UFFICIO IV
Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali
UFFICIO IV
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento, in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale per la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Xxx XX Xxxxxxxxx, x. 00, Xxxx – CIG: 8618082A3D- CPV: 42933000-5.
DISCIPLINARE DI GARA
SOMMARIO
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 8
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, SUDDIVISIONE IN LOTTI E VALORE DELLA CONCESSIONE 9
3.1 Oggetto della Concessione 9
3.3 Valore della Concessione e importi a base di gara 9
4. DURATA DELLA CONCESSIONE E OPZIONI 10
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 11
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 13
7.1 Requisiti di idoneità professionale 13
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 13
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 14
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 15
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 15
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 20
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA 20
15. CONTENUTO DELLA BUSTA INFORMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 25
15.1 Domanda di partecipazione 25
15.2 Documento di gara unico europeo 27
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 28
16. CONTENUTO DELLA BUSTA INFORMATICA B - OFFERTA TECNICA 33
17. CONTENUTO DELLA BUSTA INFORMATICA C – OFFERTA ECONOMICA 33
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 34
18.1 Criteri di valutazione dell’Offerta tecnica 34
18.2 Indicazioni per la stesura della Relazione Tecnica 36
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta tecnica 37
18.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta economica 38
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 41
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 41
21. APERTURA DELLE BUSTE INFORMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 42
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 43
23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 44
24. GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 46
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 46
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 46
1.PREMESSE
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (in seguito “Ministero”, “MEF” o “Stazione concedente”), con determina a contrarre prot. n. 0005658/2021 del 18/01/2021, ha deliberato l’avvio della gara, nella forma della procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito, per brevità, anche Codice), per selezionare, l’operatore economico cui affidare in concessione il servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sede di Xxx XX Xxxxxxxxx, x. 00, Xxxx, mediante installazione e gestione di n. 33 distributori automatici.
Il ricorso alla procedura aperta si inserisce in un’ottica di massima partecipazione, al fine di fronteggiare le ricadute economiche negative seguite all’emergenza COVID-19. Lo svolgimento della procedura avverrà, in ossequio al principio di non aggravamento del procedimento, nel rispetto dei termini di conclusione del procedimento espressamente previsti dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Il luogo di svolgimento della concessione è il territorio di Roma - codice NUTS: ITI43. CIG: 8618082A3D
Secondo quanto specificamente indicato di seguito, l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.
Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari generali, Dipartimento dell’Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi.
1.1 Il Sistema
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito, per brevità, anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.
Il Ministero si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider). Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005;
c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D.lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun
caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, il Ministero, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire al Ministero, tempestivamente, tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura. Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
- è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
- si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi).
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D.lgs. n. 82/2005.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema, esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema ed il Ministero da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile, la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di
Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.
1.2 Gestore del Sistema
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è il Ministero, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema.
Il Gestore del Sistema è il soggetto, aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita, incaricato da Consip della gestione delle infrastrutture tecniche del Sistema necessarie al suo funzionamento e dei servizi di supporto delle attività relative al Sistema, nel rispetto ed in ottemperanza alle disposizioni normative applicabili e al relativo contratto che ne disciplina l’attività. Il Gestore del Sistema, tra l’altro, garantisce il funzionamento del Sistema ed è Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema e Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente (incluso il Regolamento UE 2016/679). Nell’ambito di tale attività il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di funzionamento del Sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo, archivia sul Sistema i documenti prodotti e scambiati dagli Utenti nel Sistema, cura, gestisce e archivia le Registrazioni di Sistema. La responsabilità del Gestore del Sistema è disciplinata dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili all’attività da questo svolta e dal relativo contratto stipulato con Consip.
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema e, quindi, per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.
1.3 Registrazione
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata – necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione, al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una UserId e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione –Allegato 6), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
1.4 Regole di condotta per l’utilizzazione del Sistema
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, il MEF segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
Tutti i contenuti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
La Consip ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di
gara, il MEF ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
1) Capitolato Speciale;
2) Disciplinare di gara e allegati:
a. Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
b. Schema di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
c. Bozza di piano economico-finanziario;
d. DUVRI;
3) Matrice dei rischi;
4) Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
5) Schema di contratto;
6) Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;
7) Codice di comportamento adottato dalla stazione concedente con D.M. del 10 aprile 2015.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxx.xxx.xxx.xx e sui siti xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxx.xxx.xx.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D.lgs. n. 82/2005 e disponibile sul sito xxx.xxxx.xxx.xx. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.
2.2 Chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro 12 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmate digitalmente, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti xxx.xxx.xxx.xx (Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti) e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2.3 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016 l’operatore economico, con la presentazione dell’offerta elegge
automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta (i concorrenti aventi sede in altri Stati Membri dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica). Le comunicazioni di cui all’art. 76, commi 5 e 6, del Codice, saranno inviate all’indirizzo PEC
- o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all’indirizzo di posta elettronica.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni situazione in cui l’Amministrazione lo riterrà opportuno, la stessa invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura, per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.
Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, costituiti o costituendi, ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione concedente; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, SUDDIVISIONE IN LOTTI E VALORE DELLA CONCESSIONE
3.1 Oggetto della Concessione
Oggetto della concessione, come meglio specificato e dettagliato nel Capitolato Speciale, è il servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e di snack a ridotto impatto ambientale a mezzo di distributori automatici, da installare presso la sede di Xxx XX Xxxxxxxxx, x. 00, Xxxx (CPV: 42933000-5).
Il Concessionario provvederà al rimborso delle spese sostenute dal MEF per l’alimentazione energetica dei distributori di bevande calde e misto fredde.
3.2 Suddivisione in lotti
È previsto un unico lotto poiché il servizio oggetto di affidamento è destinato alla sola sede di Xxx XX Xxxxxxxxx, x. 00, Xxxx e, pertanto, appare più efficiente una gestione unitaria sotto il profilo funzionale e prestazionale al fine di consentire al Concessionario di ottimizzare i servizi, in termini di qualità ed efficienza, mediante un coordinamento unico.
3.3 Valore della Concessione e importi a base di gara
Il valore della concessione è stimato, ai sensi dell’art. 167 del Codice, in € 1.330.560,00 al netto di IVA,
e/o altre imposte, contributi di legge.
Ai fini della determinazione del valore suddetto è stato utilizzato quale metodo oggettivo quello dell’applicazione del prezzo medio delle erogazioni, in considerazione di una stima di utenza in base alle proiezioni di presenze di personale interno ed eventuali visitatori, con una riduzione del 40% dei potenziali consumi vista l’esistenza di due servizi di bar/caffetteria e piccola ristorazione.
Tale valore comprende l’opzione di proroga, della durata massima di sei (6) mesi, eventualmente necessaria alla conclusione della procedura che sarà indetta per l’individuazione del nuovo aggiudicatario e pari ad € 120.960,00 Iva esclusa.
Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo il Ministero e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente la gestione del servizio in oggetto.
L’importo effettivo del fatturato sarà determinato in relazione ai servizi effettivamente erogati nel corso dell’esecuzione del contratto e il Concessionario non avrà diritto ad alcun tipo di indennità in caso di mancato raggiungimento dell’importo di fatturato così previsto.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, si attesta che i costi della manodopera sono stati stimati in € 66.226,05, Iva esclusa e sono stati calcolati sulla base dei seguenti elementi:
- Orari di svolgimento del servizio;
- Figure professionali necessarie;
- CCNL settore Terziario, commercio, distribuzione e servizi di Confcommercio.
I singoli valori unitari a base di gara sono costituiti dai Prezzi Unitari relativi ai singoli prodotti venduti nell’ambito del Servizio di Distribuzione Automatica e riportati nel Listino Distributori Automatici di cui all’art. 1.4.5 del Capitolato Speciale.
3.4 Oneri per la sicurezza
Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a € 1.063,00.
4. DURATA DELLA CONCESSIONE E OPZIONI
La concessione ha una durata di 60 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.
Il numero di distributori attualmente previsto è rapportato alle esigenze del Ministero al momento della stesura del Capitolato Speciale. Durante il periodo di efficacia del contratto lo stesso potrà essere modificato senza indire una nuova procedura di affidamento del servizio ai sensi di quanto previsto all’art. 175 del codice. In particolare ai sensi dell’art. 175, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016, il Concedente si riserva la facoltà di modificare il contratto nel corso della durata della concessione, in aumento o in diminuzione, per eventuali variazioni delle esigenze dell’utenza, per sopravvenute modifiche organizzative e/o logistiche che prevedano l’installazione di altri distributori presso la sede oggetto della presente procedura o presso altra sede del Ministero stesso. L’eventuale modifica non rappresenterà in alcun caso proroga della concessione. In tal caso si applicherà l’art. 175, comma 4 del Codice.
In caso di variazioni, il Concessionario dovrà comunque eseguire il servizio alle medesime condizioni previste dal Capitolato speciale.
La durata della concessione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. Durante tale periodo il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni in favore della stazione concedente previste nel contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.
Il valore della concessione, comprensivo dell’opzione di proroga è pari ad € 1.330.560,00, IVA esclusa.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, “aggregazione di imprese di rete”).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice Penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di gestione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, così come integrato dall’art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con legge 120/2020.
Sul punto, si precisa che i reati di cui al comma 1 dell’art. 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta.
Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare si precisa che - tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) ) del medesimo Codice, rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla Stazione concedente; le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida
n. 6/2016 dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12. 2018, n. 135. Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust; la Stazione concedente valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione concedente ogni opportuna valutazione. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165 del 2001.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, approvato con Determinazione prot. n. 135261 del 17 dicembre 2014, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 190 del 2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.
7.1 Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente, non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito il Ministero acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
È richiesto un fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto della concessione, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ossia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di importo complessivo non inferiore ad un terzo del valore della concessione IVA esclusa.
Il settore di attività è: Distributori automatici, individuato dal CPV 42933000-5.
Per “fatturato specifico medio annuo” si intende il valore che si ricava dividendo l’importo del fatturato realizzato complessivamente dal Concorrente nel settore di attività indicato, negli ultimi tre esercizi
finanziari disponibili per il numero dei medesimi esercizi finanziari.
Il possesso di tale fatturato specifico risponde all’esigenza di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi e dei prodotti; si è tenuto, altresì, conto della complessità del servizio, che richiede una struttura organizzativa aziendale solida e capace di rispettare le condizioni previste dal Capitolato Speciale, durante l’intera durata del contratto.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito sul fatturato dovrà essere rapportato al periodo di attività stessa.
La comprova del requisito, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e All. XVII, parte I del Codice, è fornita mediante una delle seguenti modalità:
- Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o altro organo terzo), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- Copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di riferimento con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- Fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4 del Codice, l’Operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione concedente.
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
Allo scopo di dimostrare adeguata capacità tecnica e professionale, gli Operatori economici dovranno dimostrare di aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente all’indizione della presente gara, almeno un contratto avente ad oggetto un servizio analogo a quello della presente concessione (cd. servizio “di punta”), che preveda l’installazione e la gestione di distributori automatici presso strutture pubbliche o private, per un ammontare complessivo non inferiore al 30% del valore della concessione.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, l’importo minimo complessivo del contratto di cui sopra potrà essere rapportato al periodo di attività.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice:
- in caso di distributori installati presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- in caso distributori installati presso committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione, oppure copia conforme dei contratti e delle relative fatture emesse.
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
Per la partecipazione alla gara, i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
• I requisiti generali di cui al precedente paragrafo 6 devono essere posseduti da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
• Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
• Il requisito relativo al fatturato di cui al precedente paragrafo 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE nel complesso. Il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
• Il requisito relativo all’esecuzione del servizio “di punta” di cui al precedente paragrafo 7.3 non è frazionabile e deve essere posseduto per intero dalla mandataria.
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
Ai sensi dell’art. 47 del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione concedente.
L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.
La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel presente documento per l’affidamento di servizi è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
I soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato di cui al paragrafo 6 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 il requisito economico finanziario deve essere posseduto e dichiarato dal consorzio secondo le modalità previste dall’art. 47, comma 1, del Codice.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016, il requisito economico- finanziario deve esser soddisfatto dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti secondo le modalità previste dall’art. 47, comma 1, del Codice, anche a quelli delle proprie consorziate, ivi incluse quelle dichiarate esecutrici. Tali requisiti vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Nel caso in cui intenda fare ricorso ai requisiti economico finanziari di proprie consorziate diverse da quelle ammesse quali esecutrici, il Consorzio deve inviare nella dichiarazione integrativa l’elenco delle consorziate cui far ricorso per il soddisfacimento del requisito e la quota di fatturato apportato da ciascuna di esse.
I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 devono essere posseduti o dal consorzio stabile o dalla consorziata esecutrice.
In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro- quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi degli artt. 172, comma 2 e 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al paragrafo 6, nonché di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione concedente in relazione al servizio oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione concedente impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE, e relativa dichiarazione integrativa, della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione concedente procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 174 del Codice; in mancanza espressa indicazione in sede di offerta l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Ministero di quanto subappaltato.
L’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in sede di gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
Il mancato possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore della concessione e precisamente di importo pari ad € 24.192,00 salvo quanto previsto dall’art. 93, comma 7;
2) una dichiarazione di impegno, ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, di cui agli artt. 103 e 104 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali
e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione concedente; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo, raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze ai sensi degli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, del Decreto legislativo n. 50 del 2016;
4) avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile;
c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Concedente;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante, oppure in alternativa essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti del Concedente;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta del Concedente per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (non è conforme il documento scansionato e firmato digitalmente);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2 del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 23 bis del D.lgs. 82/2005 se prodotto in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del medesimo decreto.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
I concorrenti, al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’espletamento del servizio, potranno effettuare, prima della presentazione dell’Offerta, tramite i propri rappresentanti legali o loro delegati (muniti di apposita delega a firma del rappresentante legale, accompagnata da fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato), sopralluogo presso la sede in cui dovrà essere erogato il servizio. In tal caso si provvederà a redigere apposito verbale attestante la presa visione della sede da parte dei concorrenti.
Il sopralluogo potrà essere effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì, a decorrere dalla data di indizione della gara fino alla data di scadenza per la presentazione delle richieste di chiarimenti, previo appuntamento, da concordare, avvalendosi del seguente indirizzo di posta elettronica:
- xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx;
Di detto sopralluogo sarà redatto un apposito Verbale di sopralluogo, il quale dovrà essere sottoscritto dal concorrente o dalla persona da questi delegata e per l’Amministrazione dal consegnatario.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA
Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati al Ministero, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. n. 76 del 2020, convertito in Legge n. 120/2020, l’offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente al Ministero, attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 8 marzo 2021, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e le condizioni del presente Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale, dello Schema di contratto e del Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, il Ministero adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al paragrafo 2.3 del presente Disciplinare di gara.
L’ “Offerta” è composta da:
A - Documentazione amministrativa, contenente la documentazione amministrativa di cui al paragrafo 15;
B - Offerta tecnica, contenente l’offerta tecnica di cui al paragrafo 16;
C - Offerta economica, contenente l’offerta economica di cui al paragrafo 17.
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:
Documento | Sezione del Sistema |
Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative | Documento di partecipazione alla gara |
DGUE concorrente | DGUE - Documento di gara unico europeo dell’impresa concorrente |
Procure | Eventuali procure |
DGUE dell’ausiliaria | Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie |
Dichiarazione integrativa dell’ausiliaria – contratto di avvalimento | Eventuale documentazione relativa all’avvalimento |
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria | Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione |
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario | Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi |
F23 attestante il pagamento del bollo | Comprova imposta di bollo |
Garanzia provvisoria e impegno | Cauzione provvisoria e documentazione a corredo |
Documento attestante il pagamento del contributo CIG | Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC |
PassOE | Registrazione AVCpass |
Offerta tecnica | Scheda – componente tecnica |
Relazione Tecnica | Documentazione tecnica |
Offerta economica | Scheda – Componente economica |
Offerta economica (generata dal Sistema) | Scheda – Componente economica |
Oneri sicurezza aziendali | Oneri sicurezza aziendali |
Costo della manodopera | Xxxxx della manodopera |
Piano Economico Finanziario | Piano Economico Finanziario |
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’Offerta dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’Offerta si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica ed Offerta economica).
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell’Offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’Offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in Offerta.
È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’Offerta.
L’invio dell’Offerta, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.
Il Sistema utilizzato dalla Consip S.p.A. adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’Offerta e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima. La presentazione dell’Offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’Offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e di Ministero, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra
natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’Offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. Si precisa inoltre che:
- l’Offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell’Offerta, chi ha presentato un’Offerta potrà ritirarla; un’Offerta ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
- il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle offerte, nonché offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’Offerta, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’Offerta, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’Offerta indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’Offerta.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, l’offerta tecnica e la relazione tecnica, l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul sito del MEF - Sezione Amministrazione – Bandi di gara e contratti e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non
diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione concedente potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione concedente sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi contenuti nella Documentazione amministrativa, ivi compreso il DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la Stazione concedente assegna al concorrente un congruo termine - non superiore
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione concedente procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione concedente invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA INFORMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta informatica “A” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
15.1 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta in bollo preferibilmente secondo il modello allegato e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.
La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema nell’apposita sezione.
Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i seguenti dati: ragione sociale, domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA. Inoltre, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, indica l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) oppure – solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri – l’indirizzo di posta elettronica.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta con firma digitale:
- nel caso di impresa singola, dal rappresentante legale o dal procuratore;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore;
b) (eventuale) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Modalità di pagamento del bollo
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.
Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della Stazione concedente (campo 5: Ministero C.F. 06363391001);
- del codice ufficio o ente (campo 6: RCC);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Procedura aperta per l'affidamento, in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale, per la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Xxx XX Xxxxxxxxx, x. 00, Xxxx”).
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire al Ministero entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema nell’apposita sezione “comprova imposta di bollo” copia informatica dell’F23.
Si precisa che:
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi il bollo è dovuto solo dalla mandataria
capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall’organo comune/ mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.
15.2 Documento di gara unico europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul Sistema Consip xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e sul sito xxx.xxx.xxx.xx secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
La Stazione concedente ha precompilato tutte le informazioni relative alla procedura.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa, a firma dell’ausiliaria, contenente le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria con firma digitale dall’ausiliaria o da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della Concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con firma digitale dall’ausiliaria o da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della Concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6) PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente Disciplinare di gara (Sez. A-B-C-D del DGUE). Si ricorda che fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa
successiva all’adozione dello stesso, ciascun soggetto che compila il DGUE è tenuto a prestare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti così come modificati dalla normativa sopravvenuta (si veda paragrafo 15.3 del presente Disciplinare di gara).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando le sottosezioni relative alle capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali (la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale cui paragrafo 7.1 del presente Disciplinare di gara; la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria cui paragrafo 7.2 del presente Disciplinare di gara; la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica cui paragrafo 7.3 del presente Disciplinare di gara).
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:
- nel caso di operatore di operatore singolo dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un suo procuratore;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Rispetto al socio unico e al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché l’eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del Codice. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es. amministratore delegato; consigliere delegato; consigliere con potere di rappresentanza etc.).
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente, nella domanda di partecipazione, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis), f-ter), del Codice.
Si precisa che le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12.2018,
n. 135.
L’operatore economico dovrà dichiarare tutti i procedimenti penali pendenti a suo carico nonché le sentenze definitive e non passate in giudicato, essendo riservata alla discrezionalità della Stazione concedente la valutazione circa la rilevanza degli stessi. Inoltre, l’operatore economico è tenuto a dichiarare tutte le altre fattispecie richiamate nella linea guida n. 6/2016 dell’ANAC.
Gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall’AGCM (cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.
La Stazione concedente valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; in merito a tali soggetti, dovranno essere rese anche le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’espletamento del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
6. ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice e fatto salvo quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo, autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione concedente a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione concedente a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L’eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali
ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE
n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte del MEF per le finalità descritte nell’informativa.
8. accetta le clausole contenute nel Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, approvato con Determinazione prot. n. 135261 del 17 dicembre 2014;
9. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione concedente con D.M. del 10 aprile 2015, reperibile sul sito istituzionale del Ministero alla sezione Amministrazione Trasparente - Codice di comportamento del Ministero dell’economia e delle finanze
- Ministero dell'Economia e delle Finanze e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
• indica i seguenti dati: l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
• si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000-xxx xxx X.X. 16 marzo 1942, n. 267:
• indica i seguenti dati:
a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;
Per gli operatori economici che abbiano presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:
• indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell’ipotesi in cui, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:
a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Ai fini della partecipazione il Ministero ha predisposto un facsimile di “domanda di partecipazione e
dichiarazioni integrative”, che contiene le pertinenti dichiarazioni sopra elencate che il concorrente può utilizzare.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega alla domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative:
a) DGUE del concorrente ed eventuali DGUE delle imprese ausiliarie;
b) Eventuali procure;
c) Eventuale/i contratto/i di avvalimento;
d) Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
e) Copia conforme della eventuale certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
f) F23 attestante il pagamento dell’imposta di bollo;
g) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
h) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti dovranno essere allegati:
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti dovranno essere allegati:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dovranno essere allegati:
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero
la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica dovranno essere allegati:
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica dovranno essere allegati:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo dovranno essere allegati:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA INFORMATICA B - OFFERTA TECNICA
Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire al Ministero un’Offerta tecnica, secondo la seguente procedura:
- invio attraverso l’inserimento a Sistema delle informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell’offerta richieste (compilazione della/e scheda/e tecnica/he); le caratteristiche tecniche verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta tecnica”, che il concorrente dovrà presentare a Sistema dopo averla:
i) scaricata e salvata sul proprio PC;
ii) sottoscritta digitalmente;
- invio attraverso l’inserimento a Sistema della Relazione Tecnica, anche essa sottoscritta digitalmente. La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al paragrafo 18.1, gli elementi dell’Offerta tecnica in conformità a quanto previsto nel paragrafo 18.2.
L’Offerta tecnica dovrà rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. L’Offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA INFORMATICA C – OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare all’Amministrazione, attraverso il Sistema, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono, inserendo nell’apposita sezione:
b) la stima dei COSTI AZIENDALI relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto della Concessione;
c) la stima dei COSTI DELLA MANODOPERA, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;
d) il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF), che attesti la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della concessione. Nel PEF dovranno essere esposte le previsioni dei costi di investimento e di gestione nonché dei ricavi relativi a ciascuna annualità del periodo di durata della concessione.
I valori di cui alle lettere a), b) e c) andranno inseriti con modalità solo in cifre e verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato.pdf che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire attraverso il Sistema stesso dopo averla:
i) scaricata e salvata sul proprio PC;
ii) sottoscritta digitalmente.
Il punteggio economico sarà attribuito unicamente dopo la valutazione di sostenibilità del PEF. In caso di PEF non sostenibile il concorrente sarà escluso dalla gara.
L’Offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
Sono inammissibili le Offerte economiche in aumento rispetto ai valori posti a base d’asta.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La Concessione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
La valutazione dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi, secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 10-bis, del Codice.
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
La Commissione giudicatrice procederà in relazione a ciascuna offerta al calcolo del punteggio. Il punteggio totale per ciascun concorrente (PToti) è dato dalla somma del punteggio complessivo dell’Offerta Tecnica (PTeci) e dell’Offerta economica (PEi) come di seguito indicato.
PToti = PTeci + PEi
La procedura verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior Punteggio totale.
18.1 Criteri di valutazione dell’Offerta tecnica
Il punteggio dell’Offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna PUNT. D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione
giudicatrice.
Nella colonna PUNT. T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA | PUNT. D MAX | PUNT. T |
Qualità del Servizio di Distribuzione Automatica | |||
1 | Piano del Servizio di Distribuzione Automatica (tempistiche di caricamento dei Prodotti all’interno dei Distributori Automatici) | 15 | |
2 | Proposta merceologica di prodotti aggiuntivi ai sensi dell’art.1.4.1 lett. k) del Capitolato Speciale. | 8 | |
3 | Proposta di macchinari con caratteristiche tecnologiche innovative (ad esempio: Fornire sistemi di comunicazione GSM per la telemetria in grado di fornire uno scambio di informazioni in tempo reale; ulteriori sistemi di pagamento, come accettazione carte di credito, app mobile per smartphone ecc.) | 12 | |
4 | Eventuale possesso certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 (si/no) Il concorrente dovrà allegare copia della certificazione. | 2 | |
5 | Eventuale possesso certificazione di qualità EMAS o UNI EN ISO 14001:2015 (si/no) Il concorrente dovrà allegare copia della certificazione. | 3 | |
6 | Eventuale possesso certificazione di qualità UNI EN ISO 22000:2005 | 3 |
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA | PUNT. D MAX | PUNT. T |
(si/no) Il concorrente dovrà allegare copia della certificazione. | |||
7 | Fornitura di acqua in bottiglie di plastica riciclata o materiale compostabile o biodegradabile. (si/no) | 6 | |
Qualità dei servizi accessori | |||
8 | Piano di igiene e pulizia, nel rispetto degli standard descritti nel Capitolato Speciale. | 8 | |
9 | Eventuale proposta di sistemi automatici di igienizzazione. (si/no) | 5 | |
10 | Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allestimenti e dei Distributori Automatici, nel rispetto degli standard descritti nel Capitolato Speciale. | 8 | |
TOTALE | 51 | 19 | |
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO | 70 |
18.2 Indicazioni per la stesura della Relazione Tecnica
La Relazione, redatta in lingua italiana, su fogli di formato A4, preferibilmente utilizzando il font Arial 11, interlinea singola, margini 2,5 per i 4 lati (superiore, inferiore, destro, sinistro), dovrà comporsi di un numero massimo di 20 facciate, con numerazione sequenziale e univoca delle pagine. La Relazione dovrà svilupparsi secondo la sequenza dei criteri indicati nella tabella che precede, richiamando il titolo di ogni criterio contrassegnato con la lettera D.
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Ai fini della valutazione sarà utilizzata la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ciascun criterio/sub criterio discrezionale con le modalità operative descritte nella tabella di seguito riportata e procedendo alla successiva riparametrazione, sempre per ciascun criterio/sub criterio.
VALUTAZIONE SINTETICA | COEFFICIENTE | DESCRIZIONE |
OTTIMO | 1,00 | Questa valutazione si applica quando il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente soddisfacente alle attese. |
BUONO | 0,75 | Questa valutazione si applica quando il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese. |
DISCRETO | 0,50 | Questa valutazione si applica quando il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese. |
SUFFICIENTE | 0,25 | Questa valutazione si applica quando il criterio è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese. |
INSUFFICIENTE | 0 | Questa valutazione si applica quando il criterio è trattati in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese. |
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
I punteggi attribuiti per ciascun criterio saranno definiti con due decimali, procedendo all’arrotondamento della seconda cifra decimale all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia uguale o superiore a 5. Al risultato delle suddette operazioni, per ciascuna offerta, verrà sommato il punteggio tecnico a quello economico determinando il relativo punteggio complessivo.
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella di cui al presente paragrafo, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi di valutazione, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
𝑃𝑖 = Σ𝑛 [𝑊𝑖∗V𝑎𝑖]
dove:
- 𝑃𝑖 = Punteggio dell’offerta i-esima;
- n = numero totale dei requisiti;
- 𝑊𝑖 = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- V𝑎𝑖 = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- Σn = sommatoria.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
18.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta economica Quanto all’offerta economica, per un totale di 30 punti, il punteggio massimo verrà attribuito all’operatore economico che avrà presentato il maggior ribasso unico percentuale rispetto ai prezzi posti a base d’asta, indicati per ciascuna categoria o sottocategoria nella sottostante tabella.
Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula:
PEi = PEmax [Ri/Rmax]
dove, per ciascuna categoria o sotto categoria:
- PEi = punteggio economico assegnato al concorrente i-esimo;
- PEmax = punteggio economico massimo attribuibile;
- Ri = ribasso complessivo offerto dal concorrente i-esimo;
- Rmax = ribasso massimo offerto in gara.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai valori posti a base d’asta indicati nella seguente tabella.
Per tutte le suddette voci verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale.
Categorie/sottocategorie prodotti | Prezzo a base d’asta (€) | ||
BEVANDE CALDE | con caffè a grani, macinato fresco | Caffè espresso | 0,45 |
Caffè espresso lungo | |||
Caffè espresso macchiato | |||
Cappuccino | |||
con cialde | Caffè espresso | 0,60 | |
Caffè espresso lungo | |||
Caffè espresso macchiato | |||
Cappuccino | |||
altre bevande calde | Latte | 0,45 | |
Cappuccino d’orzo | |||
Cioccolato forte | |||
The al limone | |||
Caffè d’orzo | |||
Caffè d’orzo macchiato | |||
Caffè al ginseng | |||
Caffè al ginseng macchiato | |||
BEVANDE FREDDE | Acqua oligominerale gassata o effervescente naturale | 0,50 | |
Acqua oligominerale naturale | |||
Succhi di frutta ad alta % di frutta | 0,90 | ||
Bibite (tè, aranciata, aranciata amara, coca cola standard e zero, chinotto, ecc.) | |||
Bibite con integratori di sali minerali |
SNACK (SALATI E DOLCI) | Snack salati | Cracker | 0,50 |
Patatine classiche | |||
Taralli | |||
Schiacciatine olio oliva e rosmarino, confezione da 2 unità | |||
Frutta secca | 0,80 | ||
Tramezzini singoli | 1,80 | ||
Snack dolci | Merendine (croissant, treccine, wafer, crostatine, ecc.) | 0,60 | |
Biscotti farciti cioccolato/ vaniglia | |||
Barrette cioccolato/cereali | 0,90 |
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione di gara sarà aperta il giorno 9 marzo 2021, con inizio alle ore 10.00, dal Seggio di gara, composto dal RUP ed un funzionario nominato tra dipendenti della Stazione concedente il servizio, che procederà, in seduta pubblica telematica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta Tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
b) successivamente il Seggio di gara procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche ed economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né al Ministero, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e il Seggio deputato all’esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;
c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare di gara;
d) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
f) proporre al RUP l’adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 del Codice.
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione concedente si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi
dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione concedente.
In conformità all’art. 77, comma 2, può essere utilizzata nella presente procedura, ove necessario, un’applicazione che consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni.
A seguito del comunicato del Presidente ANAC del 15 luglio 2019, avente ad oggetto la sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, il Ministero procederà alla formazione della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice.
La Stazione concedente pubblicherà nella Sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti. Il RUP si riserva la facoltà di richiedere ausilio alla Commissione nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
21. APERTURA DELLE BUSTE INFORMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare di gara.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare di gara.
La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti.
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle Offerte economiche.
Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:
a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole Offerte tecniche già riparametrati;
b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle Offerte economiche, la percentuale di ribasso offerta. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.
La Stazione concedente procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per la percentuale di ribasso offerta e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato
primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio economico.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla Stazione concedente.
Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’Offerta economica dall’Offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi all’elemento economico sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. Il calcolo suddetto è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La Stazione concedente in ogni caso si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Quindi, al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione concedente procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo paragrafo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione concedente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, sull’offerente cui la Stazione concedente ha deciso di aggiudicare la concessione.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione concedente, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice la Stazione concedente prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.
La Stazione concedente, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica la Concessione.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione concedente procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione concedente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 34-bis, comma 7 e dagli artt. 88, comma 4-bis e 89 del D.lgs. n. 159/2011, nonché dall’art. 3 del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 2020.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula deve avere luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sul valore della concessione secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice, oltre a adeguata polizza RCT e RCO.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la Stazione concedente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione concedente entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 3.000,00. La Stazione concedente comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di bollo e registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
In seguito alla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla Stazione concedente, nel termine di venti giorni dall’aggiudicazione la seguente documentazione:
a) dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art.3, comma 7 della Legge n. 136/2010;
b) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Stazione concedente, a garanzia degli impegni contrattuali;
c) idonea copertura assicurativa;
d) eventuale procura alla sottoscrizione del contratto.
In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:
- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l’atto costitutivo del Consorzio.
Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto
degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP - ora A.N.A.C. - n. 4 del 7 luglio 2011).
In caso di mancata produzione di quanto richiesto la Stazione concedente intimerà l’inoltro dando termine non superiore a 10 giorni, decorsi i quali il mancato riscontro equivarrà a rifiuto a stipulare e pertanto si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’escussione della cauzione e allo scorrimento della graduatoria.
24. GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, che dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli allegati al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.
25. CLAUSOLA SOCIALE
Ai sensi dell’art. 36, comma 1 del Codice, così come modificato dalla L. 120/2020, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del gestore uscente, compatibilmente con la propria organizzazione d’impresa, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), il Ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e propedeutico alla stipula del contratto da parte della Committente.
Finalità del trattamento
- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal Ministero per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica
delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Ministero ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- Tutti i dati acquisiti dal Ministero potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE, nonché per il monitoraggio dei consumi, il controllo della spesa e gli ulteriori risparmi ottenibili.
Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Ministero, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Ministero potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:
i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto);
ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione.
Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Ministero in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
− trattati dal personale del Ministero che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
− comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza al Ministero in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
− comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
− comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
− comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla
Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della Concessione, saranno diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito Internet xxx.xxx.xxx.xx, Sezione “Amministrazione trasparente”.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.
Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti del concorrente/interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al Ministero. All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di:
i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all’istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l’interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all’autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è il Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO), che potrà essere contattato ai seguenti indirizzi:
PEC: xxx@xxx.xxx.xxx.xx;
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto e acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte del Ministero e per le finalità sopra descritte.