Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore Clausole campione

Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore. 1. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta ad iniziativa dell’Appaltatore se non è stata disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dall'Istituto, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti nel successivo art. 19 del presente Contratto.
Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore. 1. Nessuna variazione o modifica all’Accordo Quadro o alle Convenzioni di Cassa può essere introdotta ad iniziativa dell’Appaltatore se non è stata disposta con le modalità di cui al successivo art. 15 del presente Accordo Quadro.
Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore. 1. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta ad iniziativa dell’Appaltatore se non è stata disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dall'ASL Cagliari.
Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore. 1. Nessuna variazione o modifica all’Accordo Quadro – Lotto **** o al contratto attuativo può essere introdotta ad iniziativa dell’Appaltatore, se non sia stata preventivamente disposta dal Direttore dell’esecuzione e approvata dalla Stazione Appaltante, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti nel successivo art. 17 del presente Accordo Quadro.
Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.
Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore. 1. Nessuna variazione o modifica all’Accordo Quadro o al contratto attuativo può essere introdotta ad iniziativa dell’Appaltatore, se non sia stata preventivamente disposta dal Direttore dell’esecuzione e approvata dalla Stazione Appaltante, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti nel successivo art. 17 del presente Accordo Quadro.
Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore. 1. Nessuna variazione o modifica all’Accordo Quadro o al contratto attuativo può essere introdotta ad iniziativa dell’Appaltatore, se non sia stata preventivamente disposta dal Direttore dell’esecuzione e approvata dalla Stazione Appaltante,.
Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione.
Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore. Nessuna variazione o modifica all'appalto può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta e preventivamente approvata dal Comune. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove giudicato opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Comune.
Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore. Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.