Difetti Clausole campione

Difetti. 1. Qualora nel corso delle operazioni di collaudo vengano riscontrati difetti facilmente eliminabili, all’Appaltatore verranno prescritti i lavori di riparazione o ripristino necessari per l’eliminazione del vizio. Tali lavori saranno effettuati a cura e spese dell’Appaltatore entro un termine breve alla scadenza del quale sarà computata la penale di cui ai successivi articoli. 2. Qualora l’Appaltatore ritenga che le deficienze non siano tali da compromettere l’idoneità all’uso, questi potrà richiedere all’A.P.A.T., entro 10 giorni dalla comunicazione dell’esito negativo del collaudo una proposta di accettazione delle forniture condizionata, e cioè subordinata alla riduzione del prezzo o al prolungamento del periodo di garanzia. Tale domanda sarà valutata discrezionalmente dall’A.P.A.T. e non darà diritto a prolungamento dei termini contrattuali. 3. In caso accettazione delle forniture difettose a seguito della riduzione del prezzo o del prolungamento della garanzia sia la percentuale di riduzione che il maggior tempo di garanzia sono proposte dal collaudatore e sottoposte per accettazione ai competenti organi dell’A.P.A.T.. Il certificato positivo di collaudo sarà emesso dall’ANPA solo a seguito dell' avvenuta accettazione della proposta condizionata. 4. L’occultamento di vizi e difetti di qualsiasi genere dà facoltà all’A.P.A.T. di rifiutare l'intera partita delle forniture sottoposte a collaudo nonché di risolvere il contratto.
Difetti. Il Conduttore dovrà segnalare al locatore nel verbale di consegna le eventuali osservazioni relative ad eventuali difetti dell’immobile e degli arredi compresi gli elettrodomestici; in mancanza di segnalazione, eventuali difetti e difformità si presumono conosciuti e considerati ininfluenti.
Difetti. I difetti riscontrati nella merce all’atto della contrattazione danno luogo a riduzioni sul prezzo di mercato stabilite caso per caso.
Difetti. Per pelli difettose si intendono quelle rovinate dalle tarme, quelle ribollite fortemente per cattiva essiccazione che lasciano cadere il pelo e le pelli che per cattiva conservazione a contatto dei pavimenti, abbiano subito avaria del pelo. Le pelli scarte vengono trattate a parte. - PELLI PREGIATE DA PELLICCERIA
Difetti. 8.1. L’Acquirente è tenuto ad ispezionare i prodotti all’atto della consegna e a comunicare in forma scritta eventuali difetti, consegne errate o alterazioni nelle quantità entro otto giorni di calendario dalla consegna. In caso di mancato reclamo i prodotti consegnati vengono considerati accettati. Altri difetti non rilevabili alla consegna durante l’ispezione, dovranno essere notificati in forma scritta entro otto giorni di calendario dalla scoperta. 8.2. In caso di reclami tempestivi e giustificati, l’applicazione del diritto di garanzia del Cliente è soggetta a valutazione da parte di HELM ITALIA S.R.L. che a propria discrezione stabilirà se procedere con la sostituzione della merce difettosa o con l’individuazione di una soluzione alternativa idonea. 8.3. In caso di accoglimento del reclamo in accordo con il punto 8.2, l’Acquirente potrà ridurre il prezzo di acquisto oppure recedere dal contratto a propria scelta. In deroga al disposto dell’art. 1494 c.c. è esclusa la risarcibilità dei danni ulteriori. 8.4. La presentazione di un reclamo non esime l’Acquirente dall’obbligo di provvedere al pagamento dei prodotti ricevuti. 8.5. HELM ITALIA S.R.L. non garantisce l’assenza di eventuali brevetti o diritti di proprietà intellettuali depositati da parti terze. 8.6. I reclami dell’Acquirente relativi ai prodotti difettosi decadono un anno dopo la consegna dei prodotti nonostante le disposizioni di legge prevedano un periodo di prescrizione più lungo.
Difetti qualora i difetti superino i valori indicati nel contratto si applicano le seguenti detrazioni percentuali rispetto al prezzo pattuito: - Chicchi gessati: 0,50% per ogni mezzo punto eccedente il valore indicato; - Grani striati rossi: 0,50% per ogni punto eccedente il valore indicato; - Chicchi vaiolati e macchiati: 1% ogni mezzo punto eccedente il valore indicato; - Chicchi ambrati: 0,75% per ogni quarto di punto eccedente il valore indicato; - Chicchi gialli: 0,75% per ogni ottavo di punto eccedente il valore indicato.
Difetti. Costituisce difetto della merce la mancanza di requisiti specificati all’art. 48; sono inoltre considerati vizi redibitori quelli sotto indicati:
Difetti. Nel caso in cui il difetto contestato derivi da un errore di concezione o di esecuzione, l’esecutore è tenuto a riparare, modificare o sostituire tutte le parti identiche ed affette, tenendo conto della loro specifica utilizzazione, dello stesso difetto di concezione o di esecuzione, anche se queste non hanno dato luogo ad alcun inconveniente.
Difetti. Parafango posteriore sinistro riverniciato. Specchietti retrovisori ossidati. Il veicolo ha un danno al motore. Batteria scarica.
Difetti. Non appena ci si accorge della presenza di vizi della cosa, bisogna segnalarli immediatamente, altrimenti saranno considerati accettati. Xxxxxx non esitate ed effettuate il reclamo tramite lettera raccomandata. Il difetto deve essere descritto in maniera accurata. Se il venditore non collabo- ra, è consigliabile avere un’assicurazione per la tutela giudiziaria per la circolazi- one stradale. Gli esperti valuteranno se è necessario richiedere una riduzione (ossia una diminuzione proporzionale del prezzo di acquisto) o, in caso di gravi difetti, un’azione redibitoria (ossia l’annullamento del contratto). Attenzione: queste richieste cadono in prescrizione un anno dopo la consegna del veicolo (eccetto in caso di frode intenzionale da parte del venditore).