Perizia contrattuale Clausole campione

Perizia contrattuale. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di Invalidità permanente e sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 8.22 - Criteri generali di indennizzabilità, possono essere affidate, per iscritto e previo accordo tra le parti, a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo. Il collegio medico si riunisce nel comune sede dell’Ordine dei medici in cui risiede l’Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina è affidata al Presidente dell’Ordine dei medici. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese, paga il medico da essa incaricato e metà delle spese per il terzo medico. Se lo ritiene opportuno, il collegio medico può rinviare l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente ad epoca definita dal collegio stesso; in questo caso il collegio può anticipare un Indennizzo provvisorio sul totale da liquidare. Il collegio medico decide a maggioranza di voti e non è tenuto a rispettare le formalità di legge; le decisioni prese vincolano le parti, che rinunciano ad impugnarle, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale redatto in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del collegio medico vincolano le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Perizia contrattuale. La liquidazione del danno ha luogo, mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il Sinistro è accaduto.
Perizia contrattuale. La liquidazione del danno ha luogo, mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il Sinistro è accaduto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali.
Perizia contrattuale. L’ammontare del danno è concordato direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo un perito ciascuna, da nominare con apposito atto. I periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del ZURICH CONNECT AUTO - TELEPASS.CGA - ED. 07.2020 - PAG. 79 di 95 terzo, la scelta viene fatta dal Presidente del Tribunale nel cui circondario si troverebbe il giudice competente per il giudizio.
Perizia contrattuale. 1. Le parti possono chiedere, anche con domanda congiunta, la nomina di un perito o di un esperto, con l'incarico di effettuare constatazioni e accertamenti.
Perizia contrattuale. Glossario Condizioni di assicurazioneCondizioni Generali di Assicurazione • Norme che regolano l’Assicurazione FurtoCondizioni SpecialiCondizioni AggiuntiveCondizioni ParticolariNorme di legge richiamate in polizza Informativa privacy Fascicolo InformativoContratto di Assicurazione Furto NOTA INFORMATIVA Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Furto NOTA INFORMATIVA Nota informativa relativa al contratto di assicura- zione contro i danni “Furto” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010) - la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo conte- nuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP; - il Contraente deve prendere visione delle Condi- zioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. La Nota informativa si articola in tre sezioni:
Perizia contrattuale. Il contratto prevede, per le garanzie prestate nelle sezioni ”Corpi Veicoli Terrestri”, che la Società e il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti. Per la garanzia Tutela legale è invece previsto che in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi la decisione possa essere demandata ad un arbitro.
Perizia contrattuale. (garanzie diverse dalla R.C.A.) Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e del contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Perizia contrattuale. (garanzie diverse dalla R.C.A.)
Perizia contrattuale. Il contratto prevede che, per le Sezioni Incendio e Cristalli, la Compagnia e il Contraente devono devolvere la risolu- zione di una controversia tra di essi insorta per la quanti- ficazione del danno ad un collegio di periti. Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della Com- pagnia e del Contraente di rivolgersi all’Autorità Giudizia- ria per la risoluzione di controversie relative all’indenniz- zabilità dei danni. NOTA INFORMATIVA Fascicolo InformativoContratto di Assicurazione Globale Fabbricati Aziende