CAPITOLATO AMMINISTRATIVO
CAPITOLATO AMMINISTRATIVO
APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA, MOVIMENTAZIONE, RIFORNIMENTO, CONTROLLO E RABBOCCO AUTOBUS ED AUTOVEICOLI E SERVIZI DI PULIZIA DI LOCALI E PIAZZALI IN USO A START ROMAGNA SPA
(3 lotti)
Lotto 1 – Bacino di Rimini: CIG 5862209FE3
Lotto 2 – Bacino di Forlì – Cesena: CIG 5862225D18 Lotto 3 – Bacino di Ravenna: CIG 5862244CC6
Art.1 - Contesto e oggetto dell’appalto
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra Start Romagna S.p.A. (nel seguito, per brevità denominata “Start” o “Committente”) e l’Impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, “Appaltatore” o “Impresa”), avente ad oggetto l’espletamento dei servizi di pulizia, movimentazione, rifornimento, controllo e rabbocco autobus ed autoveicoli e servizi di pulizia di locali e piazzali in uso a Start Romagna S.p.A., il cui elenco e modalità di svolgimento vengono indicate nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.
Art. 2 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel capitolato tecnico e relativi allegati A, B1, B2 e B3, e nel presente capitolato.
Art. 3 - Durata del Contratto
La durata del contratto è fissata in n. 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di attivazione del servizio oggetto dell’appalto, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti.
Ad insindacabile discrezione della Committente l’affidamento potrà venire rinnovato alle medesime condizioni per ulteriori successive 3 annualità, accordabili o singolarmente (1+1+1 annualità) o cumulativamente. Il rinnovo deve essere chiesto da Start Romagna S.p.A. con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza.
Il contratto potrà inoltre essere prorogato, agli stessi patti, prezzi e condizioni, da Start, a suo insindacabile giudizio per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi mediante comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza del termine, nelle more dell’espletamento di una nuova gara di appalto.
I prezzi di aggiudicazione saranno rivalutati, su richiesta documentata della ditta aggiudicataria, dopo un anno dall’inizio del contratto e successivamente di anno in anno, sulla base della variazione del numero indice delle retribuzioni contrattuali per gli “operai”, con riferimento al contratto “Pulizia locali”, pubblicato sul sito internet di ISTAT (xxx.xxxx.Xxxxx.xx) relativo all’ultimo anno disponibile al giorno di inizio della revisione prezzi.
Qualora non si proceda al rinnovo del contratto alla scadenza del primo periodo, l'Impresa nulla potrà pretendere per eventuali danni diretti o indiretti.
Il contratto s’intende automaticamente risolto, anche senza preavviso, qualora l’affidamento alla Committente del servizio di Trasporto Pubblico Locale di uno o più bacini di traffico venisse sospeso/interrotto/revocato, a qualunque titolo per qualsivoglia ragione, da parte degli organi
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competenti. In tal caso l'impresa nulla potrà pretendere per eventuali danni diretti o indiretti, fatto salvo il pagamento dei servizi effettivamente svolti.
Art. 4 –Importo stimato a base d’asta
L’importo stimato per l’appalto in oggetto, per l’intero triennio di durata, suddiviso fra i 3 lotti in gara, è il seguente:
Lotto 1 – Bacino di Rimini: importo triennale euro 973.476,00 oltre I.V.A., così suddivisi:
• euro 963.776,00 - oltre I.V.A. - per lo svolgimento delle prestazioni del servizio;
• euro 9.700,00 - oltre I.V.A. - per il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale non soggetto a ribasso d’asta.
Lotto 2 – Bacino di Forlì – Cesena: importo triennale euro 1.229.527,50 oltre I.V.A., così suddivisi:
• euro 1.217.227,50 oltre I.V.A. - per lo svolgimento delle prestazioni del servizio;
• euro 12.300,00 oltre I.V.A. - per il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale non soggetto a ribasso d’asta.
Lotto 3 – Bacino di Ravenna: importo triennale euro 705.379,80 oltre I.V.A., così suddivisi:
• euro 698.379,80 oltre I.V.A. - per lo svolgimento delle prestazioni del servizio;
• euro 7.000,00 oltre I.V.A. - per il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale non soggetto a ribasso d’asta.
Art. 5 - Corrispettivi
I corrispettivi del presente appalto saranno quelli indicati nella “griglia offerta” compilata dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta.
Tali prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 3 del presente capitolato in tema di rivalutazione ISTAT.
I prezzi comprendono, senza alcuna eccezione, ogni materiale e fornitura, ogni consumo, ogni noleggio, ogni trasporto, ogni manodopera per manovalanza e lavorazione, ogni spesa principale ed accessoria e di carattere fiscale, necessari per eseguire le prestazioni di cui al presente Capitolato.
Si precisa che i materiali di consumo per i bagni (a titolo di mero esempio: carta igienica, asciugamani in carta e/o stoffa, sapone liquido, sacchetti igienici femminili ecc.) e i servizi di igienizzazione e deodorazione dei bagni, dovranno essere forniti e sostituiti a carico dell’Impresa.
Interventi di pulizia non previsti dal presente contratto, saranno effettuati solo dietro espressa autorizzazione scritta del committente e fatturati a parte con il corrispettivo orario pari a quello indicato dalla ditta in sede di offerta per pulizia approfondita mezzi e pulizie approfondite e risanamenti.
Art. 6 - Pagamenti
I corrispettivi del servizio di cui al precedente art. 5 saranno soggetti a fatturazione mensile. Il numero di pulizie svolte risulterà da apposito modulo redatto da Start, debitamente controfirmato dal Referente contrattuale di Start o dai suoi delegati così come definito dal
successivo art.7.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Start Romagna
S.p.A. (C.F. 03836450407) – via Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 140 – 00000 XXXXXX (XX), inviate all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx ,riporteranno le modalità di pagamento e il codice CIG e saranno
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comprensive del codice IBAN. Le fatture accettate senza contestazione saranno poste in pagamento a 60 gg. D.F.F.M. tramite bonifico bancario.
L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note a Start le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione Start è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.
L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
Art. 7 - Rapporti contrattuali
Salvo diverse disposizioni, Start, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del presente contratto attraverso il Referente contrattuale di Start o suoi delegati.
Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Referente contrattuale di Start, che sarà designato con la stipula del relativo contratto di appalto, o dai suoi delegati. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici di Start, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini di Start.
L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale Start possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, l’Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell’esecuzione del contratto (Responsabile della Commessa per conto dell’Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato a Start per iscritto all'atto della firma del contratto. Il Responsabile della Commessa provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Referente contrattuale di Start.
Per quanto riguarda la pulizia degli autobus nelle comunicazioni scritte o verbali inerenti le macchine da destinare a pulizia giornaliera o straordinaria e le loro fasce di presenza all’interno del deposito, impartiti dal Referente contrattuale di Start o dai suoi delegati saranno annotate anche le eventuali inadempienze e gli inconvenienti che possono incidere sull'efficienza del servizio.
Art. 8 - Sospensione dei Servizi
L’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con Start.
L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso Start procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti da Start e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
l lavori oggetto dell'appalto potranno essere sospesi solamente per cause non imputabili alla ditta appaltatrice, quali agitazioni civili, calamità naturali, scioperi, sempreché però gli scioperi non siano dovuti ad inadempienze contrattuali dell'impresa nei confronti del proprio personale dipendente.
Le mancate prestazioni contrattuali che saranno imputabili alla ditta appaltatrice saranno oggetto di risarcimento danno che sarà notificato per iscritto alla ditta appaltatrice.
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Art. 9 - Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
L’Appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze di Start di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
La società contraente sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Start avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che L’Impresa appaltatrice sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Start.
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell'ambito del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003:
a i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l'affidamento di un appalto pubblico e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali di Start relative alla conclusione ed esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi così come definite dalla normativa vigente; il trattamento dei dati personali in questione è altresì autorizzato in base al provvedimento di autorizzazione 7/2005 al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte dei privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici resa dal garante per la protezione dei dati personali del 21/12/2005 (G.U. n. 2 del 3/1/2006 Supp. Ordinario n. 1).
b Il conferimento dei dati richiesto è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa vigente; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali.
c Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potrebbero essere abbinati anche a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
d l dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in
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materia di conferimento di appalti pubblici, o sanitaria o giudiziaria, secondo quanto previsto dalle disposizione di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
e Il titolare del trattamento è il Legale rappresentante pro – tempre di Start Romana S.p.A.; al suddetto titolare ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti dell'interessato, così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
Art. 10 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto
Start si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo 11.
Art. 11- Deposito cauzionale definitivo
L’Appaltatore sarà tenuto a prestare a favore di Start, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale, avendo richiesto Start come requisito obbligatorio per i concorrenti il possesso di certificazione di qualità, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e delle penali previste nel presente capitolato nonché del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
Start si rivarrà sulla cauzione per qualsiasi onere, risarcimento, spesa o penale conseguente all’espletamento dell’appalto e altresì per qualsiasi altra spesa attinente ad interventi necessari effettuati in sostituzione dell’Appaltatore.
Ogni qualvolta si utilizzi in parte o totalmente la cauzione per ognuna delle cause sopra citate la ditta dovrà provvedere a reintegrare la cauzione per l’integrale valore per tutto il residuo periodo di validità della stessa. La reintegrazione della cauzione dovrà avvenire nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta scritta di Start; trascorso inutilmente il quale, Start potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ. per fatto o colpa dell’impresa ed incamerare la restante parte della cauzione, salva la risarcibilità del danno ulteriore, ovvero potrà decurtare i pagamenti per l’importo corrispondente alla reintegrazione della cauzione
L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a Start Romagna S.p.A.. I costi relativi alle cauzioni sono a carico dell’Appaltatore.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà essere rinnovata nell’ipotesi di rinnovo del contratto, dovrà comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Start, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di Capitolato Amministrativo Pagina 5 di 13
dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di Start qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario.
In caso di inadempimento a tale obbligo, Start ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinque percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Lo svincolo potrà essere disposto solamente dall’ente garantito ovvero Start Romagna spa mediante la restituzione dell’originale della cauzione o espressa dichiarazione liberatoria scritta.
In caso di contestazioni, eccezioni o pendenze, o ricorrendo altra giusta causa, Start Romagna spa potrà legittimamente sospendere lo svincolo della cauzione senza l’obbligo di corrispondere interessi sull’importo della cauzione medesima.
Nessun interesse decorrerà sulle somme depositate.
In caso di escussione della cauzione, o di altre azioni giurisdizionali nei confronti del fideiussore fondate sulla cauzione, il foro competente sarà quello di Forlì.
Art. 12 - Responsabilità per infortuni e danni
L’Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al Committente ed a terzi dall’adempimento dei servizi oggetto dell’appalto.
L'impresa, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni, assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e per danni arrecati eventualmente alle persone ed alle cose di Start ed a terzi.
L’accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile della Commessa previamente avvertito, in modo tale da consentire all’Appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora l’Appaltatore non partecipi all’accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Appaltatore.
Il risarcimento avverrà tramite compensazione finanziaria, sulla prima fattura in scadenza, ed eventualmente sulle successive.
A tale riguardo l’Appaltatore dovrà presentare prima della stipula del contratto idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge con primario istituto assicurativo, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell’espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore a 2 milioni di Euro, per sinistro e per anno, per persona e per animali o cose e dovrà coprire qualsiasi danno materiale che l’aggiudicatario possa arrecare a Start, ai dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento a relativi prodotti e servizi, inclusi i danni da inquinamento accidentale, da trattamento dei dati personali ecc..
La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta per tutta la durata contrattuale e coprire i danni rilevati fino ad un anno successivo alla scadenza del contratto.
L’affidatario del servizio dovrà altresì essere in possesso di una copertura assicurativa
R.C.O. stipulata presso una primaria compagnia assicurativa, con massimali non inferiori ad € 1.500.000,00 per sinistro con limite di € 500.000,00 per prestatore di lavoro.
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Qualora l’affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, condizione essenziale per Start, il contratto sarà risolto di diritto, si darà luogo ad incameramento della cauzione e fatto salvo il maggior danno subito.
L’affidatario del servizio ha facoltà di stipulare un’unica polizza assicurativa comprendente RCT (responsabilità civile verso terzi) ed RCO (responsabilità prestatori di lavoro).
Art. 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
In caso di inottemperanza delle predette disposizioni, accertata da Start o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, Start potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ. per fatto o colpa dell’Impresa, con conseguente incameramento dell’intera cauzione e salvo il risarcimento del danno ulteriore, nonché sospendere i pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi dell’Impresa.
Il pagamento all’impresa delle somme accantonate sarà effettuato dopo la comunicazione dell’integrale adempimento degli obblighi medesimi da parte dell’ispettorato del lavoro. L’Impresa rinuncia ad opporre eccezioni ed ad avanzare qualsiasi pretesa nei confronti di Start in relazione a quanto prescritto dal presente articolo, nè potrà sollevare eccezione alcuna per il mancato o ritardato pagamento, nè potrà chiedere alcun risarcimento di danno.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di Start, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra Start acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti Start, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Amministrazione competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola.
Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, Start ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 14 - Clausola sociale
La ditta Aggiudicataria, nei limiti imposti dalle esigenze tecnico-organizzative dell'appalto descritte nel Capitolato tecnico e relativi allegati, si impegna ad assumere il personale impiegato nelle varie attività oggetto del presente capitolato in forza alla data di pubblicazione della gara e
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che si renderà disponibile alla continuazione del rapporto di lavoro, alle eventuali nuove condizioni proposte.
Xxxx assunti verrà riconosciuto un trattamento economico orario non inferiore a quello già riconosciuto loro dall’impresa cessante, compresa l’anzianità di servizio ed il livello professionale di inquadramento.
Agli stessi lavoratori dovrà essere garantita l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro di primo livello nonché di quelli di secondo livello, ove sottoscritti, della categoria e della zona di svolgimento della attività.
Art. 15 – Modello Organizzativo Gestionale ex DLgs 231/01 e Codice Etico
L’impresa si impegna a erogare il proprio servizio conformemente a quanto indicato nel modello di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6 D.LGS 231/01 di Start Romagna S.p.A, in relazione alla gestione dei reati in questo indicati.
La Committente ha adottato un Codice Etico (pubblicato nel sito internet di Start (all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxx_Xxxxx_XXXXX_XXXXXXX.xxx) in virtù del quale si impegna nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni, lavori e/o servizi a:
• osservare la normativa applicabile al settore e le procedure interne per la individuazione e la qualificazione degli appaltatori/fornitori e la gestione dei rapporti con essi;
• adottare nell’espletamento delle procedure di selezione e di valutazione dei fornitori criteri oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
• mantenere un dialogo franco e aperto con gli appaltatori e/o fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali.
L’Assuntore dovrà pertanto collaborare con la Committente impegnandosi a rispettare i principi dettati dal Codice Etico ed ad adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, astenendosi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle della Committente, rispettare le regole aziendali ed attenersi ai precetti del Codice Etico.
L’eventuale inosservanza delle norme del Codice Etico sarà valutata ai sensi di clausole contrattuali e secondo la normativa vigente applicabile alla specifica situazione.
La violazione delle norme del Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con la Committente e potrà portare ad azioni legali nei casi previsti dalla normativa vigente o all’applicazione delle penali previste contrattualmente fino alla rescissione del contratto.
Art. 16 - Penali
Qualora si verifichino inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, verranno applicate le penali di seguito indicate:
a) in ragione della frequenza delle prestazioni non eseguite:
• per ogni pulizia bus non eseguita 10 volte il costo della pulizia offerta in sede di gara
• per ogni prestazione giornaliera non eseguita € da 50,00 ad € 200,00
• per ogni prestazione bisettimanale non eseguita € 70,00
• per ogni prestazione trisettimanale non eseguita € 80,00
• per ogni prestazione settimanale non eseguita € 90,00
• per ogni prestazione quindicinale non eseguita € 100,00
• per ogni prestazione mensile non eseguita € 200,00
• per ogni prestazione trimestrale non eseguita € 300,00
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• per ogni prestazione semestrale non eseguita € 400,00
• per ogni prestazione a cadenza continua non eseguita € 50,00
b) per ogni prestazione eseguita non conformemente al capitolato tecnico:
• per ogni pulizia bus non eseguita correttamente 5 volte il costo della pulizia
offerta in sede di gara
• per ogni prestazione giornaliera non conforme € da 25,00 a € 100,00
• per ogni prestazione bisettimanale non conforme € 35,00
• per ogni prestazione trisettimanale non conforme € 40,00
• per ogni prestazione settimanale non conforme € 45,00
• per ogni prestazione quindicinale non conforme € 50,00
• per ogni prestazione mensile non conforme € 100,00
• per ogni prestazione trimestrale non conforme € 150,00
• per ogni prestazione semestrale non conforme € 200,00
• per ogni prestazione a cadenza continua non conforme € 25,00
c) altre inadempienze :
• per l’utilizzo di prodotti non consentiti € 100,00 per ogni confezione di prodotto non consentito
• Caratteristiche dei prodotti non conformi alle specifiche concordate e/o errata percentuale dei dosaggi e delle
soluzioni € 250,00 per ogni non conformità
rilevata oltre all’addebito del costo dell’eventuale analisi di laboratorio
• Impiego di personale non in regola con le normative € 500,00 per evento In materi di previdenza e assistenza
• Mancanza di cartellino di identificazione e/o
abbigliamento non conforme agli standard previsti € 30,00 per ogni inadempimento
• Qualora un addetto al servizio non tenga buona condotta ovvero non abbia una conoscenza della lingua italiana sufficiente a rapportarsi senza impaccio con gli operatori
del committente € 100,00 oltre alla possibilità di richiederne l’immediata sostituzione dal servizio
• Mancato reperimento responsabile di cantiere € 300,00 per ogni reperimento
mancato
• Inosservanza delle condizioni così come dichiarate
in sede di offerta € 200,00 per ogni evento
• Presenza in cantiere di personale non preventivamente € 200,00 comunicato
• Mancanza delle schede prodotti utilizzati, dei certificati € 200,00 per ogni evento
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conformità dei macchinari, ecc (art. 7 e 8 cap. tecnico)
• Mancata presenza o errata concentrazione dei liquidi
in relazione alle operazioni di rifornimento (lotto 3) € 100,00 per ogni evento (vedi All. A al Capitolato Tecnico, lett. B) x.xx 3)
In caso di ulteriori inadempienze verrà applicata una penale variabile tra l’1‰ (unopermille) e il 5% (cinquepercento) dell’importo contrattuale annuo, IVA esclusa, a seconda della gravità dell’inadempimento riscontrato.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati all’Appaltatore per iscritto da Start.
L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di
5 (cinque) giorni dalla contestazione stessa. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio di Start, ovvero non vi sia stata risposta, o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’Aggiudicatario le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, Start provvederà a recuperare l’importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
Art. 17 - Risoluzione per inadempimento e recesso
Start si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso Start avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che Start, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata A.R. o PEC, nei seguenti casi:
a Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.163/06;
b Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Start;
c Nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei servizi.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire a Start tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, Start si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. Start si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata A.R.. In tal caso Start sarà tenuta al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da Start;
- delle spese sostenute dall’Appaltatore;
- di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
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Dalla data di comunicazione del recesso, l’aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno a Start.
Art. 18 – Subappalto
Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta percento) dell’importo complessivo contrattuale .
Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/06.
In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti di Start, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.
Il subappalto dovrà essere autorizzato da Start con specifico provvedimento previo:
a deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;
b verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e del credito
E’ vietata, da parte dell’Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs 163/06. E’ altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all’incasso.
In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Start al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 20 – Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare
Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Start proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Start ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’Impresa mandante o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Impresa mandataria, qualora non indichi altra Impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell’appaltatore, Start si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara,
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risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 21- Quinto d’obbligo
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità del servizio richiesto, l’Impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440. Oltre questo limite l’Impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.
Art. 22- Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di sicurezza del lavoro
L’Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché l’osservanza del D.lgs 25/2002 (rischio chimico) e 187/2005 (vibrazioni meccaniche).
Entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto, l’Appaltatore deve consegnare al Referente Contrattuale di Start il proprio Piano di Sicurezza d’implementazione nei locali del committente anche ai fini delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Sarà cura di Start consegnare all’appaltatore copia del proprio DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) unitamente al piano di Emergenza ed Evacuazione.
Più in generale, l’Appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull’impiego dei prodotti chimici non nocivi.
L’Appaltatore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.
L’Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.
Art. 23- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all’applicazione del presente contratto e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Forlì, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Art. 24 – CONDIZIONE RISOLUTIVA
Il contratto si risolverà di diritto – senza che all’appaltatore spetti alcun risarcimento o indennità – qualora in sede giurisdizionale venga annullata o sospesa l’aggiudicazione all’impresa medesima (condizione risolutiva ai sensi degli artt. 1353 e seguenti cod. civ.).
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Art. 25 - SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne dovesse richiedere la registrazione. Le spese di bollo sono a carico di entrambe le parti, ciascuna per l’originale di propria competenza.
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