazione e confronto che l’incaricato dovesse ritenere opportuno in ogni fase del servizio affidato;
• la tempestiva trasmissione di informazioni relative al servizio in oggetto;
• l’eventuale maggior numero di copie del progetto oltre a quanto concordato.
ART. 5) DURATA DELL’INCARICO E TERMINI DI ESPLETAMENTO
1. A far data dalla sottoscrizione del presente contratto/disciplinare di incarico ovvero dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione o di consegna immediata con avvio anticipato del servizio sotto le riserve di legge, decorreranno i termini previsti per l’espletamento del servizio comprensivo anche delle prestazioni accessorie.
Per l’avvio di ciascuna fase di progettazione e per la verifica di ciascuna scadenza contrattuale si farà riferimento alle date di ricezione delle comunicazioni sopra riportate da parte dell’operatore economico incaricato.
2. L’operatore economico è onerato di svolgere il servizio affidato entro n. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione richiamata al precedente punto 1. Entro il suddetto termine l’operatore economico aggiudicatario del servizio dovrà presentare all’Amministrazione Comunale il progetto sia definitivo che esecutivo, completo di tutti gli elaborati necessari prescritti e richiamati nel capitolato tecnico e schema di contratto/disciplinare di incarico e che dovranno conformarsi alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 nonché agli articoli contenuti nella parte II, Titolo II, Capo I del D.P.R. 207/2010 nelle copie numericamente e con tipologia di supporto definite al precedente art. 3 per i successivi adempimenti tecnici ed amministrativi inerenti il rilascio dei pareri propedeutici ed obbligatori da parte degli Enti/Organismi/Autorità preposte e la successiva approvazione in linea tecnica ed amministrativa dei competenti organi dell’Amministrazione Committente.
3. Il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto/disciplinare di incarico anche a seguito di consegna anticipata in urgenza. Il conteggio della durata del servizio verrà sospeso nel tempo intercorrente tra la data di consegna del progetto definitivo completo di tutti gli elaborati necessari di cui al precedente art. 3 e l’approvazione del progetto definitivo da parte del Comune di Capaci qualora acquisiti con esito favorevole i necessari e propedeutici pareri resi dagli Enti/Uffici/Organismi e comincerà a decorrere nuovamente a far data dalla comunicazione, da parte del RUP, di approvazione del progetto definitivo e di avvio del progetto esecutivo da completarsi nei successivi 30 giorni naturali e consecutivi. Si sottolinea che
in fase di redazione del progetto esecutivo si dovrà procedere, tra l’altro, all’eventuale adeguamento del progetto ai pareri rilasciati a condizione dai seguenti Enti preposti (ASP, Soprintendenza, Genio Civle, VV.F ecc…).
4. I termini di cui ai commi 2 e 3 si intendono determinati e vincolanti e si intendono interrotti ed inoperanti solo nel periodo necessario all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati ed all’approvazione del progetto definitivo da parte dell’Amministrazione committente.
5. Per la sospensione del servizio di cui al comma 4, l’O.E. affidatario del servizio non potrà recedere dal contratto, non potrà richiedere la risoluzione del contratto anche senza indennità, non potrà avanzare alcuna ultronea pretesa economica e non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento di danni eventualmente subiti anche indipendentemente dalla durata della sospensione.
6. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell’acquisizione di uno o più atti di assenso:
a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili all’operatore economico incaricato o dipenda da comportamento negligente o dilatorio dello stesso;
b) dipende dalla richiesta, da parte dell’operatore economico incaricato, di atti di assenso ovvero dalla predisposizione, da parte dello stesso, degli atti necessari alla loro acquisizione in sequenza tra di loro quando invece gli stessi possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto:
- autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente
interferenti;
- deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 ;
- acquisibili con unica procedura congiunta;
c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more dell’emissione dell’atto di assenso; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza;
d) se gli adempimenti o le attività possono essere poste in essere o attivate mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
7. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell’Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo dell’operatore economico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all’atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.
A tal proposito si specifica che successivamente alla consegna degli elaborati per ogni livello di progettazione l’Amministrazione committente precede alla verifica del progetto ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 50/2016; solo ad avvenuta verifica positiva di ciascun livello di
progettazione lo stesso livello sarà approvato dall’Amministrazione committente. Successivamente, previa validazione positiva del livello di progettazione esecutiva, l’Amministrazione Committente procederà a porre a base della successiva gara d’appalto il progetto esecutivo validato.
Nello specifico si sottolinea che qualora si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o non conformità degli indirizzi progettuali, il RUP assegnerà all’operatore economico un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito con criteri di congruità in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 1/5 del tempo contrattuale previsto ai sensi del precedente comma 2. Trascorso infruttuosamente termine assegnato troverà in ogni caso applicazione la penale di cui all'art. 10 oltre alle altre conseguenze previste dalla presente convenzione in danno all’operatore economico.
Qualora, nonostante le modifiche apportate, la progettazione non possa ugualmente essere accettata si procederà alla risoluzione in danno per inadempimento contrattuale ai sensi del successivo art. 19 ed all’operatore economico non sarà dovuto alcun compenso.
8. L’Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; in tal caso l’operatore economico non potrà recedere dal contratto, non potrà richiedere la risoluzione del contratto anche senza indennità e non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento di danni eventualmente subiti anche indipendentemente dalla durata della sospensione.
ART. 6) VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI
1. L’operatore economico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato al vigente quadro normativo tecnico e legislativo.
2. Nessuna variazione o sospensione delle prestazioni progettuali può essere eseguita o presa in considerazione dall’O.E. se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi all’intervento, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a causa ed a carico dell’operatore economico.
3. L’operatore economico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni del servizio, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all’Amministrazione committente.
ART. 7) DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
1. I corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui all’art. 24 e all’art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, preso atto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L.24/01/2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/3/2012 n. 27, sono stati determinati nel rispetto di e dal D.M. 17/06/2016 come indicato nell’elaborato “Competenze tecniche” allegato al progetto approvato e nell’allegato “Schema
determinazione corrispettivi”. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, nella quale l’operatore economico incaricato ha offerto un ribasso unico del ………% ( per cento), è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, per tutte
le prestazioni descritte nel disciplinare di gara e richiamate nel presente contratto/disciplinare di incarico ed a quelle che ad esse sono riconducibili,
direttamente o indirettamente, pari ad €
……………………………).
(euro
2. Essendo l’appalto a corpo, i corrispettivi contrattuali già determinati in sede di procedura di affidamento sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi anche delle prestazioni accessorie e delle spese comunque sostenute e l’operatore economico incaricato prende atto e riconosce espressamente l’applicazione del principio dell’equo compenso in quanto riconosce che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del Codice civile, sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.
3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi già determinati di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.
4. Gli importi delle prestazioni accessorie, essendo compresi nell’importo
complessivo contrattuale, saranno riconosciuti, perché ivi inglobati, nella liquidazione delle prestazioni delle vari fasi di progettazione.
5. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione l’entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, anche accessorie, come individuata negli atti della procedura di affidamento, ripartiti in base alla categoria, destinazione funzionale, corrispondenze e grado di complessità di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17/6/2016.
6. Gli importi di cui al comma 1 sono insensibili all’eventuale variazione degli importi dei lavori di cui al comma 5 in sede di approvazione della progettazione esecutiva.
7. Tutti i corrispettivi sono al netto degli oneri previdenziale e dell’I.V.A. alle aliquote di legge.
ART. 8) CORRISPETTIVI E PAGAMENTI
1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni del servizio di cui al presente contratto/disciplinare di incarico, la cui entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 comma 2 del Codice Civile e coerente con il principio dell’equo compenso è pari a €. ( ) incluse spese per % ( ) dell’onorario netto e ritenute d’acconto, oltre oneri previdenziali al 4% per €. ( ), ed
I.V.A. al 22% per €. totale complessivo di €.
( ) per un
( ), così come definito
dall'applicazione della percentuale di ribasso espressa nell’offerta economica presentata in sede di gara da parte dell’O.E., da ritenersi parte
integrante e sostanziale del presente contratto/disciplinare,
2. Il suddetto corrispettivo di aggiudicazione per l’espletamento delle prestazioni indicate nel disciplinare di gara e nel presente contratto/disciplinare d’incarico ritenendosi incluse ed ivi compensate le prestazioni accessorie ed il rimborso di tutte le spese anche quelle vive di viaggio, vitto ed alloggio, nonché di tutte le spese di qualunque natura sostenute nell’espletamento del servizio, come rappresentato dall’A.C. nel disciplinare di gara ed accettato dall’O.E. che contestualmente ne rilascia conferma di accettazione, è da intendersi convenuto “a corpo” in misura fissa ed invariabile senza alcuna possibilità di rideterminazione a consuntivo in aumento dopo la redazione del progetto definitivo ed esecutivo. Pertanto i corrispettivi sono immodificabili. Eventuali variazioni relative all’applicabilità della variazione in aumento della tariffa professionale e dei relativi importi non verranno applicate alle prestazioni oggetto del presente contratto/disciplinare di incarico, salvo diversa specifica disposizione normativa.
3. Il compenso complessivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel disciplinare di gara e richiamate nel presente contratto/disciplinare di incarico in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino l'approvazione del progetto, dall'Amministrazione comunale o da terzi, anche al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative nonché a riconoscimento di tutti gli oneri a carico dell’operatore economico richiamati all’art. 3 del presente
contratto/disciplinare di incarico.
4. Tutte le spese conglobate vengono compensate nella misura del 25% (venticinquepercento) dell'onorario netto importo complessivo pari a €.
( ), ed a tal fine l’O.E. accetta e dichiara di rinunciare a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant'altro specificatamente contenuto nel presente contratto disciplinare.
5. Le parti concordano che all’Operatore Economico non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.
6. I pagamenti dei corrispettivi, compatibilmente con gli accreditamenti ricevuti dall’Ente erogatore del finanziamento (Ministero dell’Interno) saranno effettuati secondo il seguente cronoprogramma:
✓ il 50% dell’importo complessivo del servizio ridotto del ribasso offerto, oltre oneri previdenziali ed IVA dopo l’approvazione del progetto definitivo previa presentazione di polizza assicurativa ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 e del punto 4.1 della Parte II della Linea Guida ANAC n. 1;
✓ il 45% dell’importo complessivo del servizio ridotto del ribasso offerto, oltre oneri previdenziali ed IVA dopo l’approvazione del progetto esecutivo comprensivo del PSC e del fascicolo informativo di cui all’art. 91 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 e previa presentazione di polizza assicurativa ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 e del punto
4.1 della Parte II della Linea Guida ANAC n. 1;
✓ il 5% dell’importo complessivo del servizio ridotto del ribasso offerto, oltre oneri previdenziali ed IVA dopo l’avvio della procedura di appalto per l’affidamento dei lavori determinati nel progetto esecutivo approvato e previa presentazione di polizza assicurativa ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 e del punto 4.1 della Parte II della Linea Guida ANAC n. 1;
7. Trova applicazione l’anticipazione nella misura massima del 20% del valore del contratto di appalto secondo e con le modalità previste dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/16 compatibilmente con la disponibilità di erogazione del finanziamento, che verrà recuperata nel pagamento del compenso relativo alla progettazione definitiva
8. L’emissione da parte dell’O.E. delle fatture fiscali relative alle prestazioni già eseguite sarà successiva al verificarsi delle singole fasi del cronoprogramma di cui al precedente comma 6.
9. Il pagamento dei corrispettivi, decurtati degli importi derivanti dall’applicazione delle eventuali penali di cui al successivo art. 10, avverrà ad avvenuto completamento di ogni singola fase del suddetto cronoprogramma previa redazione apposita di Determinazione Dirigenziale di liquidazione da parte del Funzionario Responsabile competente, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.Lgs. 231/2002, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura corredata da:
a) nota calcolo onorario e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;
b) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN
del conto dedicato o nei casi di cessione del credito ai sensi dell’articolo 106 comma 13 del X.X.xx. n. 50 del 2016;
c) informazioni necessarie all’acquisizione d’ufficio del DURC o equivalente documentazione attestante la correntezza e regolarità contributiva qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;
d) dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/10.
10. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell’efficacia temporale della copertura assicurativa per RC professionale ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 e delle ulteriori garanzie di cui all’art. 103 del Codice nonché all’accertamento della correntezza e regolarità contributiva dell’O.E. e del permanere dei requisiti professionali e di qualificazione.
11. L’A.C., in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 come modificata con Legge 205/2017, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui venisse comunicato da parte dell’Ente Competente un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del suddetto decreto di attuazione sopra richiamato.
12. Se per cause non imputabili all’operatore economico incaricato le condizioni di cui al comma 10 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 60 (sessanta) giorni di cui al comma 9 decorre
trascorsi 75 (settantacinque) giorni.
13. I termini di cui al comma 9 e al comma 12 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti in capo all’O.E.
14. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al tasso di riferimento di cui al comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
15. Si precisa che nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte dall’Amministrazione nei termini previsti a causa della mancata produzione delle documentazioni di cui sopra da parte dell’O.E. o da parte di Enti o Uffici terzi preposti al rilascio di certificazioni propedeutiche e necessarie.
16. Le parti precisano e l’O.E. accetta espressamente e senza riserva alcuna che l’effettivo pagamento potrà essere subordinato all’erogazione o emissione di mandati a favore del Comune Capaci da parte del Ministero dell’Interno delle somme connesse con l’ammissione al finanziamento e che in ragione di ciò l’eventuale ritardo nel pagamento non produrrà alcun interesse e che nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito e l’O.E. si impegna a non richiedere il riconoscimento alcuna ulteriore somma aggiuntiva neanche ai fini di per indennizzo o risarcimento.
ART. 9) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, su espressa dichiarazione dell’O.E., i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati mediante accredito su apposito conto
corrente bancario/postale dedicato radicato presso l’Istituto Bancario
denominato
, Agenzia di ( ), avente i seguenti estremi identificativi:
numero conto: codice IBAN:
intestatario del conto: Sig. , nato a . (_)
il __/ / _, C.F. ;
persona delegata ad operare sul conto: Sig. , nato a
. (_) il __/ / _, C.F. nella qualità di ;
persona delegata ad operare sul conto: Sig. , nato a
. (_) il __/ /_ , C.F. ; nella qualità di .
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/10 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione committente e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo citato, il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) 8744537C34, attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) relativo al seguente Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento: C18E18000320005
Si precisa che per la liquidazione, le fatture elettroniche emesse dall’O.E. dovranno essere indirizzate al Comune di Capaci, contenere obbligatoriamente anche il Codice Univoco Ufficio "UF7FCU" e prevedere la scissione dei pagamenti.
L’importo delle predette fatture, così come liquidato dall’ufficio competente,
verrà bonificato dall’Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall’operatore economico.
E’ fatto obbligo all'affidatario, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della succitata Legge n. 136/2010; la clausola risolutiva di cui sopra sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente dedicato all’appalto comunicato all’Amministrazione.
L’Operatore Economico si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa e dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Ove l’Operatore Economico abbia notizia dell’inadempimento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di sub affidatari (ove consentiti), sarà tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e la Prefettura competente.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è cause di risoluzione del contratto.
ART. 10) PENALI
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’O.E. per iscritto dal RUP/Direttore dell’esecuzione del contratto. L’O.E. dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al RUP/Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente
all’A.C. ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali di seguito indicate.
2. Nel caso di applicazione delle penali, l’A.C. provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
3. In particolare nel caso di ritardo o di inadempimento nell’esecuzione delle prestazioni inerenti l’appalto in questione e richiamate nel disciplinare di gara e nel presente contratto/disciplinare di incarico, si prevede l’applicazione da parte dell’Amministrazione Committente delle penali di seguito indicate.
a) Nel caso di tardiva attivazione del servizio da parte dell’O.E., sarà applicata una penale pari all'uno per mille (1x1000) del corrispettivo netto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data fissata dall’A.C. nella comunicazione di avvio del servizio a seguito sottoscrizione del contratto ovvero nella comunicazione di aggiudicazione ed invito a sottoscrizione del verbale di consegna sotto riserve di legge con avvio anticipato del servizio e che sarà detratto dal pagamento della fatturazione relativa al corrispettivo della connesso alla redazione del progetto definitivo.
b) In caso di consegna tardiva del progetto definitivo o esecutivo completo di tutti gli elaborati previsti e necessari oltre i termini stabiliti al comma 3 del precedente art. 5 per cause imputabili esclusivamente all’O.E., sarà applicata una penale pari all'uno per mille (1x1000) del corrispettivo netto della relativa alla fase del servizio per ogni giorno naturale e
consecutivo di ritardo che sarà detratto dal pagamento della fatturazione relativa fase progettuale.
4. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, l’Amministrazione Committente applicherà una penale pecuniaria forfettaria variabile nella misura compresa da un minimo dell’uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; in detta fattispecie l’Amministrazione committente determinerà l’entità della penale da applicare richiamando il principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento rilevato e contestato.
5. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell’Operatore Economico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l’Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili all’O.E. incaricato.
6. Le penali sono cumulabili con la condizione che l’importo totale delle non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del corrispettivo contrattuale e del valore economico della singola fase prestazionale (redazione progetto definitivo e del progetto esecutivo) qualora la violazione o inadempimento sia riferito ad una specifica prestazione.
7. Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale ovvero anche del valore
economico della singola fase prestazionale, l'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento senza che l’Operatore Economico possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese, salvo l'onorario dovuto per la prestazione parziale sempre che questa sia effettivamente utilizzabile.
8. Fatto salvo quanto riportato ai commi 6 e 7, qualora il ritardo di cui alle lettere a) e b) del comma 3 eccedano rispettivamente giorni 15 (quindici) nel caso a) e giorni 30 (trenta) nel caso b), l’Amministrazione Committente resterà libera da ogni impegno verso l’operatore economico inadempiente e procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento anche ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/16 senza che l’O.E. possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese e fatta salva ed impregiudicata la facoltà dell’A.C. di attivare ogni e qualsivoglia azione giudiziaria nei confronti dell’O.E. per i danni diretti ed indiretti subiti derivanti da ritardi e/o omissioni da parte dell’O.E. avviando comunque le procedure di recupero con escussione della garanzia definitiva.
ART. 11) ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI
1. Il corrispettivo di cui al precedente art. 7 è adeguato esclusivamente nei casi di:
a) affidamento di prestazioni non previste in origine;
b) cambiamenti nell’impostazione progettuale esecutiva rispetto a quella definitiva già approvata determinati solo da nuove esigenze e preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Committente e comunicate dal RUP.
Limitatamente alla parte di corrispettivo relativa al caso b), le parti
convengono ed accettano espressamente che soltanto nel caso in cui le modifiche introdotte su richiesta dell’A.C. e non derivanti da intervenute modifiche ed obblighi e legislativi e/o normativi comportino una variazione quantitativa dell’onorario complessivo superiore al 25%, l’onorario sarà incrementato della percentuale che eccede tale incremento. Per variazioni inferiori nulla sarà dovuto.
ART. 12) CONFERIMENTI VERBALI E REPORT
1. L’O.E. incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite sia a semplice richiesta dell’Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni o lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. L’O.E. incaricato è obbligato a far presente all’Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, l’O.E. incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall’Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l’illustrazione del corso d’opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell’Amministrazione committente ed anche in orari serali.
4. Resta fermo e impregiudicato quanto previsto dal precedente art. 3, si precisa che gli incontri necessari al coordinamento e all’adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni, sono compresi nei
corrispettivi di cui agli artt. 7 e 8 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente comma 3.
ART. 13) INCOMPATIBITILITÀ
1. L’Operatore Economico titolare delle prestazioni oggetto del presente disciplinare non potrà partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.
2. All'appalto dei lavori non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati all’Operatore Economico ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.
3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
4. L’Operatore Economico dichiara di non avere in corso situazioni che possono configurare ipotesi di conflitto d'interesse con l'Amministrazione comunale e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sè medesimo che per i suoi collaboratori.
5. L’Operatore Economico dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.
ART. 14) ADEMPIMENTI LEGALI
1. L’operatore economico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti o motivi ostativi alla sottoscrizione del contratto innovativi rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento e
verificato in fase di determinazione dell’efficacia dell’aggiudicazione mediante acquisizione della documentazione per l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dall’O.E in autocertificazione sia in relazione ai requisiti soggettivi che particolari e speciali.
2. L’operatore economico incaricato, qualora libero professionista o per suo tramite il componente abilitato del team operativo, è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all’osservanza limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale e di ogni altra normativa nazionale e regionale vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico.
3. L’operatore economico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi dell’A.C. raccordandosi operativamente con il Responsabile Unico del Procedimento secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione Committente e dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e delle istituzioni scolastiche e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
ART. 15) RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE
1. L’operatore economico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie o informazioni che possono influire sull’andamento delle procedure inerenti l’intervento in questione anche, ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D. Lgs. 50/2016.
2. L’operatore economico incaricato è personalmente responsabile degli atti a
lui affidati per l’espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione, salvaguardia e custodia.
3. Senza l’autorizzazione scritta dell’Amministrazione committente è preclusa all’operatore economico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, le informazioni o la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o già redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati e pubblicati dall’Amministrazione committente.
4. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
5. L’O.E. è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’A.C. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’O.E. sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’A.C.
7. Si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’A.C. e comunque per i cinque anni successive alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
8. L’O.E. potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’O.E. stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’A.C.
9. L’operatore economico incaricato deve astenersi dal partecipare,
personalmente o indirettamente, all’espletamento di qualsiasi incarico nel quale dovesse rilevarsi elementi di incompatibilità con il presente contratto, segnalando tempestivamente all’Amministrazione committente tale circostanza.
10. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l’andamento degli uffici e degli organi dell’Amministrazione committente nonché delle Istituzioni scolastiche interessate. A tal fine l’O.E. incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all’espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all’oggetto delle prestazioni e deve, inoltre, segnalare tempestivamente per iscritto all’Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto.
11. Con la sottoscrizione del presente contratto, l’operatore economico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla A.C. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ed smi ed altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto D.Lgs. n. 196/2003 come richiamate nel disciplinare di gara.
ART. 16) GARANZIE E CAUZIONE DEFINITIVA
1. In ottemperanza alle prescrizioni della documentazione di gara l’operatore economico incaricato produce copia della propria polizza generale di
responsabilità civile professionale n. ………………………………
rilasciata in data ……………………. dalla compagnia di assicurazioni
……………………………….., con validità al ,
autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea e la dichiarazione resa dalla compagnia di assicurazioni ……………………………….., autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea contenente l’impegno a rilasciare, a far data dall’approvazione del progetto definitivo/esecutivo, una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 con efficacia dalla data di inizio dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e secondo le prescrizioni di cui all’art. 7 del disciplinare di gara.
2. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/16 l’operatore economico ha costituito una garanzia definitiva secondo le modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/16 e con la prescrizioni del richiamato art. 103 del Codice degli appalti.
ART. 17) SUBAPPALTO ED AVVALIMENTO
1. Ai sensi dell’art. 31 comma 8, per l’espletamento del presente servizio non è ammesso il subappalto fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
2. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta:
• non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni
ovvero
• affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’O.E. appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile in via esclusiva nei confronti dell’A.C, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
3. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, dichiara che per partecipare alla procedura di gara e per l’espletamento del presente contratto:
• non ha fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del
D.Lgs.50/16
ovvero
• ha fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs.50/16 all’avvalimento mediante il seguente O.E. ausiliario
per il soddisfacimento per tutta la durata dell’appalto del seguente requisito/risorsa
.ed a tal scopo si allega al presente atto copia del contratto di avvalimento e dei modelli 6.1 e 6.2 allegati all’istanza di partecipazione alla gara.
L’O.E. principale e l’operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
4. Le parti convengono e l’O.E. accetta espressamente che in caso di
affidamento in subappalto o di ricorso all’istituto dell’avvalimento troveranno applicazione le procedure e le previsioni degli artt. 105 ed 89 del D.Lgs. 50/16 vigenti alla data di pubblicazione della procedura di affidamento.
ART. 18) CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI, SOSPENSIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/16 è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del D.Lgs. 50/16 secondo le previsioni e procedure ivi richiamate con la condizione che l’O.E. incaricato non potrà, tuttavia ,cedere i neanche parte dei crediti che dovranno ancora venire a maturazione. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi in relazione alla cessione dei crediti, fermo restando il diritto dell’A.C. al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.
3. Nel caso di sospensione del contratto si applica per quanto compatibile l’art. 107 del Codice nonché quanto richiamato all’art.5 del presente contratto.
4. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dai contratti da parte delle Stazioni appaltanti dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, l’A.C. si riserva l’insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi già eseguiti, se effettivamente ammissibili e quantificabili, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite. A tal
proposito si applicherà quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 50/16. Le parti convengono che a seguito del recesso l’A.C. avrà l’insindacabile ed incontestabile facoltà di utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, le prestazioni effettivamente svolte dall’O.E. fino al momento del recesso e che il recesso da parte dell’Operatore Economico comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per i danni provocati.
ART. 19) RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRATTO
1. L’Amministrazione committente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in ogni momento ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del c.c., mediante idoneo provvedimento e previa diffida, per decadenza dei requisiti morali e particolari dell’affidatario ai sensi del comma 2 dell’art. 108 del D.lgs. 50/16 o per inadempimento se l’operatore economico incaricato contravviene alle condizioni contrattuali oppure a norme di legge o aventi forza di legge o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 108 del Codice oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso o approvazioni da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni. In tale ipotesi non sarà riconosciuto all’operatore economico nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte e regolarmente eseguite al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali, la decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto e l’escussione della cauzione definitiva rimanendo impregiudicato il diritto da parte della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti subiti in conseguenza dell'inadempimento.
2. Per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, nel caso in cui il ritardo dello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare comporti un applicazione della penale, di cui all'articolo 10 del presente atto, di ammontare superiore al 10%. In tale ipotesi l'Amministrazione comunale si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa posso pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall'Amministrazione comunale medesima. In tal caso l’A.C. ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’O.E. appaltatore e resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione committente in conseguenza dell'inadempimento.
3. In ogni caso si conviene che l’A.C., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC.
4. Altresì si procederà alla risoluzione in danno all’operatore economico incaricato in uno dei seguenti casi:
a) nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016 ad esso addebitabili;
b) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
c) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all’articolo 42 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 del presente contratto/disciplinare di incarico;
d) cessione del contratto;
e) accertamento della violazione della disciplina della cessione dei crediti;
f) per situazioni di grave negligenza, imperizia o dolo nell’espletamento dell’incarico;
g) per violazione a quanto disposto, in merito alla tracciabilità delle operazioni finanziarie, dall’articolo 3 della L. 136/10;
h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’A.C.;
i) mancata attivazione di altra copertura sostitutiva nel caso di recesso dal contratto da parte dell’assicuratore entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’A.C.;
j) mancato conseguimento del parere positivo o atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione o mancato conseguimento della verifica positiva del livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d’appalto per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norme di legge o di regolamento. In questo caso l'Amministrazione comunale potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da
parte dell'Amministrazione comunale stessa, l’Operatore Economico avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo consultivo dell'Amministrazione committente o che siano state validate positivamente.
k) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di operatore economico strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura dell’operatore economico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;
l) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
m) applicazione di misure di prevenzione in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del D.Lgs. 59/2011 e ss.mm.ii;
n) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori.
La risoluzione in ogni caso avverrà anche senza previa diffida ma solo semplice comunicazione via PEC all’O.E. riportante la motivazione purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.
In caso di risoluzione del contratto l’O.E. appaltatore si impegnerà a fornire all’A.C. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Nel caso in cui l’Amministrazione provveda, di sua iniziativa e senza giusta
causa, alla revoca dell’incarico, all'affidatario dovrà essere corrisposto il pagamento delle prestazioni svolte sino alla data della comunicazione di revoca (che dovrà avvenire tramite raccomandata A/R o PEC).
ART. 20) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 50/16, per la definizione delle controversie che potrebbero insorgere durante l’espletamento del servizio circa l'esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali si potrà far ricorso all’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/16. In caso di riferibilità ed ammissibilità delle previsioni dell’art. 205 del codice, l’accordo ha natura di transazione e sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario saranno dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante.
2. Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 50/16, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante atto di transazione, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l’operatore economico incaricato non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Amministrazione committente.
4. La decisione sulla controversia è estesa all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero
e alla complessità delle questioni.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante.
6. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria presso il Foro di Palermo.
7. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 21) FINANZIAMENTO
Le parti si rendono edotte che gli oneri conseguenti al presente contratto/disciplinare di incarico ammontanti complessivamente in €
, comprensivi di oneri previdenziali e fiscali, saranno imputate sul codice del bilancio del Comune di Capaci a valere sulle risorse disponibili derivanti dall’ammissione al contributo di cui all’art. 1, commi da 51 a 58, della richiamata L. 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii., che disciplina l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli EE.LL., nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, giusto decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 07/12/2020.
ART. 22) ELEZIONE DI DOMICILIO
1. L’operatore economico incaricato, per tutti gli effetti di cui al presente
contratto, elegge il proprio domicilio in ( ) in Via
tel., , PEC
, email . Qualunque comunicazione effettuata dall’Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dall’operatore economico incaricato.
2. L’Amministrazione Comunale elegge il proprio domicilio presso la Residenza Municipale in xxx Xxxxxxx X -00000 Xxxxxx (Xx).
3. Le parti danno atto, che ai fini del presente contratto, i rapporti tra l’operatore economico incaricato e l’Amministrazione Committente avvengono per il tramite del RUP.
ART. 23) SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese, imposte tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'Amministrazione comunale, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Operatore Economico.
Il presente contratto/disciplinare è soggetto a registrazione a tassa fissa, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/86 e le conseguenti spese saranno a carico dell’operatore economico e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del 2° comma dell’art. 5 del D.P.R. 534/72.
ART. 24) TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali che si dovessero rendere necessari fornire, saranno trattati mediante strumenti informatici, telematici e manuali, esclusivamente per le finalità del presente avviso, per gli scopi istituzionali, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e correttezza, nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo n°679/2016 in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR).
I dati saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi dei comuni e sul sito istituzionale dell’Ente, relativamente agli esiti finali delle procedure amministrative e in ossequio alle norme applicabili in materia di trasparenza.
Ai sensi del D. Lgs. n°196/2003 e ss. mm. ii, si precisa che il trattamento dei dati potrà essere utilizzato per la fase di controllo sulle autocertificazioni e comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese, per consentire l'accertamento dell'idoneità del concorrente a partecipare alla procedura di affidamento dell’incarico di che trattasi ed a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n°241/90 e ss.mm.ii.
I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla procedura così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge fatto salvo quanto disposto dall’art. 53 del D.Lgs. 50/16.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con il servizio affidato o da affidare.
Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento. ART. 25) CODICE DI COMPORTAMENTO, CODICE ETICO DEGLI APPALTI, PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E PATTO DI INTEGRITÀ
L’Operatore Economico si impegna a rispettare le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 e le norme contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti adottato dall'Amministrazione Comunale di Capaci con deliberazione di G.M. n. 10 del 31/10/14.
L’Operatore Economico si impegna a rispettare le norme contenute nella dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della Circolare n.593 del 31/01/2006 dell’Assessore Regionale per i lavori pubblici e nel Codice Etico degli Appalti Comunali di Capaci adottato dall'Amministrazione Comunale di Capaci con deliberazione di G.M. n. 26 del 27/03/08 nonché del Patto di Integrità approvato dall'Amministrazione Comunale di Capaci con deliberazione di G.M. n. 245 del 12/12/18 e sottoscritti in sede di partecipazione alla procedura negoziata ed allegati al presente atto.
Le parti convengono che la violazione da parte dell’O.E. degli obblighi derivanti dal rispetto dei suddetti impegni costituisce causa di risoluzione del contratto in danno all’O.E.
ART. 26) NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto/disciplinare di incarico, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile a quelle del D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 207/2010 per la parte vigente nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale inerente il servizio in questione ed in quanto applicabile.
Xxxxx parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati i sottoelencati documenti sottoscritti dalle parti che vengono depositati presso l’Area V - Lavori Pubblici fermo restando che in caso di contestazione si procederà alla registrazione degli stessi e precisamente:
Allegato 1: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n. 593 del 31/01/2006 dell’Assessore Reg.le per i lavori pubblici.
Allegato 2: Dichiarazione di accettazione Codice Etico degli Appalti Comunali di Capaci.
Allegato 3: Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità. Allegato 4: Offerta economica.
Allegato 5: Cauzione definitiva.
Allegato 6: Copia polizza generale RC professionale.
Allegato 7: Dichiarazione di impegno resa dalla compagnia di assicurazioni. Xxxxx, approvato e sottoscritto
Capaci, lì ……………….
L’operatore economico: Il Legale rappresentante: XXXXXXXXXXXXXX
Il Comune di Capaci
Il Funzionario Responsabile Area V Ing. Xxxxxxxx Lo Xxxxxx
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l’Operatore Economico dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente,
espressamente e senza riserva alcuna il contenuto delle prescrizioni di cui ai seguenti articoli:
Art. 1) Oggetto del servizio
Art. 2) Descrizione delle prestazioni e modalità di espletamento del servizio Art. 3) Oneri a carico dell’operatore economico
Art. 4) Oneri a carico del committente
Art. 5) Durata dell’incarico e termini di espletamento Art. 6) Variazioni, interruzioni, ordini informali
Art. 7) Determinazione dei corrispettivi Art. 8) Corrispettivi e pagamenti
Art. 9) Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 10) Penali
Art. 11) Adeguamento dei corrispettivi Art. 12) Conferimenti verbali e report Art. 13) Incompatibilità
Art. 14) Adempimenti legali
Art. 15) Riservatezza, coordinamento, astensione Art. 16) Garanzie e cauzione definitiva
Art. 17) Subappalto ed avvalimento
Art. 18) Cessione del contratto, cessione dei crediti, sospensione e recesso del contratto
Art. 19) Risoluzione e revoca del contratto Art. 20) Definizione delle controversie Art. 21) Finanziamento
Art. 22) Elezione di domicilio
Art. 23) Spese di contratto Art. 24) Trattamento dei dati
Art. 25) Codice di comportamento, codice etico degli appalti, protocollo di legalità e patto di integrità
Art. 26) Xxxxx di rinvio
Capaci, lì ……………….
L’operatore economico: Il Legale rappresentante: XXXXXXXXXXXXXX