DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
N. 794/RE DEL 22 SETTEMBRE 2022
Pratica n. 2574/RE del 22/09/2022
STRUTTURA PROPONENTE | Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali | |
CODICE CRAM | DG.008 | Obiettivo Funzione: |
OGGETTO | Autorizzazione all’assunzione nei ruoli di ARSIAL del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore tecnico/Operaio agricolo specializzato, di cui n. 1, in particolare, per le attività di conduzione del vigneto per l’Azienda Dimostrativa Sperimentale dell’Agenzia ARSIAL - Sede di lavoro prevalente: Velletri (Roma) – Codice Concorso (OTI2). Approvazione schema contratto. |
X
ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO
ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE
Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.
XXXXXXXXX (Xxxxxx Xxxxxxxx) | RESPONSABILE P.O. (Xxxxxxx Xxxxxxx) | DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx) | |||||
XXXXXXX XXXXXXX ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO FUNZIONARIO 22.09.2022 10:43:11 GMT+00:00 | Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXX CN = XXXXX XXXXXXXX O = ARSIAL C = IT | ||||||
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome) | |||||||
CONTROLLO FISCALE | |||||||
ISTRUTTORE | A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE | ||||||
CONTROLLO CONTABILE | |||||||
A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE | A CURA DEL A.C.B. | ||||||
ANNO FINANZIARIO | E/U | CAPITOLO | IMPORTO | ANNO | N. | DATA | COD. DEBITORE CREDITORE |
ISTRUTTORE (nome e cognome) | P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx) | DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx) | |||||
Il Direttore Generale f.f.
Firmato digitalmente da
XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
CN = XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO T = DIRETTORE GENERALE f.f.
C = IT
PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N° 794/RE
DELL’ALBO DELL’AGENZIA
DATA, lì 22/09/2022
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
N. 794/RE DEL 22 SETTEMBRE 2022
OGGETTO: Autorizzazione all’assunzione nei ruoli di ARSIAL del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore tecnico/Operaio agricolo specializzato, di cui n. 1, in particolare, per le attività di conduzione del vigneto per l’Azienda Dimostrativa Sperimentale dell’Agenzia ARSIAL - Sede di lavoro prevalente: Velletri (Roma) – Codice Concorso (OTI2). Approvazione schema contratto.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, della Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx e del Xxxx. Xxxxx Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l’Xxx. Xxxxx Xxxxxx, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx;
PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Xxxx. Xxxxx Uniformi in data 13 Maggio 2021;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del xxxx. Xxxxx Uniformi, dimissionario;
VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la d.ssa Xxxxxx Xxxxxxx ha rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono state regolarmente trasmesse agli organi regionali competenti, per gli adempimenti conseguenti;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 14 Luglio 2022, n. 568/RE, con la quale è stato prorogato, per ulteriori anni due (2), l’incarico di responsabile della direzione dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, conferito, con decorrenza 12 Agosto 2019, alla Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx, giusta Determinazione del Direttore Generale 01 Agosto 2019, n. 533;
VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di
Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024”;
VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta “l’approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024”;
VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, con le quali sono stati approvati, ai sensi dell’art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, rispettivamente il “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti “, e la “Integrazione al Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”;
VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE con la quale è stata apportata, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al “Bilancio di previsione 2022-2024”;
VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato approvato, il “Rendiconto di gestione per l’annualità 2021;
VISTA la Deliberazione del CdA 16 Settembre 2022, n. 104/RE con la quale è stata adottata la variazione n. 3 – Bilancio di previsione 2022-2024 – Assestamento generale di bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024”;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; VISTI
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., concernente le norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Il C.C.N.L. vigente del 21 maggio 2018 del Comparto Funzioni Locali, il quale all’art. 2, comma 8, conferma, per quanto dallo stesso contratto non previsto, la validità di tutte le disposizioni dei precedenti C.C.N.L.;
Il Decreto Legislativo 15/06/2015, n. 81, recante disposizioni sui contratti di lavoro e revisione della normativa in materia di mansioni;
La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 febbraio 2019, n. 6 con la quale sono state definite le strutture operative in cui è articolata l'Agenzia;
RICHIAMATI
Il Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 2018-2020 – Aggiornamento piano
occupazionale 2019-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 18/12/2019;
La deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 28 del 04 febbraio 2020 con la quale l’Agenzia è stata autorizzata a porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale mediante l’espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente;
RICHIAMATA E VISTA
La determinazione del Direttore Generale n. 714 del 17/12/2020, con la quale è stato autorizzato il bando di un concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii, per l’acquisizione di n. 2 unità con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno con inquadramento in categoria B/3 del vigente CCNL Funzioni Locali, nei seguenti profili:
• n. 1 Collaboratore tecnico/Operaio agricolo specializzato, in particolare, nelle attività di conduzione dell’oliveto per l’Azienda Dimostrativa Sperimentale dell’Agenzia ARSIAL - Sede di lavoro prevalente: Montopoli in Sabina (Rieti) – Codice Concorso (OTI1);
• n. 1 Collaboratore tecnico/Operaio agricolo specializzato, in particolare, nelle attività di conduzione del vigneto per l’Azienda Dimostrativa Sperimentale dell’Agenzia ARSIAL - Sede di lavoro prevalente: Velletri (Roma) – Codice Concorso (OTI2);
ATTESO che il suddetto bando di concorso è stato pubblicato, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Xxxxx
n. 5 del 19 gennaio 2021, sul BURL n. 6 in pari data oltre che integralmente sul sito ufficiale di ARSIAL xxx.xxxxxx.xx sezione “Bandi di concorso” – “Bandi di concorso ed avvisi in corso di espletamento”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 513 del 23/06/2022 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito della selezione identificata con il codice OTI1 redatta dalla Commissione esaminatrice e tutti gli atti del concorso medesimo, ed è stato nominato il vincitore sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx nato il 31/07/1978;
VISTA, altresì, la determinazione del Direttore Generale n. 561/RE del 13/07/2022 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito della selezione identificata con il codice OTI2 redatta dalla Commissione esaminatrice e tutti gli atti del concorso stesso, ed è stato nominato il vincitore sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx nato il 31/07/1978;
TENUTO CONTO che con PEC prot. n. 9142 del 15/09/2022 l’Amministrazione ha comunicato al sig. Xxxxxxxxx gli esiti delle selezioni identificate con i codici OTI1 e OTI2 e ha chiesto al medesimo di optare per uno dei due profili;
CONSIDERATO che il sig. Xxxxxxxxx con PEC prot. n. 9250 del 20/09/2022 ha comunicato la sua <preferenza verso il profilo di collaboratore tecnico specializzato nelle attività di conduzione del vigneto per l'Azienda Dimostrativa Sperimentale dell'Agenzia con sede di lavoro Xxxxxxxx (RM), identificato con Codice Concorso OTI2>;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare l’assunzione del Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx nato il 31/07/1978, nei ruoli di ARSIAL con inquadramento in categoria B - posizione economica B/3, a tempo indeterminato, a tempo pieno, con profilo di “Collaboratore tecnico/Operaio agricolo specializzato”, in particolare, nelle attività
di conduzione del vigneto per l’Azienda Dimostrativa Sperimentale dell’Agenzia ARSIAL - Sede di lavoro prevalente: Velletri (Roma);
TENUTO CONTO che il rapporto tra l’ARSIAL e il candidato sarà regolato secondo le modalità e le clausole contenute in apposito contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno, da stipulare tramite scrittura privata, il cui schema, visto e approvato, si allega alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, nel quale sarà indicata la data di assunzione;
DATO ATTO che, la spesa per le competenze fisse e continuative, per le indennità accessorie spettanti al dipendente, e relativi oneri a carico di ARSIAL, ai sensi della normativa nazionale di comparto e delle norme contrattuali decentrate vigenti, graverà sui competenti capitoli del bilancio di previsione per l’anno 2022 e pluriennale 2023-2024;
SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali formulata sulla scorta dell’istruttoria effettuata di concerto con l’ufficio competente coordinato dal responsabile della P.O. Trattamento Giuridico;
D E T E R M I N A
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,
DI AUTORIZZARE l’assunzione nei ruoli di ARSIAL del candidato Xxxxxxx Xxxxxxxxx nato il 31/07/1978, vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con determinazione del Direttore Generale n. 714 del 17/12/2020.
DI STABILIRE che il rapporto tra l’ARSIAL e il candidato sarà regolato secondo le modalità e le clausole contenute in apposito contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno, da stipulare tramite scrittura privata, il cui schema, visto e approvato, si allega alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, nel quale sarà indicata la data di assunzione.
DI STABILIRE che il suddetto candidato, sarà assunto nei ruoli di ARSIAL con categoria B - posizione economica B/3, a tempo indeterminato, a tempo pieno, con profilo di “Collaboratore tecnico/Operaio agricolo specializzato”, addetto alle attività di conduzione del vigneto per l’Azienda Dimostrativa Sperimentale dell’Agenzia ARSIAL - Sede di lavoro prevalente: Velletri (Roma), dalla data indicata nel contratto di lavoro.
DI DARE ATTO che la spesa per le competenze fisse e continuative, per le indennità accessorie spettanti ai dipendenti, e relativi oneri a carico di ARSIAL, ai sensi della normativa nazionale di comparto e delle norme contrattuali decentrate vigenti, graverà sui competenti capitoli del bilancio di previsione per l’anno 2022 e pluriennale 2023-2024.
DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposto dalla vigente normativa sulla finanza pubblica per gli Enti soggetti al patto di stabilità.
DI DEMANDARE alla Dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, l’adozione di tutti gli adempimenti tesi a dare esecuzione al presente provvedimento.
La presente determinazione, in quanto non soggetta a controllo, viene dichiarata immediatamente esecutiva.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Soggetto a pubblicazione | Tabelle | Pubblicazione documento | ||||||
Norma/e | Art. | c. | l. | Tempestivo | Semestrale | Annuale | Si | No |
D.lgs. 33/2013 | 19 | X | X | |||||
D.lgs. 33/2013 | 23 | X | X |
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CON IMPIEGO A TEMPO PIENO
(ART. N. 19 DEL C.C.N.L 21/05/2018 E S.M.I. DEL - COMPARTO FUNZIONI LOCALI)
Rep. n. del
L’anno duemilaventidue il giorno del mese di , con la presente scrittura privata,
TRA
ARSIAL – Agenzia Regionale per lo sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL, di seguito per brevità Committente) - con sede in via Xxxxxxx Xxxxxxxx, n. 38
– 00162 - Roma, P.I. 04838391003, in persona del Direttore Generale f.f. Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, domiciliato per la carica preso la sede centrale, Via Xxxxxxx Xxxxxxxx, n. 38 – 00000 Xxxx, il quale interviene nel presente atto a nome, per conto e nell’interesse dell’Agenzia;
E
Il sig./sig.ra , nato/a a ( ), il e residente a ( ) in Via n. , – CAP
C.F.: di seguito denominato brevemente “dipendente”;
VISTI
- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali vigente;
PREMESSO CHE
− Con deliberazione del CdA n. 67 del 18/12/2019 è stato aggiornato il Piano occupazionale 2019-2020 del “Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) 2018- 2020”;
− Con Deliberazione n. 28 del 04/02/2020 la Giunta Regionale del Lazio ha preso atto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018-2020 formulata dall’ARSIAL – Aggiornamento Piano occupazionale 2019-2020 e ha autorizzato a porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale mediante l’espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente;
− Con determinazione del Direttore Generale n. 714 del 17/12/2020, è stato autorizzata il bando di un concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii, per l’acquisizione di n. 2 unità con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno con inquadramento in categoria B/3 del vigente CCNL Funzioni Locali, di cui n. 1 con profilo di “Collaboratore
tecnico/Operaio agricolo specializzato”, in particolare, nelle attività di conduzione dell’oliveto per l’Azienda Dimostrativa Sperimentale dell’Xxxxxxx XXXXXX - Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxxx xx Xxxxxx (Xxxxx) – Codice Concorso (OTI1) e n. 1 con profilo Collaboratore tecnico/Operaio agricolo specializzato, in particolare, nelle attività di conduzione del vigneto per l’Azienda Dimostrativa Sperimentale dell’Agenzia ARSIAL - Sede di lavoro prevalente: Velletri (Roma) – Codice Concorso (OTI2);
− Con determinazione del Direttore Generale n. 513/RE del 23/06/2022, è stata approvata la graduatoria di merito relativa agli esiti della selezione identificata con il Cod. OTI1, ed è stato nominato il vincitore;
− Con determinazione del Direttore Generale n del è stata autorizzata l’assunzione nei ruoli di ARSIAL del sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, in categoria B – posizione economica B/3, con il profilo di “Collaboratore tecnico/Operaio agricolo specializzato”.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 1
Tipologia del rapporto di lavoro, inquadramento e decorrenza
Il sig. nato il è inquadrato nei ruoli di ARSIAL con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno, nella categoria B - posizione economica B/3 - profilo professionale “Collaboratore tecnico/Operaio agricolo specializzato”, con decorrenza a far data dal .
Le eventuali variazioni al profilo professionale all’interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all’iniziale assegnazione del posto di lavoro e del servizio di assegnazione, saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.
Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.
ART. 2
Mansioni e compiti
Il dipendente è adibito alle mansioni per le quali è stata assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi; l’assegnazione di mansioni equivalenti da parte del dirigente in qualità di datore di lavoro costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro.
Le funzioni proprie del profilo, sono passibili di modiche ed integrazioni per effetto di diverse disposizioni, di carattere normativo, regolamentare ed organizzativo che dovessero intervenire, anche in forza dell’esercizio del potere semplificativo- determinativo.
L’assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere modificativo dell’oggetto del contratto di lavoro nel rispetto dell’art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. .
ART. 3
Periodo di prova
Ai sensi dell’art. 20 del CCNL del 21/05/2018, il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi.
Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018.
Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nè di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
ART. 4
Sede di lavoro
La sede di lavoro prevalente è l’Azienda Dimostrativa Sperimentale di ARSIAL di Velletri (Roma) ubicata in Xxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x. 0. All’atto dell’assunzione il
dipendente è assegnato all’Area , fatti salvi futuri ordini di servizio del Direttore Generale.
ART. 5
Orario di lavoro
Il dipendente svolgerà, nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo pieno, un orario di lavoro di 36 ore settimanali secondo quanto concordato con il dirigente della struttura di appartenenza, nel rispetto del “Regolamento dei tempi di lavoro” vigente.
Il rispetto dell’orario di lavoro assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.
La retribuzione sarà commisurata alla durata della prestazione richiesta.
ART. 6
Cause di risoluzione, nullità, annullabilità
Il CCNL specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Per le altre cause di nullità, annullabilità e risoluzione si rimanda alle disposizioni previste dal codice civile.
ART. 7
Incompatibilità, esclusività del rapporto e ulteriori incarichi
Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato che configurino il conflitto di interesse e alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 153/2001 e s.m.i. e si impegna di darne immediata notizia qualora insorgessero in futuro, pena l’immediata risoluzione del presente contratto e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni.
Il dipendente è tenuto all’esclusività di rapporto con l’ARSIAL e a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite, delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione e non può accettare incarichi diversi e di qualsiasi genere che non siano previamente autorizzati dall’Amministrazione nel rispetto dei limiti e delle modalità dettati dalla vigente normativa, fermo restando che tali prestazioni dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e compatibilmente con il regolare espletamento delle funzioni previste dal presente contratto.
Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista da norma di legge.
Il dipendente prende atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. E’, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. E’, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nel PTCP che viene consegnato al prestatore di lavoro il quale si impegna al rigoroso rispetto di tale prescrizione.
ART. 8
Trattamento economico e previdenziale
Al dipendente verrà corrisposta la retribuzione prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali con riferimento alla categoria iniziale di inquadramento B, posizione economica B/3.
Spettano, altresì, la tredicesima mensilità, l’assegno per nucleo familiare se ed in quanto dovuto, nonché i trattamenti accessori secondo la contrattazione decentrata vigente nel tempo ed altresì gli aumenti contrattuali a seguito di rinnovo del CCNL Comparto Funzioni Locali.
Ai fini pensionistici e contributivi si applicherà la normativa vigente.
ART. 9
Diritti e doveri del prestatore di lavoro
Il dipendente è soggetto ai diritti e ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti dell’Agenzia, tutti vigenti ed in quanto applicabili.
Il dipendente è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali delle pubbliche amministrazioni.
Al dipendente è consegnata copia del vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell’ARSIAL, approvato con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 14 del 15/06/2017.
Al dipendente è consegnata, altresì, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, l’informativa sulle modalità di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, disciplinate dall’apposito Accordo sottoscritto il 16/9/2021.
ART. 10
Tutela dei dati personali
Il dipendente acconsente che ARSIAL possa trattare i propri dati personali e quelli derivanti dal presente contratto. ARSIAL garantisce che il trattamento dei dati personali verrà svolto nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i..
Ai sensi del predetto Decreto i dati personali saranno raccolti e conservati a cura dell’Agenzia per l’instaurazione e per la gestione del rapporto di lavoro e saranno trattati esclusivamente attraverso una banca dati automatizzata.
ART. 11
Norme di rinvio
Per tutto quanto non disciplinato tra le parti dal presente contratto, nel rapporto di lavoro verranno applicate le norme e condizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, in quanto applicabili, nonché nei CCNL per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei Regolamenti dell’Agenzia.
ART. 12
Foro competente
Per ogni controversia si individua il foro competente del Tribunale di Roma.
ART. 13
Imposta di bollo
Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall’art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982,
n. 955 e dall’imposta di registrazione, ai sensi dell’art. 10 della Tabella allegata al
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
ART. 14
Disposizioni finali
Il presente contratto viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell’art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.., in duplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno conservato agli atti dell’Agenzia.
Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole. Dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.
Si dà atto che, la mancata presentazione in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto, costituisce clausola risolutiva dello stesso.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Roma, li
IL DIPENDENTE IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx) (Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)