Estensione dell’assicurazione Clausole campione

Estensione dell’assicurazione. Nell'ambito dell'operatività della garanzia sono compresi in copertura anche: - annegamento - ernie addominali da sforzo e strappi muscolari che derivano da sforzo - infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza - infortuni che derivano da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi - infortuni che derivano da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’assicurato non vi prenda parte attiva
Estensione dell’assicurazione. Sono compresi nell’assicurazione: - l'asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti acuti e le intossicazioni acute e/o lesioni prodotte da ingestione di cibo o di altre sostanze; - le morsicature, le punture e le ustioni causate da animali e/o vegetali in genere, nonché le infezioni tetaniche conseguenti ad infortuni risarcibili a termine di polizza; - le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria; - l'annegamento; - le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di altre cure rese necessarie da infortunio; - l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche; - le ernie traumatiche e gli strappi muscolari derivanti da sforzo; - gli infortuni sofferti in conseguenza di contatto con corrosivi; - gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza; - gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, purché l'assunzione di queste ultime abbia comprovato carattere terapeutico, esclusi quelli sofferti alla guida di mezzi di locomozione; - gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; - gli infortuni derivanti da movimenti tellurici ed altre calamità naturali, - gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine; - gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo e attentati, a condizione che l'Assicurato non abbia preso parte attiva a tali eventi,.
Estensione dell’assicurazione. La garanzia è altresì operante per: A. Le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno dell’Istituto scolastico, nonché per le assemblee che abbiano luogo in locali esterni all’Istituto scolastico, purché siano osservate la disposizioni della C.M. N. 312 XI capitolo del 27 dicembre 1979 in atto di vigilanza; B. Il servizio esterno all’Istituto scolastico svolto da non docenti, purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del responsabile del servizio di segreteria; C. Le lezioni di educazione fisica e per l’attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni all’Istituto scolastico, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; D. L’uso di un’aula magna o di un cinema-teatro annesso all’Istituto scolastico, purché non aperto al pubblico a pagamento; E. Il tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l’orario delle lezioni, sempreché sia configurabile una responsabilità civile a carico del Contraente, escluso comunque ogni e qualsiasi effetto della legge 990 (Responsabilità civile delle circolazione veicoli a motore); F. I danni che gli alunni possono arrecare al materiale concesso in comodato all’Istituto scolastico da ditte e società diverse da Enti Pubblici, come previsto dalla C.M. 26.07.2000 prot. n. 3474/A1; G. Le attività di pre-scuola e dopo-scuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da Enti Pubblici; H. L’attività di promozione culturale e sociale (direttiva N° 133 del 03.04.1996); I. Le attività ludico‐sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, regolarmente deliberate dagli organi collegiali, ma organizzate e gestite (anche con compiti di vigilanza) da alcuni genitori anche in assenza di personale scolastico, in orario pomeridiano o in giornate festive, presso la struttura scolastica o presso centri sportivi in genere, o altri luoghi designati, regolarmente deliberati dagli organismi scolastici competenti;
Estensione dell’assicurazione. Durante la guida sono compresi in garanzia anche:
Estensione dell’assicurazione. Nell'ambito dell'operatività della garanzia sono compresi in copertura anche:
Estensione dell’assicurazione. L’assicurazione comprende gli infortuni subiti: - in conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche grave (colpa grave in genere) dell’Assicurato; - in occasione di tumulti popolari, e di atti violenti che abbiano movente politico o sociale (quali ad esempio attentati, sabotaggio, terrorismo ecc.) a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva; - in stato di malore o incoscienza.
Estensione dell’assicurazione. Durante la guida sono compresi in garanzia anche: - l’annegamento; - le ernie addominali da sforzo e gli strappi muscolari derivanti da sforzo; - gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza; - gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi; - gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi prenda parte attiva.
Estensione dell’assicurazione. Salvo convenzione contraria, le disposizioni e la relativa prassi d’applicazione della Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), rispettivamente della LPGA, sono applicabili per analogia a tutte le pretese.
Estensione dell’assicurazione. Sono compresi inoltre: a) asfissia di origine non morbosa; b) avvelenamenti acuti da ingestione involontaria o assorbimento di sostanze; c) annegamento; d) assideramento o congelamento; e) colpi di sole o di calore; f) le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria e malattie tropicali; g) infortuni derivanti da colpa grave dell’Assicurato ( in deroga all’art. 1900 C.C. ); h) infortuni causati da tumulti popolari a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva ( in deroga all’art.1912 C.C.); i) infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da ebbrezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o sostanze allucinogene; j) lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie. Sono invece comprese le ernie addominali da sforzo limitatamente ai casi di invalidità. Se l’ernia addominale risulta non operabile, viene corrisposta un’indennità non superiore al 10% della somma assicurata per invalidità permanente.
Estensione dell’assicurazione. La garanzia è altresì operante per: