OBBLIGAZIONI DELLE PARTI Clausole campione

OBBLIGAZIONI DELLE PARTI. 8.1 Durante tutto il periodo di validità del presente Contratto il Cliente dovrà:
OBBLIGAZIONI DELLE PARTI. 4.1 Il Promotore si impegna: a fornire a propria cura e spese all’Istituto, tramite la farmacia dello stesso (ai sensi dell’Art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 211/2003 e s.m.i.) i prodotti sperimentali [***************] (di seguito “Prodotti Sperimentali”) nelle quantità e modalità necessarie all’esecuzione della Sperimentazione, confezionati ed etichettati secondo quanto descritto dal Protocollo e come richiesto dalla normativa applicabile. I Prodotti Sperimentali debbono essere accompagnati da regolare documento di trasporto riportante descrizione degli stessi nonché quantità, lotto di preparazione, data di scadenza, riferimento del protocollo sperimentale, reparto a cui sono destinati, nome dello Sperimentatore. La farmacia dell’Istituto assicura l’idonea conservazione dei Prodotti Sperimentali adottando tutte le misure necessarie, fino alla distribuzione allo Sperimentatore che, dal momento della presa in carico, ne risulterà consegnatario. Lo Sperimentatore curerà la tenuta di un apposito registro di carico e scarico costantemente aggiornato. L’Istituto utilizzerà i Prodotti Sperimentali forniti dal Promotore solo ed esclusivamente ai fini della Sperimentazione, impegnandosi inoltre a restituire allo stesso il Prodotto Sperimentale non utilizzato al termine della Sperimentazione stessa, con spese a carico del Promotore. In particolare, sempre a proprie spese, il Promotore provvederà al ritiro dei Prodotti Sperimentali non usati o parzialmente usati; inoltre i Prodotti Sperimentali prossimi alla scadenza dovranno essere ritirati a cura e spese del Promotore almeno 30 giorni prima della scadenza stessa. Tutti i dispositivi, il materiale di consumo e quanto altro eventualmente fornito dal Promotore per la conduzione dello Studio, [ivi incluse le apparecchiature fornite dal Promotore ai sensi del successivo Art. 4.4], dovranno essere muniti di marcatura CE e dovranno comunque essere conformi alle previsioni della normativa di riferimento applicabile in Italia. Per l’esecuzione della Sperimentazione il Promotore si impegna inoltre a fornire gratuitamente i supporti necessari per la registrazione e la raccolta e trasmissione dei dati , ivi incluse le E-CRF, conformi alle prescrizioni della Normativa sulla protezione dei dati personali, e qualsiasi altro materiale eventualmente previsto dalla Sperimentazione o comunque necessario allo svolgimento della stessa. a corrispondere all’Istituto quanto segue: oneri fissi per spese di carattere generale: nella misura d...
OBBLIGAZIONI DELLE PARTI. 3.1 Le Parti si impegnano a svolgere l’attività di cui all’art. 2 nel rispetto degli obiettivi e dei tempi del Progetto formativo e di ricerca e dei contenuti e delle modalità organizzative definiti nell’Allegato 2 - Attività di ricerca in azienda.
OBBLIGAZIONI DELLE PARTI a) A fornire a propria cura e spese, all’azienda, tramite la farmacia (ai sensi dell’art. 20, c. 2, D.Lgs. n. 211/03 e succ. modd.) i prodotti sperimentali (IMP e PeIMP come previsto dal protocollo e in accordo alla definizione del DM 21 dicembre 2007, ovvero, , nelle quantità e modalità necessarie all’esecuzione della sperimentazione, confezionati ed etichettati secondo quanto descritto dal protocollo e dalla normativa applicabile. I farmaci debbono essere accompagnati da regolare documento di trasporto riportante descrizione dei prodotti, quantità, lotto di preparazione, data di scadenza, il riferimento del protocollo sperimentale, il reparto a cui sono destinati, il nome del responsabile della sperimentazione. La farmacia dell’azienda assicura l’idonea conservazione del prodotto da sperimentare adottando tutte le misure necessarie, fino alla distribuzione allo sperimentatore responsabile che dalla presa in carico ne risulterà consegnatario. Il consegnatario cura la tenuta di un apposito registro di carico e scarico costantemente aggiornato. L’azienda utilizzerà i prodotti sperimentali forniti dal promotore solo ed esclusivamente ai fini della sperimentazione, impegnandosi inoltre a restituire allo stesso i volumi residuali al termine della sperimentazione stessa, con spesa a carico del promotore. Il promotore provvederà altresì al ritiro del farmaco sperimentale non usato, parzialmente usato x xxxxxxx durante lo svolgimento della sperimentazione. Per l’esecuzione della sperimentazione il promotore si impegna inoltre a fornire gratuitamente le schede raccolta dati (se in forma cartacea) ed altro materiale eventualmente previsto dalla sperimentazione o comunque necessario allo svolgimento della stessa.
OBBLIGAZIONI DELLE PARTI. 4.1 GSK si impegna:
OBBLIGAZIONI DELLE PARTI. 4.1. Lo Sponsor si impegna:
OBBLIGAZIONI DELLE PARTI. 4.1 Il Promotore si impegna: a) non verranno somministrati farmaci in questa sperimentazione. b) non verranno fornite apparecchiature al centro Article 4. -Obligations of each party 4.1 The Promoter commits to the following: a) no study drug will be administered in this Clinial Trial b) no equipment will be provided to the site .
OBBLIGAZIONI DELLE PARTI. 3.1. XXXXX si impegna a:
OBBLIGAZIONI DELLE PARTI. 5.1 La Sapienza si impegna a: