Perizia contrattuale. La liquidazione del danno ha luogo, mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il Sinistro è accaduto.
Perizia contrattuale. La liquidazione del danno ha luogo, mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il Sinistro è accaduto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali.
Perizia contrattuale. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di Invalidità permanente e sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 8.22 - Criteri generali di indennizzabilità, possono essere affidate, per iscritto e previo accordo tra le parti, a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo. Il collegio medico si riunisce nel comune sede dell’Ordine dei medici in cui risiede l’Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina è affidata al Presidente dell’Ordine dei medici. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese, paga il medico da essa incaricato e metà delle spese per il terzo medico. Se lo ritiene opportuno, il collegio medico può rinviare l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente ad epoca definita dal collegio stesso; in questo caso il collegio può anticipare un Indennizzo provvisorio sul totale da liquidare. Il collegio medico decide a maggioranza di voti e non è tenuto a rispettare le formalità di legge; le decisioni prese vincolano le parti, che rinunciano ad impugnarle, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale redatto in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del collegio medico vincolano le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Perizia contrattuale. 1. Le parti possono chiedere, anche con domanda congiunta, la nomina di un perito o di un esperto, con l'incarico di effettuare constatazioni e accertamenti.
2. La domanda deve contenere le generalità delle parti e, se nominati, dei loro rappresentanti, nonché l'esposizione dei fatti e l'allegazione dei relativi documenti e la specifica indicazione dell'oggetto della constatazione o dell'accertamento.
3. La domanda presentata da una parte deve essere comunicata all'altra, a cura della Segreteria, entro dieci giorni dal ricevimento. La parte convenuta può aderire alla domanda, sia formulando alla Segreteria il proprio consenso per iscritto, che esponendo le proprie ragioni e richieste in apposita memoria, da depositarsi presso la Segreteria nel termine di giorni dieci.
4. La mancata adesione dell'altra parte non incide sulla validità del procedimento.
5. Il perito o l'esperto sono nominati dal Consiglio Arbitrale di cui all'art. 14, tra coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla natura della perizia da effettuare.
6. La perizia deve essere conclusa nel termine di giorni 60 dalla nomina del perito o esperto.
7. La perizia è depositata in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale la quale, entro dieci giorni, comunica alle parti l'avvenuto accertamento e la liquidazione delle spese della procedura effettuata dal perito od esperto in base alle Tariffe allegate.
8. Il pagamento delle spese costituisce condizione sospensiva per l'invio della copia della perizia a ciascuna parte. Spese generali di segreteria e assistenza amministrativa della Camera Arbitrale: attività comprese ed attività escluse.
1. Sono comprese nelle spese a favore della Camera Arbitrale, come indicate nelle Tariffe allegate, le seguenti attività:
a. Gestione ed amministrazione dei procedimenti come definite nel Regolamento;
b. Ricevimento e trasmissione degli atti;
c. Controllo di regolarità formale degli atti;
d. Convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
e. Presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze;
f. Utilizzo di mezzi elettronici e telematici.
2. Sono escluse dalle spese a favore della Camera Arbitrale e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:
a. Fotocopiature di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente;
b. Regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
c. Registrazione delle udienze e trascrizione dei rela...
Perizia contrattuale. Il contratto prevede, per le garanzie prestate nelle sezioni ”Corpi Veicoli Terrestri”, che la Società e il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti. Per la garanzia Tutela legale è invece previsto che in caso di confl itto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi la decisione possa essere demandata ad un arbitro.
Perizia contrattuale. L’ammontare del danno è concordato direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo un perito ciascuna, da nominare con apposito atto. I periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del ZURICH CONNECT AUTO - TELEPASS.CGA - ED. 07.2020 - PAG. 79 di 95 terzo, la scelta viene fatta dal Presidente del Tribunale nel cui circondario si troverebbe il giudice competente per il giudizio.
Perizia contrattuale. 19.1. Le parti convengono che qualsiasi decisione in merito a questioni puramente tecniche sarà presa da un perito designato dalla Camera arbitrale della Camera di commercio di Bolzano, a norma del regolamento della procedura di perizia, con efficacia vincolante fra le stesse.
Perizia contrattuale. (garanzie diverse dalla R.C.A.)
Perizia contrattuale. (garanzie diverse dalla R.C.A.) Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e del contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Perizia contrattuale. Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Cristalli e Vetri