HELM ITALIA S.R.L.
Condizioni generali di vendita
HELM ITALIA S.R.L.
1. Ambito di applicazione
Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra l’Acquirente e la Venditrice (HELM ITALIA S.R.L.). I nostri contratti sono regolati esclusivamente dai Termini e dalle Condizioni presenti nelle nostre Conferme di Vendita e dalle Condizioni Generali qui riportate. Ogni riferimento dell’Acquirente alle sue Condizioni Generali non produrrà effetto se non espressamente concordato in forma scritta tra l’Acquirente e HELM ITALIA S.R.L.
2. Offerta e accettazione
Le offerte di HELM ITALIA S.R.L. non sono vincolanti. Gli Ordini inviati dall’Acquirente non vengono considerati vincolanti fino alla data di invio della Conferma di Vendita da parte di HELM ITALIA S.R.L o fino alla Consegna.
3. Prezzi e Pagamenti
3.1. Il Prezzo di Vendita deve essere corrisposto senza alcuna deduzione ed entro i termini pattuiti.
3.2. In caso di ritardo nel pagamento, all’Acquirente verranno addebitati gli interessi moratori decorrenti dalla data di scadenza della fattura e fino alla data di effettivo pagamento, al tasso di cui al D.LGS 231/2002.
3.3. In caso di ogni ragionevole dubbio riguardo la solvibilità dell’Acquirente e qualora si siano verificati precedenti inadempimenti, HELM ITALIA S.R.L. si riserva il diritto – Senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto – di revocare ogni eventuale condizione di credito concessa e di richiedere il pagamento anticipato o il rilascio di adeguate garanzie.
3.4. L’Acquirente non potrà opporre in compensazione alcun credito derivante da pretese di risarcimento danni che non sia stato legalmente accertato o preventivamente accettato per iscritto dal HELM ITALIA S.R.L.
3.5. Indipendentemente dal luogo di consegna di merci o documenti, è da considerarsi luogo di adempimento la sede di HELM ITALIA S.R.L.
4. Consegna
4.1. La consegna è effettuata così come concordato nel contratto. Le Condizioni Generali Commerciali devono essere interpretate secondo la versione Incoterms in vigore al momento della conclusione del contratto.
4.2. HELM ITALIA S.R.L. si impegna a rispettare i tempi di consegna concordati con una tolleranza pari allo 0,3 %. HELM ITALIA S.R.L. provvede ad informare l’Acquirente in caso di qualsiasi variazione rilevante dei tempi di consegna previsti. È obbligo dell’Acquirente garantire un periodo ragionevole di tolleranza (esempio: una settimana) in caso di ritardi nella consegna imputabili a HELM ITALIA S.R.L. Tuttavia, il venditore non sarà responsabile per ritardi nel trasporto che sono una causa diretta o indiretta di qualsiasi possibile pandemia o qualsiasi altro motivo medico. Eventuali costi logistici aggiuntivi causati direttamente o indirettamente da tali motivi verranno suddivisi 50/50 tra acquirente e venditore. A scanso di equivoci, l'acquirente non ha il diritto di recedere dal contratto a causa di eventuali ritardi causati direttamente o indirettamente dalla pandemia presente o futura o da qualsiasi altro motivo medico.
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4.3. Le misure relative alle quantità e alla qualità adottate da HELM ITALIA S.R.L al punto di carico, vengono indicate
in fattura e sono vincolanti salvo errori comprovati da parte dell’Acquirente.
4.4. Per i prodotti forniti in contenitori, pallets o in altri imballi a rendere, questi devono essere tempestivamente resi a HELM ITALIA S.R.L. a spese dell’Acquirente e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti. Se i contenitori o i palletts vengono restituiti danneggiati o non entro 90 giorni dalla consegna dei prodotti, HELM ITALIA S.R.L. ha il diritto di addebitare eventuali costi di riparazione o di sostituzione.
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5. Qualità del prodotto
5.1. Se non diversamente concordato in forma scritta la qualità dei prodotti fa riferimento esclusivamente alle specifiche riportate nelle schede tecniche.
5.2. La mappa degli usi definita dal Regolamento Europeo per i Prodotti Chimici RECH non costituisce un elemento
contrattuale né in riferimento alla qualità né all’uso designato.
5.3. La qualità dei prodotti viene definita dopo aver esplicitamente accettato in forma scritta e quindi vincolante le proprietà dei campioni inviati.
5.4. I dati, tra cui quelli relativi alla qualità e alla scadenza costituiscono una garanzia solo se esplicitamente concordati e designati come tali e in forma scritta.
6. Raccomandazioni
6.1. Ogni raccomandazione di HELM ITALIA S.R.L. è dettata da esperienza e conoscenza. Ogni suggerimento e
informazione rispetto aidoneità e applicazione non esimono l’Acquirente dall’effettuare analisi etest sui prodotti.
6.2. Specifiche tecniche e chimiche non costituiscono elementi di garanzia e non garantiscono una particolare idoneità o una determinata applicazione dei prodotti.
7. Riserva di proprietà
7.1. La proprietà dei prodotti consegnati viene trasferita all’ Acquirente non prima del pagamento totale del prezzo di acquisto.
7.2. Diritto di accesso e di divulgazione: su nostra richiesta, l’Acquirente è tenuto a fornire tutte le informazioni relative all’inventario dei beni di proprietà di HELM ITALIA S.R.L. e/o a indicare il nome HELM ITALIA S.R.L. sull’imballo dei prodotti.
7.3. Ritardo nel pagamento: in caso di ritardo nel pagamento da parte dell’Acquirente, HELM ITALIA S.R.L. è autorizzata - senza obbligo di risoluzione dal contratto di vendita e di applicazione di un periodo di grazia - di richiedere la temporanea restituzione dei prodotti di proprietà di HELM ITALIA S.R.L. a spese dell’Acquirente.
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8. Difetti
8.1. L’Acquirente è tenuto ad ispezionare i prodotti all’atto della consegna e a comunicare in forma scritta eventuali difetti, consegne errate o alterazioni nelle quantità entro otto giorni di calendario dalla consegna. In caso di mancato reclamo i prodotti consegnati vengono considerati accettati. Altri difetti non rilevabili alla consegna durante l’ispezione, dovranno essere notificati in forma scritta entro otto giorni di calendario dalla scoperta.
8.2. In caso di reclami tempestivi e giustificati, l’applicazione del diritto di garanzia del Cliente è soggetta a valutazione da parte di HELM ITALIA S.R.L. che a propria discrezione stabilirà se procedere con la sostituzione della merce difettosa o con l’individuazione di una soluzione alternativa idonea.
8.3. In caso di accoglimento del reclamo in accordo con il punto 8.2, l’Acquirente potrà ridurre il prezzo di acquisto oppure recedere dal contratto a propria scelta. In deroga al disposto dell’art. 1494 c.c. è esclusa la risarcibilità dei danni ulteriori.
8.4. La presentazione di un reclamo non esime l’Acquirente dall’obbligo di provvedere al pagamento dei prodotti ricevuti.
8.5. HELM ITALIA S.R.L. non garantisce l’assenza di eventuali brevetti o diritti di proprietà intellettuali depositati da parti terze.
8.6. I reclami dell’Acquirente relativi ai prodotti difettosi decadono un anno dopo la consegna dei prodotti nonostante le disposizioni di legge prevedano un periodo di prescrizione più lungo.
9. Responsabilità
Salvo quanto disposto al punto 8.3 che precede, Helm Italia è responsabile dei danni, in accordo con le disposizioni di legge. (i)Tuttavia, in caso di una semplice violazione colposa degli obblighi contrattuali essenziali, la responsabilità di Helm Italia è limitata al rimborso del prezzo. (ii) In caso di una semplice violazione colposa degli obblighi contrattuali non essenziali si esclude la responsabilità di HELM ITALIA
S.R.L. (iii) Queste restrizioni di responsabilità non hanno validità in caso di danni alla persona, alla vita o alla salute.
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10. Forza Maggiore
HELM ITALIA S.R.L. è esonerata da ogni Responsabilità al verificarsi di un evento o di una circostanza ad essa non imputabili (eventi naturali, guerre, scioperi, serrate, carenza di materie prime o di fonti energetiche, ostacolo nei trasporti, guasto negli impianti produttivi, incendio, esplosione, atti governativi) e causa di una riduzione della disponibilità dei prodotti dall’impianto dal quale HELM ITALIA S.R.L. riceve la merce stessa, con conseguente inadempienza da parte di HELM ITALIA S.R.L. degli obblighi contrattuali (tenendo conto di altri obblighi di fornitura su base proporzionale), HELM ITALIA S.R.L. (i) è sollevata dai propri obblighi sulla base di questo contratto nel limite dell’impedimento all’adempimento delle obbligazioni stesse e (ii) non ha alcun obbligo di procurarsi le merci da altre fonti. La prima frase si applica anche in caso di eventi o circostanze che protratte per un lungo periodo rendono l’adempimento contrattuale commercialmente inutile per HELM ITALIA S.R.L. e/o per i propri fornitori.
Qualora gli eventi summenzionati si protraggono per un periodo superiore a 3 mesi, HELM ITALIA S.R.L. avrà il diritto
di recedere dal contratto senza dover riconoscere alcun risarcimento all’Acquirente.
11. Varie
11.1. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano. Tuttavia HELM ITALIA S.R.L. ha la facoltà di citare in
giudizio l’Acquirente presso il suo foro competente.
11.2. Il Contratto è soggetto alla legge italiana con espressa esclusione delle norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per le vendite internazionali delle merci.
11.3. Si applica la versione più aggiornata degli Incoterms.
11.4. Qualora una disposizione delle presenti Condizioni generali di vendita sia o diventi nulla, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni.
HELM ITALIA S.R.L.
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