Condizioni Generali di Vendita
Condizioni Generali di Vendita
di Alpitronic S.r.l. – Versione del 09 ottobre 2024
1. Definizioni
1.1. Generale. Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate "condizioni generali") contengono le condizioni contrattuali che regolano il processo di ordinazione e l'eventuale conclusione di un contratto di compravendita di uno o più prodotti e servizi correlati della alpitronic S.r.l.
1.2. Parti. Ai sensi delle presenti condizioni generali di vendita, il "venditore" è alpitronic S.r.l. con sede legale a 00000 Xxxxxxx, Xxx xx Xxxxx xx Xxxxx 00, codice fiscale italiano 02632180218, partita IVA IT02632180218. "Acquirente" è la parte che ha effettuato l'ordine di acquisto al venditore.
1.3. Il termine "c.c." si riferisce alle disposizioni del Codice Civile italiano nella versione in vigore al momento della conclusione del contratto.
1.4. Il termine "servizio" comprende le attività che il venditore esegue in forma accessoria ai rispettivi contratti di compravendita, come riparazioni, manutenzione a distanza (remote) o sul posto, invio di pezzi di ricambio.
1.5. Il termine "forza maggiore" comprende le circostanze menzionate al art. 15.
2. Ambito di applicazione
2.1. Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i negozi giuridici conclusi dal venditore con l'acquirente, in particolare alla consegna di beni e servizi connessi.
2.2. L'installazione, la messa in servizio e il collaudo della merce, che sono di esclusiva responsabilità dell'acquirente, sono espressamente esclusi dall'obbligo di consegna del venditore. Il Venditore non sarà responsabile dell'osservanza di eventuali disposizioni normative applicabili nel luogo di installazione della merce per quanto riguarda l'installazione, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la prescritta qualifica professionale degli installatori, le norme di sicurezza e antincendio, gli standard di protezione da emissioni sonore, l'ottenimento di permessi ufficiali di qualsiasi tipo per l'installazione e la messa in funzione della merce.
2.3. Deroghe ai termini e alle condizioni generali di cui al punto 2.1 saranno efficaci solo se accettate per iscritto dal venditore.
2.4. In assenza di un'accettazione esplicita da parte del venditore, eventuali termini e condizioni generali e speciali dell'acquirente non vincolano il venditore, anche se i termini e le condizioni dell'acquirente non contraddicono espressamente i presenti termini e condizioni generali, ed anche nel caso in cui una prestazione contrattuale o una consegna è stata effettuata dal venditore o se la validità delle condizioni dell'acquirente è stata qualificata inderogabile.
2.5. I divieti di cessione espressi nelle "condizioni generali" dell'acquirente e in tutte le altre condizioni contrattuali relative alla cessione dei crediti non sono vincolanti per il venditore.
3. Offerta
3.1. Le offerte del venditore sono sempre considerate soggette a modifiche senza preavviso.
3.2. Tutti i documenti inerente all’ offerta e ad un progetto non possono essere riprodotti o resi disponibili a terzi senza il consenso del venditore. Possono essere reclamati in qualsiasi momento e devono essere restituiti al venditore immediatamente se non è stato effettuato alcun ordine.
4. Ordine e conclusione del contratto
4.1. Se l'acquirente desidera ordinare beni presso il venditore, deve firmare l'offerta e le presenti condizioni generali e inviarle al venditore.
4.2. L'ordine deve contenere le seguenti informazioni:
4.3. il tipo di prodotto
4.4. la configurazione desiderata e la normativa di taratura desiderata
4.5. la configurazione di OCPP e l'impostazione dell'interfaccia con il backend
4.6. la quantità di prodotti da consegnare
4.7. il prezzo finale per configurazione secondo il listino prezzi;
4.8. la data di consegna desiderata e, a seconda dell'Incoterm concordato, il luogo di consegna;
4.9. i dati societari dell'acquirente, vale a dire l'acquirente stesso o una società affiliata.
4.10. Eventuali requisiti locali specifici applicabili al luogo di installazione della merce dovranno essere notificati dall'acquirente e verificati dal venditore prima della ricezione di un ordine. L'acquirente dovrà indennizzare e tenere indenne il venditore da qualsiasi omissione in tal caso.
4.11. Il venditore verifica se le condizioni formali e sostanziali dell'ordine sono state rispettate e sia data la capienza produttiva per fornire i prodotti richiesti. Il contratto si considera concluso quando il venditore ha inviato una conferma d'ordine scritta dopo il ricevimento dell'ordine. Una accettazione tacita è esclusa.
4.12. Il venditore ha il diritto a adempiere alle obbligazioni assunte dopo aver ricevuto l’acconto di cui all’art. 9.1.
4.13. Le informazioni contenute in cataloghi, opuscoli e simili, così come altre dichiarazioni scritte o orali, sono rilevanti solo se espressamente citate nella conferma d'ordine.
4.14. Successive modifiche e integrazioni del contratto richiedono la conferma scritta del venditore per essere valide.
4.15. Un’accettazione implicita dell'ordine tramite consegna dei beni ordinati è possibile solo in caso di straordinaria urgenza. In questo caso, l'acquirente deve inviare l'ordine firmato e le condizioni generali firmate al venditore entro un termine ragionevole dopo la consegna.
5. Normativa sulla taratura
5.1. Su richiesta dell'acquirente, il venditore può consegnare merce conforme alle seguenti leggi di taratura: Germania, Austria, Finlandia e Francia.
5.2. Il prezzo di acquisto per tale adeguamento del prodotto è specificato nel listino prezzi.
5.3. È di esclusiva responsabilità dell'acquirente specificare in ogni ordine la normativa di taratura richiesta. Se l'acquirente indica nell’ordine di voler avere una configurazione conforme alla normativa di taratura, senza specificare la normativa sulla taratura specifica del paese di installazione, il venditore configurerà e consegnerà la merce in conformità alla legge tedesca sulla taratura.
5.4. In ogni caso, il venditore non avrà alcuna responsabilità, sia nei confronti dell'acquirente o delle sue affiliate, sia nei confronti di terzi, quali utenti finali, se (i) nell'ordine non viene indicata una configurazione secondo la normativa sulla taratura, ma invece richiesta nel luogo di installazione della merce, o (ii) nell'ordine è specificata una legge sulla calibrazione di un paese che non corrisponde alla legge sulla taratura nel luogo effettivo di installazione della merce. L'acquirente terrà indenne il venditore da qualsiasi richiesta di risarcimento in merito.
5.5. Inoltre, il venditore fa presente che, in caso di un ordine di merce configurata secondo la normativa sulla taratura specifica di un paese, ma che viene poi installata in un paese in cui la configurazione ordinata non è applicabile, non può essere garantita la continua conformità alla legge sulla taratura ordinata, in quanto la riparazione o la sostituzione di alcuni componenti può richiedere una ricalibrazione con approvazione da parte delle autorità competenti in conformità alla normativa sulla taratura. Pertanto, la ricalibrazione non è possibile per merce installata in paesi in cui nessuna autorità esegue la ricalibrazione o in cui l'autorità esegue la ricalibrazione solo per i prodotti configurati secondo la legge sulla taratura del paese di origine. Di conseguenza, il venditore non sarà in alcun modo responsabile della conformità permanente della merce consegnata con la normativa sulla taratura ordinata, se la merce i suoi componenti sono stati riparati o sostituiti. Il Venditore non sarà pertanto responsabile della conformità permanente della merce consegnata con la normativa sulla taratura ordinata.
5.6. Lo stesso vale per merce che è stata configurata in conformità a una normativa sulla taratura specifica del paese applicabile nel primo luogo di installazione, ma che successivamente viene trasferita dall'acquirente, dalle sue affiliate, dai suoi clienti finali o da altri terzi, per qualsiasi motivo, in un altro luogo di installazione in cui non si applica la normativa sulla taratura del primo luogo di installazione.
5.7. Di conseguenza, il venditore non sarà in alcun modo responsabile della conformità permanente della merce consegnata con la normativa sulla taratura ordinata se la merce è stata trasferita in paesi in cui non si applica alcuna normativa sulla calibrazione o una normativa sulla calibrazione diversa da quella ordinata.
5.8. Se l'acquirente ordina merce senza una configurazione secondo una normativa sulla calibrazione, ma successivamente entra in vigore una normativa sulla calibrazione nel luogo di installazione del prodotto, il venditore verificherà se sia possibile adattare la merce nel nuovo luogo di installazione alla normativa sulla calibrazione specifica del paese. In ogni caso, tutti i costi sostenuti saranno a carico dell'acquirente.
6. Qualità e garanzia convenzionale
6.1. La merce consegnata soddisfa le condizioni promesse in base alla configurazione ordinata e approvata e rispetta le norme europee relative a colonnine di ricarica per veicoli elettrici in vigore al momento della consegna. Pertanto, la merce è adatta all'importazione nei paesi in cui sono accettati gli standard europei.
6.2. Il venditore non è responsabile dell'osservanza di eventuali disposizioni di legge nel rispettivo luogo di installazione per quanto riguarda l'installazione, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la prescritta qualifica professionale degli installatori, le norme di sicurezza e
antincendio, gli standard di protezione sulle emissioni sonore o l'ottenimento di permessi ufficiali di qualsiasi tipo per l'installazione e la messa in servizio del Prodotto.
6.3. Il venditore concede una garanzia contrattuale di 24 mesi, estensibile al massimo di 120 mesi dietro pagamento di un prezzo aggiuntivo.
6.4. L'inizio della garanzia, i diritti e gli obblighi dell'acquirente e del venditore durante il periodo di garanzia sono regolati dai termini e condizioni generali di garanzia (Standard Limited Warranty Terms and Conditions for hyperchargers). Accettando le presenti condizioni generali, l'acquirente conferma di essere a conoscenza e di accettare termini e condizioni generali di garanzia.
6.5. Le condizioni di garanzia di cui sopra possono essere modificate o sostituite solo mediante accordo scritto tra le Parti.
7. Servizi
7.1. Il venditore eseguirà i servizi previsti dai termini e condizioni generali di garanzia per prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della garanzia contrattuale.
7.2. Per servizi aggiuntivi o per servizi che esulano dall'ambito della garanzia contrattuale, è possibile stipulare un accordo di servizio separato (Service Level Agreement).
8. Prezzi
8.1. I prezzi si considerano franco vettore (free carrier Incoterms 2020) luogo di produzione del venditore, al netto di IVA e altri oneri. Se vengono applicate tasse, imposte o altri oneri in relazione alla consegna, questi sono a carico dell'acquirente.
8.2. Nel caso in cui l’ordine si discosta dall’offerta inviata, il venditore si riserva il diritto di modificare il prezzo.
8.3. Il venditore si riserva la facoltà di adeguare i prezzi in caso di aumenti dei costi diretti o indiretti dopo la conferma d’ordine. Nel caso in cui l’acquirente non accetti la modifica, le Parti hanno il diritto di recedere dal contratto.
8.4. In caso di ordini di servizi, il venditore eseguirà le prestazioni ritenute adeguate e fatturate sulla base dei listini prezzi di alpitronic validi al momento della stipula del contratto o sulla base delle spese effettivamente sostenute. Ciò vale anche per i servizi e le prestazioni supplementari la cui convenienza si manifesta solo durante l'esecuzione dell'ordine, per cui non è necessaria una comunicazione apposita all'acquirente.
8.5. Le spese per la preparazione di offerte di riparazione o per ispezioni saranno a carico dell'acquirente.
9. Pagamento
9.1. A meno che nella conferma d'ordine non siano stati concordati altri termini di pagamento, si intendono concordati i seguenti termini di pagamento:
9.2. 50% alla conclusione del contratto ai sensi dell’art. 4.4 – pagamento a consegna fattura;
9.3. 50% alla spedizione – pagamento a 30 giorni dalla data di fattura;
9.4. Tutte le fatture sono emesse e pagabili in Euro.
9.5. Tutte le fatture emesse dal Venditore saranno pagabili entro i termini di pagamento concordati, a meno che l'Acquirente non comunichi per iscritto eventuali contestazioni o discrepanze entro dieci (10) giorni di calendario dal ricevimento della relativa fattura. Se l'Acquirente solleva una contestazione scritta dopo questo periodo di 10 giorni, rimarrà valida la data di scadenza della fattura originale.
9.6. Il venditore può, a sua esclusiva discrezione, richiedere all'acquirente garanzie adeguate a spese dell'acquirente per l'adempimento dell'obbligo di pagamento.
9.7. Le fatture derivanti da consegne successive o da altri accordi stipulati in aggiunta al contratto principale sono pagabili a consegna fattura, indipendentemente dalle condizioni di pagamento concordate per la consegna principale.
9.8. I pagamenti vengono effettuati, senza alcuna detrazione, gratuitamente all'agente pagatore del Venditore nella valuta concordata. L'accettazione di assegni o cambiali è sempre e solo a titolo di pagamento. Tutti gli interessi e le spese relative (come le spese di incasso e gli oneri di sconto) sono a carico dell'Acquirente.
9.9. L'acquirente non ha il diritto di trattenere o compensare pagamenti dovuti a richieste di garanzia o per altre contropretese.
9.10. Un pagamento si considera effettuato il giorno in cui il venditore può disporne. L’acquirente è automaticamente in mora dal momento in cui il termine di pagamento concordato è scaduto. La messa in mora non richiede una comunicazione scritta da parte del venditore.
9.11. Se l’acquirente è in mora con un pagamento concordato o con un'altra prestazione, il venditore può, fatti salvi ulteriori diritti:
9.12. rinviare l'adempimento di uno qualsiasi dei propri obblighi fino a quando tale pagamento o altra prestazione non sia stato effettuato e richiedere una ragionevole proroga del termine di consegna;
9.13. esigere tutti i crediti derivanti da questo rapporto contrattuale o da altri rapporti contrattuali e compensare tali importi maggiorati dagli interessi dalla rispettiva data di scadenza al tasso previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 231/02 oltre IVA, a meno che il venditore non debba sostenere costi eccedenti tale somma
9.14. recedere dal contratto in caso di mancato rispetto di un adeguato termine supplementare di adempimento.
9.15. In ogni caso, il venditore ha il diritto di addebitare le spese stragiudiziali, in particolare le spese di monitoria e le spese legali. Le spese di recupero, tra cui le spese di monitoria e la determinazione degli interessi di mora, ammontano a 50 (cinquanta/00) Euro per ogni fattura insoluta. Tali spese sono fatturate all’acquirente al momento della comunicazione della prima lettera monitoria, indipendentemente dal mezzo di comunicazione scelto dal venditore.
9.16. Eventuali sconti o bonus concessi sono subordinati al tempestivo pagamento dell'intero importo.
10. Riserva di proprietà
10.1. Il venditore si riserva il diritto di proprietà di tutti i beni da essi consegnati fino al completo pagamento degli importi indicati nella fattura oltre eventuali interessi e spese. L'acquirente cede al venditore, a garanzia del credito del venditore, il suo credito derivante da una rivendita di beni soggetti a riserva di proprietà, anche se questi sono stati lavorati, trasformati o misti.
10.2. L'acquirente è autorizzato a rivendere beni soggetti a riserva di proprietà il cui pagamento è stato rateizzato solo a condizione che informi il secondo acquirente della cessione della garanzia contemporaneamente alla rivendita o che prenda nota della cessione nei suoi documenti aziendali. Su richiesta, l'acquirente è tenuto a informare il venditore sia del credito ceduto sia sulla persona del debitore ed è tenuto a fornire tutte le informazioni e documenti necessari per l'incasso del credito e a notificare la cessione al terzo debitore. In caso di pignoramento o di altre pretese, l'acquirente è tenuto a segnalare il diritto di proprietà del venditore e ad informarlo senza indugio.
10.3. Ai fini dell'ulteriore tutela della riserva di proprietà, il venditore ha inoltre il diritto di interrompere, in qualsiasi momento, alla scadenza dei termini di pagamento contrattualmente pattuiti e previa comunicazione scritta, anche via fax o e-mail, e con riserva di un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, la funzionalità dei beni consegnati mediante opportune operazioni a distanza (remote control).
11. Consegna
11.1. Xxxxx eventuali accordi contrari nella conferma d'ordine, la consegna dei beni ordinati sarà FCA Incoterms 2020 –luogo di produzione del venditore (da comunicare alla conferma d'ordine).
11.2. Se la consegna da parte del venditore è stata concordata nel contratto, questa e l'eventuale assicurazione di trasporto richiesta dall'acquirente saranno addebitate separatamente. Tuttavia, l'obbligo di consegna non comprende lo scarico e lo stoccaggio della merce. L'imballaggio verrà ritirato solo previo accordo esplicito.
11.3. Il termine di consegna inizia al più tardi alle seguenti date:
11.4. data della conferma d'ordine
11.5. data del pervenuto pagamento ai sensi dell’art. 9.1;
11.6. data in cui il venditore riceve la garanzia da prestare prima della consegna dei beni;
11.7. data di adempimento di tutti i requisiti tecnici, commerciali e di altro tipo che incombono all'acquirente.
11.8. Autorizzazioni da parte di autorità pubbliche o di terzi per l’esportazione dei beni devono essere ottenute dall'acquirente. Se tali autorizzazioni non vengono ottenute in tempo, il termine di consegna viene conseguentemente prorogato.
11.9. Il venditore informerà l'acquirente con un ragionevole preavviso non appena la merce ordinata sarà pronta per il ritiro in fabbrica (avviso di consegna).
11.10. Il venditore ha il diritto di effettuare e fatturare consegne parziali o anticipate. Se è stata concordata una consegna su richiesta, i beni si considerano consegnati dopo un anno dall’ordine.
11.11. Qualora si verifichino circostanze imprevedibili o indipendenti dalla volontà delle parti, come i casi di forza maggiore ai sensi del punto 15che impediscano il rispetto del termine di consegna concordato, quest'ultimo sarà in ogni caso prorogato per la durata di tali circostanze. Tali circostanze danno diritto a una proroga del termine di consegna anche nel caso in cui si verifichino presso i fornitori.
11.12. Se la spedizione di beni pronti per la consegna non è possibile per circostanze non addebitabili al venditore o non è desiderata dall'acquirente, il venditore può immagazzinare i
beni a spese dell'acquirente. In questo caso la consegna si considera effettuata. Le condizioni di pagamento concordate non vengono modificate da questa circostanza.
12. Trasferimento del rischio e luogo di esecuzione
12.1. L'uso e il rischio vengono trasferiti all'acquirente al momento della consegna secondo il punto 11Ciò vale anche se la consegna viene effettuata nell'ambito di un servizio.
12.2. Nel caso di servizi, il luogo di esecuzione è il luogo in cui la prestazione viene effettuata. Il rischio per un servizio o un servizio parziale concordato viene trasferito all'acquirente al momento della prestazione eseguita.
13. Recesso dal contratto
13.1. Salvo altra disposizione contraria, l'acquirente può recedere dal contratto se si verifica un ritardo nella consegna dovuto a grave negligenza da parte del venditore e se un ragionevole termine supplementare di adempimento stabilito dall'acquirente per la consegna è scaduto senza risultato. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata.
13.2. Indipendentemente dagli altri diritti spettantigli, il venditore ha il diritto di recedere senza preavviso dal contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:
13.3. se l'esecuzione della consegna o l'inizio o la continuazione della prestazione è impossibile per motivi imputabili all'acquirente o è ulteriormente ritardata nonostante la fissazione di un termine di proroga ragionevole
13.4. se sono sorti dubbi sulla solvibilità dell'acquirente e l'acquirente non effettua un pagamento anticipato su richiesta del venditore o non fornisce adeguate garanzie prima della consegna; oppure
13.5. se la proroga del termine di consegna a causa delle circostanze menzionate al punto 5.4 è superiore alla metà del termine di consegna originariamente concordato, ma almeno 6 mesi.
13.6. Il recesso può essere dichiarato per i motivi sopra indicati anche in relazione ad una sola parte della prestazione ancora aperta o del servizio.
13.7. Se la procedura d'insolvenza viene aperta sul patrimonio dell'acquirente o se la domanda di apertura della procedura d'insolvenza viene respinta per insufficienza del patrimonio, il venditore ha il diritto di recedere dal contratto senza concedere un termine supplementare di adempimento.
13.8. Fatte salve le richieste di risarcimento danni del venditore, comprese le spese stragiudiziali, in caso di recesso, le prestazioni o prestazioni parziali già forniti saranno fatturati e pagati in conformità al contratto. Ciò vale anche nel caso in cui la consegna o la prestazione non sia ancora stata ricevuta dall’acquirente, nonché per le attività preparatorie effettuate dal venditore. Infine, spetta al venditore, al posto dei rimedi precedenti, anche il diritto di richiedere la restituzione dei beni già consegnati.
13.9. Sono esclusi altri casi di recesso.
14. Responsabilità del venditore
14.1. Il venditore è responsabile per i danni ai sensi dell'art. 1490 e ss. Codice Civile, che sono state causate da dolo e grave negligenza. Tuttavia, è esclusa la responsabilità per negligenza lieve.
14.2. I danni che l'acquirente può richiedere al venditore per vizi comprovati sono limitati ai danni diretti e ad un massimo del 100 (cento) % del valore del contratto come indicato nella conferma d'ordine, con un limite massimo di € 10 milioni.
14.3. In ogni caso è esclusa la responsabilità per fermi di produzione, perdita di profitto, mancato utilizzo, danni contrattuali, danni finanziari e qualsiasi altro danno economico o indiretto conseguente che possa derivare da eventuali difetti o malfunzionamenti dei beni consegnati.
14.4. Analogamente, nessuna responsabilità è a carico del venditore in caso di forza maggiore o di caso fortuito.
14.5. In caso di rivendita o di altra cessione (anche gratuita) dei beni oggetto del contratto, l'acquirente è obbligato ad utilizzare la clausola di esclusione della responsabilità di cui sopra e di obbligare il nuovo acquirente affinché quest’ultimo utilizza tale clausola nei confronti di ogni ulteriore acquirente. In caso di violazione di tale obbligo, l’acquirente dovrà risarcire e tenere indenne il venditore in caso di rivendicazioni basate sulla responsabilità del prodotto per danni alla proprietà di una società e rimborserà tutte le spese da lui sostenute.
14.6. In caso di mancato rispetto di eventuali condizioni di montaggio, messa in funzione e utilizzo (come quelle contenute nelle istruzioni per l'uso) o delle condizioni di omologazione ufficiali, è escluso un risarcimento dei danni.
14.7. Se sono state concordate penalità contrattuali, sono escluse ulteriori pretese dal rispettivo titolo.
15. Clausola di forza maggiore
15.1. Per "forza maggiore" (Force Majeure) si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisca ad una delle parti di adempiere ad una o più delle proprie obbligazioni ai sensi del contratto, se e nella misura in cui ciò sia dimostrato da quella parte:
15.2. che tale impedimento è al di fuori della loro sfera di controllo; e
15.3. che l’impedimento non era ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione del contratto; e
15.4. che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla parte interessata.
15.5. Fino a prova contraria, si considera che gli eventi successivi che coinvolgono una Parte soddisfino le condizioni (a) e (b) del paragrafo 1 del presente articolo:
15.6. Guerra (dichiarata o non dichiarata), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
15.7. Guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, potere militare o potere usurpato, insurrezione, atti terroristici, sabotaggio o pirateria;
15.8. Restrizioni valutarie e di commercio (anche a causa di epidemie o pandemie), embargo, sanzioni;
15.9. atti ufficiali leciti o illeciti, rispetto di leggi o ordini governativi, espropriazione, confisca di opere, requisizione, nazionalizzazione;
15.10. Peste, epidemia, pandemia, disastro naturale o evento naturale estremo;
15.11. mancanza o carenza di approvvigionamento di materie prime o lavorate;
15.12. Esplosione, incendio, distruzione di apparecchiature, guasto prolungato di mezzi di trasporto, telecomunicazioni, sistemi informativi o energia;
15.13. disordini generali del lavoro come boicottaggio, sciopero e serrata, occupazione di fabbriche ed edifici.
15.14. La parte che invoca con successo questa clausola è liberata dall'obbligo di adempiere ai propri obblighi contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi altro rimedio contrattuale per la violazione del contratto dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere, a condizione che ciò venga notificato immediatamente. Se tale notifica non viene effettuata senza indugio, l’esonero ha effetto dal momento in cui la notifica viene ricevuta dall'altra parte.
15.15. Se l'effetto dell’impedimento o dell'evento rivendicato è temporaneo, le conseguenze di cui sopra si applicano solo fino a quando l’impedimento rivendicato impedisce l'adempimento della parte interessata. Se la durata del presunto impedimento ha l'effetto di privare sostanzialmente le parti di ciò che potevano ragionevolmente aspettarsi in base al contratto, ciascuna delle parti ha il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all'altra parte entro un periodo di tempo ragionevole.
15.16. Salvo diverso accordo, le parti convengono espressamente che il contratto può essere risolto da una delle parti se la durata dell'impedimento supera i 120 giorni.
16. Diritti di proprietà industriale e diritti d’autore
16.1. Se merce viene prodotta dal venditore sulla base di indicazioni, progetti, disegni, modelli o altre specifiche dell'acquirente, l'acquirente dovrà risarcire e tenere indenne il venditore da pretese a titolo di violazione di diritti di proprietà intellettuale o diritti di autore.
16.2. I documenti esecutivi come piani, bozze e altri documenti tecnici, così come campioni, cataloghi, opuscoli, illustrazioni e simili rimangono sempre proprietà intellettuale del venditore e sono soggetti alle disposizioni di legge in materia di riproduzione, imitazione, concorrenza, ecc.
16.3. Il venditore concede all'acquirente e, se del caso, alle sue società affiliate e/o agli utenti finali un diritto non esclusivo, illimitato, mondiale e gratuito di utilizzare il software. Il trasferimento dell'uso e la cessione dell'uso del codice sorgente (source code) sono espressamente esclusi da questo diritto.
17. Protezione dei dati e riservatezza
17.1. L'acquirente riconosce e accetta che alpitronic può trattare, elaborare e utilizzare i dati dei dispositivi per l'esecuzione del contratto e per l'ottimizzazione del prodotto, l'ulteriore sviluppo e il monitoraggio del prodotto. Alpitronic tratta i dati in conformità al Regolamento di base europeo sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 dell'aprile 2016. L'acquirente viene informato che il titolare del trattamento dei dati è alpitronic e che i dati dell'acquirente saranno trattati e/o condivisi con terzi in relazione all'esecuzione del contratto in conformità al suddetto standard legale. L'acquirente può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (UE) 2016/679. L'acquirente può trovare l'informativa completa sulla privacy di alpitronic GmbH su: xxx.xxxxxxxxxx.xx
17.2. Le parti si impegnano a trattare come riservate tutte le informazioni che possono essere derivate o ottenute in base al contratto o che possono entrare in possesso dell'acquirente o di uno qualsiasi dei suoi dipendenti, partner, agenti o subappaltatori e ad adottare tutte le
precauzioni necessarie per garantire che tutte queste informazioni siano mantenute riservate dall'acquirente, dai suoi dipendenti, partner, agenti o subappaltatori.
18. Miscellanee
18.1. Se singole disposizioni del contratto sono o diventano invalide, la validità delle restanti disposizioni non viene compromessa. La disposizione non valida è sostituita da una disposizione valida che si avvicini il più possibile allo scopo previsto.
19. Perizia contrattuale
19.1. Le parti convengono che qualsiasi decisione in merito a questioni puramente tecniche sarà presa da un perito designato dalla Camera arbitrale della Camera di commercio di Bolzano, a norma del regolamento della procedura di perizia, con efficacia vincolante fra le stesse.
20. Foro competente e diritto applicabile
20.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, ogni controversia, che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente contratto, sarà demandata, a norma del Regolamento arbitrale della Camera arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, alla Camera arbitrale stessa. La decisione è inappellabile e sarà formulata da un Collegio arbitrale, composto di tre Arbitri, quale previsto dal Regolamento della suddetta Camera arbitrale. La lingua del procedimento è la lingua italiana.
20.2. Per la designazione del Collegio arbitrale, le parti fanno espresso riferimento agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento arbitrale.
20.3. Il contratto sarà regolato dalla legge italiana, tenendo conto della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).
Acquirente Data
Firma
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'acquirente dichiara di aver letto e compreso attentamente i seguenti punti e di accettarli espressamente:
2 Ambito di applicazione (limitazione di eccezioni)
4 Ordine e conclusione del contratto (limitazione di eccezioni) 5 Normativa sulla taratura (limitazione di responsabilità)
6 Qualità e garanzia convenzionale (limitazione di responsabilità) 8 Prezzi (limitazione di eccezioni)
9 Pagamento (limitazione di eccezioni)
10 Riserva di proprietà (limitazione della libertà contrattuale con terzi)
12 Trasferimento del rischio e luogo di esecuzione (limitazione di eccezioni e della responsabilità) 13 Recesso dal contratto (limitazione di eccezioni)
14 Responsabilità del venditore (limitazione di responsabilità) 19 Perizia contrattuale (accordo sulla giurisdizione)
20 Foro competente e diritto applicabile (accordo sulla giurisdizione)