Modifiche del contratto e subappalto. Per le modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia del contratto si applica quanto previsto all’art. 106 del D.lgs 50/2016. E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016. L’Azienda USL di Bologna corrisponderà gli importi del servizio subappaltato direttamente al subappaltatore. Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
Modifiche del contratto e subappalto. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.106 del Codice, secondo i prospetti riportati nel Disciplinare di gara punto 3). E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016. Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
Modifiche del contratto e subappalto. E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016. Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
Modifiche del contratto e subappalto. Per le modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia del contratto si applica quanto previsto all’art. 106 del D.lgs 50/2016. E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016. Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole: …………………………
Modifiche del contratto e subappalto. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.106, comma 1, lett.a del Codice, al verificarsi delle seguenti condizioni: • acquisizione servizi opzionali già quotati nella scheda offerta economica per i valori complessivi triennali e per tutte le aziende sanitarie, indicati nel seguito : ‐ manutenzioni evolutive per € 615.375,00 ‐ servizio di help desk per € 210.000,00 • ai sensi dell’articolo 29 del DL n. 4 del 27.01.2022 e fino al 31.12.2023 revisione dei prezzi a partire dal secondo anno contrattuale. È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del D. Lgs.50/2016. L’esecuzione del presente servizio informatico deve essere effettuato dall’Operatore Economico aggiudicatario. Possono essere oggetto di subappalto eventuali attività accessorie Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
Modifiche del contratto e subappalto. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell’Art. 106 del D.lgs. 50/2016. Alla ditta fornitrice è vietata qualsiasi cessione o subappalto della fornitura sotto pena di perdita della cauzione, di risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni conseguente danno, salvo espressa autorizzazione al subappalto rilasciata in merito dall’Azienda Contraente a seguito di richiesta specifica. La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare. La ditta aggiudicataria che in sede di offerta ha dichiarato la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare può fare istanza di autorizzazione, nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del d.lgs.50/2016. Il fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono affidate le forniture/attività in subappalto. Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. dovrà contenere le seguenti clausole:
Modifiche del contratto e subappalto. 13 Art. 22 - Recesso dal contratto 14 Art. 23 – Segnalazione all’Ente Certificatore 14 Art. 24 – Segnalazione sui certificati di buona esecuzione 14 Art. 25 – Segnalazione all’ANAC 14
Modifiche del contratto e subappalto. 9 Articolo 15 Fatturazione Pagamento, Ordini e documenti di trasporto 10 Articolo 16 Penali 12 Articolo 17 Risoluzione del contratto 13 Articolo 18 Rischi e responsabilità 14 Articolo 19 Segnalazione all’Ente Certificatore 15 Articolo 20 Segnalazione sui certificati di buona esecuzione 15 Articolo 21 Segnalazione all’ANAC 15 Articolo 22 Fallimento- Liquidazione – Ammissione a procedure concorsuali 15
Modifiche del contratto e subappalto. 35 30. Tracciabilità dei flussi finanziari 35
Modifiche del contratto e subappalto. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi di incremento dell’attività prestata nel limite del 30%. Inoltre, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, per un importo pari a € 3.774.000,00, come meglio precisato all’art.3 del disciplinare di gara. E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016. Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole: