CIG N. ……….
Comune di Cento
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE GRUPPO VERDE PERIODO 01/08/2022 - 30/04/2025
CIG N. ……….
ART. 1 - OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la gestione, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato d’Oneri, del Centro Socio Occupazionale “Gruppo Verde” riconducibile al sistema di classificazione per gli appalti al CPV 85310000-5 Servizi di assistenza sociale.
Il valore dell’appalto è stimato in complessivi € 1 578.993,53
(unmilionecinquecentosettanttottonovecentonovantatree/53), Iva esclusa, così suddivisi:
- valore stimato a base di gara per il periodo 01 08.2022 – 30/04/2025 di € 679,168,23
Iva ed oneri esclusi (euro seicentosettantanovemilacentosesantotto/23);
- eventuale ampliamento dei servizi (max 20%) per € 135,833,65 Iva ed oneri esclusi (centotrentacinquemilaottocentotrentare/65)
- eventuale esercizio dell’opzione del rinnovo ex art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 per € 679,168,23 Iva ed oneri esclusi (euroseicentosettantanovemilacentosesantotto/23);
- eventuale proroga tecnica, a richiesta del Committente, qualora si rendesse necessaria al fine di garantire l’espletamento delle ordinarie procedure di gara per la gestione del servizio, alle medesime modalità di cui all’art. 3 con quantitativi proporzionati ai quattro mesi di proroga per un importo di € 82.323,42 Iva ed oneri esclusi (euro ottanduemilatrecentoventitre/42);
- oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, di cui al DUVRI, per un importo pari ad € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00).
La fornitura del materiale di consumo e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività è a carico della ditta aggiudicataria intendendosi anche questa voce compensata nel corrispettivo contrattuale.
L’importo comprende il costo del personale impiegato e della dotazione strumentale necessari per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l’attività oggetto dell’appalto, ivi inclusi i costi di formazione del personale.
Per il calcolo del costo del lavoro si sono presi a riferimento, a titolo meramente orientativo ed esplicativo e pertanto non impegnativo né vincolante, i livelli D3 – D2 - C2 -B1 così come desunti dalle tabelle per la determinazione del costo medio orario del lavoro per i
lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo e delle imprese sociali, approvate con Decreto Direttoriale n. 7 del 17 febbraio 2020. Il costo della manodopera è stato stimato in € 534,796,35 (cinquecentotrentaquattromilasettecentonovantasei/35).
Il presente appalto è finanziato con risorse proprie dei Comuni convenzionati con il Comune di Cento per la gestione in forma associata dei Servizi Sociali, come da relativo atto di convenzionamento approvato con DCC n. 99 del 29/12/2021 e valevole fino al 31/12/2024 e con risorse regionali destinate alla non autosufficienza (FRNA) rimborsate a cura dell’Azienda USL di Ferrara.
Il committente, come da dichiarazione del RSPP, dichiara di avere valutato i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle attività oggetto del presente appalto e di avere preso visione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali) di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 come modificato e integrato dal D. Lgs. 106/2009, (allegato D del presente Capitolato d’Oneri).
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO – OPZIONI E RINNOVI
Il servizio oggetto dell’appalto dovrà essere garantito per il periodo 01/08/2022 – 30/04/2025.
L’amministrazione si riserva la facoltà di dare inizio al servizio in pendenza della stipula del contratto e, in tal caso, sarà redatto verbale di consegna. L’appalto non è soggetto a rinnovo automatico.
Al termine del periodo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di “opzione” di rinnovo ex art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 per un ulteriore periodo di 33 mesi alle medesime condizioni contrattuali, al netto di Xxx e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Qualora l’Amministrazione intenda avvalersi dell’opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, almeno tre mesi prima della scadenza del servizio.
Inoltre la durata del contratto in corso di esecuzione può essere soggetta a proroga tecnica di mesi quattro o per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
Per le opzioni di modifica al contratto ai sensi dell’art. 106 del Codice dei Contratti si rinvia al successivo art. 26 del presente capitolato d’oneri.
ART. 3 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO
Il Centro Socio Occupazionale “Gruppo Verde” é una struttura socio-sanitaria a carattere diurno, a minore intensità assistenziale rispetto ai centri socio-riabilitativi diurni. Si tratta di un “laboratorio protetto” destinato a persone con disabilità “medio – gravi”, che pur non potendo svolgere un lavoro in ambiente non assistito, hanno comunque sufficienti livelli di autonomia per svolgere attività occupazionali di diversa natura, in un ambiente adatto e con l’aiuto di operatori (ad es. giardinaggio e pittura su materiali vari, ceramica, falegnameria…).
E’ un servizio destinato all’accoglienza diurna di 15 persone disabili adulti, che conservano parziali autonomie e capacità adeguate allo svolgimento di attività terapeutico occupazionali e che necessitano di sviluppare rapporti in un contesto relazionale allargato e con l’ambiente circostante.
Possono accedere al Centro Socio Occupazionale “Gruppo Verde” le persone disabili adulte residenti nel Comune di Cento e nei Comuni convenzionati. L’ammissione avviene, compatibilmente con la disponibilità dei posti e previa valutazione dell’UVM distrettuale, e i disabili minorenni per i quali sia programmata, di concerto con i servizi sanitari dell’infanzia e dell’adolescenza, l’uscita dalla scuola, prima del raggiungimento della maggiore età oppure sia necessario realizzare un progetto temporaneo di alternanza scuola-lavoro PCTO finalizzato a favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le aspirazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento, nonché per aiutarli a sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente.
Il Centro Socio Occupazionale è sito a Xxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xx xxx Xxxxx x. 00 ed è una struttura diurna che svolge la propria attività dalle ore 8,00 alle ore 18,30 ed accoglie 15 utenti che frequentano la fascia delle attività mattutine ed usufruiscono del pasto oltre che del trasporto. Al pomeriggio vengono accolti 6 utenti per lo svolgimento di attività pomeridiane senza la fruizione del pasto.
Le attività del mattino si svolgono generalmente dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 15,00 e il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (servizio trasporto utenti compreso), per l’intero anno solare, fatta eccezione per 3 periodi: periodo natalizio (indicativamente dal 24 dicembre al 31 dicembre compreso), periodo pasquale (solo il venerdì di pasqua) e il periodo estivo due settimane nel mese di agosto.
Generalmente nella giornata di venerdì dalle ore 13.00 alle ore 16.15 viene effettuata la riunione settimanale di coordinamento degli operatori per la verifica e la programmazione delle attività.
Nella restante parte del pomeriggio sino all’orario di chiusura del Centro si svolgono le attività laboratoriali pomeridiane, denominate “Officina Vecchi Mestieri”, che si rivolgono a persone disabili adulte con un grado di disabilità lieve.
La sede del CSO dovrà essere in regola con le dovute specifiche autorizzazioni e destinazioni d’uso congruenti per le attività da svolgere del presente capitolato con onere a carico dell’appaltatore.
Il servizio di trasporto degli utenti da casa al Centro Socio Occupazionale e viceversa deve essere organizzato secondo le seguenti modalità:
- l’appaltatore deve mettere a disposizione mezzi idonei per il trasporto di persone con disabilità, con spese a totale proprio carico (mezzo, manutenzione, RCA, carburante, ecc);
- possono essere trasportati solo gli utenti inseriti nel Centro Socio Occupazionale, che ne abbiamo fatto richiesta e il trasporto deve essere effettuato da casa dell’utente al Centro Socio Occupazionale e viceversa, ed al momento della richiesta di servizio deve essere indicato l’indirizzo di casa.
Il Centro Socio Occupazionale “Gruppo Verde” svolge attività socio-occupazionali a vantaggio di un’utenza che, dopo aver effettuato un percorso educativo–riabilitativo, ha evidenziato sufficiente autonomia personale e capacità manuali, ad esempio in materia di lavorazione del legno, pittura su materiali vari, attività di cucina, di cucito, di utilizzo dei supporti digitali, di sensibilizzazione al riciclo e al riuso dei materiali. L’appaltatore deve impegnarsi a favorire la commercializzazione dei manufatti prodotti dagli ospiti e altre attività, offrendo alla cittadinanza occasioni di partecipazione. Il ricavato deve essere reimpiegato in attività a favore degli ospiti stessi e/o per l’acquisto di materiale per i laboratori. All’appaltatore viene inoltre richiesto di collaborare in caso di necessità in attività di supporto al care-giver agli ospiti del centro.
Accanto alle sopra citate attività manuali–occupazionali l’appaltatore deve garantire occasioni di incontro e socializzazione esterne alla struttura attraverso attività strutturate ed occasionali, che favoriscano il mantenimento delle abilità sociali e relazionali, rinforzino il senso di appartenenza al territorio anche attraverso la fruizione delle risorse locali.
L’appaltatore deve garantire la gestione del Centro Socio Occupazionale, sia per quanto riguarda l’attività educativa, sia per quella assistenziale, che devono essere entrambe finalizzate principalmente allo stimolo e all’esercizio delle autonomie degli utenti durante tutto il corso della giornata. Gli operatori, inoltre, dovranno essere di sostegno anche nelle attività laboratoriali svolte dagli utenti.
L’attività educativa deve garantire le seguenti funzioni:
- coordinamento generale delle attività sia pomeridiane che mattutine;
- predisposizione del PEAI per ogni utente;
- verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nei PEAI ;
- monitoraggio del clima relazionale all’interno del gruppo;
- mantenimento di rapporti periodici con i genitori degli ospiti;
- mantenimento di rapporti periodici con i referenti del Servizio Sociale.
L’accesso e la dimissione degli utenti è autorizzato dal Responsabile del Servizio Sociale su istanza dell’Area sociale di riferimento.
L’appaltatore dovrà garantire a proprie spese la pulizia dei locali.
L’appaltatore deve, inoltre, garantire la somministrazione dei pasti agli utenti del servizio utilizzando i locali esclusivamente per le attività di somministrazione delle pietanze prodotte all’esterno contenute in monoporzioni e pertanto prima dell’inizio delle attività dovrà predisporre e presentare apposita NIA (Notifica di Inizio Attività) o istanza analoga prevista dalla normativa vigente.
La quantità annuale complessiva dei pasti da fornire è, in via indicativa, di n. 3724, con una media giornaliera presunta di n. 19 pasti (compresi quelli degli operatori presenti durante la somministrazione del pasto agli utenti, il cui costo é a carico del Committente).
Ogni singolo pasto deve essere composto da:
- un primo piatto;
- un secondo piatto;
- un contorno appropriato;
- un frutto di stagione o frutta cotta o yogurt;
- pane o grissini.
Il menù dei pasti del Centro Socio Occupazionale “Gruppo Verde”, deve essere composto da un primo a scelta tra quattro (di cui uno deve essere sempre o minestrina o passato di verdura con pastina), un secondo a scelta tra quattro, un contorno a scelta tra tre (per i contorni deve essere garantita la possibilità di scegliere due mezze porzioni fra i tre o quattro contorni proposti) e per la carne, a richiesta, può essere fornita carne tritata o hamburger. In caso di richiesta è’ consentito sostituire il primo piatto o il secondo piatto con l’aggiunta di un contorno.
La quantità e la varietà dei pasti devono assicurare una dieta equilibrata dal punto di vista nutrizionale adatta per il consumo da parte di persone diversamente abili. Le caratteristiche delle materie prime, le modalità di produzione e di somministrazione dei pasti dovranno osservare quanto disposto negli allegati A,B,C del presente Capitolato e le normative vigenti in materia.
I pasti del Centro Socio Occupazionale “Gruppo Verde” dovranno essere consegnati in monoporzioni in appositi contenitori termici il cui ritiro e l’accurato lavaggio sono a carico dell’appaltatore. I condimenti saranno forniti dall’appaltatore L’appaltatore dovrà fornire le salse o i sughi in contenitori nelle rispettive mono porzioni. I pasti dovranno essere garantiti dal lunedì al giovedì tutto l’anno solare, fatta eccezione per 3 periodi di sospensione delle attività .
I menù devono essere articolati con una rotazione su almeno due settimane.
I menù proposti dalla ditta fornitrice dovranno preventivamente essere concordati con il Comune di Cento, Gestione Associata Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali, la quale si riserva la facoltà di chiedere loro modifiche anche a seguito di segnalazioni degli utenti.
Accanto ai menù di cui sopra devono essere previste “diete speciali” per le quali si intende un pasto preparato con specifiche modalità, diverse da quelle dei menù delle diete comuni, richiesto dal committente per utenti con problemi e/o patologie particolari. Non si intende come dieta speciale la semplice riduzione quantitativa di uno o più componenti di un alimento di un pasto comune. Le diete speciali, qualora richieste, devono essere fornite in contenitori monoporzione.
Le variazioni dei menù dovranno essere di volta in volta concordate con il Comune di Cento, Gestione Associata Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali. Nessuna variazione potrà essere apportata senza la specifica autorizzazione scritta del committente.
E’ consentita una variazione dei menù nei seguenti casi:
- guasto di uno o più impianti per la realizzazione del piatto previsto;
- interruzione temporanea della produzione per cause quali sciopero, incidenti, mancanza di energia elettrica in rete;
- avarie delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili.
La prenotazione dei pasti avverrà settimanalmente entro le ore 15.00 del venerdì per i pasti della settimana successiva. Le prenotazioni saranno comunicate all’appaltatore tramite apposito modulo.
L’eventuale disdetta dei pasti, dovrà avvenire entro le ore 9.30 del giorno di consegna..Il committente si riserva la possibilità di modificare tali orari a seconda delle modalità di gestione. I pasti disdettati non verranno pagati.
Nel caso di fornitura pasti in vassoio personalizzato l’appaltatore dovrà fornire le schede necessarie alla prenotazione pasti.
Il fornitore si assume la responsabilità circa l’idoneità delle derrate, la buona qualità delle stesse nonché la loro rispondenza alle norme vigenti, con controlli effettuati dal fornitore stesso e dai competenti uffici sanitari.
L’appaltatore dovrà prevedere il trasporto dei pasti dal centro di cottura alla sede del Centro Socio Occupazionale utilizzando mezzi idonei alle normative vigenti. Gli oneri per la consegna sono inclusi nel costo del pasto. L’impresa dovrà comunque garantire che il centro di cottura e trasformazione autorizzato, utilizzato per la fornitura dei pasti sia di sua proprietà o in gestione oppure in proprietà o gestione da parte di eventuale subappaltatore indicato nell’offerta e sia ubicato ad una distanza dal Comune di Cento che permetta di garantire i parametri di qualità fissati negli allegati A) B) e C) del presente Capitolato d’Oneri e dalla normativa vigente in materia.
L’appaltatore dovrà predisporre apposito piano di autocontrollo HACCP per tale servizio, che rispetti le normative vigenti in materia e trasmetterne copia entro dieci giorni dall’avvio del Servizio al Comune di Cento.
Nel corso di un pomeriggio alla settimana, negli stessi periodi di funzionamento del Centro Socio Occupazionale, indicativamente per circa 3 ore pomeridiane, l’appaltatore deve garantire un progetto denominato “Tempo Libero Insieme”, rivolto ad un massimo di n. 10 giovani adulti disabili lievi, con prevalenti bisogni educativi, ricreativi e di cura e benessere del sé.
Le attività proposte, sia manuali sia ludiche-sportive dovranno essere occasione per i partecipanti, di crescita, di condivisione di esperienze ,di sviluppo delle capacità e delle autonomie, anche nella gestione di iniziative, come l’organizzare uscite o gite in località d’interesse.
Il progetto potrà anche condividere momenti laboratoriali pomeridiani con gli utenti del Centro Socio Occupazionale, ma soprattutto svolgere attività esterne per l’arricchimento esperienziale e il mantenimento delle autonomie.
Lo svolgimento delle attività del Centro Socio Occupazionale deve essere garantito con l’impiego di almeno due OSS e di almeno due educatori.
Durante gli orari di apertura del servizio mattutino, deve essere garantita la presenza contemporanea di almeno tre operatori.
L’appaltatore deve garantire la fornitura di tutti i materiali utilizzati per lo svolgimento delle attività manuali, pratiche ed socializzanti, del Centro Socio Occupazionale che dovranno essere sommariamente descritti nel progetto tecnico
L’appaltatore sulla base del progetto tecnico proposto dovrà collaborare con il Committente all’aggiornamento della Carta dei Servizi.
In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, il Committente potrà sostituirsi senza formalità di sorta all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio delle attività, con rivalsa delle spese a carico dell’Appaltatore, e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l’eventuale risarcimento dei danni.
Per l’esecuzione d’ufficio il Committente potrà avvalersi di qualsiasi impresa che non sia l’appaltatore, oppure provvedervi direttamente.
L’appaltatore deve organizzare e gestire le attività in oggetto dell’appalto nel rispetto del presente capitolato e delle norme vigenti.
ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali sussistono:
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- situazioni che, ai sensi della normativa vigente, inibiscano le possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche e/o di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Per i raggruppamenti temporanei d’impresa e per i Consorzi ordinari, costituiti o da costituirsi, i requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE
I requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, che i concorrenti devono possedere, all’atto dell’offerta, a pena di esclusione, sono i seguenti:
- per i concorrenti residenti in Italia: l’iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per categorie di attività che comprendono quelle di cui al presente appalto oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia: l’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016, oppure dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con le modalità indicate, utilizzando preferibilmente i modelli messi a disposizione dalla Centrale di Committenza ed allegati al disciplinare.
Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
SOPRALLUOGO
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera b) del D.L. 76 convertito in legge 120/2020, per la particolare tipologia dei servizi e complessità dell’appalto, le Ditte che intendono partecipare alla procedura devono effettuare una ricognizione del Centro Socio Occupazionale “Gruppo Verde” situato in xxx Xxxxx x. 00 x Xxxxxxxxx, xxxx. xx Xxxxx (XX), entro e non oltre i giorni e orari calendarizzati dalla stazione appaltante e indicati nel disciplinare di gara.
Le richieste di sopralluogo possono essere effettuate entro e non oltre il termine indicato nel disciplinare di gara contattando il Geom. Xxxxxx Xxxxxxx, esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxx.x@xxxxxx.xxxxx.xx.xx. Le richieste pervenute dopo il termine non verranno accolte.
La ricognizione dei locali, da effettuarsi ad opera del responsabile legale della Ditta o di suo delegato dovrà avvenire alla presenza dell’incaricato del comune previo appuntamento da richiedersi a mezzo e_mail e l’effettuazione sarà comprovata da apposito attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere allegato in copia ai documenti di gara ed inserito nella documentazione della busta A.
La mancata effettuazione del sopralluogo costituirà motivo di esclusione dalla gara in oggetto.
L’incaricato del sopralluogo da una Ditta non potrà effettuare sopralluoghi per altre ditte partecipanti alla gara.
In caso di raggruppamento di imprese o consorzi il sopralluogo può essere effettuato da uno degli operatori economici raggruppato o consorziato purché munito di delega o mandato.
La mancata effettuazione del sopralluogo costituirà motivo di esclusione dalla gara.
ART. 5 – REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
La ditta oltre all’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, deve essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali analoghi:
Requisiti di capacità economico finanziaria
• capacità economica pari o superiore all’importo posto a base di gara, attestata da almeno due dichiarazioni bancarie, o di intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993 con espresso riferimento alla gestione dell’appalto ed al valore dello stesso;
Requisiti di capacità tecnico professionale
• avere svolto negli ultimi tre anni (2019 – 2020 – 2021) servizi analoghi nell’ambito delle stesso settore di attività, per un fatturato minimo complessivo nel triennio almeno pari alla base d’asta al netto dell’IVA, con indicazione dei rispettivi importi, termini temporali, soggetti pubblici o privati per i quali sono stati svolti i servizi;
• possesso delle certificazioni di qualità:
• UNI 11010 per servizi residenziali e diurni per persone con disabilità;
• UNI EN ISO 9001 sistema di gestione della qualità.
La comprova del requisito di capacità economica finanziaria è fornita mediante
• almeno due dichiarazioni bancarie, o di intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993 con espresso riferimento alla gestione dell’appalto ed al valore dello stesso.
La comprova del requisito di idoneità tecnico professionale è fornita mediante uno dei seguenti requisiti.
• certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
• contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
• attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
• contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
La comprova del requisito di possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione è fornita mediante
• un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, a pena di esclusione:
• i requisiti di ordine generale e d’idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi, dal consorzio e da tutte le consorziate;
• i requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere posseduti da ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti in ragione della propria quota di esecuzione dell’appalto;
• i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere assicurati cumulativamente dal raggruppamento fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Per i dettagli rispetto ai requisiti e alle modalità di partecipazione alla gara si rinvia al Bando ed al Disciplinare.
ART. 6 - ELEMENTI TECNICO-QUANTITATIVI E XXXXXXXX’ PROGETTUALE
L’appaltatore deve redigere in “lingua italiana” la propria proposta di progetto per la gestione del servizio oggetto del presente appalto, possibilmente contenendola entro un massimo di 10 pagine. Tale limitazione ha valore di mera indicazione.
Il progetto deve contenere:
a) modalità di organizzazione del servizio e delle attività oggetto dell’appalto con riferimento all’organizzazione annuale e sua declinazione giornaliera, ai tempi ed orari di funzionamento;
b) modalità di conduzione, coordinamento e supervisione dei soggetti coinvolti nell’attività oggetto del presente appalto;
c) modalità di collaborazione e coordinamento con gli operatori del servizio sociale e modalità di collaborazione e lavoro di rete con le realtà associative e gli attori sociali del territorio;
d) le risorse umane impiegate nelle attività, con riferimento alla quantità ed alla qualità professionale e modalità di esecuzione della clausola sociale;
e) modalità di organizzazione del trasporto degli utenti;
f) criteri e modalità di effettuazione della somministrazione dei pasti e loro caratteristiche;
g) le modalità di gestione del rapporto con gli utenti;
h) le metodologie e strumenti per la valutazione delle qualità delle attività anche attraverso indagini customer satisfaction che devono essere effettuate almeno annualmente.
Ulteriori elementi progettuali
Il soggetto proponente deve inoltre indicare in modo dettagliato:
a) criteri e modalità di selezione e reclutamento delle risorse umane e loro sostituzione;
b) proposte migliorative e/o integrative del servizio con messa a disposizione di mezzi, attrezzature e/o attività aggiuntive con particolare valutazione di quanto proposto nell’ottica della riduzione degli impatti ambientali con l’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari”; allo sviluppo del digitale, oltre le caratteristiche previste dal capitolato, senza oneri per l’amministrazione.
Il punteggio sarà assegnato dalla Commissione di gara, appositamente nominata, sulla base degli elementi tecnico-qualitativi, valutando gli elementi indicati al successivo art. 7.
ART. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, valutata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 95 ,comma 3, lettera a) dello stesso X.Xxx. 18 aprile 2016, n. 50.
Le offerte saranno valutate da una commissione giudicatrice sulla base dei criteri sotto indicati:
- PER OFFERTA TECNICA: Punteggio massimo 90 punti;
- PER OFFERTA ECONOMICA: Punteggio massimo 10 punti;
A) ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI (massimo punti 90/100)
Il punteggio sarà assegnato dalla Commissione di gara, nominata dal Centrale Unica di committenza sulla base degli elementi tecnico-qualitativi, valutando i seguenti elementi:
elementi tecnico-qualitativi | Punteggio xxxxxxx XXX PUNTI 90 |
Modalità organizzative delle attività laboratoriali, socializzanti e ricreative, con riferimento all’organizzazione annuale e giornaliera del servizio oggetto dell’appalto | 15 |
Modalità di funzionamento del servizio: orari di funzionamento, tipologie di attività laboratariali, progetti specifici, modalità di conduzione, coordinamento e supervisione dei soggetti coinvolti nell’attività | 15 |
Modalità di collaborazione e lavoro di rete con le realtà associative e i vari attori sociali del territorio (accoglienza tirocinanti e volontari, apertura alla cittadinanza delle attività organizzate dal CSO) | 6 |
Modalità organizzative del trasporto degli utenti e caratteristiche dei mezzi messi a disposizione | 7 |
Caratteristiche dei pasti somministrati e modalità di effettuazione del servizio | 7 |
Dotazione del personale impiegato. (E’ valutata la coerenza quali- quantitativa delle risorse offerte rispetto alla programmazione delle attività) e modalità di applicazione della clausola sociale (progetto di assorbimento). | 10 |
Criteri e modalità di selezione, reclutamento e sostituzione delle risorse umane e di coordinamento del personale. | 6 |
Criteri e modalità di relazione con il Servizio Sociale inviante e con le famiglie. | 6 |
Modalità e strumenti di valutazione delle attività e della qualità percepita dall’utenza | 5 |
Modalità di comunicazione e divulgazione delle attività e degli obiettivi del CSO | 5 |
proposte migliorative e/o integrative del servizio con messa a disposizione di mezzi, attrezzature e/o attività aggiuntive con particolare valutazione di quanto proposto nell’ottica della riduzione degli impatti ambientali con l’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari”; allo sviluppo del digitale, oltre le caratteristiche previste dal capitolato, senza oneri per l’amministrazione. | 8 |
Totale | 90 |
B) PREZZO (massimo punti 10/100)
L’offerta economica deve indicare anche la stima dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e la stima dei costi per la manodopera.
Per la determinazione del punteggio da assegnare al prezzo, la Commissione Giudicatrice valuterà l’elemento prezzo esclusivamente al ribasso rispetto alla base d’appalto, con esclusione di ogni altro tipo di offerta.
Il servizio sarà aggiudicato all’impresa offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio finale sommando i punti ottenuti per:
offerta tecnica (A) + prezzo (B).
In caso di parità del punteggio finale si aggiudicherà il servizio all’impresa che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo sulla qualità dell’offerta tecnica
E’ facoltà del Comune non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, dandone comunicazione motivata alle ditte partecipanti, o aggiudicarla anche in presenza di una sola offerta purché la stessa risulti idonea, e congrua per il Comune di Cento.
Fatte salve le procedure specifiche per la verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il RUP si riserva in ogni caso di valutare la congruità di quelle offerte che in base a specifici elementi, appaiono anormalmente basse.
ART. 8 - PERSONALE
Il servizio sarà svolto dall’appaltatore mediante propri operatori, adeguatamente preparati per le specifiche mansioni da svolgere ed in possesso, a seconda delle professionalità, dei seguenti requisiti:
- Laurea in scienze dell’educazione o equipollenti;
- attestato di qualifica professionale di “Operatore Socio – Sanitario” rilasciato dai competenti enti regionali.
Gli operatori dovranno essere in possesso di patente di guida di categoria “B” e dovranno parlare la lingua italiana.
Per lo svolgimento delle attività l’appaltatore dovrà garantire un Coordinatore/Responsabile del servizio in possesso del diploma di laurea in scienze dell’educazione o equipollenti che dovrà essere il referente unico per l’appaltatore e dovrà curare i rapporti con la committenza, sovrintendere il sistema nel suo complesso, verificare il raggiungimento degli obiettivi, e produrre alla committenza report periodici, almeno annuali anche rispetto all’andamento dei progetti personalizzati.
L’appaltatore seleziona tutti gli operatori con particolare riguardo all’idoneità al lavoro, alla qualifica professionale, all’affidabilità, onorabilità e ne garantisce l’aggiornamento professionale.
L’appaltatore gestisce in modo del tutto autonomo il proprio personale che risponde gerarchicamente e funzionalmente al Responsabile dell’appalto per l’appaltatore.
L’appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, un CCNL che ancorché diverso da quello scelto dall’Amministrazione appaltante e/o dal precedente contraente, garantisca ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo coerente con l’oggetto dell’appalto e adeguato alle prestazioni richieste dall’appaltatore.
Tutto il personale adibito ai servizi appaltati dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell’appaltatore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni dei servizi e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. I dipendenti dell’appaltatore devono tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti degli utenti, ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. L’appaltatore è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente articolo.
ART 8.1 CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE
Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio oggetto dell’appalto, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l’appaltatore ha l’obbligo del riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, nel rispetto dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016.
Per la formulazione del progetto di riassorbimento da parte degli Operatori economici interessati a partecipare alla gara si forniscono i seguenti dati e informazioni riguardanti il personale utilizzato nel corso dell’appalto da parte dell’operatore uscente:
1) Il contratto applicato è il CCNL per le Cooperative Sociali; non sono presenti contratti a termine e lavoratori appartiene a categorie svantaggiate.
2) dettagli relativi al personale impiegato:
Numero | Ruolo | Livello economico | Monte ore | Scatti anzianità |
1 | Educatore Prot.le con funzioni di coordinamento | D3 | 38 | 5 |
1 | Educatore Professionael | D2 | 36 | 5 |
2 | Operatori Socio Sanitari | C2 | 38 | 5 |
1 | Operatore Socio Sanitario | C2 | 24 | 2 |
1 | Autista | B1 | 15 | 2 |
La mancata presentazione del progetto di riassorbimento nell’ambito dell’offerta tecnica equivale alla mancata accettazione della clausola sociale e costituisce manifestazione della volontà di proporre una offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche per la quale si impone l’esclusione dalla gara.
L’Appaltatore deve trasmettere al competente servizio comunale almeno entro dieci (10) giorni precedenti l’inizio delle attività oggetto dell’appalto, l’elenco nominativo del personale che sarà assegnato al servizio, suddiviso per funzione, e dei sostituti, con i relativi curricula.
Entro trenta (30) giorni dall’inizio del servizio l’Appaltatore dovrà produrre al Committente copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro trenta giorni dal loro verificarsi.
Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopraindicati comporterà una penale di € 1,500,00, come previsto al successivo art. 27.
Il Committente ha facoltà di richiedere, motivandone le ragioni, la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrono sufficiente garanzia di adeguatezza professionale.
In caso di mancanze nell’esecuzione del servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, il Responsabile del servizio può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi/allontanati dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto.
L’appaltatore provvede ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta dell’Amministrazione Comunale non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nelle more delle procedure di allontanamento dal servizio affidato a detto personale, l’appaltatore si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more dell'esecuzione del provvedimento.
Nell’ottica della riduzione dei conflitti tra l’appaltatore e il personale e della correttezza delle relazioni sindacali, in caso di contenzioso sono da privilegiare meccanismi di conciliazione tra le parti.
L’appaltatore deve individuare un Responsabile di servizio che avrà il compito di coordinare il personale dell’appaltatore. Il Responsabile del servizio sarà il referente per la gestione delle attività e dovrà assicurare la corretta gestione dei vari servizi oltre al raccordo con enti, istituzioni e figure esterne al servizio. Il Responsabile per l’appaltatore provvede altresì ad organizzare la sostituzione del personale temporaneamente assente assicurando la continuità degli interventi.
Il Responsabile del servizio deve essere in possesso di un cellulare di servizio, il cui numero dovrà essere comunicato all’Amministrazione Comunale e dovrà essere raggiungibile sempre nelle ore di funzionamento dei Servizi.
L’appaltatore deve inoltre:
a) impiegare lavoratori ed eventuali volontari, stagisti e assimilati per i quali è stata verificata l’assenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies del c.p., ai sensi del D.lgs 4 marzo 2014, n. 39 che ha recepito la direttiva europea 2011/93/UE;
b) comunicare, al fine della verifica del rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, i nominativi del responsabile legale dell’appaltatore, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
c) comunicare l’avvenuta formazione delle suddette figure e dei lavoratori nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
d) dotare il personale e gli utenti del servizio di mezzi e strumenti atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti ed alle norme di prevenzione dell’infezione da Covid-19 nonché adottare tutte le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette sia dei terzi;
e) ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/08 coordinato con il D. Lgs. 106/09, dovrà provvedere a che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice sia “munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”;
f) l’operatore economico si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento aziendale del Comune di Cento. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la violazione sia ritenuta grave.
L’Appaltatore deve assicurare la partecipazione di tutto il personale agli incontri di verifica con il Comune di Cento.
L’eventuale personale volontario, gli incaricati in servizio civile volontario, possono essere utilizzati presso l’operatore economico aggiudicatario, purché svolgano la propria attività in forma complementare, non sostitutiva rispetto al personale sopraindicato.
L’operatore economico aggiudicatario, qualora intenda inserire personale volontario (incaricati di servizio civile volontario, stagisti), deve previamente comunicare, al Comune di Cento, le generalità del personale e il curriculum vitae.
Il Committente inoltre può inserire nel CSO, senza autorizzazione dell’appaltatore, e con obbligo di coordinamento da parte dell’appaltatore, lavoratori socialmente utili in convenzione con il Tribunale di Ferrara ai sensi dell’art. 54 del d.l.vo 28 agosto 2000 n. 274, dell’art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, art. 33 legge 120 del luglio 2010 e art. 186 del d.lgs. 285/1992 che sono impiegati nelle attività previste dalla Convenzione.
Art. 9 - MODALITÀ DELLE SOSTITUZIONI
Al fine di garantire all’utenza la necessaria continuità ed uniformità del servizio, l’appaltatore dovrà adottare tutte le modalità necessarie a contenere i fenomeni di turn over degli operatori. L’appaltatore si obbliga in ogni caso a mantenere per tutta la durata dell’appalto gli stessi operatori inizialmente indicati, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli indipendenti dalla volontà dello stesso appaltatore.
Le ferie degli operatori dovranno essere attentamente programmate al fine di evitare disservizi e un impatto negativo sull’utenza. Di tutte le assenze e delle relative sostituzioni deve essere data sollecita comunicazione al committente.
L’appaltatore deve garantire l’immediata sostituzione di quegli operatori che, a giudizio del committente, dovessero risultare inidonei allo svolgimento del servizio. Nel caso di sostituzioni definitive o dell’inserimento di un nuovo operatore l’appaltatore deve assicurare, a sue spese, una compresenza fra l’operatore uscente e quello entrante di almeno cinque giorni, durante il
quale il nuovo operatore non avrà la responsabilità della prestazione. Il costo del periodo di affiancamento sarà a carico dell’appaltatore.
ART. 10 - ONERI E COMPETENZE A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Alla ditta aggiudicataria compete la responsabilità dell’organizzazione e della conduzione del Centro Socio Occupazionale assicurando i servizi necessari al proprio funzionamento.
In particolare risultano compresi nel corrispettivo contrattuale i seguenti costi:
a) pulizia ed igiene di tutti i locali utilizzati con frequenza d’intervento almeno giornaliera;
b) gestione, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti anche di origine sanitaria, nel rispetto della normativa vigente, compresa la fornitura dei contenitori occorrenti;
c) premi per le polizze assicurative.
L’appaltatore deve espletare i servizi oggetto del presente appalto con proprio personale e con propria organizzazione e si obbliga a:
a) garantire i servizi oggetto del presente appalto, come indicati al precedente art. 3 e la loro continuità;
b) rispettare nella impostazione e nella realizzazione dei servizi quanto dichiarato nel progetto o offerta tecnica sulla cui base è avvenuta l'aggiudicazione e quanto specificatamente indicato nel Capitolato;
c) garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi;
d) comunicare il nominativo e il recapito telefonico del proprio Responsabile, che si rapporterà ai Servizi Sociali del Comune di Cento per tutto ciò che attiene all'esecuzione del presente affidamento;
e) farsi carico annualmente della formazione professionale specifica degli operatori impiegati nel servizio, dei loro eventuali sostituti e degli utenti come previsto dal DVR;
f) garantire al proprio personale il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, assicurativo e previdenziale); tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell’appaltatore che ne è il solo responsabile;
g) acconsentire che i propri operatori partecipino in orario di lavoro a momenti di aggiornamento, relativi alla materia del servizio appaltato, programmati dalla Gestione Associata Servizi Socio – Assistenziali del Comune di Cento;
h) presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione dettagliata riassuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente, comprese le attività di commercializzazione dei manufatti e dei prodotti del Gruppo Verde;
j) presentare, entro tre mesi dall’avvio del servizio, la proposta all’Amministrazione Comunale di una Carta dei servizi come strumento di tutela per i cittadini ai sensi della Direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull’erogazione dei servizi pubblici".
L’appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza, e secondo le condizioni, le modalità, i
termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto.
L’appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
L’appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal committente e/o da terzi autorizzati.
L’appaltatore si obbliga a consentire al committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’appaltatore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione al committente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente capitolato.
L’appaltatore dovrà inoltre garantire, senza eccezione alcuna:
a) l’adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione;
b) l’assoluto rispetto della normativa vigente per quanto attiene alla erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato d’Oneri;
c) l’assoluto rispetto delle norme contrattuali e regolamentari previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato.
ART. 11 – TIPOLOGIA SERVIZIO, RESPONSABILITA’, ASSICURAZIONE E SINISTRI
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e pertanto non possono essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore previsti dalla legge.
Le vertenze sindacali devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e la ditta aggiudicataria, in caso di proclamazione di sciopero, deve attenersi alle disposizioni di cui agli art. 4 e 5 dell’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei Servizi Pubblici Essenziali nell’ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali siglato tra l’ARAN e le XX.XX. del 19/09/2002 e seguito accordo integrato del 08/03/2016, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali, con disposizione denominata ”Accordo sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel comparto “Regione – autonomie locali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 256 del 31/10/2002.
Sulla base del sopra citato accordo e della legge 146/1990 e ss.ii., al fine di tutelare contestualmente il diritto di sciopero dei lavoratori ed il diritto delle famiglie degli utenti ad essere informati, l’appaltatore almeno cinque giorni prima dello sciopero deve comunicare al Committente se i servizi saranno aperti all’utenza ed in caso di apertura se l’orario di funzionamento ha subito modificazioni.
Nulla è dovuto all’aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
Il servizio oggetto del presente appalto si intende esercitato con rischio d’impresa a carico dell’aggiudicatario. L’appaltatore si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all’utente e/o a terzi, esonerando il committente da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte del committente.
E’ obbligo dell’appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
L’appaltatore deve, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione dei danni causati; in caso contrario il committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l’importo sul corrispettivo di prima scadenza oppure, in caso di incapienza, rivalersi sulla fidejussione.
A tale scopo l’aggiudicataria si impegna a stipulare, con Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Cento deve essere considerato “terzo” a tutti gli effetti;
Il predetto contratto assicurativo deve prevedere la copertura dei rischi per i fruitori del servizio, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’opera dovrà avere le seguenti principali caratteristiche:
- massimale unico non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00);
- coprire tutte le attività svolte dall’appaltatore, nulla eccettuato ed escluso;
- coprire i danni alle cose che si trovano nel luogo di esecuzione del servizio.
Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell’impresa aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto.
Copia delle polizze regolarmente sottoscritte e quietanzate dalle parti dovrà essere consegnata al committente unitamente alla documentazione richiesta per la stipula del contratto con allegato l’impegno dell’appaltatore a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto con soluzione di continuità delle coperture assicurative.
L’appaltatore è tenuto a dare al Committente, di volta in volta, immediata comunicazione scritta dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.
ART. 12 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI CENTO
Il Committente garantisce il pagamento delle utenze e mette a disposizione per le attività laboratoriali le attrezzature e gli arredi presenti nella struttura del Centro Socio Occupazionale “Gruppo Verde”, per le quali verrà redatto apposito verbale di consegna in contraddittorio con l’aggiudicatario prima dell’inizio delle attività.
Restano, inoltre, a carico del Committente tutte le spese inerenti l’ordinaria e la straordinaria manutenzione dello stabile, degli arredi e delle attrezzature in esso contenute, che dovranno, unitamente agli arredi essere custodite dall’appaltatore con la diligenza del buon padre di famiglia.
Il Committente, inoltre, si riserva la facoltà di utilizzare gli spazi del Centro Socio Occupazionale per organizzare altre attività istituzionali dei Servizi alla Persona.
Il Committente si obbliga ad assicurare il pagamento dei corrispettivi in base alle singole fatture riscontrate regolari, emesse dall’appaltatore a scadenza mensile. Sulla fattura dovrà essere indicato un costo mensile fisso pari a 1/33 dell’importo di aggiudicazione per le prestazioni di cui all’art. 3 del presente Capitolato d’Oneri;
Nella fatturazione delle prestazioni di cui sopra dovranno essere detratte eventuali prestazioni non effettuate.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo dopo aver verificato la regolarità del DURC e previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte del funzionario competente, entro 30 gg. dal ricevimento delle fatture al Protocollo Generale del Comune di Cento.
Il Comune di Cento potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all’appaltatore. Il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.
ART. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI
Il Dirigente del Servizio alla Persona del Comune di Cento e il Responsabile dei Servizi Sociali della Gestione Associata, possono disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:
- l’osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato, delle disposizioni di legge;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all’aggiudicazione;
- il rispetto dei diritti degli utenti;
- il grado di soddisfazione degli obiettivi prefissati e il livello di soddisfazione dell’utenza;
L’Appaltatore deve acconsentire l’accesso ai locali a tutti i funzionari comunali preposti al controllo, previa esibizione di apposita documentazione di identificazione, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato.
ART 14 - RUP E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il Committente da atto che il Responsabile UO del Servizio Sociale Associato è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nonché Direttore dell’esecuzione del presente appalto, con provvedimento del Dirigente del Settore – V Servizi alla Persona. A tale Responsabile fanno capo tutte le attività ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contenuta nel D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
ART. 15 - CONTRATTO
La stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.
Il contratto sarà stipulato nei termini previsti dall’art. 32 co.8 del D. Lgs n. 50/2016.
La stazione appaltante in virtù di quanto previsto dall’art. 8, co.1 del decreto legge n. 79/2020 come modificato dalla legge 120/2020 e per le procedure avviate fino al 30/06/2023 è autorizzata all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 co.8, fermo restando il possesso dei requisiti generali da parte dell’esecutore.
In caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.
Il contraente è responsabile del contratto in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
Sono a carico della Ditta contraente tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione in caso d’uso, nonché il versamento dei diritti di segreteria.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 si evidenzia che le spese di pubblicazione del bando e degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani nazionali e locali, sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario. Le spese ammontano a circa € 5.000,00.
ART. 16- CORRISPETTIVO, PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Il corrispettivo dell’appalto riguarda tutte le prestazioni di cui al presente capitolato e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:
Le fatture dovranno essere emesse mensilmente. Sulla fattura dovrà essere indicato un costo mensile fisso pari ad 1/33 del prezzo offerto in sede di gara.
Con tale corrispettivo, come sopra determinato, l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal committente per i servizi in argomento, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto dal committente con il pagamento.
Detto corrispettivo può essere modificato adeguatamente in relazione ad eventuali variazioni della tipologia e/o delle dimensioni del servizio e/o da altre cause indipendenti dalla ditta aggiudicataria, quali si evincono al precedente art. 3.
Il Direttore dell’esecuzione, accerta la prestazione effettuata in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contabili, comunica l’esito di tale accertamento al RUP. Il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Detto certificato non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, co. 2, del c.c..
Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui al D.M. 55/2013, dovranno recare l’esatta ragione sociale: Comune di Cento - U.O.C. “GAFSA” - Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXX (XX) - Codice Fiscale: 81000520387, dovranno essere indirizzate al codice unico ufficio: n. ZA8A2U, dovranno riportare il numero di CIG per il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno.
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato a consuntivo sulla base delle fatture emesse mensilmente dall’aggiudicataria e avverrà solo dopo aver verificato la regolarità del DURC e previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte del funzionario competente, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture al Protocollo Generale del Comune di Cento.
Eventuali contestazioni relative alle fatture saranno comunicate all’aggiudicataria, a mezzo PEC, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse attestato dall’apposizione del numero di protocollo dell’Ente.
L’Appaltatore consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e della L. 17/12/2010, n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, in caso di aggiudicazione, dovrà comunicare al Comune di Cento, Servizio Sociale GAFSA i conti correnti dedicati su cui l’Amministrazione potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto.
L’appaltatore ed i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dovranno dare immediata comunicazione al Comune di Cento.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d’incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Qualora emergesse l’esigenza di sostenere spese straordinarie e non preventivabili per cause eccezionali (es. COVID-19, terremoto, ecc.), tali spese saranno oggetto di valutazione e co- progettazione, in base alle disposizione di legge e nel rispetto della normativa vigente.
ART. 17 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL’APPALTO
Su richiesta dell’appaltatore, nei limiti delle risorse disponibili, potrà essere concessa l’anticipazione del prezzo dell’appalto per un importo sino al 20% del valore del contratto relativo alla prima annualità, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono- programma della prestazione.
La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
ART. 18 - REVISIONE PREZZI
I prezzi contrattuali saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del primo anno.
Dal secondo anno in poi, saranno sottoposti ad eventuale revisione, con cadenza annuale, sulla base di istruttoria condotta dall’Ente a seguito di richiesta documentata dell’impresa aggiudicataria. Tale revisione prezzi è regolata dall’art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
In particolare, potrà essere riconosciuta, dopo il primo anno di gestione, una revisione annuale dei prezzi in occasione di aumenti delle retribuzioni e delle contribuzioni obbligatorie per il personale dipendente, sopravvenuti dopo la presentazione dell’offerta contrattuale, disposti da contratti collettivi nazionali di lavoro, da integrativi provinciali o da norme di legge, non prevedibili al tempo dell’offerta e comunque in essa non previsti, nel limite dell’incremento percentuale verificatosi rispetto ai prezzi offerti.
In assenza di elementi di comparazione, per gli oneri diversi dal costo del personale si applicherà l’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati. Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge per la revisione dei prezzi dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni.
L’eventuale revisione potrà essere richiesta dalla parte che vi abbia interesse mediante PEC e produrrà effetto dal giorno dell’esecutività dell’atto formale dell’Amministrazione che dovrà essere adottato entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, fermi restando i termini annuali di riferimento dianzi riferiti.
ARTICOLO 19 – GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l’aggiudicataria, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 deve costituire, entro dieci giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, in misura pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste, dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l’operatività (leggasi: assunzione dell’obbligo di pagare) della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di ribasso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituirsi è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento) l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento, il Comune di Cento, con l’adozione di semplice atto amministrativo, può ritenere sulla garanzia i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tale caso l’aggiudicataria rimane obbligata a reintegrare o a ricostituire la garanzia entro dieci giorni solari dalla notificazione del relativo avviso.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’aggiudicataria la garanzia, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Comune di Cento al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerata a titolo di penale.
ART. 20 - CESSIONE E SUBAPPALTO
Il subappalto relativo alle prestazioni di servizio deducibili in contratto, è ammesso nei termini e nei limiti di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 49, comma 1, lettera b) del Dl 77/2021 convertito nella legge 108/2021. I concorrenti devono indicare le parti del servizio che intendono subappaltare. L’autorizzazione al subappalto sarà vincolato al riscontro della sussistenza delle condizioni prescritte al suddetto art. 105. Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell’appaltatore, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice. Copia delle condizioni di subappalto, sottoscritte dalle parti, dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo
L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
20 gg. prima della data di inizio della prestazione e trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84.
La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
ART. 21 – AGGIUDICAZIONE
I servizi in oggetto saranno aggiudicati mediante procedura aperta, secondo le modalità indicate nel disciplinare d’appalto e del bando di gara.
ART. 22 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite del committente, per quanto di rispettiva competenza, per l'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, il Comune di Cento ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.
Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore.
Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore e una copia conforme può essere rilasciata all'appaltatore, ove questi lo richieda.
Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.
ART. 23 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’APPALTATORE
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.
ART. 24- VARIANTI INTRODOTTE DAL COMMITTENTE
Il committente può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal committente;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
d) nell’esclusivo interesse del committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.
Inoltre, il committente si riserva il diritto di introdurre, nelle modalità di esecuzione dei servizi sopra descritti, le modificazioni che si dovessero rendere necessarie entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo.
L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante per garantire il corretto svolgimento del servizio, senza alcuna pretesa di indennizzo.
Nessuna variazione può essere introdotta dall'appaltatore se non è preventivamente approvata per iscritto dal RUP.
ART. 25 - VARIAZIONI ENTRO IL 20%
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
ART. 26 - INADEMPIMENTI E CAUSE DI RISOLUZIONE
L’appaltatore è tenuto a garantire l’osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato.
Nel caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi o condizioni di cui al comma precedente, il Responsabile della esecuzione del contratto inoltrerà apposita contestazione e diffida ad adempiere, assegnando il termine di giorni venti decorso inutilmente il quale o valutate negativamente le controdeduzioni pervenute la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
In ogni caso la Stazione Appaltante può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione espressa da comunicarsi all'aggiudicataria a mezzo PEC, nei seguenti casi:
a) grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni del contratto;
c) mancato assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
d) mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento, di cui all’art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla Legge 217/2010; mancata regolarità contributiva dei dipendenti impiegati nel servizio;
e) reiterati e gravi inadempimenti imputabili all'aggiudicataria, comprovati dall'applicazione di penali per un totale pari ad almeno il 10% annuo del valore del contratto;
f) violazione delle norme in materia di cessione del contatto, dei crediti o del subappalto;
g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
h) sospensione della prestazione oggetto del servizio e, comunque, delle attività previste nel presente Capitolato;
i) mancata osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente Capitolato.
j) mancata osservanza dei contenuti e degli obblighi di condotta previsti nei Codici di comportamento nazionale e del Comune di Cento.
k) grave inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale;
l) violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento;
In tutti i casi di risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di ritenere in via definitiva la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicataria per il risarcimento del danno.
Il committente, fatta salva la richiesta di maggior danni, può rivalersi sulla cauzione anche nei seguenti casi:
a) a copertura delle spese conseguenti all’esecuzione d’ufficio dei servizi necessari e per limitare gli effetti negativi dell’inadempimento dell’impresa;
b) a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell’impresa;
c) a copertura delle spese per l’esecuzione d’ufficio dei servizi in caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato da parte dell’Appaltatore.
ART. 27 - PENALITA’
Il Comune di Cento, in caso di inadempienze applicherà penali secondo le indicazioni dell’elenco sotto indicato, in rapporto alla gravità dell’inadempienza.
L’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.
Il provvedimento è assunto dal Responsabile del procedimento del Comune di Cento.
Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della irrogazione della stessa. Decorso inutilmente tale termine, si procederà al recupero della penalità, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo la contestazione.
L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla committenza per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e dall’obbligo dell’Appaltatore di risarcire l'eventuale danno arrecato al committente in dipendenza dell'inadempimento.
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del committente sono notificate all’appaltatore in via amministrativa.
In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono applicate penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. La misura della penale per il ritardato adempimento è predeterminata nella misura dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non può comunque superare, complessivamente, il 10% dell’ammontare netto contrattuale.
L’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione Comunale a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattali, qualora l’appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità e qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al progetto presentato dall’impresa in sede di gara.
Saranno applicate, con atto del RUP, le penali qui di seguito riportate:
- € 2,500,00: utilizzazione di personale non rispondente ai requisiti di cui all’art. 8 e dei requisiti indicati nell’offerta;
- € 1,500,00 mancato invio delle comunicazioni e della documentazione previste all’art. 8.1
- € 1,500,00 mancata sostituzione del personale assente o ricusato nelle dovute forme dall’Amministrazione Comunale;
- € 1,500,00 per ogni episodio in cui l'Impresa non garantisca al proprio personale il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro;
- € 1,500,00 per ogni episodio in cui risulti che gli operatori impegnati dalla Ditta aggiudicataria nei servizi in oggetto abbiano avuto nei confronti dell’utenza un comportamento valutato dal Responsabile individuato dal Comune come ineducato o irrispettoso o non adeguato alla funzione e ai compiti assegnati;
- € 1,500,00 mancata presentazione della NIA nei termini previsti e/o mancato aggiornamento della stessa;
- € 1,200,00 per il non rispetto del preavviso in caso di sciopero di cui all'art. 11 del presente capitolato speciale d’appalto;
- € 1,200,00 per ogni violazione relativa al disposto dell’art. 20 del presente capitolato;
- €1,200,00 violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.);
- € 1,200,00 violazione in materia di riservatezza dei dati (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.);
- € 1,200,00 per qualsiasi violazioni del disposto del presente capitolato d’oneri, diverse da quelle precedentemente elencate.
In caso di recidiva le penalità sono raddoppiate, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.
ART. 28 - RECESSO
L’appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto o da una parte di esso, salvo l’obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora il Committente intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale del servizio assegnato, in relazione alle modifiche normative e/o organizzative del servizio, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società per la gestione del servizio o di altro ente che verrà allo scopo individuato per la gestione di tale servizio. In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Il recesso è previsto anche in caso di impossibilità sopravvenute assoluta ed oggettiva non imputabile ad alcuna delle parti; Il committente può inoltre risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non imputabili all’appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile;
- in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel casi in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip ed Intercet-ER successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999;
- per eccessiva onerosità.
In tutti i casi previsti dai commi precedenti, fatta eccezione per il recesso di cui alla lettera c) del comma precedente, l’appaltatore concorderà un equo indennizzo con il committente.
L’appaltatore può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile
(articoli 1218, 1256 e 1463 codice civile).
ART. 29 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ
L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 del X.xx 50/2016 e ss.mm.ii. al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.
Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
In materia di verifiche di conformità si rinvia alla normativa vigente in materia.
ART . 30 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto di servizio che verrà stipulato con l’affidatario ed eventuali successivi patti o comunque ad esso connessa, il Foro competente sarà quello di Ferrara. È escluso l’arbitrato.
ART. 31 -ONERI E SPESE CONTRATTUALI
A carico dell’impresa che risulterà aggiudicataria del servizio graveranno le spese di xxxxx, i diritti e le spese di registrazione del contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell’Amministrazione Appaltante.
L’IVA nella misura di legge è a carico dell’Amministrazione Comunale.
ART. 32 - PRIVACY
Al momento della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, l’Appaltatore verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dal Comune di cento, in qualità di Titolare del trattamento stesso. Il Responsabile del trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare. L’art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.
Ai fini sovresposti, il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento stipuleranno l’Accordo per il trattamento esterno dei dati, allegato al Contratto. La nomina è da intendersi valida per tutta la durata del contratto relativo al servizio oggetto dell’affidamento che vincoli la Ditta aggiudicataria al Titolare del trattamento.
La Ditta aggiudicataria sarà nominata Responsabile del trattamento dei dati degli utenti inseriti nel Centro Socio Occupazionale e che saranno raccolti e trasmessi dal Comune di Cento in qualità di Titolare del trattamento. Per quanto riguarda, invece, i dati che saranno raccolti successivamente dalla Ditta stessa per lo svolgimento del servizio, ad integrazione di quanto ricevuto dalla stazione appaltante, il Titolare del trattamento sarà la Ditta aggiudicataria con tutti gli obblighi e incombenze ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia.
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
- Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cento (FE) con sede provvisoria in Xxxxx Xxx xxx Xxxxxxxx x. 00, xxx. 00000.
- Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (xxx-xxxx@xxxxxx.xx).
- Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
- Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
- Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cento per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) non necessita del consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità relative al procedimento in oggetto.
- Destinatari dei dati personali
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione fatta eccezione per gli adempimenti normativamente previsti nell’ambito del presente appalto.
- Periodo di conservazione
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
- Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare all’appalto.
ART. 33 - RIFERIMENTI AD ALTRE NORME
• Norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, con particolare riferimento a quelle relative agli appalti di servizi;
• Norme del Codice penale e leggi ad esso collegate, per quanto attinenti;
• Norme del Codice di Procedura Civile e leggi ad esso collegate, per quanto attinenti.
• Legge 24 novembre 1981, n. 689 recante Modifiche al sistema penale
• D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e ss.mm.ed ii;
• D. Lgs. n. 81/2008 recante: ”Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e xx.xx. ed ii.;
• D. Lgs. n. 196/2003 recante ”Codice in materia di protezione dei dati personali” e xx.xx. ed ii.;
• REGOLAMENTO (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
• DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 avente ad oggetto Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
• Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ”Nuove norme sul procedimento amministrativo”modificata ed integrata dalla L. 7 agosto 2015, n. 124 e, successivamente, dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221;
• D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. recante: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
• D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa così come modificato dal dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120;
• Legge 31.05.1965, n. 575 recante: ”Disposizioni contro la mafia” e xx.xx. ed ii.;
• Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
• Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare”;
• Legge 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii.;
• DGR 864 DEL 24/07/2006;
• Legge regionale n. 2 del 12/03/2003 ”Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
• deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 28 del 06/12/2020 con la quale si è approvato il nuovo Piano sociale e sanitario 2018-2020;
• delibera della Giunta Regionale n.564 del 2000 e xx.xx.xx.;
• Regolamento Comunale del Centro Socio Occuppazionale “Gruppo Verde” approvato con Deliberazione C.C. n. 100 del 30.11.2015, e ss.mm.ii..