Contract
1. Rispetto delle condizioni di fornitura
La consegna degli oggetti di fornitura, compresi oggetti da produrre o oggetti mobili da creare, da parte di NETSTAL Maschinen AG ("Fornitore") avviene esclusivamente sulla base delle seguenti Condizioni Generali di Fornitura. Per quanto concerne il contenuto di tutti gli accordi sottoscritti fra Committente e Fornitore al di fuori delle presenti Condizioni Generali di Fornitura è necessaria e determinante la conferma per iscritto da parte del Fornitore. Nel caso, in cui una delle presenti Condizioni Generali di Fornitura venga annullata da un accordo scritto ed esplicito stipulato fra il Fornitore ed il Committente resta impregiudicata la validità delle restanti Condizioni. Non sono applicabili le altre disposizioni, in particolare le Condizioni Commerciali del Committente, a prescindere che esse siano o non siano state espressamente respinte dal Fornitore. Si applicano esclusivamente le presenti Condizioni Generali di Fornitura anche quando il Fornitore presta incondizionatamente un servizio sulla base di condizioni commerciali diverse.
2. OFFERTA
2.1 Le offerte del Fornitore hanno una validità di 30 (trenta) giorni a partire dalla data dell’offerta, salvo venduto. I servizi di consulenza del Fornitore nell’ambito del conferimento dell’ordine dovranno essere retribuiti alle tariffe solitamente in uso. I preventivi di spesa, i disegni, le illustrazioni, le indicazioni di pesi e dimensioni e altra documentazione, anche in formato elettronico, sono di proprietà esclusiva del Fornitore. Questi documenti sono fruibili anche a terzi solo previa autorizzazione del Fornitore.
2.2 Le Descrizioni Tecniche come pure tutte le indicazioni di pesi e misure dell’offerta sono puramente indicative e diventano vincolanti per il Fornitore soltanto se espressamente dichiarato dal Fornitore stesso.
3. Entità della fornitura
3.1 L’entità della fornitura è determinante esclusivamente dalla conferma scritta dell’ordine da parte del Fornitore. Questo vale anche per eventuali dispositivi di protezione.
3.2 Il Fornitore si riserva il diritto di effettuare consegne parziali, a condizione che la loro accettazione non sia inesigibile per il Committente, in particolare quando è garantita la consegna della restante merce e ciò non comporta maggiorazioni o spese aggiuntive consistenti per il Committente (in tal caso il Fornitore si dichiara pronto ad assumersi tali costi). Ogni consegna parziale potrà essere fatturata separatamente.
4. PREZZI
4.1 Se non diversamente concordato, si applicano i prezzi "franco fabbrica" Näfels (EXW Incoterms 2010) o da un indirizzo diverso specificato dal Fornitore. L’IVA sarà calcolata separatamente tenendo conto della percentuale di volta in volta in vigore per legge e dovrà essere pagata dal Committente.
4.2 Per quanto concerne affari all’interno ed all’estero, gli imballaggi ed eventualmente le assicurazioni saranno fatturate separatamente e diventeranno proprietà del Committente.
4.3 Il Fornitore può addebitare al Committente i costi aggiuntivi derivanti da eventuali modifiche richieste dal Committente stesso e approvate dal Fornitore, a condizione che il Fornitore abbia preventivamente informato il Committente in merito all’insorgenza di costi aggiuntivi o il Committente abbia dovuto prevedere costi aggiuntivi in buona fede.
5. PAGAMENTI
5.1 Se non diversamente concordato, i pagamenti dovranno avvenire subito dopo la fornitura della merce e il ricevimento della fattura senza alcuna detrazione sul conto del Fornitore; la fattura si intende ricevuta entro e non oltre il terzo giorno dopo la consegna alla posta per l’invio.
5.2 Per giorno di pagamento si intende sempre il giorno, in cui il Fornitore dispone realmente dell’importo.
5.3 Nel caso di ritardato pagamento, il Fornitore è autorizzato – senza inviare sollecito dopo la data di scadenza concordata – ad applicare interessi moratori pari almeno a quattro punti percentuali oltre il tasso di interesse
LIBOR per il franco svizzero a 3 mesi. Fermo restando il diritto di rivendicare i diritti per ulteriori danni.
6. Compensazione e diritto di ritenzione
Il Committente è autorizzato a compensare eventuali controprestazioni o trattenere pagamenti solo nel caso in cui si sia accertato che le sue contropretese sono incontestate o legalmente valide. L’esercizio di un diritto di ritenzione da parte del Committente è escluso nella misura, in cui le contropretese non si basano sullo stesso rapporto contrattuale.
7. Riserva di proprieta’
7.1 Il Fornitore si riserva il diritto di proprietà di tutte le sue forniture fino al ricevimento di tutti i pagamenti previsti come da contratto. Il Committente è tenuto a collaborare alle misure necessarie, che devono essere prese per la protezione della proprietà del Fornitore; in particolare autorizza il Fornitore con la stipulazione del contratto ad effettuare per conto e a spese del Committente la registrazione o la preiscrizione della riserva di proprietà nei Registri pubblici, libri o documenti simili secondo le leggi vigenti nel Paese e a sbrigare tutte le rispettive formalità.
7.2 Il Committente è tenuto a maneggiare con cura la merce con proprietà di riserva. In particolare dovrà assicurarla con misure adeguate al valore di sostituzione con furto, rottura, incendi ed acqua. Prenderà inoltre tutte le misure, affinché la rivendicazione di proprietà del Fornitore non sia né pregiudicata né annullata.
8. Trasferimento del rischio
Se non diversamente concordato, il rischio viene trasferito al Committente, nel momento in cui l’oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento del Fornitore e anche quando vengono ultimate le consegne parziali o il Fornitore – eccezionalmente – si è assunto altre prestazioni di servizio, ad es. l’assunzione dei costi di spedizione, la consegna e l’installazione. Il rischio passa al Committente anche quando il Committente è in mora nell’accettazione.
9. Denuncia dei vizi
9.1 I diritti derivanti dai vizi del Committente previsti dal comma 13 presuppongono che questi abbia ispezionato l’oggetto della fornitura al momento della consegna e ne abbia denunciato i vizi. I ricorsi in garanzia per i vizi della cosa devono avvenire per iscritto indicando specificatamente il difetto. Le denunce riguardanti una fornitura incompleta ed eventuali vizi riconoscibili dovranno essere immediatamente comunicate per iscritto al Fornitore e comunque entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal ricevimento della fornitura, mentre i vizi non palesi dovranno essere comunicati entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal momento, in cui sono stati rilevati. Il Committente non è autorizzato a respingere l’accettazione dell’oggetto della fornitura per vizi non sostanziali. Sono esclusi diritti per vizi comunicati in ritardo.
9.2 Se è stato concordato un collaudo, diversamente dal comma 9.1 si contempla quanto segue: Il Committente è tenuto ad accettare la fornitura contrattuale, a meno che l’accettazione non sia esclusa a causa della qualità della fornitura. In caso di vizi di minima entità, in particolare di quelli, che non pregiudicano in modo sostanziale la funzionalità delle consegne, il Committente non ne può rifiutare l’accettazione. L’accettazione è da considerarsi avvenuta, quando il Committente non accetta la merce entro un termine ragionevole a lui accordato dal Fornitore, benché sia tenuto ad osservarlo. Come termine ragionevole si prendono in considerazione cinque giorni lavorativi, a meno che il Fornitore non abbia stabilito un termine diverso.
9.3 Se il Fornitore, diversamente dal comma 4.1, ha affidato la consegna dell’oggetto della fornitura ad un terzo (”Trasportatore”) su richiesta del Committente, il Committente dovrà registrare e confermare i danni di trasporto evidenti in presenza del trasportatore. Se durante la fornitura un danno imputabile al trasporto non era visibile esternamente, il Committente lo dovrà comunicare immediatamente per iscritto al Trasportatore dopo la sua scoperta, entro e non oltre sette giorni dopo la fornitura. Il Committente è altresì tenuto ad informare tempestivamente il Fornitore in merito ai danni di trasporto e alla loro denuncia. Sono escluse le rivendicazioni per danni di trasporto non notificati tempestivamente o non registrati in modo regolare.
9.4 I costi di ispezione dell’oggetto di fornitura sono a carico del Committente.
10. Termine di consegna
10.1 I termini di consegna indicati nell’offerta non sono vincolanti, fintanto che non è stato accordato un termine vincolante per un caso specifico. L’osservanza di un termine di consegna accordato in modo vincolante da parte del Fornitore presuppone che siano state definite tutte le questioni tecniche e commerciali fra le Parti contraenti e che il Committente abbia rispettato puntualmente i suoi obblighi entro i termini stabiliti. In caso contrario o nel caso in cui siano state accordate a posteriori modifiche dell’oggetto di fornitura, i tempi di consegna si prolungano per un periodo di tempo congruo. Ciò non vale nel caso, in cui il Fornitore sia l’unico responsabile del ritardo. Per quanto riguarda i termini di consegna non vincolanti, il Fornitore non cade in mora dopo la scadenza di un termine di consegna fissato dal Committente. Il Committente non può fissare la scadenza di tale termine prima di quattro settimane dopo il termine di consegna non vincolante.
10.2 Il Fornitore non cade in mora, se i suoi subfornitori non hanno effettuato tempestivamente le loro consegne per cause non imputabili al Fornitore stesso.
10.3 Il termine di consegna si ritiene rispettato, qualora prima della sua scadenza l’oggetto della fornitura abbia lasciato lo stabilimento del fornitore oppure, in caso di debiti esigibili concordati o della mora nell’accettazione del Committente, sia stata comunicata la disponibilità di spedizione.
10.4 Se la spedizione viene ritardata su richiesta del Committente o questi si trova in mora di accettazione, gli verranno addebitate le spese derivanti dallo stoccaggio e in caso di stoccaggio nello stabilimento del Fornitore le spese per un valore di almeno l’1% dell’importo della fattura per ogni mese iniziato di stoccaggio, a meno che il Committente non dimostri un danno inferiore. Il Fornitore è però autorizzato a disporre diversamente dell’oggetto della fornitura dopo aver stabilito una proroga ragionevole e la sua scadenza infruttuosa.
10.5 Se il Fornitore cade in mora e da ciò derivano danni per il Committente, quest’ultimo sarà autorizzato a richiedere un’indennità di mora forfettaria a titolo di compensazione e i diritti risultanti dalla consegna ritardata. Questa indennità di mora sarà pari allo 0,5% per ogni piena settimana di ritardo, ma complessivamente non superiore al 5% del valore della parte dell’oggetto della fornitura consegnato in ritardo. Questa indennità di mora non viene corrisposta, se il ritardo è inferiore a dieci giorni lavorativi. Fermo restando il diritto di comprovare che il danno subito è inferiore.
10.6 Se il Committente concede al Fornitore caduto in mora un termine congruo per effettuare la prestazione sulla base delle eccezioni previste dalla legge e questo termine viene nuovamente superato, il Committente può recedere dal contratto nell’ambito previsto dalle disposizioni di legge. Il Committente è tenuto a notificare per iscritto al Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della proroga, che egli intende esercitare tale diritto.
11. Cause di Forza maggiore
11.1 Se il Fornitore fosse impedito nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore come mobilitazioni, guerre, atti di terrorismo, sommosse interne, calamità naturali, incendi o altre circostanze imprevedibili o non imputabili al Fornitore stesso come per es. scioperi o serrate legittime, anomalie nell’esercizio, mancanza di mezzi di trasporto, difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime o mancate consegne da parte dei propri fornitori, i termini verranno prorogati in base alla durata dell’impedimento e di un tempo di avviamento adeguato e comunque non più di tre mesi. Le suddette circostanze non sono inoltre imputabili al Fornitore anche quando subentrano durante una mora. Il Fornitore è tenuto a comunicare il prima possibile al Committente l’inizio e il termine previsto di tali eventi.
11.2 Se tale impedimento dovesse durare per un periodo pari o superiore ai tre mesi, entrambe le Parti possono recedere dal contratto.
12. MONTAGGIO
Il montaggio non è compreso nel prezzo e viene effettuato dal Fornitore soltanto, se è stato concordato separatamente ed esclusivamente alle condizioni di montaggio praticate dal Fornitore con pagamento separato.
13. Diritti derivanti per i vizi
13.1 Fatti salvi i commi 9.1 e 9.2 in caso di vizi dell’oggetto di fornitura ed escluse ulteriori rivendicazioni del Committente (tranne il ricorso al diritto di risarcimento danni secondo il comma 14) vale quanto specificato qui di seguito:
13.2 Il termine di prescrizione per i diritti derivanti dai vizi è di dodici mesi a partire dalla data di consegna o dal collaudo, se concordato e a condizione che la conferma d’ordine non contenga una diversa regolamentazione.
13.3 Questa limitazione, però, non si applica nei casi, in cui (i) il vizio sia stato taciuto con dolo o (ii) sia stata rilasciata una garanzia di qualità per la merce (a tale proposito si applica il termine di prescrizione contemplato dalla garanzia). Per quanto concerne i diritti al risarcimento danni, la presente limitazione non avrà inoltre valore nei casi seguenti: (i) lesione colposa della vita, del corpo o della salute, (ii) dolo e (iii) grave negligenza di organismi o personale direttivo del Fornitore. Questa limitazione non vale ugualmente per i difetti di una struttura o per oggetti di fornitura che sono stati normalmente utilizzati per una struttura provocandone il difetto
13.4 Per gli oggetti di fornitura difettosi, il Fornitore può scegliere di adempiere successivamente con l’eliminazione del vizio (miglioria) o attraverso la fornitura di un oggetto non difettoso (fornitura successiva). L’adempimento successivo ha luogo senza il riconoscimento di un obbligo giuridico. Nel caso di eventuali migliorie, la parte restante del termine di prescrizione originale decorre con la restituzione dell’oggetto di fornitura migliorato. Lo stesso vale nel caso di una fornitura successiva.
13.5 Se l’adempimento successivo non produce un esito positivo, il Committente ha il diritto di recedere dal contratto. Si esclude la possibilità di esigere una riduzione del prezzo di acquisto. I diritti al risarcimento del danno sussistono nella misura prevista dal comma 14.
13.6 Per l’adempimento successivo, il Committente – previo accordo con il Fornitore – dovrà concedere a questi il tempo necessario e l’occasione per consentire il libero accesso all’oggetto di fornitura; in caso contrario, il Fornitore è esonerato da qualsiasi responsabilità per le conseguenze che ne derivano.
13.7 Si escludono le pretese del Committente per le spese necessarie all’adempimento successivo, in particolare costi di spedizione, viaggio, trasporto e materiali, qualora tali spese siano superiori a causa del fatto che l’oggetto della fornitura sia stato successivamente trasferito in un luogo diverso da quello originariamente concordato. Il Fornitore potrà addebitare tali costi maggiorati al Committente. Altresì non è previsto il rimborso dei costi derivanti dallo smontaggio e dal montaggio. Tali costi possono essere rivendicati dal Committente solo nell’ambito del risarcimento danni contemplato al 14.
13.8 Per l’adempimento successivo, il Committente è tenuto a mettere gratuitamente a disposizione gli strumenti e i dispositivi di sollevamento presenti, come pure montatori e personale ausiliario.
13.9 Il Committente deve sostenere i costi derivanti da un esercizio non legittimato dei diritti sui vizi (ad es. se il prodotto non era difettoso); lo stesso dicasi nel caso in cui il Fornitore conceda erroneamente diritti per i vizi senza avere obblighi in tal senso.
13.10 In particolare non sussistono diritti per i vizi nei seguenti casi: Impiego non idoneo o non appropriato, montaggio e/o messa in funzione difettosi da parte del Committente o di terzi, usura naturale, trattamento difettoso o negligente, manutenzione non regolare, mezzi aziendali inadatti, lavori di costruzione difettosi, area fabbricabile inadeguata, influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche – in quanto non imputabili al Fornitore. Per i pezzi soggetti ad usura non sussistono diritti per i vizi.
13.11 Se il Committente o terzi intervengono in modo improprio sull’oggetto di fornitura allo scopo di migliorarlo, il Fornitore è esonerato da responsabilità per le conseguenze che ne derivano. Lo stesso vale per le modifiche apportate all’oggetto della fornitura senza previa autorizzazione da parte del Fornitore.
13.12 Le garanzie, in particolare le garanzie di qualità, vincolano il Fornitore solo nella misura in cui esse (i) siano contenute in un’offerta o in una conferma d’ordine, (ii) e vengano esplicitamente indicate come “Garanzia” o “Garanzia di qualità“ e (iii) laddove siano stati chiaramente definiti gli obblighi che derivano al Fornitore di tale garanzia.
13.13 Se l’utilizzo dell’oggetto di fornitura comporta la violazione dei diritti di proprietà industriale o dei diritti d’autore nel territorio nazionale, il Fornitore – a sua scelta e a proprie spese – potrà conferire al Committente un diritto sufficiente per l’utilizzo concordato o essenziale che gli consenta di continuare ad utilizzarlo o potrà modificare o sostituire l’oggetto di fornitura in una modalità che sia ragionevole per il Committente, così che la violazione dei diritti di proprietà cessi di sussistere.
13.14 Se ciò non fosse possibile od accettabile per il Fornitore, il Committente ha la facoltà di recedere dal contratto. Stante le premesse succitate anche al Fornitore spetta il diritto di recesso dal contratto.
13.15 Nel caso di una fornitura di merci in base a disegni, modelli o altre indicazioni da parte del Committente, il Fornitore non è responsabile per una violazione dei diritti di proprietà o di autore. In questo caso il Committente deve esonerare il Fornitore da rivendicazioni di terzi.
13.16 Gli obblighi del Fornitore previsti dal comma 13.11 sono tassativi nel caso di violazione dei diritti di proprietà o di autore, fatti salvi i diritti di risarcimento dei danni contemplati al comma 14. Tali diritti sussistono solo, quando
(a) il Committente comunica tempestivamente per iscritto al Fornitore le violazioni esercitate sui diritti di proprietà e di autore,
(b) il Committente supporta il Fornitore in misura conforme nella difesa dei diritti esercitati o consente allo stesso di intervenire con le modifiche sopra descritte,
(c) il Committente non ammette o non riconosce l’esistenza di una violazione di legge nei confronti di xxxxx,
(d) il Fornitore è nelle condizioni di adottare tutte le misure di difesa, comprese le vie extragiudiziali, in suo potere,
(e) la violazione del diritto di proprietà si basa su una disposizione del Committente e
(f) la violazione del diritto di proprietà è stata provocata da una modifica arbitraria dell’oggetto di fornitura ad opera del Committente o da terzi da lui incaricati oppure da un utilizzo abbinato ad altri prodotti, che non sono stati preparati dal Fornitore o raccomandati per un uso comune o hanno utilizzato l’oggetto di fornitura in un modo non previsto dal Fornitore.
14. Responsabilita’
14.1 Tutti i casi di violazioni contrattuali e le loro conseguenze giuridiche nonché tutte le rivendicazioni da parte del Committente, a prescindere da quale motivazione giuridica siano derivate, sono regolamentate in modo tassativo nelle presenti condizioni. In particolare sono escluse tutte le rivendicazioni non espressamente menzionate per il risarcimento danni, riduzione, risoluzione del contratto o recesso. In nessun caso sussistono rivendicazioni del Committente per il risarcimento di danni, che non si sono verificati sull’oggetto della fornitura come in particolare perdita di produzione, perdite di utilizzo, ordini persi, lucro cessante nonché altri danni diretti ed indiretti. In ogni caso la responsabilità si limita al valore dell’ordine della fornitura in questione. Il termine di prescrizione delle rivendicazioni di risarcimento dei danni per vizio è indicato al comma 13.2.
14.2 Le limitazioni di responsabilità in essere valgono per tutte le richieste di risarcimento dei danni a prescindere dalla motivazione giuridica, fatta eccezione per richieste di risarcimento dei danni inoltrate dal Committente
(i) secondo la legge di responsabilità civile sul prodotto, (ii) per i vizi taciuti con dolo, (iii) per vizi oggetto di una garanzia di qualità (a tale proposito si applicano la regolamentazione di responsabilità risultante dalla garanzia e/o il termine di prescrizione), (iv) per lesione colposa della vita, del corpo o della salute o (v) per intenzioni illegali o grave negligenza del Fornitore. Però sono valide anche per intenzioni illegali o grave negligenza del personale ausiliario.
14.3 Le limitazioni di responsabilità in essere valgono anche per le richieste di risarcimento dei danni inoltrate dal Committente contro organismi, personale direttivo, dipendenti o incaricati del Fornitore.
15. Utilizzo del Software
15.1 Se l’entità della fornitura comprende anche la fornitura del software, viene concesso al Committente il diritto non esclusivo e non cedibile come licenza di utilizzare il software fornito compresa la relativa documentazione.
15.2 Il software fornito viene ceduto al Committente per l’uso abbinato all’oggetto della fornitura. E’ vietato l’uso del software su più sistemi.
15.3 Il Committente potrà riprodurre, rielaborare, tradurre il software o convertire il codice oggetto in codice sorgente solo nella misura ammessa dalla legge. Il Committente si impegna a non rimuovere le indicazioni del fabbricante – in particolare marchi, riferimenti all’autore o altri riferimenti al copyright, né a modificarle senza previo consenso esplicito del Fornitore.
15.4 Tutti gli altri diritti sul software e sulle documentazioni, copie comprese, sono riservati al Fornitore o al Fornitore del software. Non è ammissibile il noleggio, l’affitto o altre cessioni temporanee del software a terzi così come la concessione in licenza.
16. Deterioramento della situazione patrimoniale
16.1 Nel caso, in cui - dopo la conclusione del contratto - dovesse emergere che la situazione patrimoniale del Committente può pregiudicare l’osservanza degli obblighi contrattuali (soprattutto in caso di cessazione dei pagamenti, istanza di procedura concorsuale, pignoramenti o provvedimenti di esecuzione forzata, riscossione di protesti cambiari o di assegni e restituzioni di addebito, anche verso terzi), il Fornitore può decidere, a sua discrezione, di non effettuare la consegna fino al pagamento anticipato del prezzo di acquisto o al rilascio di una garanzia commisurata. Questo vale anche quando in seguito al ritardo nei pagamenti da parte del Committente sussistano dubbi fondati sulla sua solvibilità o affidabilità creditizia.
16.2 Il Fornitore può recedere interamente o parzialmente dal contratto nel caso, in cui il patrimonio del Committente sia assoggettato a procedura concorsuale o consolidamento del debito.
17. Diritto di recessione del Committente
Qualora l’oggetto della fornitura fosse un oggetto da produrre non rappresentabile o un oggetto mobile da creare, il Committente potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto fino al completamento dell’opera ai sensi dell’art. 377, a condizione che sussista una motivazione importante. In questo caso al Fornitore spetta il compenso pattuito. Il Fornitore dovrà comunque mettere in conto il risparmio di spese che gli deriva dall’annullamento del contratto o il guadagno risultante da un impiego diverso dalle proprie forze di lavoro o della propria azienda o ciò che omette intenzionalmente di acquistare.
18. Osservanza delle norme giuridiche ed esportazione
18.1 Il Committente è tenuto ad osservare tutte le norme giuridiche, le richieste amministrative e tutte le altre leggi applicabili, in particolare le disposizioni sull’esportazione e le norme del Paese, in cui opera commercialmente il Committente. Il Committente è tenuto a procurarsi tutte le autorizzazioni e le licenze richieste, così come tutti gli altri permessi necessari all’utilizzo o all’esportazione dell’oggetto della fornitura conformemente a tutte queste normative applicabili.
18.2 Il Fornitore è autorizzato a non corrispondere la prestazione al Committente, nel caso in cui questi dovesse violare tali normative applicabili o qualora non fossero disponibili tutte le autorizzazioni richieste e ciò potrebbe far ricadere la colpa o la responsabilità sul Fornitore stesso.
19. CESSIONE
Il Committente non è autorizzato a cedere parzialmente o per intero i diritti e i doveri che gli derivano dalle forniture senza previa autorizzazione scritta del Fornitore. Il Fornitore ha la facoltà di cedere i diritti e i doveri che gli derivano dalle forniture, in particolare alle società dello stesso Gruppo.
20. Clausola liberatoria
Qualora una disposizione delle presenti condizioni generali di fornitura dovesse essere o diventare invalida, rimane impregiudicata la validità di tutte le altre disposizioni.
21. Diritto applicabile, foro competente, luogo di adempimento
Tutti i rapporti giuridici tra il Fornitore e il Committente sono regolati esclusivamente dal diritto svizzero con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionali. Il foro competente esclusivo per tutte le controversie risultanti da una fornitura o collegate ad essa è la Sede del Fornitore. Il Fornitore è comunque autorizzato a citare in giudizio e ad esperire un’azione legale anche presso la Sede del Committente. Luogo di adempimento per tutti gli
obblighi derivanti da una fornitura o ad essa collegati è lo stabilimento del Fornitore.