Adempimenti legali Clausole campione

Adempimenti legali. 22.1. Il Xxxxxxxx incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento: a. non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016; b. non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento. 22.2. Si prende atto che in relazione al Xxxxxxxx incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a tale scopo è acquisita (scegliere la fattispecie pertinente) (per contratti di importo fino a 150.000 euro) l’autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, xxx Xxxxxxxx incaricato, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del citato decreto legislativo.
Adempimenti legali. 1. L’operatore economico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti o motivi ostativi alla sottoscrizione del contratto innovativi rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento e verificato in fase di determinazione dell’efficacia dell’aggiudicazione mediante acquisizione della documentazione per l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dall’O.E in autocertificazione sia in relazione ai requisiti soggettivi che particolari e speciali. 2. L’operatore economico incaricato, qualora libero professionista o per suo tramite il componente abilitato del team operativo, è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all’osservanza limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale e di ogni altra normativa nazionale e regionale vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico. 3. L’operatore economico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi dell’A.C. raccordandosi operativamente con il Responsabile Unico del Procedimento secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione Committente e dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e delle istituzioni scolastiche e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
Adempimenti legali. 1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento: a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006; b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento. 2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione del Tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998;
Adempimenti legali. 1. Il Professionista incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare: a. non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016; b. non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’Ordine professionale. 2. Il Professionista incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza.
Adempimenti legali. 1. Il Tecnico incaricato dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna condizione d’incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti per la sottoscrizione del presente disciplinare e che, in particolare: a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016; b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento. 2. Si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale, non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a tale scopo è acquisita l’autocertificazione di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, del Tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del citato decreto legislativo. 3. Il Tecnico incaricato dovrà autocertificare la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza allegando il certificato di regolarità contributiva. 4. Il Tecnico incaricato rinnova altresì l’impegno, già assunto negli articoli che precedono, al rigoroso rispetto, durante l’intero svolgimento dell’incarico, dei contenuti e delle prescrizioni delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia urbanistica e a quelle eventualmente emanate entro il termine di consegna all’Amministrazione committente degli elaborati modificativi del vigente PGT.
Adempimenti legali. Il Tecnico affidatario conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del Contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
Adempimenti legali. 1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare: a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016; b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

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Come previsto dal suddetto Protocollo, di seguito si riportano le clausole contrattuali che saranno riportate nel contratto di appalto e che costituiranno oggetto di specifica sottoscrizione: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 15/07/2016 con la Prefettura di Perugia e che qui si intendono integralmente trascritte, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali). La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione. La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.; La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

  • Adempimenti L’Istituto si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. n. 51/2009 e s.m.i. e al Decr. Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11.2016, compreso –a mero titolo esemplificativo- garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell’edificio.

  • Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

  • TUTELA LEGALE E’ escluso il rimborso di: - compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite; - compensi dell’avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale; - compensi dell’avvocato domiciliatario se non indicato dall’Impresa - spese per l’indennità di trasferta; - spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro; - spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria; - imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia; - multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali; - spese non concordate con l’Impresa; - in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari. Inoltre, sono escluse le vertenze relative a: - fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; - fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; - compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente; - proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; - fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; - fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie salvo quanto derivante da incarichi assunti presso Società o Enti terzi nell’ambito dello svolgimento dell’attività professionale; - prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “Vertenze con i clienti compreso il recupero crediti”, se acquistata; - compravendita o alla permuta di immobili; - interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti, salve le attività di certificazione per agevolazioni fiscali derivanti dalle ristrutturazioni edilizie; - vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi; - adesione ad azioni di classe (class action); - difesa penale per abuso di minori.

  • OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

  • Pavimenti I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.

  • RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti utilizzando il format (Allegato 1F) per il tramite della messaggistica della RDO Amministrativa seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” nel documento “Utilizzo della Piattaforma Procedura Aperta Multi lotto”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08/07/2020. Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste Italiane, nell’apposita area “messaggi” della RdO Amministrativa ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa verrà inviata comunque una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste Italiane potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica della RdO Amministrativa , le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.

  • CHIARIMENTI I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre otto giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte così come indicato nel Bando di gara. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

  • Trasferimenti I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità: a) al lavoratore che non sia capofamiglia: 1) il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve; 2) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio; 3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi; 4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall'art. 167, ovvero un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo; b) al lavoratore che sia capofamiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti: 1) il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per le persone di famiglia; 2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio; 3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi; 4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sé e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a tre quinti. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare. Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio. Il trasferimento dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico. In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.