CONTRATTO DI APPALTO
CONTRATTO DI APPALTO
Appalto specifico (SDAPA) indetto dalla ASL di Latina per la fornitura di prodotti farmaceutici
TRA
La ASL di Latina, con sede legale in Latina, Viale P.L. Nervi, snc, P.I. 01684950593, di seguito denominata “Azienda”, in persona del Commissario Straordinario Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Broni (PV) il 20/04/1961 Domiciliato ai fini del presente atto presso la suindicata sede legale.
E
NEUROPHARMA SRL sede legale in Xxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxx 0, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 11846301007, P. IVA 11846301007, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxx (XX), xxx Xxxxxx xxx Xxxxx, 0, in persona del Vice Presidente del CDA e legale rappresentante Davide Fiumi, giusti poteri allo stesso conferiti da atto del 19/03/2012 di seguito nominata “Fornitore”;
OPPURE – IN CASO DI RTI
, sede legale in , via
, iscritta al Registro delle Imprese di
al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , in
persona del legale rappresentante , nella sua qualità di impresa
mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante
, sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via _ _, e la mandante
, sede legale in ,
via , iscritta al Registro delle Imprese di al n. ,
P. IVA ,domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , , repertorio n. di seguito nominata “Fornitore”
Le parti convengono le seguenti modalità ed i seguenti termini.
Art. 1- Oggetto della fornitura e quantità
1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici di cui al lotto n. 103, come indicato nella “Tabella Elenco Lotti”, necessari all’Azienda
2. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda a fornire a fronte dell’emissione di Ordinativi di fornitura, i medicinali con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al lotto n. 103.
3. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire all’ Azienda sono descritti nei documenti di gara e nella Tabella Elenco Lotti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le quantità e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata del contratto.
Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’esecuzione della fornitura oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, nonché dall’Offerta Tecnica ed Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Art. 3 - Durata del Contratto
1. Il Contratto di fornitura sarà valido ed efficace per un periodo di 12 mesi decorrenti dal momento della stipula.
2. Qualora, alla scadenza di cui sopra non sia stato possibile individuare un nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, l’Azienda può disporre la proroga del contratto alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura.
Art. 4 - Quantitativi
1. Il presente Contratto non costituisce fonte di alcuna obbligazione per l’Azienda nei confronti del Fornitore. L’Azienda assume obblighi nei confronti del fornitore solo ed esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
2. L’importo del contratto di fornitura è determinato in base ai singoli Ordinativi di Fornitura emessi dall’Azienda, fermo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del DPR 207/2010.
Art. 5 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, pena la risoluzione di diritto come previsto nell’Articolo “Risoluzione”.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del
Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Azienda tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell’Azienda nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
Art. 6 - Esecuzione del contratto e consegne
1. Il Fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte della fornitura, secondo le disposizioni previste dagli Atti di gara, del presente Contratto e dei successivi Ordinativi. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa in vigore.
2. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordinativo di fornitura emesso dall’Azienda e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
3. La consegna della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara.
4. Il Fornitore deve garantire entro la data di stipula del presente Contratto, la disponibilità di un numero di call center.
Art. 7 - Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall’Azienda in forza dei singoli ordini sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all’offerta.
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell’effettuazione di servizi connessi descritti negli atti di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell’Azienda contraente.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti.
Art. 8 Adeguamento dei prezzi e immissione in commercio di farmaci equivalenti
1. Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, a meno di variazioni più favorevoli all’Azienda a seguito di decisione del Fornitore.
2. Durante il periodo di validità contrattuale i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati, salvo quanto sotto previsto:
a) eventuali diminuzioni del prezzo al pubblico ovvero ex factory, sia per effetto di provvedimenti normativi che di decisioni del fornitore, opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei provvedimenti relativi e determineranno una corrispondente, proporzionale, riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo sconto proposto in sede di gara. E’ fatto onere al Fornitore aggiudicatario, in caso di variazione del prezzo al pubblico ovvero ex factory di comunicare il nuovo prezzo risultante, in applicazione delle norme di cui al presente articolo;
b) eventuali variazioni in aumento del prezzo al pubblico ovvero ex factory, conseguenti a disposizioni normative, opereranno a decorrere dalle stesse date di esecutività dei provvedimenti;
3. L’eventuale immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti comporterà l’obbligo del fornitore di adeguare il prezzo contrattuale offerto per il farmaco in oggetto ad una quotazione non superiore a quella del generico con prezzo al pubblico più basso, decurtato dello sconto di legge.
4. In caso di rifiuto da parte del Fornitore, l’Azienda contraente potrà recedere, dal contratto comunicando il detto recesso tramite lettera a/r o Posta Elettronica Certificata con preavviso di almeno 10 giorni, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all’art. 1671 c.c..
Art. 9 – Fatturazione e Pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni e previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.
2. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore, di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN all’Azienda emettente l’Ordinativo di Fornitura; il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
3. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto:
“Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”.
La Ditta accetta integralmente il contenuto del nuovo Regolamento (Allegato A al richiamato DCA 308/2015) ed in particolare la Ditta dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell’art.3, comma 1.
I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente Ufficio Liquidatore sull’espletamento del servizio/fornitura; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 10° giorno successivo al ricevimento della risposta del fornitore di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido.
La Ditta esprime il proprio consenso ai sensi dell’art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dell’Azienda al capitale, prima che agli interessi, salvo diversa indicazione scritta da parte dell’Azienda medesima. Il pagamento da parte dell’Azienda di interessi moratori avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l’automatismo della costituzione in mora); in tal caso l’Azienda emetterà una specifica disposizione di pagamento.
La Ditta è tenuta ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo al presente contratto; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti.
In ogni caso, in assenza di tale indicazione l’Azienda è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente alla ditta appaltatrice. La ditta è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell’Azienda, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza.
5. L’Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto e nei singoli Ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di fornitura e/o il Contratto si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, dall’Azienda, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al risarcimento di eventuali danni subiti dall’ Azienda.
Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Azienda, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, l’Azienda verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i
corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
Art. 11 – Penali
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all’art. 4 del Capitolato Tecnico, l’Azienda applica al Fornitore la penale previsto dall’art. 9 del Capitolato tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Oltre all’applicazione della penale suddetta, nel periodo di indisponibilità, l’Azienda si riserva comunque la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. L’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa.
3. Nel caso di mancata consegna che si protrae per un periodo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine, l’Azienda si riserva inoltre la facoltà di recedere dall’Ordinativo di Fornitura comunicando il detto recesso tramite Posta Elettronica Certificata, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all’art. 1671 c.c..
4. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di forza maggiore adeguatamente provata dal fornitore, l’Azienda si riserva, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato.
In tal caso l’Azienda addebiterà l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore inadempiente, salvo, in ogni caso, il diritto di recedere dall’Ordinativo di Fornitura e l’applicazione delle penali.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a causa di forza maggiore rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce di cui all’art. 8 del Capitolato Tecnico, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all’art. 9 del Capitolato Tecnico. Nel periodo intercorrente, l’Azienda si riserva di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e in tutta la documentazione di gara; in tali casi l’Azienda applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
10. L’Azienda può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che
l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o del Contratto per grave ritardo. In tal caso l’Azienda ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di agìre nei confronti del Fornitore per ottenere il risarcimento del danno.
Art. 12 – Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, ha costituito a favore dell’Azienda una garanzia fideiussoria nella misura del 10%, dell’importo complessivo di aggiudicazione del lotto (ovvero dei lotti aggiudicatisi). L’importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento se al Fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
2. La garanzia di cui al comma precedente prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2) del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione.
3. Il Fornitore si impegna a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle medesime condizioni, per il periodo corrispondente all’eventuale proroga del rapporto contrattuale, seguendo le vicende della proroga sopra descritte.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda ha diritto di rivalersi sulla cauzione.
6. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda.
Art. 13 – Risoluzione
1. L’Azienda potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto gli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) in caso di ritiro dell’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’AIFA dei medicinali oggetto del presente Accordo;
c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”.
2. L’Azienda potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto l’Contratto nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del fornitore o dei dirigenti dell’Impresa con funzioni specifiche relative alla stipula o all’esecuzione del contratto sia stata disposta la misura cautelare sia intervenuto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.: 317, 319, 319bis, 319 ter del codice penale.
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva” ;
c) in caso di ritiro dell’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’AIFA dei medicinali oggetto del presente Contratto;
d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
e) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
f) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
g) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da contestazioni ufficiali da parte dell’Azienda;
h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
3. La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano gli Atti di gara e le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.
Art. 14 – Recesso
1. L’Azienda ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con Posta Elettronica Certificata.
E’ facoltà dell’Azienda recedere dal contratto a seguito di aggiudicazione di gara centralizzata regionale relativa alle forniture di farmaci oggetto della presente gara.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) in caso di immissione sul mercato di medicinali equivalenti o medicinali biosimilari inerenti le specialità previste nella procedura di gara, che vanno a modificare sostanzialmente le condizioni di mercato, aumentando le possibilità di concorrenza;
b) b. qualora vengano valutati alcuni gruppi di farmaci sulla base del criterio della sovrapponibilità terapeutica da parte dell’AIFA, ai sensi dell’art. 13-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
c) c. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
d) d. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
3. Le Aziende Sanitarie hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con Posta Elettronica Certificata.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Azienda.
5. In caso di recesso, il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano gli atti di gara e le disposizioni del Codice Civile.
Art. 15 – Cessione dell’Contratto e Subappalto
1. E’ vietata la cessione dell’Contratto, fatto salvo quanto indicato all’art. 116 del D. Lgs. n. 163/06.
2. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 del D. Lgs. n. 163/06.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate.
4. L’Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l’importo delle prestazioni dagli stessi eseguite, pertanto è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
5. Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006).
6. E’ fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto dell’Azienda, pena l’immediata risoluzione del Contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.
Art. 16 – Spese amministrative
1. Tutte le spese per l’eventuale registrazione del presente Contratto, ivi compresi i bolli, saranno a carico del Fornitore.
Art. 17 - Controlli Qualitativi/Quantitativi
1. Potrà essere verificata, a cura dei Servizi Farmaceutici dell’Azienda, la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal Fornitore.
2. La presa in consegna da parte dell’Azienda contraente dei beni forniti dal Fornitore non comporta l'accettazione delle forniture.
3. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.
4. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell’accettazione l’Azienda, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.
5. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.
6. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda, presentassero difetti saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.
7. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti rifiutati e/o in eccedenza, concordando con l’Azienda le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.
8. L’Azienda metterà a disposizione, per il ritiro, la merce rifiutata e/o in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi dalla comunicazione del rifiuto. Qualora il Fornitore
non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione l’Azienda potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo telefax e via e-mail.
Art. 18 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. In conformità al D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto e della esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione della Fornitura.
2. L’ Azienda esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell’Azienda. In ogni caso, l’Azienda con l’emissione dell’Ordinativo di fornitura, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all’invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore all’Azienda sempre nel rispetto delle disposizioni di cui al D. LGS. 30/06/2003, n. 196 e delle altre normative in vigore.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.
Art. 19 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni
1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l’applicazione e/o l’esecuzione e del presente Contratto eleggono il proprio domicilio come segue:
ASL Latina: xxx X.X. Xxxxx xxx – 00000 Xxxxxx – fax 0000-0000000– PEC: xxxxxxxxxxxxx00@xxx.xxxx.xxxxxx.xx
Fornitore: Neupharma s.r.l. – PEC: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente Accordo verranno dirette a suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:
a) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel Contratto;
b) Posta Elettronica Certificata.
Art. 20 – Foro competente
1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Azienda, per le specifiche attività contrattuali, sarà competente esclusivamente il Foro di Latina.
Art. 21 – Premesse ed allegati
1. Le premesse sono parte integrante ed efficace del presente Contratto.
2. Si intendono allegati al presente Contratto - anche se materialmente non collazionati, ma conservati presso l’ASL di Latina - gli Atti di gara e l’Offerta del Fornitore.
Art. 22 – Clausola finale
1. Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento agli Atti di gara, alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
Imola, lì 27 ottobre 2016
ASL LATINA IL FORNITORE
Firma digitale Firma digitale
Dr. Davide Fiumi Rappresentante Legale
Il sottoscritto DAVIDE FIUMI, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Oggetto della fornitura e quantità), Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Durata dell’Contratto), Articolo 4 (Quantitativi), Articolo 5 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 6 (Esecuzione del contratto e consegne), Articolo 7 (Corrispettivi), Articolo 8 (Adeguamento dei prezzi e immissione in commercio di farmaci equivalenti), Articolo 9 (Fatturazione e Pagamenti), Articolo 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 11 (Penali), Articolo 12 (Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto), Articolo 13 (Risoluzione), Articolo 14 (recesso), Articolo 15 (Cessione del Contratto e subappalto), Articolo 17 (Controlli Qualitativi/Quantitativi), Articolo 18 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 20 (Foro competente).
Imola, lì 27 ottobre 2016
IL FORNITORE
Firma digitale
Dr. Davide Fiumi Rappresentante Legale